SCRITTURA PRIVATA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
SCRITTURA PRIVATA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:
Tra:
, con sede legale\residente in , Via , n. , Tel.
, C.F. e X.XXX , nella persona del suo Legale Rappresentante, Sig.
, nato a , C.F , residente a , in Via
, n. , di seguito nominato Committente;
e
il Geom. , con Studio in , iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di
al n. dal , C.F. ; Partita I.V.A ; di seguito nominato Tecnico Incaricato;
Premesso che:
1) Il Committente, nella sua qualità di locatario/utilizzatore/proprietario/promissario acquirente di immobile sito in Comune di: , Via , n. , distinto catastalmente , della Provincia di , nel Comune di _ al foglio , mappale , ed eventuali porzioni;
2) il Committente necessita di:
3) il Tecnico Incaricato, ha informato il Committente delle attività necessarie per lo svolgimento dell’incarico, delle difficoltà tecniche ivi connesse ed il preventivo di massima dei costi professionali necessari.
***
Tanto premesso, il Committente ed il Geometra (Tecnico Incaricato), come sopra indicati ed impersonalmente chiamati anche con il nome di “Parti”,
Convengono e stipulano quanto segue
Art. 1. Validità della premessa
La premessa e gli eventuali allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2. Oggetto del contratto
Il Committente conferisce incarico professionale al Tecnico Incaricato, che accetta, in qualità di tecnico di fiducia per lo svolgimento delle prestazioni sotto elencate.
In particolare, il Tecnico Incaricato si impegna a svolgere, sulla base dei documenti e delle informazioni ricevuti dal Committente, le seguenti attività ed opere:
a) ;
b) ;
c) ;
d) ;
Il Committente riconosce le capacità professionali del Tecnico Incaricato, per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente.
Art. 3. Svolgimento dell'incarico
• L’incarico verrà portato a termine nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dal Tecnico Incaricato, ai sensi e nel rispetto dell’art. 2230 c.c. (prestazione d'opera intellettuale), salvo specifici accordi scritti presi con il Committente.
• L’incarico dovrà essere portato a termine nei tempi sotto riportati:
Art. 4. Carattere fiduciario del contratto
L'incarico di cui alla presente scrittura riveste carattere fiduciario.
Qualora, ai fini della realizzazione dell'opera da svolgersi, risultasse necessario ai sensi di legge, o utile, l'intervento e la collaborazione di altra figura professionale, quest'ultima verrà nominata dal Committente con separato ed apposito contratto d'opera professionale. Il Committente si impegna a comunicare il nominativo al Tecnico Incaricato prima che l'opera del suddetto collaboratore divenga utile e\o indispensabile.
Il Committente dichiara sin d'ora di avvalersi \ non avvalersi di un proprio assistente di cantiere, nella persona del Sig. .
Le parti, altresì, in caso di mancata nomina dell’assistente di cantiere, convengono che le relative mansioni vengano \ non vengano espletate dal Tecnico Incaricato.
Il Committente autorizza fin da ora il Tecnico Incaricato ad avvalersi di Tecnici e collaboratori interni dello Studio (Studio Associato ecc.) per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 2, le cui spese sono comprese nel preventivo (eventualmente) allegato ed a carico dello Tecnico Incaricato stesso, in relazione al tipo ed alle modalità dell’incarico conferito.
Il Committente dà atto che, nelle ipotesi di collaborazione con altri professionisti, questi svolgeranno le prestazioni di rispettiva competenza in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione con il Tecnico Incaricato, al quale non saranno ascrivibili responsabilità in ordine ad attività svolte da terzi.
Il Committente, inoltre, dichiara ed accetta che, laddove si manifestassero vizi alle opere oggetto del presente incarico, di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., di questi risponderanno esclusivamente i professionisti alle cui prestazioni specialistiche tali vizi dovessero essere imputabili, nonché all’impresa esecutrice dei lavori ed il Tecnico Incaricato è fin d’ora manlevato da ogni responsabilità che non sia direttamente ascrivibile all’attività professionale da lui direttamente svolta; in particolare, qualora il Tecnico Incaricato dovesse assumere anche la funzione di D.L., non essendo tenuto alla presenza continuativa in cantiere, non risponderà dei vizi di cui sopra qualora non siano direttamente riferibili a carenze, omissioni e comunque a mancanza di diligenza proprie della
D.L. in rapporto causale diretto, restando il Tecnico Incaricato manlevato fin d’ora da ogni diversa responsabilità al riguardo che sia ascrivibile a dolo o colpa dei collaboratori e consulenti esterni.
Il Committente rinuncia, pertanto, espressamente ad ogni conseguente azione, eccezione, pretesa al riguardo. Inoltre, essendo limitata la competenza e responsabilità del Direttore Lavori all’alta sorveglianza delle opere, in particolare al controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e la conseguente verifica, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, della rispondenza agli atti amministrativi di sua competenza, delle opere in esecuzione ed eseguite, il Tecnico Incaricato, in alcun modo, potrà essere ritenuto responsabile in ordine alle competenze e mansioni proprie del c.d. Assistente di Xxxxxxxx, quale figura da ricondursi al personale di assistenza previsto dalle normative vigenti, anche qualora lo stesso non fosse stato nominato dalla Committenza, salvo quanto disposto al terzo capoverso del presente articolo.
Il Committente dichiara che i dati comunicati nella presente scrittura sono veritieri e che non sono in essere altri incarichi con altri liberi professionisti, per le stesse prestazioni dedotte nella presente scrittura.
In caso contrario, il Tecnico Incaricato non potrà dare corso all’incarico, fino a quando non risulterà per iscritto che gli stessi sono receduti dall’incarico stesso.
Art. 5. Corrispettivo - Modalità di pagamento
A norma dell’art. 2233 del Codice Civile e D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, il compenso spettante al Tecnico Incaricato, Geometra Libero Professionista, verrà riconosciuto in base al preventivo allegato, perché così pattuito tra le parti: questo anche in ottemperanza del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, a tutela degli utenti, considerato che il compenso professionale deve risultare congruo in riferimento all’importanza dell’opera ed al decoro della professione,
L’onorario, i compensi, le indennità ed i rimborsi delle spese saranno soggette al Contributo Cassa Geometri (Legge 20/10/1982 n. 773 art. 11), oltre ad I.V.A. di legge. Resta fin d’ora inteso ed accettato dalle parti che qualunque altro incarico commissionato al Tecnico Incaricato si intende escluso dal presente contratto e sarà oggetto di autonoma quantificazione.
Nel suddetto compenso sono da intendersi (o non sono da intendersi) ricomprese le spese effettuate dallo studio per plottaggi, fotocopie, telefonate, spese generali di studio e quanto altro non specificato.
Qualora oggetto dell'incarico fosse la Direzione Lavori, e le parti abbiano dichiarato all’art. 4 che le mansioni dell’assistente di cantiere vengano svolte dal Direttore Xxxxxx, le stesse convengono che le spettanze del Tecnico Incaricato sono state quantificate nella stesura del preventivo.
I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
a) € al momento dell’incarico;
b) €
c)
d) saldo.
Le somme dovranno essere pagate con Bonifico Bancario \ assegno o altre forme di legge, le coordinate bancarie verranno indicate in calce a tutte le fatture emesse; a piè della fattura sarà presente la data di scadenza del pagamento: qualora non fosse indicata, la stessa è da ritenersi fissata in giorni dalla data di emissione.
Il Committente si impegna a comunicare tempestivamente via Fax o Raccomandata o PEC eventuali variazioni di dati personali e/o societari rilevanti ai fini fiscali.
Sulle somme eventualmente non corrisposte o pagate in ritardo, in relazione alle scadenze indicate in calce alla fattura, verranno applicati gli interessi legali maggiorati di 5 punti, con un minimo di 150,00 €.
Art. 6. Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, il Committente non potrà avvalersi di altri tecnici per l'espletamento dei medesimi incarichi affidati in via fiduciaria al Tecnico Incaricato. Il conferimento ad altri professionisti, anche senza forma scritta, degli stessi incarichi dedotti nel presente contratto, o di quelli che fossero individuati come accessori agli stessi, comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni tutti a favore del Tecnico Incaricato, oltre a quanto già dovuto per l'opera fino ad allora prestata, maggiorato del %.
E' fatta salva la possibilità che, per la natura o per l'ampiezza dell'incarico o della consulenza, il Committente si possa avvalere di un team, collegio, di un coordinamento o di un gruppo di lavoro all'interno del quale siano presenti più tecnici, purché incaricati di prestazioni differenti o non meramente accessorie a quelle richieste al Tecnico Incaricato, fermo restando l’obbligo di informativa e preventiva accettazione del medesimo.
Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente in base alla presente scrittura, si sia protratto per oltre giorni rispetto al termine pattuito, il Tecnico Incaricato, ai sensi dell’art.1456 cc, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata A.R. / PEC, la propria volontà di avvalersi della presente xxxxxxxx, fatto salvo il risarcimento dei danni tutti a favore del Tecnico Incaricato, oltre a quanto già dovuto per l'opera fino ad allora prestata, maggiorato del %.
Art. 7. Recesso
Ai sensi dell’Art. 2237 c.c. il Committente potrà recedere dal presente contratto, rimborsando al Tecnico Incaricato tutte le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta, aumentata del %, in base a parcella vistata dal competente Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati al quale il Tecnico Incaricato risulta iscritto.
Il Tecnico Incaricato ha facoltà di recedere dal contratto secondo le previsioni ed i termini di legge, con diritto, in tal caso, ad ottenere il rimborso delle spese fatte ed il compenso per l’opera svolta, in base a parcella vistata dal competente Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati al quale il Tecnico Incaricato risulta iscritto.
Art. 8. Esoneri di responsabilità nello svolgimento dell'incarico
Il Tecnico Incaricato è espressamente esonerato da ogni responsabilità nel caso di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore o di ritardo nei lavori per causa a lui non imputabile.
Il Tecnico Incaricato è altresì espressamente esonerato da ogni responsabilità nel caso di inesattezza, incompletezza o non veridicità delle informazioni, documenti e dati forniti dal Committente o chi per lui.
Considerato il tipo d’intervento e tenuto conto delle esigenze del Committente, viene sin d’ora pattuito che, indipendentemente dall’esito delle pratiche depositate presso gli Enti competenti, sono fatti salvi e non pregiudicati i diritti del Tecnico Incaricato derivanti dal presente disciplinare: pertanto, tutti i corrispettivi per i lavori svolti dovranno essere riconosciuti e corrisposti in toto dal Committente al Tecnico Incaricato.
Nel caso in cui il Tecnico Incaricato faccia parte, ai fini dello svolgimento dell'opera, di un team, collegio, di un coordinamento o di un gruppo di lavoro unitamente ad altri tecnici incaricati dal Committente per un unico progetto o consulenza, e uno o più di questi non svolga, in tutto od in parte e per qualsiasi causa o motivazione, l’incarico ricevuto, ciò non pregiudicherà i diritti del Tecnico Incaricato derivanti dal presente disciplinare, sia nel caso in cui egli abbia svolto le prestazioni ad esso affidate all'interno del team, collegio, coordinamento o gruppo di lavoro ai fini dell'esecuzione dell'opera, del servizio o della consulenza richiesta dal Committente, che nel caso in cui le prestazioni stesse non siano state svolte per impedimenti dovuti alle inadempienze degli altri tecnici incaricati.
Art. 8 - Bis. Incarico affidato dal promittente - acquirente
Qualora l'incarico professionale di cui all'art. 2 riguardi un immobile oggetto di contratto preliminare di vendita, il
Committente promissario acquirente dichiara al Tecnico Incaricato:
− la veridicità dell'esistenza del contratto preliminare concluso tra esso ed il promittente venditore Sig.
, sottoscritto in data e trascritto in data presso la Conservatoria competente;
− la sussistenza di accordi tra questi e parte promittente venditrice tali da rendere possibile lo svolgimento dell'opera oggetto di contratto, quindi, a titolo esemplificativo, in ordine alla:
− possibilità per il Tecnico Incaricato di accedere al fondo e\o all'immobile previo eventuale preavviso alla parte promittente venditrice;
− disponibilità di parte promittente venditrice alla sottoscrizione di documentazione di natura amministrativa (permessi di edificazione, certificazioni catastali ecc...), qualora la stessa fosse necessaria ai sensi di legge o meramente utile al compimento dell'incarico;
− collaborazione della parte promittente venditrice in ordine alla acquisizione di documentazione riguardante l'immobile, qualora la stessa fosse necessaria e\o utile all'espletamento dell'incarico.
− di esonerare il Tecnico Incaricato da qualsiasi responsabilità nei confronti della parte promittente venditrice in ordine allo svolgimento dell'incarico affidato;
− di esonerare il Tecnico Incaricato da qualsiasi responsabilità, qualora l'incarico non potesse essere svolto, anche solo parzialmente, per mancati accordi tra il Committente e la parte promittente venditrice e\o per mancato rispetto degli stessi e\o mancanza di collaborazione della parte promittente venditrice. In tale caso, il Tecnico Incaricato dovrà essere compensato ugualmente, in ragione dell'opera comunque svolta.
Art. 9. Obblighi del Tecnico Incaricato
Con l’assunzione dell’incarico il Tecnico Incaricato si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura della attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione
Il Tecnico Incaricato ai sensi dell’art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Committente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Committente.
Il Tecnico Incaricato si impegna a custodire la documentazione ricevuta e, a conclusione della prestazione, si impegna a restituirla al Committente.
Art. 10. Obblighi del Committente
Il Committente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso il Tecnico Incaricato tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico.
Il Committente si obbliga a collaborare con il Tecnico Incaricato ai fini dell’esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo alla proprietà, ai documenti e ai dati necessari per l’espletamento dell’incarico.
Il Committente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Tecnico Incaricato su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all’incarico conferito mediante atti scritti.
Il Committente autorizza fin d’ora l’accesso del Tecnico Incaricato presso la proprietà interessata dall’incarico professionale, (terreno e/o fabbricato); il Tecnico Incaricato potrà utilizzare, per le operazioni di rilievo di campagna e/o di cantiere, aiutanti e/o collaboratori a propria scelta.
Per agevolare lo svolgimento della prestazione professionale il Committente consegna al Tecnico Incaricato la seguente documentazione:
Art. 11. Polizza Assicurativa
Si dà atto che il Tecnico Incaricato attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita Polizza n° contratta con la Compagnia di Assicurazioni con massimale
Art. 12. Contestazioni – Obbligatorieta' ad adire all'organismo di mediazione e conciliazione
In caso di contestazione sui compensi spettanti al Tecnico Incaricato, se non risolta in via bonaria nel termine di 20 giorni, la stessa verrà sottoposta al parere di congruità del competente Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati al quale il Tecnico Incaricato risulta iscritto, previo deposito degli elaborati progettuali e/o relativi alle prestazioni svolte.
In ogni caso, qualunque controversia o contestazione sorta tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, nonché tutte le questioni relative a qualsivoglia asserito danno subito a seguito dell'esecuzione delle obbligazioni dedotte nella presente scrittura, anche se derivante da fatto illecito causato durante la esecuzione stessa delle obbligazioni, verrà rimessa ad un Organismo di mediazione e conciliazione istituito ai sensi del D. Lgs. 28/2010, presente, anche con sede distaccata, nella Provincia/Circoscrizione in cui ha sede il Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati al quale il Tecnico Incaricato risulta iscritto.
ART. 13. COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie non comprimettibili ovvero in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione le parti in deroga ai principi di individuazione del Foro concordano che il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello di…………………..
Art. 14. Elezione di domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti giudiziali e stragiudiziali, il Committente ed il Tecnico Incaricato dichiarano di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso la sede, o presso il luogo di residenza, in epigrafe indicata, con obbligo di comunicarne l’eventuale variazione - che sarà opponibile all’altra parte dal giorno in cui questa ne avrà avuto l’effettiva conoscenza - a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC.
Art. 15. Modifiche contrattuali
Tutte le modifiche o le integrazioni al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto.
Art. 16. Disciplina applicabile
Per quanto non previsto dal presente contratto, il Committente ed il Tecnico Incaricato rinviano alle vigenti disposizioni in materia di esercizio delle professioni intellettuali, nonché alla disciplina prevista dal Codice Civile in materia di contratto d’opera, in quanto applicabili, convenendo che le obbligazioni tutte dedotte nel presente disciplinare contrattuale in capo al Tecnico Incaricato sono da considerarsi obbligazioni di mezzi e non di risultato.
Art. 17. trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e limitatamente alla finalità relative e conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, il Committente ed il Tecnico Incaricato dichiarano di avere operato lo scambio delle reciproche informative previste dall'art. 13 del Codice della privacy, nonché espresso il necessario consenso in forma scritta al trattamento dei propri dati personali, come risulta dagli allegati al presente contratto, che formano parte integrante del medesimo.
Il presente contratto è redatto in duplice copia originale; tutte le pagine sono siglate dai sottoscrittori, di cui l’ultima, firmata in calce per esteso.
Luogo e data
Allegati:
1) preventivo del ../../….;
2) modulo privacy.
Il Committente Il Tecnico incaricato
Nonostante il presente contratto sia il frutto di trattative liberamente svoltesi tra il Committente e il Tecnico incaricato Prestatore d’opera intellettuale, ad ogni buon fine, i contraenti dichiarano di aver letto tutte le clausole sopra estese, approvando, specificatamente, ai sensi degli artt. 1341, secondo comma e 1342 cod. civ., gli articoli 4 (carattere fiduciario del contratto), 5 (corrispettivo – modalità di pagamento), 6 (clausola risolutiva espressa), 7 (recesso), 8 (esoneri di responsabilità nello svolgimento dell'incarico), art. 8 – bis (Incarico affidato dal promittente – acquirente), 12 (contestazioni – obbligatorietà ad adire all'organismo di mediazione e conciliazione), 13 (competenza territoriale).
Luogo e data
Il Committente Il Tecnico incaricato