GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
Definizione di “Attività di Garanzia Collettiva Fidi”
Ex art. 13, comma 1, legge 24 novembre 2003, n. 326: “per «attività di garanzia collettiva dei fidi», si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”.
Le linee di credito su cui si può applicare la garanzia di ConfeserFIDI sono tutte quelle previste dalla legge bancaria, contenute nel T.U.B. 01.09.1993 n. 385.
Si tratta quindi di operazioni a breve termine a scadenza (c/c elasticità di cassa, c/c anticipo fatture S.B.F., c/c anticipo contratti, c/c ad utilizzo promiscuo, factoring, ecc), operazioni a medio-lungo termine autoestinguenti (prestiti rateali, mutui chirografari, ipotecari, fondiari, operazioni di leasing, ecc).
L’impegno incorporato dalla fideiussione ConfeserFIDI è espresso dalla percentuale di garanzia, a favore dell’Istituto di credito che eroga il finanziamento, che può variare dal 50% al 80% delle linee di credito assistite.
Di seguito vengono illustrate le principali linee di credito garantite da ConfeserFIDI:
✓ Mutuo chirografario
✓ Mutuo ipotecario
✓ Apertura di credito in conto corrente
✓ Autoliquidanti
✓ Leasing
✓ Fotovoltaico
Inoltre, sono indicate le varie possibilità di garanzia e co-garanzia con ConfeserFIDI:
❖ Cogaranzia MCC
❖ Cogaranzia SGFA
❖ Cogaranzia con altri Confidi 107
❖ Garanzia a favore di IRFIS
❖ Garanzia a favore di XXXXXX
MUTUO CHIROGRAFARIO
Un mutuo per piccole Imprese
Il mutuo chirografario ha la caratteristica principale di concedere somme relativamente basse senza l’onere, per l’azienda cliente, di offrire garanzie particolari. Il cliente non è obbligato a offrire garanzie su immobili, macchinari o di altro tipo: alla Banca erogatrice “basta” la firma del titolare/legale rappresentate sul contratto. In effetti, questa particolare forma di mutuo si avvicina molto alle caratteristiche di un prestito personale: come questo, infatti, anche il chirografario ha una durata breve, massimo 7 anni.
Le finalità del mutuo Chirografario
Cosa è possibile finanziare? Sostanzialmente si addice ad acquisti di “beni strumentali” allo svolgimento delle attività produttive: macchinari, strumenti, brevetti, tuttavia è utile anche all’ammodernamento di strutture e immobili.
Condizioni, Ammortamento, Costi
Entriamo quindi nello specifico delle caratteristiche di un mutuo chirografario. Specifichiamo che:
1. L’impresa definisce insieme alla Banca un piano di ammortamento per la restituzione del prestito.
2. Ogni rata è composta da una quota di capitale a cui si somma un tasso di interesse a seconda del piano di ammortamento messo a punto.
3. E’ possibile scegliere tra tassi di interesse fissi e variabili.
Come ogni altro mutuo quindi anche quello chirografario si espone ai rischi legati all’andamento dei mercati e del costo del denaro.
Le Garanzie richieste
Come già detto, un mutuo chirografario non prevede garanzie, soprattutto l’ipoteca su immobili. Ma questo non è del tutto vero.
Sebbene, infatti, alla Banca e al Confidi basti ottenere la firma del rappresentate legale sul contratto di mutuo, in alcuni casi si può anche ritenere indispensabile avere dall’impresa garanzie di due tipi:
• di natura Cambiaria;
• di natura personale: pegno su titoli, fideiussioni a carico di familiari o addirittura di terze persone, privilegi.
Il settore del credito chirografario mira a finanziare aziende e imprese offrendo soluzioni diversificate a condizioni più favorevoli. Sebbene costituiscano risorse interessanti e di più semplice erogazione, evidenziamo il fatto che in periodi di crisi in cui Banche e anche grandi Istituti sentono maggiormente gli effetti di un rallentamento dell’economia, anche questi vedono ridursi l’erogazione.
MUTUO IPOTECARIO
Definizione
A norma dell’art. 1813 c.c. “il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.”
In altre parole: il mutuo è un contratto di prestito e consiste nel trasferire una somma di denaro da un soggetto che generalmente è la Banca (mutuante), ad un altro soggetto (mutuatario) che si impegna a restituirla aumentata dagli interessi. Solitamente viene richiesto per comperare o sistemare la propria abitazione, o l’immobile in cui si svolge la propria attività.
Caratteristiche
La Banca, nel momento in cui concede il mutuo, chiede delle garanzie per tutelarsi in caso di insolvenza, ovvero mancato pagamento delle rate, da parte del mutuatario (debitore). Si parla di mutuo ipotecario (quello più frequentemente utilizzato) se la garanzia è rappresentata dall’iscrizione di ipoteca sull’immobile.
Il mutuo ipotecario garantito da ConfeserFIDI ha in genere una durata superiore ai 5 anni; viene stipulato in presenza di un notaio, il quale provvederà a stipulare il contratto e a registrarlo presso gli uffici competenti per l’iscrizione all’ipoteca con durata legale massima di 15 anni: in questo modo il creditore acquisisce il diritto di rivalsa sul bene ipotecato dal debitore.
Funzione dell'ipoteca
La Banca quindi, grazie all’ipoteca, ha il diritto di sottrarre il bene offerto come garanzia, venderlo all'asta e ricavare la somma necessaria ad estinguere il debito (solitamente la percentuale di ricavato percepita dalla vendita all’asta, prevista dal contratto, è tra il 150% ed il 300% della somma finanziata). Trascorsi i 15 anni, se il mutuo:
- non è estinto, si può rinnovare il contratto;
- viene estinto prima, si può chiedere la cancellazione dell’ipoteca: sconsigliata in quanto la pratica è lunga e costosa.
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Cos’è l’apertura di credito in conto corrente o scoperto di conto?
Nel momento in cui si è titolari di un conto corrente bancario può capitare che il totale degli addebiti superi quello degli accrediti generando così un saldo a debito.
In altre parole, se il conto corrente va in negativo è definito ‘scoperto’ e in tal caso si parla di scoperto di conto o fido di conto corrente. In ogni modo è un particolare strumento, o meglio dire finanziamento, che la banca concede al titolare del conto corrente nel caso in cui si trova, come si suol dire, “in rosso”.
Il Fido
Con il fido in conto corrente il cliente ha la possibilità di utilizzare – ogni volta che ne ha bisogno – una somma di denaro maggiore rispetto a quella disponibile sul proprio conto dietro il pagamento di interessi passivi, naturalmente il tutto va concordato con la banca. Il cliente quindi, anche in assenza di liquidità, può utilizzare il conto corrente disponendo operazioni quali bonifici, prelievi per cassa, emissione di assegni, ecc. Sull’ammontare dello scoperto la banca, quindi, applicherà un tasso di interesse che addebiterà al cliente fino a quando non verserà la somma necessaria per riportare nuovamente il conto a credito. La banca comunque fisserà un tetto massimo, oltre il quale il titolare del conto non può andare in rosso.
Costi e spese per lo "scoperto"
Le spese sono davvero tante e di entità considerevoli: tasso applicato, commissione sull’accordato, spese di tenuta e chiusura conto, spesa per operazione, spesa per estratto conto, spesa per revisione fidi.
Recenti novità hanno interessato il fido e l'eventuale scoperto di conto: l’art. 2‐bis del d.l. 185/2008, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina, fra l’altro, la commissione sull’accordato (c.d. c.s.a.) che è da intendersi valida se e solo se (a) l’accordo sia stato formalizzato in forma scritta, (b) la somma di denaro prevista a favore della banca sia stata fissata in misura omnicomprensiva, determinata in misura proporzionale all’importo ed alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e fissata in misura pari o inferiore allo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento stesso.
Durata massima concedibile
L’apertura di credito in conto corrente garantita da ConfeserFIDI con qualunque Istituto di credito è definita “a scadenza” con una durata massima di 18 mesi, trascorsi i quali il cliente può chiedere il rinnovo della garanzia sullo stesso affidamento (il cui ammontare può anche essere di importo superiore o inferiore).
AUTOLIQUIDANTI
Definizione
Le linee di credito “autoliquidanti” rappresentano una tipologia di finanziamento per le imprese, attraverso le quali l’azienda ottiene l’Anticipo Fatture, il Salvo Buon Fine, le Ricevute Bancarie, l’Anticipo Transato POS. Normalmente, con le linee di credito autoliquidanti la Banca anticipa un credito commerciale dell’azienda, e verrà rimborsata ad incasso avvenuto.
I crediti autoliquidanti sono una tipologia di credito su cui le aziende fanno spesso affidamento, poiché consentono di canalizzare i flussi di denaro verso investimenti piuttosto che verso il pagamento dei debiti.
(1)L’Anticipo su fatture è una forma di finanziamento basata sull’anticipo delle fatture emesse: la Banca si riserva di richiederne la restituzione in caso di mancato pagamento a scadenza avvenuta. Questo strumento finanziario permette di anticipare l’incasso a fronte di fatture emesse con pagamento tramite rimessa diretta (normalmente bonifico bancario).
Le modalità operative sono:
a) Cessione del credito: la banca anticipa una parte della fattura (80% - 90%), comunica al debitore l’avvenuta cessione del credito anche attraverso la notifica (raccomandata a/r), addebita trimestralmente sul c/c di corrispondenza gli interessi maturati sul c/anticipi ed estingue l’anticipo con l’incasso della fattura.
b) Mandato all’incasso: viene indicata su ogni fattura la banca destinataria; l’azienda autorizza l’Istituto bancario a trattenere le somme riscosse a garanzia degli importi anticipati. In questo caso non vi è alcuna notifica al debitore ceduto e/o quindi altra formalità.
(2) Il Salvo Buon Fine è una clausola prevista dalla tecnica bancaria e dalla pratica commerciale secondo cui il “Buon Fine” del pagamento è la condizione necessaria affinché si recuperino i crediti anticipati (solitamente mediante la girata di un titolo). Per il pagamento del titolo, infatti, si riconosce quietanza provvisoria: quando il titolo sarà incassato, se non si produrranno contestazioni sulla sua validità e/o copertura, il pagamento sarà perfezionato e sarà assolta l’obbligazione del debitore.
(3) Le ricevute emesse per l’affidamento del Salvo Buon Fine sono le cosiddette “XX.XX.” (ricevute bancarie), poste a sostituzione del credito collegato all’emissione di una fattura: quando l’azienda creditrice consegna alla propria banca le XX.XX., l’obbligo del debitore è trasferito automaticamente nei confronti della Banca.
(4) L’ Anticipo Transato POS è un finanziamento a breve termine che offre all’impresa una linea di credito privilegiata: di norma è possibile richiedere una percentuale fino all’80% del valore del transato POS dell’anno precedente. Questo finanziamento viene messo a disposizione sul conto corrente ordinario e viene rimborsato direttamente attraverso i flussi POS (l’anticipazione, di norma, ha carattere rotativo).
LEASING
Definizione
Utilizzando la forma tecnica del leasing, soggetti privati (quali sono normali acquirenti) professionisti, aziende, possono chiedere e ottenere l’uso di determinati beni dietro pagamento di un canone periodico che viene pagato a favore, generalmente, di un istituto finanziario o di un intermediario. La particolarità di questa operazione finanziaria è quella di dare la possibilità ai soggetti su indicati di avere a disposizione, ad esempio, mezzi necessari alla propria attività professionali senza il dovere di acquistarli. Il leasing, quindi, rientra nella categoria dei finanziamenti e ha il grande valore di potersi “adattare” alla fornitura di diverse tipologie di beni: mezzi di trasporto, immobili, beni strumentali, ecc. Naturalmente trattandosi di un finanziamento, chi ne usufruisce deve affrontare il pagamento di un canone che gli permetterà di avere a disposizione il bene in questione.
I Vantaggi
La principale caratteristica che permette di protendere nella scelta di un leasing è la grande flessibilità che permette di adattarlo ad un grande varietà di beni.
1. Da un punto di vista finanziario il leasing permette di coprire l’intero valore del bene: non va ad intaccare quindi la capacità di credito di un’impresa perché non obbliga all’esborso di grandi somme di denaro e permette una ripartizione dell’iva nei canoni periodici;
2. Da un punto di vista gestionale, poi, il leasing è di facile e rapido accesso, spesso garantisce sconti all’acquisto ed è personalizzabile sulla base dei bisogni del soggetto richiedente;
3. Da un punto di vista fiscale, quindi, c’è da segnalare la deducibilità dei canoni destinati al leasing e pagati per avere un bene strumentale.
Funzionamento
Nel momento in cui viene individuato un bene strumentale, un immobile o un veicolo, è possibile avanzare richiesta di stipula di un contratto di leasing: il rapporto tra ente erogante e cliente si costruisce attorno ad un contratto che, per essere fiscalmente deducibile deve necessariamente essere superiore alla metà del periodo necessario all’ammortamento fiscale del bene.
Ampia flessibilità, poi, è dedicata alla definizione del canone mensile che può essere effettivamente costruito in base alle esigenze del cliente: può essere mensile, bimestrale o trimestrale; può avere rate fisse o variabili in base alle esigenze del cliente e, ancora, può prevedere o meno anticipi iniziali.
FOTOVOLTAICO
Perché scegliere il fotovoltaico
Oggi è molto più facile e incentivante scegliere l’installazione di un moderno impianto solare che possa aiutarci a risparmiare nel tempo e rispettare l’ambiente. Politicamente ed economicamente vi sono state interessanti aperture a favore dei clienti finali: si tratta di soluzioni che invitano ancor più i clienti a investire nell’energia pulita e sembrano molto allettanti grazie a finanziamenti agevolati, in particolare con ConfeserFIDI, erogati in collaborazione con le Banche convenzionate.
Il recupero dell’investimento
Prima di scegliere per l’installazione di un impianto solare, e magari impegnarsi anche con i prestiti per il fotovoltaico, è utile ragionare sui tempi necessari per il recupero dell’investimento che ci si accinge a compiere. A seconda di quanta energia si riesce ad ottenere dal sole (in base soprattutto all’esposizione) i tempi possono variare, ma si parla sempre di periodi medio - lunghi (8-10 anni). La produzione di energia, naturalmente, dipende da quanto l’eventuale impianto sarebbe toccato dal sole e le differenze da nord a sud del Paese possono essere rilevanti: si passa da circa 3.000 Kwh del settentrione a circa i 4.500 Kwh del meridione. Al fine di calcolare il recupero dell’investimento si può prendere in considerazione la tariffa per Kwh che la società erogatrice di corrente elettrica pagherà per la nostra eventuale energia prodotta; la moltiplichiamo, quindi, per la quantità prodotto durante l’anno (es. 3.500 Kwh); eseguiamo la differenza con quella rivenduta al gestore moltiplicando il risultato per il costo medio di 0,18 euro.
CO-GARANZIA MCC
Priorità operativa per la rete commerciale
La “co-garanzia” è concessa direttamente da Medio Credito Centrale (di seguito MCC) a favore delle Banche congiuntamente a ConfeserFIDI che a sua volta garantisce per una parte la medesima operazione finanziaria.
Questa tipologia di intervento consente di ridurre al minimo la partecipazione al rischio del Confidi dell’operazione finanziaria. Su un totale dell’80% di garanzia fornita alla Banca, ConfeserFIDI parteciperà con un minimo del 20% di garanzia (che può essere contro garantita dal fondo) mentre il restante 60% sarà fornito alla Banca direttamente da MCC.
I vantaggi per le banche dall'uso della co-garanzia
Si sottolinea che la Banca ha moltissimi vantaggi operativi se a proteggere i propri impieghi è ConfeserFIDI con al co-garanzia MCC:
1) il confidi, attraverso la propria rete di agenti accreditati, raccoglie tutta la documentazione dal cliente, la elabora in base ai parametri di MCC e certifica esso direttamente se l’impresa è economicamente e finanziariamente sana consentendo l’accesso al fondo nazionale di garanzia: la Banca non ha alcun onere burocratico;
2) in caso di insolvenza il confidi si attiva per rispettare tempi e modalità per richiedere la liquidazione della perdita a MCC: la Banca non deve fare altro;
3) La protezione del credito è massima per la Banca, in quanto è “a prima richiesta” nonchè offerta dallo Stato (per il 60%) e da ConfeserFIDI (per il 20%) che è un Confidi solido con 30 mln di euro di patrimonio che ha sempre onorato i propri impegni;
4) i soci del confidi nonché clienti della Banca, hanno sempre accesso ai benefici previsti dalla legge regionale 11/2005 o di altre leggi agevolative: la Banca ha quindi il vantaggio di promuovere un prodotto agevolato (già sperimentato) e tenere lontano la concorrenza;
5) La Banca ha la possibilità di offrire ai propri clienti dei tassi differenziati, in linea con le nuove disposizioni di Basilea: l’impresa valutata meglio (è il caso dei soci ConfeserFIDI con garanzia consortile) può ottenere l’accesso al plafond dedicato a questa iniziativa e quindi ottenere tassi migliori. Le altre imprese potranno accedere al credito, ma pagandolo in misura superiore;
6) la Banca avrà assorbimento zero per le co-garanzie prestate da ConfeserFIDI-MCC;
7) infine, ma non meno importante, questo prodotto così garantito (e con tutte le protezioni per la Banca che abbiamo in precedenza visto) tende a ridurre al minimo le differenze di vedute sul merito creditizio delle varie imprese tra il settore commerciale ed il settore fidi.
CO-GARANZIA SGFA
Il Fondo nazionale di garanzia per il settore agricolo è gestito da SGFA. Il funzionamento è simile a quello del fondo di garanzia per le imprese commerciali ma le procedure sono ancora più articolate. ConfeserFidi, attraverso apposita convenzione con SGFA, è in grado di completare l’offerta di garanzie per tutte le esigenze del mondo agricolo.
Chi è SGFA
La SGFA Società Gestione Fondi per l'agroalimentare società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ISMEA.
Finanziamenti garantibili
Sono garantibili i finanziamenti bancari a breve, medio o lungo termine (ivi comprese le locazioni finanziarie) rivolti alle imprese agricole di cui all'art. 1 del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228, finalizzati ad incrementare la competitività del comparto agricolo, e diretti tra l'altro:
a) alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell’organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese tipologie di finanziamento come l’acquisto di quote latte e di bestiame, nonché quelle destinate alla crescita e in generale per lo sviluppo delle imprese;
b) alla costruzione, acquisizione, ampliamento, ristrutturazione o al miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, ivi compreso l’acquisto di beni e servizi destinati ad incrementare il livello di sicurezza degli addetti;
c) all’acquisto di nuove macchine ed attrezzature volte al miglioramento, al potenziamento strutturale e all’innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse, nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
d) alla ristrutturazione di debiti aziendali e trasformazione a lungo termine di precedenti passività bancarie "in bonis" ovvero scadute da non oltre sei mesi. Le passività scadute da oltre sei mesi possono essere trasformate prima del passaggio a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e per le quali sia stata adottata una formale delibera di consolidamento da parte di una Banca;
e) all'acquisto di beni e servizi destinati all'attività produttiva dell'impresa agricola;
f) alla ricostituzione della liquidità ovvero aumento del capitale aziendale.
Soggetti Garantibili
Possono fruire della fideiussione e della cogaranzia le imprese, prive di garanzie sufficienti, qualificate rispettivamente micro, piccole e medie nella Raccomandazione 03/361/CE della Commissione Europea valutate ammissibili dal garante sulla base dei criteri indicati nelle presenti istruzioni applicative.
Misura e Limiti Della Garanzia
La garanzia diretta (fideiussione e cogaranzia) non può essere rilasciata per importi superiori al limite massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi 1.000.000 Euro per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000 Euro per le medie imprese.
A tale fine, le garanzie in essere a fronte di finanziamenti cointestati valgono per il loro pieno valore per ciascuna delle imprese cointestatarie.
Xxxxx restando i predetti limiti, la garanzia rilasciata non può in ogni caso coprire più del 70% dell’importo finanziato; la predetta percentuale si eleva all’80% nel caso dei giovani agricoltori.
SGFA rilascia la co-garanzia affiancandola ad altra analoga rilasciata da ConfeserFIDI.
Analogamente alla fideiussione, la Banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita.
La co-garanzia della SGFA:
➢ integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle Banche finanziatrici;
➢ amplia la capacita di ConfeserFIDI di supportare nell'accesso al credito gli imprenditori agricoli associati;
➢ riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario;
➢ protegge le Banche finanziatrici dal rischio di credito per una quota del finanziamento in essere garantita.
In questo caso la parte burocratica (pre-istruttoria ed istruttoria) per la richiesta della garanzia Sgfa è interamente a carico di ConfeserFIDI: la Banca viene esentata da qualsiasi fastidio ed adempimento burocratico.
Politica di Credito ConfeserFIDI 2013 – Emissione di Garanzie Mutualistiche con Garanzie SGFA
Operazione | Co-garanzia SGFA | |
Garanzia di ConfeserFIDI all’istituto finanziatore | Garanzia di SGFA all’istituto finanziatore | |
Garanzia personale mutualistica | 17,50% | 52,50% |
Garanzia monetaria cappata mutualistica | 17,50% | 52,50% |
Fidejussioni bancarie (solo di dare) | Non Erogabile |
Note:
Le percentuali si intendono come massimo rilasciabile e possono variare in base alla disciplina dei fondi pubblici sulla base delle specifiche MCC e SGFA.
Il complesso delle co-garanzie Confidi-SGFA non deve superare il 70% del finanziamento erogato (80% per giovani agricoltori) la percentuale indicata si riferisce al valore della garanzia fatto 100 il finanziamento (con imputazione 25% ConfeserFIDI e 75% SGFA del 70% del finanziamento).
CO-GARANZIA CON ALTRI CONFIDI 107
Nel caso in cui un’impresa socia di ConfeserFIDI chieda di poter beneficiare di un affidamento/finanziamento per il quale il Confidi, visto l’elevato importo richiesto, non voglia assumerne per intero il rischio, quest’ultimo potrà richiedere agli altri Confidi firmatari l’intervento in Co-Garanzia, previa sottoscrizione da parte dell’impresa di un apposito mandato, corredato da un modello di consenso al trattamento dei dati personali che valga per tutti i Confidi.
Il Confidi che dà l’avvio a tale procedura viene definito “capofila” ed è quello che poi intratterrà i rapporti con l’Istituto credito anche per conto degli altri Confidi, sempre in riferimento alla singola operazione.
Il Confidi “capofila” pre-istruirà la pratica richiedendo al socio tutti i documenti necessari per adempiere a disposizioni di legge (es. trasparenza, antiriciclaggio) e per una corretta valutazione del merito creditizio: sarà compito del Confidi “capofila” interrogare le banche dati pubbliche (come, a titolo di esempio, CR e CRIF).
Dopo che l’organo competente ai sensi dello statuto sociale avrà determinato il rischio massimo che il Confidi “capofila” è disposto ad assumersi per tale pratica, lo stesso invierà immediatamente agli altri Confidi tutta la documentazione necessaria affinché anch’essi possano istruire e valutare la pratica e decidere la loro percentuale di rischio massimo che sono disposti ad assumersi.
Le Parti procederanno quindi, ognuna in via autonoma, all’esame della documentazione, ed alla valutazione del merito creditizio ciascuna secondo i propri regolamenti interni e procedure operative. E’ fatta comunque salva per tutte le altre Parti la facoltà di richiedere al Confidi “capofila” ogni eventuale ulteriore documentazione valutativa ritenuta necessaria ai fini istruttori. Sarà cura del Confidi “capofila” reperirla nel più breve tempo possibile ed inviarla al Confidi richiedente.
Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, l’organo competente ai sensi dello statuto sociale di ciascun Confidi dovrà determinare il rischio massimo che lo stesso è disposto ad assumersi per tale pratica e comunicarlo al Confidi “capofila”.
Si precisa che se non dovesse raggiungersi da parte tutti i Confidi coinvolti un percentuale di rischio che garantisca alla Banca almeno il 50% (almeno il 30% in presenza di garanzia ipotecaria e/o reale), l’operazione di garanzia collettiva si perfezionerà soltanto previa accettazione da parte della Banca della quota di garanzia collettiva raggiunta.
Rapporti Banca-Confidi
Per quanto concerne la presenza di eventuali controgaranzie – indicate nel Certificato di Garanzia - il monitoraggio delle posizioni garantite e l’escussione delle stesse da parte della Banca, valgono le regole determinate nelle singole convenzioni Banca – Confidi.
Tuttavia, il Confidi “capofila” dovrà preventivamente convocare gli altri Confidi intervenuti al fine di verificare, di comune accordo, le azioni legali più convenienti da intraprendere, anche dando mandato alla Banca per il recupero dei crediti in sofferenza.
GARANZIA A FAVORE DI XXXXX (solo per la Sicilia)
Chi è IRFIS
IRFIS FINSICILIA, “IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.”, concede finanziamenti con tassi prossimi allo zero a favore di imprese industriali e dei servizi che intendono:
• avviare investimenti per nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, riconversione
• per l'esecuzione di commesse di fornitura e lavorazioni convenute con imprese pubbliche e private.
Tali finanziamenti agevolati devono essere accompagnati da idonea garanzia.
ConfeserFidi è un Confidi 107, intermediario vigilato dalla Banca d'Italia, la cui garanzia è gradita a IRFIS forza di apposita convenzione con essa stipulata.
GARANZIA A FAVORE DI XXXXXX
Chi è SIMEST
SIMEST è la “Società Italiana per le Imprese all'Estero” che si occupa di acquisire partecipazioni o concedere finanziamenti con tassi prossimi allo zero a favore di imprese che intendono avviare o rafforzare affari con l'estero.
Tali finanziamenti agevolati devono essere accompagnati da idonea garanzia.
ConfeserFidi è un Confidi 107, intermediario vigilato dalla Banca d'Italia, la cui garanzia è gradita a SIMEST in forza di apposita convenzione con essa stipulata.
AGEVOLAZIONI SIMEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Chi può accedervi?
Imprese, appartenenti a qualsiasi settore, che intendano svolgere o stiano svolgendo la propria attività all’estero.
In cosa consistono?
Le agevolazioni SIMEST si caratterizzano per la varietà e quindi per venire incontro alle diversificate esigenze che un’impresa che ha internazionalizzato, o che comunque intenda farlo, si pone.
Nella fattispecie abbiamo le seguenti opportunità:
- Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri;
- Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica;
- Crediti all’esportazione, contributi agli interessi su finanziamenti bancari per esportazioni di beni di investimento.