AREA AFFARI GENERALI
AREA AFFARI GENERALI
Servizio Autoparco
c.f. 80008840276
pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxxx – Mestre xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2023. CIG: 8493728E11.
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 2637 del 30/10/2020, il Dirigente dell’Area affari generali della Città metropolitana di Venezia ha disposto di procedere all’individuazione di un operatore economico con il quale concludere un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”) di durata triennale, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli della Città metropolitana di Venezia.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, che si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxx.xxx-x.xx/, ai sensi dell’art. 58 del Codice.
Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio della Città metropolitana di Venezia [codice NUTS ITH35].
CIG: 8493728E11;
CPV: 501000000-6 servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse;
CUI: S80008840276201900007
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’avv. Xxxxxxxx Xxxxxx, dirigente
dell’Area affari generali – Servizio Autoparco della Città metropolitana di Venezia.
Per partecipare alla procedura, l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all’art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l’accesso via internet alla piattaforma.
L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente rilascio delle credenziali d’accesso. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “Info & Helpdesk” dove sono disponibili per il supporto tecnico sia un manuale d’uso che un servizio di assistenza “Service desk” (contatto mediante ticket su piattaforma, e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxx@xxx-x.xx o telefono x00 00 00000000).
E’ previsto un limite massimo di spazio e di memoria per la presentazione dei singoli documenti fissato in
20MB.
I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:
1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).
Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l’ulteriore estensione “p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). E’ necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l’onere da parte dell’operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.
I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.
La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall’utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall’interruzione o sospensione dell’utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all’immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:
1. eventi di “forza maggiore” intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l’utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell’operatore economico.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Capitolato speciale d’appalto e allegato elenco mezzi;
2. Progetto ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
3. Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23/12/2013 e aggiornato con successiva deliberazione n. 36 del 09/04/2014;
4. Protocollo di legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario generale n. 1352/2020 del 15/06/2020;
5. Bando di gara;
6. Disciplinare di gara;
7. modello “dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”;
8. modello “dettaglio costi della manodopera”;
9. modello “calcolo ribasso pesato”;
10. modello “DGUE”;
11. Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016).
La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione dell’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella piattaforma telematica di negoziazione della Città metropolitana di Venezia, raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxx-x.xx/.
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica xxxxx://xxxxxxxxx.xxx-x.xx/ dopo aver effettuato l’accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l’oggetto di cui al presente appalto è presente la sezione “Comunicazioni di gara” da cui si può inserire “Nuova comunicazione di gara”. Nella sezione “Chiarimenti”, visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 26/11/2020. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica xxxxx://xxxxxxxxx.xxx-x.xx/ nella sezione “Lista chiarimenti”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica xxxxx://xxxxxxxxx.xxx-x.xx/. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Città metropolitana di Venezia non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’accordo quadro ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e revisione di tutti i veicoli a motore in proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla Città metropolitana di Venezia, al fine di garantirne il perfetto stato di manutenzione e funzionamento. Il servizio include anche la manutenzione, riparazione e sostituzione degli pneumatici nonché la prestazione di soccorso stradale per i medesimi autoveicoli. Per l’esatta descrizione delle prestazioni oggetto del servizio, si rinvia al Capitolato speciale d’appalto e ai documenti di gara.
L’affidatario verrà retribuito a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, in base
agli interventi che di volta in volta verranno autorizzati ed eseguiti.
Con l’appaltatore verrà sottoscritto un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del medesimo D.Lgs.50/2016. Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, la Città metropolitana di Venezia individua l’importo massimo che può spendere per mantenere in efficienza i propri automezzi nell’arco del triennio, importo al cui raggiungimento l’accordo quadro deve intendersi concluso, ma non garantisce all’operatore economico sottoscrittore dell’accordo l’affidamento delle prestazioni né per un valore minimo, né per un valore massimo.
Per converso, l’operatore economico sottoscrittore dell’accordo quadro si impegna ad eseguire le prestazioni che gli verranno richieste entro il limite massimo di importo prestabilito, entro il periodo di validità triennale dell’accordo, applicando le condizioni economiche di esecuzione offerte in gara, e non potrà pretendere alcunché se, alla scadenza del termine contrattuale dell’accordo, l’ammontare contabilizzato del servizio non avrà raggiunto l’importo complessivo massimo prestabilito.
L’appalto sarà aggiudicato in un unico lotto, non risultando la suddivisione funzionale alle esigenze dell’Ente, considerata la specificità del servizio da assegnare, l’efficienza e l’economicità derivanti dall’interlocuzione con un unico operatore nonché l’unitarietà delle prestazioni richieste e della funzione che il servizio è chiamato ad assolvere.
Tabella n. 1– Oggetto dell’appalto
Descrizione servizio | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo in euro (Iva esclusa) |
manutenzione e riparazione degli autoveicoli della Città metropolitana di Venezia | 501000000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse | P | |
Importo dell’appalto soggetto a ribasso | 174.000,00 | ||
Costo della manodopera compreso nell’importo di cui sopra | 52.200,00 | ||
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 0,00 | ||
Importo stimato complessivo dell’appalto a base di gara | 174.000,00 |
L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio della Città metropolitana di Venezia.
Si precisa che non sono stati rilevati rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e redigere il D.U.V.R.I.; conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza.
4. DURATA DELL’APPALTO.
La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni e precisamente dal 01/01/2021 al 31/12/2023.
La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d’urgenza per ragioni
di pubblico interesse ancor prima della stipula del contratto in aderenza alle disposizioni del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
(nel DGUE Parte IV sezione A punto 1)
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l’oggetto del servizio da affidare.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
(nel DGUE Parte IV sezione B punto 1a)
a) avere realizzato, nel triennio 2017 – 2018 – 2019 un fatturato di importo complessivo non inferiore a euro 174.000,00 Iva esclusa.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività successivamente al 2017, il requisito verrà rapportato al
periodo di attività secondo la seguente formula: 174.000,00/3 x n. anni di attività.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
(nel DGUE Parte IV sezione C punto 9)
a) disporre di almeno due ponti sollevatori e di un kit diagnostico multimarche.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI non necessariamente costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di cui al punto 7.1 relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, deve essere posseduto da:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.2 relativo al fatturato, deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al punto 7.3 relativo al possesso di almeno due ponti sollevatori e di un kit diagnostico multimarche, deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale descritti ai punti 7.2 e 7.3 devono essere posseduti, ai sensi dell’art. 47 del Codice, secondo quanto prevede l’articolo 47 comma 1 del Codice stesso.
8. AVVALIMENTO (nel DGUE Parte II sezione C)
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria e il corrispettivo.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89 comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento con la seguente precisazione: sì, ma tenendosi conto della “plenaria” (Cons Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23), secondo cui non è ammissibile “ un’interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (…) in cui una parte dell’oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile”.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105 comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto di euro 174.000,00 e precisamente di importo pari ad euro 3.480,00 salvo quanto previsto all’art 93 comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario; detta dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Città metropolitana di Venezia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell’Orologio San Marco n. 000, XXXX XX00X0000000000000000000000 ;si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo contante, bonifico o assegno circolare, la quietanza del versamento, presso la tesoreria sopraindicata, dovrà essere inserita come file nella documentazione amministrativa.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice.
In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell’“Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell’“Allegato B – Schede Tecniche” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; l’intestazione dovrà essere la seguente: “garanzia di cui all’art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli della Città metropolitana di Venezia per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023. CIG: 8493728E11.”;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
4) essere rilasciata a favore della Città metropolitana di Venezia, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxxx-Xxxxxx, C.F. 80008840276;
5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1 lett. p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. 82/2005; In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D.Lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 se
prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo decreto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93 comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93 comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate (Il principio vale solo per il consorzio stabile: cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227.)
Le altre riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).
11. SOPRALLUOGO
Non previsto.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17/07/2020 n. 77, l’operatore economico è esonerato dal versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxx-x.xx/ entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 04/12/2020 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxx-x.xx/, così come disciplinato nei manuali disponibili nell’apposita sezione della piattaforma “Info & Helpdesk”.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell’offerta (vedi punto 2 del manuale presente nella sezione “Info & Helpdesk”).
L’operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all’interfaccia “Pannello Gara Fornitore” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Partecipazione gara”, che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa e l’Offerta Economica.
Al termine della procedura sopra descritta, l’operatore economico può passare allo step “Conferma e invio”,
completando così la presentazione effettiva dell’offerta.
Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
ATTENZIONE:
si precisa che, nel caso l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell’operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (pannello Gara - Partecipazione gara – opzione “Ritira busta”) ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente; pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.
Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1 lett. p) del D.Lgs.82/2005 ed essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (si rinvia al paragrafo 1. del presente disciplinare).
Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente e richieste nel presente disciplinare devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83 comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in piattaforma PRO-Q come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta. Si
precisa che tutti i componenti del raggruppamento dovranno aver effettuato la registrazione alla piattaforma PRO-Q. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione “Info & Helpdesk”.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente disciplinare al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Città metropolitana di Venezia assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Città metropolitana di Venezia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.
ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la Città metropolitana di Venezia procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica xxxxx://xxxxxxxxx.xxx-x.xx/ mediante apposita comunicazione di gara nella sezione “Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara”.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l’inserimento da parte dell’operatore economico dei dati richiesti.
Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare anche l’allegato “Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
ATTENZIONE:
per l’assolvimento dell’imposta di bollo è necessario apporre 1 marca da bollo da euro 16,00 sull’allegato “Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”. Tale allegato contiene anche la dichiarazione che la marca da bollo apposta non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.
L’assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla piattaforma tra i documenti di gara e secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. E’ altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
La parte è già compilata dalla stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 e comma 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3) copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell’originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all’originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 22 comma 2 del D.Lgs. 235/2010, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
4) PASSOE dell’ausiliaria.
Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), si consiglia di utilizzare l’apposito modello “Avvalimento”
disponibile nella piattaforma telematica tra i documenti di gara.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di appalto che
intende subappaltare a terzi.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).
(Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e
D.L. n. 135 del 14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B punto 1a per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C punto 9 per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte con firma digitale (utilizzando l’allegato “DICHIARAZIONE INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E A CORREDO DEL
DGUE” ), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23/12/2013 e aggiornato con successiva deliberazione n. 36 del 09/04/2014, reperibile tra la documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. di accettare integralmente il Protocollo legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario generale n. 1352/2020 del 15/06/2020;
7. dichiara che in caso di aggiudicazione, con particolare riferimento al servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli e riparazione, manutenzione e fornitura degli pneumatici, di eseguire le relative le prestazioni presso uno o più centri di assistenza dell’appaltatore, purché collocati ad una distanza di percorrenza stradale non superiore a 20 chilometri dalla sede del parco auto della Città metropolitana di Venezia, sita in xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 000 – Mestre, in relazione alla peculiare conformazione territoriale della Città metropolitana di Venezia, come previsto rispettivamente ai punti 8.2 lett. b) e 9.2 lett. b) del capitolato speciale d’appalto (in caso di ATI, il centro di assistenza deve essere posseduto dal raggruppamento d’imprese nel suo complesso, con l’impegno di renderlo disponibile per tutti i soggetti costituenti il detto raggruppamento);
8. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10.indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (si veda anche l’art.110 del codice dei contratti pubblici e le modifiche recate, all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, dal convertito D.L. 18 aprile 2019 n. 32.);
11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267;
12. per l’operatore economico interessato all’applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110 commi 4, 5 e 6, dichiara di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:
□ comma 4
□ concordato “in bianco”; □ concordato “liquidatorio”;
□ comma 5;
□ comma 6.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero utilizzando l’allegato “Dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega i seguenti documenti in formato elettronico:
1) PASSOE di cui all’art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2) documento, in modalità informatica (si rinvia al paragrafo 10) attestante la garanzia provvisoria con
allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93 comma 8 del Codice;
3) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice: copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nella sezione “Richieste economiche”, la seguente
documentazione:
1. “Offerta Economica”: compilata inserendo nell’apposito modello generato automaticamente dalla piattaforma i seguenti elementi:
a) la percentuale di “ribasso pesato” unico offerto, espressa in cifre (con un massimo di due cifre decimali) e in lettere rispetto alle voci economiche che compongono l’offerta e calcolato secondo la modalità sotto indicata;
b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del contratto e rientranti nell’ambito dell’importo complessivo offerto;
c) il proprio costo della manodopera da sostenere per l’esecuzione del contratto e rientrante nell’ambito dell’importo complessivo offerto.
ATTENZIONE: relativamente ai costi della manodopera, si precisa che la stima effettuata dalla Città metropolitana di Venezia è pari a euro 52.200,00 e che detto importo è solo indicativo; il concorrente compila l’allegato “Dettaglio costi della manodopera” al fine di consentire alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 10, di verificarne la congruità, nel rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera
d) del Codice.
2. la scheda “Calcolo ribasso pesato” completata sulla base dell’allegato predisposto dalla stazione
appaltante, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
Si precisa che:
- non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello in lettere.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEL “RIBASSO PESATO”
UNICO.
L’appalto sarà aggiudicato al minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con l’applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 8 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice. L’esclusione automatica opera anche qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque (art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120).
La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione del servizio di cui al presente
disciplinare, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente per l’Amministrazione.
Il “ribasso pesato” unico risulterà quale somma dei prodotti tra i ribassi offerti dall’operatore economico per ciascuna delle voci economiche riportate nella tabella che segue, per il relativo peso:
VOCE ECONOMICA | PESO | |
1 | ribasso percentuale sui pezzi di ricambio e/o materiali di consumo per le operazioni di riparazione meccanica | 0,33 |
2 | ribasso percentuale sul costo orario della manodopera per le operazioni di riparazione meccanica posto a base di gara (€ 40,00 IVA esclusa a base di gara), fermo restando che | 0,33 |
non potrà essere fatturato più di quanto previsto dai tempari delle case costruttrici, salvo documentata impossibilità di eseguire i lavori nei tempi prefissati dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi | ||
3 | ribasso percentuale unico sulla tabella ACI per il soccorso stradale | 0,02 |
4 | ribasso percentuale unico sulle seguenti operazioni sugli pneumatici: smontaggio e rimontaggio (€ 25,00, IVA esclusa, a base di gara); riparazione (€ 12,00, IVA esclusa, a base di gara); convergenza (€ 22,00, IVA esclusa, a base di gara); inversione (€ 15,00, IVA esclusa, a base di gara); equilibratura (€ 30,00, IVA esclusa, a base di gara): | 0,04 |
5 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici CONTINENTAL | 0,04 |
6 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici GOOD YEAR | 0,04 |
7 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici PIRELLI | 0,04 |
8 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici MICHELIN | 0,04 |
9 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici BRIDGESTONE | 0,04 |
10 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici YOKOHAMA | 0,04 |
11 | ribasso percentuale sul costo annuale (€ 100,00, IVA esclusa, a base di gara) per ogni singola autovettura per lo stoccaggio degli pneumatici comprensivo della conservazione degli stessi sia estivi che invernali e di tutte le operazioni di posa in opera (montaggio, smontaggio, gonfiaggio, equilibratura, inversione, convergenza, ...) | 0,04 |
TOTALE | 1,00 |
Pertanto, il concorrente nell’offerta economica non dovrà indicare un ribasso percentuale unico da applicare a tutte prestazioni oggetto del servizio ma una serie di ribassi percentuali parziali riferiti alle singole attività previste nel capitolato speciale d’appalto.
A ciascun ribasso percentuale parziale è stata attribuita una diversa importanza mediante l’indicazione di un
peso; la somma dei pesi è uguale a uno.
Ciascun partecipante, per poter formulare la propria proposta economica, dovrà compilare l’apposito modello excel “Calcolo ribasso pesato” predisposto dalla stazione appaltante indicando un ribasso percentuale per ciascuna delle voci indicate, moltiplicarlo per il relativo peso e sommare i prodotti, ottenendo così il “ribasso pesato” unico, che dovrà poi essere riportato nel modello “Offerta economica” generato automaticamente dalla piattaforma.
Si riporta un esempio esplicativo.
Si supponga che il concorrente offra i ribassi percentuali indicati nella colonna “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO” come sotto indicato:
N. | VOCE ECONOMICA | RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO | PESO | RIBASSO PESATO | |
1 | ribasso percentuale sui pezzi di ricambio e/o materiali di consumo per le operazioni di riparazione meccanica | 15,00% | X | 0,33 | 4,95% |
2 | ribasso percentuale sul costo orario della manodopera per le operazioni di riparazione meccanica posto a base di gara (€ 40,00 IVA esclusa a base di gara), fermo restando che non potrà essere fatturato più di quanto previsto dai tempari delle case costruttrici, salvo documentata impossibilità di eseguire i lavori nei tempi prefissati dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi | 16,00% | X | 0,33 | 5,28% |
3 | ribasso percentuale unico sulla tabella ACI per il soccorso stradale | 17,00% | X | 0,02 | 0,34% |
4 | ribasso percentuale unico sulle seguenti operazioni sugli pneumatici: smontaggio e rimontaggio (€ 25,00, IVA esclusa, a base di gara); riparazione (€ 12,00, IVA esclusa, a base di gara); convergenza (€ 22,00, IVA esclusa, a base di gara); inversione (€ 15,00, IVA esclusa, a base di gara); equilibratura (€ 30,00, IVA esclusa, a base di gara); | 18,00% | X | 0,04 | 0,72% |
5 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici CONTINENTAL | 19,00% | X | 0,04 | 0,76% |
6 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici GOOD YEAR | 20,00% | X | 0,04 | 0,80% |
7 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici PIRELLI | 21,00% | X | 0,04 | 0,84% |
8 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici MICHELIN | 22,00% | X | 0,04 | 0,88% |
9 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici BRIDGESTONE | 23,00% | X | 0,04 | 0,92% |
10 | ribasso percentuale per la fornitura di nuovi pneumatici YOKOHAMA | 24,00% | X | 0,04 | 0,96% |
11 | ribasso percentuale sul costo annuale (€ 100,00, IVA esclusa, a base di gara) per ogni singola autovettura per lo stoccaggio degli pneumatici comprensivo della conservazione degli stessi sia estivi che invernali e di tutte le operazioni di posa in opera (montaggio, smontaggio, gonfiaggio, equilibratura, inversione, convergenza, ...) | 25,00% | X | 0,04 | 1,00% |
1,00 | 17,45% | ||||
RIBASSO PESATO UNICO |
Il “ribasso pesato” unico è 17,45 che dovrà essere riportato dal concorrente nel campo “Offerta Economica” del modulo generato automaticamente dalla piattaforma; detto valore sarà confrontato con quello degli altri concorrenti per determinare la graduatoria.
Si precisa che:
- il “ribasso pesato” unico non ha valore contrattuale, posto che la sua funzione è unicamente quella di consentire la compilazione della graduatoria dei concorrenti; avranno valore contrattuale i singoli ribassi offerti nel modello “Calcolo ribasso pesato” per le voci economiche indicate;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato dal concorrente nel modulo “Offerta economica” e nel modulo“Calcolo ribasso pesato” prevarrà quello indicato nel modulo “Offerta economica” generato automaticamente dalla piattaforma;
- la soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, verrà calcolata utilizzando i “ribassi pesati” unici dichiarati dai concorrenti nel modulo offerta economica generato automaticamente dalla piattaforma;
- ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti
dalla stessa piattaforma; tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa piattaforma PRO-Q.
18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.
La piattaforma PRO-Q al momento della ricezione dell’offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio e- mail di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica e ad esse potrà assistere ogni concorrente partecipante alla gara che potrà prendere visione dello svolgimento delle operazioni direttamente nella piattaforma stessa, mediante accesso alla sezione “Sedute pubbliche” disponibile nel pannello gara fornitore.
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 09/12/2020 alle ore 9,00 presso la Città metropolitana di Venezia.
Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di pubblicazione di apposito avviso, almeno un giorno prima della data fissata, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx alla sezione “Bandi” e nella piattaforma PRO-Q nelle comunicazioni di gara . Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e modalità sopra specificate.
INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si precisa che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, c.d. "inversione procedimentale", ai sensi di quanto disposto dall'art 1 comma 3 del DL 32/2019 convertito in L. 55/2019; pertanto si procederà come segue:
nella prima seduta pubblica l’Autorità di Gara procederà:
1) a verificare la corretta ricezione dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma;
2) ad aprire tutte le buste telematiche economiche presentate;
3) a verificare che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel presente disciplinare, approvando la relativa documentazione o disponendo l’eventuale esclusione in caso di difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare;
4) a individuare la graduatoria di gara e le eventuali offerte anomale in applicazione di quanto prescritto all'art 97 del D.Lgs 50/2016, come indicato al paragrafo 17 del presente disciplinare;
5) ad aprire la busta telematica amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo nella graduatoria di gara e a verificarne il relativo contenuto;
6) ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14 nei confronti del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa e sospendere, se del caso, l'esito della verifica per il concorrente interessato qualora venga riscontrata la mancanza del PASSOE o irregolarità nello stesso; il concorrente verrà comunque ammesso ma gli sarà richiesto di provvedere all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione entro un termine assegnato;
7) a dare atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e, solo in caso di eventuale esclusione del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa (si rinvia al precedente punto 5), a rideterminare la soglia di anomalia, individuando così il nuovo concorrente risultato primo in graduatoria, nei confronti del quale si procederà all'apertura della busta telematica amministrativa e alle operazioni sopra descritte, ivi inclusa l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio;
8) a proporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico primo in graduatoria.
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice. Si precisa che:
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente per
l’Amministrazione;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Città metropolitana di Venezia, può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85 comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante avrà deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente in favore del quale ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera d) del medesimo Codice.
La Città metropolitana di Venezia, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà al ritiro dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione dell’accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs. 159/2011.
L’accordo quadro, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà stipulato con la Città metropolitana di Venezia.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione dell’accordo quadro, l’operatore economico deve presentare la garanzia definitiva
da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice,
nonché le garanzie assicurative, secondo le misure e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 20 comma 2 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la Città metropolitana di Venezia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Città metropolitana di Venezia entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 700,00.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che ammontano presuntivamente a euro 200,00.
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
19. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non applicabile.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per l’esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall’operatore economico all’Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:
▪ finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
▪ dati sensibili: i dati forniti dall’Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”.
IL DIRIGENTE
avv. Xxxxxxxx Xxxxxx
(documento firmato digitalmente)