COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SCIUTO Presidente
(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) XXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
XXXXXXX XXXXXX
06/03/2020
FATTO
1. Parte ricorrente stipulava il 21.5.2008 con altro intermediario, rappresentato da mandatario, poi divenuto l’intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 11.952,00, da rimborsare in n. 72 rate di € 166,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all’estinzione anticipata con data di riferimento 31.3.2012, dopo aver pagato la rata n. 45. L’intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 48,06 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione.
3. Con ricorso presentato il 10.4.2019, preceduto da reclamo consegnato l’11.1.2019, parte ricorrente, con l’assistenza di una società di consulenza, contestava il conteggio estintivo chiedendo il rimborso del complessivo importo di € 1.219,41, di cui € 90,57 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni per l’intermediario mandante, € 596,90 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni per il mandatario, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, € 112,50 a titolo di rimborso pro quota delle spese di istruttoria e € 419,44 a titolo di rimborso pro quota delle spese assicurative, oltre alla rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 20,00 più IVA.
4. Con le controdeduzioni l’intermediario resistente eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo ad esso propedeutico è stato presentato in mancanza di idonea procura, essendo privo dell’autenticazione della firma della parte ricorrente. Afferma che nulla è dovuto per le provvigioni dell’agente, essendo a fronte di
attività che si esauriscono con la conclusione del contratto; allega copia del conferimento dell’incarico. Sostiene che anche le spese di istruttoria non sono restituibili in quanto up front. Quanto alle spese assicurative, osserva che ai fini del calcolo dell’importo da restituire va considerato il premio netto. Si dichiara disponibile a riconoscere al ricorrente, qualora il ricorso venga ritenuto ammissibile, l’importo di € 874,04, di cui € 90,57 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni bancarie, € 381,76 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni finanziarie, al netto delle commissioni corrisposte all’agente, € 401,71 a titolo di rimborso pro quota delle spese assicurative, e € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso.
5. Chiede in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata, confidando che l’Arbitro ritenga quanto proposto adeguato e conforme ai criteri da esso applicati, chiede che sia rigettata ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso.
6. Con repliche alle controdeduzioni il ricorrente afferma che l’invio del reclamo è stato corredato da idonea procura da esso sottoscritta, di cui allega copia.
DIRITTO
1. Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’intermediario resistente, in ragione della mancanza del preventivo reclamo, in quanto presentato in assenza di idonea procura, essendo la stessa priva dell’autenticazione della firma di parte ricorrente.
2. Si osserva al riguardo che, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto “con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”: Non è pertanto applicabile al reclamo il disposto dell’art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell’esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario. Questo Collegi ha inoltre precisato (cfr. dec. n. 9768/2016) che, in caso di difetto di sottoscrizione del reclamo, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile soltanto qualora tale difetto “… genera obiettivamente gravi dubbi circa l’effettiva imputabilità del reclamo alla volontà del ricorrente. Ciò impedisce quindi all’intermediario di prendere in considerazione le contestazioni ivi contenute e formulare la propria risposta. In tal modo viene pregiudicata la fondamentale funzione del reclamo, che consiste nel tentare di appianare negozialmente la divergenza insorta tra intermediario e cliente, evitando il ricorso ad un soggetto terzo, quale l’Arbitro o l’Autorità Giudiziaria”. Si aggiunge che, nel caso di specie: il ricorrente ha prodotto in atti il modulo ABF contenente l’incarico conferito ai fini della presentazione del ricorso; il reclamo presenta sufficienti riferimenti che lo ricollegano al cliente e contiene la dichiarazione del procuratore di procedere in nome e per conto del cliente medesimo; l’intermediario convenuto ha indirizzato la risposta al reclamo direttamente alla società di consulenza che assisteva il ricorrente senza fare alcun cenno alla questione del’asenza di procura e rendendosi disponibile a riconoscere al ricorrente la somma omnicomprensiva di € 524,00, proponendo la sottoscrizione di un accordo transattivo. L’eccezione è pertanto infondata.
3. Ciò premesso, questo Collegio
- letta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spóldzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e altri);
- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell’11 settembre 2019, n. 26525;
RITIENE
che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:
4. L’importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l’attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l’intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.
5. Per quanto riguarda imposte e tasse, si ritiene che, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, possa presumersi, fino a prova contraria che l’intermediario abbia provveduto a pagare l’importo specificato nel contratto.
6. Fermo restando quanto detto sub 4., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.
7. La riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto.
8. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l’effettività tra le parti di ciascun contratto, garantisce l’uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risoluto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l’intermediario alla restituzione dell’indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
9. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell’assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.
10. Ciò premesso, si rileva, nel caso specifico, che parte ricorrente formula domanda di restituzione pro quota delle commissioni per l’intermediario mandante, delle commissioni del mandatario, delle spese di istruttoria e delle spese assicurative. L’intermediario non fornisce evidenza del pagamento delle spese di istruttoria.
11. Quanto alle spese assicurative è consolidato orientamento dell’Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi, a carico del cliente, sia tenuto l’intermediario finanziatore, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell’ABF trovano
fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. Quanto ulteriormente dovuto a titolo di rimborso pro quota di tali spese, secondo il criterio pro rata temporis, va calcolato sull’importo del premio al netto delle imposte, ove disponibile in atti.
12. Alla luce di quanto sopra enunciato, in applicazione del criterio lineare pro rata temporis, la somma che l’intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e delle spese di istruttoria e assicurative, è pari a € 1.118,61, come risulta dalla seguente tabella:
rate pagate | 45 | rate residue | 27 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||
Commissioni intermediario mandante | 241,52 | 90,57 | 90,57 | ||||
Commissioni mandataria | 1.719,89 | 644,96 | 48,06 | 596,90 | |||
Spese di istruttoria | 300,00 | 112,50 | 112,50 | ||||
Oneri assicurativi (rischio impiego) | 1.091,23 | 409,21 | 409,21 | ||||
Totale | 1.118,61 | ||||||
13. All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.
14. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord.
n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell’intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) la formulazione di una domanda di retrocessione dei costi del credito in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento non richiede la necessaria assistenza di un professionista.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 1.118,61. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1