Assicurazione a copertura dei rischi Covid-19 concernenti il Viaggio
Assicurazione a copertura dei rischi Covid-19 concernenti il Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Inter Partner Assistance S.A.
Prodotto: “Travel Care Basic”
Ultimo aggiornamento: Maggio 2021
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia: Inter Partner Assistance S.A., tel. x00 0 000 00 00, sito internet: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@ip- xxxxxxxxxx.xxx, compagnia di assicurazioni con sede in Belgio in Xxxxxx Xxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxx e sede secondaria in Irlanda al 00/00 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 1 (codice della Compagnia 906006), interamente controllata da AXA Partners Group. Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell’Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.
[All’ultimo bilancio di esercizio approvato, l’ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 842.800.000, di cui Euro 130.000.000, di capitale sociale e Euro 243.900.000, di riserve di capitale, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a Euro 221.200.000, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a Euro 91.200.000, i Fondi propri ammissibili alla loro copertura ammontano a 311.800.000 e l’indice di solvibilità dell’impresa è pari a 141%, Per ulteriori informazioni finanziarie sulla compagnia, si prega di fare riferimento all’ultima relazione sulla solvibilità, consultabile al: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxx_xx_0000_xxxx.xxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
I termini utilizzati nel presente documento e nel Documento Informativo Precontrattuale assumono il significato ad essi attribuito dai termini e dalle condizioni di assicurazione.
Che cosa è assicurato? | |
L'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e, se previsto, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
SPESE MEDICHE E DI RIMPATRIO | L'Assicuratore fornisce agli Assicurati una copertura per le Spese Mediche in caso di infezioni impreviste da virus SARS-COV-2 e la conseguente malattia Covid-19, nonché il Rimpatrio sanitario dovuto agli Eventi Assicurati di cui alla presente sezione. Le Spese Mediche e di Rimpatrio per altre malattie o infortuni non sono coperte. Nel caso in cui un Evento Assicurato si verifichi durante il Viaggio all'estero, l'Assicuratore rimborsa le Spese sostenute per le cure Mediche e, se necessario, eroga ulteriori prestazioni concordate, tra cui: (a) per i medicinali, le medicazioni e i preparati, se sono stati prescritti da un Medico; (b) per eventuali ausili prescritti dal Medico, nella misura in cui essi siano necessari per la prima volta a seguito di una malattia. A nome dell'Assicurato, organizzeremo il Rimpatrio sanitario dal luogo di destinazione del |
Viaggio alla vostra Residenza Ufficiale e ci faremo carico delle spese di tale Rimpatrio. L'infezione da virus SARS-COV-2 e la conseguente malattia Covid-19 che comporta il Rimpatrio sanitario devono essere insorte inaspettatamente e non possono essere state causate da dolo o colpa grave. Per le spese di trasporto di ritorno e di trasferimento nel caso in cui si verifichi un Evento Assicurato vale quanto segue: a) Le spese per il trasporto di ritorno di un Assicurato sono coperte se questo è necessario dal punto di vista medico, se è stato ordinato dal Medico e se si svolge verso la Residenza Ufficiale dell'Assicurato o verso un ospedale adeguato più vicino a detta Residenza. b) In caso di decesso di un Assicurato durante il Viaggio all'estero, la polizza copre le spese di trasferimento. Le spese di trasferimento sono le spese dirette sostenute per trasferire la salma di un Assicurato alla sua Residenza Ufficiale nota alla compagnia assicurativa. c) Su richiesta dei familiari superstiti dell'Assicurato, l'Assicuratore copre in alternativa anche le spese di sepoltura in loco, fino all'importo delle spese che sarebbero state sostenute in caso di trasferimento. d) Se, dopo il ripristino della trasportabilità, l'Assicurato si oppone al Rimpatrio sanitario alla sua Residenza Ufficiale o all'ospedale idoneo più vicino alla medesima, l'obbligo di prestazione dell'Assicuratore cessa il giorno stesso dell'opposizione da parte dell'Assicurato. L'Assicuratore copre le spese di un test PCR nel paese di destinazione del Viaggio se, a seguito di un controllo ufficiale della temperatura corporea effettuato all'aeroporto di destinazione, l'Assicurato deve sottoporsi a un test PCR a causa della rilevazione di valori anomali o se il test PCR è ordinato da un Medico. Dal momento in cui il test viene effettuato fino al momento in cui si ottiene il risultato del test, l'Assicuratore coprirà inoltre i costi delle mascherine naso- bocca legalmente autorizzate e approvate fino all’importo di 25 euro. L'Assicuratore si fa carico delle spese per effettuare un test PCR al ritorno dell'Assicurato nel suo paese di Residenza Ufficiale, a condizione che il paese di destinazione del Viaggio, dopo l'inizio del Viaggio stesso, sia stato dichiarato zona a rischio dal Ministero degli Affari Esteri o da un'autorità ufficiale del paese in cui l'Assicurato ha la sua Residenza Ufficiale e che un test PCR sia necessario per evitare una quarantena più prolungata. | |
ASSICURAZIONE PER I COSTI DI QUARANTENA | La presente copertura assicurativa viene attivata dai seguenti eventi: - A seguito di un controllo ufficiale della temperatura corporea all'aeroporto di destinazione, viene impedito all'Assicurato l'ingresso nel paese di destinazione del Viaggio a causa del riscontro di valori anomali. - L'Assicurato è stato infettato dal virus Sars-Cov-2 (varianti incluse) dopo l'inizio del Viaggio. - L'Assicurato deve entrare in una quarantena ufficialmente ordinata nel paese di destinazione del Viaggio a causa di un'infezione reale o sospetta da virus Sars-Cov- 2 (varianti incluse) e, per questo motivo, non può tornare nel paese della sua Residenza Ufficiale alla data prevista. - L'Assicurato o il coassicurato è stato colpito dall'infezione da virus Sars-Cov-2 e di conseguenza non è più in grado di viaggiare (dopo l'inizio del Viaggio) o non ci si può ragionevolmente aspettare che porti a termine il Viaggio come previsto in seguito all'esperienza generale di vita. Le prestazioni assicurative previste in polizza si applicano esclusivamente a questo sinistro. |
ASSISTENZA MEDICA | Se l'Assicurato desidera porre domande su questioni di carattere sanitario riguardanti l'estero o sulla preparazione di un Viaggio, saranno a disposizione dei professionisti del settore medico per offrire consigli al titolare del biglietto. |
La consulenza comprende: a) Informazioni e consigli sui temi "vaccinazione" e "medicina tropicale”. b) Informazioni sulla natura e la diffusione delle malattie nei luoghi di viaggio. c) Informazioni e consigli sulla preparazione della cassetta di pronto soccorso per destinazioni specifiche. d) Informazioni e consigli sulle precauzioni mediche generali. e) Informazioni e consigli su medicinali identici o equivalenti all'estero. f) Informazioni e consigli sulle opzioni di trattamento ambulatoriale e in regime di ricovero all'estero. g) Consulenza generale ai pazienti a rischio all'estero. I Medici e il personale medico non possono diagnosticare o trattare malattie per via telefonica. La consultazione non sostituisce una visita dal Medico necessaria. L'informazione sui fornitori di servizi in campo medico si basa sulle esigenze mediche del caso individuale e su criteri oggettivi (qualificazione professionale, vicinanza geografica), attrezzatura tecnica dello studio, ecc. Se possibile, saranno nominati almeno tre fornitori. Non si effettueranno interventi in libertà di terapia medica. | |
ASSISTENZA TELEMEDICA | In caso di Vostro malessere durante il Viaggio e se non siete sicuri di poter proseguire il Viaggio stesso, l'Assicuratore vi offre la possibilità di consultare un Medico per discutere i Vostri sintomi. Il Medico farà una diagnosi e vi darà i suoi suggerimenti su come procedere, se i sintomi lo permettono e se ciò è giustificabile dal punto di vista medico. Tale diagnosi o suggerimento dovrebbe fornirvi un orientamento per la successiva terapia e offrire a Voi e ai Vostri compagni di Viaggio la sicurezza per il tempo di Viaggio rimanente. Una consultazione da parte del Medico di riferimento è fattibile in italiano e in inglese. In inglese, la consultazione può avvenire 24 ore su 24, mentre in tedesco nei giorni feriali (eccetto i giorni festivi) dalle 8 alle 21. Le consultazioni video sono possibili solo in inglese e possono essere prenotate solo tramite l'app "Doctor Please!”. Potete usufruire dell'assistenza telemedica per telefono o via app. Per una consultazione telefonica, chiamate l'Assicuratore al numero indicato in polizza. L'Assicuratore fisserà un appuntamento per Voi e vi comunicherà l'ora in cui riceverete una risposta dal Medico. Nel caso di assistenza telemedica tramite l'app "Doctor Please!", potete fissare Voi stessi un appuntamento. L'applicazione "Doctor Please!" può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store e Apple App Store. È necessario un codice di accesso per l'app, che Vi sarà inviato dall'Assicuratore. Si noti che i figli a carico coassicurati di età superiore ai 18 anni devono creare un proprio account all’interno di questa app. Tramite l'app il Medico consulente può anche fornire ricette private, i cui costi sono a Vostro carico. Se il Medico, durante l'assistenza telemedica, stabilisce che le Vostre condizioni di salute richiedono una visita personale da parte di un Medico in loco per chiarire la diagnosi e, se necessario, per il proseguimento della terapia, l'assistenza telemedica termina. In questo caso, il Medico incaricato dall'Assicuratore vi raccomanderà di contattare un fornitore locale di servizi medici (medico, ospedale o farmacia) al fine di coordinare le ulteriori fasi del trattamento con il medesimo. Si prega di notare che l'Assicuratore non fornisce un servizio di emergenza medica con questa prestazione. Non viene offerta alcuna cura o anamnesi immediata. In caso di sintomi acuti, si prega di rivolgersi sempre alle strutture di emergenza locali. L'assistenza telemedica è fornita direttamente dal Medico incaricato dall'Assicuratore che è l'unico responsabile del proprio parere medico. |
RESPOSABILITÀ CIVILE DI VIAGGIO | L'Assicurato è coperto da un'assicurazione di responsabilità civile di Viaggio per tutta la durata del suo Viaggio all'estero. Tuttavia, questa copertura è preceduta da un’eventuale polizza assicurativa di responsabilità civile privata dell'Assicurato, o da polizze assicurative di responsabilità civile aziendale preesistenti o da altre polizze assicurative di responsabilità civile attraverso le quali la copertura assicurativa è estesa all'Assicurato. La copertura assicurativa è regolata esclusivamente dagli accordi definiti nelle sezioni che seguono. L'Assicuratore fornisce all'Assicurato una copertura assicurativa per il caso in cui venga chiamato in causa per il risarcimento dei danni da parte di terzi in relazione a un evento verificatosi durante il periodo di validità dell'assicurazione, che abbia provocato la morte, lesioni o danni alla salute delle persone (lesioni personali) o danni o la distruzione di beni (danni materiali), e la persona venga chiamata in causa per queste conseguenze sulla base di disposizioni sulla responsabilità legale di diritto privato. L'obbligo di prestazione dell'Assicuratore consiste nell’esaminare la questione della responsabilità, nel pagamento dell'indennizzo e nella difesa contro le richieste di risarcimento non documentate. Ciò comprende la responsabilità prevista dalla legge per danni all'abitazione e ai locali in edifici presi in locazione per altri scopi, nonché per tutte le perdite finanziarie che ne derivano. La copertura assicurativa viene estesa solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla garanzia 2 (Assicurazione per i costi di quarantena) del presente Polizza Collettiva. |
INFORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO | L'Assicuratore fornisce le prestazioni assicurative sotto elencate in caso di infortuni che si verificano durante il Viaggio provocando la morte o l'invalidità permanente dell'Assicurato. La copertura assicurativa è garantita in tutto il mondo. L'Assicurato può richiedere di essere visitato da un Medico al fine di certificare le proprie condizioni di salute, sostenendone i costi. |
Che cosa non è assicurato? | |
SPESE MEDICHE E RIMPATRIO | L’Assicuratore non è obbligato Non siamo obbligati ad erogare le prestazioni nei seguenti casi: - In caso di Condizioni Mediche già note all'Assicurato all'inizio del Viaggio. Ciò include in particolare le Condizioni Mediche a causa delle quali l'Assicurato: a) abbia avuto un ricovero ospedaliero durante i 12 mesi precedenti; b) attenda i risultati di test medici o sia in lista d'attesa per un intervento, un consulto o un esame; c) abbia iniziato ad assumere farmaci o abbia cambiato farmaco o iniziato una terapia negli ultimi tre mesi; d) richieda un esame medico, chirurgico o psichiatrico ogni 12 mesi o con maggiore frequenza; e) sia stato diagnosticato come "incurabile" e/o "cronico", a meno che non si verifichi un peggioramento inaspettato di una malattia cronica o incurabile preesistente; - Quando l’Assicurato viaggia contro il parere di un Medico. - Spese Mediche e di Rimpatrio per altre malattie o infortuni che non rientrano tra gli Eventi Assicurati in questa sezione. |
- Per le malattie e le loro conseguenze, nonché per le conseguenze di incidenti causati da atti di guerra o disordini civili. Tuttavia, la copertura assicurativa sarà erogata ed il servizio sarà offerto se l'Evento Assicurato si verifica inaspettatamente dopo l'inizio del Viaggio. La copertura assicurativa scadrà alla fine del settimo giorno dall'inizio dell'Evento. Le conseguenze della partecipazione attiva a uno di questi Eventi sono escluse dalla copertura assicurativa. - Nelle aree per le quali il Ministero degli Affari Esteri (o la rispettiva autorità competente del paese in cui l'Assicurato ha la Residenza Ufficiale) abbia ufficialmente emesso un avvertimento in relazione agli spostamenti al momento dell'inizio del Viaggio non è contemplata, in linea di principio, alcuna copertura assicurativa. Tuttavia, i costi direttamente connessi ad un Evento Assicurato ai sensi della presente sezione 1 saranno rimborsati nell'ambito della normale copertura dell'assicurazione se un Evento che ha determinato un avvertimento in relazione al Viaggio si verifica inaspettatamente dopo l'inizio di quest'ultimo. I paesi che sconsigliano qualsiasi spostamento rimangono esclusi dalla copertura assicurativa. - Per malattie e infortuni causati consapevolmente e/o Intenzionalmente, comprese le loro conseguenze, nonché per i trattamenti di astinenza e di disintossicazione. - Per cure termali e sanatoriali e per interventi di riabilitazione. - Per cure ambulatoriali presso un centro termale o sanatorio. - La restrizione non viene meno se, durante un soggiorno temporaneo, si rende necessario un trattamento medico a causa di una condizione medica indipendente dallo scopo del soggiorno. - Per i metodi di esame o terapeutici e i medicinali scientificamente non riconosciuti. - Per le malattie il cui trattamento all'estero è stato l'unico motivo o uno dei motivi del Viaggio. - Per i pericoli derivanti dall'energia nucleare o da altre radiazioni ionizzanti. - Per i danni causati dal tentato suicidio e dalle sue conseguenze, nonché dal suicidio compiuto. - Per i danni causati dall'Assicurato attraverso o durante il compimento intenzionale di un reato o il deliberato tentativo di commettere un reato. - Sono esclusi i Rimpatri medici in un paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera. - Noi non copriamo le spese per cure o terapie mediche in relazione a malattie che non siano attribuibili al Covid 19. | |
ASSICURAZIONE PER I COSTI DI QUARANTENA | - Nelle aree per le quali il Ministero degli Affari Esteri (o la rispettiva autorità competente del paese in cui l'Assicurato ha la Residenza Ufficiale) ha ufficialmente emesso un avvertimento in merito agli spostamenti al momento dell'inizio del Viaggio, in linea di principio non è prevista alcuna copertura assicurativa. Tuttavia, i costi direttamente connessi a un Evento assicurato ai sensi della presente sezione 2 saranno garantiti nell'ambito della normale copertura assicurativa se un evento che ha determinato un ammonimento in merito agli spostamenti si verifica inaspettatamente dopo l'inizio del Viaggio. La copertura assicurativa scadrà alla fine del settimo giorno successivo all'emissione di tale avvertimento. I paesi che sconsigliano qualsiasi spostamento rimangono esclusi dalla copertura assicurativa. - L'Assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione se l'Evento Assicurato era prevedibile per l’Assicurato all'inizio del Viaggio o se è stato provocato Intenzionalmente dall’Assicurato. Se l'Assicurato causa l'Evento Assicurato per colpa |
grave, l'Assicuratore avrà il diritto di ridurre le proprie prestazioni in proporzione alla gravità della colpa dell'Assicurato. - I Viaggi effettuati contro il parere di un Medico saranno esclusi dalla copertura assicurativa. - L'Assicuratore pagherà solo le spese che non sono coperte da terzi (ad es. operatori turistici o autorità). - L'Assicuratore non risponde delle spese di quarantena sostenute se il paese di destinazione della villeggiatura prescrive la quarantena dopo l'entrata per tutte le persone che entrano nel paese e se l'Assicurato doveva essere a conoscenza di questo fatto prima di iniziare il Viaggio. - Le prestazioni previste in polizza si basano sulle condizioni locali del luogo di villeggiatura. Naturalmente, in qualsiasi circostanza, l'Assicuratore si impegnerà per risolvere la situazione dell'Assicurato. Tuttavia, se una prestazione non può essere erogata a causa di circostanze locali e inevitabili legate o originate da un provvedimento di un organo ufficiale, il Nostro obbligo di prestazione non sussiste. - In caso di un'Operazione concertata di rimpatrio di Stato non è prevista alcuna copertura assicurativa. | |
RESPONSABILITÀ CIVILE DI VIAGGIO | Esiste un'esclusione generale per le richieste di risarcimento: - per danni che non si siano verificati all'estero; - per danni derivanti dalla partecipazione a eventi sportivi, competizioni sportive e dalla preparazione per le stesse (allenamento); - a seguito della partecipazione attiva dell'Assicurato a eventi bellici di qualsiasi tipo, disordini civili, manifestazioni, scioperi, serrate, sabotaggi, attentati terroristici, assassinii e altri atti criminali; - per danni causati intenzionalmente e/o illegalmente dall'Assicurato; - derivanti dai pericoli legati alla conduzione o dal possesso di qualsiasi tipo di veicolo, imbarcazione e aeromobile; - per danni causati da animali, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato ne fosse il proprietario o il custode; - a causa di danni a oggetti di cui l'Assicurato non è il proprietario e che egli abbia affittato, noleggiato, preso in prestito o ottenuto con azioni illecite, o che siano stati lasciati in sua custodia; - per danni di qualsiasi natura verificatisi in conseguenza di o durante un'attività commerciale o professionale da parte dell'Assicurato; - dai familiari dell'Assicurato, dai suoi ascendenti e discendenti e dagli eventuali accompagnatori; - tra più Assicurati che siano assicurati in virtù del presente Polizza Collettiva; - per danni a edifici o parti di edifici, o dovuti a edifici o parti di edifici, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà o in possesso dell'Assicurato o che siano stati da lui presi in locazione. Questa disposizione non si applica agli stabilimenti alberghieri; - per danni che si siano verificati in seguito agli effetti di alcool, droghe, sostanze chimiche controllate, sostanze analoghe o farmaci che non siano stati prescritti da un Medico. - Per i danni agli oggetti noleggiati, sono escluse le seguenti richieste di risarcimento: o l'usura e l'uso eccessivo, o danni a: impianti di riscaldamento, macchine, caldaie e impianto di riscaldamento dell'acqua, nonché impianti elettrici e a gas, o danni ai vetri, nella misura in cui l'Assicurato possa ottenere un'assicurazione speciale per questo scopo, o i diritti di rivalsa che rientrano nella rinuncia al diritto di regresso in base all'accordo degli assicuratori contro gli incendi in caso di sovrapposizione di Eventi Assicurati. |
Ci sono limiti di copertura?
CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
a) Xxxxxxx essere assicurate solo le persone con Residenza Ufficiale in un paese dello Spazio Economico Europeo. Per i voli all'interno dello Spazio Economico Europeo e i voli verso destinazioni al di fuori del medesimo, sono assicurate anche le persone che non risiedono al suo interno. In questo caso, i nostri servizi sono forniti esclusivamente all'interno dello Spazio Econo mico Europeo.
b) La durata dei Viaggi non deve superare i 45 giorni.
c) Il viaggio di ritorno deve avvenire prima del 15/03/2022 come da programma.
Inoltre con riferimento alle singole garanzie, in aggiunta quanto sopra si segnala quanto segue:
Spese Mediche e di Rimpatrio
L'Assicuratore è responsabile fino a un indennizzo massimo di 100.000 EURO.
Assicurazioni per i rischi di quarantena
- Qualsiasi prestazione assicurativa deve essere preventivamente concordata con Noi per via telefonica. I costi che non ci sono stati anticipatamente comunicati non saranno coperti.
- Se necessario, l'Assicuratore rimborsa le spese per i mezzi di trasporto supplementari nel paese di destinazione del Viaggio che insorgono a seguito di un Evento Assicurato. Saranno rimborsati i costi per i trasporti pubblici, delle auto a noleggio e dei taxi fino all’importo massimo di 250 EURO.
- Qualora un volo debba essere riprogrammato a seguito di un Evento Assicurato, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le spese di riprenotazione sostenute fino ad un importo massimo di EURO 50.
- Se un viaggio di ritorno su un volo del gruppo Lufthansa non è possibile entro 72 ore a causa della sua indisponibilità, l'Assicuratore rimborsa le spese di un biglietto di ritorno con un'altra compagnia aerea fino a un importo di EURO 500.
- L'Assicuratore rimborsa le spese di alloggio di un soggiorno prolungato a causa della quarantena e le spese di alloggio supplementari, compresi i pasti, dovute alla quarantena fino a un importo di 175 EURO a notte e fino a un massimo di 14 notti. L'Assicuratore pagherà solo le spese di alloggio supplementari che non sono coperte da terzi (ad es. tour operator o autorità che hanno ordinato un lockdown). Il prezzo dell'alloggio supplementare prenotato non deve differire significativamente da quello dell'alloggio prenotato in precedenza (cioè deve essere della stessa classe o allineato agli stessi standard).
- L'Assicuratore rimborserà le spese di annullamento o le spese effettive dell'alloggio non utilizzato, come le camere d'albergo, nonché le escursioni e gli eventi mancati se essi non possono essere usufruiti a causa della quarantena. Per poter usufruire di questo servizio, il rimborso da parte dei fornitori di alloggio e di escursioni/eventi deve essere escluso. In caso di rimborso incompleto, pagheremo la differenza tra le spese di prenotazione effettive e il rimborso effettuato. Il nostro servizio si limita a un importo di 175 EURO/notte e fino a un massimo di 14 notti per l'alloggio e a un import di 200 EURO per le escursioni e gli eventi. I costi relative a escursioni ed eventi saranno rimborsati solo se tali escursioni ed eventi hanno avuto luogo.
- In caso di richiesta di xxxxxxxxxx, rimborsiamo le spese di viaggio di ritorno e tutte le altre spese aggiuntive di cui si possa dimostrare l'insorgenza a causa dell'interruzione del Viaggio, a condizione che l'arrivo e la partenza avvengano con voli del Gruppo Lufthansa; ciò vale anche in caso di ritorno successivo.
- Per il rimborso di queste spese, il tipo e la classe del mezzo di trasporto, dell'alloggio e dei pasti si basano sulla categoria prenotata. Se, a differenza del Viaggio prenotato, si rende necessario il viaggio di ritorno in aereo, verrà rimborsato solo il costo di un posto in "Economy". Le Spese mediche, le spese per gli accompagnatori e le spese per il Rimpatrio di un Assicurato deceduto non sono coperte.
- La nostra prestazione totale per tutti i servizi si limita a EURO 3.500 per viaggio. condizioni meteorologiche avverse viene involontariamente negato l'imbarco senza offrire un'alternativa adeguata entro 6 ore.
Assistenza telemedica
I servizi di assistenza telemedica si limitano alla consulenza telematica per due diverse diagnosi (malattie) per Viaggio. Per ogni diagnosi (malattia), potete usufruire dell'assistenza telemedica fino a due volte, se necessario.
Nell'ambito dell'assistenza telemedica, l'Assicuratore non fornirà altre prestazioni oltre a quelle sopra descritte. Con questo servizio, l'Assicuratore non copre i costi del trattamento medico o i costi di ulteriori provvedimenti di ordine medico.
Assicurazione di responsabilità civile di Viaggio
L'Assicuratore risponde fino a un massimo di 1.000.000 di EURO; le spese di difesa dell'Assicurato contro l'azione legale intentata dal danneggiato saranno a carico dell'Assicuratore ai sensi e nei limiti dell'articolo 1917, comma 3 del Codice Civile.
Assicurazione infortunio durante il Viaggio
Se il sinistro verificatosi durante il Viaggio causa la morte dell'Assicurato entro un anno, l'Assicuratore versa agli eredi un’indennità
assicurativa pari a 50.000 EURO. La somma assicurata si limita a questo importo. Il calcolo della prestazione si basa sulla somma assicurata e sul grado di invalidità.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Si prega di chiamare questo numero: x00 000 0000 000 La seguente società è incaricata della gestione dei servizi di assistenza e assicurazione: [AXA Travel Insurance 000-000 Xxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx XX0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx] Sarete tenuti a presentare tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ai fini dell’accertamento dell'Evento Assicurato o dell'obbligo dell'Assicuratore di erogare le prestazioni come previsto e meglio specificato in ogni copertura all’interno della polizza. L'Assicurato è obbligato a permettere all'Assicuratore di ottenere le informazioni necessarie (in particolare di sollevare i medici curanti dal loro obbligo di riservatezza). |
Assistenza/convenzione diretta: non sono previsti servizi forniti direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionati con l’assicuratore. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: non applicabile per questo tipo di tariffa. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: il periodo previsto per la prescrizione in relazione ai diritti derivanti dalla polizza (diversi dal diritto di reclamare l’importo del premio non saldato) è 2 (due) anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni false e reticenti | Dichiarazioni mendaci, erronee o reticenti, nonché la mancata comunicazione da parte dell’assicurato in relazione alle circostanze che influenzano la valutazione dei rischi da parte dell’assicuratore possono dare luogo alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e al risarcimento, nonché alla cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Qualora si verifichi una riduzione del rischio, l’assicuratore dovrà ridurre il premio o le rate del premio a seguito della comunicazione da parte del contraente o dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinunciare al diritto di recesso correlato. L’Assicuratore si impegna a pagare l’indennizzo, una volta ricevuta la documentazione completa per poterlo valutare correttamente, entro 30 giorni |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non sono previste ipotesi di rimborso del premio al di fuori del caso dell’esercizio del diritto di ripensamento di cui alla Sezione “Come posso disdire la polizza?”. . |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | In caso di mancato pagamento, da parte del contraente, del premio o della prima rata del premio stabilita dal contratto, la polizza sarà sospesa fino alla mezzanotte del giorno in cui il contraente effettua il pagamento dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento, da parte del contraente, dei premi successivi alle date di scadenza stabilite, la polizza sarà sospesa a decorrere dalla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza. Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile italiano, il contratto sarà automaticamente risolto qualora l’assicuratore non intraprenda alcuna azione ai fini del recupero del premio o della rata del medesimo entro sei mesi dalla data di scadenza del premio o della rata del medesimo; l’assicuratore ha il diritto di ricevere soltanto il pagamento relativo al periodo di assicurazione corrente e il rimborso delle spese. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | i) Diritto di recesso Per quanto concerne in contratti conclusi per via elettronica o mediante vendita a distanza, avete il diritto di recedere dalla polizza senza addurre alcuna motivazione entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o, se successiva, a decorrere dalla data in cui avete ricevuto i documenti informativi pre-contrattuali, che includono: i termini e le condizioni della polizza, il DIP (Documento Informativo Precontrattuale) e il DIP aggiuntivo ai sensi degli articoli 185 e 185 bis del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/2005), ai sensi dell’articolo 67 duodecies par. 3(b) del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005), e ai sensi dell’articolo 67 duodecies par. 3(b) del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005). L’invio tempestivo della comunicazione di recesso è sufficiente ai fini del rispetto della scadenza del periodo di ripensamento. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: [•] ii) Conseguenze del recesso Se iI recesso è validamente effettuato, la copertura assicurativa cessa. Se, su vostra richiesta, la copertura assicurativa è iniziata prima della scadenza del periodo di ripensamento, sarete rimborsati di quella porzione del premio attribuibile al periodo che segue la ricezione della comunicazione di recesso. |
La porzione del premio attribuibile al periodo che precede la ricezione della comunicazione di recesso può essere trattenuta; il premio trattenuto sarà calcolato come segue: premio annuale diviso il numero dei giorni solari dell’anno in questione, moltiplicato per il numero di giorni per i quali la copertura assicurativa è stata in vigore. Gli importi rimborsabili sono liquidati immediatamente e non più tardi di 30 giorni dopo l’avvenuta ricezione della comunicazione di recesso. Se la copertura assicurativa non ha effetto prima del periodo di ripensamento, purché il recesso sia stato effettuato validamente, tutti i pagamenti ricevuti saranno restituiti, inclusi eventuali benefici derivati (ad es. gli interessi). iii) Si prega di notare, in particolare, quanto segue: - Il vostro diritto di recesso cessa se, su vostra espressa richiesta, la polizza è stata eseguita per intero sia da voi che dall’assicuratore prima che voi esercitaste il vostro diritto di recesso; - Il diritto di recesso ai sensi dell’art. 67 duodecies par. 3(b) del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) non si applica nel caso in cui: i. il contratto di assicurazione sia stato sottoscritto entro un mese prima della data in cui si poteva prevedere l’erogazione delle prestazioni; ii. la durata della copertura assicurativa sia inferiore a un mese; o iii. il contratto di assicurazione sia stata concluso da una persona che non può essere qualificata come consumatore ai sensi del Codice del Consumo. | |
Risoluzione | Non sono previste ipotesi di risoluzione. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto è rivolto alle persone che risiedono nello Spazio Economico Europeo che abbiano acquistato al momento della prenotazione del volo del Gruppo Lufthansa il Pacchetto Assicurativo Travel Care Basic e intendono tutelarsi dai principali rischi che possono sorgere durante i loro viaggi qualora si verifichi uno degli eventi assicurati che porti a contrarre o a correre il rischio di contrarre infezioni impreviste da virus SARS-COV-2 e la conseguente malattia Covid-19. L’Assicurazione copre anche l’Assicurato nel caso in cui venga chiamato in causa per il risarcimento dei danni da parte di terzi in relazione a un evento verificatosi durante il periodo di validità dell'assicurazione, che abbia provocato la morte, lesioni o danni alla salute delle persone (lesioni personali) o danni o la distruzione di beni (danni materiali).. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: la quota parte del premio percepita in media dagli intermediari è pari al 48,8%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Tutti i reclami relativi al rapporto contrattuale devono essere inviati in forma scritta a: Indirizzo email: Xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xx Indirizzo postale: AXA Assistance X/Xxxxxxxxx xx 000, |
00000 - Xxxxxxxxx L’impresa è tenuta a rispondere al reclamante entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo. | |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all’assicuratore. I reclami devono essere indirizzati a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza, nella sezione relativa ai Reclami. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza del Paese in cui l’Assicuratore ha la propria sede legale; i riferimenti sono riportati di seguito: National Bank of Belgium, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 - 0000 Xxxxxxxx - Xxxxxxx xxx.xxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato agli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile, è applicabile in forza di una clausola compromissoria (se prevista dai termini e dalle condizioni di contratto), oppure attraverso la stipula del c.d. compromesso, un accordo volto a conferire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.