Schema Contratto di assicurazione
Schema Contratto di assicurazione
(Capitolato di Polizza e Contratto) per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia
Lotto 5 - Infortuni IPM – CIG 66477107D4
INDICE Pagina
DEFINIZIONI GENERALI | 4 |
DEFINIZIONI DI SETTORE | 6 |
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI | 7 |
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione | 7 |
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 7 |
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | 7 |
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio | 7 |
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio | 7 |
Art. 1.6 – Buona fede | 7 |
Art. 1.7 – Durata del Contratto | 8 |
Art. 1.8 – Oneri fiscali | 8 |
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente | 8 |
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori | 8 |
Art. 1.11 – Clausola Broker | 8 |
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | 8 |
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società | 9 |
Art. 1.14 – Elementi per il calcolo del premio | 9 |
Art. 1.15 - Disciplina della responsabilità | 9 |
Art. 1.16 - Dipendenti distaccati o comandati | 9 |
Art. 1.17 - Rinuncia al diritto di rivalsa | 9 |
Art. 1.18 – Assicurazione per conto di chi spetta | 9 |
Art. 1.19 – Disposizione finale | 9 |
Art. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE | 10 |
Art. 2.1 – Regolazione e conguaglio del premio | 10 |
Art. 2.2 - Estensione territoriale | 10 |
Art. 2.3 – Efficacia temporale della garanzia | 10 |
Art. 2.4 – Infortuni Extraprofessionali | 10 |
Art. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA | 11 |
SEZIONE 1) – INFORTUNI | 11 |
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione | 11 |
Art. 3.2 – Rischi inclusi nell’assicurazione | 11 |
Art. 3.3 – Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni | 11 |
Art. 3.4 – Categorie e somme assicurate | 12 |
Art. 3.5 – Condizioni valide per le categorie assicurate in base all’ammontare delle retribuzioni | 12 |
Art. 3.6 – Assicurabilità | 12 |
Art. 3.7 – Morte | 12 |
Art. 3.8 – Invalidità Permanente | 12 |
Art. 3.9 – Inabilità Temporanea (garanzia valida solo per la categoria A dell’Allegato A) | 13 |
Art. 3.10 – Cumulo di indennità | 13 |
Art. 3.11 – Spese mediche da infortunio | 13 |
Art. 3.12 – Franchigia | 14 |
SEZIONE 2) - INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA (Garanzia valida esclusivamente per Amministratori Delegati, Direttori Generali e Dirigenti) | 15 |
Art. 3.13 – Oggetto dell’assicurazione | 15 |
Art. 3.14 – Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni | 15 |
Art. 3.15 – Assicurabilità | 15 |
Art. 3.16 – Criteri di liquidazione | 15 |
Art. 3.17 – Cumulo di indennità | 16 |
Art. 3.18 – Xxxxxxxx aggiuntiva | 16 |
Art. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | 18 |
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato relativi alla SEZIONE 1) | 18 |
Art. 4.2 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato relativi alla SEZIONE 2) | 18 |
Art. 4.3 – Collegio Medico | 18 |
Art. 4.4 – Liquidazione | 18 |
Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI | 19 |
Art. 5.1 – Rinuncia alla rivalsa | 19 |
Art. 5.2 – Morte presunta | 19 |
Art. 5.3 – Esposizione agli elementi | 19 |
Art. 5.4 – Xxxxx traumatiche e da sforzo | 19 |
Art. 5.5 – Calamità naturali | 19 |
Art. 5.6 – Rischio volo | 19 |
Art. 5.7 – Rischio guerra | 20 |
Art. 5.8 – Contaminazione biologica/chimica/nucleare | 20 |
Art. 5.9 – Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 00 |
Art. 5.10 – Danni estetici | 20 |
Art. 5.11 – Raddoppio capitale in caso di commorienza | 20 |
Art. 5.12 – Raddoppio capitale assicurato in caso di morte da circolazione stradale | 20 |
Art. 5.13 – Xxxxxx, tentata rapina, sequestro di persona | 20 |
Art. 5.14 – Morsi di animali, punture di insetti | 21 |
Art. 5.15 – Malattie tropicali | 21 |
Art. 5.16 – Malattie professionali (valida solo per la Categoria A, Amministratore Delegato, Direttore Generale e Dirigenti) | 21 |
Art. 5.17 – Grave Invalidità Permanente (garanzia valida per tutte le categorie assicurate) | 21 |
Art. 5.18 – Sport pericolosi (garanzia valida per tutte le categorie assicurate) | 21 |
Art. 5.19 – Rimpatrio della salma | 21 |
Art. 5.20 – Rientro sanitario aereo | 21 |
DICHIARAZIONE | 23 |
ALLEGATO A | 24 |
Contratto | 25 |
DEFINIZIONI GENERALI
Nel testo che segue, si intende per:
ASSICURATO:
Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione, la società Contraente e le Società da essa controllate.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente e dalle sue Società controllate.
BROKER
La società Sapri Broker Srl
CONTRAENTE
Equitalia SpA anche in nome e per conto delle Società del Gruppo, che si devono intendere assicurate a tutti gli effetti
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’assicuratore a seguito della sottoscrizione del contratto di assicurazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione stessa.
EQUITALIA:
Equitalia S.p.A., nella qualità di soggetto che sottoscrive il Contratto di assicurazione con la Società anche in nome e per conto delle Società del Gruppo Equitalia.
PARTE O PARTI :
Equitalia S.p.A. anche in nome e per conte di tutte le società del Gruppo Equitalia e la Società assicuratrice, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA:
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PREMIO:
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa
RISCHIO:
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO:
Il verificarsi di un evento che impegna la Società al pagamento della prestazione convenuta.
SOCIETA’:
L’impresa assicuratrice (partecipante in forma singola o associata – R.T.I/ Consorzio) aggiudicataria della presente gara.
DEFINIZIONI DI SETTORE
RETRIBUZIONI
Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali - escluso l’ammontare dei compensi per gli amministratori con l’eccezione dell’Amministratore Delegato - ricevono a compenso dell’opera prestata - al lordo di ogni trattenuta - e/o gli importi pagati dall’Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone.
Xxxxxx intendersi equiparati a dipendenti eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’ attivazione del Contratto.
SINISTRO:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INABILITA’ TEMPORANEA:
L’impedimento temporaneo generale (inabilità assoluta) o la limitazione (inabilità parziale) all’esercizio delle attività svolte dall’assicurato.
INFORTUNIO:
Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO:
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di infortunio.
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA:
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di malattia.
MALATTIA:
Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
RISCHIO PROFESSIONALE:
L’evento o la patologia verificatosi durante o riconducibile allo svolgimento delle attività professionali e/o comunque riconducibile al rapporto con la Contraente.
RISCHIO EXTRAPROFESSIONALE:
L’evento o la patologia verificatosi durante o riconducibile a situazioni di tempo o di luogo che non possono essere ricondotte al rischio professionale.
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione
Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul Contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
1. entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto assicurativo, il premio di prima rata convenuto;
2. entro 30 (trenta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
3. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
✓ il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
✓ il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente Contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi (in contraddittorio con la Contraente) la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal Contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto ed il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3..
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi
di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione stipulato a seguito dell’aggiudicazione avrà validità di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1/11/2016, data di effetto delle coperture assicurative, ferma la facoltà della Contraente di recedere dallo stesso, con preavviso di almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. La Società ha la facoltà di recedere dal Contratto, in occasione di ciascuna scadenza annuale - con conseguente e contemporaneo recesso per l’intero lotto di gara – con preavviso di almeno 180 giorni .
Art. 1.8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole alla Contraente, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e la Società in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 1.11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice.
Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società fornirà semestralmente, entro il mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato excel, dei sinistri denunciati dall’inizio del Contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione
- una breve descrizione del sinistro
La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire di norma per il tramite del Broker. Tali comunicazioni dovranno essere inviate dalle Parti al Broker a mezzo fax o PEC, ai seguenti indirizzi Sapri Broker Srl fax 00.0000000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 1.14 – Elementi per il calcolo del premio
ll pagamento è effettuato in base all’applicazione dei tassi presentati dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per il periodo 1/11/2016 – 31/10/2019, da applicarsi ai parametri espressamente indicati nello schema di offerta economica; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
Il premio versato in via anticipata sarà pari all’80% del premio annuo calcolato sulla base dei dati della retribuzione globale della singola annualità.
Il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 2.1 – Regolazione e conguaglio del premio.
Art. 1.15 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.16 - Dipendenti distaccati o comandati
Le garanzie si intendono operanti anche per i dipendenti distaccati o comandati che prestano la propria attività ,su incarico e/o disposizione della Contraente.
Art. 1.17 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti della Contraente, delle persone delle quali la Contraente debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti della Contraente, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro.
La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro la Contraente o l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 1.18 - Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro tuttavia i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.
Art. 1.19 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente capitolato.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Regolazione e conguaglio del premio
Il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità, la Contraente comunicherà alla Società per iscritto per il tramite del Broker il valore delle Retribuzioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizio). Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.
Altrettanto, la Contraente e gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio.
Si conviene che, ove la Contraente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del Contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 2.2 – Estensione territoriale
La presente assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 2.3 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente Contratto.
Art. 2.4 – Infortuni Extraprofessionali
Relativamente agli infortuni extraprofessionali la polizza verrà stipulata attraverso una Cassa di Assistenza, che dovrà essere disponibile al momento dellai sottoscrizione del contratto e dovrà avere le caratteristiche di cui all’art. 51 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.
ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle condizioni che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le condizioni che regolano l’assicurazione in generale, le condizioni che regolano l’assicurazione in particolare e/o le condizioni del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.
SEZIONE 1) – INFORTUNI
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professionali, ivi compreso il rischio in itinere, ed extra-professionali.
Art. 3.2 - Rischi inclusi nell’assicurazione
Ai sensi del presente capitolato sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:
✓ annegamento;
✓ folgorazione;
✓ effetti delle influenze termiche ed atmosferiche;
✓ assideramento e/o congelamento;
✓ asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
✓ avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza; o l’assorbimento subitaneo di sostanze nocive;
✓ intossicazione anche non avente origine traumatica;
✓ lesioni da contatto con sostanze corrosive;
✓ colpi di sole o di calore;
✓ lesioni muscolari (esclusi gli infarti);
✓ ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le xxxxx xxxxxxx;
✓ conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
✓ danni estetici conseguenti ad infortunio.
Sono inoltre compresi i seguenti eventi:
✓ infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
✓ infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave;
✓ infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;
✓ infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
✓ aggressioni ed atti violenti
Art. 3.3 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:
✓ dall’uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto dall’Art. 5.6 – Rischio volo;
✓ dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere;
✓ dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) a livello professionistico, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura o di gare podistiche, di bocce, ginnastica, pattinaggio, golf, pesca senza uso di autorespiratore, squash, scherma, tennis, regate veliche (escluse quelle di altura), gare e/o partite aziendali e/o aventi carattere ricreativo o di attività ciclo amatoriali;
✓ derivanti da guerra e/o insurrezioni;
✓ trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
✓ da abuso di psicofarmaci e/o dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni;
✓ da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
✓ da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
✓ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
Art. 3.4 - Categorie e somme assicurate
Le categorie e le somme assicurate sono quelle indicate nell’Allegato “A” .
Art. 3.5 – Condizioni valide per le categorie assicurate in base all’ammontare delle retribuzioni
Agli effetti assicurativi, per retribuzione di fatto s’intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese), quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazione agli utili e le provvigioni, nonché l’equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura, purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il premio di assicurazione.
Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione di fatto annua dell’infortunato quella percepita nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio, moltiplicato per le mensilità di contratto; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all’infortunato nei 12 mesi precedenti per i titoli di cui sopra, purché su tali somme sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
Per i dipendenti che non abbiano raggiunto il mese di servizio e per quelli assunti temporaneamente, per liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell’infortunato quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all’infortunato per il periodo di tempo decorrente dall’assunzione in servizio fino al giorno dell’infortunio.
La Contraente è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.
Per l’identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione dellea Contraente, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
Art. 3.6 - Assicurabilità
Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l’assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
Le garanzie assicurative, inoltre, non valgono per le persone di età maggiore di 75 anni.
Art. 3.7 – Morte
La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile ai termini del presente Capitolato di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
Art. 3.8 - Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche eventualmente intervenute, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista.
Per gli Assicurati xxxxxxx, le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precisata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.
Art. 3.9 - Inabilità Temporanea (garanzia valida solo per categoria A dell’Allegato A)
Se l’infortunio ha per conseguenza una Inabilità Temporanea dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:
- integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità di attendere alle occupazioni dichiarate;
- al 50%, per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni, o che è andato riacquistando della sua capacità fisica.
L’indennità per Inabilità Temporanea che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre dal giorno successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa col giorno precedente a quello dell’avvenuta guarigione.
Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell’infortunio.
Nel caso che l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall’Art. 4.1 (Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato), la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella prognosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
Art. 3.10 - Cumulo di indennità
L’indennizzo per Inabilità temporanea è cumulabile con quello per Morte o per Invalidità Permanente.
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 3.11 - Spese mediche da infortunio
La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio risarcibile ai termini del presente Capitolato di polizza, il costo delle cure mediche sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo di Euro 20.000,00
Per cure mediche si intendono:
- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o all’ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi;
- spese per uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici, protesici e endoprotesi applicati durante l’intervento.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.
Art. 3.12 – Franchigia
L’indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato con le seguenti modalità:
Categorie A) , B) Amministratore Delegato, Direttore Generale, Dirigenti e Xxxxxx direttivi e D)
✓ rischi professionali ed extraprofessionali: l’indennizzo verrà liquidato senza applicazione di alcuna franchigia;
Categoria C) altri dipendenti
✓ rischi professionali: l’indennizzo verrà liquidato senza applicazione di alcuna franchigia;
✓ rischi extraprofessionali: l’indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato con la deduzione di una franchigia assoluta del 3%; in caso di invalidità permanente di grado pari superiore al 7% la franchigia di cui sopra s’intende annullata.
SEZIONE 2) - INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA
(Garanzia valida esclusivamente per Amministratori Delegati, Direttori Generali e Dirigenti)
Art. 3.13 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione si intende estesa, per l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i Dirigenti, al caso di invalidità permanente conseguente a malattia manifestatasi durante il periodo di copertura.
Art. 3.14 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia le Invalidità Permanenti derivanti da:
a) intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o dall’uso a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, di stupefacenti, di allucinogeni;
b) trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonché da radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) malattie professionali di cui al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche;
d) eventi connessi a guerra , guerra civile , insurrezione a carattere generale;
e) dolo dell’assicurato;
Art. 3.15 - Assicurabilità
Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, infermità mentali; l’assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
Le garanzie assicurative, inoltre, non valgono per le persone di età maggiore di 65 anni, mentre per quelle assicurate cessa automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale limite di età si intende elevato a 75 anni per un massimo di n. 12 soggetti assicurati.
Art. 3.16 – Criteri di liquidazione
In caso di accertata Invalidità Permanente si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando la stessa sia di grado inferiore al 25% della totale. Se invece essa risulterà superiore o pari al 25% della totale, l’Impresa liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:
Percentuale di invalidità permanente accertata | Percentuale da applicare sulla somma assicurata |
25 | 1 |
26 | 3 |
27 | 5 |
28 | 7 |
29 | 9 |
30 | 11 |
31 | 13 |
32 | 15 |
33 | 17 |
34 | 19 |
35 | 21 |
36 | 23 |
37 | 25 |
38 | 27 |
39 | 29 |
40 | 31 |
41 | 33 |
42 | 35 |
43 | 37 |
44 | 39 |
45 | 41 |
46 | 43 |
47 | 45 |
48 | 47 |
49 | 49 |
50 | 52 |
51 | 55 |
52 | 58 |
53 | 61 |
54 | 64 |
55 | 67 |
56 | 70 |
57 | 73 |
58 | 76 |
59 | 79 |
60 | 82 |
61 | 85 |
62 | 88 |
63 | 91 |
64 | 94 |
65 | 97 |
66 | 100 |
oltre 66 | 100 |
La percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla tabella allegata al T.U. sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per le malattie professionali, approvata con
D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche non prima che sia decorso un anno dalla denuncia e comunque non oltre 18 mesi da tale data.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella, l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità lavorativa generica dell’Assicurato.
La visita fiscale sarà effettuata contemporaneamente dal medico dell’Assicurato e dal medico della Compagnia, i quali definiranno e concorderanno il grado di invalidità permanente.
In caso di controversie vale quanto previsto dall’Art. 4.3 delle Condizioni che regolano la gestione sinistri.
Art. 3.17 - Cumulo di indennità
La presente garanzia non potrà in alcun caso cumularsi con quella di Invalidità permanente da Infortunio.
Art. 3.18 – Clausola aggiuntiva
La Società aggiudicataria si impegna, alla data di effetto della copertura assicurativa, ad attivare le garanzie previste alla Sezione 1) Infortuni ed in relazione ai soli rischi extraprofessionali, in favore di due ulteriori assicurati che, per quanto riguarda le garanzie assicurate devono intendersi equiparati alla Categoria A). I dati personali relativi ai due nuovi soggetti verranno forniti prima dell’attivazione delle garanzie. Le somme fisse Morte e Invalidità Permanete assicurate pro-capite per i due ulteriori assicurati sono le seguenti:
Morte: € 1.000.000,00
Invalidità Permanente: € 1.200.000,00
Il premio relativo alla copertura di cui alla presente clausola viene concordato forfettariamente in € 500,00, pro-capite, da corrispondersi unicamente in caso di attivazione della garanzia, comprovata da richiesta scritta della Contraente, all’atto della regolazione annuale del premio di polizza.
ART. 4 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato relativi alla SEZIONE 1)
Entro 30 giorni lavorativi dal fatto o dal giorno in cui l’ufficio competente della Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro al Broker. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio degli infortunati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
La Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso.
Art. 4.2 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato relativi alla SEZIONE 2)
L’Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi malattia che, secondo parere medico, possa provocare una Invalidità Permanente indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza; la denuncia deve essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio del relativo certificato o dal giorno in cui l’ufficio competente della Contraente ne è venuto a conoscenza.
Art. 4.3 – Collegio Medico
In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o durata della Inabilità Temporanea, le Parti, la Società e l’Assicurato (in deroga dell’Art. 1.18 - Assicurazione per conto di chi spetta, delle Condizioni generali di assicurazione) si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni del presente Capitolato di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.
La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi.
Il Collegio Medico risiede presso la sede della Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 4.4 – Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. L’indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta corrente.
ART. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 5.1 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o suoi aventi diritto, all’azione di rivalsa verso i terzi responsabili dell’infortunio che le compete per l’Art. 1916 Codice Civile.
Art. 5.2 - Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Artt. 60 e 62 Codice Civile.
Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
Art. 5.3 - Esposizione agli elementi
La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dall’Art. 3 - Condizioni che regolano l’assicurazione Infortuni, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es: perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
Art. 5.4 - Xxxxx traumatiche e da sforzo
A specificazione di quanto disposto a tale proposito all’Art. 3.2 (Rischi inclusi nell’assicurazione), si conviene che l’assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l’intesa che:
- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata,
- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l’indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;
- nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all’Art. 4.3 (Collegio Medico).
Art. 5.5 – Calamità naturali
L’assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.
Il caso di sinistro, che abbia colpito più persone in occasione di un medesimo evento, la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo superiore all’importo di Euro 20.000.000,00.
Art. 5.6 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero (ma non come pilota o altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereo clubs.
Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo e terminato nel momento in cui ne discende.
In caso di sinistro la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo superiore all’importo di Euro 20.000.000,00 qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile.
Art. 5.7 - Rischio guerra
La garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
Art. 5.8 – Contaminazione biologica/chimica/nucleare
Per gli infortuni derivanti, direttamente o indirettamente, da contaminazione biologica e/o chimica e/o nucleare, la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo per sinistro e per anno superiore ad Euro 3.000.000,00.
Art. 5.9 - Esonero denuncia di infermità e difetti
Fermo restando quanto disposto dall’ Art. 3 - Condizioni che regolano l’assicurazione Infortuni si dà atto che la Contraente è esonerata dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del Contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, l’indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, conformemente a quanto previsto dal Capitolato di polizza.
Art. 5.10 – Danni estetici
Si conviene che, in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso risulti non altrimenti indennizzabile ai termini del presente Contratto, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato allo scopo di ridurre o eliminare il danno fino a concorrenza di Euro 25.000,00 per evento.
Art. 5.11 - Raddoppio capitale in caso di commorienza
Se il medesimo infortunio provoca la morte dell’Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato e se i loro figli minorenni risultano beneficiari dell’assicurazione, la Società paga una seconda volta la somma convenuta per il caso Morte con il massimo di Euro 250.000,00.
Art. 5.12 – Raddoppio capitale assicurato in caso di morte da circolazione stradale
La Società corrisponderà il doppio dell’indennità prevista per il caso di morte, per infortuni causati dalla circolazione stradale e subiti dagli Assicurati nella loro qualità di:
- Conducenti, abilitati a norma delle disposizioni in vigore, di qualsiasi mezzo pubblico o privato;
- Trasportati, su mezzi di locomozione pubblici o privati, a condizione che tali mezzi siano abilitati al trasporto di persone;
- Pedoni, limitatamente agli infortuni subiti per effetto della circolazione di veicoli.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove. La somma aggiuntiva corrisposta dalla Società in base alla presente estensione non potrà superare l’importo di € 250.000,00 e non è cumulabile con l’estensione di cui al precedente Art.
5.11 – Raddoppio capitale in caso di commorienza.
Art. 5.13 - Xxxxxx, tentata rapina, sequestro di persona
Resta convenuto che se l’Assicurato muore in conseguenza di rapina, tentata rapina o sequestro di persona, la Società corrisponde il doppio della somma assicurata per il caso Morte. Resta comunque convenuto che, indipendentemente dall’indennità assicurata, il maggiore indennizzo da corrispondere non potrà, in ogni caso, superare l’importo di Euro 250.000,00.
Art. 5.14 - Morsi di animali, punture di insetti
Resta convenuto tra le parti che sono considerati infortuni le lesioni causate da infezioni acute obbiettivamente accertate ed avvelenamenti che derivassero direttamente da punture di insetti e/o morsi di animali con esclusione della malaria e del carbonchio, ma con l’inclusione delle infezioni carbonchiose causate da ferite e/o abrasioni risarcibili ai termini del presente Capitolato di polizza.
Art. 5.15 –Malattie tropicali
Resta convenuto tra le parti che, limitatamente al caso di Invalidità Permanente, la garanzia e’ estesa alle malattie tropicali da cui gli Assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il Mondo, con l’intesa che per malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. del 1938 e successive modificazioni.
Resta convenuto inoltre che:
- la valutazione dell’Invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati ai termini del presente Capitolato di polizza per il caso di Invalidità Permanente.
- non si farà luogo ad indennizzo quando il grado di Invalidità Permanente è pari o inferiore al 15%, se invece l’Invalidità Permanente risulta superiore a detta percentuale, l’indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia.
- il periodo utile massimo per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma delle presenti disposizioni per il rischio delle malattie tropicali, viene fissato in due anni dal giorno della denuncia della malattia.
Art. 5.16 - Malattie professionali (valida solo per Categoria A, Amministratore Delegato, Direttore Generale e Dirigenti)
L’assicurazione viene estesa alle malattie professionali che si manifestino nel corso di validità del presente Contratto e che producano la Morte o riducano l’attitudine al lavoro;
La valutazione dell’Invalidità Permanente da malattia professionale sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati ai termini del presente Capitolato di polizza per il caso di Invalidità Permanente.
Art. 5.17 – Grave Invalidità Permanente (garanzia valida per tutte le categorie assicurate) Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale l’attitudine al lavoro dell’Assicurato risulti permanentemente ridotta al 50%, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente viene liquidata al 100%
Art. 5.18 - Sport pericolosi (garanzia valida per tutte le categorie assicurate)
Si conviene che l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, escluso comunque il paracadutismo, sports aerei in genere.
Art. 5.19– Rimpatrio della salma
In caso di decesso dell’assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all’estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di sepoltura in Italia.
Art. 5.20– Rientro sanitario aereo
In caso di infortunio e/o malattia improvvisa all’Estero e qualora l’Assicurato necessiti, a giudizio dei medici curanti presso la struttura ospedaliera in cui si trova ricoverato, di un trasferimento in una
struttura ospedaliera in Italia, più idonea e specializzata alle cure del caso, la Società rimborsa all’Assicurato le spese per il trasporto aereo sanitario:
A) in un ospedale attrezzato in Italia per il prosieguo delle cure e/o ulteriori indagini diagnostiche;
B) presso la sua residenza. Tale mezzo potrà essere:
- aereo sanitario (previsto solo per i Paesi Europei e per i Paesi del Bacino Mediterraneo);
- aereo di linea classe economica, se necessario con posto barellato.
Le spese per il trasporto, la sua organizzazione e l’eventuale costo del personale sanitario necessario durante il rientro, sarà a carico della Società fino ad Euro 50.000,00.
La prestazione non verrà fornita in quei casi in cui si contravvenga a norme sanitarie nazionali o internazionali.
La Società EQUITALIA S.p.A.
DICHIARAZIONE
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, Equitalia S.p.a. e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.4 – Aggravamento del rischio;
Art. 1.7 – Durata del Contratto;
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente; Art. 1.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.11 - Xxxxxxxx Xxxxxx;
Art. 5.1 - Rinuncia alla rivalsa.
La Società EQUITALIA S.p.A.
ALLEGATO A
CATEGORIE ASSICURATE | |
A) | AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORE GENERALE |
B) | DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI |
C) | ALTRI DIPENDENTI |
NUMERI MULTIPLI DELLA RETRIBUZIONE GARANTITI PROCAPITE SEZIONE 1) - INFORTUNI | |||
Categoria | Morte | Invalidità Permanente | Inabilità Temporanea Somma giornaliera garantita |
A) | 6 VOLTE R.A.L. | 7 VOLTE R.A.L. | Euro 300,00 |
B) | 6 VOLTE R.A.L. | 7 VOLTE R.A.L. | garanzia non operante |
C) | 5 VOLTE R.A.L. | 6 VOLTE R.A.L. | garanzia non operante |
LIMITI DI XXXXXXX XXXXXXXXXX SEZ . 1) - INFORTUNI | ||
Categoria | Morte | Invalidità Permanente |
A) | Euro 3.000.000 | Euro 3.300.000 |
B) | Euro 2.100.000 | Euro 2.450.000 |
C) | Euro 500.000 | Euro 600.000 |
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVE SEZ. 1) - INFORTUNI | |
Categoria | Retribuzioni complessive annue lorde preventivate del Gruppo Equitalia |
A) e B) | Euro 88.200.000,00 |
C) | Euro 233.300.000,00 |
CAPITALE GARANTITO PROCAPITE SEZIONE 2) INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA Categoria A e Dirigenti | |
Capitale garantito pro-capite | Numero preventivo assicurati |
Euro 200.000,00 | n.95 |
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE
SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALIA CIG 66477107D4
tra
Equitalia S.p.A. in nome proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Equitalia (di seguito brevemente “Equitalia” o “Contraente”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra;
e
(di seguito anche solo “Società” o “Società assicuratrice”) con xxxx xxxxxx xx , xxx x. , X.X. , X.X. ,
matricola INPS (sede territoriale Inps ), codice INAIL
, C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di
mandataria dell’R.T.I./Consorzio
.
Premesso
composto da
- che con Disposizione del (legale rappresentante) n. del , Equitalia
S.p.A. ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia, pubblicata su ;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. / del , Equitalia S.p.A. ha disposto
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al Disciplinare di gara.
con le modalità indicate nel
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Offerta tecnica della Società);
• Allegato “B” (Offerta economica della Società);
• Allegato “C” (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto;
• Capitolato di polizza;
• Offerta tecnica ed economica del Fornitore;
• Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il contratto di assicurazione Equitalia S.p.A., ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida alla Società assicuratrice, che accetta, i servizi assicurativi oggetto del Capitolato di polizza, secondo quanto stabilito nel medesimo Contratto di assicurazione.
2. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società si obbliga a prestare i servizi assicurativi di cui al capitolato di polizza nei confronti di tutte le società del Gruppo Equitalia assicurate ai sensi del contratto di assicurazione, anche eventualmente fuse e/o incorporate e/o trasformate.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato di polizza.
4. La Società prende atto che al momento della pubblicazione della procedura di affidamento indicata in premessa, il Gruppo Equitalia è composto dalle seguenti società assicurate:
o Equitalia S.p.A.
o Equitalia Nord S.p.A.
o Equitalia Centro S.p.A.
o Equitalia Sud S.p.A.
o Equitalia Giustizia S.p.A.
o Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
Nella definizione di “Contraente” di cui al Capitolato di polizza deve pertanto intendersi Equitalia
S.p.A. e le società del Gruppo Equitalia, in nome e per conto delle quali è sottoscritto il contratto di assicurazione.
La Società prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del contratto, possono avvenire operazioni di fusione/trasformazione delle società assicurate del Gruppo Equitalia. In tal caso le condizioni operanti per le società del Gruppo assicurate saranno ugualmente operanti per la/e Assicurata/e risultanti operative dopo l’operazione effettuata. Parimenti, qualora durante l’effetto della copertura assicurativa avvengano acquisizioni di nuove società all’interno del Gruppo Equitalia, la/e nuova/e società dovranno intendersi assicurate alle stesse condizioni in corso.
Si specifica, in particolare, che al momento della pubblicazione della presente procedura di affidamento è in corso un’operazione di fusione per incorporazione delle tre società Agenti della Riscossione -Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A.- in un unico soggetto giuridico di nuova costituzione, la cui denominazione è Equitalia Servizi di riscossione
S.p.A. La data di decorrenza di operatività del nuovo soggetto giuridico è prevista per il 1 luglio 2016. Conseguentemente i concorrenti prendono atto ed accettano che nella definizione di “Assicurato” deve intendersi compresa la nuova società.
Articolo 3
Durata
1. Il contratto avrà durata pari a 36 mesi a decorrere, ad ogni effetto, dalla data indicata nel Capitolato di polizza, previa sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 304 DPR 207/2010.
2. E’ facoltà della Contraente, per qualsiasi causa, richiedere alla Società, prima della scadenza del contratto di assicurazione, una proroga temporanea del medesimo contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio determinato sulla base dei tassi e parametri in corso al momento della richiesta della proroga, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il moltiplicatore/premio è pari a , sulla base del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di offerta economica.
2. Il premio annuo lordo, (comprensivo cioè di ogni imposta od onere) è pertanto pari ad Euro
, (Euro /00) di cui € ,00 (euro /00) per oneri della sicurezza.
L’importo triennale lordo è pari ad Euro ,00 ( /00), salvo conguaglio annuale derivante dalla regolazione del premio stesso, così come indicato nel Capitolato di polizza.
Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione dei servizi affidati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla Società.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvi i casi espressamente previsti dal relativo Capitolato di polizza.
4. Il corrispettivo sarà adeguato ai sensi della normativa vigente in materia, anche in conformità a quanto previsto nel Capitolato di polizza.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Società
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. La Società assicuratrice si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società assicuratrice con la sottoscrizione del Contratto.
3. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere richieste da Equitalia in conformità a quanto previsto nel capitolato di polizza, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. La Società si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. La Società non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
6. La Società si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. La Società prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. La Società si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, ad eccezione dei periti eventualmente nominati per la valutazione del danno, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).
9. La Società si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. La Società dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, la Società si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dalla Società dipenderà solo ed esclusivamente dalla Società medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardo della Società nella liquidazione del sinistro o nella trasmissione dei dati dell’andamento del rischio, rispetto ai relativi termini indicati nel Capitolato di polizza, Equitalia potrà applicare alla Società, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell’importo del contratto.
3. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dal successivo premio dovuto oppure, ove non sia possibile, facendo ricorso alle garanzie prestate, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
5. Si applica l’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 8 Modalità di pagamento
1. Il pagamento dei premi assicurativi alla Società viene effettuato dalla Contraente al Broker secondo le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte
del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione dei servizi affidati, secondo quanto previsto dal Contratto di assicurazione e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento del premio alle scadenze indicate nel Capitolato di polizza, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione dei servizi affidati, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” alla Società, la quale potrà emettere la richiesta di pagamento.
2. La Contraente verserà al Broker i suddetti premi richiesti dalla Società (con indicazione del relativo CIG), sul conto corrente separato - di cui all’art. 117 del D. lgs n. 209 del 2005 - conto corrente IBAN n. , intestato al Broker medesimo ed acceso presso
. Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:
• ;
• .
Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare.
3. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 codice civile e libera Equitalia e le Contraenti da ogni responsabilità dei confronti della Società.
4. Anche in deroga all’art. 1901 c.c. si applica l’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
6. Al fine di procedere al pagamento del premio, sulle richieste di pagamento dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto di assicurazione e il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” relativo ai servizi di cui si richiede il pagamento, comunicato dalla Contraente. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di pagamento sarà restituita alla Società per le necessarie integrazioni.
7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, Equitalia procederà al pagamento del dovuto ed allo svincolo della cauzione prestata dalla Società a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, anche secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
8. Le richieste di pagamento dovranno essere intestate ad Equitalia S.p.A., P. IVA , Via , Roma (001 ), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia medesima e spedite al Broker il quale provvederà ad inoltrarle alla stessa Equitalia a mezzo di posta elettronica certificata. Il Broker verserà i premi corrisposti dalla Contraente - al netto delle competenze spettanti al Broker medesimo pari al % del premio assicurativo offerto, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al loro relativo incasso.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Società ed acceso presso ,
Via , IBAN . La Società dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
• , nato a il ;
• , nato a il .
La Società si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
La Società assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
11. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del Contratto, dalla Società stessa, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il Contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008
n. 40, la Contraente verificherà prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dalla Società, la sussistenza o meno in capo alla medesima di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Contraente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
14. La Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del citato D. M. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Articolo 9 Recesso
1. Le modalità di recesso sono disciplinate nel Capitolato di Polizza.
Articolo 10 Recesso per giusta causa
1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione alla Società, a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo alla Società di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico della Società;
ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
4. In caso di recesso di Equitalia, la Società non avrà diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno. In ogni caso, inoltre, è fatta salva la restituzione ad Equitalia del premio eventualmente non goduto, al netto delle imposte di assicurazione.
Articolo 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2
(oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
c) negli altri casi previsti nel contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all’art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 13 Cauzione definitiva
1. La Società terrà indenne Equitalia e le società del Gruppo Equitalia assicurate di qualsiasi danno possa derivare alle società medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo avviene mediante restituzione del documento originariamente rilasciato oppure a mezzo lettera di autorizzazione allo svincolo rilasciata da Equitalia.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro.
4. Si applica l’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 14 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, la Società dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.
9. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 15
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
Articolo 16 Riservatezza
1. La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Società è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subcontraenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 17
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’ art. 13 del D. lgs 196/2003 e
s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
4. Equitalia in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all’esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Xxxxxxxx stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell’Atto dovranno essere effettuati con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività per la Società.
Articolo 18
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Equitalia ha nominato quale Responsabile del procedimento del presente contratto Xxxxxx Xxxxxx e quale Direttore dell’esecuzione Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 19
Responsabile di contratto per la Società assicuratrice
1. La Società designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare ;
⮚ Telefono ;
⮚ Fax
⮚ Indirizzo di posta elettronica ;
⮚ Indirizzo di posta elettronica certificata .
La Società dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della Società medesima.
5. Il responsabile di contratto della Società opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione di Equitalia coordinandosi con il medesimo.
Articolo 20 Codice etico
1. La Società, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La Società, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
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La Società assicuratrice | Equitalia S.p.A. |
La Società assicuratrice dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza).
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La Società assicuratrice