Accordo di collaborazione Tra
ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0029149.16-12-2021
Accordo di collaborazione Tra
Il Consorzio ReLUIS – Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e strutturale – di seguito “ReLUIS” con sede presso l’Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Strutture per l’ingegneria e l’architettura, Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (C.F.04552721211) – nella persona del Presidente prof. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx autorizzato alla stipula del presente Accordo, ai sensi dell’art.9 dello Statuto del Consorzio,
E
Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, nel seguito ANSFISA con sede in Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0, (X.X. 96443320583) – nella persona del Direttore ing. Xxxxxxxx De Xxxxxxxxxx nato a Roma il 19 giugno 1960.
Congiuntamente “le Parti”
PREMESSE
ReLUIS quale Centro di Competenza del Dipartimento della protezione civile: svolge: attività di supporto alle attività di gestione tecnica dell'emergenza, in particolare per quanto riguarda le valutazioni di danno e agibilità post-sismica di edifici e infrastrutture strategiche o rilevanti per le conseguenze del loro collasso; supporto alle attività connesse ai programmi di prevenzione sismica; attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici per la definizione, organizzazione e sviluppo di programmi di studio e ricerca integrati a livello nazionale, con il coinvolgimento di Università, enti di ricerca e privati, nel settore dell’ingegneria sismica e strutturale; sviluppo di documenti pre-normativi relativi a tipi strutturali non ancora considerati nelle norme; assistenza alla redazione di norme tecniche;
ReLUIS ha come obiettivo generale lo svolgimento di ricerca sulla previsione, valutazione e riduzione del rischio sismico e strutturale;
ReLUIS è componente del Servizio nazionale della protezione civile, in quanto svolge attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica competenza, ivi compreso l’ambito del rischio sismico e strutturale utili al perseguimento delle finalità di protezione civile;
RELUIS, ai sensi dell’art.3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.578 del 17.12.2020, è il soggetto attuatore della sperimentazione di un sistema di monitoraggio di infrastrutture stradali e autostradali, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
Pag. 1 di 6
2018, n. 130, basato sull’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti;
Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, all’articolo 12 fra l’altro prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
ANSFISA, tra le diverse attività istituzionali, svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2
Finalità
Il presente Accordo persegue la finalità di porre in essere un rapporto di mutua collaborazione fra le Parti, al fine di attivare uno scambio di rapporti, collaborazioni ed informazioni tecnico- scientifiche, sinergicamente utili al raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali, con particolare riferimento alla sicurezza delle infrastrutture.
Articolo 3
Oggetto
La collaborazione riguarderà:
- l’elaborazione di prodotti editoriali, linee guida, rapporti, istruzioni operative, manuali, commentari, etc. finalizzati a semplificare l’utilizzo di norme del quadro regolamentare vigente o a chiarire aspetti applicativi delle stesse;
- l’elaborazione di prodotti normativi e strumenti applicativi finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture ed alla implementazione, certificazione, sorveglianza e mantenimento della certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza;
- l’elaborazione di prodotti normativi che identifichino metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance – AMC) o metodi alternativi di rispondenza (Alternative Means of Compliance – AltMoC), al fine di garantire adeguata flessibilità nell’applicazione di norme primarie da parte di una pluralità eterogenea di soggetti regolati;
- l’assistenza tecnica per le fasi di predisposizione e consultazione di prodotti normativi emanati da Ansfisa in tema di Sistemi di Gestione della Sicurezza, anche promuovendo la costituzione di comunità di pratica (Community of pratice) e forum tecnico-scientifici;
- l’elaborazione di prodotti informatici anche basati su piattaforma web, per l’informatizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, e il monitoraggio delle prestazioni sulla sicurezza;
- la raccolta, elaborazione e analisi degli eventi e delle segnalazioni (Occurrence reporting) e la predisposizione dei rapporti di sicurezza (Safety reports);
- l’elaborazione di un programma nazionale di sorveglianza basata sul rischio e sulle prestazioni (Risk Based Oversight e Performance Based Oversight);
- l’attività di ricerca e di sperimentazione per la diagnostica e monitoraggio di infrastrutture civili;
- l’attività di ricerca tecnico-scientifica nel campo della sicurezza delle infrastrutture di trasporto;
- l’erogazione di interventi formativi per la certificazione delle competenze del personale e la loro pianificazione;
- la realizzazione di comuni iniziative formative, divulgative e di ricerca nel campo della sicurezza delle infrastrutture e della cultura della sicurezza (Just Culture);
- la realizzazione di comuni iniziative di alta formazione universitaria (quali Master universitari di II livello, corsi di elevata specializzazione, academies, etc.), nel settore della sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di individuare innovative metodologie di reclutamento di personale altamente qualificato per aziende del settore e Pubbliche Amministrazioni;
- La partecipazione, anche a fini formativi, del personale dell’Agenzia alle attività di sperimentazione svolte da RELUIS, ai sensi dell’art.3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.578 del 17.12.2020, di un sistema di monitoraggio di infrastrutture stradali e autostradali, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, basato sull’applicazione delle Linee Guida Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti;
- la mutua partecipazione del personale ad iniziative lavorative, scientifiche o formative realizzate dalle Parti.
Attività svolte dalle Parti e oneri
Nell’ambito delle attività di cui all’art. 3, le Parti si impegnano a supportare le attività poste in essere attraverso le proprie strutture e il proprio personale altamente qualificato, che potrà essere utilizzato anche per le attività di docenza e collaborazione didattica e tecnico-scientifica. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune Accordo l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 8. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra le Parti. La proprietà intellettuale dei risultati di eventuali ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente Accordo spetta alle stesse in eguale misura.
Nella diffusione delle iniziative di formazione ed informazione, nell’erogazione interventi formativi e nella pubblicazione di prodotti editoriali predisposti nell’ambito del presente Accordo, è consentito l’utilizzo dei loghi delle Parti.
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari nei confronti delle Parti. Laddove necessario, eventuali specifiche attività potranno essere disciplinate da successivi accordi anche nel caso di rimborso spese di missioni a personale. Tutti gli atti scaturenti dal presente Accordo dovranno far riferimento agli estremi del presente atto.
Ansfisa si impegna, inoltre, a consentire lo svolgimento di stage formativi presso l’Agenzia a studenti individuati dal Consorzio che ne garantirà le coperture assicurative di legge, nel numero massimo che sarà successivamente concordato, in linea con la futura strutturazione organizzativa dell’Agenzia.
Articolo 5
Responsabili e referenti
Il Consorzio ReLUIS indica quale referente e responsabile scientifico del presente Accordo il Prof. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
L’Ansfisa indica quale referente e responsabile scientifico del presente Accordo l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;
I referenti svolgeranno le seguenti funzioni:
- favorire, promuovere e verificare l’attuazione del presente Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre alle Parti contraenti modifiche e/o integrazioni al presente Accordo;
- individuare e programmare le attività oggetto del presente Accordo e concertarne le modalità di attuazione.
Xxxxx restando i referenti scientifici, Xxxxxxx designa quali responsabili della segreteria tecnica della presente convenzione l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx e l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Svolgimento delle attività
L’avvio delle attività coinciderà con la sottoscrizione del presente Accordo.
Articolo 7
Impegno di reciprocità
Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone impegnate nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività tecnico-scientifica, nonché di quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall’art. 2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionale.
Articolo 8
Titolarità, trattamento e diffusione dei dati
Le Parti si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016 e dalla normativa che disciplina la trasparenza e gli Open data, e si impegnano a non farne alcun altro uso al di fuori dei propri fini istituzionali.
Il trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall’esecuzione del presente Accordo è soggetto alle disposizioni del GDPR, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Articolo 9
Copertura degli oneri assicurativi
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.
Durata dell’Accordo e rinnovo
Il presente Accordo è valido a partire dalla sottoscrizione e ha una durata pari a 3 anni.
Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC, da far pervenire nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Articolo 11 Disposizioni finali
Le Parti prendono visione anche dei rispettivi Codici di Comportamento adottati in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/90.
Roma,
Il Presidente del Consorzio ReLUIS Prof. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | Il Direttore di ANSFISA Dr. Ing. Xxxxxxxx De Xxxxxxxxxx |
XXX/REN/DG-ISA