SOMMARIO
Sindacato Provinciale
Xxx Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX
email: xxxxxxx@xxxxxx.xx tel. 0000- 000000
fax 0000-000000
LIVORNO
Noti New n 1
21 Febbraio 2018
Pag. 14
SOMMARIO
1. CONCORSO DOCENTI ABILITATI: PUBBLICATO IL BANDO. LE DOMANDE ENTRO IL 22 MARZO 2018
2. CONTRATTO “ISTRUZIONE E RICERCA”: COSA CAMBIA PER LA SCUOLA
3. ISTITUTO DELL'APE SOCIALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. UNA CIRCOLARE DEL MIUR AUTORIZZA IL PENSIONAMENTO DAL 1 SETTEMBRE 2018
4. MOBILITA' SCUOLA 2018/2019: INFORMATIVA SULL'ORDINANZA MINISTERIALE DOPO LA PROROGA DEL
CCNI
5. ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018: LE NORME SUI PERMESSI
6. ELEZIONI RSU 2018: RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI (FAQ)
7. INCLUSIONE, SOLIDARIETA', VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA' NON ABITANO IN ALCUNI LICEI PRESTIGIOSI DEL PAESE
8. ESAMI AL TERMINE DEL PRIMO CICLO: COME ANDRA' STRUTTURATA LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
9. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2018/2019
10. CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CORSI DI LINGUA ALL'ESTERO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI PUBBLICI: SCADENZA 2 MARZO 2018
11. CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI PUBBLICI: SCADENZA
2 MARZO 2018
12. BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI PUBBLICI, PERCORSI UNIVERSITARI 2015/2016:
SCADENZA 27 FEBBRAIO 2018
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1 Concorso docenti abilitati: pubblicato il bando. Le domande entro il 22 marzo 2018
Le prove si svolgeranno a partire da aprile 2018. Le graduatorie dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.
16/02/2018
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 11 del 6 febbraio 2018) il bando di concorso riservato ai docenti abilitati (DDG 1 febbraio 2018). Infografica interattiva.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 è stato pubblicato anche il regolamento del concorso (DM 995/17).
Speciale concorso abilitati 2018 La presentazione delle domande
Le domande si presentano dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018, attraverso le istanze online.
È disponibile sul nostro sito una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione.
Guida alla presentazione delle domande.
Le prove del concorso
La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Nella nostra scheda tutte l e indicazioni utili per sostenere la prova orale. Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.
Ulteriori approfondimenti e una puntuale analisi dei provvedimenti, saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito e nel nostro speciale concorso abilitati 2018.
decreto direttoriale 1 febbraio 2018 bando di concorso riservato abilitati
guida flc cgil alla presentazione delle domande per il concorso docenti abilitati 2018 scheda flc cgil come si svolge la prova orale del concorso docenti abilitati 2018
2 Contratto “Istruzione e Ricerca”: cosa cambia per la scuola
In sintesi le novità su stipendi, arretrati, orario, mobilità, contrattazione... 10/02/2018
Caratteristiche del nuovo contratto.
L’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritta il 9 febbraio 2018, relativa al nuovo comparto unico “Istruzione e Ricerca” che comprende scuola, università, ricerca e Afam, interviene modificando ed integrando solo alcune parti dei vecchi Ccnl di ciascun settore e risalenti al 2007.
Le parti su cui il nuovo contratto interviene sostituiscono le norme precedenti, quelle su cui non interviene rimangono tutte in vigore.
Il nuovo contratto contiene delle parti comuni (riguardanti quindi tutti e 4 i settori) e delle parti specifiche riguardanti, quindi, solo quel settore.
L’Aran si è impegnata a predisporre quanto prima un “testo unico” che includa, per ciascun settore, sia le parti nuove che quelle vecchie che sopravvivono.
SCHEDA ANALITICA E VOLANTINO
Parti economiche.
Gli aumenti a regime decorreranno dal 1° marzo 2018. Gli arretrati, relativo al 2016, 2017 e primi due mesi 2018, saranno pari a circa 450 euro medi. Con il meccanismo dell’elemento perequativo viene assicurato per il 2018 un aumento non inferiore a circa 80 euro per tutti i profili professionali. Gli aumenti salariali medi attribuiti sono pari al + 3,48% e con l’elemento perequativo si è consentito, per molti profili ATA e per alcuni ruoli docenti al di sotto della soglia di 85 euro (aumenti medi previsti dall’accordo Sindacati-Governo del 30 novembre 2016), di potersi avvicinare quanto più possibile ad un incremento pari a tale somma. In questo modo la forbice degli incrementi si è ridotta a favore dei salari più bassi con aumenti che vanno da un minimo di 80.40 euro a 110,70.
Restano fermi gli 80 euro del bonus (80+80).
L’elemento perequativo dura 10 mesi, a regime viene comunque garantita una riduzione della forbice salariale tra le diverse posizioni stipendiali a favore delle retribuzioni più basse. L’IVC non viene riassorbita dagli aumenti ma si aggiunge alla retribuzione tabellare. In aggiunta ci sono le risorse da contrattare a livello di scuola: il cosiddetto “fondino” della finanziaria 2018 e una quota delle risorse del “bonus” (una parte ha incrementato la RPD e, quindi, anche a beneficio dei supplenti annuali e fino al 30 giugno). Inoltre è stato costituito un nuovo fondo unico in cui sono confluite tutte le risorse del MOF, oltre a quelle sopra.
La “comunità educante”.
Introdotto un nuovo capitolo che valorizza la specificità del lavoro scolastico caratterizzato da collegialità e autonomia di tutte le sue componenti (docenti, ATA, dirigenti scolastici, DSGA), in
contrasto alle derive aziendalistiche introdotte dalla legge 107/15. Prevista la consultazione degli ATA ed anche il diritto a partecipare ai lavori delle commissioni quando coinvolti.
Area docenti.
Confermato l’attuale orario di lavoro (articoli 28 e 29 Ccnl/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali, con l’integrazione, all’articolo 28, degli obblighi riguardanti i docenti impegnati sul potenziamento di cui se ne stabilisce l’utilizzo prioritario in attività di insegnamento e rendendo residuale il loro utilizzo in attività di supplenza. Chiarito anche che, chi è impegnato su attività di potenziamento (in tutto o in parte) ha diritto alla retribuzione accessoria se si va oltre gli obblighi orario (18, 22 e 25) e gli obblighi funzionali (le 40 ore collegiali). La riduzione dell’unità didattica (non dovuta a causa di forza maggiore) prevede la restituzione del tempo a favore degli stessi alunni/classi.
Sanzioni disciplinari ai docenti.
Tutta la materia è stata rinviata a successiva sequenza contrattuale.
Respinto il tentativo dell’Amministrazione di inasprire il sistema disciplinare nei confronti dei docenti tramite contratto. Nella sequenza contrattuale andrà tutelata la specificità della funzione docente anche mediante l’introduzione di un organismo a garanzia della libertà di insegnamento.
Area personale ATA.
DSGA, assistenti amministrativi e tecnici e collaboratori scolastici diventano parte integrante della “Comunità educante”. Previste alcune modifiche/integrazioni sui permessi, tutte acquisitive. Introdotta anche la modalità oraria per i permessi già previsti all’articolo 15 del Ccnl/07, aggiunte ulteriori 18 ore (tre giorni) di permesso per le visite specialistiche (rientrano nel computo della malattia ma senza le penalizzazioni previste per la malattia breve) e chiarito che quelli della legge 53/00 (tre giorni l’anno per gravi motivi) sono aggiuntivi ai tre per motivi personali o familiari. Prevista una commissione di lavoro per la revisione dei profili. Acquisita nel Ccnl la sequenza per l’indennità dei DSGA che “reggono” due scuole. Gli ATA della scuola sono esclusi dalla valutazione (legge “Brunetta”). Sulle relazioni sindacali diventano materia di contrattazione anche “i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità sui processi innovativi legati alle nuove tecnologie”.
Legge 107/15.
Risulta scardinata sugli aspetti negativi più importanti: superamento comma 73 che imponeva la mobilità solo su ambito; confermata la possibilità del trasferimento o passaggio su scuola; la chiamata diretta (assegnazione da ambito a scuola) sarà contrattata a livello nazionale; il “bonus” premiale docenti confluisce in parte nel salario e in parte nelle risorse del Fondo da contrattare; chiariti gli obblighi dell’organico potenziato; si contrattano le risorse della formazione; si contrattano i compensi dalle risorse dell’Alternanza Scuola Lavoro; superata la discriminazione nei confronti dei supplenti esclusi dalle risorse del bonus.
Permessi e assenze.
Confermata, sia per docenti che ATA, la parte del Ccnl/07 in materia di congedi parentali, malattia, ferie, aspettativa, infortunio, ecc... Solo per il personale ATA sono previste alcune modifiche-integrazioni, tutte migliorative.
Nella parte comune (quindi per tutti) è stato introdotto il congedo (fino a 3 mesi pagati come i congedi parentali) per le donne vittime di violenza. Tutte le norme previste per il matrimonio sono estese alle unioni civili.
In materia di contratti a tempo determinato è stata cancellata la tipologia dei contratti fino all’avente diritto (problema collegato alla validità graduatorie).
Relazioni sindacali.
In tema di relazioni sindacali il nuovo contratto sostituisce integralmente i 4 contratti precedenti. È prevista una parte comune (quindi riguardante tutti e 4 i settori) ed una parte specifica per ciascuno.
Nella scuola le relazioni sindacali si svolgono a livello nazionale, regionale e di singola scuola. Gli istituti previsti sono articolati, per ciascun livello, in interpretazione autentica, informazione, confronto e contrattazione integrativa.
L’informazione deve essere data in modo puntuale ed esauriente su tutte le materie specifiche, più quelle che sono oggetto sia di confronto che di contrattazione. È prevista anche l’informazione sugli esiti sia del confronto che della contrattazione. In pratica equivale alla vecchia informazione successiva che, però, si può richiedere su molte più materie).
Il confronto (istituto nuovo). Ricevuta l’informazione, si attiva entro 5 giorni su richiesta sindacale o della RSU. Deve essere redatta una sintesi dell’esito dello stesso. Molte le materie su cui si svolge il confronto.
La contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa sarà triennale, ad eccezione di alcune materie. Ad esempio sui criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico e la definizione di alcuni compensi che sarà annuale. Si svolge su materie diverse a seconda del diverso livello, non è possibile duplicare le materie tra i diversi livelli ma è prevista la possibilità che il livello superiore deleghi parti al livello inferiore. Ad esempio sono oggetto di contrattazione annuale nazionale i criteri per le utilizzazioni di tutto il personale, e non a livello regionale, a meno che il Ccni non deleghi alcuni aspetti a livello regionale. Altro esempio: i criteri di assegnazione del personale alle diverse sedi della scuola è materia oggetto di confronto di scuola tra RSU e dirigenti scolastici, ma il Ccni nazionale può delegare alcuni aspetti alla contrattazione di scuola. Ad esempio quando le sedi sono ubicate in diversi comuni come previsto anche per il prossimo anno dal Ccni sulla mobilità del 2017/2018 e già prorogato anche per il 2018/2019.
Pertanto la mobilità sia territoriale che professionale sarà regolata, a partire dal 2019/2020, da un nuovo contratto integrativo nazionale triennale, mentre trasferimenti e passaggi rimarranno annuali. Per i docenti nel caso in cui si ottenga, a domanda volontaria, la titolarità direttamente su scuola (come noto per il prossimo anno sarà possibile esprimere fino ad un massimo di 5 scuole) allora si dovrà permanere per non meno di 3 anni al fine di garantire la continuità didattica. Tale vincolo non c’è nel caso in cui si ottenga un trasferimento o passaggio su ambito oppure nel caso in cui ci si debba trasferire a domanda condizionata perché perdenti posto. Ovviamente non c’è per gli ATA.
Un punto specifico è stato introdotto per la contrattazione delle risorse per la valorizzazione professionale in cui rientrano le risorse del “fondino” e parte del “bonus”. Va evidenziato che queste risorse interesseranno anche il personale precario.
Molte le materie oggetto di contrattazione integrativa di scuola, in particolare sull’utilizzo di tutte le risorse destinate a compensi accessori, anche non di fonte contrattuale (come ad esempio quelle dell’alternanza scuola-lavoro ed i fondi comunitari), e relativi compensi forfettari. Sono oggetto di contrattazione tutte le forme di flessibilità oraria nell’organizzazione del lavoro ATA, le intensificazioni della prestazione, le ricadute sul lavoro derivanti dall’uso delle nuove tecnologie, le modalità di utilizzo delle comunicazioni ai lavoratori via web (diritto alla disconnessione), le modalità di esercizio dei diritti sindacali, l’importo di tutti i compensi accessori, anche forfettari, non definiti dal Ccnl, la ripartizione delle risorse della formazione.
È previsto anche un nuovo organismo paritetico a livello nazionale per il confronto sui progetti di innovazione dei servizi, anche con riferimento al lavoro agile.
Tra gli altri punti: si fissa un termine cogente per la conclusione delle trattative (30 novembre); si chiarisce che l’atto unilaterale può essere adottato solo in caso di pregiudizio economico per l’amministrazione.
ipotesi ccnl istruzione e ricerca 2016 2018 del 9 febbraio 2018
scheda flc cgil ipotesi ccnl istruzione e ricerca del 9 febbraio 2018 sezione scuola scheda flc cgil ipotesi ccnl istruzione e ricerca del 9 febbraio 2018 sintesi sezione scuola
3 Istituto dell’APE Sociale per il personale della scuola. Una circolare del MIUR autorizza il pensionamento dal 1 settembre 2018
È possibile presentare la domanda cartacea con la certificazione dell’INPS. 08/02/2018
Con estremo ritardo il MIUR, giovedì 8 febbraio 2018, ha pubblicato la nota 7673 che autorizza il personale della scuola a fruire del diritto all’istituto dell’Ape sociale, certificato dall’INPS, con cessazione dal servizio dal 1° settembre 2018.
La circolare autorizza gli interessati a produrre domanda cartacea all’istituto in cui si presta servizio, (all’USR per i dirigenti scolastici). Nella domanda si indicherà il possesso
dei requisiti previsti per l’APE s o c i a l e , certificato dall’INPS con apposita comunicazione.
È un provvedimento annunciato nella nota 50436 del 23 novembre 2017 relativa alle dimissioni dal servizio, ma che avrebbe potuto essere licenziato in tempi più brevi, visto che l’autorizzazione ad andare in pensione è sempre dal 1° settembre 2018, come per tutti gli altri pensionamenti.
Per alcuni il provvedimento arriva a più di un anno dall’avvenuto riconoscimento del diritto da parte dell’INPS, per cui è necessario che il Ministero aggiorni l’applicazione per le dimissioni su istanze online introducendo, oltre ai normali requisiti di legge, i requisiti che discendono da normative che ormai stanno entrando nella normale prassi. Ci riferiamo all’APE di cui presto uscirà un nuovo decreto, ma anche al cumulo pensionistico e alla totalizzazione dei contributi, sempre più utilizzati dal personale della scuola per accedere al pensionamento.
nota 7673 del 8 febbraio 2018 cessazioni dal servzio scuola ape sociale
4 Mobilità scuola 2018/2019: informativa ai sindacati sull’Ordinanza Ministeriale dopo la proroga del CCNI
Il MIUR incontra i sindacati sul testo che regola le operazioni di mobilità territoriale e professionale di docenti, ATA e personale educativo. Rimane vigente il CCNI 2017/2018.
01/02/2018
Si è svolto oggi 1 febbraio 2018, presso la Direzione generale del personale scolastico del MIUR, l’incontro di informativa sindacale sul testo dell’Ordinanza Ministeriale che disciplina istruzioni e disposizioni per la Mobilità 2018 / 2019 di docenti, ATA e personale educativo.
I contenuti sono sostanzialmente simili alla OM precedente, perché il 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto un accordo ponte tra MIUR e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS atto a prorogare il CCNI 2017/2018 per l’anno scolastico 2018/2019 e, quindi, a confermare i punti già negoziati.
Riteniamo che, stante il contesto che andrà a definire il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2019, la decisione di mantenere, sulla materia, le acquisizioni positive ottenute nella scorsa trattativa, costituisca un risultato di indubbio valore.
Ci riferiamo alle preferenze su scuola oltre che su ambito con conseguente assegnazione di titolarità, al superamento del vincolo triennale di permanenza nella provincia, alla salvaguardia dei soprannumerari, alle preferenze sintetiche sugli ex CTP, ma soprattutto al rispetto dell’aliquota del 30% sui posti vacanti da destinare ai trasferimenti interprovinciali e alla nuova fase di stabilizzazione sulle discipline dei licei musicali, pari al 50%, per i docenti già utilizzati nella medesima sede.
Per quanto riguarda le procedure operative, il MIUR ha recepito le nostre segnalazioni, buona parte delle quali andrebbe ad integrare l’Ordinanza Ministeriale: la finalità è quella di chiarire alcune questioni che si erano prestate a difformi letture da parte degli Uffici Territoriali, poi risolte in modo frammentario da interventi successivi come circolari e faq.
Appena reso definitivo il testo, faremo un puntuale aggiornamento sullo spazio tematico del sito.
A titolo indicativo, i termini per la presentazione delle domande ipotizzati dal MIUR nella riunione odierna, si collocano tra il 3 aprile e il 26 aprile per i docenti di ogni ordine e grado e tra il 23 aprile e il 14 maggio per il personale ATA.
Come FLC CGIL, con le altre sigle sindacali, abbiamo chiesto una modifica di questa tempistica affinché sia salvaguardata la piena operatività richiesta dalle coincidenti elezioni RSU, già fissate dal 17 al 19 aprile.
intesa miur sindacati su proroga contratto mobilita scuola per il 2018 2019 del 22 dicembre 2017
5 Elezioni politiche e regionali di domenica 4 marzo 2018: le norme sui permessi
La nostra scheda sulle principali normative che interessano i lavoratori in vista dell’appuntamento elettorale e informazioni utili sul voto.
19/02/2018
Domenica 4 marzo 2018 dalle ore 7.00 alle 23.00 si voterà per le elezioni politiche e per quelle regionali di Lazio e Lombardia.
Per saperne di più sul voto | Agevolazioni di viaggio per gli elettori
In allegato una scheda di approfondimento con le normative sui permessi elettorali, sia per esercitare il diritto di voto sia per i lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali nei seggi.
In un’altra notizia, invece, tutte le informazioni sull’utilizzo delle scuole per la consultazione elettorale.
scheda flc cgil le norme sui permessi elettorali per le elezioni politiche e amministrative e i referendum
6 Elezioni RSU 2018: risposte alle domande più frequenti (FAQ)
Online un repertorio dei quesiti più ricorrenti sulle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Ultimo aggiornamento 12 febbraio 2018.
13/02/2018
Le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie in tutti i comparti pubblici e del comparto “Istruzione e Ricerca” si terranno il 17, 18 e 19 aprile 2018. Leggi la notizia.
Con l’annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali ha inizio la procedura elettorale. Leggi il calendario.
Il seguente elenco di FAQ (Frequently Asked Questions) sarà aggiornato costantemente
con tutti i quesiti di carattere generale che ci saranno sottoposti.
Ult imo aggio rnament o 12 febbraio 201 8.
Le risposte più recenti sono pubblicate in coda ad ogni singola sezione.
Indice
Presentazione liste commissione elettorale e questioni connesse Seggio elettorale e operazioni di voto
Xxxxxxxxx e calcolo dei seggi e degli eletti
1. Presentazione liste commissione elettorale e questioni connesse
1.1 È possibile per il personale a tempo determinato candidarsi ed essere eletto?
Con il CCNQ del 9 febbraio 2015 per le modifiche all’ ACNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nei comparti pubblici, è stata prevista l’eleggibilità del personale a tempo determinato con i seguenti vincoli:
Nelle sezioni scuola e AFAM del comparto “Istruzione e Ricerca” i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018), con contratto di lavoro a tempo determinato annuale (fino al termine dell’anno scolastico/accademico) o fino al termine delle attività didattiche
Nelle sezioni Università e Ricerca i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018), con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza almeno 12 mesi dopo la data di costituzione della RSU (14 febbraio 2018)
1.2 Quanti sono i componenti la RSU da eleggere nei luoghi di lavoro?
Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (13 febbraio 2018). Nelle
amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti la RSU sarà costituita da 3 componenti. Nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, sarà composta di ulteriori 3 componenti, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200. Nelle amministrazioni di dimensioni superiori ai 3.000 dipendenti, la RSU è formata - in aggiunta - di ulteriori tre componenti, ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000. (14 gennaio 2015).
Nella scuola il numero di dipendenti al 13 febbraio 2018 deve essere calcolato considerando i supplenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), non i supplenti temporanei.
1.3 Quanti candidati si possono presentare per ogni lista elettorale?
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Pertanto, laddove la RSU sarà composta di 3 componenti i candidati potranno essere al massimo 4, laddove la RSU sarà di 6 componenti i candidati potranno essere al massimo 8, e così via.
1.4 Chi può sottoscrivere la lista elettorale?
Tutti coloro che sono presenti nell’elenco degli elettori della sede in cui si vota, quindi anche i candidati (vedi FAQ 1.6)
1.5 Cosa succede se un lavoratore firma su più liste?
La firma su più liste è nulla. “Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta”. (Comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 4 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” del ACNQ del 7 agosto 1998).
1.6 Possono candidarsi i sottoscrittori della lista elettorale?
Sì, perché tale posizione non è prevista nell’elenco delle esclusioni indicate nell’ ACNQ del 7 agosto 1998, salvo il presentatore della lista (vedi FAQ 1.8).
1.7 Chi presenta la lista?
Il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale dell’organizzazione sindacale interessata o un elettore in servizio nella sede, delegato dalla stessa organizzazione (la delega deve essere allegata alla lista).
1.8 Il presentatore della lista per le elezioni delle RSU può essere anche candidato? No, non sono titolari dell’elettorato passivo i presentatori di lista e i membri della Commissione elettorale (lo stabilisce il comma 4 dell’articolo 4 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998: “Non possono essere candidati chi ha presentato la lista né i membri della Commissione elettorale”).
1.9 Le firme di sottoscrizione della lista vanno autenticate?
No, va autenticata solo la firma del presentatore della lista che garantisce sull’autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista.
1.10 Come si autentica la firma del presentatore della lista?
La firma del presentatore di lista deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge. Può essere autenticata dal dirigente o da un suo delegato.
1.11 Per candidarsi bisogna essere iscritto ad un sindacato?
No, non c’è alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste si presenta.
1.12 C’è incompatibilità tra la candidatura e l’elezione a RSU ed essere componente del Consiglio di Istituto o responsabile di un servizio?
Nelle scuole non c’è sovrapposizione tra competenze del Consiglio di Istituto e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica pertanto non sussiste incompatibilità tra le due cariche.
Negli atenei e negli enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente, non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra l’incarico di responsabile di un servizio e quello di RSU.
1.13 L’incarico di collaboratore del dirigente scolastico o di collaboratore del direttore delle istituzioni AFAM è compatibile con la candidatura e la carica di RSU? Non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU.
1.14 Il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola è candidabile nelle liste RSU?
Sì, il DSGA può essere candidato, non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU, può sussistere solo una valutazione di opportunità.
1.15 Se è stata presentata una lista con un numero di candidati superiore a quello massimo cosa si fa?
Il regolamento non affronta questo caso specifico. L’intervento della sigla sindacale per decidere chi togliere dalla lista sarebbe configurabile come una sorta di regolarizzazione, ma la fattispecie non è prevista nell’elenco delle regolarizzazioni. Dunque, dovendo intervenire esclusivamente la commissione elettorale, gli unici criteri sarebbero sorteggio o esclusione dal fondo. Considerando che chi ha sottoscritto la lista ha proposto le candidature in un determinato ordine, il criterio più corretto dovrebbe essere quello di cancellare i candidati dal fondo fino a raggiungimento del numero massimo consentito.
1.16 Se un componente della commissione elettorale è assente per malattia può continuare a essere componente di commissione?
Il regolamento non affronta questo caso specifico, ma è abbastanza anomalo che possa continuare ad esercitare quel ruolo essendo assente dal posto di lavoro. In caso di assenza prolungata è opportuno nominare un altro componente in sua sostituzione.
1.17 Il presentatore di lista può essere anche componente della commissione elettorale?
Solo in alcuni casi eccezionali, come è scritto nella circolare ARAN n. 1 del 26 gennaio 2018: “Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell’amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente.”
1.18 È possibile che sia candidato personale che non è “fisicamente” in servizio alla data di inizio della procedura elettorale [13 febbraio 2018] (aspettative, malattia, maternità, ecc.)?
Sì, è possibile perché tale personale deve comunque essere presente nell’elenco degli aventi diritto predisposto dall’Amministrazione e inviato alle organizzazioni sindacali entro il 14 febbraio 2018. L’espressione “in servizio” non va interpretata nel senso letterale di norma utilizzato nella scuola, ma come essere in carico (“in forza”) a quella amministrazione.
2. Seggio elettorale e operazioni di voto
2.1 Il personale assunto nel periodo compreso tra l’inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto al voto?
Sì, purché in possesso dei relativi requisiti e senza alcuna conseguenza su tutte le altre procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
2.2 Xxxxx diritto al voto i dirigenti scolastici incaricati?
I dirigenti scolastici, anche incaricati, non votano e non partecipano alle operazioni elettorali.
2.3 Il dipendente che è titolare in una sede ma utilizzato in un’altra, dove vota?
Nella scuola, il dipendente in utilizzazione o in assegnazione provvisoria ha diritto a votare nella scuola presso cui presta servizio alla data delle elezioni. Allo stesso modo, nelle istituzioni AFAM, il dipendente (docente o tecnico amministrativo) in servizio per comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione in un’istituzione accademica, esercita il diritto di voto, dove presta servizio.
2.4 Dove vota il personale che ha l’orario articolato su più sedi?
Nella scuola, il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto il personale che ha l’orario articolato su più sedi vota solamente nell’istituzione scolastica che lo amministra (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria). È compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse scuole in cui il suddetto personale opera.
Nelle istituzioni AFAM, il personale che ha l’orario articolato su più sedi vota nella sede in cui ha la titolarità formale e da cui è amministrato.
2.5 Quando si vota per il rinnovo delle RSU?
Si vota nei giorni 17-18-19 aprile 2018.
2.6 Quali sono gli orari in cui si vota?
Gli orari di apertura del seggio vengono stabiliti dalla Commissione elettorale.
La Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura tenendo presente la durata del servizio e la distribuzione dei lavoratori nei vari turni e relativi orari di servizio. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione. Gli orari dei seggi e la loro
dislocazione sono portati a conoscenza degli elettori tramite avviso all’albo elettorale almeno 8 giorni prima della data prevista per il voto.
2.7 È possibile votare anche nelle sedi staccate?
La dislocazione dei seggi è decisa dalla Commissione elettorale; nel caso di sedi staccate la Commissione può decidere di istituire un apposito seggio nella sede staccata (in questo caso occorre preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio).
2.8 Da chi è composto il seggio elettorale?
La Commissione forma il seggio elettorale che è composto di un presidente e almeno due scrutatori.
Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con contratto a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, mentre gli scrutatori sono designati dai presentatori di lista entro il 14 aprile 2018 “Almeno 48 ore prima dell’inizio delle elezioni” (Comma 2 dell’articolo 7 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).
2.9 Uno scrutatore può essere anche candidato alle elezioni?
No, possono essere designati scrutatori solamente gli elettori non candidati.
2.10 Il presidente e gli scrutatori possono operare durante il proprio orario di lavoro?
Presidente e scrutatori durante lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati in servizio e, quindi, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni. “Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato” (Comma 3 dell’articolo 7 della “Parte Seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).
2.11 Come si vota?
Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e firmate dai componenti del seggio. Le schede contengono le denominazioni delle organizzazioni sindacali secondo l’ordine con cui le relative liste sono state presentate. Il voto si esprime tracciando un segno (croce o simile) sul nome dell’organizzazione sindacale prescelta.
2.12 È possibile esprimere una o più preferenze per i candidati?
Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista prescelta nelle sedi di elezione fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della medesima lista.
2.13 È possibile istituire seggi “volanti”?
Sì, se la commissione elettorale lo ritiene utile per garantire la massima partecipazione al voto.
2.14 Un componente della commissione elettorale può essere nominato anche come scrutatore?
Sì, non è esplicitamente escluso.
2.15 Chi ha diritto a votare (elettorato attivo)?
Hanno diritto al voto:
tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all’amministrazione alla data delle elezioni, titolari di posto nella stessa amministrazione
tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l’amministrazione anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (ad esempio: personale utilizzato, personale temporaneamente assegnato, personale in comando presso l’amministrazione, personale fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche anche di diverso comparto)
tutti i dipendenti a tempo determinato (anche temporanei) in forza all’amministrazione alla data delle elezioni.
3. Xxxxxxxxx e calcolo dei seggi e degli eletti
3.1 Quando si effettua lo scrutinio?
Lo scrutinio deve svolgersi, per tutte le sedi di voto il 20 aprile 2018.
7 Inclusione, solidarietà, valorizzazione della diversità non abitano in alcuni licei prestigiosi del paese
Intervento della Ministra Fedeli che chiede all’INVALSI un controllo sul contenuto dei Rapporti di Autovalutazione pubblicati dalle scuole.
09/02/2018
In un articolo di stampa pubblicato ieri sono state messe a confronto le discutibili presentazioni che alcuni prestigiosi licei classici di Roma (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx) di Genova (D’Oria) e di Milano (Parini) hanno inserito nelle prefazioni dei “Rapporti di Autovalutazione” (RAV) pubblicati nel portale “Scuola in chiaro”, quello che le famiglie consultano per la scelta dell’istituto in cui iscrivere i loro figli.
Il messaggio inviato alle famiglie è chiaro e inequivocabile: il liceo classico è un percorso selettivo non solo per la qualità dell’offerta didattica, che attira naturalmente studenti fortemente motivati allo studio, ma soprattutto perché il target socio - economico di riferimento degli studenti è alto ed esclude “naturalmente“ studenti provenienti da famiglie e contesti problematici, figli di immigrati o nomadi, studenti con handicap.
Quello che più sorprende - nella sua gravità - è che da questi dati, pure oggettivamente riscontrabili in quei licei, si faccia derivare un elemento di qualità dell’offerta formativa di quelle scuole, facendo passare il messaggio che l’assenza di “contaminazione” con lo svantaggio economico e sociale si possa trasformare in un “vantaggio“ per l’insegnamento e l’apprendimento!
Xxxxxxxxxx così, in un solo “colpo di penna”, i piani nazionali del MIUR per l’inclusione e per la lotta alla discriminazione, il confronto con la diversità che aiuta a crescere, la valorizzazione della diversità e la solidarietà come valori che la scuola pubblica promuove e in cui riconosce. Si tratta per noi di affermazioni inaccettabili che non possono appartenere al “lessico istituzionale” di una scuola della Repubblica.
Duro anche il commento della Ministra Fedeli che stigmatizza il linguaggio usato e annuncia provvedimenti per le frasi gravi e classiste, sottolineando come la capacità di inclusione e integrazione sia una delle peculiarità della scuola pubblica italiana, riconosciuta anche a livello internazionale.
Qualche scuola, evidentemente, lo ha dimenticato.
8 Xxxxx al termine del primo ciclo: come andrà strutturata la prova scritta di italiano
Dagli esperti del ministero i consigli alla scuola che avviano un dibattito. 07/02/2018
La nota 892 del 17 gennaio 2018 accompagna le indicazioni della commissione di esperti “Documento di orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo”.
Le indicazioni degli esperti per la prova di italiano costituiscono un riferimento ai fini della strutturazione e della valutazione della prova in sede d’esame.
Nello specifico, la disciplina del nuovo esame di stato al termine del primo ciclo è contenuta nel Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, a cui ha dato seguito il DM 741/17 e la relativa Nota 1865 del 10 ottobre 2017.
L’esame di stato al termine del primo ciclo, lo ricordiamo, prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza.
Per quanto riguarda la prima prova scritta di italiano, di cui si occupa il Documento della commissione di esperti del ministero, può essere strutturata anche in più parti, ciascuna con riferimento alle tre diverse tipologie del testo narrativo o descrittivo; del testo argomentativo e della comprensione o sintesi del testo. A deciderlo sarà la commissione.
Il documento della commissione raccomanda ai docenti l’esercizio del riassunto “da testi letterari, scientifici, divulgativi o anche da articoli di giornale opportunamente selezionati”, per i “requisiti formativi che appaiono di grande importanza” e non solo in relazione al superamento dell’esame. Seguono dettagli sulle tipologie di possibili prove d’esame: il testo narrativo e descrittivo (tipologia A); il testo argomentativo (tipologia B); la comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico “anche attraverso richieste di riformulazione” (tipologia C) e, infine, la prova strutturata attraverso la combinazione delle predette tipologie di prova. Il documento fornisce esempi per ciascuna tipologia.
Come chiarisce lo stesso comunicato del ministero, il gruppo di lavoro ha fornito “consulenza tecnica”, sul presupposto che “se ben strutturate, consentono alle e ai docenti di verificare le diverse competenze linguistiche di cui si compone la padronanza della lingua italiana.”. È appena il caso di aggiungere che le indicazioni degli esperti, che non riguardano direttamente il processo di valutazione, arrivano in una fase dell’anno scolastico in cui le scuole hanno ampiamente e autonomamente approfondito le novità normative e su questa base hanno elaborato e in buona parte hanno già sviluppato la progettazione didattica, che dovrà sostenere la preparazione degli alunni in occasione del loro primo Esame di Stato.
L’ultimo annuncio del ministero, infine, riguarda l’analogo lavoro che la Commissione di Xxxxxxx farà per la prova di italiano di giugno 2019, quando entrerà in vigore la riforma all’esame di stato conclusivo degli studi della scuola secondaria di secondo grado, secondo quanto dispone il Dlgs 62/2017 (art. 17, comma 5). La notizia è stata ben accolta, anche perché in più occasioni le tracce delle prove d’esame predisposte dal ministero hanno sollevato imbarazzanti polemiche.
nota 892 del 17 gennaio 2018 documento orientamento prova italiano esame di stato primo ciclo
9 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale docente
ed A.T.A. ai sensi dell’ O.M. n. 446 del 22.7.1997 e successive modifiche e integrazioni – A.S. 2018/19.
Comunicazione pubblicata sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno in data 13/02/2018
Si ricorda che il 15.3.2018 – termine perentorio – scade, per il personale in oggetto a tempo indeterminato, il termine per la presentazione alle segreterie scolastiche delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di rientro a tempo pieno, di modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per la presentazione di tali istanze, gli interessati devono utilizzare gli allegati modelli da.
Si ritiene opportuno descrivere dettagliatamente le modalità operative dell’ intera procedura, articolata in più fasi distinte e successive.
I^ FASE (a cura delle scuole)
Nella prima fase, le istituzioni scolastiche competenti (per titolarità del richiedente) acquisiranno, entro il termine del 15.03.2018, le nuove richieste di part-time, quelle di modifica di tipologia e/o orario nonché di rientro a tempo pieno. Resta inteso che il Dirigente Scolastico valuterà la possibilità di accogliere o meno tali richieste, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9 del 30/06/2011.
Si precisa che il personale che ha già sottoscritto un contratto part-time, decorso il primo biennio di permanenza obbligatoria, nel caso in cui voglia permanere in tale posizione
contrattuale, non ha obbligo di presentare alcuna istanza di proroga del contratto in quanto il medesimo conserva la sua validità.
Anche le istanze di part-time del personale dimissionario devono essere presentate alla scuola di titolarità. L’accettazione di tali domande è subordinata alla verifica, da parte di questo Ufficio, delle condizioni di esubero dopo le operazioni di mobilità.
Eventuali istanze motivate di rientro a tempo pieno prima della scadenza naturale (primo biennio obbligatorio), da prodursi anch’esse nei termini previsti – 15 marzo – potranno essere accolte solo se corredate da specifiche motivazioni e dopo il consenso da parte dello scrivente ufficio a cui andrà trasmessa, d’ ufficio, la relativa richiesta.
II^ FASE (a cura delle scuole)
1) Nella seconda fase, le scuole inseriranno i dati relativi alle domande di part-time accolte nel prospetto sintetico di rilevazione predisposto da questo ufficio (allegato A) in cui andranno indicate:
1. Le nuove richieste comprensive di quelle con contestuale pensione; 2. I rientri a Tempo Pieno;
3. Le modifiche di tipologia e/o orario.
Non vanno inseriti i nominativi dei docenti con il contratto part-time in corso, che non richiedono variazioni di orario e/o tipologia in quanto già noti all’Ufficio.
I predetti dati dovranno essere inviati entro il 31/03/2018. Questo ufficio avrà cura di inviare tale allegato A con successiva circolare.
2) Le segreterie scolastiche provvederanno, inoltre, all’inserimento delle nuove richieste di part-time (comprese quelle di variazione) a SIDI (percorso: PERSONALE COMPARTO SCUOLA – GESTIONE POSIZIONI DI STATO – TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – ACQUISIRE LE DOMANDE)
Si raccomanda la massima attenzione e cura nell’inserimento dei dati in quanto i medesimi sono propedeutici alle attività connesse all’avvio dell’anno scolastico.
III^ FASE (a cura dell'ufficio)
Nella terza fase l’ufficio scrivente verificherà, sulla base del contingente provinciale, la possibilità di accogliere le nuove istanze, nonché quelle di eventuali rientri a tempo pieno prima della scadenza del biennio.
In caso di esubero di domande rispetto al contingente massimo di part-time concedibili, si renderà necessario compilare una graduatoria e, solo in questo caso, sarà richiesta copia delle domande e della relativa documentazione.
Successivamente (indicativamente entro il mese di giugno) questo Ufficio trasmetterà un elenco distinto per ordine di scuola del personale autorizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-time per l’ a.s. 2018/2019. L’elenco di cui sopra comprenderà altresì i nominativi di coloro già in part-time che hanno richiesto la modifica dell’orario e/o tipologia, nonché di coloro che hanno chiesto il rientro a tempo pieno nell’ambito del primo biennio obbligatorio.
LA TRASMISSIONE A SIDI DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI AUTORIZZATI DI PART-TIME / RIENTRI RESTA DI COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO.
IV^ FASE (a cura delle scuole)
Nella quarta fase, che dovrà concludersi entro e non oltre il 31/08/2018, le istituzioni scolastiche provvederanno a predisporre :
1) i nuovi contratti sia per il personale in servizio che per quello con contestuale trattamento di quiescenza; 2) i contratti di modifica della percentuale di orario e/o tipologia;
3) i dispositivi di rientro a tempo pieno.
Per quanto riguarda i modelli da usare per il contratti, si fa riferimento alle circolari del MEF prot. n. 12346 del 21/08/2017 e prot. n. 1296 del 25/01/2018.
In merito alla trasmissione dei contratti al MEF, trova applicazione la dematerializzazione dei documenti avviata dallo stesso MEF con circolare del 22/11/2016.
Le stesse scuole avranno cura, altresì, di inviare, contestualmente e per conoscenza, n. 1 copia sia dei contratti che dei dispositivi a questo ATP.
Resta inteso che le SS.LL. per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno potranno avvalersi dei sotto indicati referenti:
- referente per i docenti di tutti gli ordini di scuola - e-mail: xxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx - n. tel 0586/209829;
– referente per il personale ATA – e mail: xxxxxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx – n. tel 0586/209840.
10 Contributi per la frequenza di corsi di lingua all’estero per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 2 marzo 2018
Il bando, per 1.070 contributi, è rivolto agli studenti iscritti al II, III IV e V anno della scuola secondaria di II grado nel 2017/2018.
01/02/2018
I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici
È attivo il bando di concorso dell’INPS per l’erogazione di contributi per la frequenza di corsi di lingua all’estero riservato ai figli e agli orfani di dipendenti o pensionati pubblici iscritti al fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il bando è destinato agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 siano iscritti al II, III, IV e V anno della scuola secondaria di II grado e abbiano almeno 16 anni.
La scadenza per le domande, online sul sito INPS, è fissata alle ore 12 del 2 marzo 2018. Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando.
Indicazioni generali sui servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici.
11 Contributi per soggiorni studio all’estero per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 2 marzo 2018
Il bando, per 23.430 contributi, è rivolto agli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado nel 2017/2018.
01/02/2018
I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici
È attivo il bando di concorso dell’INPS (INPSieme) per l’erogazione di contributi per soggiorni estivi di studio all’estero riservato ai figli e agli orfani di dipendenti o pensionati pubblici iscritti al fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il bando è destinato agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 siano iscritti alla scuola secondaria di II grado.
La scadenza per le domande, online sul sito INPS, è fissata alle ore 12 del 2 marzo 2018. Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando.
Indicazioni generali sui servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici.
12 Borse di studio per i figli dei dipendenti pubblici, percorsi universitari 2015/2016: scadenza 27 febbraio 2018
Previste 5.450 borse da 1.000 e 2.000 euro. 19/01/2018
I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici
È attivo dal 22 dicembre 2017 il bando di concorso dell’INPS per 5.450 borse di studio riservato ai figli e agli orfani di dipendenti o pensionati pubblici per i percorsi universitari e post universitari relativi all’anno accademico 2015/2016.
Possono accedere al bando:
gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito); i pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici;
gli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Assistenza Magistrale (Ex ENAM); La scadenza per le domande online è fissata alle ore 12 del 27 febbraio 2018.
Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando.
Indicazioni generali sui servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici.