Accordo
Traduzione1
Accordo
0.420.513.11
tra l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)2 a nome del Consiglio federale svizzero e il Segretariato di Eureka
Concluso il 14 settembre 2010 Entrato in vigore il 14 settembre 2010
(Stato 1° gennaio 2013)
Il presente Accordo è stipulato tra:
il Segretariato di EUREKA, Xxx Xxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx, debitamente rappresentato dal suo direttore, il signor Xxxx Xxxx;
e
l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)3, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxx, Xxxxxxxx, debitamente rappresentato dalla sua direttrice, la signora Xxxxxx Xxxxxx a nome del Consiglio federale svizzero;
di seguito denominati congiuntamente o individualmente «parti» o «parte».
Preambolo
La Svizzera, l’Austria, il Belgio, Cipro, la Croazia, la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Irlanda, l’Islanda, Israele, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Olanda, la Repubblica Ceca, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia, il Regno Unito, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, la Turchia e l’Ungheria (di seguito denominati «Stati partecipan- ti»), hanno assunto l’iniziativa, nell’ambito di EUREKA, di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo «Eurostars» (di seguito denominato «Pro- gramma comune Eurostars») a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S per creare una massa critica in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse presenti in vari Paesi d’Europa. Il valore complessivo della loro partecipazione è stimato a un minimo di 300 milioni di euro per il periodo proposto di sei (6) anni, dal 2008 al 2013.
La decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007–2013) (di seguito denominato «settimo programma quadro») prevede la partecipazione della Comunità a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la parteci-
RU 2010 5661
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2 Ora: la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) (vedi RU 2012 3631).
3 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
pazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato.
La Comunità ha stipulato un accordo di associazione con la Svizzera alle cui condi- zioni o in base al quale è prevista la sua partecipazione a iniziative avviate ai sensi dell’articolo 169 del trattato, nell’ambito del settimo programma quadro.
Nella loro decisione n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 (di seguito denominata «De- cisione»), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno acconsentito alla partecipazio- ne della Comunità al Programma comune Eurostars, in base all’articolo 169 del trattato, al fine di incrementare l’impatto e la massa critica di tale programma e di aggiungere un incentivo a favore di una più ampia integrazione tra i programmi nazionali esistenti. Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di un terzo dei contributi finanziari nazionali effettivi degli Stati partecipanti, con un massimale di 100 milioni di euro per la durata di sei (6) anni del Programma comune Eurostars, ed è vincolato a un’implementazione efficiente, agli impegni finanziari degli Stati partecipanti e ai versamenti effettivi dei loro contributi finanziari naziona- li. Il contributo finanziario della Comunità consiste dunque in una quota corrispon- dente al massimo al 25 per cento dell’intero contributo pubblico al Programma comune Eurostars.
Gli Stati partecipanti affidano al Segretariato di EUREKA, quale struttura specifica di esecuzione, il compito di gestire il Programma comune Eurostars, di monitorarne l’esecuzione e di ricevere, distribuire e monitorare il contributo finanziario della Comunità a favore del Programma comune Eurostars. Il Segretariato di EUREKA dovrà, in particolare, pubblicare bandi di concorso su base continua, con una o più scadenze annue dal 2008 al 2013, ed istituire una valutazione centralizzata delle domande Eurostars e una procedura di selezione dei progetti Eurostars.
L’UFFT4 è stato formalmente incaricato dalla Svizzera di sostenere, mediante il budget nazionale riservato a tal fine, le persone giuridiche che partecipano a progetti Eurostars specifici.
Il Programma comune Eurostars è implementato in conformità con la Decisione e la Convenzione di delega, conclusa tra la Commissione, in rappresentanza della Co- munità, e il Segretariato di EUREKA, che definisce le mansioni affidate al Segreta- riato di EUREKA e che stabilisce le disposizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di pro- prietà intellettuale come pure le regole per la concessione di aiuti finanziari a terzi da parte del Segretariato di EUREKA, nonché in base ad accordi di finanziamento annui.
Per questi motivi, il presente Accordo stabilisce quanto segue:
4 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Art. 1 Obiettivo
L’obiettivo del presente Accordo è di definire i termini e le condizioni:
– per gli impegni finanziari annui dell’UFFT5 nei confronti del Programma comune Eurostars;
– per il sostegno finanziario fornito dall’UFFT6 ai partecipanti a Eurostars;
– per l’assegnazione e l’utilizzo del contributo finanziario della Comunità da parte del Segretariato di EUREKA all’UFFT7 a seguito degli aiuti finanziari di quest’ultimo ai partecipanti a Eurostars;
– per il controllo dei fondi, per il recupero di ogni pagamento debitamente ef- fettuato e per la tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità;
– per una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale applicabile al Programma comune Eurostars.
Art. 2 Definizioni
Per «Comunità europee» o «Comunità» si intende l’Unione europea; per «Commissione» si intende la Commissione europea;
per «coordinatore nazionale di progetto EUREKA (CNP)» si intende il punto nazio- nale di contatto;
per «gruppo ad alto livello Eurostars (GAL)» si intende l’organo competente per la supervisione dell’attuazione del Programma comune Eurostars e in particolare per la nomina dei membri del gruppo consultivo Eurostars, per l’approvazione delle proce- dure operative finalizzate al funzionamento del Programma comune Eurostars, per l’approvazione della pianificazione e del budget relativi ai bandi di concorso e per l’approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars da finanziare;
per «partecipante a Eurostars» si intende qualsiasi persona giuridica che partecipa a un progetto Eurostars;
per «progetto Eurostars» si intende un progetto selezionato in seguito al bando di concorso e alla valutazione centralizzata effettuata dal parte del Segretariato di EUREKA in attuazione del Programma comune Eurostars e sostenuto finanziaria- mente dall’UFFT8 nell’ambito del Programma comune Eurostars;
per «regolamento finanziario» si intende il regolamento n. 1605/2002/CE del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, 16.9.2002, pag. 1) e relative disposi- zioni di applicazione, secondo gli emendamenti effettuati fino alla firma del presen- te Accordo;
5 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
6 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
7 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
8 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
per «comitato di valutazione indipendente (IEP)» si intende l’organo responsabile di esaminare e classificare, sulla base di criteri predefiniti, le candidature pervenute in seguito al bando di concorso pubblicato dal Segretariato di EUREKA;
per «partecipante principale» si intende la PMI impegnata in attività di R&S che conduce un progetto Eurostars;
per «PMI impegnata in attività di R&S» si intende una PMI in cui almeno il 10 per cento della forza lavoro, in termini di equivalente a tempo pieno (ETP), è impegnato in attività di R&S o di cui il 10 per cento del fatturato annuo è destinato a tali atti- vità;
per «piccole e medie imprese (PMI)» si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (ossia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro).
Art. 3 Obblighi del Segretariato di EUREKA
3.1 Obbligo finanziario del Segretariato di EUREKA
Il Segretariato di EUREKA si impegna ad assegnare il contributo finanziario della Comunità concesso all’UFFT9 per i progetti Eurostars definiti nella classifica appro- vata dal GAL Eurostars, in conformità alla Decisione e al regolamento finanziario e sulla base dei seguenti principi cumulativi, senza pregiudicare le disposizioni speci- fiche convenute qui di seguito:
– il contributo finanziario della Comunità è calcolato:
– in modo da non superare mai un terzo del contributo finanziario effet- tivo dell’UFFT10 a favore del Programma comune Eurostars, fino a un tetto massimo annuo definito dal GAL Eurostars, e
– in riferimento ai costi ammissibili di ogni progetto Eurostars nel suo complesso;
– il contributo finanziario della Comunità è assegnato:
– secondo i pagamenti effettivi a favore dei partecipanti a Eurostars da parte dell’UFFT11,
– dietro presentazione di resoconti finanziari appropriati da parte dell’UFFT12,
– dietro presentazione di rapporti di sviluppo da parte dei partecipanti a Eurostars,
– previa approvazione di detti resoconti e rapporti di sviluppo da parte del Segretariato di EUREKA;
– il contributo finanziario della Comunità non deve generare alcun profitto né per l’UFFT13 né per i partecipanti a Eurostars.
9 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
10 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
11 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
12 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
3.2 Obbligo di prestazione del Segretariato di EUREKA
Il Segretariato di EUREKA si impegna a comunicare all’UFFT14 la classifica finale dei progetti Eurostars selezionati, come approvata dal GAL Eurostars, entro dodici
(12) settimane dalla scadenza rilevante.
Art. 4 Obblighi dell’UFFT15
4.1 Obblighi finanziari dell’UFFT16 L’UFFT17 si impegna a:
a) contribuire ogni anno al finanziamento del Programma comune Eurostars in conformità alla Lettera d’impegno della Svizzera (Allegato 1) e alla Dichia- razione d’impegni dell’UFFT18 presentata per ogni scadenza del Program- ma comune Eurostars;
b) sostenere finanziariamente i partecipanti a Eurostars idonei, escluse le per- sone fisiche, mediante il budget nazionale riservato a tal fine, in conformità alla classifica finale approvata dal GAL Eurostars e alle regole di finanzia- mento nazionali prestabilite;
c) non sostenere finanziariamente i partecipanti a Eurostars prima della firma di un accordo di consorzio da parte di questi ultimi, in conformità alla Deci- sione e al presente Accordo;
d) fare il possibile per reperire fondi supplementari da destinare ai suoi parteci- panti a Eurostars qualora il suo budget Eurostars nazionale fosse esaurito;
e) adottare misure efficienti per evitare qualsiasi doppio finanziamento di pro- getti Eurostars mediante altre fonti di finanziamento comunitarie tra cui, in particolare, il settimo programma quadro. A tal fine, negli accordi tra l’UFFT19 e i partecipanti a Eurostars sarà integrata un’apposita disposizione;
f) garantire che il suo sostegno finanziario nazionale ai partecipanti a Eurostars non comprenda finanziamenti UE provenienti da altre fonti e che rispetti i principi sanciti all’articolo 109 del Regolamento finanziario (trasparenza, parità di trattamento, divieto di retroattività, di cumulo e di cofinanziamento e principio del no profit);
g) garantire il rispetto delle regole esposte nella Disciplina comunitaria del 30 dicembre 2006 in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e in- novazione (qui di seguito denominata «Disciplina»)20;
13 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
14 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
15 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
16 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
17 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
18 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
19 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
20 GU C 323, 30.12.2006, pag. 1. La Svizzera non è vincolata a disp. procedurali specifiche. Queste si applicano solamente agli Stati membri dell’UE, in particolare l’art. 10.1 della Disciplina.
h) garantire che i regimi di finanziamento nazionali di sostegno al Programma comune Eurostars siano compatibili con i criteri generali di idoneità a Euro- stars. Tali regimi non devono essere in contraddizione, in particolare, con la Decisione e il suo Allegato I o con qualsiasi regolamentazione comunita- ria21, né essere di natura tale da compromettere la reputazione della CE;
i) essere proporzionalmente responsabile per qualsiasi debito nei confronti del- la Comunità europea, da saldare attraverso il Segretariato di EUREKA, co- me specificato all’articolo 5.4 del presente Accordo.
4.2 Obblighi di prestazione dell’UFFT22
4.2.1 L’UFFT23 deve:
a) prima della firma del presente Accordo o immediatamente dopo, fornire al Segretariato di EUREKA una lettera di assicurazione da parte dell’autorità pubblica nazionale competente, sotto la cui direzione l’UFFT24 opera, in cui si attesta che il sistema di controllo interno dell’UFFT25 è adeguato e capace di garantire la protezione degli interessi finanziari della Comunità in con- formità con le linee guida (stabilite dalla Commissione in virtù della Deci- sione) sul funzionamento e sul monitoraggio del sistema di controllo interno dell’apposita struttura di esecuzione (il Segretariato di EUREKA) e degli or- gani di finanziamento nazionali. La lettera di assicurazione dev’essere cor- redata di un rapporto o di un altro tipo di prova su cui dichiara di basarsi.
In assenza della lettera di assicurazione o del suo mezzo di prova o nel caso in cui tale mezzo sia insufficiente, il Segretariato di EUREKA può decidere di sospendere o risolvere il presente Accordo ai sensi dell’articolo 11.
Il Segretariato di EUREKA si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi mo- mento, una valutazione propria. Quest’ultima può essere svolta da un organo di controllo indipendente dagli organi nazionali di finanziamento.
Qualora il Segretariato di EUREKA ritenesse che il sistema di controllo in- terno dell’UFFT26 non sia in grado di tutelare gli interessi finanziari della Comunità in modo sufficiente, il Segretariato di EUREKA si riserva il diritto di trasmettere all’UFFT27 un elenco di raccomandazioni e un piano d’azione, corredato di calendario, per porre rimedio in modo efficace ai problemi indi- viduati. In attesa dell’attuazione dei cambiamenti richiesti, le transazioni con l’UFFT28 possono avvenire unicamente a titolo provvisorio per un periodo da commisurare alla gravità dei problemi identificati, ma non eccedente i dodici (12) mesi. I progressi devono essere monitorati a scadenze regolari.
21 Le regolamentazioni comunitarie sono applicabili solamente se la Svizzera ha precedentemente dichiarato di esservi vincolata.
22 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
23 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
24 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
25 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
26 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
27 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
28 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Se l’UFFT29 non applica il piano d’azione correttivo entro il termine stabili- to, le spese sostenute in tale periodo possono essere escluse dal contributo comunitario;
b) fornire al Segretariato di EUREKA le regole di finanziamento del program- ma nazionale di riferimento della Svizzera come pure i criteri di ammissione relativi ai costi e garantirne il rispetto;
c) comunicare al Segretariato di EUREKA entro diciassette (17) settimane dal- la relativa scadenza l’elenco dei partecipanti a Eurostars per i quali è previ- sto un sostegno finanziario come pure l’importo complessivo di tale soste- gno;
d) avviare negoziati con i partecipanti a Eurostars per stipulare un contratto, compresa la decisione di finanziamento nazionale, entro cinque (5) settima- ne dall’invio ai partecipanti ai progetti della lettera di decisione sulla valuta- zione Eurostars da parte del Segretariato di EUREKA;
e) fornire ogni anno al Segretariato di EUREKA una dichiarazione di assicura- zione (cfr. Allegato 2, modello intitolato «Dichiarazione d’impegni»), firma- ta dal rappresentante legale dell’UFFT30, in cui quest’ultimo dichiara – in base al suo giudizio personale, alle informazioni a sua disposizione e, tra l’altro, agli esiti del lavoro svolto dal servizio di audit interno – che:
– i conti esibiti presentano, per quanto gli è dato sapere, un quadro veri- tiero, completo e accurato delle spese e degli introiti nel relativo perio- do contabile. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi e le garanzie a lui noti sono stati debitamente registrati nei conti e tutti gli introiti relativi ai contributi dell’UE sono stati debitamente registrati nei conti e accre- ditati alla Commissione tramite il Segretariato di EUREKA,
– il responsabile di cui sopra ha instaurato un sistema in grado di fornire una garanzia sufficiente circa la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti e di attestare che l’ammissione delle domande dei benefi- ciari e la procedura per la concessione dei sostegni siano gestite, con- trollate e documentate in conformità con le regole stabilite dai relativi atti comunitari, dagli atti istitutivi del Programma comune Eurostars e dai requisiti supplementari definiti dal Segretariato di EUREKA,
– il rappresentante legale conferma, in particolare, (1) che non è a cono- scenza di alcuna questione sottaciuta che potrebbe pregiudicare gli inte- ressi finanziari della Comunità, (2) che le dichiarazioni di spesa presen- tate al Segretariato di EUREKA sono corrette, (3) che i pagamenti ai partecipanti a Eurostars sono stati effettuati e (4) che i controlli e gli audit si sono svolti al fine di appurare la conformità dei costi alle regole che ne disciplinano l’ammissibilità.
Tali dichiarazioni di assicurazione sono corredate di un rapporto che espone l’attività dettagliata di controllo, verifica e audit effettuata per redigere la di-
29 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
30 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
chiarazione di assicurazione e che specifica come sono state calcolate le di- chiarazioni di spesa;
f) presentare al Segretariato di EUREKA, insieme a ogni dichiarazione di assi- curazione, la relativa richiesta per l’assegnazione del contributo comunitario;
g) rendere conto annualmente al Segretariato di EUREKA:
– dei versamenti dall’apposito budget Eurostars nazionale,
– dell’utilizzo del contributo comunitario,
– della strategia di audit adottata e, in particolare, del metodo usato per selezionare i contratti da revisionare, dei programmi di audit applicati (o al meno una spiegazione delle attività di audit svolte) e del numero di revisioni svolte,
– dei singoli risultati degli audit svolti per individuare eventuali costi non ammessi; il genere, l’ammontare e la frequenza degli elementi accertati e le categorie di costo interessate (se applicabili), in particolare se sono state accertate irregolarità o frodi,
– la portata delle attività di audit in termini di quantità rispetto all’importo globale versato ai partecipanti a Eurostars,
– di qualsiasi conseguenza derivante da errori/irregolarità identificate dal servizio di audit a posteriori dell’UFFT31 o dai revisori indipendenti che rilasciano certificazioni dei costi dichiarati dai partecipanti a Eurostars (se applicabili),
– delle misure adottate dall’UFFT32 a tutela degli interessi finanziari della Comunità;
h) effettuare controlli sul posto e altre verifiche dei partecipanti a Eurostars come previsto dalla legislazione nazionale e/o dal presente Accordo, e ren- derne conto al Segretariato di EUREKA;
i) adottare le misure necessarie per prevenire qualsiasi tipo di conflitto di inte- ressi e informare senza indugio il Segretariato di EUREKA su qualsiasi si- tuazione che costituisce o che è suscettibile di generare un tale conflitto. Tali conflitti di interessi potrebbero insorgere, in particolare, quale risultato di in- teressi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o emozio- nali, ragioni emozionali oppure di qualsiasi altro interesse comune suscetti- bile di pregiudicare il funzionamento imparziale e oggettivo del presente Accordo;
j) fornire al Segretariato di EUREKA i dati necessari per uno studio continuo e sistematico, da parte della Commissione, del programma specifico e del set- timo programma quadro e per la valutazione e la valutazione d’impatto delle attività della Comunità. Tali dati possono essere richiesti nel corso dell’intera durata del Programma comune Eurostars e fino a cinque (5) anni dopo la sua risoluzione;
31 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).).
32 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
k) adottare i necessari provvedimenti per consentire al Segretariato di EUREKA e alla Commissione di pubblicare, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, il nome e l’indirizzo di contatto dei par- tecipanti a Eurostars, l’obiettivo generale del progetto Eurostars in forma di una sintesi fornita dai partecipanti stessi, l’importo e la quota del sostegno finanziario accordato al progetto Eurostars e qualsiasi ulteriore informazione che il Segretariato di EUREKA è incaricato di pubblicare su richiesta della Commissione al fine di garantire la visibilità dell’iniziativa comunitaria;
l) includere in tutti i supporti informativi relativi ad attività concernenti il pro- gramma Eurostars il logo comunitario, il logo di Eurostars, il numero di pro- getto o l’acronimo Eurostars, se applicabile, e l’indicazione del cofinanzia- mento da parte della Comunità europea;
m) mantenere accessibili tutti i documenti rilevanti, compresi quelli elettronici, per l’intera durata del presente Accordo e per un periodo di almeno cinque
(5) anni dalla sua risoluzione, in una maniera tale da garantirne la comple- tezza, la validità e la leggibilità nel tempo.
4.2.2 Inoltre, l’UFFT33 provvede ad adottare le misure necessarie per garantire che:
a) i partecipanti a Eurostars siano PMI idonee al Programma comune Eurostars ai sensi della Decisione e che dispongano di finanziamenti stabili e sufficien- ti per mantenere la loro attività per l’intera durata della loro partecipazione al progetto Eurostars;
b) siano profusi tutti gli sforzi necessari per assicurare che i partecipanti a Eu- rostars dispongano delle risorse necessarie al fine di portare a termine i compiti derivanti dal loro coinvolgimento nel progetto Eurostars;
c) il partecipante principale informi l’UFFT34, il CNP EUREKA e il Segreta- riato di EUREKA su qualsiasi cambiamento significativo avvenuto durante l’esecuzione del progetto Eurostars, in considerazione degli obiettivi, della durata, del budget e della composizione del consorzio, e ne chieda l’approvazione al Segretariato di EUREKA;
d) i partecipanti a Eurostars firmino un accordo di consorzio concernente, in particolare, questioni legate ai diritti di proprietà intellettuale (DPI) al fine di assicurare che le PMI beneficino dei DPI e siano in grado di valorizzare i ri- sultati del progetto sulla base dell’approccio adottato ai sensi delle regole per la partecipazione35 del settimo programma quadro;
e) il partecipante principale renda conto in inglese dei progressi dell’intero progetto Eurostars ogni sei (6) mesi e al termine del progetto Eurostars. Il suo resoconto sarà basato sul modulo di rapporto fornito dal Segretariato di EUREKA;
33 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
34 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
35 GU L 391, 30.12.2006, pag. 1
f) i partecipanti a Eurostars forniscano al Segretariato di EUREKA informa- zioni accurate sulla valorizzazione dei risultati del progetto (i) su richiesta del Segretariato di EUREKA durante l’esecuzione del progetto Eurostars e
(ii) su base annua per quattro (4) anni36 dalla fine del progetto Eurostars;
g) i partecipanti a Eurostars forniscano al Segretariato di EUREKA materiale pubblicitario adeguato su base annua per tutta la durata del loro progetto Eu- rostars;
h) il Segretariato di EUREKA abbia il diritto di utilizzare qualsiasi progetto Eurostars quale caso di studio o storia di successo ai fini di promuovere il Programma comune Eurostars;
i) i partecipanti a Eurostars includano in tutti i materiali informativi relativi a qualsiasi attività derivante o connessa al Programma Eurostars il logo comu- nitario, il logo Eurostars, il numero di progetto o l’acronimo del progetto Eu- rostars. Il testo d’accompagnamento deve indicare esplicitamente che Euro- stars è cofinanziato dalla Comunità europea;
j) il Segretariato di EUREKA e/o la Commissione eseguano audit o controlli su ogni partecipante a Eurostars i cui costi sono rimborsati interamente o in parte mediante il contributo comunitario e in conformità alle regole e alle modalità definite nell’Allegato C dell’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra37;
k) solamente i costi ammissibili ai sensi della Decisione e, in particolare, del suo Allegato I siano presi in considerazione nell’ambito della richiesta di as- segnazione del contributo comunitario;
l) il Segretariato di EUREKA sia abilitato a comunicare alla Commissione in- formazioni su candidati e offerenti di cui all’articolo 93 (1) (e) del Regola- mento finanziario qualora la condotta dell’operatore interessato abbia leso gli interessi finanziari della Comunità europea.
Art. 5 Disposizioni finanziarie
5.1 Modalità di pagamento a favore dell’UFFT38.
I versamenti da parte del Segretariato di EUREKA sono effettuati in euro.
Le richieste relative all’assegnazione del contributo comunitario devono essere rivolte al Dipartimento di contabilità del Segretariato di EUREKA.
Il Segretariato di EUREKA versa il contributo comunitario al più tardi trenta (30) giorni dopo il ricevimento della richiesta da parte dell’UFFT39 sul seguente conto:
36 Secondo le disposizioni di EUREKA.
37 GU L 189, 20.07.2007, pag. 26–39; RS 0.420.513.1
38 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
39 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Conto postale numero: 00-000000-0
Nome dell’istituto finanziario:
Posta Svizzera, Postfinance, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00,
0000 Xxxxx
Beneficiario: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
XX-0000 Xxxxx
IBAN: XX0000000000000000000
Codice SWIFT/BIC Postfinance:
POFI CH BE
Numero clearing PostFinance: 09000
Il versamento sarà effettuato a condizione che tutti i requisiti ai sensi del presente Accordo siano soddisfatti e che il beneficiario finale non sia escluso da un finanzia- mento diretto o indiretto tramite il budget delle Comunità europee, ossia se non figura nella banca dati di cui all’articolo 95 del Regolamento finanziario.
In caso di informazioni di conto incomplete non verrà effettuato alcun versamento.
5.2 Modalità di pagamento ai partecipanti a Eurostars
L’UFFT40 provvede a versare il suo contributo finanziario ai partecipanti a Eurostars entro novanta (90) giorni dall’approvazione dell’elenco finale degli impegni di finanziamento, in conformità alle sue regole nazionali applicabili.
5.3 Tasso di conversione
I costi vengono notificati dall’UFFT41 al Segretariato di EUREKA in euro.
I costi sostenuti in altre valute sono convertiti in base all’abituale prassi contabile dell’UFFT42. Tale conversione non può mai superare il risultato della conversione effettuata in base al tasso pubblicato dalla Banca centrale europea che sarebbe stato applicato il giorno in cui i costi effettivi sono stati sostenuti dai partecipanti a Euro- stars o dal suo tasso applicabile il primo giorno del mese successivo alla fine del periodo contabile.
5.4 Recupero
I contributi comunitari non utilizzati dall’UFFT43 devono essere rimborsati senza indugio al Segretariato di EUREKA sul seguente conto bancario:
40 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
41 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
42 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
43 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Nome della banca: Dexia Banque Belgique Indirizzo della banca: Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00,
X-0000 Xxxxxxxxx,
Xxxxxx
Nome del titolare del conto: Secrétariat d’EUREKA Codice IBAN: XX00 0000 0000 0000
Codice SWIFT: XXXXXXXX
Qualora un importo fosse versato indebitamente dal Segretariato di EUREKA all’UFFT44 o se un recupero fosse giustificato ai sensi del presente Accordo, l’UFFT45 provvede a rimborsare l’importo in questione al Segretariato di EUREKA a qualsiasi condizione e data ragionevoli specificate da quest’ultimo.
Qualora un importo è versato indebitamente dall’UFFT46 a un partecipante a Euro- stars o se un recupero fosse giustificato ai sensi del presente Accordo e/o dell’accordo firmato con i partecipanti a Eurostars, l’UFFT47 provvede a rimborsare l’importo in questione al Segretariato di EUREKA alle condizioni e alla data speci- ficate da quest’ultimo, a prescindere dall’effettivo recupero di detto importo dai partecipanti a Eurostars interessati. Si applicano le sanzioni previste a livello nazio- nale relative all’importo indebitamente versato.
Le medesime regole sono applicabili qualora la Commissione esiga il rimborso del contributo comunitario a causa della mancata o tardiva presentazione del resoconto da parte dei partecipanti a Eurostars prevista dall’articolo 4.2.2 (e) del presente Accordo.
Ogni e qualsiasi debito dell’UFFT48 ai sensi del presente Accordo viene considerato un debito diretto nei confronti della Comunità europea fino all’impegno proporzio- nale del suo Stato rispetto al totale degli impegni di cui all’articolo 2 (e) della Deci- sione.
Art. 6 Esami e audit
6.1 Esami e audit da parte del Segretariato di EUREKA o di un organo incari- cato di rappresentarlo
Qualsiasi versamento a favore dell’UFFT49 può essere soggetto a esami e audit da parte del Segretariato di EUREKA e può essere rettificato o recuperato a seconda degli esiti di tali esami e audit, in qualsiasi momento durante l’implementazione del Programma comune Eurostars e fino a cinque (5) anni dopo la sua risoluzione.
Tali esami e audit possono concernere ogni questione relativa alla corretta esecu- zione del Programma comune Eurostars.
44 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
45 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
46 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
47 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
48 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
49 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Il Segretariato di EUREKA ha inoltre il diritto di accertare, in qualsiasi momento, se il sistema di controllo interno dell’UFFT50 sia in grado di garantire una buona ge- stione finanziaria nonché la tutela degli interessi finanziari della Comunità. Tale verifica viene effettuata sulla base di prove a campione regolari o in presenza di motivi giustificati (che devono essere comunicati anticipatamente all’Ufficio federa- le della formazione professionale e della tecnologia [UFFT]51).
Gli esami o gli audit sono svolti in modo confidenziale.
6.2 Esami e audit da parte della Commissione e della Corte dei conti
La Commissione è abilitata a trasmettere qualsiasi informazione raccolta da o trami- te l’UFFT52 all’autorità europea di bilancio e alla Corte dei conti.
La Commissione può sottoporre l’UFFT53 ad audit o controlli in conformità alle regole e alle modalità definite nell’Allegato C dell’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra54.
6.3 Esami e audit effettuati sui partecipanti a Eurostars
L’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT)55 garantisce che i diritti del Segretariato di EUREKA, della Commissione e della Corte dei conti di svolgere audit siano estesi al diritto di effettuare tali audit o controlli sui partecipanti a Eurostars i cui costi sono rimborsati interamente o in parte mediante il contributo comunitario, ai medesimi termini e condizioni di cui sopra.
Art. 7 Responsabilità
Ogni parte è interamente responsabile di adempiere agli obblighi derivanti dal pre- sente Accordo.
Ogni parte è interamente responsabile di garantire che le sue azioni ai sensi del presente Accordo non compromettano diritti di terzi.
Art. 8 Proprietà intellettuale
L’obiettivo della politica del Programma comune Eurostars in materia di proprietà intellettuale è quello di promuovere la costituzione di sapere nonché la valorizza- zione e la diffusione dei risultati di progetto a favore del gruppo target costituito da PMI impegnate in attività di R&S.
L’UFFT56 provvede a garantire che le PMI beneficino dei DPI e siano in grado di sfruttare i risultati di progetto sulla base dell’approccio adottato in conformità alle regole per la partecipazione57 del settimo programma quadro.
50 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
51 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
52 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
53 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
54 GU L 189, 20.07.2007, pag. 26–39; RS 0.420.513.1
55 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
56 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Art. 9 Confidenzialità
Le parti convengono di adottare misure appropriate tese a garantire la confidenzialità dei dati, dei documenti o di altri materiali dichiarati confidenziali per la durata del presente Accordo. Questo obbligo persiste dopo la risoluzione dell’Accordo («informazioni confidenziali»).
Xxxxxxxx parte ricevente informazioni confidenziali («ricevente») ha anche l’obbligo di:
– non utilizzare le informazioni confidenziali in un modo diverso dallo scopo per cui sono state diffuse;
– non trasmettere informazioni confidenziali a terzi senza previo consenso scritto della parte che le ha diffuse;
– garantire che la diffusione di informazioni confidenziali da parte di un rice- vente avvenga in base a un rigoroso principio «need-to-know»; e
– restituire alla parte informante, su sua richiesta, tutte le informazioni confi- denziali fornite al ricevente o acquisite da quest’ultimo, comprese tutte le copie delle stesse, e di cancellare tutte le informazioni archiviate in un for- mato leggibile da un elaboratore. Se necessario all’adempimento di obblighi correnti, il ricevente può tuttavia conservare una copia a fini di archivia- zione.
Qualora le informazioni confidenziali siano state comunicate oralmente, il loro carattere confidenziale deve essere confermato dalla parte informante per scritto entro dieci (10) giorni dalla comunicazione.
Il ricevente è responsabile dell’adempimento dei suddetti obblighi da parte dei suoi collaboratori e garantisce che essi vi si attengano, nei limiti delle possibilità legali, durante e dopo il compimento del presente Accordo e/o dopo il termine del loro impiego.
Gli obblighi di confidenzialità vengono meno se:
– le informazioni confidenziali divengono pubblicamente accessibili in altro modo che attraverso un’infrazione agli obblighi di confidenzialità;
– la parte informante comunica successivamente al ricevente che le informa- xxxxx confidenziali non sono più confidenziali;
– le informazioni confidenziali sono successivamente comunicate al ricevente senza obblighi di confidenzialità da una parte terza che ne è in lecito posses- so e non sottostà a obblighi di confidenzialità;
– la diffusione o la comunicazione delle informazioni confidenziali è richiesta dal diritto nazionale di una delle parti.
57 GU L 391, 30.12.2006, pag. 1
Art. 10 Entrata in vigore e durata
Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua ultima firma e rimane in vigore a tutti gli effetti fino a quando si verifica la prima delle seguenti condizioni:
(a) la sua risoluzione in conformità all’articolo 11 o (b) il completo adempimento di tutti gli obblighi ad opera delle parti al presente Accordo.
La durata del presente Accordo può essere prorogata mediante intesa scritta di entrambe le parti.
Le disposizioni relative alla confidenzialità, alle pubblicazioni e alla proprietà intel- lettuale restano valide anche dopo l’estinzione o la risoluzione del presente Accordo il tempo necessario per consentire alle parti di avvalersi dei mezzi legali e godere dei benefici stabiliti in tali disposizioni.
I costi relativi ai progetti Eurostars selezionati in seguito al primo, al secondo, al terzo e al quarto bando di concorso sono ammissibili.
Art. 11 Sospensione e risoluzione
1. Il presente Accordo può essere sospeso dal Segretariato di EUREKA nel caso in cui:
a) la Convenzione di delega firmata tra il Segretariato di EUREKA e la Com- missione è sospesa, compreso il caso in cui l’accordo di finanziamento an- nuo non è rinnovato;
b) l’UFFT58 non sta adempiendo ai suoi obblighi derivanti dal presente Accor- do;
c) la partecipazione dell’UFFT59 al Programma comune Eurostars è sospesa in seguito a una decisione del GAL Eurostars.
La sospensione entra in vigore quattro (4) giorni di calendario dopo l’ottenimento della notifica.
2. Il presente Accordo può essere risolto dal Segretariato di EUREKA nel caso in cui la convenzione di delega firmata tra il Segretariato di EUREKA e la Commis- sione è risolta. La risoluzione entra in vigore il giorno indicato sulla notifica.
3. La Svizzera può sospendere o risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento previa notifica scritta a EUREKA. In tal caso, il presente Accordo cessa di esplicare i suoi effetti novanta (90) giorni dalla data di tale notifica.
4. I progetti e le attività in corso al momento della sospensione o della risoluzione del presente Accordo procedono fino al loro compimento alle condizioni definite nel presente Accordo. Le parti definiscono di comune accordo qualsiasi altra conse- guenza derivante dalla sospensione o dalla risoluzione.
58 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
59 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Art. 12 Avvisi e comunicazioni
Gli avvisi e le comunicazioni devono essere trasmessi in forma scritta al seguente indirizzo:
– Per il Segretariato di EUREKA Sig. Xxxx Xxxx
Xxx Xxxxxxxx 000
X-0000 Xxxxxxxxx Xxxxxx
Tel: x00 0 000 00 00
– Per l’UFFT60
Sig.ra Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxx Xxxxxxxx
Tel: x00 00 00 00000
oppure ad altro indirizzo e destinatario designati da una parte per se stessa mediante notifica scritta all’altra parte.
Ogni parte al presente Accordo informa l’altra parte senza indugio e per scritto di qualsiasi cambiamento riguardante i suddetti nomi e indirizzi.
Art. 13 Emendamenti
Eventuali emendamenti o cambiamenti al presente Accordo sono validi unicamente se effettuati per scritto e sottoscritti da un firmatario autorizzato di ogni parte.
Il presente Accordo è soggetto a emendamenti o cambiamenti qualora una o più disposizioni dello stesso o qualsiasi documento che si riferisce a esso non fossero compatibili con la Convenzione di delega, firmata dalla Commissione, in rappresen- tanza della Comunità, e il Segretariato di EUREKA, concernente le modalità per il contributo comunitario al Programma comune Eurostars o con la Decisione e/o le regole dettagliate per la concessione di aiuti finanziari da parte del Segretariato di EUREKA a favore dell’UFFT61, e con gli accordi di finanziamento annui.
Art. 14 Lingua
L’inglese è la lingua usata durante gli incontri e per tutti i documenti e gli avvisi redatti in adempimento del presente Accordo o in relazione a esso, compresi i rap- porti e i documenti di altro genere.
Le traduzioni sono unicamente a scopo di convenienza e non hanno alcuna valenza legale.
60 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
61 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Art. 15 Diritto applicabile
Il presente Accordo e ogni questione da esso risultante sono soggetti al diritto inter- nazionale.
Art. 16 Composizione delle controversie
Qualsiasi controversia tra le parti concernente l’interpretazione, l’applicazione o la validità del presente Accordo, che non può essere risolta in via amichevole, viene composta in ultima istanza in virtù del regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più giudici nominati in conformità con detto regolamento.
La sede di arbitrato è Bruxelles, sempre che le parti alla controversia non abbiano convenuto altrimenti.
Il lodo arbitrale è conclusivo e vincolante per le parti.
Art. 17 Clausola salvatoria
Se una o più disposizioni contenute nel presente Accordo o qualsiasi documento che si riferisce a esso sono giudicati da una corte o autorità competente invalidi, illegali o non attuabili a qualsiasi riguardo in virtù di una legislazione applicabile – compre- sa la legislazione sulla concorrenza – la validità, la legalità e l’attuabilità delle rimanenti disposizioni contenute nell’Accordo non devono in alcun modo essere toccate o pregiudicate, a condizione che in tal caso le parti si impegnino a profonde- re qualsiasi sforzo economico sostenibile per raggiungere l’obiettivo della disposi- zione invalida mediante una nuova disposizione legalmente valida che produca il medesimo (o sostanzialmente simile) beneficio o onere economico.
Art. 18 Conferimento
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia62 non conferisce alcun diritto o obbligo derivante dal presente Accordo senza previo consenso scritto della Commissione, del GAL Eurostars e del Segretariato di Eurostars.
Il Segretariato di EUREKA non conferisce alcun diritto o obbligo senza previo consenso scritto della Commissione e del GAL Eurostars.
Fatto a Bruxelles, in due esemplari originali in inglese, il 14 settembre 2010.
62 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Il Segretariato di EUREKA: Xxxx Xxxx
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)63 a nome del Consiglio federale svizzero:
Xxxxxx Xxxxxx
63 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).