Accordo e il Governo della Repubblica di Armenia
Accordo
di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Armenia
Concluso il 19 novembre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19992
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2000
(Stato 9 gennaio 2001)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Armenia,
detti qui di seguito «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare lo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la co- operazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri docu- menti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della coope- razione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti a esaminare le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen- tali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio3 (GATT) e dell’Ac- cordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4 (OMC);
consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto membro dell’OMC e di quello di osservatore della Repubblica d’Armenia;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
RU 2001 51; FF 1999 939
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2001 50
3 RS 0.632.21
4 RS 0.632.20
Art. 1 Obiettivi
1. Il presente Accordo si prefigge di definire le norme e le pratiche che reggono il commercio delle merci e le relazioni economiche fra le Parti contraenti. In partico- lare, le Parti contraenti si impegnano, nel quadro della loro legislazione e dei rispet- tivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE rappresentano un elemento importantissimo per il conseguimento degli obiet- tivi del presente Accordo.
Art. 2 GATT/OMC
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti si accordano il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, o prelevato sui trasferimenti internazionali di pagamenti per le importazioni o le esportazioni, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate e, per quan- to concerne le modalità di prelevamento dei dazi, le tasse e altri tributi nonché qual- siasi prescrizione e formalità nell’ambito degli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti con- traenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di un’unione doganale o di un’unione di libero scam- bio in conformità con l’articolo XXIV del GATT 19945;
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC o di altri accordi inter- nazionali.
Art. 4 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Art. 5 Trattamento nazionale
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta di mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal ter- ritorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra i Paesi delle Parti contraenti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.
2. Le parti di transazioni individuali di entrambi gli Stati sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile o il trasferimento di que- st’ultima, in modo altrettanto favorevole quanto le parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mer- cato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, in funzione unicamente di considerazioni commerciali, come prezzo, qualità e disponibilità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti a tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono obbligare né incitare le parti di una transazione in- dividuale ad impegnarsi in operazioni di permuta o a effettuare scambi compensatori.
Art. 8 Trasparenza
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra Parte la propria legislazione, le decisioni giudiziarie e amministrative concernenti le attività commerciali in gene- rale e la tiene al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica, nonché di tutti i cambiamenti della sua legisla- zione interna che potrebbero avere una ripercussione sull’attuazione del presente Accordo.
Art. 9 Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano reciprocamente qualora nel territorio dell’una o dell’altra Parte sono importati prodotti in quantitativi talmente grandi o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenti.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni recipro- camente soddisfacenti; sempreché le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si devono concludere al più tardi trenta giorni dopo la data di notifica della Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono a un accordo in seguito a un’azione intrapresa in appli- cazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa ha il diritto di limitare le importazioni dei prodotti in questione, nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e in seguito alle consulta- zioni in seno al Comitato misto, l’altra Parte è libera di derogare agli obblighi in virtù del presente Accordo.
4. Nella scelta dei provvedimenti di cui al paragrafo 3, le Parti contraenti conferi- scono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento del presente Ac- cordo.
Art. 10 Proprietà intellettuale
1. La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione ade- guata, efficace e non discriminante dei diritti di proprietà intellettuale, e in partico- lare del diritto d’autore (ivi compresi i programmi di computer e le banche dati) e dei diritti affini, delle marche di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni indu- striali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete.
2. La licenza obbligatoria in materia di brevetti non è discriminatoria , né esclusiva, e sottostà a una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e può essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una si- mile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate solo nella misura necessaria per soddisfare l’ap- provvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
3. Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale mezzi adeguati, efficaci e non discriminatori per fare rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di ga- rantirne la protezione contro qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffa- zione e il pirataggio. Questi mezzi comprendono sanzioni civili e penali per qual- siasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali disposizioni sono leali ed eque. Esse non devono essere inutilmente complicate e costose né comportare ter- mini incongrui o dilazioni ingiustificate. Esse comprendono segnatamente ingiun- zioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari, comprese misure inaudita altera parte. Le decisioni ammi- nistrative di ultima istanza prese nel campo della proprietà intellettuale sono sog- gette a ricorso presso un’istanza giudiziaria o quasi giudiziaria.
4. Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda la protezione men- zionata ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le Parti contraenti adatteranno la loro legislazione entro il 1° gennaio 2000.
5. Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
(1) Accordo dell’OMC del 15 aprile 19946 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
6 RS 0.632.20, Allegato 1.C
(2) Convenzione di Parigi del 20 marzo 18837 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
(3) Convenzione di Berna del 9 settembre 18868 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
(4) Convenzione internazionale del 26 ottobre 19619 sui diritti degli artisti in- terpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Inoltre, le Parti contraenti che non sono parti ad almeno una di queste convenzioni si sforzeranno di aderirvi entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
6. Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rila- scio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
Le Parti contraenti che non sono parti ad almeno uno dei seguenti accordi si sforze- ranno di aderirvi al massimo entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo:
(1) Accordo di Madrid del 14 aprile 189110 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967);
(2) Protocollo del 27 giugno 198911 relativo all’Accordo di Madrid per la regi- strazione internazionale dei marchi;
(3) Accordo dell’Aia del 6 novembre 192512 concernente il deposito internazio- nale dei disegni o modelli industriali (Stoccolma, 1967).
7. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali previste nell’articolo 3 dell’Accordo sugli ADPIC.
8. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi altro Stato.
Conformemente all’articolo 4 (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, pri- vilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Accordo sono esenti da questo ob- bligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Una Parte contraente membro dell’OMC è esente dall’obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS.
7 RS 0.232.04
8 RS 0.231.15
9 RS 0.231.171
10 RS 0.232.112.3
11 RS 0.232.112.4
12 RS 0.232.121.12
9. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire le o di rimediare alle distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previ- sti dall’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione) possono vertere sulle disposizioni del presente articolo.
10. Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obbli- ghi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e le procedure di cui all’articolo 13 («Comitato misto») del presente Ac- cordo. Al più tardi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte della Parte con- traente interessata, il Comitato adotta rapidamente le necessarie disposizioni per esaminare la questione. Il Comitato misto può sottoporre alle Parti contraenti le rac- comandazioni che ritiene appropriate e decidere la procedura da seguire. Se entro 60 giorni dalla data della notifica non si trova una soluzione soddisfacente per ambedue le Parti, la Parte contraente lesa può adottare le misure necessarie per mettere fine al pregiudizio subìto.
Art. 11 Deroghe
1. A condizione che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare misure giustificate dal punto di vista della tutela:
– della morale pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale;
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 1994.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giu- stificate dall’articolo XXI del GATT 1994.
Art. 12 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione eco- nomica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– diversificare le fonti di approvvigionamento e i mercati;
– agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint venture, le concessioni di licenze e altre forme di cooperazione;
– accelerare le trasformazioni strutturali in seno alle rispettive economie e consolidare la posizione della Repubblica di Armenia in materia di politica commerciale;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
– sviluppare e rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellet- tuale, segnatamente mediante l’istituzione di modalità appropriate di assi- stenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti coordinano le loro iniziative con le competenti organizzazioni interna- zionali.
Art. 13 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’applicazione dell’Ac- cordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera di comune accordo e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e nella Repubblica di Armenia. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
– osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campo d’applicazione;
– esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
– fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
– valutare i progressi compiuti nello sviluppo degli scambi e della coopera- zione fra le Parti contraenti;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza);
– fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consulta- zioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;
– sviluppare la cooperazione economica conformemente all’articolo 12;
– formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda- menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (Re- visione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Art. 14 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Ac- cordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e a estenderle a settori non coperti da que-
st’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.
Art. 15 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 192313 tra la Confederazione Svizzera e il Principato.
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale le due Parti contraenti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condi- zioni costituzionali o altri requisiti legali per l’entrata in vigore del presente Ac- cordo sono adempiuti.
Art. 17 Validità e denuncia
1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. È rinnovato auto- maticamente per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che una Parte notifichi per scritto all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni in corso, la sua volontà di porvi fine.
2. Ogni Parte contraente si riserva il diritto di sospendere il presente Accordo, to- talmente o in parte e con effetto immediato, se i principi fondamentali che lo sotten- dono non sono rispettati o se è constatata una violazione grave delle sue disposizioni essenziali.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 19 novembre 1998, in due esemplari originali, in francese, in ar- meno e in inglese. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.
Per il | Per il |
Consiglio federale svizzero: | Governo della Repubblica di Armenia: |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx |
13 RS 0.631.112.514