Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca
IL RETTORE
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
- Vista Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
- Vista l’art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
- Vista il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3391 del 4 ottobre 2021;
- Visti il D.M. del 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2005 n. 78, di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifici disciplinari e il D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 di rideterminazione dei settori concorsuali;
- Vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17, del 17 febbraio 2000, prot. n. 2000/30703, sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato determinato l’importo annuale dell’assegno di ricerca;
- Visti i DD.RR. n. 2961 dell’8 ottobre 2019 e n. 3412 del 5 novembre 2019, che attribuiscono al Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
- Vista la legge del 28 maggio 2021, n. 76 e in particolare l’art. 10, comma 9;
- Visto che nell’ambito del programma HORIZON2020 - H2020-EU.3.1. - SOCIETAL CHALLENGES – “Health, demographic change and well-being” - H2020-EU.3.1.5.3. – “Using in-silico medicine for improving disease management and prediction” – Topic SC1- DTH-06-2020 “Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices” - Azione “RIA-Research and Innovation action” - Call H2020-SC1-DTH- 2018-2020 /H2020-SC1-DTH-2020-1 (Digital Transformation in Health and Care), la Commissione Europea ha finanziato, con il grant agreement n. 101016503, il progetto di ricerca, denominato: “In Silico World: Lowering barriers to ubiquitous adoption of In Silico Trials - ISW”, project no.101016503 - CUP E65F21000170005, coordinato dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e di cui è Responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- Vista la delibera dell’1 giugno 2023 del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, trasmessa con nota istruttoria n.138, del 14 giugno 2023, prot. n.155677 del
medesimo Dipartimento, con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 1, punto 2, lett. b) del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca, di durata annuale, rinnovabile, da svolgere presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, per il settore concorsuale 01/B1 “Informatica”, settore scientifico-disciplinare INF/01 “Informatica”, dal titolo: “Modellazione tramite metodologie Agent Based Modeling (ABM) di In Silico Trials per la valutazione dei farmaci”, con Responsabile scientifico il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; nella medesima seduta è stato approvato, altresì, il bando di selezione;
- Considerato che il suddetto assegno di ricerca grava sul finanziamento del sopracitato progetto di ricerca Europeo “EU Horizon 2020 Project, dal titolo: “In Silico World: Lowering barriers to ubiquitous adoption of In Silico Trials - ISW”, Grant agreement n. 101016503, Project no. 101016503 - CUP E65F21000170005, di cui è Responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania, il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- Visto l’impegno di spesa n. 2023_54103_2, relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno di ricerca, giusta nota dell’Area Finanziaria prot. n. 166200, del 7 luglio 2023;
D E C R E T A
Art. 1 – E’ indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, da svolgere presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, settore concorsuale 01/B1 “Informatica”, settore scientifico-disciplinare INF/01 “Informatica”; titolo: “Modellazione tramite metodologie Agent Based Modeling (ABM) di In Silico Trials per la valutazione dei farmaci”, con Responsabile scientifico il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Art. 2 – L’assegno di durata annuale (rinnovabile) sarà attribuito mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, secondo le modalità indicate nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 – L’ammontare annuale dell’assegno di ricerca pari ad € 19.367,00 lordi e al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, graveranno sul progetto di ricerca Europeo “EU Horizon 2020 Project, dal titolo: “In Silico World: Lowering barriers to ubiquitous adoption of In Silico Trials - ISW”, Grant agreement n. 101016503, Project no. 101016503 - CUP E65F21000170005, di cui è Responsabile scientifico il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, indicato in premessa, impegno di spesa n. 2023_54103_2.
Catania,
LP
PER IL RETTORE
Il Delegato alla Ricerca (Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx) Xxxxxxxxx
Xxxxxx 19.07.2023
11:15:53
GMT+01:00
PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA
ART. 1
Oggetto
E’ indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera B) della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1699 del 31.03.2011 e ss. mm. ii, come di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO E DELLA SALUTE (DSFS) (Department
of Drug and Health Sciences)
Sede prevalente: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO E DELLA SALUTE (DSFS)
(Department of Drug and Health Sciences)
Titolo della Ricerca: “Modellazione tramite metodologie Agent Based Modeling (ABM) di In Silico Trials per la valutazione dei farmaci”
PROGETTO INTERNAZIONALE:
- Programma: H2020-EU.3.1. - SOCIETAL CHALLENGES - Health, demographic change and well- being - H2020-EU.3.1.5.3. - Using in-silico medicine for improving disease management and prediction
- Call/bando: SC1-DTH-06-2020 - Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices - H2020-SC1-DTH-2018-2020
- Titolo del progetto: In Silico World: Lowering barriers to ubiquitous adoption of In Silico Trials (ISW)
- Responsabile scientifico del progetto: Xxxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
- Scadenza del progetto: 31/12/2024
- CUP: E65F21000170005
- Decreto di finanziamento: Grant agreement no. 101016503
- UPB: 57725172043
- Capitolo: 1_5_02_04_01”
Settore concorsuale: 01/B1 - INFORMATICA
Settore scientifico disciplinare: INF/01 - INFORMATICA
Attività che l’assegnista dovrà svolgere:
L'assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà coadiuvare la fase di avanzamento della piattaforma di simulazione del sistema immunitario UISS, al fine di estenderla ulteriormente per l'avanzamento dei moduli di malattia correlati alle tematiche del progetto ¿In Silico World: Lowering barriers to ubiquitous adoption of In Silico Trials¿. Inoltre l¿assegnista si occuperà degli aspetti regolatori correlati all'utilizzo dei modelli computazionali per la salute pubblica.
Responsabile scientifico: Xxxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Durata del contratto: 1 anno (Rinnovabile)
ART. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono essere ammessi alla selezione i soggetti in possesso del titolo di:
• Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo equivalente o equiparato o equipollente conseguito in Italia o all’estero, in LM09 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE, e in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Ai candidati è inoltre richiesta la conoscenza delle seguenti lingue: Inglese.
Il dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’assegno di ricerca.
2. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, conseguiti all’estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l’equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 8 e 11.
3. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel successivo articolo. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
ART. 3
Incompatibilità e divieto di cumulo
1. La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all’estero.
2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio del Dipartimento di riferimento.
3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni.
4. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti, anche a tempo determinato, presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
5. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate dal precedente punto, al fine di usufruire dell’assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
6. L’assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.
7. Ai sensi dell’art. 22, comma 9, della L. 240/2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a chi ha usufruito di contratti per assegni di ricerca stipulati anche con Atenei diversi e/o con gli enti di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.
ART. 4
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00, ora locale, del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo on line (xxxx://xx0.xxxxx.xx/xxxx/) dell’Università di Catania, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx seguendo le indicazioni ivi specificate, previa procedura di registrazione personale.
Qualora l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00, ora locale, del giorno successivo non festivo.
Per l’accesso alla procedura informatica è richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo di posta elettronica personale attivo.
2. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo di protocollo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l’ora di presentazione della domanda è attestata dalla piattaforma informatica e verrà certificata dalla registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell'Ateneo. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’inoltro delle domande.
3. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della relativa documentazione richiesta ai fini della valutazione.
Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.).
4. Prima dell’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata, il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti.
5. Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
6. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:
a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo telematico;
b) la cittadinanza posseduta;
c) il possesso del titolo accademico richiesto per l’ammissione, con l’indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata (se prevista dal titolo) e dell’Università presso la quale è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 11. In questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione).
d) l’/gli eventuale /i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
e) l’/gli eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 11;
f) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall’art. 3 del presente bando;
g) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
h) di essere/ non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’art. 3, comma 4, del presente bando;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.
8. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.
9. I candidati portatori di handicap possono richiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di misure compensative per l’espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
10. Alla domanda dovrà essere allegata, in formato digitale, la seguente documentazione:
a) il curriculum scientifico-professionale, datato e sottoscritto con firma autografa e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
b) i titoli di studio, i titoli professionali e le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
d) copia del codice fiscale.
11. I titoli di studio e professionali e le pubblicazioni di cui alla lett. b) del precedente punto 10, potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito indicate:
1. in copia, in formato digitale, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all’originale, regolarmente sottoscritta con firma autografa;
2. mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR. 445/2000, regolarmente sottoscritta con firma autografa.
12. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà di cui al precedente punto 11 dovranno essere conformi ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di ammissione.
I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell’espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc); oppure presentati in copia, in formato digitale, attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà.
I titoli di studio conseguiti all’estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta, in formato pdf, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà con le modalità di cui al punto 11 sopra indicato; l’attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.
I titoli professionali conseguiti all’estero, prodotti con le modalità di cui ai punti 1 e 2 sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero in possesso di traduzione legalizzata.
13. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l’esclusione nel caso in cui il titolo è un “requisito di ammissione”, per gli ulteriori titoli di studio e professionali l’impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.
In applicazione alle norme sull’autocertificazione, l’Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.
L’amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
ART. 5
Commissione giudicatrice
1. Le domande dei candidati vengono esaminate da una Commissione giudicatrice (di seguito Commissione), appositamente nominata dal Direttore del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO E DELLA SALUTE (DSFS) (Department of Drug and Health Sciences) su designazione del Consiglio del medesimo Dipartimento, composta da tre docenti del settore concorsuale o del settore scientifico disciplinare interessati dal progetto o dal programma su cui verte l’assegno.
Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l’accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.
2. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste.
I lavori della Commissione giudicatrice potranno essere svolti in presenza o in modalità telematica. Lo svolgimento delle procedure selettive in presenza, ai sensi dell’art. 10, comma 9, della L. del 28 maggio 2021, n. 76, dovrà avvenire nel rispetto del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica.
3. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.
ART. 6
Valutazione dei titoli e colloquio
1. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste, assicurando la pubblicità degli atti.
La Commissione preliminarmente determina i criteri di valutazione dei candidati, disponendo di un punteggio massimo di 100 punti, attenendosi a quanto di seguito riportato:
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
a) titoli (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non costituisca requisito di ammissione)
sino ad un massimo di punti 6
b) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all’estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione
sino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di punti 9
c) Pubblicazioni
sino ad un massimo di punti 20
Colloquio
sino ad un massimo di punti 65
Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca di cui all’art. 1, nonché alla conoscenza delle seguenti lingue: Inglese.
2. Il colloquio potrà essere svolto in presenza o per via telematica a discrezione della Commissione. La prova colloquio svolta in presenza si svolge in locali accessibili al pubblico e, ai sensi dell’art. 10, comma 9, L. del 28 maggio 2021, n. 76, dovrà avvenire nel rispetto del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica.
Nel caso in cui la Commissione decida di svolgere la prova colloquio in videoconferenza, la Commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento dell’esame colloquio dei candidati in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso a distanza alla visione e all’ascolto della seduta da parte di soggetti terzi. All’inizio del colloquio telematico, ai fini dell’identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda.
In tal caso, eventuali soggetti terzi interessati potranno acquisire informazioni circa la data, l’orario e l’indirizzo telematico relativo al colloquio “a distanza” sul sito web del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO E DELLA SALUTE (DSFS) (Department of Drug and Health Sciences) nella sezione “BANDI E CONCORSI” e al seguente link “xxxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxx ”.
3. I risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono resi noti, almeno 20 giorni prima della data di inizio del colloquio, mediante pubblicazione sul sito web della struttura interessata, con valore di notifica a tutti gli interessati; nel medesimo avviso sarà indicato ai candidati ammessi, il giorno, l’ora e la sede o l’indirizzo telematico al quale collegarsi per lo svolgimento della prova colloquio. Tale forma di pubblicità ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per cui non verrà data comunicazione ulteriore ai partecipanti alla selezione.
4. Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.
5. La mancata presentazione al colloquio ovvero il mancato collegamento telematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo, in caso di svolgimento della prova in videoconferenza, varranno considerati come rinuncia alla partecipazione alla selezione, quale ne sia la causa.
6. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco viene affisso presso la sede degli esami ovvero sul sito della struttura interessata nel caso di colloquio telematico.
7. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
ART. 7
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura, le valutazioni dei titoli, del curriculum e il giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, nonché le motivazioni circa le eventuali esclusioni dalla selezione. La Commissione formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei e che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 65 punti.
2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato in possesso del dottorato di ricerca ovvero, per i settori/aree interessati, di specializzazione medica; in caso di ulteriore parità è preferito il candidato con età anagrafica minore.
3. L’Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, emana la graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo xxxx://xx0.xxxxx.xx/xxxx/, nonché nella sezione dedicata “Bandi, gare e concorsi”.
La pubblicazione informatica all’Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.
4. La collocazione nella graduatoria di merito, in qualità di idoneo, non costituisce titolo per successive prove selettive previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca.
5. La graduatoria cessa di validità decorsi 120 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine l’assegno di ricerca può essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia dell’assegnatario o per mancata accettazione entro il termine stabilito.
ART. 8
Stipulazione del contratto
1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l’istanza di partecipazione.
L’Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l’attribuzione dell’assegno si produrrà
la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato risolto di diritto.
2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall’amministrazione universitaria, decade dal diritto all’assegno di ricerca; in tal caso, l’amministrazione è in facoltà di attribuire l’assegno ad altro candidato, secondo l’ordine decrescente della graduatoria.
3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l’attività di collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all’indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l’altro:
- il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico di afferenza;
- la descrizione dell’attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato;
- la durata del contratto e l’eventuale facoltà del rinnovo;
- l’importo complessivo dell’assegno di ricerca e la modalità di erogazione;
- le modalità di controllo e di valutazione dell’attività svolta.
4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l’amministrazione, sentito il referente scientifico, definirà il termine di inizio attività.
5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell’assegno di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 3 del presente bando.
6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale presso soggetti esterni all’Ateneo, previa autorizzazione del docente referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l’attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e all’Ateneo.
7. Il titolare di assegno di ricerca può altresì svolgere presso l’Ateneo di Catania incarichi di insegnamento ai sensi del Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010, nonché un’attività didattica a) integrativa e di supporto; b) di tutorato; nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l’attività di ricerca svolta dall’assegnista e che non insorgano conflitti di interessi.
8. L’assegnista inizia a svolgere l’attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di sottoscrizione del contratto.
9. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università di Catania.
10. La decadenza dall’assegno di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore.
ART. 9
Durata, sospensione, interruzione, rinnovo e recesso del contratto
1. Il contratto di conferimento dell’assegno di ricerca ha la durata di 1 anno (Rinnovabile).
2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l’attività può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi di famiglia, o per l’astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, se opportunamente documentati e previo nulla osta del docente referente,
comunque nel rispetto delle limitazioni e dei termini eventualmente imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza non superiore a trenta giorni lavorativi anche non consecutivi.
3. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato regolamento di Ateneo, l’interruzione non può essere superiore a tre mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto esclusivamente per la prosecuzione del progetto o del programma di ricerca nel cui ambito l'assegno è stato conferito. Il rinnovo è subordinato alla attestazione da parte del Consiglio del Centro di ricerca/servizio interessato della necessità della prosecuzione dell'attività di ricerca e della copertura finanziaria per il rinnovo. L'assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata minima dell'ultimo rinnovo può essere semestrale.
Il rinnovo è disposto con decreto del rettore, entro la scadenza del contratto in corso, previa verifica del mantenimento in capo all'assegnista dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento di Ateneo in materia.
In caso di rinnovo trova applicazione l'art. 22 della legge 240/2010, così come modificato dall'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014, convertito dalla l. 11/2015, nonché le specifiche disposizioni del Regolamento di Ateneo per conferimento di assegni di ricerca, cui si rinvia.
5. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione trattiene all'assegnista un importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.
ART. 10
Emolumenti, trattamento fiscale e previdenziale, copertura assicurativa
1. L’importo annuale dell’assegno è stabilito in Euro 19.367,00 lordi, e al netto degli oneri a carico dell’amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili.
2. Xxxx assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni richiamate di cui all’art. 22, comma 6, della legge 240/2010.
3. L’Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.
ART. 11
Valutazione dell’attività di ricerca
1. Il conferimento dell’assegno comporta lo svolgimento dell’attività di ricerca prevista nel contratto e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento.
2. L’attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente.
3. A conclusione del contrato il titolare dell’assegno è tenuto a presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
ART. 12
Risoluzione del rapporto contrattuale
1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:
a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
c) interruzione ingiustificata dell’attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi.
ART. 13
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Xxxxx Xxxxx – Area della Ricerca
– Xxx Xxxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx – xx.xxx@xxxxx.xx – (tel. 000 0000000).
ART. 14
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).
2. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catania, Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, email: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: email: xxx@xxxxx.xx; PEC: xxx@xxx.xxxxx.xx.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati potranno essere comunicati al MIUR, all’ANVUR e ad eventuali altri soggetti pubblici e privati in esecuzione di obblighi di legge nonché agli eventuali finanziatori esterni per le borse e/o assegni di ricerca finanziati dagli stessi in ottemperanza ai relativi obblighi contrattuali.
Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, il curriculum vitae del vincitore verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxx-x
4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
ART. 15
Rinvio normativo e pubblicazione
1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione informatica all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: xxx.xxxxx.xx. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell’Unione Europea.
2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui in premessa.
3. L’autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania.