Accordo bilaterale Eurostars-2
Traduzione1
Accordo bilaterale Eurostars-2
tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato di EUREKA
Concluso il 5 settembre 2017
Entrato in vigore il 5 settembre 2017 con effetto a partire dal 1° gennaio 2017
Il presente Accordo bilaterale («Accordo») viene stipulato tra le seguenti Parti:
il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito denominata «SEFRI»), Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx, debita- mente rappresentato dal Segretario di Stato Xxxxx Xxxx'Xxxxxxxx ai fini della firma del presente Accordo,
e
il «Segretariato di EUREKA»
A.I.S.B.L. («ESE»), atto di registrazione: 0429.585.680, Xxx Xxxxxxxx/Xxxx- xxxxxxxxxx 000, X-0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx (numero IVA: BE 0429.585.680), rappre- sentato dal Segretario generale dell’ESE Xxxxxxxx Xxxxxx.
Tramite la propria firma, le Parti accettano di stipulare l’Accordo conformemente alle condizioni e ai termini di seguito riportati.
L’Accordo si compone di quanto segue:
Termini e condizioni
Allegato 12 Lettera di impegno della Svizzera indirizzata al Direttore generale della DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea
Allegato 2 Modello per la Dichiarazione di impegno Allegato 3 Modello per la Dichiarazione di spesa
Allegato 4 Cambio del rappresentante legale o del contatto operativo Allegato 5 Modello illustrativo per la certificazione annuale
Allegato 6 Modello illustrativo per l’autovalutazione delle disposizioni in materia di controllo interno
RS 0.420.513.111
1 Dal testo originale inglese.
2 Il testo degli allegati 1 - 9 non è pubblicato nella RU.
0000-0000 0000
Allegato 7 Modello per la nomina del rappresentante dell’organismo di finanzia- mento nazionale (National Funding Body, NFB) al gruppo di imple- mentazione nazionale (National Implementation Group)
Allegato 8 Accordo di delega per Eurostars-2
Allegato 9 Certificazione da parte del revisore legale sul controllo dei processi ESE per il contributo Eurostars-2
Preambolo
– Con la decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 20143, relativa alla partecipazione dell’Unione a un pro- gramma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri («Stati partecipanti») a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), la Com- missione europea ha deciso di affidare funzioni di esecuzione specifiche («funzioni affidate») all’ESE mediante un Accordo di delega (Orizzonte 2020 – Eurostars-2 – Programma comune).
– Gli obblighi dell’Accordo bilaterale derivano dall’Accordo di delega sotto- scritto il 18 dicembre 2014 tra l’ESE e la Commissione europea. Confor- memente all’Accordo di delega, l’ESE si impegna a firmare accordi bilatera- li con gli organismi di finanziamento nazionali (National Funding Bodies, NFB) designati dagli Stati partecipanti prima di qualsiasi trasferimento del contributo dell’UE agli stessi. L’Accordo bilaterale stabilisce:
(i) le responsabilità dell’ESE e degli organismi di finanziamento nazionali, conformemente alle regole, agli obiettivi e alle modalità di implementa- zione del programma Eurostars-2;
(ii) le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell’UE;
(iii) gli obiettivi operativi minimi e le tappe nazionali progressive per una maggiore integrazione e sincronizzazione dei programmi nazionali con- cordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazione con la Commissione europea, tra cui un tempo ridotto per la concessione di sovvenzioni ai sensi del regolamento finanziario n. 966/20124 e delle norme in materia di partecipazione.
– L’Accordo bilaterale è conforme alle disposizioni della decisione
n. 553/2014/UE, all’Accordo di delega Eurostars-2 e all’Accordo sul trasfe- rimento dei fondi.
3 GU L 169 del 7.6.2014, pag. 1.
4 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 0000/0000 (XX L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
5690
– Il regolamento (UE) n. 1291/20135 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020»). Quest’ultimo si propone di aumentare l’impatto delle iniziative condotte in materia di ricerca e innovazione, con- tribuendo al rafforzamento di partenariati pubblico-pubblico, anche attraver- so la partecipazione dell’Unione a programmi avviati da più Stati membri ai sensi dell’articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
– Si applicano le regole e le modalità di cui agli allegati I e III dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 5 dicembre 20146 tra la Confede- razione Svizzera e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia ato- mica che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («Accordo di associazione per Xxxxxxxxx 0000»).
– La conferenza ministeriale EUREKA del 22 giugno 2012 a Budapest ha ap- provato una visione strategica per Eurostars-2 («documento di Budapest»). I ministri si sono impegnati a sostenere il prosieguo di Eurostars-2 dopo la sua conclusione nel 2013 per il periodo coperto da Orizzonte 2020. Si tratterà di un partenariato rafforzato incentrato sull’applicazione delle raccomandazioni formulate nella valutazione intermedia di Eurostars-2. Il documento di Bu- dapest definisce due obiettivi principali per Eurostars-2. In primo luogo, un obiettivo strutturale volto ad approfondire la sincronizzazione e l’alline- amento dei programmi di ricerca nazionali nel settore dei finanziamenti, elemento centrale verso la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca da parte dei Paesi membri. In secondo luogo, un obiettivo in termini di con- tenuti volto a sostenere le PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che si impegnano in progetti di ricerca e innovazione transnazionali. Il do- cumento di Budapest invita l’Unione a partecipare a Eurostars-2.
– Nella decisione n. 553/2014/UE del 15 maggio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio prevedono la partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo intrapreso congiuntamente da diversi Stati membri per so- stenere le piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2») conformemente all'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contributo finanziario dell’Unione a Eurostars-2 per il periodo 2014-2024 ammonta al massimo a 287 milioni di euro. Entro tale limite, dovrebbe esservi una certa flessibilità in merito al contributo dell’Unione, che dovrebbe attestarsi ad almeno un terzo ma non superare la metà del contributo degli Stati partecipanti al fine di garantire una massa critica necessaria per soddisfare la domanda da parte
5 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem- bre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
6 RS 0.424.11; GU L 370 del 30.12.2014, pag. 3.
5691
di progetti ammissibili al sostegno finanziario, realizzare un elevato effetto leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi di ricerca nazio- nali degli Stati partecipanti.
– Gli Stati partecipanti si sono accordati sulla nomina di ESE in qualità di struttura d’implementazione per Eurostars-2. L’ESE è responsabile dell’attuazione di Eurostars-2. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti si occupa dell’organizzazione dei bandi, della verifica dei criteri di ammissibi- lità, della valutazione inter pares, della selezione e del monitoraggio dei pro- getti nonché dello stanziamento del contributo dell’Unione.
– Le proposte presentate in risposta al bando sono valutate a livello centrale da esperti esterni indipendenti sotto la responsabilità dell’ESE. Per quanto con- cerne lo stanziamento dei fondi provenienti dal contributo finanziario dell’Unione e dal contributo degli Stati partecipanti, la graduatoria dei pro- getti è vincolante per gli Stati membri. La decisione di aggiudicazione dello stanziamento del contributo finanziario dell’Unione, presa dal gruppo ad alto livello e implementata dall’ESE, si basa sulla conferma formale da parte de- gli organismi di finanziamento nazionali all’ESE riguardo alla conclusione degli accordi di finanziamento con i partecipanti al progetto.
– Nel complesso, Eurostars-2 dovrebbe sostenere le attività di ricerca transna- zionali svolte da PMI ad alta intensità di ricerca e contribuire all’integra- zione, all’allineamento e alla sincronizzazione dei programmi di finanzia- mento della ricerca nazionali. Come parte dei miglioramenti rispetto al pre- cedente programma Eurostars (2008-2013), Eurostars-2 dovrà mirare a un accorciamento dei tempi necessari per la concessione di sovvenzioni, una maggiore integrazione e un’amministrazione fluida, trasparente e più effi- ciente a beneficio, in ultima analisi, delle PMI che svolgono attività di ricer- ca e sviluppo.
– La partecipazione a Eurostars-2 è soggetta al regolamento (UE)
n. 1290/20137 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, in ragione delle specifiche necessità operative di Eurostars-2, è essenziale prevedere deroghe al succitato regolamento conformemente all’articolo 1(3) dello stes- so. Al fine di agevolare la partecipazione delle PMI che hanno maggiore fa- miliarità con i canali nazionali e che altrimenti svolgerebbero attività di ri- cerca solo all’interno dei propri confini nazionali, il contributo finanziario Eurostars-2 deve essere stanziato in base alle ben note regole dei relativi programmi nazionali e attuato mediante un accordo di finanziamento diret- tamente amministrato dalle autorità nazionali, associando il finanziamento dell’Unione al finanziamento nazionale corrispondente. Sarebbe pertanto opportuno predisporre una deroga all’articolo 15(9), agli articoli 18(1), 23(1), da (5) a (7), da 28 a 34 del regolamento (UE) n. 1290/20138.
7 Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem- bre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX X 000 xxx 00.00.0000, xxx. 00).
0 Xx Xxxxxxxx non è vincolata da norme procedurali specifiche che si applicano esclusiva- mente agli Stati membri dell’UE.
5692
– La SEFRI è stata formalmente designata dalla Svizzera («Stato partecipan- te») per sostenere finanziariamente le persone giuridiche coinvolte nei pro- getti Eurostars-2 selezionati, utilizzando la dotazione Eurostars-2 nazionale che le è stata assegnata.
– Il Programma comune Eurostars-2 deve essere implementato:
– conformemente alla decisione 553/2014/UE e all’Accordo di delega – stipulato tra la Commissione europea, a nome dell’Unione europea, e l’ESE – che definisce le funzioni di esecuzione affidate all’ESE nell’ambito del Programma comune Eurostars-2 e stabilisce i diritti e gli obblighi nonché i termini e le condizioni per la loro attuazione;
– in base ai piani di lavoro annuali.
Pertanto, le Parti convengono quanto segue:
Art. 1 Campo di applicazione
Nell’ambito del Programma comune Eurostars-2, il presente Accordo è inteso a definire i termini e le condizioni per:
– l’attuazione del Programma comune Eurostars-2 in base ai piani di lavoro annuali e conformemente alla decisione 553/2014/UE nonché all’Accordo di delega sottoscritto tra la Commissione europea, a nome dell’Unione europea, e l’ESE, in cui sono definite le funzioni di esecuzione affidate all’ESE e sta- biliti i diritti e gli obblighi nonché i termini e le condizioni per l’attuazione;
– le responsabilità dell’ESE e degli organismi di finanziamento nazionali, con- formemente alle regole, agli obiettivi e alle modalità di implementazione, tra cui la policy sui Diritti di proprietà intellettuale (DPI) per il programma Eu- rostars-2;
– le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell’UE, tra cui lo stanziamento e l’utilizzo di tale contributo devoluto alla SEFRI in seguito ai versamenti effettivi degli aiuti finanziari ai partecipanti a Eurostars-2, i con- trolli dei fondi, il recupero di qualsiasi pagamento indebitamente effettuato e un’adeguata protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea;
– le tappe per una maggiore integrazione e sincronizzazione dei programmi nazionali concordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazio- ne con la Commissione europea, tra cui un accorciamento dei tempi necessa- ri per l’ottenimento di sovvenzioni ai sensi del regolamento finanziario n. 966/2012 e delle norme in materia di partecipazione.
Art. 2 Definizioni
– Per «decisione di aggiudicazione» si intende la decisione presa dal gruppo ad alto livello e implementata dall’ESE per approvare l’elenco finale dei progetti Eurostars-2 ed erogare il contributo finanziario dell’Unione per il cofinanziamento di progetti ammissibili alla ricezione di tale contributo.
5693
– Per «piano di lavoro annuale» si intende un obbligo descritto nell’articolo 9 della decisione 553/2014/UE, secondo cui «Eurostars-2 è attuato in base ai piani di lavoro annuali.» Il piano di lavoro annuale deve essere adottato dal Segretario generale dell’ESE ai sensi dell’accordo preliminare del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione europea. In quanto tale, è al- tresì parte integrante dell’Accordo sul trasferimento dei fondi sottoscritto su base annuale tra l’ESE e la Commissione europea.
– Per «coordinatore nazionale di progetto EUREKA» si intende il referente nazionale.
– Per «gruppo ad alto livello Eurostars-2» si intende l’organismo incaricato di sorvegliare l’attuazione del Programma comune Eurostars-2, in particolare per quanto riguarda la nomina dei membri del gruppo consultivo di Euro- stars-2, l’approvazione delle procedure operative per l’esecuzione del Pro- gramma comune Eurostars-2, l’approvazione della pianificazione dei bandi e la relativa dotazione finanziaria, nonché l’approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars-2 da finanziare.
– Per «partecipante a Eurostars-2» si intende una persona giuridica che parte- cipa a un progetto Eurostars-2.
– Per «progetto Eurostars-2» si intende un progetto selezionato in seguito al bando e alla valutazione centralizzata emessa dall’ESE conformemente al Programma comune Eurostars-2 e inclusa nell’elenco finale dei progetti Eu- rostars-2 approvati dalla decisione di aggiudicazione.
– Per «regolamento finanziario» si intende il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e il re- golamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 20129, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, come emendato fino alla sottoscrizione del presente Accordo.
– Per «comitato di valutazione indipendente (Independent Evaluation Panel, IEP)» si intende il comitato incaricato di rivedere e mettere in graduatoria le candidature ricevute in seguito al bando lanciato dall’ESE, in base a criteri predefiniti.
– Per «DPI» si intendono i diritti di proprietà intellettuale.
– Per «partecipante principale» si intende una PMI che svolge attività di ricer- ca e sviluppo nell’ambito di un progetto Eurostars-2.
– Per «tappe» si intendono:
– «gli obiettivi operativi minimi nonché le tappe nazionali progressive» di cui alla decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Con- siglio;
9 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
5694
– «l’obiettivo del finanziamento» e «le tappe nazionali progressive» defi- niti nel «documento di Budapest Eurostars-2: 2014-2020» approvato durante la conferenza ministeriale EUREKA del 22 giugno 2012 a Bu- dapest;
– «le tappe progressive» stabilite in maggiore dettaglio nelle «Linee gui- da generali di implementazione di Eurostars (2014-2020)» approvate dal gruppo ad alto livello ad Ankara nel giugno 2013.
Concretamente, per gli organismi di finanziamento nazionali valgono le se- guenti tappe:
(a) tempo medio per la firma del contratto non superiore a 7 mesi rispetto alla data limite (CoD);
(b) un pareggio di bilancio da parte dell’organismo di finanziamento na- zionale e della Commissione europea per garantire il finanziamento dei primi 50 progetti tra quelli al di sopra della soglia;
(c) un pareggio di bilancio da parte dell’organismo di finanziamento na- zionale e della Commissione europea per garantire il finanziamento del 50–75 % dei progetti al di sopra della soglia;
(d) un metodo comune di sostenibilità finanziaria, definito in base a una proposta approvata dal gruppo di implementazione nazionale;
(e) un sistema di resoconto comune, basato su una proposta approvata dal gruppo di implementazione nazionale e tenendo conto delle esigenze nazionali.
– Per «gruppo di implementazione nazionale» si intende uno degli organismi della governance di Eurostars-2, composto dai rappresentanti degli organi- smi di finanziamento nazionali responsabili dell’attuazione del programma a livello nazionale. I suoi compiti consistono nel:
– definire in maggiore dettaglio e implementare le «tappe»;
– monitorare l’implementazione delle «tappe» da parte degli organismi di finanziamento nazionali.
– Per «tabella di marcia nazionale» si intende una tabella di marcia che deve essere stabilita da ciascun organismo di finanziamento nazionale per la rea- lizzazione delle tappe nazionali.
– Per «piccole e medie imprese (PMI)» si intendono le microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 200310.
– Per «PMI che svolge attività di R&S» si intende una PMI che soddisfa al- meno una delle seguenti condizioni:
(a) reinveste almeno il 10 % del proprio fatturato in attività di ricerca e svi- luppo;
(b) dedica almeno il 10 % dei propri equivalenti tempo pieno ad attività di ricerca e sviluppo;
10 Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
5695
(c) ha almeno cinque equivalenti tempo pieno (per PMI con max. 100 equivalenti tempo pieno) impegnati in attività di ricerca e sviluppo;
(d) oppure ha almeno 10 equivalenti tempo pieno (per PMI con oltre 100 equivalenti tempo pieno) impegnati in attività di ricerca e sviluppo.
– Per «norme in materia di partecipazione» si intende il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 201311, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006.
– Per «tempo per la firma del contratto» si intende il tempo trascorso tra la da- ta limite (CoD) e la data in cui la decisione di sovvenzione da parte dell’organismo di finanziamento nazionale è notificata al partecipante. Nella decisione n. 553/2014/UE e nei regolamenti UE viene anche definito «tempo per la concessione di sovvenzioni».
Art. 3 Entrata in vigore e durata
Il presente Accordo entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017, sosti- tuendo in quella data l’Accordo di partenariato del 16 dicembre 201612 tra il Consi- glio federale svizzero e il Segretariato di EUREKA, che copre il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
Le funzioni affidate all’ESE e alla SEFRI sono da implementare entro il 31 dicem- bre 2025.
Il presente Accordo resta in vigore e continua a produrre i propri effetti sino al verificarsi di uno di questi eventi (vale il primo in ordine cronologico):
(a) la relativa cessazione conformemente a quanto previsto dall’articolo 21 –
Sospensione e risoluzione dell’Accordo; oppure
(b) il completo adempimento di tutti gli obblighi assunti dalle Parti ai sensi del presente Accordo.
Le disposizioni relative a revisioni contabili e verifiche, riservatezza, pubblicazioni e proprietà intellettuale restano valide dopo la scadenza o la cessazione del presente Accordo, nella misura necessaria secondo i termini di quest’ultimo13, per consentire alle Parti di perseguire i rimedi e le prestazioni indicati nelle succitate disposizioni.
Il periodo di validità del presente Accordo può essere prorogato con l’approvazione scritta di entrambe le Parti.
Le spese relative alle sovvenzioni concesse ai progetti Eurostars-2 selezionati allo scadere del CoD 7 dell’Eurostars-2 e i successivi bandi organizzati nell’ambito di Eurostars-2 fino al 2020 possono essere rimborsate conformemente ai termini e alle condizioni del presente Accordo.
11 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.
12 RS 0.420.513.111
13 In particolare gli articoli 4 e 18 (Controlli, revisioni contabili e indagini), l’articolo 20 (Riservatezza), l’articolo 4.3.2 (Diritti di proprietà intellettuale (DPI)), l’articolo 7 (Pub- blicazione delle informazioni e trattamento dei dati personali).
5696
I costi di valutazione dei progetti del CoD 6 dell’Eurostars-2 sono finanziati con- formemente alle condizioni dell’Accordo di partenariato datato 15 aprile 2015 tra l’ESE e il Consiglio federale svizzero che copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Per il CoD 6 dell’Eurostars-2, gli accordi di sovvenzione sono parte integrante del piano di lavoro annuale 2016, ma vengono pubblicati dopo il 1° gennaio 2017. In base alle norme in materia di partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020, sono in linea di principio ammissibili anche per quanto riguarda i rimborsi conformemen- te ai termini e alle condizioni del presente Accordo. Xxxxxx tuttavia essere soddi- sfatte le seguenti condizioni:
– approvazione del piano di lavoro annuale 2016 Eurostars-2 da parte del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione europea;
– firma degli accordi di sovvenzione dopo il 1° gennaio 2017.
Sezione I:
Le responsabilità dell’ESE e degli organismi di finanziamento nazionali
Art. 4 Obblighi della SEFRI e dell’ESE
4.1 Obblighi generali della SEFRI
La SEFRI si impegna a:
4.1.1 agire conformemente a tutti gli obblighi legali ai sensi del diritto nazionale e internazionale applicabile14;
4.1.2 garantire che le sovvenzioni siano assegnate conformemente alle norme in materia di partecipazione e alla decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»). Gli accor- di di sovvenzione devono essere sottoscritti dall’organismo di finanziamento nazionale entro il 31 agosto 202115 oppure oltre tale data in casi eccezionali e debitamente giustificati ai sensi dell’articolo 20(3) delle norme in materia di partecipazione;
4.1.3 utilizzare i propri modelli di accordo di sovvenzione, purché le disposizioni di questi ultimi siano conformi alle norme in materia di partecipazione o alle
14 In particolare l’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 5 dicembre 2014 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomi- ca che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione
– Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea
dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER.
15 In Svizzera, gli accordi di sovvenzione devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.
5697
regole di finanziamento nazionali applicabili ai sensi dell’articolo 8 della de- cisione n. 553/2014/UE e consentano alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti di esercitare i propri diritti in conformità all’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini.
4.2 Obblighi finanziari della SEFRI
La SEFRI si impegna a:
4.2.1 contribuire annualmente al finanziamento del Programma Eurostars-2 con- formemente alla Lettera di impegno della Svizzera indirizzata al direttore generale della DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea (alle- gato 1);
4.2.2 sostenere finanziariamente i partecipanti ammissibili a Eurostars-2, escluse le persone fisiche, utilizzando la dotazione Eurostars-2 nazionale che le è stata assegnata conformemente alla decisione di aggiudicazione approvata dal gruppo ad alto livello dell’Eurostars-2 e alle relative regole di finanzia- mento nazionali applicabili prestabilite;
4.2.3 astenersi dal garantire aiuti finanziari ai partecipanti a Eurostars-2 prima che la sottoscrizione di un accordo consortile da parte di tutti i partecipanti al progetto sia convalidata dall’ESE;
4.2.4 adoperarsi il più possibile per trovare ulteriori finanziamenti16 per i propri partecipanti a Eurostars-2 in caso di esaurimento della dotazione Eurostars-2 assegnata a livello nazionale, in linea con le tappe nazionali;
4.2.5 fornire informazioni all’ESE riguardanti la disponibilità di finanziamenti per progetti classificati al di sopra della soglia di qualità entro un massimo di cinque settimane dalla pubblicazione della graduatoria:
– entro due settimane, confermare lo stanziamento della dotazione asse- gnata per finanziare i partecipanti al progetto secondo l’ordine della graduatoria,
– entro le tre settimane successive, se la dotazione assegnata è esaurita, confermare la disponibilità di finanziamenti aggiuntivi o alternativi, tra cui l’autofinanziamento, per i partecipanti al progetto.
4.2.6 effettuare controlli sui destinatari conformemente alla legislazione naziona- le, includendo, se del caso, controlli in loco su campioni di transazioni rap- presentativi e basati sul rischio per garantire che le transazioni in questione siano legali e regolari e che le azioni finanziate attraverso le dotazioni dell’UE siano effettivamente e correttamente realizzate e implementate. La SEFRI informerà l’ESE al riguardo;
4.2.7 evitare doppi finanziamenti da altre fonti di finanziamento dirette o indirette dell’Unione europea (quali i fondi strutturali e i fondi di investimento dell’Unione europea) e, nello specifico, dal programma Orizzonte 2020, per
16 In Svizzera, solo i fondi provenienti dalla dotazione di cui all’articolo 4 del decreto federale FF 2016 7173 possono essere impegnati per i progetti Eurostars-2.
5698
la stessa attività. Negli accordi di sovvenzione tra la SEFRI e i partecipanti a Eurostars-2 deve pertanto essere inclusa una disposizione specifica in me- rito;
4.2.8 garantire che il proprio sostegno finanziario nazionale ai partecipanti a Eurostars-2 – ammissibili al cofinanziamento del contributo dell’UE nell’ambito di Orizzonte 2020 – non contenga finanziamenti dell’UE prove- nienti da altre fonti dirette o indirette (quali i fondi strutturali e i fondi di in- vestimento dell’Unione europea) e rispetti i principi stabiliti dall’artico- lo 109 del regolamento finanziario (trasparenza, parità di trattamento, non retroattività, cofinanziamento non cumulativo e senza scopo di lucro);
4.2.9 eseguire il controllo dell’idoneità finanziaria dei candidati sotto il coordina- mento dell’ESE, per garantire che i partecipanti a Eurostars-2 dispongano delle risorse necessarie per portare avanti il proprio impegno nel progetto Eurostars-2;
4.2.10 garantire che i regimi nazionali di finanziamento che partecipano al pro- gramma Eurostars-2 siano conformi ai comuni criteri di ammissibilità per Eurostars-2. Tali regimi non devono essere in contraddizione con la decisio- ne n. 553/2014/UE e, in particolare, con il relativo allegato I, o di natura tale da compromettere la reputazione della Commissione europea;
4.2.11 trasmettere all’ESE le regole di finanziamento del programma nazionale della SEFRI in questione e garantirne il pieno rispetto, nonché i criteri di ammissibilità per i costi.
4.3 Obblighi della SEFRI nei confronti dei partecipanti a Eurostars-2
La SEFRI si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per garantire quanto segue:
4.3.1 Ammissibilità dei partecipanti – I partecipanti a Eurostars-2 sono soggetti ammissibili al Programma comune Eurostars-2 ai sensi della decisione n. 553/2014/UE e dispongono di finanziamenti stabili e sufficienti per mante- nere la propria attività durante l’intera partecipazione al progetto Eurostars- 2.
4.3.2 Diritti di proprietà intellettuale (DPI) – I progetti del Programma comune Eurostars-2 selezionato vengono realizzati conformemente agli articoli 41- 49 delle norme in materia di partecipazione17 oltre ai requisiti nazionali. Nell’accordo di sovvenzione tra la SEFRI e i partecipanti dovrebbero essere incluse disposizioni specifiche in materia di DPI.
4.3.3 Modifiche di progetto – Il partecipante principale si impegna a informare immediatamente la SEFRI, il coordinatore nazionale del progetto EUREKA e l’ESE circa eventuali modifiche significative apportate durante l’esecu- zione del progetto Eurostars-2 in termini di obiettivi, durata, bilancio e com-
17 GU L 347 del 20.12.2013 - Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006.
5699
posizione del consorzio, e ne richiede l’approvazione preventiva da parte dell’ESE.
4.3.4 Accordo consortile – Tutti i partecipanti a un progetto Eurostars-2 sottoscri- vono un accordo consortile.
Lo scopo di tale accordo è di trattare in dettaglio la questione dei DPI, so- prattutto per quanto riguarda l’identificazione del contesto del progetto, la proprietà dei risultati, i diritti di utilizzo, divulgazione e accesso, sia per l’esecuzione dei progetti sia per la fase operativa, in base all’approccio adot- tato conformemente alle norme in materia di partecipazione del programma Orizzonte 2020 oltre ai requisiti nazionali.
4.3.5 Resoconto dei partecipanti in merito al progetto – Su richiesta dell’ESE, i partecipanti al progetto Eurostars-2 si impegnano a trasmettere (i) durante la fase di realizzazione, informazioni precise inerenti all’avanzamento del pro- getto e (ii) nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, informazioni precise inerenti all’utilizzo dei risultati conseguiti.
4.3.6 Storia di successo – I partecipanti vengono informati sul fatto che l’ESE, con il consenso dei partecipanti stessi, ha il diritto di utilizzare qualsiasi progetto Eurostars-2 come caso di studio o storia di successo per promuovere il Pro- gramma comune Eurostars-2.
4.3.7 Diritto di svolgere revisioni contabili e indagini ex post sui partecipanti – L’ESE, la Commissione europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) e la Corte dei conti hanno facoltà di svolgere revisioni contabili e indagini ex post sui partecipanti, conformemente all’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini, per un periodo massimo di due anni dopo il pagamento del saldo.
4.3.8 Valutazione dell’etica – I partecipanti si impegnano ad implementare i requisiti specifici stabiliti nell’ambito della valutazione dell’etica e a garanti- re la conformità ai regolamenti in vigore per i progetti Orizzonte 2020. L’ESE e la Commissione europea hanno la facoltà di effettuare, in qualun- que momento, controlli e revisioni contabili sul follow-up di tali requisiti, conformemente all’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini.
4.4 Obblighi della SEFRI in termini di informazioni e resoconti
4.4.1 La SEFRI trasmette all’ESE, con cadenza annuale, le informazioni relative alla propria dotazione assegnata per ogni CoD, nell’ambito della preparazio- ne dei piani di lavoro annuali Eurostars-2.
4.4.2 Dichiarazione di impegno – La SEFRI trasmette all’ESE una «Dichiarazione di impegno» sottoscritta dal proprio rappresentante legale (cfr. modello nell’allegato 2 intitolato «Dichiarazione di impegno») entro un termine mas- simo di 12 mesi dal CoD corrispondente, specificando l’elenco dei parteci- panti ai progetti Eurostars-2 per cui è stato pianificato un sostegno finanzia- rio, l’importo massimo totale del sostegno finanziario previsto e la data di notifica della decisione di sovvenzione. Gli importi devono essere dichiarati in valuta nazionale. Verrà applicato il tasso di conversione di cui all’artico-
5700
lo 15.2 – Tasso di conversione. La «Dichiarazione di impegno» deve anche includere, quale parte integrante, una dichiarazione di affidabilità (cfr. alle- gato 2 «Modello per la «Dichiarazione di impegno») sottoscritta dal legale rappresentante della SEFRI.
Nel caso in cui non riceva la «Dichiarazione di impegno» della SEFRI entro il termine stabilito, l’ESE non stanzierà alcun contributo dell’UE per i parte- cipanti al progetto, a meno che il ritardo non sia debitamente giustificato dal- la SEFRI e approvato dall’ESE.
4.4.3 Dichiarazione di spesa – La SEFRI deve trasmettere all’ESE una richiesta di versamento del contributo dell’UE mediante una «Dichiarazione di spesa», su base annuale o semestrale. Tale dichiarazione deve recare l’importo e la data di ciascuna transazione finanziaria effettuata per i partecipanti ai pro- getti Eurostars-2. Gli importi devono essere dichiarati in valuta nazionale. Verrà applicato il tasso di conversione di cui all’articolo 15.2 – Tasso di conversione. Il documento deve inoltre contenere una dichiarazione sotto- scritta da un legale rappresentante della SEFRI in cui si attesta che quest’ultima ha ottenuto ragionevole garanzia sul fatto che i costi indicati dai beneficiari sono corretti e risultano ammissibili nonché sul fatto che, per cia- scuna informazione riguardante le transazioni finanziarie eseguite, la SEFRI mette a disposizione dell’ESE, su richiesta, opportuni giustificativi dei pa- gamenti realmente avvenuti, tra cui estratti conto bancari e registrazioni con- tabili (cfr. allegato 3 «Modello per la Dichiarazione di spesa»).
La SEFRI si impegna a trasmettere all’ESE informazioni puntuali sulle ultime transazioni finanziarie effettuate a beneficio dei partecipanti ai pro- getti Eurostars-2 entro 12 mesi dalla richiesta dell’ESE di ricevere le rela- zioni finali sulla conclusione del progetto Eurostars-2.
In caso di mancata ricezione entro il termine stabilito, l’ESE non stanzierà alcun ulteriore contributo dell’UE a beneficio dei partecipanti coinvolti nel progetto, a meno che il ritardo non sia debitamente giustificato dalla SEFRI e approvato dall’ESE.
4.4.4 Resoconto sui progressi verso le tappe nazionali – La SEFRI si impegna a trasmettere le informazioni necessarie per la valutazione annuale e interme- dia delle tappe nazionali come definite nell’articolo 2 – Definizioni. Tali in- formazioni devono includere:
– una spiegazione nel caso in cui il tempo per la firma del contratto superi il valore medio di 7 mesi rispetto al CoD, al fine di consentire all’ESE di provvedere ai regolari resoconti nei confronti del gruppo di imple- mentazione nazionale, del gruppo ad alto livello e della Commissione europea;
– qualsiasi modifica alla tabella di marcia nazionale, con eventuale de- scrizione aggiornata del processo nazionale di finalizzazione della deci- sione di sovvenzione;
– un piano di contenimento, laddove richiesto dall’ESE.
5701
4.4.5 Relazioni aggiuntive – La SEFRI è chiamata a trasmettere all’ESE le infor- mazioni necessarie per la revisione continua e sistematica da parte della Commissione europea del programma specifico e del programma Orizzonte 2020 nonché per l’analisi e la valutazione dell’impatto generato dalle attività dell’Unione europea. Tali dati possono essere richiesti per tutta la durata del Programma comune Eurostars-2 e fino a cinque anni dopo la sua conclu- sione.
La SEFRI si impegna inoltre a trasmettere all’ESE una copia della relazione di valutazione durante o dopo lo svolgimento di un’analisi dell’impatto lega- to alla realizzazione di Eurostars-2 a livello nazionale.
4.4.6 Documenti rivisti – Dopo aver ricevuto i documenti di cui all’articolo 4.4 – Obblighi della SEFRI in termini di informazioni e resoconti, l’ESE ha facol- tà di:
(a) richiedere informazioni aggiuntive inerenti al contenuto dei documenti. La SEFRI si impegna a trasmettere le informazioni richieste entro 15 giorni civili dalla richiesta o entro l’eventuale termine specifico stabili- to con l’ESE;
(b) richiedere la trasmissione dei documenti rivisti. La SEFRI si impegna a trasmettere i documenti rivisti entro il termine definito dall’ESE nella richiesta o entro l’eventuale termine specifico stabilito con l’ESE.
4.5 Controlli e revisioni contabili
4.5.1 Quadro di controllo interno – La SEFRI si impegna a garantire meccanismi di gestione e di controllo adeguati, e nello specifico a:
(a) utilizzare un sistema contabile che fornisca tempestivamente dati preci- si, completi e attendibili;
(b) adottare misure idonee volte a prevenire, rilevare ed eliminare irregola- xxxx e frodi;
(c) definire e garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;
(d) accettare l’assoggettamento a una revisione contabile esterna indipen- dente, eseguita in conformità ai principi di revisione riconosciuti a li- vello internazionale da parte di un servizio di revisione contabile indi- pendente sul piano funzionale.
4.5.2 Autovalutazione delle disposizioni della SEFRI in materia di garan- zia/controllo interno – La SEFRI si impegna a trasmettere all’ESE un’auto- valutazione delle proprie disposizioni interne in materia di garanzia e con- trollo, elaborate conformemente alle linee guida fornite dall’ESE. Le autova- lutazioni verranno richieste su base ciclica, a intervalli compresi tra due e quattro anni. La tempistica esatta verrà stabilita dal Segretariato ESE per ogni organismo di finanziamento nazionale sulla base dell’ultima valutazio- ne sulla solidità delle disposizioni dell’organismo in questione.
(a) L’autovalutazione coprirà una determinata gamma di settori quali:
– disposizioni in materia di controllo interno
– convalida delle richieste dei partecipanti
5702
– disposizioni in materia di pagamenti
– disposizioni in materia di lotta contro la frode
– disposizioni in materia di revisione contabile.
(b) L’autovalutazione deve includere una revisione formale da parte di un revisore indipendente e un rapporto di audit. La revisione deve essere effettuata in conformità ai punti seguenti:
– condizioni contrattuali formali determinate dall’ESE
– procedure concordate («Agreed upon procedures») ai sensi dell’ISRS 4400
– codice deontologico dei contabili professionisti («Code of Ethics for Professional Accountants»).
La prima autovalutazione deve essere trasmessa all’ESE entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo bilaterale.
(c) L’ESE effettuerà un’analisi dell’autovalutazione e del rapporto di audit e avrà il diritto di richiedere alla SEFRI ulteriori prove per la verifica su base documentale.
(d) Negli anni che intercorrono tra le autovalutazioni formali, la SEFRI si impegna a comunicare all’ESE se sono state apportate modifiche signi- ficative alle proprie disposizioni in materia di garanzia. La SEFRI si impegna altresì a informare annualmente l’ESE riguardo a frodi o irre- golarità riscontrate.
4.5.3 Certificazione annua delle spese – La SEFRI si impegna a informare an- nualmente l’ESE circa le spese sostenute per le sovvenzioni ai partecipanti. Inoltre riceverà un rapporto stilato da un revisore contabile indipendente in merito alla certificazione delle spese. La revisione contabile sarà incentrata principalmente sui seguenti aspetti:
– la concordanza fra i dati del sistema contabile principale e la rilevazio- ne dell’importo totale destinato alle sovvenzioni Eurostars;
– la conformità delle sovvenzioni versate ai beneficiari di Eurostars-2 ri- spetto alle regole di finanziamento nazionali.
Questo controllo ai fini della certificazione verrà effettuato in conformità ai punti seguenti:
– condizioni contrattuali formali determinate dall’ESE;
– procedure concordate («Agreed upon procedures») ai sensi dell’ISRS 4400;
– codice deontologico dei contabili professionisti («Code of Ethics for Professional Accountants»).
4.5.4 Controlli in loco da parte dell’ESE – L’ESE prenderà in considerazione i risultati:
– delle autovalutazioni;
– dei controlli ai fini della certificazione;
– di qualsiasi altro giustificativo.
5703
L’ESE si pronuncerà quindi in merito alla necessità di eseguire ulteriori controlli in loco approfonditi a livello degli organismi di finanziamento na- zionali. I controlli in loco saranno basati sul rischio e incentrati principal- mente sugli organismi di finanziamento nazionali con disposizioni in materia di controllo meno efficaci. L’ESE si riserva il diritto di effettuare controlli in loco dettagliati su qualsiasi organismo di finanziamento nazionale confor- memente a quanto previsto dall’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini.
4.5.5 L’ESE fornirà ulteriori linee guida dettagliate sulla natura delle autovaluta- zioni, delle revisioni contabili e dei rapporti di audit illustrativi.
4.5.6 Tenuta dei registri contabili – La SEFRI si impegna a conservare tutti i documenti originali, soprattutto le registrazioni contabili e fiscali archiviate su qualunque supporto adeguato, inclusi gli originali digitalizzati se autoriz- zati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabili- te, per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo. Nel caso in cui siano in corso revisioni contabili, ricorsi, contenziosi o azioni giudiziarie riguardanti l’Accordo, la SEFRI si impegna a conservare i docu- menti fino alla conclusione di tali procedure.
4.5.7 Informazioni - La SEFRI si impegna altresì a informare tempestivamente l’ESE circa:
(a) eventuali modifiche sostanziali inerenti ai propri sistemi e alle proprie regole o procedure riguardanti la gestione dei fondi dell’UE;
(b) eventuali modifiche sostanziali inerenti alla propria situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà;
(c) eventuali frodi o irregolarità di cui sia venuta a conoscenza, situazioni che potrebbero darvi luogo ed eventuali misure in questo ambito;
(d) qualsiasi evento che possa minare gli interessi finanziari dell’UE;
(e) qualsiasi evento che possa ritardare o compromettere le prestazioni del- la SEFRI nell’ambito del presente Accordo.
4.5.8 Documenti rivisti – Dopo aver ricevuto i documenti di cui all’articolo 4.5 – Controlli e revisioni contabili, l’ESE ha facoltà di:
(a) richiedere informazioni aggiuntive inerenti al contenuto dei documenti. La SEFRI si impegna a trasmettere le informazioni richieste entro 15 giorni civili dalla richiesta o entro un eventuale termine specifico stabi- lito con l’ESE;
(b) richiedere la trasmissione dei documenti rivisti. La SEFRI si impegna a trasmettere i documenti rivisti entro il termine definito dall’ESE nella richiesta o entro un eventuale termine specifico stabilito con l’ESE.
4.6 Obblighi in termini di prestazioni da parte dell’ESE
Funzioni di esecuzione – Xxxxx «decisione Eurostars-2», gli Stati partecipanti si sono accordati sulla nomina di ESE in qualità di struttura d’implemen- tazione per Eurostars-2. In linea con l’Accordo di delega sottoscritto tra la
5704
Commissione europea e l’ESE, a quest’ultimo viene affidata la gestione del contributo dell’UE unitamente alle seguenti funzioni di esecuzione:
4.6.1 gestire le seguenti fasi del ciclo di vita dei progetti del Programma comune Eurostars-2: pubblicazione del bando su siti web designati a tal fine, trasmis- sione di informazioni ai candidati, ricezione delle proposte, verifica centrale dei criteri di ammissibilità, verifica centrale della capacità operativa, valuta- zione centrale e graduatoria rispetto ai criteri di assegnazione, valutazione etica secondo gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1290/2013 ineren- te alle norme di partecipazione, controlli e revisioni contabili conformemen- te all’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini, analisi della valu- tazione, comunicazione di informazioni agli organismi di finanziamento nazionali sul risultato della valutazione, esecuzione del monitoraggio dell’accordo di sovvenzione mediante resoconti e revisioni contabili sul pro- getto ad opera degli organismi di finanziamento nazionali;
4.6.2 garantire la ricezione, lo stanziamento e il monitoraggio del contributo dell’UE;
4.6.3 raccogliere le informazioni necessarie dagli organismi di finanziamento nazionali per il trasferimento del contributo dell’UE;
4.6.4 promuovere Eurostars-2 e garantire che tutti i partecipanti potenziali abbiano a disposizione informazioni e linee guida sufficienti;
4.6.5 trasmettere al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e alla Commissione europea resoconti sul programma Eurostars-2 e informare la rete EUREKA in merito alle attività svolte;
4.6.6 stabilire e mantenere gli accordi bilaterali con gli organismi di finanziamen- to nazionali nonché i contratti con gli esperti che valutano le candidature Eu- rostars-2;
4.6.7 preparare il piano di lavoro annuale di Eurostars-2 e adottarlo in base all’accordo preliminare del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione europea.
4.7 Obblighi nei confronti della SEFRI
L’ESE si impegna a:
4.7.1 adottare le disposizioni necessarie per comunicare alla SEFRI la decisione di aggiudicazione presa dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 entro 4 mesi dal rispettivo CoD;
4.7.2 implementare la decisione di aggiudicazione presa dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 a ricezione avvenuta della «Dichiarazione di impegno» da parte dell’organismo di finanziamento nazionale come riportato nell’artico- lo 12 – Condizioni per lo stanziamento del contributo dell’UE;
4.7.3 effettuare i versamenti previsti dal contributo dell’UE entro un massimo di
30 giorni dalla ricezione della richiesta della SEFRI, come indicato nell’articolo 15 – Disposizioni finanziarie;
5705
4.7.4 informare la SEFRI su qualunque modifica apportata a un progetto e chiede- re la sua consulenza qualora pervenga una richiesta di modifiche sostanziali;
4.7.5 curare la base di dati del progetto Eurostars, aggiornarla e garantirne l’accesso alla SEFRI;
4.7.6 supportare la SEFRI con richieste di dati e statistiche;
4.7.7 trasmettere alla SEFRI una copia della relazione di valutazione durante o dopo lo svolgimento di un’analisi dell’impatto legato alla realizzazione di Eurostars-2;
4.7.8 adottare misure efficaci per evitare doppi finanziamenti da altre fonti di finanziamento dell’Unione europea, e nello specifico dal programma Oriz- zonte 2020, per le stesse attività;
4.7.9 collaborare con la Commissione europea per verificare, mediante l’accesso alla base centrale di dati sull’esclusione, se i candidati (o le persone che di- spongono di poteri di rappresentanza, presa di decisioni o controllo su di es- si) siano stati oggetto di una sentenza con forza di res judicata per frode, corruzione, coinvolgimento in un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illegale, laddove un tale comportamento sia risultato lesivo nei confronti degli interessi finanziari dell’UE e trasmettere tali informazioni alla SEFRI.
Art. 5 Conflitto di interessi
La SEFRI si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi e a informare tempestivamente l’ESE su qualsiasi situazione che costituisca o possa portare a un conflitto di interessi. Tali conflitti possono scaturire in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o emotivi, oppure da qualsiasi altro interesse comune tale da poter pregiudicare l’imparziale e obiettivo adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo.
L’ESE si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e potrà esigere provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.
Art. 6 Visibilità dei finanziamenti dell’UE
In qualunque comunicazione o pubblicazione inerente al Programma comune Euro- stars-2 (inclusi formati elettronici, social media ecc.), la SEFRI si impegna a riporta- re quanto segue:
– un’indicazione del sostegno dell’UE;
– l’emblema dell’UE; e
– il seguente testo:
«Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal Programma comune Eu- rostars-2 con il contributo del programma di ricerca e innovazione dell’Unione europea Orizzonte 2020.»
Se è presente un altro logo, l’emblema dell’UE deve avere adeguato risalto.
5706
Per assolvere i propri obblighi stabiliti dal presente articolo, la SEFRI è autorizzata a utilizzare l’emblema dell’UE, senza dover prima ottenere il consenso da parte della Commissione europea. Ciò, tuttavia, non garantisce un diritto di utilizzo esclusivo.
La SEFRI, inoltre, non si appropria dell’emblema dell’UE o di qualsiasi marchio o logo simile, né mediante registrazione né con qualsiasi altro mezzo.
Qualsiasi comunicazione o pubblicazione inerente all’implementazione del pro- gramma Eurostars-2, redatta dalla SEFRI in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, dovrà far presente che esprime soltanto l’opinione dell’autore e che la Commissione europea declina ogni responsabilità per l’uso delle informazioni ivi contenute.
La SEFRI si impegna a verificare che le succitate disposizioni siano implementate anche dai partecipanti a Eurostars-2.
Art. 7 Pubblicazione delle informazioni e trattamento dei dati personali
7.1 Pubblicazione delle informazioni
La SEFRI adotta le disposizioni necessarie per consentire all’ESE di pubblicare sul proprio sito web le informazioni sui beneficiari dei fondi dell’UE, con dovuta atten- zione ai requisiti di riservatezza e protezione dei dati personali: nome e località del beneficiario, importo assegnato, natura e scopo della misura.
Per località si intende, per le persone giuridiche, il relativo indirizzo.
Le informazioni potrebbero non essere pubblicate nel caso in cui la loro divulgazio- ne rischi di minacciare i diritti e le libertà nell’ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o gli interessi commerciali dei beneficiari.
Tale disposizione dovrebbe essere applicata anche alle altre informazioni pubblicate dall’ESE su richiesta della Commissione europea volte a garantire la visibilità dell’azione dell’Unione europea.
La Commissione europea è autorizzata a pubblicare le informazioni pertinenti diret- tamente sul proprio sito web.
7.2 Trattamento dei dati personali da parte dell’ESE e della SEFRI
Laddove l’implementazione delle funzioni affidate richieda il trattamento di dati personali da parte dell’ESE, questi ultimi devono essere elaborati conformemente al regolamento n. 45/200118.
Le persone i cui dati vengono trattati hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla Sezio- ne 5 del regolamento (CE) n. 45/2001. Essi comprendono, tra l’altro, il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati imprecisi o incom- pleti.
18 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati perso- nali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
5707
Tali persone devono avere altresì il diritto di ricorrere, in qualsiasi momento, al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor, EDPS).
La SEFRI garantisce un trattamento dei dati personali conforme a quanto previsto dagli accordi di sovvenzione, nel pieno rispetto del diritto nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.
7.3 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari
La SEFRI si impegna a garantire che i beneficiari:
– trattino i dati personali nell’ambito del proprio accordo o contratto di sov- venzione in conformità al diritto nazionale e internazionale applicabile in materia di protezione dei dati (autorizzazioni e requisiti di notifica inclusi);
– dispongano di un accesso personale solo ai dati strettamente necessari per l’implementazione, la gestione e il monitoraggio del proprio accordo o con- tratto di sovvenzione;
– informino il personale i cui dati personali vengono raccolti e trattati dall’ESE o dalla SEFRI.
Sezione II: Tappe
Art. 8 Disposizioni generali
La SEFRI approva le tappe di cui all’articolo 2 – Definizioni.
La SEFRI si adopererà per raggiungere le tappe previste entro il termine intermedio del programma Eurostars-2 nel 2017.
La SEFRI trasmette all’ESE una tabella di marcia per il raggiungimento delle tappe in base a un modello fornito dallo stesso ESE. La tabella di marcia comprende una descrizione del processo nazionale di finalizzazione della decisione di sovvenzione.
Art. 9 Tempo per la firma del contratto
Il tempo per la firma del contratto verrà monitorato dall’ESE in base alla «Dichiara- zione di impegno» trasmessa dalla SEFRI per ciascun CoD conformemente ai requi- siti di cui all’articolo 4.4 – Obblighi della SEFRI in termini di informazioni e reso- conti.
Occorre perseguire una riduzione del tempo per la firma del contratto in applicazio- ne del «documento di Budapest Eurostars 2: 2014–2020» approvato durante la conferenza ministeriale EUREKA del 22 giugno 2012 a Budapest, delle «Linee guida generali di implementazione di Eurostars (2014–2020)» approvate dal gruppo ad alto livello ad Ankara nel giugno 2013, del regolamento finanziario n. 966/2012 e delle norme in materia di partecipazione.
L’ESE e la SEFRI intraprendono iniziative comuni volte a garantire un tempo medio per la firma del contratto non superiore a 7 mesi:
5708
– l’ESE compirà tutti gli sforzi necessari per garantire che i risultati del finan- ziamento siano comunicati ai partecipanti dei progetti Eurostars-2 seleziona- ti e alla SEFRI entro 4 mesi dal CoD;
– la SEFRI compirà tutti gli sforzi necessari per garantire che le decisioni di sovvenzione relative ai partecipanti al progetto siano finalizzate entro 3 mesi dalla comunicazione dei risultati del finanziamento da parte dell’ESE.
Art. 10 Partecipazione agli incontri del gruppo di implementazione nazionale
L’obiettivo del gruppo di implementazione nazionale consiste nel:
– definire in maggiore dettaglio e implementare le tappe;
– monitorare l’implementazione delle tappe da parte degli organismi di finan- ziamento nazionali.
La SEFRI designerà il o i propri rappresentanti in seno al gruppo di implementazio- ne nazionale, che si riuniranno almeno una volta l’anno e conferiranno un mandato per la propria partecipazione.
Art. 11 Resoconti e valutazione delle tappe
L’ESE trasmetterà almeno una volta all'anno al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 i resoconti inerenti alle tappe, elaborati sulla base del monitoraggio delle tabelle di marcia degli organismi di finanziamento nazionali all’interno del gruppo di imple- mentazione nazionale; verrà inoltre comunicato lo stato delle tappe, incluso il tempo per la firma del contratto.
Nel 2017 verrà eseguita una valutazione inerente alla realizzazione delle tappe. Laddove necessario, l’ESE farà visita alla SEFRI per proporre miglioramenti sulla base di esempi di buona prassi.
Sezione III:
Norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell’UE
Art. 12 Condizioni per lo stanziamento del contributo dell’UE
L’ESE si impegna a stanziare il contributo dell’UE per i progetti Eurostars-2 alla SEFRI a seguito della decisione di assegnazione presa dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2, in conformità alla decisione n. 553/2014/UE e al regolamento finanzia- rio nonché in base ai seguenti principi cumulativi, senza pregiudizio alcuno per le norme specifiche in seguito concordate:
(a) Il contributo dell’UE:
– è calcolato al tasso di cui ai piani di lavoro annuali;
– è calcolato con riferimento ai costi ammissibili di ciascun progetto Eu- rostars-2 nel suo complesso;
5709
– è limitato all’importo massimo del contributo dell’UE in euro confer- mato dall’ESE a seguito della ricezione della «Dichiarazione di impe- gno».
(b) Il contributo dell’UE viene stanziato dopo che:
– la decisione di assegnazione è stata presa dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e implementata dall’ESE;
– i pagamenti sono effettivamente stati versati dalla SEFRI ai partecipanti a Eurostars-2;
– i resoconti finanziari sono stati trasmessi dalla SEFRI;
– i rapporti sull’avanzamento e la relazione finale sono stati trasmessi dai partecipanti a Eurostars-2;
– tutte le richieste di modifiche minori o maggiori dei progetti sono state approvate da parte dell'ESE e degli organismi di finanziamento nazio- nali;
– i resoconti e le relazioni sull'avanzamento di cui sopra sono stati appro- vati dall'ESE.
(c) Il contributo dell’UE non può generare alcun profitto per la SEFRI o per i partecipanti a Eurostars-2.
Art. 13 Condizioni di ammissibilità del contributo dell’UE per le spese
L’ESE accetta il contributo dell’UE per le spese inerenti alle sovvenzioni che soddi- sfano i criteri di seguito riportati:
(a) vengono effettivamente sostenute dalla SEFRI. Gli importi che l’ESE deve riscuotere ai sensi dell’articolo 16 – Recupero non sono da considerarsi ef- fettivamente sostenuti;
(b) vengono sostenute nel seguente periodo: le spese inerenti alle sovvenzioni sono accettabili qualora la sovvenzione in oggetto venga assegnata successi- vamente alla data di inizio di cui all’articolo 3 – Entrata in vigore e durata, e qualora l’azione supportata dalla sovvenzione sia portata a termine prima della scadenza indicata nel medesimo articolo;
(c) sono direttamente connesse all’implementazione dei progetti:
– laddove i contributi finanziari della SEFRI si configurino come sovven- zioni, i contributi finanziari dovuti ai partecipanti devono corrispondere agli importi da versare in base agli accordi di sovvenzione sottoscritti dalla SEFRI,
– laddove i contributi finanziari assumano una forma diversa dalle sov- venzioni19, devono essere valutati dall’ESE sulla base delle regole di equivalenza stabilite dalla Commissione europea;
(d) sono identificabili e verificabili; nello specifico sono registrate nei conti del- la SEFRI in conformità alle normali prassi contabili adottate dalla stessa SEFRI in materia di costi;
19 La Svizzera contribuisce esclusivamente con sovvenzioni.
5710
(e) risultano conformi al diritto nazionale applicabile in materia di tasse, occu- pazione e previdenza sociale;
(f) sono ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finan- ziaria.
Art. 14 Spese inaccettabili
L’ESE non considera ammissibili le seguenti spese:
(a) costi non conformi all’articolo 13, nello specifico:
(i) debiti e relativi oneri (interessi),
(ii) accantonamenti per perdite e debiti futuri,
(iii) perdite di cambio,
(iv) spese bancarie,
(v) spese risultanti dagli impegni presi durante la sospensione dell’imple- mentazione dell’Accordo bilaterale e dall’Accordo di delega,
(vi) IVA deducibile,
(vii) contributi in natura forniti gratuitamente da terzi ai partecipanti;
(b) spese dichiarate nell'ambito di altri strumenti di finanziamento dell’UE;
(c) spese relative all’implementazione nazionale del programma.
Art. 15 Disposizioni finanziarie
15.1 Modalità di pagamento alla SEFRI
Le richieste di pagamento vengono effettuate mediante la «Dichiarazione di spesa».
La «Dichiarazione di spesa» deve essere trasmessa in valuta nazionale. Si applicano le norme di conversione di cui all’articolo 15.2 – Tasso di conversione.
I pagamenti da parte dell’ESE devono essere corrisposti in euro.
Le richieste per lo stanziamento del contributo dell’UE devono essere trasmesse al Dipartimento Eurostars/Implementazione del programma dell’ESE.
L’ESE stanzierà il contributo dell’UE entro un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’organismo di finanziamento nazionale con i seguenti dettagli:
Nome della banca: Swiss Post, Postfinance
Indirizzo della banca: Xxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxx
Nome del titolare del conto: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione, XX-0000 Xxxxx
Codice IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0
Codice BIC: XXXXXXXXXXX
purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente Accordo.
5711
L’ESE si riserva il diritto di comunicare alla SEFRI specifiche disposizioni per i pagamenti durante i periodi di vacanza.
Eventuali dati bancari incompleti determineranno il mancato pagamento.
L’ESE si impegna a comunicare ufficialmente alla SEFRI l’accettazione della ri- chiesta di spesa/pagamento con annessa documentazione esplicativa.
I pagamenti corrisposti dall’ESE sono da considerarsi effettuati alla data in cui vengono accreditati sul conto della SEFRI.
Le commissioni bancarie per i pagamenti nei Paesi SEPA verranno suddivise tra l’ESE e la SEFRI.
15.2 Tasso di conversione
I costi vengono notificati dalla SEFRI all’ESE in valuta nazionale. L’ESE effettuerà la conversione in euro applicando quanto segue:
(a) «Dichiarazione di impegno» – Il tasso di cambio utilizzato per dichiarare gli impegni di sovvenzione nella «Dichiarazione di impegno» (allegato 2 –
«Modello per la Dichiarazione di impegno») deve essere riferito alla data del primo giorno del mese successivo alla decisione di assegnazione da parte del gruppo ad alto livello di Eurostars-2.
(b) «Dichiarazione di spesa» – Il tasso di cambio utilizzato per dichiarare le spe- se nell’apposita dichiarazione (allegato 3 – «Modello per la Dichiarazione di spesa») deve corrispondere alla media del tasso di cambio giornaliero che copre il periodo finanziario in questione.
(c) Recupero – Il tasso di cambio utilizzato per dichiarare i recuperi deve corri- spondere alla data in cui l’ordine di riscossione viene emesso dall’ESE.
Il tasso di cambio utilizzato corrisponde alla media dei tassi di cambio giornalieri pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xx.xxxx,
determinati per tutto il periodo di riferimento corrispondente.
Laddove nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non sia pubblicato alcun tasso di cambio per la valuta in questione, la conversione verrà effettuata alla media dei tassi di cambio mensili stabiliti dalla Commissione europea e pubblicati nel relativo sito web:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/ inforeuro_en.cfm, determinati per tutto il periodo di riferimento corrispondente.
15.3 Sospensione del termine di pagamento da parte dell’ESE
In qualsiasi momento, l’ESE ha facoltà di sospendere il termine di pagamento qualo- ra una richiesta di pagamento non possa essere soddisfatta perché:
(a) la Commissione europea decide di sospendere i pagamenti;
(b) la richiesta di pagamento non risulta conforme alle disposizioni del presente Accordo;
5712
(c) i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 4.4 – Obblighi della SEFRI in termini di informazioni e resoconti e all’articolo 4.5 – Controlli e revisioni contabili non sono stati trasmessi o non sono completi;
(d) sussiste un dubbio sull’accettabilità delle spese in oggetto, oppure
(e) vi sono indizi di una carenza significativa nel funzionamento del sistema di controllo interno o di un legame tra le spese certificate dalla SEFRI e una grave irregolarità che non è stata corretta, pertanto la sospensione del termi- ne di pagamento è necessaria per prevenire danni importanti agli interessi fi- nanziari dell’UE.
L’ESE si impegna a informare ufficialmente la SEFRI circa un’eventuale sospensio- ne e le ragioni che l’hanno determinata.
La sospensione ha effetto dalla data di invio della notifica da parte dell’ESE.
Quando non vengono più soddisfatte le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, quest’ultima è revocata e il periodo di pagamento restante ricomincia a decorrere.
Nel caso in cui il periodo di sospensione superi i due mesi, la SEFRI può chiedere all’ESE se la sospensione continuerà.
15.4 Sospensione dei pagamenti da parte dell’ESE
In qualsiasi momento, l’ESE ha facoltà di sospendere il pagamento:
(a) se la Commissione europea decide di sospendere il pagamento;
(b) se dispone di prove del fatto che la SEFRI abbia commesso errori, irregolari- tà o frodi sostanziali oppure nel caso in cui la SEFRI non adempia ai propri obblighi di cui al presente Accordo;
(c) se dispone di prove del fatto che la SEFRI abbia commesso, in modo siste- matico o ricorrente, errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sta- biliti nel presente Accordo o in altri accordi di sovvenzione finanziati me- diante fondi dell’UE, che mettono in discussione l’affidabilità del relativo sistema di controllo interno o la legalità e regolarità delle spese in oggetto;
(d) se sospetta errori, irregolarità, frodi o violazioni sostanziali degli obblighi da parte della SEFRI nell’implementazione delle funzioni affidate e ritiene ne- cessario controllare che questi atti abbiano avuto effettivamente luogo;
(e) se lo Stato partecipante non contribuisce al finanziamento del Programma comune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione
n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle picco- le e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), oppure vi contribuisce parzialmente o in ritardo.
Prima di sospendere il pagamento, l’ESE si impegna a notificare ufficialmente la SEFRI circa la propria intenzione di applicare la sospensione del pagamento:
5713
– specificando le ragioni alla base della decisione di sospendere il pagamento; e
– invitando la SEFRI a presentare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.
Qualora non riceva le osservazioni di cui sopra o decida di continuare la procedura nonostante le osservazioni ricevute, l’ESE deve informare ufficialmente l’organismo di finanziamento nazionale circa la sospensione. Altrimenti, dovrà comunicare formalmente alla SEFRI il mancato proseguimento della sospensione.
La sospensione ha effetto dalla data di invio della notifica di conferma da parte dell’ESE.
Qualora vengano soddisfatte le condizioni di ripristino dei pagamenti, la sospensione è revocata. L’ESE si impegna a informare ufficialmente la SEFRI circa la revoca della sospensione.
Durante la sospensione, la SEFRI non può inviare alcuna richiesta di pagamento. Le richieste di pagamento possono essere trasmesse dopo il ripristino dei pagamenti o incluse nella prima richiesta di pagamento successiva al ripristino dei pagamenti.
Art. 16 Recupero
In caso di importo indebitamente corrisposto dall’ESE alla SEFRI o qualora il recupero sia giustificato ai sensi del presente Accordo (nel caso, ad esempio, di importi versati che superano la quota del contributo dell’UE menzionata nel piano di lavoro annuale applicabile ai contributi finanziari degli organismi di finanziamento nazionali spettanti ai partecipanti a Eurostars-2), la SEFRI si impegna a rimborsare all’ESE gli importi in questione a condizioni ragionevoli ed entro un termine altret- tanto ragionevole definito dall’ESE.
Prima del recupero, l’ESE si impegna a informare ufficialmente la SEFRI circa la propria intenzione di riscuotere un importo:
– specificando l’importo dovuto e le ragioni per cui si ritiene sia dovuto; e
– invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito.
Qualora non vengano presentate osservazioni o nel caso in cui decida di portare avanti la procedura di recupero nonostante le osservazioni trasmesse dalla SEFRI, l’ESE si impegna a inviare una notifica ufficiale, specificando i termini e la data del pagamento.
L’ESE riscuote l’importo:
(a) mediante compensazione di eventuali importi dovuti alla SEFRI, se diretta- mente dichiarato dall’organismo di finanziamento nazionale o con il suo consenso;
(b) chiedendo alla SEFRI il rimborso diretto sul conto bancario dell’ESE:
Nome della banca: Belfius Banque Belgique
Indirizzo della banca: Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx
Nome del titolare del conto: Secrétariat d’EUREKA
5714
Codice IBAN: XX00 0000 0000 0000
Codice SWIFT: XXXXXXXX
(c) con l’applicazione degli interessi di mora dovuti in conformità alla legisla- zione belga20.
L’ESE può rinunciare al recupero qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 80 del regolamento finanziario n. 966/2012.
Gli oneri bancari sostenuti nel processo di riscossione sono a carico della SEFRI.
Art. 17 Rettifiche finanziarie da parte dell’ESE L’ESE ha facoltà di apportare rettifiche finanziarie:
– escludendo i costi delle spese di sovvenzione dal finanziamento dell’UE qualora questi ultimi non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 – Condizioni di ammissibilità del contributo dell’UE per le spese;
– riducendo il contributo dell’UE in proporzione alla gravità della violazione nel caso in cui la SEFRI abbia violato uno qualsiasi degli altri obblighi a cui è soggetta ai sensi del presente Accordo; oppure
– riducendo il contributo dell’UE in proporzione alla gravità della violazione, nel caso in cui lo Stato partecipante non contribuisca al finanziamento del Programma comune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisio- ne n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle picco- le e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), oppure vi contribuisca parzialmente o in ritardo.
Prima di apportare le rettifiche finanziarie, l’ESE comunica ufficialmente alla SEFRI la propria intenzione, specificando le rettifiche che intende applicare e le ragioni alla base di tale azione, e invitandola a presentare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.
Qualora non riceva alcuna osservazione o decida di applicare le correzioni finanzia- rie nonostante le osservazioni ricevute, l’ESE deve informare ufficialmente la SEFRI circa la propria intenzione di procedere con le rettifiche.
Art. 18 Controlli, revisioni contabili e indagini
18.1 Principi generali
I controlli, le revisioni contabili e le indagini devono seguire i principi generali così come definiti nell’Accordo di associazione per Orizzonte 2020 e, nello specifico, nel relativo allegato III.
20 Legge del 2 agosto 2002 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che recepisce la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 29 giugno 2000.
5715
In particolare, a fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministra- tivi per tutte le parti coinvolte. Occorre evitare duplici revisioni contabili e la produ- zione di una quantità sproporzionata di documenti e resoconti. Al momento dell’esecuzione delle revisioni contabili è opportuno prendere in considerazione i programmi nazionali, se del caso.
18.2 Controlli, revisioni contabili e indagini sulla SEFRI da parte dell’ESE, della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti
Conformemente alle regole e alle modalità definite nell’Accordo di associazione per Orizzonte 2020 e, nello specifico, nel relativo allegato III, l’ESE, la Commissione europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono effettuare controlli e revisioni contabili sull’implementazione del programma Euro- stars-2 in qualsiasi momento durante l’adempimento degli obblighi della SEFRI stabiliti ai sensi del presente Accordo e fino a cinque anni dopo il pagamento del saldo convenuto.
L’eventuale controllo, revisione contabile o indagine deve avere carattere riservato.
18.3 Controlli, revisioni contabili e indagini sui partecipanti a Eurostars-2
La SEFRI provvede affinché i diritti dell’ESE, della Commissione europea, dell’OLAF e della Corte dei conti in merito all’esecuzione di revisioni contabili e indagini ex post, conformemente alle rispettive competenze, trovino estensione nel diritto di sottoporre ai medesimi controlli qualsiasi partecipante a Eurostars-2 i cui costi siano totalmente o parzialmente rimborsati dal contributo dell’UE, con gli stessi termini e le stesse condizioni di cui sopra.
Tali revisioni contabili e indagini ex post devono avere carattere riservato e possono essere svolte per un periodo non superiore a due anni dopo il pagamento del saldo.
Art. 19 Responsabilità finanziaria
1. Conformemente all’articolo 13 della decisione n. 553/2014/UE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativa al Programma comune Eurostars-2, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, normative, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento finanziario21 e delle relative regole di applicazione22.
Ai sensi dell’articolo 58.1 del regolamento finanziario, il contributo finan- ziario dell’Unione può essere implementato indirettamente da altri organismi («gestione indiretta»), purché siano fornite adeguate garanzie finanziarie.
Pertanto, oltre agli Stati partecipanti, l’ESE e ciascun organismo di finan- ziamento nazionale dovrebbero fornire adeguate garanzie per tutelare gli in- teressi finanziari dell’Unione.
21 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
22 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
5716
Gli obblighi finanziari dell’ESE inerenti al Programma comune Eurostars-2, come indicato nell’Accordo di delega e negli Accordi sul trasferimento dei fondi (inclusi i piani di lavoro annuali) stipulati tra la Commissione europea e l’ESE, saranno coperti dalle misure di responsabilità finanziaria di cui agli articoli da 19.2 a 19.7.
2. La responsabilità finanziaria totale per gli obblighi finanziari dell’ESE relativi al contributo dell’UE per le attività del Programma comune Euro- stars-2 copre:
a. il contributo dell’UE per i costi amministrativi;
b. il contributo dell’UE per i costi operativi inerenti alle attività di valuta- zione;
c. il contributo dell’UE per i costi operativi diversi da quelli di cui all’arti- colo 19.2b. (ad es. sostegno ai progetti selezionati di Eurostars-2).
3. La responsabilità individuale della SEFRI per gli obblighi finanziari dell’ESE relativi al contributo dell’UE per le attività del Programma comune Eurostars-2 è limitata a una percentuale della responsabilità finanziaria totale di cui all’articolo 19.2, laddove:
a. tale percentuale viene calcolata come proporzione dell’impegno soste- nuto dall’organismo di finanziamento nazionale in relazione al totale degli impegni di tutti gli organismi di finanziamento nazionali di cui al paragrafo c qui di seguito;
b. la SEFRI non è da ritenersi responsabile per il contributo dell’UE ai co- sti amministrativi di cui all’articolo 19.2.a. e ai costi operativi inerenti alle attività di valutazione di cui all’articolo 19.2b., svolte dall’ESE in base all’Accordo sul trasferimento dei fondi e al relativo piano di lavo- ro annuale, a condizione che l’ESE ottenga una garanzia bancaria o qualsiasi altra garanzia ritenuta accettabile dalla Commissione europea rispetto a tali responsabilità;
c. la massima responsabilità finanziaria totale della SEFRI viene calcolata come risultato della percentuale di cui al paragrafo a) in relazione al contributo finanziario dell’UE trasferito dalla Commissione europea all’ESE. Di conseguenza tiene conto del contributo finanziario dell’UE per il programma Eurostars-2 aggregato che la SEFRI ha diritto di rice- vere e ha effettivamente ricevuto in conformità alle Dichiarazioni di impegno e alla Dichiarazione di spesa al fine di sostenere i progetti Eu- rostars-2 selezionati.
4. Il calcolo della percentuale della singola responsabilità di ciascun organismo di finanziamento nazionale deve essere proposto dall’ESE una volta ricevute e approvate tutte le Dichiarazioni di impegno connesse a un CoD specifico. Questo calcolo delle singole responsabilità deve essere convalidato e for- malmente approvato dal gruppo ad alto livello entro un termine massimo di
60 giorni civili dalla data di inizio della procedura di avallo da parte dell’ESE. Tutte le Dichiarazioni di impegno connesse a un CoD specifico devono essere ricevute dall’ESE entro il termine di cui all’articolo 4.4.2.
5717
5. Gli importi indebitamente corrisposti dall’ESE alla SEFRI devono essere recuperati dall’ESE secondo quanto previsto dall’articolo 16. In caso di fro- de, errore, corruzione o qualsiasi altra attività illegale svolta da uno specifico organismo di finanziamento nazionale, l’ESE non potrà rivalersi su organi- smi di finanziamento nazionali diversi da quello responsabile per l’importo in questione.
6. Qualunque debito legato al contributo dell’UE alla SEFRI ai sensi del pre- sente Accordo e per cui la SEFRI diventa responsabile deve essere a sua vol- ta considerato come debito direttamente dovuto all’UE. La Commissione eu- ropea ha diritto al risarcimento diretto di tale debito, così come definito nell’allegato III dell’Accordo di associazione per Orizzonte 2020.
7. L’ESE adotterà tutte le misure necessarie per limitare i rischi legati alla gestione del contributo finanziario dell’UE sui propri conti bancari e nell’ambito delle procedure e dei processi correlati, come dichiarato nell’allegato 9 – Certificazione da parte del revisore legale sul controllo dei processi ESE per il contributo Eurostars-2. Tale processo sarà parte integran- te della revisione legale dei conti svolta ogni anno presso l’ESE, che richiede espressamente la consegna di una certificazione di accompagnamento al pa- rere.
Sezione IV: Disposizioni finali
Art. 20 Riservatezza
Nel corso dell’attuazione dell’Accordo e per i cinque anni successivi alla scadenza di cui all’articolo 3 – Entrata in vigore e durata, le Parti si impegnano a mantenere riservati dati, documenti e qualsiasi altro materiale (in qualunque forma) classificato per iscritto come riservato al momento della relativa divulgazione («informazioni riservate»).
Salvo diverso accordo con l’ESE, la SEFRI ha facoltà di utilizzare le informazioni riservate solo ed esclusivamente per adempiere ai propri obblighi di cui al presente Accordo.
Le Parti possono divulgare le informazioni riservate solo se:
– la Parte interessata acconsente a dispensare anticipatamente la controparte dagli obblighi di riservatezza;
– le informazioni riservate diventano pubbliche senza che la parte vincolata dall'obbligo di riservatezza abbia violato tale obbligo;
– la divulgazione delle informazioni riservate è imposta per legge.
5718
Art. 21 Sospensione e risoluzione dell’Accordo
21.1 Sospensione dell’Accordo
21.1.1 Sospensione dell’Accordo da parte dell’ESE
Il presente Accordo può essere sospeso dall’ESE nel caso in cui:
(a) l’Accordo di delega sottoscritto tra l’ESE e la Commissione europea venga sospeso, compreso il caso in cui non venga rinnovato l’accordo annuale sul trasferimento dei fondi;
(b) la SEFRI non adempia ai propri obblighi di cui al presente Accordo; in tal caso l’ESE ha facoltà di sospendere l’Accordo in toto o in parte:
– se dispone di prove del fatto che la SEFRI abbia commesso errori, irre- golarità o frodi sostanziali oppure nel caso in cui la SEFRI non adempia ai propri obblighi di cui al presente Accordo,
– se dispone di prove del fatto che la SEFRI abbia commesso, in modo si- stematico o ricorrente, errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obbli- ghi stabiliti nel presente Accordo o in altri accordi finanziati mediante fondi dell’UE, che mettono in discussione l’affidabilità del relativo si- stema di controllo interno o la legalità e regolarità delle spese in ogget- to,
– se sospetta errori, irregolarità, frodi o violazioni sostanziali degli obbli- ghi da parte della SEFRI nell’ambito dell’attuazione degli obblighi pre- visti dal presente Accordo e ritiene necessario controllare che questi atti abbiano avuto effettivamente luogo;
(c) lo Stato partecipante non contribuisca al finanziamento del Programma co- mune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione
n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle picco- le e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2») oppure vi contribuisce parzialmente o in ritardo.
Prima di sospendere l’Accordo, l’ESE si impegna a notificare ufficialmente alla SEFRI circa la propria intenzione di applicare la sospensione:
– specificando le ragioni alla base della decisione di sospensione; e
– invitando la SEFRI a presentare osservazioni entro 30 giorni civili dalla ri- cezione della notifica relativa all’intenzione di sospendere l’Accordo.
Qualora non riceva le osservazioni di cui sopra o decida di continuare la procedura nonostante le osservazioni ricevute, l’ESE deve notificare ufficialmente la sospen- sione. Altrimenti, dovrà comunicare formalmente alla SEFRI il mancato prosegui- mento della sospensione.
La sospensione prende effetto nella data in cui la SEFRI riceve la notifica (o nell’eventuale data successiva specificata nella notifica).
La sospensione verrà revocata qualora siano soddisfatte le condizioni per il ripristino dell’attuazione dell’Accordo.
5719
La SEFRI verrà ufficialmente informata circa l’interruzione della sospensione, a meno che l’Accordo non sia già stato risolto.
Durante la sospensione, la SEFRI non può inviare alcuna richiesta di pagamento. Le richieste di pagamento possono essere trasmesse dopo il ripristino dei pagamenti o incluse nella prima richiesta di pagamento successiva al ripristino dei pagamenti.
21.1.2 Sospensione dell’Accordo da parte della SEFRI
La SEFRI ha la facoltà di sospendere in toto o in parte i propri obblighi ai sensi del presente Accordo nel caso in cui circostanze eccezionali, in particolare casi di forza maggiore, rendano estremamente difficile se non impossibile l’adempimento degli obblighi.
La SEFRI deve informare immediatamente l’ESE, precisando:
– le ragioni per cui intende sospendere l’Accordo; e
– la data prevista di ripristino dei propri obblighi ai sensi del presente Ac- cordo.
Una volta che le circostanze consentano di attuare il suddetto ripristino, la SEFRI deve informarne senza indugio e formalmente l’ESE, a meno che l’Accordo non sia già risolto in conformità a quanto previsto dall’articolo 21.2 – Risoluzione dell’Accordo.
Durante la sospensione, la SEFRI non può inviare alcuna richiesta di pagamento. Le richieste di pagamento possono essere trasmesse dopo il ripristino dei pagamenti o incluse nella prima richiesta di pagamento successiva al ripristino dei pagamenti.
21.2 Risoluzione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere risolto dall’ESE nelle circostanze di seguito riportate:
– l’Accordo di delega sottoscritto tra l’ESE e la Commissione europea risulta risolto. La risoluzione dell’Accordo prende effetto dalla data indicata nella notifica alla SEFRI;
– lo Stato partecipante non contribuisce al finanziamento del Programma co- mune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione
n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle picco- le e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), oppure vi contribuisce parzialmente o in ritardo. La risoluzione dell’Accordo prende effetto dalla data indicata nella notifica alla SEFRI.
Il presente Accordo può essere inoltre risolto dall’ESE o dalle SEFRI se:
(a) una modifica alla situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà oppure ai sistemi, alle regole o alle procedure della SEFRI rischia di incidere in modo sostanziale sugli obblighi di cui al presente Accordo;
(b) una delle Parti non ha adempiuto ai propri obblighi di cui al presente Ac- cordo;
5720
(c) l’adempimento degli obblighi ai sensi dell’Accordo è impedito da casi di forza maggiore (cfr. articolo 22 – Casi di forza maggiore), dalla sospensione degli obblighi di una delle Parti o dall’impossibilità di un ripristino;
(d) una delle Parti viene dichiarata fallita, in stato di liquidazione, amministra- zione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in qualun- que altra situazione simile risultante da una procedura analoga prevista da leggi e regolamenti nazionali;
(e) una delle Parti (o qualsiasi persona fisica abilitata a rappresentarla o a pren- dere decisioni per suo conto) è risultata colpevole di condotta professionale scorretta, dimostrata con qualsiasi mezzo;
(f) una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte (o qualsiasi per- sona fisica abilitata a rappresentarla o a prendere decisioni per suo conto) abbia commesso atti di frode, corruzione o sia coinvolta in un’organizza- zione criminale, di riciclaggio di denaro o in qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione;
(g) una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte (o qualsiasi per- sona fisica con la facoltà di rappresentarla o di prendere decisioni per suo conto) abbia commesso errori, irregolarità o frodi sostanziali nell’adempi- mento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo;
(h) una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte abbia commesso, in modo sistematico o ricorrente, errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sanciti in altri accordi finanziati mediante fondi dell’UE, che met- tono in discussione l’affidabilità del relativo sistema di controllo interno o la legalità e regolarità delle spese in oggetto.
Prima di risolvere l’Accordo, la Parte interessata deve notificare all’altra la propria intenzione di procedere alla risoluzione:
– specificando le ragioni per cui intende risolvere l’Accordo; e
– invitando la controparte a presentare osservazioni entro 45 giorni civili dalla ricezione della notifica;
– nelle circostanze di cui al punto (b), la Parte interessata deve informare l’altra circa le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’Accordo in questione al fine di evitare la risoluzione dell’Accordo.
Qualora la Parte che notifica la propria intenzione di risolvere l’Accordo non riceva le osservazioni richieste o decida di continuare la procedura nonostante le osserva- zioni ricevute, informerà ufficialmente la controparte circa la risoluzione e la data a partire dalla quale quest’ultima prenderà effetto. Altrimenti, notificherà formalmente alla controparte l’interruzione della procedura di risoluzione.
La risoluzione avrà effetto:
– per le risoluzioni di cui ai punti (a), (b) e (d): il giorno specificato nella noti- fica formale inerente alla risoluzione (cfr. sopra);
– per le risoluzioni di cui ai punti (c), (e), (f), (g) e (h): il giorno successivo a quello in cui la Parte ha ricevuto la notifica formale inerente alla risoluzione.
5721
La SEFRI si impegna a trasmettere una richiesta di pagamento del saldo del contri- buto dell’UE.
L’ESE calcolerà l’importo finale del contributo dell’UE in base alla richiesta presen- tata.
L’ESE non accetta spese inerenti a contratti e accordi di sovvenzione che non risul- tino completati alla data della risoluzione, a meno che la SEFRI non vi ponga ragio- nevolmente termine per motivi giuridici.
Nessuna delle Parti ha facoltà di chiedere i danni a causa della risoluzione dell’Ac- cordo.
La sospensione o la risoluzione non pregiudica l’obbligo di trasmettere input, risul- tati finali e documenti per l’intera durata della propria partecipazione.
Art. 22 Casi di forza maggiore
Per «forza maggiore» si intende qualsiasi situazione o evento che:
– impedisca alle Parti di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’Accordo;
– non sia prevedibile, ossia una situazione eccezionale fuori dal controllo delle Parti;
– non sia imputabile a un errore o a una negligenza delle Parti (o di eventuali terzi coinvolti); e
– risulti inevitabile nonostante l’esercizio di tutta la diligenza dovuta.
Quanto segue non può essere definito caso di forza maggiore:
– qualsivoglia inadempienza di un servizio, difetto in attrezzature o materiali o ritardo nella relativa messa a disposizione, a meno che non derivino diretta- mente da un caso di forza maggiore;
– controversie di lavoro o scioperi; oppure
– difficoltà finanziarie.
Qualsiasi situazione che costituisca un caso di forza maggiore deve essere notificata formalmente e senza indugio alla controparte, precisandone la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.
Le Parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per limitare qualsivo- glia danno dovuto al caso di forza maggiore in questione e si adoperano affinché l’implementazione venga ripristinata quanto prima.
La Parte che, per casi di forza maggiore, sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi di cui al presente Accordo non verrà considerata come in violazione degli stessi.
Art. 23 Responsabilità per danni
Ciascuna delle Parti è da considerarsi come sola e unica responsabile per l’adem- pimento dei propri obblighi di cui al presente Accordo.
5722
Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità esclusiva di garantire che i propri atti nell’ambito del presente Accordo non violino alcun diritto di terzi.
Art. 24 Notifiche e comunicazioni
Qualsiasi notifica o comunicazione deve essere trasmessa per iscritto ai seguenti indirizzi:
– Per l’ESE
Segretario generale dell’ESE Xxx Xxxxxxxx 000
X-0000 Xxxxxxxxx Xxxxxx
Tel.: x00 0 000 00 00
– Per la SEFRI
Sig. GUT Andreas
Rappresentante del gruppo ad alto livello svizzero Xxxxxxxxxxxxxxx 0
XX-0000 Xxxxx Xxxxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00
o a qualunque altro indirizzo e destinatario che la Parte interessata può designare mediante notifica scritta alla controparte.
Le comunicazioni elettroniche devono essere confermate da una versione cartacea originale firmata qualora richiesto dalla controparte con tempistiche ragionevoli.
Ciascuna delle Parti deve notificare tempestivamente all’altra per iscritto qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi di cui sopra.
Un apposito modulo (allegato 4 «Cambio del rappresentante legale o del contatto operativo») viene messo a disposizione della SEFRI per un eventuale cambio del rappresentante legale o del contatto operativo.
Ogni comunicazione è da considerarsi trasmessa quando ricevuta dal destinatario, a meno che l’Accordo non faccia riferimento alla data in cui la comunicazione è stata inviata.
Le comunicazioni elettroniche sono da considerarsi ricevute nello stesso in giorno in cui vengono inviate agli indirizzi di cui sopra, a meno che il mittente non riceva un messaggio di mancata consegna. In questo caso, la comunicazione deve essere rinviata in formato cartaceo all’indirizzo sopra menzionato. Se la comunicazione è soggetta a scadenza, il mittente non è da considerarsi in violazione della stessa.
Le notifiche formali tramite raccomandata con ricevuta di ritorno sono da conside- rarsi ricevute:
5723
– alla data di consegna registrata dal servizio postale; o
– al termine ultimo per il ritiro presso l’ufficio postale.
Art. 25 Emendamenti
Eventuali modifiche o emendamenti all’Accordo sono da considerarsi validi solo se effettuati per iscritto e se firmati da entrambe le Parti per il tramite di una persona autorizzata.
Il presente Accordo è soggetto a modifiche o emendamenti nel caso in cui una o più delle disposizioni contenute nello stesso o in qualsiasi documento redatto in relazio- ne ad esso non risultino conformi all’Accordo di delega.
Le richieste in materia di emendamenti devono essere debitamente motivate e invia- te alla controparte prima che l’emendamento acquisti efficacia, a meno che non siano validamente giustificate dalla Parte richiedente e accettate dalla controparte.
Gli emendamenti entrano in vigore il giorno in cui l’ultima delle Parti appone la propria firma o alla data di approvazione della richiesta di emendamento.
Gli emendamenti prendono effetto alla data convenuta dalle Parti o, in assenza di un tale accordo, alla data in cui l’emendamento entra in vigore.
Art. 26 Lingua
Il presente Accordo viene stipulato in inglese.
L’inglese deve essere utilizzato per la redazione di tutti i documenti e le notifiche, compresi le relazioni e i risultati nonché le riunioni condotte ai sensi del presente Accordo o in relazione allo stesso.
Qualsiasi traduzione sarà prevista solo per praticità e senza alcun effetto giuridico.
Art. 27 Legge applicabile
Il presente Accordo e tutte le questioni derivanti da quest’ultimo sono disciplinati dal diritto belga.
Art. 28 Composizione delle controversie
Qualsiasi controversia tra le Parti riguardante l’interpretazione, l’applicazione o la validità del presente Accordo che non possa essere risolta in via amichevole deve essere regolata conformemente alle norme di arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità alle suddette norme. Il luogo dell’arbitrato è Bruxelles, se non diversamente concordato dalle Parti.
Nessuna disposizione del presente Accordo limita il diritto delle Parti di richiedere provvedimenti ingiuntivi o di applicare un lodo arbitrale presso un tribunale compe- tente del caso di diritto.
5724
Art. 29 Clausola salvatoria
Nel caso in cui una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo o in qualsiasi documento redatto in connessione allo stesso siano ritenute da un tribunale o da un’autorità competente non valide, illegali o inapplicabili sotto qualunque aspetto ai sensi di qualsivoglia legge applicabile, tra cui il diritto sulla concorrenza, la validità, la legalità e l’applicabilità delle restanti disposizioni contenute nel pre- sente Accordo non devono in alcun modo risultare pregiudicate o alterate, a condi- zione che in tal caso le Parti si impegnino a profondere tutti gli sforzi ragionevoli dal punto di vista commerciale per conseguire lo scopo della disposizione non valida mediante una nuova stipula legalmente efficace che produca un vantaggio o un onere economico identico (o sostanzialmente simile).
Art. 30 Cessione
La SEFRI non può cedere alcuno dei propri diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo senza autorizzazione scritta preventiva da parte dell’ESE23.
L’ESE non può cedere alcuno dei propri diritti e obblighi senza autorizzazione scritta preventiva da parte della Commissione europea e del gruppo ad alto livello di Eurostars-2.
Art. 31 Cessione delle richieste di pagamento a terzi
Le richieste di pagamento della SEFRI all’ESE non possono essere cedute a terzi, salvo in casi debitamente giustificati in cui la situazione lo richieda.
La cessione è esecutiva nei confronti dell’ESE solo nel caso in cui quest’ultimo l’abbia accettata sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte della SEFRI. In assenza di tale accettazione, o in caso di mancata osservanza dei termini al ri- guardo, la cessione non avrà alcun effetto sull’ESE.
Una tale cessione non solleva in alcun caso la SEFRI dai suoi obblighi nei confronti dell’ESE.
Art. 32 Interpretazione dell’accordo
Le disposizioni contenute nei termini e nelle condizioni dell’Accordo bilaterale prevalgono sui relativi Allegati.
23 La cessione delle funzioni operative da parte della SEFRI all’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione «Innosuisse» è prevista per il 2018 o il 2019. Tale cessione verrà definita in un emendamento al presente Accordo, come specificato nell’articolo 25.
5725
Redatto in due copie originali in inglese.
Xxxxx, 00 agosto 2017 Per il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Sig. Xxxxx Xxxx’Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Stato | Bruxelles, 5 settembre 2017 Per l’ESE: Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx generale dell’ESE |
5726
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
5727
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
5728