Contract
SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI E MADRI CON BAMBINI.
TRA
il Comune di Avezzano, C.F. 81002910669 / P.IVA 00159380666, (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dal dirigente del Settore ........................., Dott. .....................................
nato a il quale interviene in nome e per conto del suddetto Comune
E
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………(di seguito denominato ………………………………) rappresentata dal
………………….., nato a ……………………. il giorno ……………………….., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante,
ART. 1
FINALITÀ ED OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente accordo riguarda l’accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali
☐ del seguente minore .....................................................................................................................
☐ della seguente mamma con bambino ............................................................................................
Le attività inerenti il servizio residenziale e semiresidenziale si inseriscono nell’ambito delle funzioni socio assistenziali e socio educativa assicurate dal Comune di Avezzano e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo dei Servizi Sociali nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti.
Le modalità di ammissione e dimissione, le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni di base garantite, sono descritte nelle Linee Guida allegate al presente accordo e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
ART. 2
DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
Il Comune di Avezzano si avvale del servizio
☐ residenziale e
☐ semiresidenziale
oggetto del presente accordo per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori o
madri con bambini, che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale.
Il Comune di Avezzano ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i minori segnalati dal Servizio Sociale competente, dall’Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell’Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.
ART. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Avezzano nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:
- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di pregiudizio del minore, attraverso l’intervento del Servizio Sociale professionale;
- l’adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela del minore;
- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore, anche attraverso le forme dell’integrazione socio-sanitaria;
- assetti organizzativi e funzionali integrati attraverso la stipula di accordi e protocolli gestionali con l’Azienda ASL.
ART. 4
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
La struttura si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente accordo contrattuale con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Avezzano .
La struttura comunica formalmente al Comune di Avezzano il nome del proprio referente .............................................................
Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO
L’Ente Gestore dovrà garantire l'accoglienza di ..................................................................................
per la durata di mesi ........................
ART. 6
CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
L’importo della retta giornaliera (XXX xxxxxxx) è fissato in ed è rispondente a
quello proposto per l'inserimento nell'elenco Comunale degli Enti/Associazioni e altri soggetti qualificati alla gestione di strutture semiresidenziali e residenziali per l'accoglienza di minori e donne sole con figli minori - (periodo 12 MESI).
La retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà, nei termini di legge, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della PEC con la fattura elettronica e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
La fattura deve riportare, tra l'altro, il Numero dell'impegno e il CIG.
Il termine di 60 giorni per la liquidazione delle fatture è stabilito in relazione alla particolarità delle prestazioni del servizio e tenuto conto della necessità di verificare i dati di fatturazione con le presenze dei minori, gli interventi attivati.
Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dalle assistenti sociali di riferimento del Comune, ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.
In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione per iscritto da parte dell'Amministrazione.
L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte della Struttura dei requisiti prescritti dal presente accordo.
Il pagamento è comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l’acquisizione del D.U.R.C.
Il pagamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., verrà effettuato tramite bonifico con accredito sul seguente conto dedicato intestato a:
..………………………………………………………………………………………………………………… cod. IBAN ………………………………….………………………………………………. (codice di 27 cifre) acceso presso …………….……………………………………………………………………………..……
ART. 8 PERSONALE
Il servizio si avvale:
1. di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel piano annuale di attività, tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità.
La struttura garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.
2.
La Struttura dovrà garantire, senza eccezione alcuna:
- l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente accordo;
- l’assoluto rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.
L’obbligo permane anche a seguito della scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
La Struttura si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.
Per mantenere un’adeguata idoneità psicologica alla mansione, la struttura garantisce la supervisione degli operatori e la loro periodica formazione.
ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA
Sono posti a carico della Struttura gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge.
Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. La Struttura è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente accordo, esonerando espressamente il Comune di Avezzano da ogni responsabilità.
Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza.
In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la Struttura potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Avezzano.
I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Avezzano ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 10 OBBLIGHI DEL GESTORE
La Struttura dovrà indicare, entro 10 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti del servizio che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune di Avezzano in tutti i giorni feriali, per l’intera durata contrattuale.
La Struttura dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni festivi e feriali, al Comune di Avezzano, alle Forze dell’Ordine e alle Autorità competenti.
I referenti dovranno accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Avezzano inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
La Struttura si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.
ART. 11
PRESCRIZIONI IGIENICHE – SICUREZZA DEL LAVORO
La Struttura è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti.
ART. 12 VERIFICA DEL SERVIZIO
Il Comune di Avezzano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente accordo. A tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.
ART. 13 PENALI
L’applicazione delle penali per inadempimenti della Struttura sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l’Ente Gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano a giudizio del Comune di Avezzano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Struttura le penali sotto descritte a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili o non venissero rimosse prontamente le cause dell’inadempimento, il Comune di Avezzano provvederà ad applicare, a suo insindacabile giudizio e per ciascuna infrazione commessa, delle penalità di importo compreso tra un minimo di € 50,00 (in lettere euro cinquanta/00) ed un massimo di € 2.000,00 (in lettere euro duemila/00) quantificato in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell’inadempimento, dell’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze.
Il Comune di Avezzano potrà applicare le penali di cui al presente articolo trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo della prima nota o fattura emessa dalla Struttura che verrà messa in pagamento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
La Struttura prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Avezzano a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto stabilito dall’art.1453 del codice civile, il Comune di Avezzano ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto nei casi in cui la Struttura sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 5 giorni continuativi, per porre fine a tale inadempimento. Il suddetto termine di 5 giorni decorre a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. mediante la quale Comune di Avezzano evidenzia l’inadempimento.
Sono altresì causa di risoluzione di diritto, oltre ai casi previsti in altri articoli del presente contratto, i seguenti casi:
• violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente contratto qualora esplicitamente previsto;
• frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
• nel caso in cui la struttura utilizzata perda l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente;
• grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio.
La risoluzione del contratto è disposta con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Avezzano che viene comunicato alla Struttura con raccomandata A.R. o via PEC.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Struttura è tenuta a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente accordo sino all’individuazione da parte del Comune di Avezzano di una nuova Struttura.
ART. 15 RECESSO
Il Comune di Avezzano ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi alla Struttura. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In questo caso la Struttura ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del codice civile.
Art. 16
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, sono per intero a carico della Struttura.
ART. 17
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale il foro competente e quello di Avezzano.
ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, titolare del trattamento dei dati personali comunicati a qualsiasi titolo alla Struttura, è il Comune di Avezzano. La Struttura si impegna a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di informazioni e dati di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.
La Struttura, inoltre, si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini di cui all'art. 29 del medesimo Decreto legislativo n.196/2003, la Struttura assumerà la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che verrà attribuita con apposito successivo provvedimento del Comune di Avezzano. In relazione al suddetto trattamento. La Struttura si impegna ad adempiere ai compiti che le saranno indicati dal Comune d Avezzano ai sensi del testé citato art. 29.
ART. 19 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.