CONTRATTO DI PROTEZIONE ASSICURATIVA
Fascicolo Informativo
CONTRATTO DI PROTEZIONE ASSICURATIVA
GAP
Il presente fascicolo informativo, contiene:
▪ Documento Informativo Precontrattuale Danni
▪ Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni
▪ Nota Informativa
▪ Glossario
▪ Condizioni Generali di Assicurazione
▪ Modulo di Adesione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale. La copertura assicurativa e’ facoltativa.
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/10/2018
IT5G02
E deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione alla Polizza Collettiva
Copertura GAP
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: PSA Insurance Europe Limited
Indirizzo: XXX Xxxxx, 00, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx' Xxxxx, Xxxxx Numero di registro: C68963
Prodotto: GAP
Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Non possono essere assicurati Autoveicoli:
Di peso, a pieno carico, superiore ai trentacinque (35) quintali
Che abbiano superato gli 8 anni dalla data di prima immatricolazione. le persone che hanno compiuto 80 (ottanta) anni di età alla scadenza naturale del contratto.
Che non siano stati acquistati dall’Aderente tramite finanziamento sottoscritto con Banca PSA Italia S.p.A.
Che cosa è assicurato?
Il Furto Totale dell’auto;L’Assicuratore riconosce un somma pari al;
Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo, in seguito a un incidente o una catastrofe naturale.
L’Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d’Acquisto ed il Valore Commerciale dell’Autoveicolo secondo il seguente schema:
a) Meno di 3 anni : il100% della differenza ;
b) Meno di 5 anni : il 50% della differenza ;
c) Da 5 anni in poi : il 30% della differenza.
L’Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo di € 15.000,00.
L’Assicuratore non verserà alcun indennizzo nel caso in cui il Sinistro sia causato da:
a) Dolo o colpa grave di Banca PSA Italia
S.p.A. , dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell’Autoveicolo assicurato);
b) Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
c) Atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
d) Partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
La GAP è un'assicurazione auto facoltativa che permette all'assicurato di ricevere un'indennità complementare in caso di perdita totale della vettura assicurata.
La copertura è esclusa anche nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato sia risultato al momento del Sinistro:
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e) Utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
f) Utilizzato per trasporto professionale di cose o animali;
g) Guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
h) Guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
i) Soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
l) Circolante “fuori strada” ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, l‘indennizzo non è dovuto per:
m) Ogni Autoveicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
n) Ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell’adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;
o) I ciclomotori ed i motoveicoli;
p) Ogni Autoveicolo concesso in locazione e/o noleggio (con o senza conducente); ed infine,
q) Ogni Autoveicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche.
Dove vale la copertura?
La copertura assicurativa ha validità in Italia e, solo se l’Autoveicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze del rischio.
Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente entro un termine non superiore a 5 giorni e devi inviare la documentazione richiesta dall’Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato anticipatamente per l’intera durata mensile dell'Assicurazione a mezzo bonifico bancario insieme alle rate di rimborso del finanziamento.
Il Premio sarà pagato tramite Banca PSA Italia S.p.A..
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 dell’iniziale adesione e non potrà comunque avere una durata superiore a quella del finanziamento per l'acquisto dell'Autoveicolo oggetto di copertura.
Il contratto ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva xxxxxxxx.xx caso di cessazione anticipata del Contratto di Finanziamento;
La copertura assicurativa, oltre che alla sua naturale scadenza, cessa anticipatamente:
▪ nel caso in cui l’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa venga venduto;
▪ nel caso in cui l’Assicuratore liquidi l’indennizzo.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 60 giorni di tempo dall’adesione alla Polizza per disdire il contratto di assicurazione. Inoltre puoi recedere dalla Polizza comunicando all’Assicuratore la tua disdetta almeno 10 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.
Assicurazione PERDITA TOTALE
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Indirizzo:
Prodotto:
PSA Insurance Europe Limited
XXX Xxxxx, 00, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Ta' Xbiex, Malta
GAP
Questo DIP aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/10/2018 ed è l’ultimo aggiornamento disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
PSA Insurance Europe Limited Ltd, è una società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority (MFSA) n. C68963, operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.
Sede legale: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx. - Telefono: 00356 0000 0000 - Fax. 00000 00000000.
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a € €62,296,261. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale ammonta a € 62,296,228 e comprende il conferimento in conto capitale di € 59,596,228. La parte del patrimonio netto relativo alle riserve patrimoniali ammonta a € 33. L’indice di solvibilità è pari al 131% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I suddetti dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2017.
Le informazioni e i relativi aggiornamenti, incluse le Relazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, sono pubblicati sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, telefonando al numero 02-365.297.863 oppure per iscritto con lettera raccomandata inviata a Banca PSA Italia spa, presso IdeaCall Srl, via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI). La società IdeaCall Srl, si occupa del servizio alla clientela. Banca PSA Italia spa sarà responsabile dell’amministrazione dei Sinistri mentre la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell’Assicuratore, PSA Insurance Europe ltd. L’Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: In caso di Furto Totale ▪ Copia di denuncia di Furto Totale dell’Autoveicolo, oggetto della copertura, sporta presso la Pubblica Autorità; ▪ Estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA; ▪ Copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente); ▪ Copia del contratto di finanziamento e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto; ▪ Quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’ eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione; ▪ Copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro; ▪ Copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo oggetto della copertura. In caso di Distruzione dell’Autoveicolo per Danno Totale ▪ Un certificato di Invalidità Permanente rilasciato dall’autorità competente o da un medico legale; ▪ Copie della cartella clinica. Se il Sinistro riguarda un caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione: ▪ Dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato; ▪ Copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente); ▪ Copia del contratto di finanziamento e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto; ▪ Estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA; ▪ Quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione; ▪ Copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro; ▪ Copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo; ▪ Copia della fattura di acquisto; ▪ Copia della perizia. |
Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono altri enti/strutture convenzionate con la compagnia | |
Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano. In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui vieni a conoscenza di esso, se provi di non esserne venuto a conoscenza fino a quel momento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c. |
Obblighi dell’impresa | L’Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Furto Totale o la Distruzione per Danno Totale ed entro 30 giorni da tale ricezione |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 14 giorni dall’adesione ai sensi dell’art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) con lettera raccomandata a.r. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente. Comunque l’Assicuratore accetterà recessi inviati entro il termine limite di 60 giorni dall’adesione. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente il Premio per il periodo non goduto, al netto di ogni imposta applicabile. L’impresa provvederà a sua volta a rimborsare l'Aderente. L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 (sessanta) giorni sostituendo la Copertura Danni con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha il diritto alla riduzione della rata corrispondente alla quoto parte relativa al premio, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale la Polizza ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’Assicuratore per l’emissione della Polizza così come indicate nella documentazione assicurativa. |
Risoluzione | Puoi comunicarci formalmente la tua disdetta a mezzo raccomandata a.r. a Banca PSA Italia spa– Centro Servizi alla Clientela, Xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 - Xxxxxx, da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci giorni da ciascuna scadenza contrattuale. |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che abbiano richiesto un finanziamento presso la Banca PSA per l’acquisto di un veicolo del network PSA.
A chi è rivolto questo prodotto?
I costi a carico dell’Aderente relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale: PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) Oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx. L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo entro 10 giorni e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. |
Alla Malta Financial Services Authority (MFSA) | Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), office of the Arbiter for Financial Services (OAFS)- Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx XXX 0000 Xxxxx; numero di telefono: 00356 0000 0000, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
NOTA INFORMATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA N° IT5G
La presente Nota informativa è redatta secondo lo Schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente e/o l’Aderente devono prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione/adesione alla Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
PSA Insurance Europe Ltd., è una società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance.Sede sociale e Direzione Generale: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx.Xxxxxxxx telefonico: 00356 0000 0000; Fax.
00000 00000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/
PSA Insurance Europe Ltd è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority n. C68963 emesso in data 24/04/2015. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all’Elenco II allegato in appendice all’Albo Imprese presso l’IVASS – Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II.01350 cod. 40649.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a €
€62,296,261. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale ammonta a € 62,296,228 e comprende il conferimento in conto capitale di € 59,596,228. La parte del patrimonio netto relativo alle riserve patrimoniali ammonta a € 33. L’indice di solvibilità è pari al 131% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I suddetti dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2017.
Le informazioni e i relativi aggiornamenti, incluse le Relazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, sono pubblicati sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza.
“Avvertenza”: Ciascuna parte (Assicuratore ed Aderente) potrà comunicare formalmente la propria
disdetta a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi con un preavviso non inferiore a 10 giorni da ciascuna scadenza contrattuale e da comunicarsi nei modi e nei tempi di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
“Avvertenza”: La garanzia assicurativa non potrà comunque avere una durata superiore a quella del finanziamento per l’acquisto dell’Autoveicolo oggetto di copertura.
“Avvertenza”: La garanzia, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:
a) in caso di alienazione dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa. La data di cessazione sarà determinata in base all’atto di vendita che l’Aderente dovrà inviare entro tre giorni a Banca PSA Italia spa - Centri Servizi alla Clientela - Xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 - Xxxxxx.
b) in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L’assicurazione ha per oggetto il rischio di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo. Al verificarsi di tali eventi l’Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d’Acquisto ed il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento in cui si verifica un Sinistro.
“Avvertenza”: la garanzia opera nei modi e nei limiti precisati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio si vedano gli articoli 8, 9 e 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ESEMPIO:
Valore d'Acquisto | 10.000 |
Valore Commerciale al momento del Sinistro | 5.000 |
Differenza tra Valore d'Acquisto e Valore Commerciale | 5.000 |
Anni dalla data di acquisto | 4 |
Percentuale variabile | 50% |
Indennizzo liquidato | 2.500 |
“Avvertenza”: Nell’ipotesi in cui l’Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell’Autoveicolo, l’indennizzo non potrà in nessun caso superare la differenza tra il Valore d’Acquisto e l’ammontare dell’/degli indennizzo/i dovuto/i all’Aderente in forza delle altre polizze di cui dispone, operando in tal caso quale copertura complementare di secondo rischio. Rimane fermo in ogni caso il limite massimo del differenziale tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale al momento del Sinistro.
4. Dichiarazioni dell’Aderente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
In sede di adesione al contratto, gli Aderenti devono fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio.
“Avvertenza” Il fatto che gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la perdita dell’indennizzo nei casi previsti dall’art. 1910, comma 2 e 1892 c.c. Si rinvia all’art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Premi
Il Premio deve essere corrisposto anticipatamente per l’intera durata mensile dell'Assicurazione.
Il Premio è corrisposto dall'Aderente all'Assicuratore per tramite della Contraente che incasserà il premio secondo le modalità previste dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
I costi a carico dell’Aderente relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
"Avvertenza": in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del contratto di finanziamento, l'Assicuratore restituirà all’Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta dell’Aderente espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione anticipata, l'Assicuratore fornirà le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario. Si rinvia all'art.5 (Pagamento del premio) ed all'art. 6 (Estinzione integrale anticipata del finanziamento) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Diritto di recesso
L’Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 14 giorni dall’adesione ai sensi dell’art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) Comunque l’Assicuratore accetterà recessi inviati entro il termine limite di 60 giorni dall’adesione.
Per le modalità di esercizio del recesso si rinvia all’art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dalla presente Polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Il diritto alla riscossione del Premio si prescrive entro un anno da ciascuna singola scadenza.
8. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.
9. Regime fiscale
I premi dei contratti di assicurazione danni sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. attualmente pari al 13.5% . Eventuali modifiche della normativa fiscale applicabile alla
Polizza verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
C. INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, telefonando al numero 02-365.297.863 oppure per iscritto con lettera raccomandata inviata a Banca PSA Italia spa, presso IdeaCall Srl, via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI) .
“Avvertenza” La mancata denunzia del Sinistro può comportare la perdita dell’indennizzo per le conseguenze di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c.
Si rinvia agli artt. 11 e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
11. Reclami
Reclami rivolti all’Assicuratore.
Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale:
PSA Insurance Europe ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx
oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo entro 10 giorni e a rispondere e dfinitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame.
Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Qualora l’Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all’ IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del
Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 00.00.000.000 - 00.00.000.000) oppure mediante PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
• identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto da quest’ultima, unitamente all’eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).
Si fa presente che per inviare un reclamo all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
In merito alle controversie relative alla quantificazione del danno e all’attribuzione di responsabilità, si segnala che la procedura di reclamo non pregiudica la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
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PSA Insurance Europe Ltd è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Edouard De Lamarzelle
GLOSSARIO
Qui di seguito sono riportate le definizioni dei termini assicurativi impiegati nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nella Nota Informativa.
Aderente: la persona fisica che ha sottoscritto un contratto di finanziamento concesso da Banca PSA Italia spa per l’acquisto di un Autoveicolo avente le caratteristiche di cui all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che ha aderito alla copertura assicurativa.
Assicuratore: PSA Insurance Europe Ltd.
Autoveicolo: l’Autoveicolo acquistato dall’Aderente attraverso un finanziamento concesso dalla Contraente e designato nel Modulo di Adesione alla Polizza di Assicurazione Collettiva “GAP” N° IT5G.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Condizioni Generali di Assicurazione: l’insieme delle clausole che disciplinano la presente polizza collettiva, regolando i rispettivi rapporti tra Assicuratore, Contraente ed Aderente.
Contraente: Banca PSA Italia spa, iscritta nell'elenco degli intermediari annessi al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sub. n. D000533343 che stipula la presente Polizza Collettiva.
Data di Decorrenza: data di decorso dell’operatività della garanzia assicurativa.
Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione dell’Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro autoveicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo al giorno del Sinistro.
Furto Totale: per Furto Totale dell’Autoveicolo si intende furto dell’Autoveicolo senza ritrovamento nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
IVASS: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che dal 1 gennaio 2013 succede in tutti i poteri, funzioni e competenze precedentemente attribuite all’ISVAP.
Parti: Contraente, Aderente e Assicuratore, laddove non diversamente specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Polizza: la polizza collettiva n. IT5G stipulata da PSA Insurance Europe Ltd e Banca PSA Italia spa.
Premio: la somma dovuta all'Assicuratore in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Prestazione: l'indennità liquidabile dall’As-sicuratore in base alla Polizza.
Sinistro: Evento dannoso, consistente nel Furto Totale o nella Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo, al cui verificarsi viene erogata la prestazione nei limiti previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Valore Commerciale : è il prezzo di mercato comprensivo di IVA dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro riportato su Eurotax Giallo. Nel caso in cui l’Autoveicolo non sia presente su Eurotax Giallo il prezzo sarà determinato da un Perito nominato dall’Assicuratore.
Valore d’Acquisto: è il Valore dell’Autoveicolo comprensivo di IVA così come riportato nella fattura d'acquisto dell’Autoveicolo stesso.
Welcome Pack: plico inviato via posta all'Aderente contenente Welcome letter, Fascicolo informativo e Modulo di adesione in duplice copia.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GARANZIA “GAP” INSURANCE
POLIZZA COLLETTIVA N. IT5G
Art. 1. Oggetto della Polizza
L’assicurazione ha per oggetto il rischio di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo. A fronte di tali eventi di danno l’Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento in cui si verifica un Sinistro, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli indicati nei successivi articoli 8 ("Prestazione assicurativa"), 9 (“Massimali”) e 10 (“Esclusioni”).
Nell’ipotesi in cui l’Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell’Autoveicolo, l’indennizzo non potrà in nessun caso superare la differenza tra il Valore d’Acquisto e l’ammontare dell’/degli indennizzo/i dovuti all’Aderente in forza delle altre polizze di cui dispone, operando in tal caso quale copertura complementare di secondo rischio. Rimane fermo in ogni caso il limite massimo del differenziale tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Art. 2. Soggetti assicurati e veicoli assicurabili Possono essere assicurati solo gli Autoveicoli di peso, a pieno carico, inferiore o uguale ai Trentacinque (35) quintali purché non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di prima immatricolazione ed a condizione che siano stati acquistati dall’Aderente tramite finanziamento sottoscritto con la Contraente. In nessun caso l’adesione alla Polizza costituisce condizione per l’erogazione del finanziamento.
Art. 3. Durata, decorrenza e cessazione delle garanzie Il contratto ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza. Ciascuna parte (Assicuratore ed Aderente) potrà comunicare formalmente la
propria disdetta a mezzo raccomandata a Banca PSA Italia spa– Centro Servizi alla Clientela, Xxx Xxxxxxxxx 000
- 00000 - Xxxxxx, da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci giorni da ciascuna scadenza contrattuale.
La copertura decorre dalle ore 24 dell’iniziale adesione, da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.
Resta fermo il diritto di ripensamento di cui all’art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che l’Aderente dovrà direttamente comunicare con lettera raccomandata a.r. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente entro il termine di 14 giorni. Comunque l’Assicuratore accetterà recessi inviati entro il termine limite di 60 giorni dall’adesione. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente il Premio per il
periodo non goduto, al netto di ogni imposta applicabile. La Contraente provvederà a sua volta a rimborsare l'Aderente.
La garanzia assicurativa non potrà comunque avere una durata superiore a quella del finanziamento per l'acquisto dell'Autoveicolo oggetto di copertura.
La garanzia, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:
a) in caso di alienazione dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa. La data di cessazione sarà determinata in base a quanto risulta dall’atto di vendita che l’Aderente dovrà inviare entro tre giorni a Banca PSA Italia spa - Centro Servizi alla Clientela - Xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 - Xxxxxx.
b) in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 4. Adesione
L’adesione si perfezionerà verbalmente, in termini vincolanti, all’atto del contatto telefonico. Dalle ore 24 della data di adesione decorrerà la copertura assicurativa in conformità con quanto stabilito all'art. 3. In ogni caso l’Aderente sarà tenuto a consegnare alla Contraente il modulo di adesione debitamente sottoscritto entro 5 giorni dalla data della sua ricezione e/o di ricezione del Welcome Pack inviandolo a mezzo posta al seguente indirizzo Banca PSA Italia spa, presso IdeaCall Srl, via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI), che opera in qualità di collaboratore, iscritta nell'elenco degli intermediari annessi al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sub. D n. 000533343.
Art. 5. Pagamento del premio
Il Premio per ciascun periodo di operatività contrattuale mensile sarà calcolato moltiplicando il Valore d’Acquisto per il tasso dello 0,09%. Quindi: Premio mensile = Valore d’Acquisto x 0,09% L’ammontare del premio, calcolato come sopra indicato, comprende l’imposta d’assicurazione, attualmente pari al 13.5%.
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dalla Contraente.
In deroga all’art. 1891 c.c. il premio di polizza sarà corrisposto direttamente dall’Aderente e pagato tramite la Contraente. In particolare la Contraente addebiterà il premio mensile unitamente all’addebito delle rate di rimborso del finanziamento, a partire dalla data indicata sul Modulo di Adesione.
Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario.
Art. 6. Estinzione integrale anticipata del finanziamento
In caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del contratto di finanziamento,
le coperture assicurative di cui alla Polizza cessano di avere efficacia.
L'Assicuratore restituirà all’Aderente la parte non-goduta del Premio pagato, al netto delle imposte.
L'Assicuratore tratterrà dall’importo dovuto € 20 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l’importo dovuto risultasse inferiore a € 20 nulla sarà dovuto dall'Assicuratore all’Aderente.
In alternativa la Società su richiesta dell’Aderente espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione anticipata, fornirà le coperture assicurative fino all’originaria scadenza contrattuale in favore del Beneficiario designato dall'Aderente.
Art. 7. Sospensione delle garanzie
Ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. se l'Aderente non paga il premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Aderante paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute l'Aderente non paga i Premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Art. 8. Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquiderà, in caso di Sinistro, un importo pari alla differenza tra il Valore d’Acquisto ed il Valore Commerciale dell’Autoveicolo, in percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di acquisto dell’Autoveicolo assicurato, secondo il seguente schema: Meno di 3 anni: il 100% della differenza
Meno di 5 anni: il 50% della differenza Da 5 anni in poi: il 30% della differenza;
e comunque nei limiti del massimale riportato nel successivo articolo 9.
Art. 9. Massimali
La prestazione massima garantita dall’Assicuratore è pari a € 15.000,00.
La prestazione relativa al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla Distruzione per Danno Totale.
Nell’ipotesi in cui l’Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell’Autoveicolo, la copertura dovrà considerarsi di secondo rischio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1.
Anche ai fini di quanto sopra si applicano al presente contratto, ed a carico dell’Aderente, le disposizioni di cui all’art. 1910 c.c e gli obblighi di avviso ivi specificati. L’inosservanza dolosa di tali obblighi di avviso può comportare la perdita dell’indennizzo.
Art. 10. Esclusioni
La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:
a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell’Autoveicolo assicurato);
b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
Parimenti la copertura è esclusa nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato sia risultato, al momento del Sinistro:
e) utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
f) utilizzato per trasporto professionale di cose o animali;
g) guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
h) guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
i) soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
j) circolante “fuori strada” ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta per:
k) ogni Autoveicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
l) ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell’adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;
m) i ciclomotori ed i motoveicoli;
n) ogni Autoveicolo concesso in locazione e/o noleggio (con o senza conducente); ed infine,
o) ogni Autoveicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche.
Art. 11. Titolare dell’interesse assicurativo e del diritto alla liquidazione dell’indennizzo.
Il diritto all’indennizzo spetta all’Aderente (o ai suoi successori mortis causa), il quale potrà scegliere la modalità di liquidazione dell’indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall’Assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all’apertura della pratica relativa al Sinistro.
In particolare egli avrà la facoltà di avvalersi dell’indennizzo al fine di estinguere o ridurre (fino alla concorrenza delle somme dovute a titolo di indennizzo) il proprio eventuale debito nei confronti di Banca PSA Italia spa, autorizzando PSA Insurance Europe ad operare in tal senso.
Art. 12. Denuncia dei Sinistri
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni,
telefonando al numero 02-365.297.863 oppure per iscritto con lettera raccomandata inviata a Banca PSA Italia spa, presso IdeaCall Srl, via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI).
Banca PSA Italia spa sarà responsabile dell’amministrazione dei Sinistri e la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell’Assicuratore.
La mancata denunzia del Sinistro può comportare la perdita dell’indennizzo per le conseguenze di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c.
In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l’Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all’Assicuratore la seguente documentazione:
In caso di Furto Totale
a) copia di denuncia di Furto Totale dell’Autoveicolo, oggetto della copertura, sporta presso la Pubblica Autorità;
b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
c) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
d) copia del contratto di finanziamento e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’ eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
g) copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo oggetto della copertura;
h) copia della fattura di acquisto.
In caso di Distruzione dell’Autoveicolo per Danno Totale
a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
b) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
c) copia del contratto di finanziamento e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
g) copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
h) copia della fattura di acquisto;
i) copia della perizia.
In ogni caso, l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, anche in caso di decesso dell’Aderente, o di prevedere accertamenti di diversa natura.
Art. 13. Liquidazione dei Sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Furto Totale o la Distruzione per Danno Totale ed entro 30 giorni da tale ricezione. Qualora vi sia contrasto tra le parti relativamente al Valore Commerciale da attribuire all’Autoveicolo al tempo del Sinistro, queste convengono di demandarne l’accertamento e/o la valutazione a due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dall'Aderente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Perito
interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, la valutazione sarà effettuata dall'unico Perito nominato e le Parti convengono espressamente che la decisione di quest'ultimo avrà effetti vincolanti per entrambe le Parti.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Le Parti si impegnano sin d’ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.
L’accredito all’Aderente od ai suoi aventi causa da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento.
Art. 14. Reclami
Reclami rivolti all’Assicuratore.
Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale:
PSA Insurance Europe ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx
oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo entro 10 giorni e a rispondere e dfinitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo xxxxx.Xx il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), office of the Arbiter for Financial Services (OAFS)- Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx XXX 0000 Xxxxx; numero di telefono: 00356 0000 0000, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/Xxxxx/Xxxx.xxxx
Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Qualora l’Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all’ IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 00.00.000.000 - 00.00.000.000) oppure mediante PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
• identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto da quest’ultima, unitamente all’eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).
Si fa presente che per inviare un reclamo all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
In merito alle controversie relative alla quantificazione del danno e all’attribuzione di responsabilità, si segnala che la procedura di reclamo non pregiudica la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 15. Imposte ed oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.
Art. 16. Legge applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
Art. 17. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente all'Assicuratore con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviate al seguente indirizzo: Banca PSA Italia spa, presso IdeaCall Srl, via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI). Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all’indirizzo di residenza dall'Aderente, così come indicato sul contratto di finanziamento o all’eventuale diverso domicilio indicato al momento dell’adesione.
Art. 18. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894
e 1910, comma 2, del c.c.
Art. 19. Estensione Territoriale
La garanzia ha validità in Italia ed, esclusivamente se l’Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.
Art. 20. Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente Polizza sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi) da una Parte e dall’altra un Aderente e/o avente diritto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio di quest’ultimo.
Informativa sulla protezione dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), forniamo di seguito l’Informativa relativa al trattamento dei Dati personali (intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale) forniti direttamente dall’assicurato/ Aderente (nel prosieguo anche solo “Aderente” o l’ “Interessato”) che sarà svolto nell’ambito della gestione ed esecuzione della Polizza.
1. Titolare del trattamento
1.1 Il Titolare del trattamento è:
PSA Insurance Europe ltd società facente parte del Gruppo Peugeot SA Group e del Gruppo Santander Consumer Finance, con Direzione generale e sede sociale in 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx; telefono: 00356 0000 0000; fax 00000 00000000; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx (nel prosieguo anche solo il “Titolare” o l’“Assicuratore”).
2. Finalità della richiesta del trattamento dei Dati personali per il soggetto interessato, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati personali
2.1. L’Assicuratore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati personali dell’Aderente (i.e. nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, telefono, e-mail, indirizzo, tipo/modello/valore d’acquisto dell’autoveicolo dati di polizza e dati del finanziamento) sono trattati per le seguenti finalità:
(i) stipulare, gestire ed eseguire la Polizza (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisizione delle informazioni prima della sottoscrizione della Polizza, l’esecuzione delle operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Polizza, la liquidazione dei Sinistri in relazione esclusivamente allo svolgimento dell’attività assicurativa);
(ii) per soddisfare obblighi giuridici, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche od organi di vigilanza o controllo e in particolare la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, contro la frode assicurativa;
(iii) per l’analisi e controlli incrociati dei Dati personali dell’Aderente con quelli dei partners dell’Assicuratore al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi ;
(iv) per accertare, esercitare o difendere i diritti in sede giudiziaria.
2.2 La base giuridica per il trattamento di cui alla finalità 2.1(i) è la Polizza, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(ii) è l’obbligo di legge, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iii) è lo specifico consenso dell’Aderente e per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iv) è il legittimo interesse dei Titolari ad esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sul quale si ritiene che non prevalga alcun diritto, interesse o libertà fondamentale dell’Assicurato
2.3. Le summenzionate finalità necessitano del trattamento dei Dati personali di ciascun Aderente. Il conferimento dei Dati personali non è obbligatorio. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 2.1(i), 2.1(ii) e 2(iv), pur se legittimo, potrebbe compromettere l’instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il mancato conferimento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di stipulare e gestire la Polizza ma non sarà possibile analizzare e valutare i Dati personali dell’Aderente.
3. Modalità del trattamento dei Dati personali
3.1. I Dati personali dell’Aderente sono trattati (durante la raccolta, la conservazione, l’uso, la notifica alle parti e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati, per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti come meglio specificato al paragrafo 6 “Tempi di conservazione” che segue. Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati personali e prevenirne la perdita, l’uso illecito o improprio e gli accessi non autorizzati, l’Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati.
3.2 I Dati personali non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato.
4. Comunicazione dei Dati personali
4.1. Per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede, i Dati personali saranno trattati da coloro che sono all’interno dell’organizzazione dell’Assicuratore (ad es. dipendenti dei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all’esterno della stessa (ad es. soggetti che offrono assistenza legale, IT o servizi di spedizione, di controllo e vigilanza della compagnia) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento – nell’esercizio delle loro funzioni – e che possono venire a conoscenza dei Dati personali dell’Aderente. Tali soggetti sono designati per iscritto dall’Assicuratore quali Responsabili del trattamento dei dati o Incaricati al trattamento dei dati.
4.2. I Dati personali raccolti esclusivamente per il raggiungimento delle finalità indicate al paragrafo 2 che precede possono anche essere comunicati:
a) nell’ambito delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che hanno finalità commerciali e/o che si occupano dei sistemi informatici dell’Assicuratore e/o a terzi che svolgono servizi specifici per conto dell’Assicuratore (ad es. assistenza legale, IT, servizi di elaborazione e trasmissione delle informazioni ai/dai clienti anche mediante call center; servizi di archiviazione della documentazione, assistenza ai clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di vigilanza, revisione e certificazione dell’attività dell’Assicuratore anche nell’interesse del cliente, consulenza, recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
b) alle parti che costituiscono la cosiddetta “filiera assicurativa” (ad es. intermediari, riassicuratori, coassicuratori);
c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell’Assicuratore;
d) alle società appartenenti al Gruppo PSA Peugeot Citroën e a Santander Consumer Finance Group, ad essi collegate o da essi controllate;
e) Banca PSA Italia S.p.A.;
f) PSA Insurance Manager.
4.3. I soggetti a cui i Dati personali dell’Aderente possono essere comunicati sono inseriti in un elenco aggiornato disponibile presso la sede legale dell’Assicuratore.
Tali soggetti utilizzeranno i Dati personali ricevuti in qualità di “Titolari autonomi del trattamento dei dati” salvo il caso in cui siano designati dall’Assicuratore “Responsabile del trattamento dei dati”.
4.4 La comunicazione dei Dati personali sarà effettuata solo all’interno dell’UE.
5. Trasferimento dei Dati personali
5.1. I Dati personali dell’Aderente non saranno trasmessi al di fuori dell’Unione Europea.
5.2. Se necessario per le finalità summenzionate, i Dati personali possono essere trasferiti in Paesi dell’Unione Europea o Paesi che offrono un livello di protezione adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ed in ogni caso a fronte dell’adozione di misure adeguate in conformità con le previsioni del GDPR.
6. Tempi di conservazione
6.1 I Dati personali dell’Assicurato per le finalità di cui al paragrafo 2.1(i), 2.1(ii) e 2(iv) saranno conservati per la durata necessaria per la gestione della Polizza e non eccederà i 12 (dodici) anni successivi alla scadenza o alla cessazione per qualsiasi motivo della Polizza o dall’ultima comunicazione con il cliente a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo, fatti salvi i casi in cui l’ulteriore conservazione sia giustificata da ulteriori esigenze di legge, da contenziosi e/o da richieste delle autorità competenti.
6.2 I Dati personali dell’Aderente per le finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) saranno conservati per un anno (1) dalla registrazione nei sistemi dell’Assicuratore.
7. Diritti dell’Assicurato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15-22 del GDPR, l’Assicurato:
a) ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri Dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei Dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando
possibile, al periodo di conservazione dei Dati personali o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all’esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei Dati personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, all’origine dei dati, all’esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni, l’Aderente riceverà una copia in formato elettronico dei propri Dati personali che formano oggetto di trattamento.
b) ha inoltre diritto di ottenere:
i. la rettifica dei propri Dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
ii. la cancellazione dei propri Dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR (ad esempio: i dati personali non risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, l’Aderente decide di revocare il proprio consenso al trattamento – ove questo ne rappresenti la base giuridica – e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l’Aderente si oppone al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i Dati personali dell’Aderente sono trattati illecitamente);
iii. la limitazione del trattamento dei Dati personali che riguardano l’Aderente 1) per il tempo necessario al Titolare ad appurare l’esattezza dei Dati personali dell’Aderente (nel caso in cui l’Aderente l’abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei Dati personali risulti illecito e l’Aderente chieda, in luogo della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il Titolare non abbia più bisogno dei Dati personali dell’Aderente ma gli stessi siano per l’Aderente necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’Aderente, qualora l’Aderente si sia opposto al trattamento dei propri Dati personali ai sensi del punto c) che segue;
iv. i Dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di interesse dell’Aderente, potrà chiedere al Titolare di trasmettere i propri Dati personali direttamente all’altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.
c) ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati personali, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi
dell’art. 6.1 lett. e) (i.e. per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare) o lett.
f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del GDPR.
d) ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei propri Dati personali basato sul consenso ed effettuato prima della revoca.
e) qualora effettuato, ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua persona, avendo altresì il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
f) qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri Dati personali dal Titolare effettuato, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
g) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati personali dell’Aderente o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Aderente - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno dal Titolare comunicate a ciascuno dei destinatari cui saranno stati eventualmente trasmessi i Dati personali dell’Aderente in conformità alla presente informativa.
8. Ulteriori informazioni: Data Protection Officer (DPO) e esercizio dei diritti dell’interessato
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrebbe richiedere all’Aderente di verificare l’identità dello stesso prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della richiesta.
L’Assicurato può esercitare i propri diritti inviando un’email a xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx@xxxx.xxx o per posta scrivendo a: Data Protection Officer (DPO), PSA Insurance, 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx, XXX0000.
Per ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati personali e anche per l’esercizio dei suddetti diritti previsti dalla legge in materia di trattamento dei dati applicabile, l’Aderente può rivolgersi a BANCA PSA Italia S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxxxx (XX), email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx, quale Responsabile del trattamento dei dati, che inoltrerà la richiesta all Assicuratore.
MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA
DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA “GAP” N° IT5G
stipulata da BANCA PSA Italia Spa con PSA INSURANCE EUROPE Ltd.
Agosto 2018
Aderente:
Nome e Cognome: «Nominativo» Indirizzo: «Indirizzo»
Codice Fiscale: «CodiceFiscale» Partita Iva: «PartitaIva»
Telefono: «Telefono» Email: «Email»
Dati dell’Autoveicolo oggetto di copertura :
Tipo: Autovettura Marca: «Marca»
Modello: «Modello» Targa: «Targa»
Valore d'acquisto dell’Autoveicolo oggetto di copertura : «PrezzoFattura»
Dati contratto di finanziamento:
Contratto di finanziamento n°: «NumeroContratto» Durata finanziamento (n. rate): «DurataContratto» Rata mensile finanziamento : «ImportoRata»
Premio Assicurativo:
Premio mensile Polizza GAP (Valore d'acquisto * 0.09%): «PremioMensile» (incluse imposte 13,5%)
Costi aggiuntivi a carico dell’Aderente Zero (0)
Importo percepito dall’intermediario: «ImportoIntermediario» (35% del premio mensile al netto delle imposte)
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA "GAP"
L' Aderente con la sottoscrizione del presente modulo conferma la piena adesione - già manifestata nel corso della telefonata del «DataVendita» alla Polizza Collettiva n. IT5G denominata "GAP" tra PSA Insurance Europe Ltd e Banca PSA Italia Spa.
Il premio assicurativo mensile sarà corrisposto dall’Aderente a Banca PSA Italia Spa, unitamente alla rata di rimborso del finanziamento e con le stesse modalità di pagamento. Banca PSA Italia Spa provvederà a corrispondere direttamente il premio ricevuto a PSA Insurance Europe Ltd.
DATA FIRMA DELL'ADERENTE
L'Aderente dichiara di conoscere e di avere ricevuto prima della conferma diadesione il Fascicolo Informativo, comprensivo della Nota Informativa, del Glossario e delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonchè il presente Modulo di Adesione. L’Aderente dichiara, inoltre, di aver ricevuto e compreso ogni informazione relativa a caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura assicurativa ed ogni altro elemento utile ai fini di una completa e corretta valutazione della stessa e di accettare le Condizioni Generali di Assicurazione.
L’Aderente dichiara, altresì, di essere consapevole che eventuali dichiarazioni false e reticenti rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compromettere il diritto alla Prestazione e comportare la conseguente perdita totale o parziale dell’indennizzo.
DATA FIRMA DELL'ADERENTE
L'Aderente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 1 Oggetto della polizza, art. 2 Soggetti assicurati e veicoli assicurabili, art. 3 Durata, decorrenza e cessazione delle garanzie, art. 5 Pagamento del premio, art. 6 Estinzione integrale anticipata del finanziamento, art. 13 Liquidazione dei sinistri.
DATA FIRMA DELL'ADERENTE
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) )
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati di cui alla Sezione Informativa sulla protezione dei dati del Fascicolo Informativo, fornitami, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dall’Assicuratore.
Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali, necessari all’ Assicuratore per le finalità illustrate nella Informativa sulla protezione dei dati, comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale.
DATA FIRMA DELL'ADERENTE
PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx’ Xxxxx, XXX0000 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
IT5GAPCOMP03