CAPITOLATO
CAPITOLATO
RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DEL MERCATO ELETTRONICO XX.XX.XX. PER LA CATEGORIA
“PRODOTTI PER PULIZIE E RIFIUTI”
2. ELENCO CPV OGGETTO DI AMMISSIONE 3
3. REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI OFFERTI 4
4. MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI 7
4.2 Servizi di garanzia ed assistenza 8
5. ULTERIORI INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA 8
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 10
1. PREMESSA
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al “Mercato Elettronico
di Xx.Xx.Xx” con riferimento alle categorie merceologiche “PRODOTTI PER PULIZIE E RIFIUTI”.
Il presente capitolato prescrive i requisiti normativi che dovranno avere i Prodotti oggetto di fornitura in risposta alle Richieste di Offerta (RdO) effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni aggiudicatrici. Tale documento è stato approvato con Determinazione a contrarre del Direttore Generale di Xx.Xx.Xx. n.1 del 08/01/2020 ed è stato pubblicato sul Profilo di Committente (xxxx://xxx.xxxxxx.xx), in home page, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Mercato Elettronico”.
2. ELENCO CPV OGGETTO DI AMMISSIONE
Di seguito si riportano i codici CPV oggetto di ammissione di cui al presente Capitolato che gli operatori economici, in base alla tipologia di prodotti offerti, possono selezionare in sede di compilazione dell’istanza. Tali codici identificano la Categoria merceologica (fino al V livello a sei cifre) del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), basato su una struttura ad albero, e sono gli ultimi elementi (foglie) dei percorsi indicati nella tabella che segue.
Codice CPV | Descrizione | ||
39800000-0 | Prodotti per pulire e lucidare | ||
39810000-3 | Preparati odoriferi e cere | ||
39811000-0 | Profumi e deodoranti per ambienti | ||
39812000-7 | Lucidi e creme | ||
39813000-4 | Paste e polveri abrasive | ||
39820000-6 | Agenti organici tensioattivi | ||
39821000-3 | Detergenti a base di ammoniaca | ||
39822000-0 | Detergenti contenenti sostanze caustiche | ||
39830000-9 | Prodotti per la pulizia | ||
39831000-6 | Detersivi e detergenti | ||
39832000-3 | Detergenti per i piatti | ||
39833000-0 | Prodotti contro la polvere | ||
39834000-7 | Soluzioni per la pulizia dei gioielli | ||
39224000-8 | Scope e spazzole e altri articoli di vario tipo | ||
44613000-0 | Grandi contenitori | ||
44613700-7 | Cassonetti per rifiuti |
44613800-8 | Contenitori per rifiuti | |
44616200-3 | Bidoni per rifiuti | |
42995000-7 | Macchine varie per pulizia | |
19640000-4 | Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti |
Codice CPV
Descrizione
3. REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI OFFERTI
Tutti i prodotti devono essere nuovi di fabbrica, conformi al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e internazionali, legislative e regolamentari, applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico di appartenenza, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
Prodotti e attrezzature per la pulizia
I Prodotti e le attrezzature per la pulizia dovranno essere conformi alle normative ed alle disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori, tra le quali si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
− D.Lgs. 52/1997 "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose" e s.m.i. Ai sensi dell’art. 25 di tale decreto il fornitore dovrà produrre la “Scheda informativa in materia di sicurezza”; come specificato al comma 2 del medesimo articolo, tale scheda dovrà essere in lingua italiana;
− D.Lgs. 65/2003 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 13 di tale decreto il fornitore dovrà produrre la “Scheda informativa in materia di sicurezza”; come specificato al comma 3 del medesimo articolo, tale scheda dovrà essere in lingua italiana conformemente alle disposizioni del
D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.;
− Legge n.136/1983 “Biodegradabilità dei detergenti sintetici” per i prodotti appartenenti alla categoria chimici;
− Regolamento 1272/2008 (CLP) “Classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele” che completa il regolamento REACH e garantisce che i pericoli associati all'uso
delle sostanze chimiche vengano chiaramente segnalati ai lavoratori e ai consumatori mediante pittogrammi e indicazioni standard da apporre sulle etichette e sulle schede con dati sulla sicurezza;
− D.P.R. n. 21/2009 “Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
648/2004 relativo ai detergenti”;
− i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni utilizzati per le pulizie ordinarie, i prodotti disinfettanti, i prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiostranti), i detergenti multiuso superconcentrati (vale a dire prodotti contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di ambienti interni, incluse finestre e servizi sanitari) devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 6 dei “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” di cui al DM 24 maggio 2012 e sm.i..
Le attrezzature devono:
− essere nuove di fabbrica, costruite a regola d’arte ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica e di attuale produzione;
− essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, conformi alle normative CEI (Comitato Elettronico Italiano) o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica, munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea (CE).
− dotate di certificati di attestazione della conformità ai requisiti previsti dalle direttive europee e/o internazionali, rilasciati da Enti riconosciuti a livello europeo (es.: IMQ);
− conformi al D.Lgs. 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti" e s.m.i. (tra cui D.lgs. 152/2008 e D.lgs. n. 205/2010 e s.m.i.).
Prodotti per la raccolta rifiuti
I Prodotti ed i relativi confezionamenti devono rispettare quanto stabilito da:
− Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).
− DM 8 aprile 2008, All. 1 punto 5 A “adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico- fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento”;
− DM 16/5/1996 n.392 e s.m.i., per i “contenitori per liquidi pericolosi” ed i “contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi”;
− D.lgs 20/11/2008 e s.m.i., per i “contenitori per pile e accumulatori”;
− D.Lgs 25/7/2005 n.151 e s.m.i., per “contenitori per apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
− Norme UNI EN applicabili alle diverse tipologie di contenitori.
Requisiti dell’imballaggio
L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.
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Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche di cui sopra dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato. La documentazione, eventualmente inviata in allegato in sede di ammissione, che in seguito agli aggiornamenti normativi risulta superata, deve essere sostituita a cura degli Operatori Economici.
L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx.
4. MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI
I servizi descritti nel presente paragrafo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei beni e il relativo costo si intende compreso nel prezzo offerto se non diversamente previsto nella RdO.
Ove tali servizi siano richiesti nell’ambito della RdO, devono avere le seguenti caratteristiche, salvo quanto
diversamente previsto dalla RdO:
⮚ imballaggio, trasporto, consegna e scarico presso l’indirizzo indicato dal Punto Ordinante;
⮚ installazione e/o configurazione, se previste.
Le attività di cui sopra dovranno essere a cura, spese e rischio del Fornitore, che dovrà svolgere tutte le
attività che garantiscono la piena fruizione dei prodotti offerti da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.
I Prodotti dovranno essere corredati della documentazione tecnica e dal manuale d’uso se previsti.
L’esecuzione di ciascuna RdO deve avvenire di norma in un’unica consegna. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Aggiudicatrice.
La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall’Amministrazione Aggiudicatrice e riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità, il numero e la data della RdO e l’indicazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Una copia della distinta è trattenuta dall’Amministrazione Aggiudicatrice. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce.
Il Fornitore è obbligato alla sostituzione dei Prodotti che, a seguito di verifiche “a vista” e/o mediante strumenti di misurazione effettuate dai Punti Ordinanti al momento della consegna, risultassero non conformi ai requisiti di legge.
La qualità, la quantità e la corrispondenza della merce consegnata a quanto richiesto con la RdO sono accertate dall’Amministrazione Aggiudicatrice, anche in un momento successivo alla consegna. Le merci difformi per qualità e caratteristiche, eccedenti rispetto alle quantità ordinate o che presentino difetti, rilevate all’atto della consegna, possono essere rifiutate dall’Amministrazione, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. Le difformità, le eccedenze e i difetti rilevati nei dieci giorni successivi alla consegna, devono essere sostituiti dal Fornitore a sue totali spese, salvo che l’Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una variazione di prezzo.
Per le pratiche di reso l’Amministrazione Aggiudicatrice chiede per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione. La comunicazione
scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l’indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.
La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall’Amministrazione Aggiudicatrice al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Il Fornitore non può opporre l’eccezione dell’avvenuta apertura delle confezioni, alla sostituzione e al ritiro delle merci difformi o che presentino difetti, quando l’apertura è operazione necessariamente preliminare alla verifica della merce. Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla consegna o dalla relativa segnalazione scritta. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata “mancata consegna”.
4.2 SERVIZI DI GARANZIA ED ASSISTENZA
Il Fornitore è tenuto a dare garanzie di costante qualità per ogni prodotto consegnato.
In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie previste dalla legge, è facoltà del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo e/o una garanzia ulteriore.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA
Al fine di agevolare la selezione dei Fornitori da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice in sede di RdO, e di consentire agli Operatori Economici di meglio qualificare i propri prodotti, il Fornitore può inserire ulteriori informazioni caratterizzanti le categorie di Prodotti offerti. Tali informazioni vengono inserite contestualmente alla Domanda di Ammissione così come descritto nel paragrafo “Informazioni aggiuntive per le classi merceologiche” del documento “Mercato Elettronico - Manuale per invio richiesta di ammissione” scaricabile dal Sito. Ove previsto è possibile inserire le seguenti informazioni aggiuntive:
1. INSTALLAZIONE\CONFIGURAZIONE: In questo campo il Fornitore può indicare se per il bene offerto è prevista l'attività aggiuntiva di installazione e\o configurazione.
2. ESTENSIONE DI GARANZIA: In questo campo il Fornitore può indicare se per il bene offerto è prevista una estensione della garanzia in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge.
3. SERVIZIO ASSISTENZA AGGIUNTIVO: In questo campo il Fornitore può indicare se per il bene offerto è previsto un servizio di assistenza e supporto in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge.
4. ACQUISTI VERDI: In questo campo il Fornitore può indicare se per il bene offerto esiste una Certificazione Ambientale.
5. NOTE: Questo campo è liberamente "editabile" ed aggiunge al Fornitore la possibilità di inserire ulteriori informazioni sui beni oggetto di ammissione.
6. OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura dei prodotti e, dove previsto, l’erogazione dei servizi, a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali.
Dove applicabile, è a carico del Fornitore la fornitura delle attrezzature e dei macchinari necessari per l’erogazione della fornitura che dovranno essere rispondenti alle norme di buona tecnica, in conformità a quanto stabilito dal Dlgs 81/2008.
Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che influisca
sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
Il Fornitore si impegna a consentire al Punto ordinante di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le verifiche della corretta esecuzione dei servizi prestati.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale adeguatamente formato ed idoneo ai servizi da prestare. Il personale potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.
Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza ed infortunistica. In particolare sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro. Il costo medio orario della manodopera deve essere conforme al costo del lavoro, così come determinato periodicamente, nelle apposite Tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fatte salve eventuali agevolazioni o riduzioni previste o consentite dalla legge. Tale costo orario è onnicomprensivo di tutti i costi (per attrezzature, struttura, etc.) necessari al corretto espletamento del servizio.
Il personale deve essere dotato di abbigliamento idoneo, per l’uniformità e il decoro, nonché conforme alla
normativa vigente per la sicurezza, dove applicabile.
L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx.
7. PENALI
Nella Richiesta di Offerta l’amministrazione aggiudicatrice determina gli SLA di servizio e le penali applicabili
in caso di inadempienze da parte del fornitore, in una misura compresa tra lo 0,3 e l’1%0 del valore del contratto.
L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il limite del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’amministrazione aggiudicatrice potrà risolvere il contratto qualora l’importo delle penali applicate superi il 10% del contratto.
L’amministrazione contesterà, per iscritto, gli eventuali inadempimenti al fornitore che potrà inviare le proprie deduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. L’accoglibilità delle deduzioni è valutata ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali possono essere compensati con i corrispettivi dovuti al fornitore.
Il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, fatta salva la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di risolvere i contratti nei casi in cui sia consentito.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si precisa la competenza di ciascuna Amministrazione Aggiudicatrice contraente in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente a ciascuna procedura di negoziazione svolta nel Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx. ed al relativo contratto di fornitura.
9. CONTATTI
Esclusivamente per richiedere approfondimenti e\o chiarimenti relativi al presente Capitolato, è possibile utilizzare la “Procedura di invio di un quesito”, così come descritto nel relativo paragrafo del “Mercato Elettronico - Manuale per invio richiesta di ammissione” scaricabile dal Sito.