SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ALLEGATO 9
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016, avente ad oggetto:
- servizio di tipo A “Messa a secco e trasporto di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, sollevamento e trasferimento in area di stoccaggio delle imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
- servizio di tipo B “Distruzione di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, rimozione, distruzione ed avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
CIG: 7851315618 CUI: 97210890584201900189
Sommario
Art. 2 - Valore giuridico delle premesse e degli allegati 5
Art. 3 - Oggetto e valore dell’Accordo Quadro 6
Art. 4 - Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro 7
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio 8
Art. 6 - Stipula dei contratti attuativi 9
Art. 7 - Organi di governo dell’Accordo Quadro, del Contratto Attuativo e modalità di raccordo tecnico-operativo 11
Art. 8 - Obblighi dell’Appaltatore 11
Art. 9 - Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento – Tracciabilità flussi finanziari – Cessione e Certificazione dei crediti 12
Art. 10 - Responsabilità dell’Appaltatore – Garanzie 16
Art. 11 - Avvio dell’esecuzione dei contratti attuativi 18
Art. 12 - Verbale di avvio dell’esecuzione 18
Art. 13 - Sospensioni e proroghe 19
Art. 14 - Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore 19
Art. 15 - Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante 20
Art. 16 - Verifica della conformità, attestazione di regolare esecuzione e successivi provvedimenti 20
Art. 18 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi 21
Art. 21 - Verifiche della permanenza dei requisiti di legge 23
Art. 22 - Permanenza dei requisiti tecnici 24
Art. 23 - Risoluzione dell’Accordo Quadro 25
Art. 24 - Lavoro e sicurezza 26
Art. 25 - Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro 27
Art. 28 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni 28
L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Partita I.V.A. 06409601009 – CF
97210890584 e, per essa, la Direzione Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente, Dott.
nella qualità di ;
e la società , P. IVA , con sede in , via
, in persona del , nato a il
e residente in , identificato a mezzo esibizione della carta d'identità n. rilasciata dal Comune di in data ;
(di seguito denominate le “Parti”)
L’anno *****, il giorno ***** del mese di ********, presso i locali della Direzione Regionale per la Sicilia siti a Palermo, Via X. Xxxxxx n. 143, 90143, le Parti – come in epigrafe rappresentate e domiciliate - hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro.
Premesso che:
a) nelle more dell’indizione di una apposita procedura di appalto ad evidenza pubblica comunitaria, a mezzo di determinazione dirigenziale prot. n. 000/XX xxx 00.00.0000, adottata dal Direttore del Distretto di Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questa Stazione Appaltante ha indetto un avviso pubblico di manifestazione d'interesse prot. n. 4091/RU del 11.03.2019, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
b) il predetto avviso era finalizzato all’individuazione di soggetti da invitare a procedura negoziata per l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto il servizio di tipo A inerente “la messa a secco ed il trasporto” e il servizio di tipo B inerente “la messa a secco, il trasporto e la distruzione” di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
c) sulla base delle risultanze del predetto avviso pubblico di manifestazione d'interesse, per il quale n. 4 operatori economici hanno chiesto di essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, a mezzo di Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1192 del 28.03.2019, adottata dal Direttore del Distretto di Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questa Stazione Appaltante ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del medesimo decreto e s.m.i, finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro, ex art. 54 dello stesso decreto e s.m.i., avente ad oggetto i seguenti servizi:
• servizio di tipo A “Messa a secco e trasporto di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, sollevamento e trasferimento in area di stoccaggio delle imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
• servizio di tipo B “Distruzione di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, rimozione, distruzione ed avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e in tutti gli allegati documentali;
d) l’Accordo Quadro oggetto dell’affidamento è del tipo “con un solo operatore economico”, ai sensi dell’art. 54, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) l’importo massimo totale dei servizi affidabili è di € 116.000,00;
f) la durata è fissata dalla data di stipula fino alla data del 31.12.2020;
g) con determinazione dirigenziale n. ***** del ******, adottata dal Direttore del Distretto di Palermo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva dei servizi di cui sopra in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’Appaltatore ha prestato in favore della Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di polizza bancaria/assicurativa n. *********** emessa da *********** in data ***********, per l’importo di € *********,** (euro *********/**), pari al
% dell’importo del presente Accordo Quadro, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
i) l’Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa C.A.R. n. *************, rilasciata dalla
***************** in data **************, così come previsto dall’art. 11.2 del capitolato tecnico;
j) la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare la veridicità delle autocertificazioni, trasmesse dall’Appaltatore, inerenti l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la regolarità contributiva dello stesso mediante l’acquisizione del DURC prot. ********** avente scadenza **/**/2019;
k) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell’Accordo Quadro, previsto dall’art. 32, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Con il presente Accordo Quadro, quindi, le Parti intendono disciplinare i reciproci diritti ed obblighi inerenti al servizio oggetto dell’affidamento.
Tanto premesso e ritenuto, le Parti, come in epigrafe indicate, rappresentate e domiciliate
convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 – Definizioni
1. Nel presente Accordo, i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:
- Codice dei contratti: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;
- Accordo Quadro: il presente contratto pubblico di carattere normativo aperto, disciplinato dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che viene sottoscritto dall’Aggiudicatario dei servizi, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni dei successivi ed eventuali contratti attuativi da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro medesimo;
- Contratti attuativi: i documenti contrattuali che, in esecuzione dell’Accordo Quadro ed in conformità ai format di cui agli Allegati del disciplinare di gara sub 10) per il servizio di tipo A e sub 11) per il servizio di tipo B, saranno, se del caso, stipulati tra l’Aggiudicatario della presente procedura e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia, e che esporranno gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l’Agenzia e l’aggiudicatario del servizio;
- Stazione Appaltante: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia, con sede a Palermo, Via X. Xxxxxx n. 143, 90143, C.F. 97210890584 (da qui in poi “Agenzia”);
- Affidatario, Aggiudicatario, Xxxxxxx, Appaltatore: il soggetto cui è affidato il presente Accordo Quadro e con il quale saranno stipulati eventuali successivi contratti attuativi;
- Capitolato tecnico: il documento nel quale sono precisate in dettaglio le caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, le tariffe poste a base di gara e le ulteriori obbligazioni a carico delle Parti;
- Disciplinare di gara: il documento volto regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto;
- Direttore dell’Esecuzione: il Direttore dell’Esecuzione del singolo contratto attuativo, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Offerta: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico che l’Operatore economico aggiudicatario ha sottoposto alle valutazioni degli Organi della procedura ai fini della disposta aggiudicazione;
- Filiera delle imprese: i subappalti come definiti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi;
- Imbarcazione: è il termine utilizzato per identificare unità navali, indipendentemente dalle loro dimensioni e/o caratteristiche.
Art. 2 - Valore giuridico delle premesse e degli allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati, di cui le parti del presente Accordo sono perfettamente a conoscenza, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente e fisicamente allegati:
- allegato A: capitolato tecnico;
- allegato B: offerta economica presentata dall’Appaltatore;
- allegato C: offerta tecnica presentata dall’Appaltatore;
- allegato D: schemi di contratto attuativo per i servizi di tipo A e per i servizi di tipo B;
- allegato E: determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- allegato F: cauzione definitiva a garanzia dell’appalto;
- allegato G: polizza car inerente la responsabilità per danni a terzi, cose o persone a garanzia dell’appalto;
- allegato H: patto di integrità, ai sensi dell’art. 1, c. 17, l. n. 190/2012;
- allegato I: [eventuale] “dichiarazione di messa a disposizione” dell’area di temporaneo posizionamento delle imbarcazioni presso l’isola di Lampedusa, con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo meglio descritte nell’art. 18.6 del capitolato tecnico, corredata dal titolo con cui l’appaltatore ha acquisito la disponibilità giuridica dell’area, dalla planimetria dell’area, dall’eventuale DUVRI (se necessario) e dalle eventuali indicazioni specifiche per l’utilizzo in sicurezza dell’area.
Art. 3 - Oggetto e valore dell’Accordo Quadro
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia, con sede a Palermo, Via X. Xxxxxx n. 143, 90143, C.F. 97210890584, nella persona del Dott. Xxxxxx Xxxx, in qualità di Direttore del Distretto di Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affida all’Appaltatore i seguenti servizi:
• servizio di tipo A “Messa a secco e trasporto di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, sollevamento e trasferimento in area di stoccaggio delle imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
• servizio di tipo B “Distruzione di imbarcazioni” consistente nella messa in sicurezza, bonifica, rimozione, distruzione ed avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e da tutti gli atti di gara, con particolare riferimento all’Offerta formulata dall’Appaltatore.
2. Il presente Accordo Quadro regolamenta le caratteristiche prestazionali dei servizi affidati ed i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, nell’ambito dei contratti attuativi che, di volta in volta, verranno eventualmente stipulati nei limiti del presente Accordo Quadro ed impegna l’Appaltatore ad eseguire il servizio a tutte le condizioni previste dall’Accordo medesimo, dal Capitolato tecnico, da tutti gli atti di gara ed, in generale, dalla normativa vigente in materia.
3. I corrispettivi dovuti per i servizi espletati saranno interamente quantificati a misura, secondo le apposite tariffe indicate nell’art. 16 del capitolato tecnico, su cui applicare il ribasso d’asta del
%, così come da offerta economica presentata in sede di gara.
4. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere uno o più contratti attuativi aventi ad oggetto i servizi di tipo A o di tipo B, nei limiti dell’importo massimo di
€ 116.000,00.
5. La stipula del presente Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti attuativi che eventualmente potranno essere sottoscritti in futuro.
6. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di contratti attuativi con l’Appaltatore, dipendenti dal presente Accordo Quadro, avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata dalla Stazione Appaltante nell’arco di validità temporale dell’Accordo medesimo, sulla base dell’insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L’Affidatario dell’Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui, nel corso della validità del presente Accordo Quadro, non divenisse affidatario di servizi e/o l’esecuzione di quanto previsto nell’Accordo medesimo e/o nei singoli eventuali contratti attuativi successivi dovesse realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all’ammontare massimo dei servizi appaltabili indicato al superiore comma 4.
7. Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l’attribuzione dei servizi in via esclusiva in favore dell’Appaltatore. Anche nel corso della validità dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante è comunque libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della prestazione, di provvedere all’affidamento di parte o di tutti i servizi oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall’Aggiudicatario.
8. Il massimale previsto al superiore comma 4 potrà subire un incremento, o una diminuzione, nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 4 - Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha durata fino al 31.12.2020, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. Rimane la facoltà di proroga di cui al successivo comma 3.;
2. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro il 31.12.2020, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
3. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro, qualora la procedura di appalto ad evidenza pubblica comunitaria, riguardante i medesimi servizi, che sarà indetta da questa stessa Stazione Appaltante (o indetta con determinazione n. del
e pubblicata il ) per il medesimo ambito territoriale, non sia stata ancora conclusa, nelle more della definizione della stessa, ricorrere a proroghe contrattuali, ai sensi dell’art. 106,
c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte
– e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di cui sopra.
4. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio
1. All’esito della stipula dell’Accordo Quadro, i servizi saranno espletati nella stretta osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, nel presente Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, in tutta la documentazione di gara ed in tutte le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione dei servizi, di tutte le certificazioni prodotte in sede di gara, quale requisito di ammissione alla stessa, e di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, da cui è scaturito un punteggio attribuito dalla commissione, delle eventuali autorizzazioni prescritte anche in materia ambientale (a tal proposito si richiama l’art. 18 del capitolato tecnico), e si impegna a realizzarli secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante ed a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, negli eventuali contratti attuativi, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Contratto Attuativo e nelle migliori prassi industriali e commerciali e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto degli eventuali contratti attuativi e del presente Accordo Quadro, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati.
5. L’Appaltatore s’impegna espressamente a:
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle previsioni del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi;
- predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni e le direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle prestazioni;
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni affidate, fermi restando gli eventuali obblighi scaturenti dall’attribuzione del punteggio circa la “disponibilità di adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto” indicati all’art. 5 del disciplinare di gara – criterio 4;
- dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro o dell’eventuale relativo contratto attuativo;
6. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
Art. 6 - Stipula dei contratti attuativi
1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore di sottoscrivere uno o più contratti attuativi, nei limiti del valore economico previsto dal presente Accordo Quadro, pari ad € 116.000,00. L’Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto attuativo richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro e da tutti i relativi Allegati.
2. Qualora la Stazione Appaltante determini di stipulare un contratto attuativo, saranno consegnati all’Appaltatore copia del contratto attuativo redatto secondo gli schemi allegati al disciplinare di gara (allegati 10 e 11) e la lista delle imbarcazioni da trasportare e/o demolire, riportante le dimensioni, il materiale e la posizione di ogni natante, con i nominativi dei funzionari a cui rivolgersi per eventuali sopralluoghi in via autonoma.
3. Prima della stipula di ciascun contratto attuativo, l’Appaltatore potrà essere invitato a fare un sopralluogo in contraddittorio con il referente individuato dalla Stazione Appaltante. Le attività di verifica del sopralluogo dovranno concludersi entro i termini di volta in volta indicati dalla Stazione Appaltante.
1. Per il servizio di tipo A (Servizio di “Messa a secco e trasporto” di imbarcazioni meglio descritto all’art. 14.2 del capitolato tecnico), il contratto sarà inviato all’Appaltatore almeno 2 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso.
2. Per il servizio di tipo B (Servizio di “Distruzione” di imbarcazioni meglio descritto all’art. 14.3 del capitolato tecnico), il contratto sarà inviato all’Appaltatore almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso, salvo che venga comunicata la volontà di ricorrere al subappalto con contestuale trasmissione dello schema di contratto. In tale caso la stipula del contratto avviene ad esito dei controlli spettanti alla Stazione Appaltante.
3. L’Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il contratto richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Capitolato e da tutti gli Allegati al disciplinare di gara.
4. Per i contratti che prevedono la demolizione delle imbarcazioni (contratti aventi ad oggetto il servizio di tipo B) e non il mero trasporto (contratti aventi ad oggetto il servizio di tipo A), è onere dell’Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la stipula del contratto, il cronoprogramma delle attività di cui all’art. 23 e il P.O.S. di cui all’art. 18.4 del Capitolato Tecnico. Tali documenti costituiscono parte integrante del contratto attuativo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
5. In caso di inadempimento, da parte dell’Appaltatore, del termine di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante procede a mezzo e-mail certificata alla formale diffida dell’Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l’assegnazione di un termine ultimativo di giorni 5 (cinque). Decorso infruttuosamente quest’ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l’appaltatore dall’affidamento del contratto attuativo e procede all’incameramento della cauzione definitiva nella misura del % (corrispondente alla misura percentuale della garanzia definitiva di cui alla lettera h) delle Premesse del presente Accordo Quadro, prestata secondo le modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo del contratto attuativo, fatta salva la facoltà di cui all’art. 28 del capitolato tecnico.;
7. I Contratti Attuativi sono stipulati ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Al fine della stipula dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante, in caso di sottoscrizione non contestuale, può inviare il contratto sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata. In tal caso, ai fini della stipula, l’Appaltatore provvederà a firmare digitalmente il medesimo contratto e ad inoltrarlo via PEC alla Stazione Appaltante entro il termine di cui al superiore comma 5, previa trasmissione degli allegati di sua competenza (POS di cui all’art.
18.4 e cronoprogramma di cui all’art. 23 del capitolato tecnico) tramite il RUP o il DEC (se diverso dal RUP), che provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto.
9. In sede di stipula del singolo contratto, il contenuto negoziale del contratto medesimo può essere integrato, introducendo quanto segue:
a. ogni altra modifica non sostanziale all’esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, che si rendesse necessaria, o semplicemente opportuna, per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all’aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo e delle previsioni di legge nazionali e/o comunitarie;
b. ogni altra previsione che si rendesse necessaria, o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del contratto rispetto a previsioni normative, vigenti e/o sopravvenute.
10. Nella registrazione dei contratti attuativi, da effettuarsi in caso d’uso presso il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate con onere a carico dell’Appaltatore, opera il principio dell’alternatività dell’imposta, cioè l’imposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, è dovuta dall’Appaltatore per i servizi non sottoposti ad IVA.
Art. 7 - Organi di governo dell’Accordo Quadro, del Contratto Attuativo e modalità di raccordo tecnico-operativo
1. L’esecuzione dell’Accordo Quadro avverrà sotto il coordinamento della Stazione Appaltante.
2. L’esecuzione di ciascun Contratto Attuativo avverrà sotto l’egida di un Responsabile Unico del Procedimento, così come definito nell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sotto il controllo di un Direttore dell’esecuzione (ove diverso dal R.U.P.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell’esecuzione (ove diverso dal R.U.P.) del singolo contratto attuativo, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Il Responsabile del Procedimento di ogni singolo contratto attuativo è tenuto a trasmettere sollecitamente alla Stazione Appaltante ogni documento ed informazione inerente all’esecuzione del contratto medesimo, rappresentando altresì le eventuali problematiche insorte in sede di prestazione delle attività affidate all’Appaltatore.
Art. 8 - Obblighi dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente espletamento a norma di legge delle prestazioni che siano richieste o, semplicemente, necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro, dei contratti attuativi e del Capitolato tecnico.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale del servizio affidato.
Art. 9 - Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento – Tracciabilità flussi finanziari – Cessione e Certificazione dei crediti
Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento
1. Il presente Accordo Quadro ha un valore massimo presuntivo di € 116.000,00 (euro centosedicimila/00). I valori delle prestazioni effettivamente appaltate potrebbero discostarsi al ribasso, anche in maniera significativa, in conseguenza della non prevedibilità delle situazioni che potrebbero verificarsi.
2. Per l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base delle condizioni indicate nell’offerta economica allegato sub B) del presente Accordo Quadro, prendendo a riferimento le tariffe base, indicate nell’art. 16 del capitolato tecnico, al netto del ribasso d’asta.
3. I prezzi e le condizioni offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. Per ciascun contratto attuativo, dipendente dal presente Accordo Quadro, il pagamento dovuto a titolo di compenso per il servizio reso avverrà in unica soluzione dopo presentazione della fattura, che deve essere emessa successivamente alla certificazione di conformità/attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.
5. Ciascuna fattura, che dovrà contenere in dettaglio tutte le prestazioni eseguite ed ogni elemento utile ai fini dell’esatta comprensione dei relativi valori economici di composizione, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli via X. Xxxxxxx n. 71 – 00000 Xxxx – C.F. 97210890584 – Partita IVA 06409601009.
6. La fattura, da emettere successivamente all’esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio della certificazione di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, deve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”), obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx utilizzando il “codice univoco ufficio” HQI9J9. A tale fine l’Appaltatore deve accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all’Allegato B del D.M. 55/2013 citato. L’Appaltatore si impegna ad attendere per l’emissione della fattura il messaggio che verrà trasmesso per e-mail dalla Stazione Appaltante all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito dall’Appaltatore.
7. Ai fini del buon esito del pagamento, l’appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni:
- Codice univoco ufficio
- Codice Identificativo Gara (CIG)
- numero di contratto (Protocollo)
- riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) e relative linee;
- riferimenti alla “ricezione” e relative linee;
- ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione;
8. L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione dell’Accordo Quadro, il seguente indirizzo e-mail: . Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
9. La fattura sarà pagata secondo i termini disposti dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012, previa certificazione di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, così come validata dal R.U.P.. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
10. Per eventuali, specifiche, esigenze organizzative e funzionali della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi possono essere previsti termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni, nel rispetto della citata normativa di legge.
11. [in caso di aggiudicazione dell’appalto ad un R.T.I.], tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. devono essere trasmesse a cura della Società mandataria. Il pagamento delle fatture verrà convogliato per il complessivo importo esclusivamente in favore della sola Società mandataria, la quale provvederà a sua cura e spese alle successive ripartizioni a favore delle società mandanti, con immediata liberazione della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
12. In caso di subappalto, fatti salvi i casi ex art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 il pagamento è corrisposto direttamente all’impresa appaltatrice, con obbligo per quest’ultima di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
13. Non si farà luogo ad anticipazioni sul prezzo del servizio e non sono previsti pagamenti in acconto.
14. Il pagamento delle fatture è, inter alia, sempre subordinato:
a) alla verifica della regolarità del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente Accordo Quadro;
b) alla verifica della regolarità della posizione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
c) all’attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
15. Nelle tariffe accettate si intendono compensati tutti gli oneri relativi all’adozione delle misure di sicurezza, all’avvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti, all’assolvimento delle formalità doganali, ai dazi, alle eventuali autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio, all’eventuale mantenimento del galleggiamento dei natanti, e quanto altro necessario al fine dell’esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Tracciabilità dei flussi finanziari
16. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 e s.m.i. sia nei rapporti verso l’Agenzia che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, ivi comprendendo anche i subappaltatori.
17. Si concorda che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario/postale intestato all’Appaltatore, i cui estremi saranno indicati nella dichiarazione sostitutiva relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, da consegnare nei termini imposti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i..
18. L’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, c. 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
e) ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
19. Per quanto concerne il presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
20. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
21. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Affidatario del servizio ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 della L. 136/2010 e s.m.i., e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Cessione e certificazione dei crediti
22. L’Appaltatore potrà cedere i crediti derivanti dal presente Accordo Quadro, osservando le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevedono che la Stazione
Appaltante potrà opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base al presente Accordo Quadro, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo comma.
23. La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 C.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
24. Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice Fiscale: 97210890584 Pec.: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (XX).
25. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel relativo contratto attuativo dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 10 - Responsabilità dell’Appaltatore – Garanzie
1. L’Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d’arte tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con i relativi contratti attuativi, in base ai principi del Codice civile e alle Leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata, o ritardata, esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. L’affidamento all’Appaltatore delle imbarcazioni oggetto del servizio di tipo B comporta automaticamente l’assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all’esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall’affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l’affidamento delle imbarcazioni all’aggiudicatario, sono interamente a carico dell’Appaltatore.
Polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks)
5. A garanzia del danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi all’esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera e da inquinamento ambientale, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 11.2 del capitolato tecnico, una specifica polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks), i cui estremi sono indicati alla lettera i) delle premesse del presente Accordo Quadro.
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’Accordo Quadro si risolverà di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L’Appaltatore è comunque obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
7. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell’Impresa e si intendono compresi nell’offerta economica presentata dall’Impresa medesima.
Cauzione definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e relativi contratti attuativi
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intestata alla Stazione Appaltante medesima i cui estremi sono indicati alla lettera h) delle premesse del presente Accordo Quadro.
9. [comma valido nel caso in cui aggiudicatario dell’appalto relativo all’Accordo Quadro sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese] La garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
10. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, può trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.
11. La garanzia definiva viene svincolata progressivamente, secondo la procedura e i limiti stabiliti al comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con la semplice consegna al garante dei certificati
di verifica di conformità o degli attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi. Tali documenti dovranno riportare esplicitamente l’importo della garanzia svincolabile.
Art. 11 - Avvio dell’esecuzione dei contratti attuativi
1. Dopo la stipula del contratto attuativo, il R.U.P. del contratto medesimo, autorizza il Direttore dell’esecuzione (se diverso dal R.U.P.) a dare avvio all’esecuzione della prestazione.
2. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può autorizzare, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’urgenza.
Art. 12 - Verbale di avvio dell’esecuzione
1. Dopo la stipula di ciascun contratto attuativo, al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione del contratto (se diverso dal R.U.P.), in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale.
2. L’avvio dell’esecuzione di cui al precedente comma, nel caso in cui il contratto riguardi il servizio di tipo B, comporta la contemporanea consegna all’Appaltatore, ai fini della distruzione, delle imbarcazioni oggetto del contratto, con la conseguente assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all’esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall’affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l’affidamento delle imbarcazioni all’aggiudicatario, sono interamente a carico dell’Appaltatore.
3. Qualora, per l’estensione delle aree in cui si trovano le imbarcazioni, la verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un’unica giornata, il Direttore dell’Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio, stabilendo i dettagli relativi alla consegna e all’affidamento dei natanti all’Appaltatore.
4. Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi, o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio, a pena di decadenza.
5. Si rimanda all’art. 21 del capitolato tecnico per i massimi termini relativi alla consegna dei servizi ed al concreto avvio delle operazioni. [eventuale] Ferma restando, per il servizio di tipo B, la diminuzione dei tempi offerta dalla ditta come miglioramento del servizio (criterio 5) in base alla quale l’appaltatore si è impegnato a prendere in carico le attività, e, conseguentemente, le imbarcazioni entro un termine massimo di giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto attuativo.
Art. 13 - Sospensioni e proroghe
1. Quando, per effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non è in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel capitolato tecnico, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell’Esecuzione, nel tempo massimo di 5 (cinque) giorni, specificando le lavorazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
2. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione del servizio per cause di forza maggiore. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. Le sospensioni disposte dal Direttore dell’Esecuzione a causa di condizioni climatiche avverse che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art. 22 del Capitolato Tecnico.
4. In ogni caso, se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa pervenga con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
5. Il R.U.P., sentito il Direttore dell’Esecuzione, concede - anche parzialmente - o nega la proroga richiesta entro 30 giorni dall’istanza.
6. La disposizione di sospensioni e di riprese del servizio nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il cronoprogramma delle attività, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 23 del capitolato tecnico.
Art. 14 - Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore
1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro o al contratto attuativo può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore, se non è stata preventivamente disposta dal Direttore dell’esecuzione e approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 17 del presente Accordo Quadro.
2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano l’obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell’Appaltatore, delle condizioni originarie, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 15 - Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante
1. La Stazione Appaltante può disporre varianti al presente Accordo Quadro ed ai contratti attuativi esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 16 - Verifica della conformità, attestazione di regolare esecuzione e successivi provvedimenti
1. La verifica della conformità dei servizi è effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, che provvede ad emettere il certificato di verifica.
2. Per servizi con importi inferiori ad € 40.000,00, in luogo della verifica di conformità, il Direttore dell’Esecuzione del contratto emette attestazione di regolare esecuzione.
3. Ai fini della verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione dei servizi di tipo B, l’Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione almeno i seguenti documenti:
- copia conforme dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali prodotti dalla demolizione e avvio a smaltimento/recupero, con attestazione delle quantità ricevute da parte dell’impianto di destinazione;
- copia del contratto attuativo registrato presso l’Agenzia delle Entrate (se non registrato a cura dell’Ufficiale Rogante della Direzione Regionale;
- copia del verbale/attestazione di buona esecuzione, rilasciato dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto d) della circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (annesso n. 1).
4. La certificazione della regolare esecuzione comporta lo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto, in misura proporzionale al valore del singolo contratto attuativo.
Art. 17 – Penali
1. L’Appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali, così come previste dall’art. 27 del capitolato tecnico.
2. Il Direttore dell’Esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nella presa in consegna del servizio e/o nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo del contratto attuativo, il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo lordo complessivo, prima dell’applicazione del ribasso d’asta, superiore al 20% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro così come
disciplinato dall’art. 23, comma 3, lettera a) del presente Accordo, e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all’Appaltatore.
3. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.
4. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
5. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.
6. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
7. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva di cui alla lett. h) delle Premesse al presente Accordo Quadro (con obbligo di reintegrarla, se del caso) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
8. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell’Appaltatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore. In caso di disapplicazione, all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
Art. 18 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi dovranno essere eseguiti in proprio dall’Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salvo l’ipotesi di cui all’art. 106, c. 1, l. d), del succitato Decreto.
Art. 19 – Subappalto
1. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai relativi Contratti attuativi, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo di ciascun contratto attuativo, e comunque nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. L’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei
terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
- che il Concorrente all’atto dell’offerta o l’Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intendano subappaltare;
- che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate nell’ambito del singolo contratto attuativo, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. In caso di subappalto, fatti salvi i casi ex art. 105, comma 13, del D .Lgs. 50/2016 il pagamento è corrisposto direttamente all’impresa appaltatrice, con obbligo per quest’ultima di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
7. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
• che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
• che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei servizi affidati in subappalto;
• che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
• che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;
• che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti fino all'estinzione di ogni rapporto.
8. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
9. E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 20 – Recesso
1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dall’Accordo Quadro e dai relativi contratti attuativi in ogni momento, con le forme e le modalità stabilite dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. E’ facoltà altresì della Stazione Appaltante recedere dall’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1373 c.c., in caso di aggiudicazione della gara inerente la procedura di appalto ad evidenza pubblica comunitaria.
Art. 21 - Verifiche della permanenza dei requisiti di legge
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. L’Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti, di verificare in ogni momento, la permanenza di
tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 22 - Permanenza dei requisiti tecnici
1. Se l’Appaltatore o l’eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro, risulti temporaneamente sospeso dall’Albo Gestori Ambientali, in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un’altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione Appaltante non può stipulare contratti attuativi. In tale caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare i servizi di cui al presente accordo quadro ad altri operatori economici. Se la sospensione avviene durante l’esecuzione di un contratto attuativo e ne impedisce il proseguimento, si procede ai sensi dell’art. 14 del presente Accordo Quadro.
2. Se durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro l’Appaltatore o l’eventuale impresa raggruppata o ausiliaria non risulti più in possesso della certificazioni stabilite alle lettere a) e b) dell’art. 14 del Disciplinare di gara (Capacità tecniche e professionali) quali requisiti di partecipazione (certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 e certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001), l’Accordo Quadro, come previsto dall’art. 28 del capitolato tecnico, si risolverà di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata.
3. Se l’Appaltatore, o il mandatario dell’RTI, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, dovesse risultare cancellato o sospeso da oltre tre mesi dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, o se la sospensione di cui ai commi precedenti [per le imprese ausiliarie o raggruppate] permane per oltre tre mesi, l’Accordo Quadro , come previsto dall’art. 28 del capitolato tecnico, si risolverà di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata. Nel caso siano in corso di esecuzione uno o più contratti attuativi, si procede altresì alla risoluzione del contratto attuativo. In tal caso, il Direttore dell’esecuzione redige, in contraddittorio con l’Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
4. L’Appaltatore è obbligato a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara da cui è scaturito un punteggio attribuito dalla commissione, il venir meno di tali requisiti costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata.
Art. 23 – Risoluzione dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
a) casi disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’Appaltatore;
d) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell’Appaltatore;
e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
f) revoca o cessazione, in capo all’Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività affidata, tale da non permettere l’esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell’Appaltatore dall’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali;
g) scadenza senza contestuale rinnovo della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 e/o della certificazione del sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001;
h) venir meno delle caratteristiche tecniche migliorative e di qualità, previste dagli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di gara, facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara;
i) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks);
j) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
3. La Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P. dell’Accordo Quadro, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro e ad incamerare la cauzione, procedendo in danno dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
a) risoluzione, per ritardo, di contratti attuativi per un importo lordo complessivo, prima dell’applicazione del ribasso d’asta, superiore al 20% del valore massimo dell’accordo quadro;
b) mancata sottoscrizione, da parte dell’Appaltatore, di contratti attuativi per un importo complessivo, prima dell’applicazione del ribasso d’asta, superiore al 20% del valore massimo dell’accordo quadro;
c) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, accertati dal Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.
5. In ogni ipotesi di risoluzione dell’Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporta, in via automatica, la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dell’Esecuzione redige, in contraddittorio con l’appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L’appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
6. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno all’Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 24 - Lavoro e sicurezza
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che locali, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.
2. L’Appaltatore dichiara a garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare a tutti i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori (in ipotesi di subappalto non autorizzato, l’Appaltatore non è
esentato da tutte le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle norme a tutela dei lavoratori) gli obblighi di cui sopra, in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza.
4. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del subappaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da esso dovuto e garantendo, pertanto, l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
5. La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore, o il subappaltatore, si è posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
6. La Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del DURC in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia.
7. Nel caso in cui i dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere l’estromissione della Stazione Appaltante medesima, ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 109 del c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’Autorità Giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
8. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A.
Art. 25 - Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro
1. Il Responsabile Unico del Procedimento inerente la stipula dell’Accordo Quadro è il dott. Xxxxxx Xxxx.
2. Referente unico per l’Appaltatore è il Sig./Dott. ***********, in qualità di .
3. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo Quadro sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A/R, o spedita tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
- per la Stazione Appaltante:
Via Xxxxxxxxx Xxxxxx n. 143 – 00000 Xxxxxxx
PEC: xxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
- per l’Appaltatore:
Via ********* PEC: *********
4. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante lettera raccomandata A/R o attraverso PEC, con l’efficacia di seguito descritta:
- le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato;
- le comunicazioni spedite a mezzo lettera raccomandata A/R avranno effetto dal loro ricevimento;
- le comunicazioni inviate tramite PEC al momento della loro consegna alla casella di destinazione, attestata dagli strumenti elettronici.
5. Sarà facoltà di ciascuna delle Parti modificare, in qualunque momento, i nominativi dei responsabili e dei recapiti sopraindicati, previa comunicazione effettuata alla controparte.
Art. 26 - Spese
1. L’imposta di registro dovuta per la registrazione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, da effettuarsi solo in caso d’uso presso il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, è a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. In tal caso, l’imposta sull’Accordo Quadro deve essere assolta dall’Appaltatore in misura fissa, mentre per i contratti attuativi opera il principio dell’alternatività dell’imposta, cioè l’imposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, è dovuta dall’Appaltatore per i servizi non sottoposti ad IVA.
2. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di legge sia sull’Accordo Quadro sia sui contratti attuativi.
Art. 27 - Foro competente
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 28 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del servizio, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia – Via X. Xxxxxx n. 143 – Palermo, nella persona del Direttore Regionale;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 193/2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell’attività oggetto della presente gara. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipare alla gara stessa.
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal Titolare e dei componenti della Commissione di gara, nonché possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
2. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto, o in occasione, dell’esecuzione del proprio incarico.
3. A tal proposito, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi), ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte ed a introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre;
4. L’Appaltatore sarà responsabile dell’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Art. 29 - Varie
1. Il presente Accordo Quadro ed i contratti attuativi che saranno successivamente sottoscritti in sua esecuzione, sono regolati dalla normativa italiana vigente per la fattispecie di cui al presente Accordo.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi sarà limitata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo Quadro medesimo o dei singoli contratti attuativi nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto di conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro e/o dei relativi contratti attuativi dovrà essere stabilita per iscritto e dovrà avere lo stesso carattere di pubblicità stabilito per i corrispondenti atti.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato tecnico, del Disciplinare di gara, dello Schema di contratto attuativo e di tutti gli allegati relativi al presente Accordo, nonché alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, al Codice Civile italiano ed, in generale, alla normativa applicabile in materia.
Letto, confermato e sottoscritto Palermo,
L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e dell’art. 1342 del Codice civile, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo Quadro: Artt. 5, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23.
L’Appaltatore
La Stazione Appaltante