Contract
CONTRATTO ATTUATIVO DEL CONTRATTO (REP. N.31/2020) STIPULATO IN DATA 22.01.2020 DA ESTAR CON LA DITTA ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES SRL PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DA DESTINARE ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA.
ADESIONE PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LITOTRIPSIA PER L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ESTAR CON DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE AREA DIVISIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E SANITARIE di ESTAR n. 936 del 01/07/2019,, LOTTO N. 1 “FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMA MOBILE PER LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA CON PUNTAMENTO ECOGRAFICO E RADIOLOGICO” PER I PRESIDI OSPEDALIERI S. XXXXXXX XXXXX E S. XXXXXXXX XXXXXX. CIG PADRE LOTTO 1 0000000X0 - CIG DERIVATO LOTTO 1: 8410338E76.
L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n. 64530 del 17.08.2020 domiciliata per la carica presso l’Azienda
E
L’Impresa ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES s.r.l. a Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l. (di seguito, per brevità, anche “ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl”) con sede legale in Xxxxxxx (XX) xxx Xxxxxx 00/X C.F. e P.I. 12502181006 legalmente rappresentata dal Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato, come da visura della C.C.I.A.A. di Milano, Monza
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Direttore del Xxx.xx ABS di ESTAR n. 1421 del 15/09/2017, Estar ha provveduto all’indizione di una procedura aperta, volta alla conclusione di una Convenzione triennale per la fornitura di sistemi per litotripsia extracorporea e relativo materiale di consumo, suddivisa in tre lotti, da destinare alle XX.XX. della Regione Toscana;
- Determinazione del Coordinatore di Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie n. 380 del 12/03/2018, Estar ha provveduto a rettificare l’importo a base d’asta e rideterminato il quadro economico del lotto n. 3 con conseguente separato svolgimento della procedura di gara;
-con nota prot ESTAR n. 33547 del 26/06/2019, la UROLOGY DIAGNOSTICS srl ha comunicato, con decorrenza 1 luglio 2019, il cambio della propria denominazione sociale in ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl;
- con Determinazione del Coordinatore Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie di ESTAR n. 936 del 01/07/2019, Estar ha proceduto all’aggiudicazione della Convenzione triennale per la fornitura di sistemi per litotripsia extracorporea e relativo materiale di consumo dedicato, da destinare alle XX.XX. della Regione Toscana, limitatamente ai lotti nn. 1 e 2, in favore di UROLOGY DIAGNOSTICS s.r.l. (ora ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl);
- in data 22.01.2020 repertorio n. 31/2020 è stata stipulata tra Estar e la ditta ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl la convenzione triennale per la fornitura di sistemi per litotripsia extracorporea e relativo materiale di consumo, a seguito di aggiudicazione di gara con Determinazione del Coordinatore Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie di ESTAR n. 936 del 01/07/2019, lotto n. 1 ““Fornitura in noleggio per 72 mesi di sistemi mobili per litotripsia extracorporea con puntamento ecografico e radiologico”
- con nota autorizzativa del Direttore Generale prot. n. 64530 del 17.08.2020 la Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), è stata autorizzata a dare attuazione al contratto per la fornitura a noleggio di sistemi per litotripsia extracorporea su mezzo mobile da destinare ai Presidi Ospedalieri X. Xxxxxxx xx Xxxxx e
X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx dell’ASL TC;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Premesse ed allegati
Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:
- convenzione, triennale per l’affidamento della fornitura per la fornitura di sistemi per litotripsia extracorporea e relativo materiale di consumo dedicato, da destinare alle XX.XX. della Regione Toscana, lotto n. 1 Fornitura in noleggio per 72 mesi di sistemi mobili per litotripsia extracorporea con puntamento ecografico e radiologico
- Allegato alla convenzione offerta economica lotto 1
- Allegato alla convenzione Capitolato Normativo di gara e Tecnico Prestazionale,
- DUVRI ricognitivo
Gli allegati al presente contratto sono:
all. A) Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Decreto UE 2016/679
all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
all. C) Modulo per richiesta DURC;
Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura a noleggio di sistemi per litotripsia extracorporea su mezzo mobile con puntamento ecografico e radiologico da destinare ai Presidi Ospedalieri X. Xxxxxxx xx Xxxxx e X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx dell’ASL TC come di seguito dettagliato:
n. 12 giornate/anno ambito empolese
n. 12 giornate/anno ambito pratese
Nr giornate complessive 144 costo a giornata di € 2.780,00 iva esclusa
Art. 3- IMPORTO
L’importo del presente contratto per la fornitura a noleggio sopra indicata ammonta complessivamente ad € 488.390,40 IVA inclusa 22%.
Art. 4 – DURATA
Il presente contratto ha la durata di 72 mesi a decorrere dal 01.07.2020 al 30.06.2026.
Art. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.
Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel Capitolato Normativo e Tecnico-Prestazionale.
Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il responsabile dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Marateresa Asquino. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’Azienda è: Dr Andrea Del Grasso
Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: XXXXX XXXXXXX
Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.
Art. 7- PENALI
Si rimanda all’art. 12 della convenzione e all’art. 9.12 del Capitolato Normativo di gara
Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO
Si rimanda all’art. 15 della convenzione, e agli art nn. 12 e 13 del Capitolato Normativo di gara.
Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA’
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell’esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.
Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: BGAYDC (Ambito Empolese), C27NVZ (ambito pratese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a
decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.
Art. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
Art. 12 – RESPONSABILITA’
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.
Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008
Si rimanda all’art. 13 della convenzione e all’art 9.7 del capitolato normativo di gara.
In data 30.06.2020 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 30.06.2020 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.
Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
3. Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Seda s.p.a, l’Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)
5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.
Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il fornitore è tenuto ad osservare nell’espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/00-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx/000-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x- codice-di-condotta
La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.
Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.
Art. 17- FORO COMPETENTE
Si rinvia a quanto dall’art. 19 della convenzione e dell’art. 18 del Capitolato Normativo di gara
Art. 18 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.
Per l’Azienda USL Toscana Centro Per l’Impresa ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl
Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx