Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Multirischi Aziende e Xxxxxxxxx
R.C.T. e R.C.O.
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Indice
MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro
Area Riservata | pag. | 3 | I |
1 - Glossario | pag. | 4 | C E |
2 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori Lavoro | pag. | 6 | |
3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro | pag. | 15 | |
4 - Condizioni particolari | pag. | 16 |
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I N D
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI
garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza) | Xxx.xx (art.) | scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
sEZIoNE REsPoNsABILITÀ CIvILE vERso TERZI E PREsTAToRI DI LAvoRo | ||||
R.C.O. | 3 | relativa del 5% | ||
Lavori edili di demolizione / disfacimento | 12 | 20% min. Euro 150,00 per ogni danneggiato | ||
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati | Euro 750,00 (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori) | Euro 35.000,00 per anno (per danni a cose, nei locali ove non si ese- guono i lavori) | ||
Lavori eseguiti presso terzi: danni da incendio, oppure a cose, non rimovibili, nell’ambito delle operazioni | 13 | Euro 250,00 | Euro 40.000,00 per anno | |
Lavori edili presso terzi: danni da furto tra- mite ponteggi ed impalcature | 17 | 10% min. Euro 250,00 per ogni danneggiato | Euro 55.000,00 per anno | |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 18 | 10% min. Euro 1.500,00 | Euro 75.000,00 per anno | |
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico | 19 | Euro 150,00 per mezzo danneggiato | ||
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sol- levate, caricate o scaricate | 20 | 10% min. Euro 150,00 | Euro 30.000,00 per anno | |
Cose in custodia all’assicurato (mai ope- rante per lavori di edilizia, lavori stradali e per le attività previste agli artt. M e N) | 21 | 10% min. Euro 250,00 | Euro 30.000,00 per anno | |
Franchigia assoluta | 22 | Euro 300,00 | ||
NELLE CoNDIZIoNI PARTICoLARI, sE oPERANTI | ||||
Cessione lavori in subappalto | A | in misura non superiore al 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto | ||
Danni da cedimento o franamento del terreno: - danni a fabbricati | C | 10% min. Euro 1.500,00 | Euro 55.000,00 per anno | |
- ad altre cose | Euro 500,00 | |||
Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno | D | 20% min. Euro 500,00 | Euro 30.000,00 per anno | |
Danni a condutture o impianti sotterranei | E | Euro 500,00 | Euro 30.000,00,00 per anno | |
R.C. dopo il compimento di lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali): danni a cose | F | 10% min. Euro 250,00 | Euro 150.000,00 per anno Euro 50.000,00 se autoriparatore | |
Danni da inquinamento accidentale | g | 10% min. Euro 2.500,00 | Euro 100.000,00 per anno | |
Infortunio dei titolari: rivalsa INAIL e INPS | I | 50% del massimale assicurato R.C.T. | ||
Off. Meccaniche, carrozzerie, stazioni di ser- vizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna | M | 10% min. Euro 250,00 | Euro 30.000,00 per anno | |
Stazioni di servizio, distributori di carburante | N | Euro 100,00 | Euro 5.000,00 per anno | |
Franchigia assoluta Danno Biologico | o | opzione 1) Euro 2.600,00 opzione 2) Euro 5.200,00 |
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T A B E L L A
MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI
Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Addetti
Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tiro- cinanti.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Consumatore
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprendi- toriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione
Cose
Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.
Dati
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utiliz- zata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
Dati Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indi- rettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all’attività dell’Assicurato.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato
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Impresa
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
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G L O S S A R I O
scoperto
La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
sinistro
Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l’assicurazione che deter- mina il diritto all’indennizzo
sistema Informatico
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’e- laborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’Assicurato. Si considerano parte del siste- ma informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
supporti dati
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Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
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G L O S S A R I O
2 - Condizioni sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori Lavoro
1 - Determinazione del Premio
Il premio della presente polizza è determinato in base al numero degli addetti che partecipano manualmente all’attività assicurata, qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 3 addetti rispetto al numero dichiarato dal Contraente e riportato in polizza si applicherà la disposizione di cui all’art. 7 - “Buona fede” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Quanto sopra fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in sede di stipulazione della polizza, riassunto all’art.
1 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
2 - garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.
3 - garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R. C. o.) L’Impresa tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, xx 0000 xxxxxx xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di xxxxx conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.
MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI
Qualora richiamata la Condizione Particolare O - “Franchigia Assoluta Danno Biologico”, il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un’invalidità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l’importo indicato nell’opzione scelta che resterà a carico dell’Assicurato.
Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:
⚫ tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
⚫ limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall’INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.
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Qualora l’INAIL eserciti azione surrogatoria in base all’art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell’art. 8 - “Persone che non rientrano nel novero dei terzi”, lettera c) della presente sezione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.
La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione infortuni di legge.
La presente garanzia non comprende le malattie professionali.
4 - Massimali assicurati
Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la “Responsabilità Civile verso Terzi” e per la “Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro” indicati in polizza.
In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.
Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie
R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.
L’importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo
indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone.
I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.
5 - Pluralità di assicurati
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
6 - Priorità nell’utilizzo del massimale
Fermo il contenuto dell’art. 5 - “Pluralità di assicurati”, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.
7 - validità territoriale
MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI
La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi del continente europeo.
L’estensione della operatività della garanzia R.C.T. nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale.
La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all’estero per trattative e conduzione di affari per conto dell’Assicurato.
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La garanzia R.C.O. è operante in tutto il mondo alla duplice condizione che:
⚫ sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell’INAIL o altro Istituto preposto per legge;
⚫ detto Istituto assicuratore presti la garanzia all’estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.
8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall’Assicurato, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell’art. 2049 del Codice Civile:
⚫ ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell’Assicurato, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell’attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
⚫ i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto della presente polizza.
9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.
L’assicurazione non vale per i danni:
a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
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c) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione, o in aree aeroportuali, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
e) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto
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trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
h) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
i) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
n) cagionati e/o subiti da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso;
o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
q) derivanti dall’espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 494/96, salvo quanto direttamente attinente all’attività assicurata, se del Settore Edilizia;
r) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.
Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 13 al n° 26.
10 - Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.o.
L'assicurazione non vale per i danni:
a. da detenzione o impiego di esplosivi;
b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'ato- mo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, mac- chine acceleratrici e simili);
nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
c. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
d. da campi elettromagnetici;
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e. da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
f. dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
x. xx xxxxx, xxxxxxx, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici;
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h. da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attac- co contro il sistema informatico dell’Assicurato;
i. da campi elettromagnetici.
11 - Attività varie complementari a quella principale
A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato in relazione a:
⚫ proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l’attività dichiarata in polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
⚫ impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
⚫ proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
⚫ proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell’Assicurato, compresa l’eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli par- cheggiati, ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria per legge;
⚫ operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, ferma l’esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
⚫ esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore dei propri dipendenti, esclusa l’organizzazione delle gite aziendali;
⚫ partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
⚫ organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso l’Assicurato che presso terzi;
⚫ gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
⚫ servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell’Assicurato;
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⚫ presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l’attività dell’Assicurato;
⚫ servizi medici ed infermieristici;
⚫ esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all’interno che all’esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.
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12 - Lavori inerenti all’edilizia e a carpenteria in genere, lavori stradali Quando l’assicurazione deve operare per rischi di attività edili o di attività di carpenteria in genere, oppure di lavori stradali, ferme le esclusioni di cui all’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.” e all’art. 10 - “Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.”, si conviene quanto segue:
a) relativamente a lavori che abbiano come principale oggetto la demolizione ed il disfacimento, la garanzia è prestata, per i danni a cose, con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 150,00 per ogni danneggiato.
b) relativamente ai lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati e che comportino interventi sulle parti strutturali, intendendosi per tali le strutture destinate a garantire la staticità del fabbricato, l’assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nell’intero fabbricato. Qualora i suddetti lavori non interessino parti strutturali, sono esclusi unicamente i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 750,00 per ogni sinistro, entro il limite di Euro 35.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Si precisa che per lavori di ristrutturazione si intendono quelli così definiti dalla legge 5/8/1978, n° 457 e che l’esclusione avanti indicata riguarda i danni direttamente ricollegabili alle tecniche operative dei predetti specifici lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione.
A titolo esemplificativo, sono parti strutturali: fondazioni, murature portanti, pilastri, travi, rampe di scale.
13 - Lavori eseguiti presso terzi
A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, ma fermo restando il contenuto del precedente art. 12, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all’attività dichiarata e risultante in polizza, la Garanzia R.C.T. comprende i danni:
a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
b) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
Queste estensioni di garanzia sono prestate con l’applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque non oltre Euro 40.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
14 - Responsabilità civile dell’Assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile)
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a) A parziale deroga dell’art. 10, lettera c), la Garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle “fuoristrada” anche se immatricolate come “autocarro”), ciclomotori, motoveicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto
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salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell’Impresa nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
b) Relativamente ad altra committenza in genere, l’assicurazione estende la propria opera- tività alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell’Assicurato nonché, ferma l’esclusione di cui alla lettera q) dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, di:
• lavori ceduti in appalto, nell’ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all’attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
• montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.
Si intende esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli addetti dell’Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso.
15 - Responsabilità civile personale degli addetti
L’assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 14, lettera a), per la responsabilità civile personale degli addetti dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell’Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.
16 - Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi
Quando la detenzione e l’impiego di esplosivi sono espressamente concordati con l’Impresa mediante apposita clausola, e purché detta detenzione ed impiego, nonché il luogo di utilizzo, siano autorizzati a norma di legge, a parziale deroga dell’art. 10 - “Rischi esclusi dalle garanzie
R.C.T. e R.C.O.”, lettera a), l’assicurazione comprende il rischio ad essi relativo restando comunque esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
17 - Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera b), la Garanzia
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R.C.T. vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato per l’esecuzione di lavori presso terzi.
Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale previsto per i danni a cose, con il sottolimite di Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% dell’importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 250,00 per ogni danneggiato.
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18 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera p), la Garanzia
R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risar- cibile a termini delle garanzie previste nella presente Sezione.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 75.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.
19 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera l), la Garanzia
R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.
20 - Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettere m) ed e), la Garanzia R.C.T. comprende i danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate sempreché il danno dipenda da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato e tale rottura non avvenga in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
21 - Cose in custodia all’Assicurato
(mai operante per lavori di edilizia, lavori stradali e per le attività previste dalle condizioni particolari M e N)
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera e), la Garanzia
R.C.T. comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall’Assicurato.
Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni:
⚫ avvenuti presso terzi;
⚫ di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
⚫ alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono oggetto delle attività dell’Assicurato.
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La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di Euro 250, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
22 - Franchigia assoluta per danni a cose
L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per sinistro, salva l’applicazione di maggiori franchigie o minimi di scoperto previsti dalla polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.
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23 - Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l’Assicurato deve rispondere
Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.
24 - Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge
La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.
25 - R.C.T. e R.C.o.: Estensione alla rivalsa dell’INPs
Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.
26 - Infortuni subiti dagli addetti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di Assicurazione Infortuni
A parziale deroga dell’art. 8 - “Persone che non rientrano nel novero dei terzi”, lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del X.X.X. xxx 00 xxxxxx 0000, xx 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del
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Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202.
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3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro
27 - Modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell’Impresa entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Agli effetti della garanzia RCO, il Contraente e/o l’Assicurato deve denunciare tutti i sinistri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi, così come definito dall’art. 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l’inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l’inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.
L’inadempimento di tale obbligo comporta, oltre a quanto previsto dal disposto dell’Art. 1915 del Codice Civile, l’applicazione a carico del Contraente e/o l’Assicurato di uno scoperto del 10% del danno risarcibile, con il minimo di euro 2.500,00 ed il massimo di euro 25.000,00 e ciò in aggiunta ad altri scoperti e/o franchigie previsti in polizza e applicabili al caso di specie.
Nel caso in cui il Contraente e/o l’Assicurato abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.
28 - gestione delle vertenze di danno e spese legali
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
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L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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4 - Condizioni particolari
(valide solo se riportate in polizza)
A - Cessione lavori in subappalto
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera i), si assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri o presso le sedi dello stabilimento dell’Assicurato stesso.
La presente Condizione particolare è valida esclusivamente:
⚫ a condizione che l’Assicurato subappalti parte dei lavori, in misura non superiore al 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto;
⚫ per i lavori per i quali esista contratto scritto di subappalto.
B - Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti
A parziale deroga dell’art. 8 - “Persone che non rientrano nel novero dei terzi”, lettera c), sono considerati terzi i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi, nonché i loro dipendenti, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
La presente Condizione particolare è operante:
⚫ limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali;
⚫ sino alla concorrenza dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., indicati sul simplo di polizza.
C - Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera o), la Garanzia
R.C.T. comprende, nei limiti di seguito precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive.
Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro.
D - Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno
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In relazione all’impiego di battipali e simili e a parziale deroga all’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera o), la Garanzia R.C.T. è estesa ai danni a fabbricati per vibrazioni del terreno.
Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
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E - Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera o), la Garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
F - Responsabilità civile dell’Assicurato dopo il compimento dei lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali)
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera n), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l’ultimazione dei lavori, purché riconducibili in linea causale ad errori nell’esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione.
L’assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza purché denunciati all’Impresa non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
⚫ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
⚫ consegna anche provvisoria delle opere al committente;
⚫ uso delle opere secondo destinazione.
Per le attività di cui all’art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46, l’assicurazione è ope- rante a patto che l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della legge stessa.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) ai veicoli oggetto degli interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione;
c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
d) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;
e) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per il quale gli impianti sono destinati;
f) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
g) da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte.
Questa estensione di garanzia viene prestata nel limite dei massimali previsti in polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
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Per i soli danni a cose, la presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250,00 e con un limite di indennizzo di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Limitatamente all’attività di autoriparatore, l’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza purché denunciati all’Impresa non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno, si intende ridotto a Euro 50.000,00.
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A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera p), sono compresi, nei limiti e con lo scoperto ed il minimo previsti all’art. 18 - “Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile”, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia.
g - Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera f), la Garanzia R.C.T. si estende, nel limite di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
Qualora operante la Condizione Particolare C - “Ricorso Terzi” della Sezione Incendio, la presente garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture provocate da eventi assicurati alla suddetta sezione.
Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.
L’estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.500,00.
H - Estensione alle malattie professionali
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo a) dell’art. 3 - Garanzia R.C.O., l’Impresa tiene indenne l’Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del
X.X.X. 00 xxxxxx 0000, xx 0000, xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali ricono- sciute dall’INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell’Impresa:
⚫ per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
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⚫ per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto
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per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell’azienda assicurata, ispezioni per le quali l’Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell’Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 27 - “Modalità per la denuncia dei sinistri” e all’art. 28 - “Gestione delle vertenze di danno e spese legali” relative alla denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo all’Impresa l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
I - Attività svolta esclusivamente dai titolari
Il Contraente dichiara che al momento della stipulazione della presente polizza l’attività assicurata, eccettuata quella amministrativa, è svolta esclusivamente dal o dai Titolari indicati in polizza.
Qualora intervenga un mutamento che comporti una variazione della dichiarazione sopra riportata, il Contraente/Assicurato si obbliga di darne avviso all’Impresa e a pagare l’eventuale differenza di premio come previsto all’art. 1 - “Determinazione del premio” della presente sezione.
Si conviene che, in caso di infortunio subito dal o dai predetti Titolari, la polizza comprende la Garanzia R.C.O. (art. 3), limitatamente alle azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS, fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al 50% del massimale assicurato per la Garanzia R.C.T.
L - Attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera i), la Garanzia R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino addetti, purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto di garanzia insieme all’Assicurato o a persone da questi preposte.
Quanto precede sino ad un numero massimo di persone, della cui opera l’Assicurato si avvalga contemporaneamente, pari al 20% (arrotondato per eccesso) del numero degli addetti riportato in polizza.
M - officine meccaniche, carrozzerie per la riparazione di veicoli, stazioni di servizio, distributori di carburante e stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna
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A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettere e) e g), la Garanzia R.C.T. si estende, fino ad un limite di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all’Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di lavaggio, purché detti danni si verifichino nell’ambito del luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione e non dipendano da difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione. Resta a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un minimo di Euro 250,00, ferma restando l’esclusione dei danni da furto e incendio.
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N - stazioni di servizio, distributori di carburante
A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lett. n), la Garanzia
R.C.T. comprende i danni causati:
⚫ da alterazione del carburante venduto;
⚫ da erogazione, effettuata esclusivamente dal personale della stazione di servizio o distributore di carburante, di carburante non idoneo alla specifica motorizzazione e quindi al corretto funzionamento dei veicoli stessi;
esclusi in ogni caso quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
La presente estensione è operante limitatamente alle spese, opportunamente documentate, sostenute per:
⚫ il trasporto del veicolo alla più vicina autofficina;
⚫ la pulizia del serbatoio e dell’apparato motore, con l’esclusione dei danni da questo riportati.
In caso di sinistro l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’importo indennizzabile a termini di polizza previa applicazione di una franchigia fissa pari a Euro 100,00.
In nessun caso l’Impresa corrisponderà, per sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 5.000,00.
o - Franchigia assoluta danno biologico
⚫ (opzione 1)
Franchigia Euro 2.600,00
⚫ (opzione 2)
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Franchigia Euro 5.200,00
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB058303-RCT-EDZ-0119 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - R.C.T. E R.C.O.