Contract
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI STUDI E RICERCHE PER LA GESTIONE OTTIMALE DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. (APPROFONT)
TRA
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A (nel seguito denominato AQP), con sede e domicilio fiscale in Xxx Xxxxxxxx x.00, Xxxx, Codice fiscale 00347000721, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Dr. Xxxxxx Xx Xxxxx responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo di AQP,
E
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA dell’Università degli Studi di Palermo (nel seguito denominato “DI”), con sede in Xxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, XXX 00000, Xxxxxxxx 0 (Codice Fiscale: 80023730825, Partita IVA: 00605880822), in persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Vicenza il 21/06/1967, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il citato dipartimento, sito in Xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxx, XXX 00000, Xxxxxxxx 0; Tel. (x00)00000000000, E- MAIL: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx,
SI PREMETTE QUANTO SEGUE
− Il DI ha interesse ad una collaborazione con AQP finalizzata a attuare un programma di studi e ricerche utili a individuare e a definire metodologie e tecniche di monitoraggio delle risorse idriche, caratterizzazione e gestione delle stesse che possano migliorare l’efficienza, efficacia ed economicità del servizio agli utenti e mitigare gli impatti delle siccità;
− La Direzione Approvvigionamento e Potabilizzazione di AQP ha ritenuto tale
proposta di interesse per AQP;
VISTO
− il D. Lgs 11 MAGGIO 1999 N. 141 in forza del quale l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, ricompreso nel novero del Parastato, si è trasformato in Acquedotto Pugliese S.p.A., oggi con unico azionista la Regione Puglia, ed istituzionalmente deputato, in forza della Convezione sottoscritta il 30.09.2002 con il Commissario Straordinario all’Emergenza Ambientale, alla gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia prorogata fino al 31.12.2021 dal comma 906 dell’art. 1 della Legge n.205/2017;
− l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscriversi con firma digitale;
− l’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce le condizioni per considerare un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso codice;
− l’articolo 158 del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce le condizioni per le quali un contratto di servizi di ricerca e sviluppo è sottoposto alla disciplina del medesimo decreto;
− L’articolo 4 del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce i principi generali relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi;
CONSIDERATO
− che AQP si approvvigiona attualmente da cinque invasi a uso plurimo, da numerosi pozzi e dalle sorgenti del Sele – Calore e che una gestione che sia
consapevole delle caratteristiche idrologiche di dette fonti, anche in relazione al loro inserimento nello schema regionale di adduzione, è fondamentale per garantire continuità e adeguatezza al servizio di distribuzione dell’acqua potabile nei territori da essa serviti;
− che si rende, quindi, necessario attuare un programma di studi e ricerche utili a individuare ed a definire metodologie e tecniche di monitoraggio delle risorse idriche, caratterizzazione e gestione delle stesse che possano migliorare l’efficienza, efficacia ed economicità del servizio agli utenti e mitigare gli impatti delle siccità;
− che il DI ha le competenze e le apparecchiature necessarie per la conduzione del programma di studio e ricerche;
− che il DI ha maturato una lunga esperienza di ricerca teorica ed applicata nel campo dell'idrologia, dell’idraulica e della gestione delle risorse idriche;
− che il DI per i propri fini istituzionali e scientifici ha particolare interesse nel partecipare alle attività di studio e ricerca, che consentirebbero all’ambiente accademico di testare su un caso reale e particolarmente articolato, modelli matematici innovativi per la gestione delle risorse idriche e dei sistemi idrici complessi, modelli già sviluppati all’interno del DI ed oggetto di numerose pubblicazioni. Un elenco dei prodotti della ricerca è riportato nell’Appendice A all’annesso tecnico allegato alla presente Convenzione;
− che AQP, per i fini istituzionali cui è deputato, ha interesse nel partecipare alle attività di studio e ricerca per una migliore caratterizzazione di alcune risorse idriche utilizzate da AQP a fini potabili e per acquisire un modello matematico di gestione delle risorse eventualmente brevettabile;
− che il presente accordo realizza una cooperazione finalizzata a conseguire
obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo e che pertanto i risultati non sono di esclusiva appartenenza di una delle parti;
− che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
− che entrambe i soggetti sottoscrittori, in relazione allo statuto di ciascuna amministrazione, non svolgono in modo prevalente sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
− che le attività sono cofinanziate dalle Parti al fine del rimborso delle spese;
− che il Direttore Pro-Tempore del DI, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, è stato autorizzato alla stipula del presente Accordo nel consiglio di Dipartimento del 30/10/2019;
− che il Responsabile dell’Area Ricerca, Sviluppo e Attività Internazionali di AQP, Dr. Xxxxxx Xx Xxxxx, interviene quale procuratore speciale della società giusta procura speciale a rogito del notaio Xxxxx Xxxx di Bari del 13 novembre 2019, repertorio n. 631, registrata presso l'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Territoriale di Bari il 15 novembre 2019 al n. 18221/1T, conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dell'Acquedotto Pugliese S.P.A.
RITENUTO
− che sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali è di reciproco interesse addivenire ad un accordo di collaborazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni.
Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come in epigrafe rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - Oggetto
Oggetto del presente Accordo è la realizzazione da parte dei sottoscrittori, in ragione delle proprie specifiche competenze, del “Programma di Studi e ricerche per la gestione ottimale delle fonti di approvvigionamento degli acquedotti: un’applicazione al caso dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” denominato “APPROFONT”.
Art. 3 - Modalità di esecuzione delle attività
Le attività verranno svolte secondo le modalità descritte nell’allegato tecnico al presente accordo. I soggetti parteciperanno ciascuna con le dotazioni strumentali e di personale secondo quanto indicato nell’allegato tecnico.
AQP:
a) si impegna a cofinanziare le attività per un importo di €166.000,00 e a mettere a disposizione le risorse necessarie;
b) si occuperà di organizzare e programmare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia;
c) si impegna a mettere a disposizione del DI sia la documentazione esistente relativa alle risorse idriche oggetto di studio sia strumentazioni in suo possesso;
d) si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze gestorie e conoscitive degli schemi idrici e di partecipare ad una migliore caratterizzazione di alcune risorse
idriche utilizzate da AQP e per lo sviluppo di un modello matematico di gestione delle risorse idriche del sistema idrico pugliese,
Il DI:
a) si impegna a cofinanziare le attività per un importo di €34.000,00 mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità;
b) si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con i propri obblighi istituzionali, i propri strumenti e laboratori per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e studi di cui al Programma delle attività;
c) si impegna a coordinare, in collaborazione con AQP, tutte le eventuali attività sul campo e l’elaborazione dei dati necessaria al conseguimento delle finalità dello studio.
Le attività del Programma, di cui all’art. 1 del presente Accordo, potranno costituire oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.
Il ricorso a collaboratori esterni e l’acquisizione di beni e servizi, da parte del DI, dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione, nonché sotto l’osservanza di ogni disposizione normativa vigente afferente la sicurezza del lavoro, la regolarità retributiva e contributiva, sin da ora manlevando, tenendo indenne ed esonerando AQP da ogni responsabilità ed incombenza in merito. L’Amministrazione, inoltre, prende atto che i referenti per le attività del presente accordo saranno Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Geol. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx per AQP e i Proff. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx per il DI; la Responsabilità Scientifica dell’Accordo è assunta dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 4 - Durata e decorrenza
Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente Atto e ha una durata di ventiquattro mesi (24 mesi).
Il termine finale potrà essere, tuttavia, prorogato previa formale richiesta motivata di una delle parti.
E’ riconosciuto il diritto delle Parti di recedere in ogni momento, senza diritto ad
indennizzo o risarcimento alcuno, fatto salvo il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute e pagate, previa comunicazione scritta da trasmettere a mezzo pec o raccomandata a.r..
Art. 5 - Programma delle attività
Il programma di studi e indagini è distinto per attività e relative fasi temporali, così come indicato nell’Allegato tecnico che è parte integrante del presente Accordo.
Con decorrenza dalla data determinata ai sensi del precedente art. 4, il DI presenterà:
a) Relazione preliminare tecnico-metodologica da trasmettere entro 45 giorni dalla trasmissione del presente Accordo sottoscritto da AQP;
b) Relazione tecnica intermedia alla fine dello svolgimento delle attività previste nei primi 12 mesi;
c) Relazione tecnica finale a seguito dello svolgimento dell’intero programma sugli studi applicativi esperiti comprendente ogni elaborato e prodotto previsto nell’Allegato Tecnico.;
d) Prodotti sviluppati durante l’esecuzione dell’accordo.
Le relazioni tecniche di cui alle lettere a), b) e c) saranno consegnate ad AQP nei seguenti formati:
- n.1 copia in formato pdf riproducibile;
- n.1 copia in formato editabile attraverso gli strumenti informatici utilizzabili dall’ufficio.
Art. 6 - Costi e modalità di rimborso
Il valore complessivo dell'attività di studio del presente Accordo di collaborazione Scientifica è pari a €200.000,00 (Euro duecentomila/00) di cui € 166.000,00 (Euro centosessantaseimila/00) a carico di AQP e € 34.000,00 (Euro trentaquattromila/00) a carico del DI così come definito nell’allegato tecnico.
AQP contribuirà al cofinanziamento del progetto di cui al presente accordo trasferendo al DI la somma pari a €166.000,00 (centosessantaseimila/00) come importo massimo rimborsabile delle spese effettivamente sostenute e documentate. Si precisa che l’importo riconosciuto al DI a titolo di rimborso spese sostenute è fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
L’importo di 166.000 € sarà così corrisposto:
− anticipazione pari al 40% dell’importo massimo rimborsabile entro giorni quarantacinque (45) dalla ricezione della relazione metodologica di cui all’art.5 comma a);
− successivo acconto pari al 40% dell’importo massimo rimborsabile previa consegna da parte del DI di una relazione tecnica intermedia relativa alle attività svolte in riferimento al rispetto del cronoprogramma nel periodo di riferimento, nonché consegna della rendicontazione delle spese già sostenute (impegno/trasferimento interno all’Ateneo) secondo le modalità comunicate da AQP contestualmente all’avvio del presente accordo, per un importo pari ad almeno l’80% delle somme precedentemente erogate.
− Il saldo o l’eventuale recupero delle economie verrà disposto alla consegna della relazione finale ed al seguito della rendicontazione di tutte le spese ammissibili effettuate per la realizzazione delle attività.
Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto, peraltro, alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.
I pagamenti andranno effettuati a seguito di emissione di nota di incasso. Tale
documento potrà essere emesso dal DI, limitatamente all’acconto del 40% e al saldo, solo dopo comunicazione da parte di AQP della positiva verifica delle spese effettuate.
I suddetti pagamenti andranno effettuati sul seguente Conto di Tesoreria Unico presso Banca d’Italia: giro fondo su contabilità speciale n° 037212.
Art. 7 - Costi ammissibili
Le attività previste dall’Allegato tecnico, parte integrante del presente Accordo, saranno rendicontate dal DI in base alle voci di spese dettagliate nell’allegato stesso. Le categorie di spesa ammesse a rendicontazione sono relative alle seguenti voci:
a) spese di personale esclusivamente poste in essere per le attività in capo al presente Accordo; al personale occorrente per il perseguimento delle finalità del presente accordo provvederà, in via esclusiva, il DI attraverso il proprio organico, nonché attraverso ogni altra forma contrattuale che lo stesso DI riterrà di attivare nel rispetto della vigente normativa (es. borse di studio, assegni di ricerca);
b) spese per servizi;
c) spese per noli e acquisto di materiale tecnico durevole;
d) spese per trasferte;
e) spese per materiale di consumo;
f) spese di manutenzione strumentazione di pieno campo;
g) altre spese indicate nei prospetti analitici dei costi riportati nell’allegato tecnico del presente Accordo;
h) spese per noli auto comprensivi di ogni onere.
Sono considerate ammissibili, per ciascuna delle categorie sopra elencate. le spese come dettagliate nell’Allegato tecnico del presente Accordo, ed effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di tempo che costituisce la durata dell’Accordo stesso, secondo il principio della competenza temporale (periodo di ammissibilità) e riconducibili e nettamente identificabili in esclusiva alle attività del progetto.
La spesa relativa ad una delle categorie sopra indicate sarà ritenuta ammissibile se:
- non è finanziata da altre risorse pubbliche, regionali, nazionali e/o comunitarie;
- è necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti;
- è registrata nella contabilità dell’Ente ed è identificabile in maniera chiara ed univoca;
- corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero;
- è supportata per l’intero importo rendicontato da fatture o da altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- è sostenuta nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e valori.
Sono ammesse variazioni di spesa tra le specifiche voci di costo per un importo massimo del 10% dell’importo totale del contributo AQP, previa motivazione, comunicazione ad AQP e sua approvazione.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101- Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente Accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D. Lgs 101/18.
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Sin da ora sono considerate riservate, le informazioni o i dati (“Informazioni Riservate”) afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, i dati contabili, reti e nodi idrici, fiscali e di bilancio delle consociate nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti che ne definisca la natura riservata.
Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.
Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i
mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino
altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.
Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo atto soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.
In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.
Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente contratto ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell’effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.
Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente atto.
Il presente Accordo sulla riservatezza ha la durata di anni cinque (5) dalla data di
sottoscrizione ed è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di controversie nella sua interpretazione, le Parti eleggono Bari quale foro esclusivo a conoscerle e dirimerle.
La parte ricevente e la parte divulgante si impegnano espressamente a manlevare e tenere l’altra parte indenne relativamente ad ogni voce di danno che possa essere conseguita in occasione ad un uso improprio e/o divulgazione di informazioni riservate, in violazione dei termini di cui al presente atto.
Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.
Art. 9 - Proprietà dei risultati
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà del DI e di AQP quale Gestore del Servizio Idrico Integrato fino al 31.12.2023.
Le parti, in ragione di quanto sopra specificato, potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
La ripartizione della proprietà intellettuale ed industriale avverrà nel modo seguente:
a) Conoscenze pregresse:
Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto realizzato
o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti prima della stipula del presente Atto (“Conoscenze Pregresse”) che debbano essere impiegate durante lo svolgimento del Progetto di Ricerca, rimarranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della parte originariamente detentrice (Parte Detentrice).
Le Parti Detentrici si impegnano a concedere le rispettive Conoscenze Pregresse in uso gratuito a quelle Parti del Progetto che abbiano necessità di utilizzarle, al solo fine di poter procedere nelle attività del Progetto stesso così come pattuite e soltanto per il tempo a ciò strettamente necessario.
Nel caso che Xxxxxxxxxx Pregresse o parti di esse entrino a far parte delle Realizzazioni Future di cui al punto b) e c) del presente articolo, il detentore di tali Conoscenze Pregresse non potrà impedire la volontà di utilizzare o brevettare le Realizzazioni Future da parte dei detentori di queste salvo che questo utilizzo o brevetto non vada a ledere documentati interessi del detentore delle Conoscenze Pregresse. La cessione di Conoscenze Pregresse deve essere regolata attraverso una regolare trattativa commerciale.
b) Realizzazioni Future indipendenti:
Fermo restando in ogni caso il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, ognuna delle Parti sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze, invenzioni, sviluppi di progetto e più in generale su tutto quanto da essa eventualmente conseguito o realizzato nell’ambito delle attività del Progetto senza il contributo alcuno delle altre Parti.
c) Realizzazioni Future comuni:
Fermo restando in ogni caso il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e relativi diritti di
sfruttamento sulle conoscenze, invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale su tutto quanto conseguito o realizzato in comune dalle Parti durante lo svolgimento delle attività del Progetto spetteranno in proprietà congiunta a tutte le Parti che abbiano contribuito al progetto.
Sulle realizzazioni future, sia indipendenti sia comuni, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza e a non divulgarle, in modo da salvaguardare la novità delle stesse e di consentirne la brevettabilità.
Art. 10 - Personale - Clausola sociale
Ciascuna Parte assume a proprio esclusivo carico l’osservanza, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali, sui diritti retributivi, previdenziali e contributivi del proprio personale che sarà impegnato nell’esecuzione del progetto, previa copertura assicurativa.
Ciascuna Parte assume a proprio carico ogni onere ed incombenza nel caso di danni arrecati al proprio personale durante lo svolgimento di attività connesse all’esecuzione del progetto non dipese da fatto o colpa del partner, manlevando e tenendo indenne quest’ultimo da ogni responsabilità.
Il personale dell'Amministrazione o altro da essa delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento dei lavori relativi al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori della stessa Parte.
Art. 11 - Registrazione ed oneri fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l’eventuale registrazione
saranno a carico della parte che dovesse richiederla.
Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto ad imposta di bollo assolta mediante utilizzo di n. 8 contrassegni da € 16 cadauno recanti i numeri 01160420935772, 01160420935761, 01160420935750, 01160420935829,
01160420935818, 01160420935806, 01160420935794, 01160420935783.
Art. 12 - Elezione di Domicilio
Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:
− l’Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) in Bari, Xxx Xxxxxxxx x.00;
− il DI in Palermo, viale delle Scienze, Ed.8.
Art. 13 - Foro competente
Nel caso dell’insorgenza di qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole composizione, le Parti eleggono in Bari il foro competente in via esclusiva.
Art. 14 - Modifiche
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le parti. Non è consentita la cessione dell’atto.
Bari, Palermo,
Per AQP
Il Responsabile Dr. Xxxxxx Xx Xxxxx
Firmato
Xxxxxx Di digitalmente da
Xxxxxx Xx Xxxxx
Per il DI Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data:31/01/2020 16:15:48
Xxxxx
Data: 2020.02.03
14:17:24 +01'00'