Contract
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior- no successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2022
Il Ministro: Xxxxxxxx
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2021.
Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che istituisce i contratti di filiera e di distret- to, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Visto l’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedu- re per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l’art. 1 recante l’estensione dei contratti di filiera e di di- stretto a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conver- xxxx dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l’art. 10-ter, comma 1;
Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, re- cante disposizioni in materia di soggetti e attività, inte- grità aziendale e semplificazione amministrativa in agri- coltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste;
Visto il comma 4-ter dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dal- la legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all’introduzione del
«Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recan- te «Disposizioni per la razionalizzazione degli interven- ti di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis- sione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
armalina e xxxxxx e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla ta- bella: «L’Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, con- tenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all’indicazione del- la seguente denominazione chimica: «armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell’11 gennaio 2022, favorevole all’inserimento nella tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e ar- mina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L’Ayahua- sca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Bani- steriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all’indicazione della seguente de- nominazione chimica: «armalina, armina , DMT», riferita ad Ayahuasca estratto, macinato, polvere;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’aggiornamen- to della tabella I del testo unico, a tutela della salute pub- blica, in considerazione dei rischi riconducibili a seque- stri effettuati in Italia ed a casi di intossicazione registrati sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Re- pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifica- zioni, sono inserite, secondo l’ordine alfabetico, le se- guenti piante e loro componenti attivi:
Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denomina- zione comune);
armalina, armina, DMT (denominazione chimica); armalina (denominazione comune);
armina (denominazione comune); Banisteriopsis caapi (denominazione comune); Psychotria viridis (denominazione comune).
2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polve- re, di cui al punto 1, viene apposto il richiamo alla se- guente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella:
«L’Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenen- te DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina».
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazio- ne degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commis- sione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone ru- rali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE)
n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014,
n. L 193 e, in particolare, l’art. 31;
Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul so- stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei pro- dotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA42821 - Contratti di filiera e di distretto -, così come modificata con decisione C(2020) 5920 final del 7 set- tembre 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 1192 del 8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l’attua- zione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi;
Visto il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i criteri le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Distretti del cibo);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in partico- lare, i commi da 354 a 361 dell’art. 1, relativi all’isti- tuzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, pubbli- cata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell’art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l’altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai fi- nanziamenti agevolati, la durata massima del piano di ri- entro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;
Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bol- zano nella seduta del 16 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Accordo di filiera»: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agro- energetica, operanti in un ambito territoriale multire- gionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;
b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la suc- cursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazio- ni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rap- porti derivanti dalla concessione dei finanziamenti;
c) «Banca autorizzata»: la banca finanziatrice indi- cata come tale dal soggetto proponente in sede di doman- da per l’accesso al contratto di filiera e individuata fra quelle iscritte nell’apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti pre- visti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta in- teso che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contrat- to di filiera;
d) «CDP»: la cassa depositi e prestiti S.p.a.;
e) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o im- mettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto pro- dotto, esclusa la prima vendita da parte di un produtto- re primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevan- za nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;
g) «Contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
h) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese am- missibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e provin- ce autonome;
i) «Filiera agroalimentare»: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
j) «Filiera agroenergetica»: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
k) «Finanziamento»: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;
l) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, con- cesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese ogget- to della domanda di agevolazione;
m) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della doman- da di agevolazione;
n) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle im- prese e gli investimenti in ricerca di cui all’art. 1, com- ma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successi- ve modificazioni ed integrazioni;
o) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
p) «PMI»: le piccole e medie imprese che sod- disfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
q) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell’alle- gato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regola- mento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
r) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera;
s) «Programma»: l’insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera;
t) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;
u) «Regioni meno sviluppate»: i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % rispetto alla media dell’UE a 27;
v) «Regioni in transizione»: i territori localizzati nel- le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è compreso tra il 75% e il 100% rispetto alla media dell’UE a 27;
w) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorro- no direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimenta- ri e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
x) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il sog- getto da questo incaricato, ai sensi dell’art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei provvedimenti;
y) «Soggetto Istruttore»: la banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contri- buto in conto capitale, la società di cui all’art. 8 del de- creto ministeriale n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono i compiti di cui all’art. 9, comma 2, del presente decreto;
z) «Soggetto proponente»: il soggetto, individua- to dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di refe- rente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del programma, nonché la rappresentanza dei soggetti be- neficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;
aa) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale trove- ranno applicazione le condizioni di cui all’art. 17 del re- golamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
Art. 2.
Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto pre- visto dall’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in mate- ria di aiuti di Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del medesimo Trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esentati dall’obbli- go di notifica.
3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provve- dimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spe- se ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
Art. 3.
Misure agevolative
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono con- cesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato.
2. Le agevolazioni sono concesse con procedura va- lutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti.
3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 mi- lioni di euro.
4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessio- ne delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:
a) a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, converti- to, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale;
b) a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi dell’art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato;
c) a valere su ulteriori successive disponibilità del Ministero, delle regioni e province autonome.
Art. 4.
Contratto di filiera
1. Il contratto di filiera deve favorire processi di riorga- nizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filie- ra, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l’inte- grazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la cre- azione di migliori relazioni di mercato e garantire prio- ritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L’accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.
3. All’accordo di filiera possono partecipare sia sogget- ti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coin- volti indirettamente nel programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facen- ti parte dell’accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella rea- lizzazione del programma.
4. Il programma deve essere articolato in diverse ti- pologie di interventi ammissibili in relazione all’atti- vità svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire
l’intera filiera e dimostrare l’integrazione fra i diffe- renti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di di- stribuzione del reddito.
5. Il programma deve altresì contribuire al raggiungi- mento degli obiettivi di carattere ambientale e di soste- nibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali ap- plicabili, nella misura e secondo le modalità definite nei provvedimenti.
Art. 5.
Xxxxxxxx proponenti e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera:
a) le società cooperative agricole e loro consor- zi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
c) gli enti pubblici;
d) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organiz- zazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
e) le associazioni temporanee di impresa tra i sog- getti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della do- manda di accesso alle agevolazioni;
2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti sog- gettivi previsti dal presente articolo per i soggetti benefi- ciari laddove applicabili.
3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del con- tratto di filiera le seguenti categorie di imprese:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di impre- se, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le asso- ciazioni di organizzazioni di produttori agricoli ricono- sciute ai sensi della normativa vigente;
c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigen- te. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
d) gli organismi di ricerca e di diffusione della cono- scenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca;
4. I soggetti beneficiari di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguen- ti requisiti soggettivi:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel regi- stro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri di- ritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) essere in regola con la restituzione di somme do- vute in relazione a provvedimenti di revoca di agevola- zioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condi- zione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in ma- teria di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’am- biente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdit- tiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto le- gislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unio- ne europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e fo- restale e nelle zone rurali 2014—2020 o dall’art. 2, punto
18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’art. 2, punto
14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
5. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio ita- liano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo re- gistro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la dispo- nibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima eroga- zione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficia- ri degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 4 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Art. 6.
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all’art. 3 comprendono le seguenti tipologie:
a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
c) investimenti concernenti la trasformazione di pro- dotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individua- ti nei provvedimenti;
d) costi per la partecipazione dei produttori di pro- dotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agri- colo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Com- missione del 25 giugno 2014.
3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del tattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli inve- stimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i proget- ti devono includere la descrizione dell’effetto di incenti- vazione dell’aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresì specificato quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative e fornita tutta la documen- tazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica indivi- duale, quando non è noto uno specifico scenario contro- fattuale, l’effetto di incentivazione può essere altresì di- mostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall’in- vestimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
6. In caso di partecipazione di grandi imprese o sog- getti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovra costi netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattua- le in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l’importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è con- fermato, ad esempio, se l’aiuto non porta il tasso di ren- dimento interno (TRI) dell’investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel set- tore interessato.
7. Gli interventi devono essere realizzati entro quat- tro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di fi- liera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.
Art. 7.
Aiuti concedibili
1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell’Allegato A, che costituisce parte inte- grante del presente decreto.
2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli aiuti (ero- gabili in più rate) e i costi ammissibili sono attualizza-
ti al momento della concessione dell’aiuto. L’importo dell’aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interes- si a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualiz- zazione applicabile alla data della concessione dell’aiuto, calcolato in accordo con la comunicazione della Commis- sione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddet- ta comunicazione.
3. La misura degli aiuti è fissata dai provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle in- tensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell’Allegato A al presente decreto.
4. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammis- sibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevola- zioni di cui all’art. 9, comma 1.
6. Per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, tenuto conto della loca- lizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:
a) investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizio- ne e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario;
b) investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanzia- mento agevolato e finanziamento bancario;
c) per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), pro- posti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l’intensità dell’aiuto sono subordinati alla veri- fica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto, ai sensi di quanto disposto all’art. 6 commi 5 e 6.
d) per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), l’ammontare minimo di mezzi apportati dal soggetto be- neficiario alla copertura finanziaria del progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura fi- nanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi com- preso il finanziamento bancario;
e) spese per la partecipazione dei produttori di pro- dotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozio- nali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e svilup- po nel settore agricolo: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; nella forma del finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevo- lato e finanziamento bancario:
f) spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano sod- disfatte le condizioni di cui all’Allegato A al presente decreto;
g) spese per investimenti concernenti la trasforma- zione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limi- te della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella for- ma di contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.
7. L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamen- to bancario non può superare l’importo delle spese am- missibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento.
8. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti di finanziamento agevolato e di finanziamen- to bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sen- si dell’art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissi- bili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’Allegato A al presente decreto.
Art. 8.
Banche finanziatrici e soggetto istruttore
1. Le banche finanziatrici, previa accettazione di speci- fico mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a: a) rilasciare l’attestazione del merito creditizio del sog- getto beneficiario di cui all’art. 10, comma 3; b) concede- re al soggetto stesso il finanziamento bancario; c) svolge- re l’attività di gestione ed erogazione dei finanziamenti.
2. Il soggetto istruttore è autorizzato ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di:
a) istruttoria della proposta definitiva di cui all’art. 11;
b) istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione di cui all’art. 13;
c) predisposizione della relazione istruttoria relativa a ciascuna variazione successiva alla stipula del contratto di filiera di cui all’art. 14;
d) predisposizione della relazione istruttoria sulla richiesta di erogazione del saldo finale e predisposizione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo, di cui all’art. 13.
Sono poste a carico del soggetto beneficiario le com- missioni maturate per le attività svolte dal soggetto istrut- tore per conto del Ministero.
Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la banca auto- rizzata, l’importo delle commissioni è concordato tra il soggetto beneficiario e la banca autorizzata con le mo- dalità e nei limiti previsti dall’art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di fi- nanziamenti per la promozione dei contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP.
Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la società di cui all’art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 e successive modificazio- ni ed integrazioni, l’importo delle commissioni non può superare lo 0,9% del contributo in conto capitale relativo al singolo progetto presentato. Tale percentuale è deter- minata in coerenza con quanto disposto all’art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di con- cessione di finanziamenti per la promozione dei contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP.
Nel caso di attività istruttoria condotta dalla banca au- torizzata, la definizione delle relative condizioni generali è inserita all’interno della citata convenzione. Nel caso di attività istruttoria condotta dalla società di cui all’art. 8 del decreto n. 174/2006 e successive modificazioni ed in- tegrazioni le relative condizioni generali, predisposte dal- la società, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero.
Le condizioni generali sono rese note tramite pubblica- zione sul sito del Ministero.
3. Presso il Ministero è tenuto un elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal pre- sente decreto in materia di istruttoria delle proposte de- finitive di cui all’art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e tra- smissione della relazione sullo stato finale del program- ma e della relativa documentazione a corredo.
4. Per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 possono presentare richiesta le banche finanziatrici che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno già accettato lo specifi- co mandato ad esse conferito da CDP ai sensi del decreto di cui all’art. 7, comma 8.
5. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 4, le banche finanziatrici devono inviare al Ministero, con le modalità e le forme individuate dal Ministero medesimo, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresen- tante, con la quale la banca finanziatrice:
a) dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 4;
b) dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera;
c) si impegna ad osservare, nell’espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente de- creto demanda alle banche autorizzate, le relative disposi- zioni, usando la normale diligenza e professionalità;
d) si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di emanazione dell’atto amministrativo di erogazione del saldo di cui all’art. 17, comma 3, per eventuali verifiche disposte dal Ministero o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa alla banca au- torizzata dal soggetto proponente, nonché tutte le atte- stazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima banca autorizzata in esecuzione dei contratti di filiera di cui al presente decreto.
6. Il Ministero può richiedere, in ogni tempo, precisa- zioni e chiarimenti sugli atti prodotti dal soggetto istrut- tore ai sensi del presente decreto.
Art. 9.
Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni
1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preven- tivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso.
2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscrit- ta digitalmente dal soggetto proponente, è redatta secon- do l’apposito modello che sarà allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. Alla domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera, completo della de- scrizione degli elementi e le informazioni relativi all’in- tero programma del contratto di filiera e alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti; l’accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera; la scheda sin- tetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto be- neficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l’elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun in- tervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti e l’individuazione degli interventi di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852. Il programma del contratto di filiera e la scheda sintetica del progetto dovranno altresì contenere gli ulteriori dati e informazioni previsti dai provvedimenti.
3. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal prov- vedimento comprendano un finanziamento, alla doman- da di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun soggetto beneficiario, l’attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilità a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
4. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle di- chiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibi- lità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il progetto nonché dell’attestazione della regolarità del suo- lo o degli immobili interessati dall’intervento. Nel caso di reti d’impresa, invece, è richiesta copia del contratto di rete. L’ulteriore documentazione da produrre a corredo della do- manda di accesso alle agevolazioni sarà indicata nei provve-
dimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l’elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d’accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare.
5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la comple- tezza e la regolarità della domanda stessa.
6. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai sog- getti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispet- to del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponen- te o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto propo- nente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclu- sione. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata to- talmente inammissibile.
7. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettive e oggettive stabilite dall’art. 5 del presente decreto e dai provvedimenti, comunica al sogget- to proponente i motivi che ostano all’ammissibilità totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci gior- ni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Nel caso di domande presentate da una o più gran- di imprese il Ministero verifica la sussistenza dell’effetto incentivante dell’aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti attraverso l’analisi dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Il Ministero verifica altresì la proporzionalità dell’aiuto richiesto sulla base della docu- mentazione presentata.
9. Il Ministero può altresì chiedere al soggetto propo- nente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia neces- sario per il corretto svolgimento della procedura. I chia- rimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
10. Il Ministero provvede a trasmettere la domanda di accesso alle agevolazioni alle regioni o alle province au- tonome dove sono localizzati i progetti, al fine di acquisi- re il parere di competenza in merito alla compatibilità de- gli interventi proposti con la programmazione regionale e l’eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma di contributo in conto capitale, indicando l’ammontare massimo e le fonti di copertura.
11. Se le regioni o province autonome non trasmettono entro il termine di trenta giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest’ultimo si considera come accolto; in caso di parere negativo, il Ministero comunica al soggetto pro- ponente i motivi che ostano all’ammissibilità totale o par- ziale della domanda, assegnando il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succes- sive modifiche e integrazioni.
12. Il Ministero, all’esito delle operazioni di cui al pre- cedente comma, provvede a comunicare al soggetto pro- ponente l’ammissibilità totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni.
13. L’attività istruttoria di cui ai punti precedenti è svolta dal responsabile unico del procedimento, che può avvalersi di un gruppo di lavoro istituito ad hoc da nomi- nare con atto del Ministero.
14. La valutazione dei programmi e dei progetti è ef- fettuata sulla base di uno o più dei seguenti ambiti di valutazione:
a) Qualità dell’accordo di filiera e del programma di investimenti;
b) Idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi produttivi economici ed ambientali prefissati e a realizza- re/consolidare sistemi di filiera;
c) Requisiti specifici posseduti dai Soggetti benefi- ciari in relazione al programma;
d) Solidità economico-finanziaria dei soggetti benefi- ciari, sulla base, ove previsto, della documentazione predi- sposta dalla banca finanziatrice o da un tecnico abilitato.
15. Il sistema di punteggi attribuito a ciascun ambito di valutazione è individuato nei provvedimenti.
16. Per la valutazione delle domande, il Ministero può avvalersi di una commissione da nominare con atto del Ministero stesso.
17. Concluse le attività di valutazione, il Ministero pro- cede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti. Entro dieci giorni dalla pubblica- zione, i soggetti proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduato- ria. La richiesta di riesame non consente l’integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di ac- cesso alle agevolazioni e può riguardare esclusivamente errori materiali connessi all’attribuzione del punteggio. Il Ministero dà comunicazione della graduatoria alle regio- ni o province autonome dove sono localizzati i progetti, indicando le spese ammesse e le agevolazioni massime spettanti a ciascun soggetto beneficiario.
18. Per il computo dei termini di cui al presente artico- lo non si considera il mese di agosto.
Art. 10.
Presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera
1. La proposta definitiva di contratto di filiera è presentata dal soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinan- ziamento regionale, alle regioni o province autonome inte- ressate entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 9, comma 17, salvo proroghe concesse per cau- se debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile ed il soggetto proponente è escluso.
2. La proposta definitiva di contratto di filiera di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto indicato nel program- ma presentato con la domanda di partecipazione, ad ecce- zione dell’ammontare delle agevolazioni che, in sede di pro- posta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all’importo indicato nel programma approvato.
3. La proposta definitiva di contratto di filiera sotto- scritta dal soggetto proponente, e redatta, secondo il mo- dello che sarà allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) Xxxxxxxx proponente e soggetti beneficiari;
b) Progetti previsti;
c) Piano finanziario di copertura del programma, con indicazione dell’ammontare e della forma delle agevola- zioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivi- si per tipologia di spesa e cronoprogramma di realizzazio- ne degli interventi;
d) Ogni altro elemento richiesto dai provvedimenti.
4. Il Ministero può prevedere nei provvedimenti ulte- riore documentazione ritenuta necessaria per l’istruttoria della proposta definitiva.
5. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 11.
Istruttoria della proposta definitiva
1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di pre- sentazione della proposta definitiva di cui all’art. 12, pro- cede ad effettuare l’attività istruttoria, avvalendosi della relazione del soggetto istruttore. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni del Mi- nistero al soggetto istruttore e/o al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamen- te motivate.
2. Il Ministero per lo svolgimento dell’attività istrutto- ria può avvalersi del soggetto gestore.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria sono individuate nei provvedimenti.
4. Entro il termine previsto per l’espletamento dell’at- tività istruttoria, il soggetto proponente deve inviare al Ministero per ciascun soggetto beneficiario la conferma delle delibere di concessione del finanziamento bancario, ove previsto, rilasciate dalle banche finanziatrici.
5. Entro il medesimo termine previsto per l’espleta- mento dell’attività istruttoria, le regioni o province auto- nome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l’even- tuale cofinanziamento.
6. Per le proposte definitive per le quali l’attività istrut- toria dei progetti si conclude con esito positivo, il Mini- stero approva la proposta definitiva di contratto di filiera e trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, alle regioni/province autonome inte- ressate, se del caso alle banche finanziatrici, al soggetto istruttore, specificando, per ciascuno dei progetti, l’am- montare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.
7. Per le proposte definitive per le quali l’attività istrut- toria dei progetti si conclude con esito negativo, il Mi- nistero comunica al soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate, se del caso alle banche
finanziatrici e al soggetto istruttore, le relative motivazio- ni, anche al fine di consentire l’eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
8. Il Ministero, entro il medesimo termine di cui al comma 6, trasmette, ove previsto, le risultanze dell’istrut- toria e copia delle delibere di finanziamento bancario a CDP, affinché quest’ultima provveda a deliberare il fi- nanziamento agevolato.
9. CDP, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ri- cevimento della predetta documentazione, comunica al Ministero la delibera di concessione del Finanziamento agevolato, la cui efficacia è condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
10. Il Ministero, acquisite ove previsto le delibere del finanziamento agevolato, trasmette al soggetto proponen- te lo schema di contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Xxxxx termine non può essere fissato oltre dieci giorni dall’approvazione della proposta di contratto di filiera, salvo proroghe per cause debitamente motivate. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al soggetto proponente, al soggetto istruttore, a CDP e alle regioni o province autonome interessate la decadenza del- la decisione di approvazione del programma.
11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 12.
Sottoscrizione del contratto di filiera
1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall’approvazione della pro- posta di contratto di filiera, di cui all’art. 11, comma 6, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il con- tratto di filiera.
2. Il contratto di filiera, nel quale sono indicati impe- gni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all’eventuale quota di cofinanziamento regionale per il contributo in conto ca- pitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazio- ne dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti.
3. L’efficacia del contratto di filiera è condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di cento- venti giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche ammini- strazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammes- si alle agevolazioni. L’intervenuta efficacia è comunicata dal Ministero al soggetto proponente ed, eventualmente, alle banche finanziatrici.
4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del contratto di filiera di cui al comma 3, ove previsto, la banca finanziatrice provve- de a stipulare con il soggetto beneficiario il contratto di finanziamento, nel rispetto della convenzione tra Mini- stero e CDP, trasmettendone tempestivamente copia al Ministero.
5. Fino alla stipula del contratto di finanziamento sia la banca autorizzata sia le banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finan- ziatrici dello specifico contratto di filiera. Nel caso di sostituzione della banca finanziatrice, è necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l’adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della banca finanziatrice subentrante, nonché da parte di CDP in rela- zione al finanziamento agevolato.
6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 13.
Erogazione delle agevolazioni
1. L’erogazione del contributo in conto capitale avvie- ne successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote del contributo in conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per sta- to di avanzamento della spesa, subordinatamente all’ef- fettiva realizzazione della corrispondente parte degli in- terventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazio- ne di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata.
2. Il soggetto proponente può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo quattro domande di ero- gazione, di cui l’ultima a saldo. Il soggetto proponente può richiedere l’erogazione di un numero di tranche in- feriori a quattro.
3. Ai fini di ciascuna erogazione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del sogget- to proponente, al soggetto istruttore la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste nei provvedimenti. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmet- tono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruptore la documentazione finale di spesa, secondo le modalità previste nei provvedimenti.
4. Il Ministero per lo svolgimento dell’attività istrutto- ria delle richieste di erogazione può avvalersi del sogget- to gestore.
5. Il soggetto istruttore, entro trenta giorni dalla pre- sentazione della documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia al Ministero una relazione istruttoria, o una relazione fina- le in caso di richiesta di erogazione del saldo, attestante la conformità della realizzazione del programma con le specifiche prescrizioni contenute nel contratto di filiera.
Se il soggetto istruttore è la banca autorizzata, entro il medesimo termine, questa invia la relazione alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizza- ta. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal soggetto istruttore.
6. Il Ministero, sulla base della relazione di cui al com- ma 5, trasmessa dal soggetto istruttore, esegue le attività istruttorie di propria competenza e invia le risultanze ai soggetti istruttori, alle banche finanziatrici se del caso e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o pro- vince autonome. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo il Ministero svolge altresì le attività di cui all’art. 18 del presente decreto.
7. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, qualora presente, verificate le ulte- riori condizioni previste dal contratto di finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di finanziamento agevolato, che viene erogata al soggetto proponente unitamente alla corrispondente quota del fi- nanziamento bancario.
8. Il Ministero e le regioni o province autonome prov- vedono ad erogare il contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunica- zione al soggetto istruttore e, ove previsto, alle Banche finanziatrici.
9. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti bene- ficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla richiesta da questi effettuata e, en- tro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, trasmette a quest’ultimo una distinta che attesti l’avvenuto trasferimento di risorse.
10. Per il computo dei termini di cui al presente artico- lo non si considera il mese di agosto.
Art. 14.
Variazioni dei programmi successive alla sottoscrizione del contratto di filiera
1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli inter- venti, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/inve- stimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonché le modifiche alle tempistiche proget- tuali risultanti da cronoprogramma, così come approvate in sede di concessione dell’aiuto. In nessun caso le varia- zioni possono comportare modifiche che incidano sugli elementi di valutazione che determinano l’attribuzione di punteggi, previsti dai provvedimenti.
2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indi- cati nel contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quel- le dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun contratto di filiera.
3. Le spese relative alle variazioni sono ammissibili a partire dopo l’approvazione della richiesta di variazioni, anche se sostenute precedentemente.
4. Ai fini dell’approvazione i soggetti proponenti comuni- xxxx tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle age- volazioni, le variazioni proposte. Le variazioni sono altresì comunicate al soggetto istruttore che provvede a verificare la congruità tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la permanenza degli elementi di valutazione che determinano l’attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contie- ne una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.
5. Il Ministero effettua la propria istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della relazione istruttoria di variazio- ne redatta dal soggetto istruttore.
6. In caso di approvazione della variazione, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente e al soggetto istruttore.
7. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La comunicazione è al- tresì trasmessa al soggetto istruttore.
8. Nell’ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all’interno di cia- scuna tipologia di intervento nel limite del venti per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensità massima di aiuto.
9. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari, nonché quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella sche- da sintetica di progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d’opera alle condizioni previste nei provvedimenti.
10. Le modifiche di cui al comma 9 sono comunicate dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero e al soggetto istruttore nei termini e nelle moda- lità previste dai provvedimenti.
11. Il soggetto proponente può richiedere al Ministero il subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi:
a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno o più soggetti beneficiari, laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni;
b) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fu- sioni, scissioni, di cessione d’azienda o di ramo d’azienda di uno o più soggetti beneficiari.
12. La richiesta deve essere accompagnata da:
a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell’iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finan- ziario ed alla coerenza con il programma approvato e con i relativi obiettivi e alla permanenza degli elementi oggetto di valutazione per l’attribuzione dei punteggi;
b) la delibera, ove previsto, di concessione del fi- nanziamento bancario in favore del soggetto beneficiario subentrante;
c) il rispetto delle ulteriori condizioni previste nei provvedimenti.
13. La richiesta è altresì comunicata al soggetto istrutto- re che provvede a verificare la congruità tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti sog- gettivi e oggettivi, nonché la permanenza degli elementi di valutazione che determinano l’attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istrutto- ria di subentro che contiene una proposta motivata di acco- glimento o di rigetto della richiesta.
14. Il Ministero, laddove necessario, trasmette la relazio- ne di cui al comma 13 alle regioni o alle province autonome dove è localizzato il progetto, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale. Se le regioni o le province autonome non trasmettono entro il termine di trenta giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest’ul- timo si considera come accolto. In caso di parere positivo il Ministero, entro trenta giorni dalla relativa ricezione, appro- va il subentro e ne dà comunicazione al soggetto proponente, al soggetto istruttore, e, laddove necessario, alla banca finan- ziatrice, a CDP e alle regioni e province autonome. Entro venti giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, CDP delibera il relativo finanziamento agevolato. In caso di pa- rere negativo, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Ottenuta l’approvazione al subentro, il sogget- to beneficiario sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al contratto di filiera. Il soggetto beneficiario sottoscrive altresì un apposito adden- dum all’accordo di filiera, nelle forme e secondo le modalità previste dai provvedimenti. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto be- neficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni conces- se al contratto di filiera.
15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 15.
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al soggetto beneficiario, al sog- getto proponente, al soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle banche finanziatrici e alle regioni o province autonome.
2. La revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:
a) qualora, per i beni del medesimo intervento og- getto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea o comunque concesse da enti o istitu- zioni, pubbliche, che comportino il superamento dell’inten- sità di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell’Al- legato A al presente decreto;
b) qualora vengano distolte dall’uso previsto, in qual- siasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro im- prenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevo-
lazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termi- ni previsti dall’art. 6, comma 7, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comun- que non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti;
d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti bene- ficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 5 del presente decreto nonché delle condizioni di ammissibili- tà previste dai provvedimenti.
3. La revoca delle agevolazioni è totale qualora:
a) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti col- lettivi nazionali di lavoro;
b) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento dell’Unione europea;
c) il contratto di finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall’art. 12, comma 4 del decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
d) il contratto di finanziamento si risolva per inadem- pimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anti- cipatamente, prima dell’erogazione a saldo del contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell’adozione da parte del Ministero dell’atto amministrativo di erogazione del saldo;
e) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli elementi di valutazione previsti dai provvedimenti;
f) qualora venga meno in capo al soggetto proponen- te una delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 5 del presente decreto per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;
g) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti.
4. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli inter- venti del progetto, salvo proroghe concesse per cause debi- tamente motivate;
b) qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l’apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e ces- sazione dell’attività.
5. L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990; quest’ultimo può pre- sentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedi- mento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta gior- ni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provveden- do a darne comunicazione al soggetto proponente e, even- tualmente, al soggetto istruttore, alla Banca finanziatrice e a CDP ove pertinente, nonché, ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di contributo in conto capitale.
7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contribu- to in conto capitale, l’obbligo di restituire l’importo erogato. Per il finanziamento agevolato, qualora richiesto, la revoca comporta l’obbligo di versare un importo pari all’agevola- zione ricevuta in termini di differenziale di interessi, mag- giorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferi- mento (TUR) vigente alla data di erogazione.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il fi- nanziamento agevolato, nel caso in cui l’importo del finan- ziamento agevolato concedibile al soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell’importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all’importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la ridu- zione, le maggiori somme erogate al soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal soggetto beneficiario a sem- plice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell’im- porto del differenziale interessi. L’importo del differenziale di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazio- ne, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 16.
Documentazione di spesa
1. Ai fini dell’erogazione delle quote del contributo in conto capitale e del finanziamento, il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministe- ro e al soggetto istruttore la documentazione di spesa neces- saria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dai singoli provvedimenti.
Art. 17.
Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all’art. 13, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale del soggetto istruttore, in caso di fi- nanziamento agevolato, il Ministero provvede all’eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficia- rio, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità mas- sime di aiuto di cui all’allegato A al presente decreto e adotta l’atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la
revoca delle agevolazioni entro sei mesi dal ricevimento del- la documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al pro- cedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso, per il tramite del soggetto proponente.
3. A seguito dell’atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al contribu- to in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le som- me da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
Art. 18.
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimen- to delle agevolazioni medesime, sull’attività del soggetto istruttore e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l’attua- zione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e, al soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decre- to del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei progetti e l’in- dicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle in- dicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato sul fun- zionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di no- tifica ai sensi dell’art. 108 del medesimo trattato entrano in vigore dalla data delle decisioni CE.
2. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 4 A dell’Allegato A del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul fun- zionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del re- golamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giu- gno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio- namento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubbli- cato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.
3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell’Allegato A del pre- sente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore- stali della ricevuta contrassegnata dal numero di identifica- zione dell’aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 5 A dell’Allegato A del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul fun- zionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del rego- lamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 5 A dell’Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavora- tivi dalla loro entrata in vigore.
6. Sono rispettate le condizioni previste all’art. 9, para- grafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.
7. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimen- tari e forestali n. 1192 dell’8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi è abrogato.
8. Eventuali modifiche al decreto del Ministro delle poli- tiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. n. 7775 del 22 lu- glio 2019 recante i criteri le modalità e le procedure per l’at- tuazione degli interventi di cui all’art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Distretti del cibo) potranno essere attuate con successivo decreto del Ministro delle po- litiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Mini- stro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 13 comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economi- co, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 149
Allegato A
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria. L’investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
c) creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) garantire il rispetto delle norme in vigore alle condizioni seguenti:
- ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell’Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- qualora il diritto dell’Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l’impresa interessata. L’aiuto è limitato alle PMI.
Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all’aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali1; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell’Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al primo paragrafo, lettera d); e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
Nel caso dell’irrigazione, è assicurato, dal 1° gennaio 2017, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l’investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua da parte del settore agricolo con forme all’articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.
In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e in particolare alle norme in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.
Non è ammesso il sostegno ad investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un’organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
1 L’aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all’intensità massima del 30% dell’importo
dei costi ammissibili, purché soddisfi le condizioni di cui alla nota 6.
Spese ammissibili | Intensità massima agevolazione2 | |
Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27 | Altre Regioni | |
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili3. | 50% | 40% |
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato4. | 50% | 40% |
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici,e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. | 50% | 40% |
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità5. | 50% | 40% |
5. Acquisto di animali da riproduzione6 | 30% | 30% |
2 Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del
regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell’Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.-
3 I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’intervento.
4 Con riguardo all’irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
5 Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).
6 L’aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all’intensità massima del 30% dell’importo
dei costi ammissibili, purché soddisfi le seguenti condizioni:
- gli aiuti possono essere concessi soltanto per l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; pertanto, sono ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;
- i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della presente tabella 2 A. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e dell’Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento. Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati. | ||
Spese ammissibili | Intensità massima agevolazione | |
Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27 | Altre regioni | |
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing,1 o miglioramento di beni immobili2 | 50% | 40% |
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato3 | 50% | 40% |
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2) | 50% | 40% |
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali. | 50% | 40% |
1 I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
2 I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.
3 I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
I regimi di qualità sono i seguenti: A) regimi di qualità istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; ii) regolamento (UE) n. 1151/2012; iii) regolamento (CE) n. 834/2007 (62); iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; B) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, oppure termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori; iii) il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli; C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto con formi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori prati che riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari». L’attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l’organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura. Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro, devono essere notificate individualmente. | ||||||||
A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ1 | Intensità massima agevolazione | |||||||
a) Costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità2 | Fino al 100% della spesa ammissibile | |||||||
B) AIUTI PER AGRICOLI3 | LE | MISURE | PROMOZIONALI | A | FAVORE | DEI | PRODOTTI | Intensità massima agevolazione |
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio4. | Fino al 100% della spesa ammissibile |
1 Gli aiuti sono concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.
2 Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.
3 Le misure promozionali si riferiscono all’intero settore agricolo. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non è subordinata all’adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell’associazione o dell’organizzazione sono limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.
4 Possono beneficiare dell’aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.
b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione. | |
c) Xxxxx relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi5. | |
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori6 | Fino al 50% della spesa ammissibile7 |
5 Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine. La restrizione riguardante il riferimento all’origine non si applica se i) l’attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall’Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione; ii) se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Il riferimento all’origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell’articolo 34 del trattato.
6Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo sotto forma di servizi agevolati. Prima del lancio di campagne promozionali, devono essere trasmessi alla Commissione UE campioni rappresentativi di materiale promozionale. Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine e non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La restrizione riguardante il riferimento all’origine non si applica se i) l’attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall’Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione; ii) se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.
7 L'intensità può raggiungere l'80% delle spese ammissibili per attività promozionali nei paesi terzi.
Tab. 4A: Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.
Le misure di aiuto si riferiscono all’intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto. Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Prima della data di avvio del progetto, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) la conferma dell’attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto; d) l’indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto; e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato. Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Non sono concessi aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo. | |
Spese ammissibili | Intensità massima agevolazione |
1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto | Fino al 100% delle spese ammissibili1 |
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati | |
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; | |
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;. | |
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. |
1 A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- la ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.
Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento. | |
I costi ammissibili comprendono: | Intensità massima agevolazione |
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente | 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese |
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni. | |
Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno | Intensità massima agevolazione (ESL) |
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. | 50% dei costi ammissibili |
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. | |
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: | Intensità massima agevolazione (ESL)1 |
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile; | 45 % dei costi ammissibili |
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile; | |
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili | 30 % dei costi ammissibili |
1 L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.