Accordo di commercio e di cooperazione economica
Accordo di commercio
e di cooperazione economica
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone
Concluso 18 gennaio 1996
Approvato dall'Assemblea federale il 14 marzo 19962 Entrato in vigore con scambio di note il 1° settembre 1996
(Stato il 17 marzo 1998)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo macedone,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Pae- si;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l'espansione del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull'economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo reale ed ar- monioso degli scambi commerciali bilaterali da un lato nonché alla loro diversifi- cazione e, d'altro lato alla promozione della cooperazione commerciale ed econo- mica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, le pos- sibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
consapevoli del ruolo fondamentale nel commercio internazionale dell'Organizza- zione mondiale del commercio (OMC) e della loro appartenenza a questa organiz- zazione quale membro di pieno diritto o osservatore;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali in conformità dei principi fonda- mentali dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3 e degli
RU 1997 2110; FF 1996 I 581
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF del 14 mar. 1996 (RU 1996 2538).
3 RS 0.632.20/.21
accordi commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo si prefigge di definire un insieme di principi e norme che reggano il commercio di merci e le relazioni economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 OMC
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi dell'OMC.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi doganali e i tributi di qualsiasi genere riscossi all'importazione o all'esportazione di merci, o in rapporto con queste ultime, nonché le tasse e gli altri tributi riscossi direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, e per quanto riguarda le modalità della loro riscossione nonché l'insieme di regole e formalità relative agli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 non va interpretato come obbligo per una Parte contraente di far beneficiare l'altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o in conseguenza ad una tale unione o zona, in applicazione dell'articolo XXIV del GATT 19944;
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT 1994 e di altri accordi internazionali.
Art. 4 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell'altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l'importazione o l'esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale di-
vieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l'altra Parte contraente.
Art. 5 Trattamento nazionale
Alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell'altra Parte non è riservato un trattamento meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale per quanto concerne le tasse e gli altri prelievi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita inter- na, l'offerta sul mercato, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'utilizzazione.
Art. 6 Pagamenti
1. Sono esenti da qualsiasi restrizione, i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi tra le parti di una transazione individuale ed il trasferimento di questi paga- menti sul territorio della Parte contraente del presente Accordo dove risiede il credi- tore.
2. Se le restrizioni previste sono autorizzate dallo statuto secondo il FMI e a condi- zione che la loro applicazione sia non discriminatoria, le Parti contraenti possono derogare agli obblighi che sono loro imposti dal paragrafo 1. L'applicazione delle restrizioni pregiudica il meno possibile il presente Accordo. Le Parti contraenti si informano reciprocamente e per tempo dell'introduzione di questi provvedimenti e di qualsiasi cambiamento loro relativo.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Tra le parti di transazioni individuali le merci sono scambiate ai prezzi di mercato e in conformità della prassi commerciale usuale sul piano internazionale. Le amministrazioni pubbliche e le aziende commerciali di Stato in particolare effettua- no tutti i loro acquisti di prodotti importati o tutte le loro vendite di prodotti espor- tati fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, segnatamente al riguardo di prezzo, qualità e quantità disponibili; in conformità della prassi commerciale, danno la possibilità di partecipare a queste transazioni in condizioni di libera con- correnza alle aziende dell'altra Parte contraente.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di compensazione.
Art. 8 Appalti pubblici
Le Parti contraenti si adoperano per sottoporre a condizioni trasparenti e concor- renziali l'aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e servizi, in partico- lare mediante pubbliche gare. S'impegnano a collaborare a tal fine in seno al Comi- tato misto.
Art. 9 Trasparenza
Le Parti contraenti mettono a disposizione l'una dell'altra la legislazione, la regola- mentazione, le decisioni giudiziarie e le disposizioni amministrative riguardanti le attività commerciali in generale. Si informano reciprocamente di qualsiasi cambia-
mento della loro nomenclatura tariffaria o statistica nonché delle modificazioni della loro legislazione nazionale che possono tangere il funzionamento del presente Ac- cordo.
Art. 10 Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano qualora determinate merci siano importate sul territorio di una di esse in quantità o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni reci- procamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la notificazione della Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o riparare il pregiudizio. In questo caso e dopo consultazione, l'altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi sostanzialmente equivalenti.
4. In circostanze critiche, nelle quali un ritardo provocherebbe pregiudizi di difficile riparazione, un'azione come quella prevista al paragrafo 3 può essere provviso- riamente iniziata senza consultazioni preventive, a condizione che si proceda alle consultazioni immediatamente dopo l'applicazione dei provvedimenti.
5. Nella scelta dei provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti confe- riscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l'applicazione del presente Ac- cordo.
6. Ogni provvedimento è applicato in conformità delle disposizioni pertinenti del GATT 1994.
Art. 11 Dumping
Se constata che una Parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell'arti- colo VI del GATT5, l'altra Parte contraente può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi in conformità delle disposizioni del GATT/OMC.
Art. 12 Merci in transito
Le Parti contraenti s'impegnano a non prelevare tasse di transito, diritti o altre tasse di uguale effetto, tranne se gli oneri risultano da spese amministrative provocate dal transito o da costi proporzionali ai servizi resi, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci dell'altra Parte contraente sul loro territorio.
Art. 13 Proprietà intellettuale
1. Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere tali diritti contro qualsiasi violazione e in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell'appendice al presente Accordo.
2. Le Parti contraenti si conformano alle disposizioni delle convenzioni multilaterali di cui all'articolo 2 della suddetta appendice e s'impegnano ad aderirvi, come pure ad altre convenzioni multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
3. In conformità delle disposizioni di base dell'accordo TRIPS6, in particolare degli articoli 4 e 5, le Parti contraenti accordano ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. In con- formità dell'articolo 4 lettera d) dell'accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privi- legi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all'entrata in vigore del presente Accordo e notificati all'altra Parte al più tardi un anno dopo di essa, sono esenti da questo obbligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.
4. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una pro- tezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all'altra Parte contraente e intraprende seri negoziati a tale scopo.
5. Se una Parte contraente considera che l'altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all'articolo 17 (Comitato misto) del presente Accordo.
6. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le dispo- sizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel pre- sente articolo e nell'appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute ai livelli attuali.
7. Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguate d'assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.
Art. 14 Deroghe
1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della moralità pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell'ambiente;
– della proprietà intellettuale;
6 RS 0.632.20 all. 1 c.
o qualsiasi altra misura di cui all'articolo XX del GATT 19947.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare provvedi- menti giustificati dal disposto dell'articolo XXI del GATT 1994.
Art. 15 Regole tecniche
Le Parti contraenti si adoperano per esaminare, in seno al Comitato misto istituito in virtù del presente Accordo, le possibilità di collaborare in modo più stretto per eli- minare gli ostacoli tecnici al commercio. Questa collaborazione è incentrata sui soggetti relativi alle regole tecniche, alla standardizzazione, ai test ed ai certificati.
Art. 16 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione eco- nomica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica si prefigge segnatamente di:
– consolidare e diversificare i legami economici tra i due Paesi;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– aprire l'accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
– agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, le concessioni di licenze e altre forme analoghe di cooperazione;
– accelerare le trasformazioni strutturali in seno alle rispettive economie e sostenere le autorità macedoni nei settori della politica commerciale;
– promuovere la partecipazione delle piccole e medie aziende agli scambi com- merciali e alla cooperazione.
Art. 17 Comitato misto
1. È istituito un Comitato misto al fine di garantire l'attuazione dell'Accordo. Questo Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti, opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta necessario sul territorio di una delle Parti con- traenti. È presieduto, a turno, da ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto deve in particolare:
– sorvegliare l'applicazione dell'Accordo ed esaminare le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle sue disposizioni nonché la possibilità di estenderne il campo;
– offrire un luogo di consultazioni per elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– studiare le questioni attinenti alle relazioni commerciali fra i due Paesi;
– valutare i progressi raggiunti nello sviluppo degli scambi commerciali e della cooperazione fra i due Paesi;
– scambiare informazioni e previsioni riguardanti il commercio nonché informa- zioni ai sensi dell'articolo 9 (trasparenza);
– offrire un luogo d'incontro per consultazioni ai sensi dell'articolo 10 (perturba- zioni del mercato);
– offrire un luogo di consultazioni a proposito di questioni bilaterali o consecutive all'evoluzione internazionale nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale; queste consultazioni possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti;
– contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell'articolo 16 (cooperazione economica);
– formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni, nonché delle raccomandazioni a proposito del suo funzionamento e dell'estensione del suo campo d'applicazione ai sensi dell'articolo 18 (revisione dell'Accordo ed estensione del suo campo d'applicazione).
Art. 18 Revisione dell'Accordo ed estensione del suo campo d'applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Ac- cordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest'ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.
Art. 19 Consultazioni generali e procedura di reclamo
1. Ogni Parte contraente considera con favore qualsiasi domanda di consultazione e fornisce l'occasione adatta a procedervi, indipendentemente dall'interpretazione che l'altra Parte contraente può dare di qualsiasi soggetto relativo al funzionamento del presente Accordo.
2. Qualora una Parte contraente ritenesse di essere o di poter essere privata di un vantaggio conferito dal presente Accordo, può sottoporre la questione al Comitato misto. Quest'ultimo prende rapidamente disposizioni al fine di esaminare la que- stione. Queste disposizioni possono includere il riferimento ad un comitato di esame composto di persone indipendenti scelte per la loro competenza e integrità e nomi- nate dal Comitato misto alle condizioni da lui stabilite. Il Comitato misto può fare alle Parti contraenti le raccomandazioni che gli sembrano appropriate.
Art. 20 Accesso ai tribunali
Nell'ambito del presente Accordo, ogni Parte contraente s'impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte
contraente per quanto concerne l'accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e l'applicazione delle procedure.
Art. 21 Accordi bilaterali esistenti
Alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi accordo di cooperazione economica precedentemente concluso tra la Svizzera e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia cessa di essere in vigore.
Art. 22 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui questo Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unio- ne doganale8.
Art. 23 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per la sua entrata in vigore.
Art. 24 Durata d'applicazione e denuncia
Il presente Accordo si applica finché una delle due Parti lo denuncia mediante noti- fica scritta all'altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data della notifica all'altra Parte.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Skopje, l'8 gennaio 1996, in due esemplari originali, ciascuno in francese, macedone e inglese. In caso di divergenze vale il testo inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo macedone: Xxxxx Xxxxxxxx Stevo Crvenkovski
8 RS 0.631.112.514
Proprietà intellettuale
Allegato all’articolo 13
Art. 1 Definizione e campo d'applicazione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d'autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le ban- che dati, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli indu- striali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
Art. 2 Disposizioni materiali delle convenzioni internazionali
1. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 13 del presente Accordo, le Parti contraenti convengono di conformarsi alle disposizioni delle seguenti convenzioni multilaterali:
– Accordo OMC del 15 aprile 19949 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
– Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967)10;
– Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971)11;
– Convenzione internazionale del 26 ottobre 196112 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma);
– Convenzione del 5 ottobre 197313 sulla concessione di brevetti europei.
2. Le Parti contraenti convengono d'intraprendere rapidamente consultazioni di periti, su domanda di una di esse, sulle attività relative alle convenzioni internazio- nali citate o future concernenti l'armonizzazione, l'amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività delle organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione mondia- le della proprietà intellettuale (OMPI) nonché sulle relazioni delle Parti contraenti con Paesi terzi nel settore della proprietà intellettuale.
Art. 3 Disposizioni complementari
Le leggi nazionali delle Parti contraenti garantiscono almeno quanto segue:
– una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini;
9 RS 0.632.20 all. 1 c.
10 RS 0.232.04
11 RS 0.231.15
12 RS 0.231.171
13 RS 0.232.142.2
– una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi di fama internazionale;14
– mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine per quanto concerne tutte le merci ed i servizi. Ogni Parte contraente può sottoporre all'altra un elenco di indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine. Inoltre, le Parti contraenti convengono di concludere, nei cinque anni che seguono la firma del presente Accordo, un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine;
– una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, prevedendo segnatamente un periodo di protezione di almeno dieci anni;
– una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d'invenzione in tutti i settori della tecnologia e, segnatamente, una durata di protezione di vent'anni a partire dalla data del deposito della domanda;
– una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati;
– una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know- how;
– le licenze obbligatorie in materia di brevetti non sono esclusive, né discriminatorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria. L'estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l'approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Art. 4 Acquisizione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale
Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rila- scio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dila- zioni ingiustificate.
Art. 5 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Le Parti contraenti prevedono disposizioni d'applicazione di un livello identico a quello contemplato dall'accordo TRIPS15, in particolare agli articoli 41-61.
14 RU 1998 880
15 RS 0.632.20 all. 1 c.