ACCORDO
ACCORDO
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI DALL’ART. 6, COMMA 4, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 11 MAGGIO 2016 N. 243 ISTITUTIVO DEL REGIME DI AIUTO IN MATERIA DI INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NELL’INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA (C.D. “CULTURA CREA”)
TRA
l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, Amministratore Delegato, nel seguito denominata Agenzia,
E
L’Associazione Bancaria Italiana con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, 00, di seguito ABI, per la quale interviene il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma (RM) il 22 dicembre 1959,
di seguito denominati, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
- Il D.M. 11 maggio 2016, n. 243 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2016, n. 174) ha istituito il regime di aiuto in materia di interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa;
- Il 20 luglio 2016 il MIBACT con la Direttiva Operativa n. 55 ha dettato i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni - PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 Asse II “Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura”, e le indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del D.M. 11 maggio 2016, n. 243 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese;
- L’art. 6, comma 4 del citato Decreto prevede anche l’ipotesi che le singole erogazioni possano essere corrisposte sulla base di titoli di spesa non quietanzati, secondo le modalità stabilite dalla Direttiva Operativa di successiva emanazione;
- Il punto 6 della citata Direttiva Operativa prevede che, limitatamente alle spese di investimento, le quote delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto), possano essere erogate al beneficiario sulla base di fatture di acquisto non quietanzate;
- Il punto 7 della citata Direttiva Operativa esplica la modalità di erogazione delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto) in conto investimento, sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate;
- La suddetta modalità alternativa di erogazione delle agevolazioni è subordinata alla stipula tra l’Agenzia e l’ABI di un apposito accordo per l'adozione, da parte delle banche aderenti all’Accordo stesso, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni previsti dal programma d’investimento in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota delle agevolazioni da parte dell’Agenzia e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti;
Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1
(Definizioni e allegati)
1. Nel presente Accordo, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Accordo”: il presente accordo.
“Banca/he o Banca/he Aderente/i”: singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’operatività bancaria che aderiscono al presente Accordo e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dall’ABI e dall’Agenzia sui propri siti internet.
“Beneficiario o Beneficiari”: le imprese ammesse ai benefici previsti dal Decreto.
“Conto Vincolato”: il conto corrente bancario di cui all’art. 6, comma 4 del Decreto.
2. Gli allegati all’Accordo sono parte integrante dello stesso e sono costituiti dai seguenti documenti:
X. Xxxxxx di adesione delle Banche all’Accordo;
B. Mandato irrevocabile alla Banca di pagamento dei fornitori;
C. Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento bancario.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’Accordo)
1. Con il presente Accordo si definiscono le modalità di funzionamento del Conto Vincolato.
ARTICOLO 3
(Conto Vincolato)
1. Il Xxxxx Xxxxxxxxx deve riportare, nella sua intestazione, il numero identificativo presente nella comunicazione da parte dell’Agenzia al Beneficiario dell’ammissione alle agevolazioni.
2. Sul Conto Vincolato transiteranno tutte le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per l’acquisto dei beni di investimento ammessi alle agevolazioni.
3. Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica in uso presso la Banca, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di Sepa Credit Transfer. Il Conto Vincolato non prevede: il rilascio della convenzione assegni; l’emissione di carte di credito e/o di debito; l’operatività di servizi di home banking o phone banking.
4. Per l’apertura e gestione del Conto Vincolato la Banca osserva integralmente tutte le vigenti disposizioni sulla tenuta dei conti correnti, segnatamente, la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio. Il Conto Vincolato è soggetto all’ordinario trattamento fiscale previsto per i conti correnti bancari.
5. Le spese di tenuta conto sono quelle ordinarie applicate dalla Banca per la gestione dei conti correnti, ferma restando la facoltà della stessa Banca di applicare condizioni migliorative.
6. A conclusione dell’investimento agevolato, il Beneficiario potrà richiedere alla Banca la restituzione delle somme, versate sul Conto Vincolato, eccedenti le esigenze di realizzazione dell’investimento agevolato. La Banca procederà alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta regolare realizzazione del predetto programma di investimento agevolato.
7. Qualora il Beneficiario, per errore materiale, versi sul Conto Vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di mezzi propri in relazione al singolo stato di avanzamento lavori, la Banca potrà procedere, anche prima della conclusione dell’investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di “Nulla osta” dell’Agenzia, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.
ARTICOLO 4
(Utilizzo del Conto Vincolato)
1. Il Beneficiario, ai fini dell’apertura del Conto Vincolato, deve presentare alla Banca copia della comunicazione dell’Agenzia di ammissione alle agevolazioni.
2. Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l’erogazione delle agevolazioni, dando all’Agenzia comunicazione dell’avvenuta apertura del Conto Vincolato.
La comunicazione dell’avvenuta apertura del Conto Vincolato, contenente anche la previsione che tale conto non potrà essere in alcun modo oggetto di modificazioni senza il preventivo consenso dell’Agenzia, dovrà essere inviata in copia anche alla Banca stessa.
3. Il Beneficiario è tenuto a sottoscrivere un mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori in favore della Banca presso la quale è stato aperto il suddetto Conto (ALLEGATO B).
4. Ai fini dell’apertura del Conto Vincolato e dell’utilizzo delle somme giacenti sul suddetto conto, la Banca è tenuta esclusivamente ad effettuare un controllo formale dell’esistenza della comunicazione da parte dell’Agenzia al Beneficiario dell’ammissione alle agevolazioni. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei
documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sull’effettiva riferibilità di tali documenti contabile alle spese oggetto del programma di investimento agevolato.
ARTICOLO 5
(Erogazione delle agevolazioni)
1. A seguito della richiesta di erogazione delle agevolazioni da parte del Beneficiario, l’Agenzia – una volta effettuate le verifiche di cui al decreto ed alla successiva Direttiva Operativa – provvede ad erogare la quota delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto), di volta in volta determinata, sul Conto Vincolato del Beneficiario, comunicando contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere.
2. La comunicazione dell’Agenzia alla Banca di cui al comma 1 dovrà contenere l’importo delle fatture e delle quote delle agevolazioni necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l’indicazione dell’IBAN dei fornitori.
ARTICOLO 6
(Pagamento in favore dei fornitori)
1. La Banca dispone il bonifico o un Sepa Credit Transfer in favore del fornitore sull’IBAN indicato dall’Agenzia entro massimo 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno in cui la medesima Agenzia eroga la quota delle agevolazioni sul Conto Vincolato.
2. La Banca dà comunicazione dell’avvenuta disposizione al Beneficiario e all’Agenzia.
ARTICOLO 7
(Finanziamento Bancario)
1. La Banca può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dalle agevolazioni.
2. Nell’effettuare l’istruttoria, la Banca si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. Sulla quota di finanziamento bancario, la Banca potrà richiedere le garanzie private che
riterrà opportune/necessarie. Il finanziamento non potrà essere coperto da alcuna garanzia pubblica, secondo quanto previsto dalla Direttiva Operativa 20 luglio 2016 n. 55.
3. La durata del finanziamento bancario verrà concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Beneficiario.
4. Qualora la Banca dovesse concedere il finanziamento di cui al comma 1, l’erogazione dello stesso, anche in quote, avverrà entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere dell’Agenzia di cui al precedente articolo 5.
5. La Banca ha facoltà di subordinare l’erogazione del finanziamento bancario all’erogazione delle agevolazioni. In tal caso, la Banca dovrà rilasciare al soggetto beneficiario una dichiarazione (ALLEGATO C) che attesti la concessione di tale finanziamento e la sua successiva erogazione sul conto corrente vincolato al ricevimento del nulla-osta; tale dichiarazione verrà utilizzata dal soggetto beneficiario in fase di prima richiesta di erogazione delle agevolazioni.
6. Gli oneri e i costi strettamente correlati al finanziamento bancario potranno transitare sul conto corrente vincolato, al pari degli oneri e dei costi relativi alla tenuta del conto stesso.
ARTICOLO 8
(Pignoramento e sequestri del Conto Vincolato)
1. Eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali apposti sul Conto Vincolato devono essere tempestivamente comunicati dalla Banca all’Agenzia.
ARTICOLO 9
(Banche aderenti)
1. Le Banche aderiscono al presente Accordo inviando all’Agenzia e all’ABI l’apposito modulo (come da ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto.
2. L’adesione all’Accordo si perfeziona nel momento in cui l’Agenzia riceve la comunicazione di cui al comma precedente trasmessa mediante PEC.
3. Le Banche aderenti all’Accordo si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di invio all’Agenzia del modulo di adesione.
4. La Banca può in qualsiasi momento recedere dall’Accordo, previa formale comunicazione scritta all’Agenzia, senza incorrere in alcuna penale/obbligo di indennizzo. In caso di recesso, la Banca ha l’obbligo di portare a termine le attività eventualmente in essere con i beneficiari.
ARTICOLO 10
(Comunicazioni)
1. Le comunicazioni tra la Banca e l’Agenzia avverranno tramite PEC (xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx )
ARTICOLO 11
(Foro competente)
1. Le Parti convengono che foro competente a dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra loro nella interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente Accordo è esclusivamente quello di Roma.
2. Le Parti si impegnano comunque, in caso di controversia, ad esperire un previo tentativo di conciliazione.
ARTICOLO 12
(Rinvio a norme)
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le norme del codice civile.
ARTICOLO 13
(Recesso)
1. La facoltà di recesso dal presente Accordo da parte di uno dei contraenti potrà essere esercitata, con adeguata motivazione, con un preavviso di almeno 2 mesi.
Roma,
per l’Associazione Bancaria Italiana xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Direttore generale
per l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Amministratore delegato
ALLEGATO A
Modulo di adesione all’Accordo tra
l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa e
l’Associazione Bancaria Italiana per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti dall’art. 6, comma 4, del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’11 maggio 2016 n. 243, istitutivo del regime di aiuto in materia di interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa (c.d. “Cultura Crea”)
[su carta intestata della Banca]
A Invitalia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxx PEC:
All Associazione Bancaria Italiana Servizio di Segreteria Generale
Xxxxxx xxx Xxxx x. 00
00000 XXXX
Fax 00 0000000
La sottoscritta Banca
codice ABI , nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali verranno utilizzati i conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti disciplinati dal Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’11 maggio 2016 n. 243,
dichiara di aderire al citato Accordo.
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate)
Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per la Banca:
1. Nome e Cognome:
Tel: Email:
2. Nome e Cognome:
Tel: Email:
Si indica di seguito l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Banca:
ALLEGATO B
Mandato di pagamento
Alla e p.c. A | Banca Invitalia |
Premesso che:
• in data , con contratto di finanziamento stipulato in data , ci è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto di importo massimo pari a € e un finanziamento agevolato di importo massimo pari a € , di cui €
per l’acquisto dei beni di investimento ammessi alle agevolazioni di importo pari a €
• abbiamo aperto un Conto Vincolato presso codesta Banca
agenzia coordinate bancarie:
IBAN c/c
Tutto ciò premesso, Vi diamo disposizione irrevocabile di effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, delle fatture delle spese ritenute ammissibili ai fini della realizzazione del programma di investimenti di cui al contratto di finanziamento del , una volta ottenuto il nulla-osta a procedere di Invitalia con l’indicazione delle spese e dell’IBAN dei fornitori presso i quali effettuare tale pagamento.
La presente disposizione è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo assenso di Invitalia, da notificarVi a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate dell’impresa)
ALLEGATO C
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA CONVENZIONATA]
A Invitalia S.p.A.
Oggetto: | Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 11 maggio 2016, n. 243 - Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento per la copertura finanziaria del piano di impresa non assistita dalle agevolazioni |
Con riferimento alla misura in oggetto, si comunica che la Banca ha assunto una delibera di finanziamento in favore di , beneficiario delle agevolazioni di cui al contratto di finanziamento del , per un ammontare complessivo pari a € (di cui € a titolo di contributo a fondo perduto e € a titolo di finanziamento agevolato).
L’erogazione delle agevolazioni verrà effettuata da codesta Banca entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere da parte di Invitalia, così come previsto nell’Accordo per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti sottoscritta lo scorso .