REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CASTELMOLA
Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CASTELMOLA
(Città Metropolitana di Messina)
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SCHEMA DI CONTRATTO – CONVENZIONE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO" E DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI LOCULI REALIZZATI.
Importo complessivo € 49.000,00 CODICE CUP - CODICE CIG:
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L'anno duemilaventidue il giorno
del mese di
presso la Sede
dell’Amministrazione Comunale di CASTELMOLA, avanti a me Avv. Xxxxxxxx XXXXXX Segretario Comunale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:
DA UNA PARTE:
- l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXX, nata a Taormina l’1/2/1968, C.F. BND MSC 68B41 L042Q, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelmola e R.U.P., che interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente (P.I. 00435020839, C.F. 87000290830) che rappresenta, d'ora in poi indicato semplicemente "Amministrazione" o “Stazione Appaltante”,
DALL’ALTRA PARTE:
Sig. , nato a il e
residente a via sn, C.F. carta d’identità n. 70
rilasciata dal comune di il , nella qualità di Amministratore dell’impresa ditta , che nel presente atto verrà per brevità chiamato anche "Appaltatore".
La predetta Impresa, per la partecipazione alla gara d’appalto sono in possesso di attestazione SOA, ; Certificato iscrizione alla CCIAA ; PREMESSO, che:
- con delibera di G.M. n. 124 del 31.12.2019 l’amministrazione comunale ha demandato al Responsabile dell’area tecnica di attivare tutte le procedure di competenza per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero, nonché della gestione del servizio di vendita dei loculi che saranno realizzati;
- l’opera denominata “progetto per la costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero”, è inserita nel programma triennale delle OO.PP. anno 2021–2023 al n. 3, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 30.07.2021, per un importo complessivo di € 260.000,00;
- con propria determina del 22.10.2021 n. 438 del registro generale n. 176 del registro settoriale, la scrivente ha assegnato al Geom. Xxxxxxxx XXXXXXXX dell’U.T.C., le funzioni di R.U.P per la realizzazione del progetto di cui in oggetto;
con delibera della G.M. n. 64 del 11.11.2021 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “costruzione nuovi loculi nel civico cimitero” ;
con delibera di G.M. n. 58 del 05.09.2022 è stato approvato il “progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO”,primo intervento stralcio redatto dall’U.T.C. per un importo complessivo di € 49.000,00, di cui € 31.500,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 17.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-con determina del con numero generale e settoriale si è determinato di procedere all’affidamento dei lavori per la “costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero” – importo complessivo € 49.000,00, mediante procedura aperta (ai sensi degli artt. 30, 35, 36, 60, 79 commi 1 e 2, 164 e seguenti della Parte III - Contratti Di Concessione - Titolo I del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
- a seguito di apposita procedura aperta di cui sopra e come da verbale di gara n del
la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, previo espletamento delle ulteriori verifiche a norma di legge alla ditta con
sede per aver ottenuto un punteggio finale pari a , di
cui per l’offerta tecnica e per l’offerta economico, con un ribasso economico del %;
con determina del n. del registro generale e n. del
registro settoriale, sono stati affidati alla ditta con sede
, i lavori di “costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero”, a seguito del riscontro sulla regolarità delle verifiche seguite ;
La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.
Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa lettura,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 – PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Affidamento in concessione dei lavori di costruzione nuovi loculi nel civico cimitero consistenti nella edificazione di nuove strutture cimiteriali da realizzare alle condizioni tutte contenute nel presente contratto – convenzione e in tutti gli elaborati progettuali, sia grafici che descrittivi, nonché della gestione del servizio di vendita dei manufatti costruiti e di quant'altro previsto nel Capitolato, da parte della Ditta Appaltatrice.
ART. 3 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dal Capitolato Speciale d’appalto e dall’elenco prezzi unitari nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma, dal computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico, che qui si intendono come integralmente riportati, pur non essendo materialmente allegati, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura.
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio di vendita dei manufatti realizzati che non dovranno essere consegnati all’Ente così come previsto al successivo art. 8, è stabilita in anni 1 (uno), dalla data della consegna formale dei luoghi, che dovrà avvenire mediante redazione di apposito verbale.
Alla scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza che intervenga avviso e/o disdetta. Il contratto cesserà, previa comunicazione dell'appaltatore, prima della scadenza, in caso di completata vendita ai privati dei manufatti realizzati che non dovranno essere consegnati al comune e quindi dell'ultimazione del servizio oggetto del presente contratto.
L'Amministrazione, alla scadenza dell’anno contrattuale, si riserva la facoltà di prorogare il servizio per un periodo non superiore a 6 mesi, previa adozione di apposito atto amministrativo, a seguito di formale richiesta della Ditta se ed in quanto non ancora ultimate le vendite. Trascorso quest'ultimo periodo di gestione i manufatti invenduti resteranno di proprietà esclusiva dell'Ente che indennizzerà l'Appaltatore del costo determinato al momento di costruzione delle opere senza l'applicazione di interessi e/o aumenti di qualsiasi genere. L’indennizzo per l’invenduto sarà corrisposto dall’Amministrazione nei tempi che saranno da essa stabiliti secondo le proprie esigenze finanziarie e comunque entro un periodo massimo di tre anni successivi alla data di cessazione del contratto di gestione.
ART. 5 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’“Appaltatore” assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Stazione Appaltante” ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore- subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La “Stazione Appaltante” verifica in occasione di ogni pagamento all’“Appaltatore” e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Le parti danno atto che relativamente all’investimento pubblico di cui al presente contratto sono stati assegnati il CODICE CUP: - CODICE CIG:
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e dell’art. 1456 del c.c., il contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui l’“Appaltatore” esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società di Poste
Italiane Spa.
L’“Appaltatore” si obbliga a inserire, nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’“Appaltatore” ha trasmesso con nota del assunta al protocollo di questo Ente in data la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari per l’impresa mandataria e mandante.
ART. 6 - AMMONTARE E LAVORAZIONI DELL' APPALTO
L’importo complessivo dell'appalto è pari a Euro €. (Euro ) così ripartito: €. per lavori e €. per somme a disposizione.
L’Impresa si obbliga a nominare il Direttore dei Lavori e tutte le ulteriori figure professionali necessarie per dare inizio alle opere e comunicherà all’Ente i nominativi con congruo anticipo rispetto alla consegna dei lavori.
La stessa Impresa dovrà realizzare regolarmente tutte le opere previste nel progetto approvato nei tempi pattuiti e a completamento dei lavori provvederà a trasmettere tutti gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione (collaudo) entro e non oltre giorni trenta dalla data di ultimazione.
L'importo complessivo previsto per i lavori, o quello eventuale superiore, sarà a totale carico del concessionario. I nuovi contratti di concessione dei loculi e cappelle gentilizie e manufatti in genere potranno essere stipulati subito dopo la sottoscrizione del contratto-convenzione anche prima dell'inizio dei lavori, su progetto esecutivo, approvato. L'opera venduta dovrà essere consegnata ai privati concessionari subito dopo la ultimazione e collaudo dei lavori, ai patti e condizioni del corrispettivo tariffario stabilito col C.S.A. e/o dal piano di gestione prodotto dalla Ditta.
ART. 7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:
Il progetto proposto prevede la realizzazione di interventi ed opere che consentiranno tanto l’ampliamento quanto la riqualificazione dell’immagine dell’esistente area cimiteriale. Sono previsti in particolare:
- realizzazione di n. loculi, che saranno eseguiti in sopraelevazione nei due blocchi indicati negli elaborati planimetrici di progetto, in un’area compresa in corrispondenza del 7° - 8° terrazzamento del cimitero
ART. 8 - GESTIONE DELLA CONCESSIONE E TARIFFE
Al concessionario, a compenso dei lavori che eseguirà, delle progettazioni ed ogni ulteriore onere sostenuto, competono gli introiti provenienti dalla gestione del servizio di vendita dei manufatti applicando i prezzi di seguito riportati e derivanti dal piano economico e finanziario previsto dalla stessa Impresa e prodotto con l'offerta:
a) Concessione di n. 1 loculo €. IVA compresa;
Il concessionario incassa direttamente tutti gli importi dovuti da parte degli utenti mediante un conto corrente postale o bancario ove vanno effettuati i versamenti.
Le tariffe di cui al presente articolo entreranno in vigore a far data dalla sottoscrizione del presente contratto-convenzione.
ART. 9 - PRESTAZIONI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE
Il soggetto concessionario, assume, a proprio esclusivo carico, tutti gli oneri derivanti
dalla progettazione, realizzazione, collaudo delle opere di cui al punto 3) del bando di gara compreso gli oneri derivanti dagli adempimenti della sicurezza, nonché la gestione del servizio di vendita in concessione dei manufatti alle tariffe di cui al punto precedente.
Sono inoltre a totale carico del concessionario tutti gli oneri per l'acquisizione di eventuali nulla-osta, pareri, certificazioni necessari alla progettazione e sua approvazione, realizzazione e gestione dell'impianto.
Sono altresì a carico del Concessionario, senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune, le spese per la commissione di gara e gli oneri derivanti dalla registrazione del contratto/convenzione da sottoscrivere con l'Ente e redatto sulla base delle condizioni previste nel Capitolato, costituente allegato contrattuale, nel bando e disciplinare di gara.
Ed ancora, più dettagliatamente, sono a carico del soggetto concessionario:
a) Messa in sicurezza delle aree interessate dai lavori e recinzione del cantiere, fermo restando l'obbligo di concedere la visitabilità agli utenti anche in corso dei lavori;
b) Oneri di progettazione e consulenze correlate, piano di sicurezza, direzione contabilità e collaudo delle opere ed ogni ulteriore costo relativo;
c) Pulizia del sito d'intervento a conclusione dei lavori e consegna dei manufatto eseguiti secondo la perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati dall'Ente;
e) Il concessionario si obbliga a produrre al comune un originale dell’atto di concessione-vendita di ogni singolo loculo entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla stipula;
Nessun onere graverà a carico dell'Ente committente.
ART. 10 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, l'Appaltatore prende in carico i locali e le parti di edificio ove verranno realizzati i manufatti.
Al momento della presa in consegna la Ditta Appaltatrice dovrà eseguire un'analisi preliminare dei luoghi con successivo impianto del cantiere ed iniziare le opere entro
quindici giorni dalla data di consegna.
Dalla data di effettivo inizio attestato dall' U.T.C. decorrerà il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori, offerto in sede di gara, pari a giorni (
) in caso di ritardo verrà applicata una penale di €. per ogni giorno di ritardo, verificato dall’ Ufficio tecnico comunale che controllerà l’andamento del lavori.
Xxxxxxx consentite sospensioni dei lavori soltanto per cause di forza maggiore
o per accertate cause che impediranno il regolare svolgimento dei lavori stessi. Sarà obbligo dell’Impresa e del Direttore dei Lavori di informare immediatamente l’Ente Pubblico della prevista sospensione.
La sospensione dei lavori non potrà avvenire senza l’accertamento e l’autorizzazione del RUP.
Per il ritardo accumulato non è prevista risoluzione contrattuale ma soltanto il pagamento della penale prestabilita che potrà essere soddisfatta mediante
l’aggiunta di ulteriori loculi a favore dell’Ente pubblico corrispondenti al totale della penale. Il valore di ogni ulteriore loculo da consegnare al Comune verrà computato utilizzando il prezzo sopra stabilito al netto dell’IVA.
Dalla data di sottoscrizione del presente contratto decorreranno i tempi del servizio di gestione stabiliti in anni uno (art. 4 del presente contratto).
Alla scadenza del Contratto di gestione delle vendite in concessione la Ditta Appaltatrice consegnerà al Comune tutte le opere eseguite in perfetto stato di manutenzione.
Di tale passaggio e verifica verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
ART. 11 - CONSEGNA LOCULI
La Ditta si obbliga a consegnare al Comune n. dei
loculi che realizzerà, corrispondenti alla percentuale dell’offerta economica prodotta per la gara d’appalto N° dei loculi che verranno realizzati) nonchè quelli che eventualmente sostituiranno la penale di cui all’articolo precedente.
La Ditta consegnerà altresì al Comune, a titolo gratuito tutte le opere di miglioramento delle strutture cimiteriali contemplate dal progetto, così come previsto nell’offerta migliorativa. Questi manufatti resteranno immediatamente di proprietà dell’Ente fin dal momento della consegna.
La consegna dei loculi ed opere migliorative in genere sopra citati avverrà subito dopo l'ultimazione e collaudo dei lavori mediante apposito verbale da redigere fra le parti.
Resta a carico dell'Impresa la manutenzione degli stessi fino alla scadenza contrattuale.
L'Ente potrà procedere alla concessione dei propri loculi soltanto dopo la scadenza della contratto/convenzione o immediatamente dopo l'acquisizione degli stessi ma soltanto nel caso di estrema necessità dimostrata.
Per agevolare l'utenza saranno consentiti pagamenti rateali, come previsto nel Regolamento di gestione allegato al progetto. Le modalità di pagamento rateale dovranno essere concordate ed accettate dal Comune.
Il contratto di concessione ai privati dovrà essere predisposto dall’Impresa e
approvato dal Comune. All’atto della vendita il contratto verrà sottoscritto dalla
stessa Impresa, dal concessionario e dal Responsabile preposto dell’Ente. Lo stesso contratto verrà custodito in originale presso l’Ufficio comunale competente.
L’impresa ha l’obbligo del rilascio di regolare fattura verso il privato acquirente la concessione.
ART. 12 - LOCALE COMUNALE E UFFICIO
Alla Ditta verrà concesso l'utilizzo di un locale comunale, a scelta dell'A.C., da adibire ad ufficio per la stipula dei contratti con le utenze che dovrà rimanere aperto almeno 1 giorno settimanale per i primi 3 mesi dalla sottoscrizione dell'apposito contratto - convenzione e con cadenza da concordare tra le parti successivamente ai 3 mesi e fino alla scadenza della stessa convenzione. La Ditta provvederà eventualmente a sua cura e spesa alla fornitura di apposito contenitore o armadio con chiusura a chiave dove verranno custodite le documentazioni inerenti l'appalto che la stessa Xxxxx vorrà depositare.
Il predetto locale potrà essere utilizzato dall'Ente per proprio ufficio o per altri scopi fermo restando l'utilizzo concesso alla Ditta per i giorni sopra stabiliti che verranno preventivamente concordati con l'Ente Pubblico.
ART. 13 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’appaltatore, ai sensi della L.R. n. 16/2010 e ss.mm.ii. e della circolare n. 593 del 31,01,2006 dell'Assessore Regionale ai LL.PP. di cui al D.A. Del 4.5.2006 pubblicato sulla
G.U.R.S. Del 19.05.2006 hanno reso in sede di gara , la dichiarazione di cui al protocollo di legalità "Accordo quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx",.
ART. 14 - GARANZIA FIDEJUSSORIA E ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA'
La Ditta Appaltatrice sarà l'unica responsabile, sia penalmente che civilmente, sia
verso l'Ente committente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati all'interno del civico cimitero o nell'area del cantiere durante le prestazioni per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
La Ditta Appaltatrice ai fini del presente contratto ha prodotto idonea polizza assicurativa
per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) che tiene indenne il Comune da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimali RCT di € 1.000.000,00, giusta polizza n. del
e scadenza annuale stipulata dalla di che si impegna a rinnovare sino a coprire l'intero periodo contrattuale.
L’appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.M. 19 Gennaio 2018 n. 31, la prescritta
cauzione definitiva a mezzo di | polizza fidejussoria n. | del | rilasciata | |
dalla Compagnia | per l'importo di € | come | prevede | la |
normativa vigente. |
La polizza deve portare la dichiarazione di vincolo a favore dell' Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto sino alla fine del servizio di gestione delle vendite; deve, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita all' Appaltante prima dell'inizio del servizio.
Detta garanzia verrà svincolata secondo i termini e le entità previste dal citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L' appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi del Capitolato Generale, approvato con D.M. 145/2000.
L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti negli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con delibera di G.M. n.
del . L’“Appaltatore” dichiara di essere già in possesso di copia del progetto esecutivo validato dal RUP e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di averne accertato la corrispondenza con l’originale agli atti della “Stazione appaltante”, impegnandosi, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il piano
operativo di sicurezza e il programma esecutivo dei lavori, dichiarando, pertanto, di obbligarsi all’osservanza delle misure generali di tutela nonché all’osservanza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dalla Amministrazione aggiudicatrice e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’“Appaltatore” stesso, che costituiscono parte integrante del presente contratto.
Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati approvati con delibera di G.M. n. , che restano depositati agli atti della “Stazione Appaltante” presso l’Ufficio Tecnico che ne avrà cura di conservarli nei propri archivi e qui si richiamano tutti come parti integranti del presente contratto anche se non materialmente allegati e dispensano l’Ufficiale Rogante dal darne lettura.
ART. 15 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
In caso di inadempimento, la “Stazione Appaltante” dispone la ritenuta a garanzia su qualsiasi credito maturato a favore dell’“Appaltatore” e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all’escussione della garanzia prodotta.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo,
l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere. L'appaltatore è tenuto ad affidare l'eventuale custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di guardia particolare giurata, pena l’applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni previste dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 646/82.
E' fatto espressamente obbligo all'impresa appaltatrice di avvalersi di personale specializzato a norma di legge.
Per l'esecuzione di lavori diversi da quelli relativi alla categoria prevalente, specificati nel bando di gara e per i quali occorre idonea abilitazione di legge, la ditta appaltatrice si impegna a che vengano eseguiti da personale in possesso delle prescritte specializzazioni di legge e abilitati a rilasciare le opportune certificazioni ove richieste. L'impresa si impegna espressamente con la firma del contratto ad ottemperare al contenuto del presente articolo.
ART. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Le Parti danno atto che l'appaltatore preventivamente ammonito, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99.
ART. 17 - INADEMPIENZE E SANZIONI
Nel caso di inosservanza alle norme contrattuali o di inadempienze ripetute, ovvero di negligenza o di irregolarità nel funzionamento del servizio, il Comune potrà applicare una sanzione pecuniaria, se dopo le rituali contestazioni, le giustificazioni della Ditta Appaltatrice addotte, risultassero inconsistenti, tale sanzione pecuniaria, commisurata alla gravità dell'addebito contestato, non potrà essere di importo inferiore a € 100,00 (cento) e non superiore a € 500,00 (cinquecento).
Le suddette penalità, valutate insindacabilmente dall'UTC, saranno versate al Comune nei modi e termini stabiliti dall'UTC nella propria determinata sanzione.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di ripetuti ritardi e/o inadempienze e di ripetute applicazioni di penalità, l'Amministrazione potrà rescindere il contratto.
L'Amministrazione si riserva il diritto di:
a) risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di mesi uno in caso di inadempienze gravi a specifici obblighi contrattuali;
b) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora la Ditta Appaltatrice utilizzi personale assunto in spregio alla normativa vigente oppure non assicurato presso gli Enti assistenziali e previdenziali;
c) risolvere il contratto senza alcun preavviso e con riserva del risarcimento dei danni, nel caso di subappalto non autorizzato, delle prestazioni contrattuali ad altre imprese;
d) risolvere anticipatamente il contratto, senza alcun preavviso, qualora intervengano a carico dei rappresentanti legali dell'Impresa, procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e 10 quater Legge 31/05/1965 n. 575 (Legge Antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni.
In tutte le ipotesi di rescissione, si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento per ulteriori danni.
In caso di risoluzione contrattuale i manufatti invenduti resteranno di proprietà esclusiva dell'Ente che indennizzerà l'Appaltatore al costo, al netto dell’IVA, determinato al momento di costruzione delle opere senza l'applicazione di interessi e/o aumenti di qualsiasi genere. L’indennizzo per l’invenduto sarà corrisposto dall’Amministrazione nei tempi che saranno da essa stabiliti secondo le proprie
esigenze finanziarie e comunque entro un periodo massimo di due anni successivi alla data di cessazione del contratto di gestione.
ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte la controversie che potranno insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto, verranno risolte con ricorso innanzi al Giudice Ordinario, determinando in quest'ultimo caso quale unico Foro competente, il Foro di Messina con rinunzia ad altro Foro competente.
ART. 20 - ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA COMPRESI NELL'APPALTO
Oltre agli oneri già specificati saranno a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
a) L'adozione in tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso d'infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale predisposto alla direzione e sorveglianza;
b) L'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
c) Le operazioni per il carico, il trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera sia in ascesa che in discesa;
d) Xx disporre dell' operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzo, così da sollevare l'Ente committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti
medesimi;
e) Di provvedere a che il proprio personale sia qualificato a svolgere alle prestazioni di cui al presente Capitolato ed in numero sufficiente a soddisfare le norme di Legge vigenti in materia;
f) La concessione di permessi, licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio;
g) La pulizia dei locali sede dei lavori, pulizia finale di tutte le parti interessate dall'intervento;
h) L'Impresa ha l'obbligo di far rispettare le norme di questo Contratto ai propri fornitori ed è l'unica responsabile di fronte all'Ente Committente. L'Appaltatore può, per suo conto, vigilare in proposito denunciando tutti gli abusi ed i danni commessi, involontariamente o non, da eventuali altre ditte, allo scopo di prendere gli opportuni provvedimenti;
i) La Ditta si dichiara pienamente responsabile della sicurezza dell'incolumità del personale dipendente, impegnandosi a tenere sollevata la committente da ogni eventuale conseguenza degli infortuni sul lavoro;
j) La Ditta è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale, Essa deve allontanare immediatamente il personale che non fosse idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse del dovuto rispetto verso gli incaricati stessi, che commettesse in qualche modo azioni riprovevoli.
ART. 21 - OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione dei lavori, ad osservare scrupolosamente tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale od entrati in vigore dopo la stipulazione del contratto, comunque interessanti l'oggetto del contratto, gli atti connessi alla sua esecuzione, l'Appaltatore stesso e i
suoi dipendenti, qualunque sia l'Autorità emanante e il campo di applicazione (tecnico amministrativo, sociale, fiscale, previdenziale assicurativo, antinfortunistico, ecc.). In particolare l'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi degli stessi vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni degli stessi contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti ed a quelli che venissero eventualmente emanati durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Impresa, e se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto.
L'Appaltatore dovrà provvedere, nei riguardi degli operai tutti, all' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione volontaria, ecc. e ad ogni previdenza o provvidenza stabilita da leggi, da regolamenti, da patti di lavoro in vigore o che venissero emanati in corsi di appalto.
L'adozione, di propria iniziativa, nell'erogazione delle prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale dell'impresa e dell'ente committente e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Testo unico sicurezza lavoro approvato con D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 nella duplice veste di committente e di esecutore.
Pertanto l'Impresa sarà l'unico responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso l'Ente committente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero
essere arrecati, sia durante che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
L'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese, a tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle opere appaltate, alla strumentazione per le misure e per le verifiche degli impianti.
Deve altresì garantire che il proprio personale sia qualificato a svolgere le prestazioni di cui al presente Capitolato ed in numero sufficiente a soddisfare le norme di legge vigenti in materia.
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni della legislazione e normativa tecnica, anche di quelle non espressamente richiamate in Capitolato o in Contratto, non essendo ammessa l'ignoranza da parte dell' Appaltatore stesso delle disposizioni che interessano il lavoro.
L'Appaltatore, a carico del quale incombe ogni responsabilità civile e penale prevista dalla legge per quanto riguarda le prestazioni e i lavori, sia nel corso dell'affidamento che successivamente ad esso, è tenuto a rispondere di tutti i danni che, per vizio di costruzione o per errata condotta dei lavori, potessero derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi d'opera, alle persone e cose, per qualunque ragione presenti nell'area dell'intervento.
L'Appaltatore deve adottare tutte le necessaria predisposizioni ed i provvedimenti necessari, o anche solo opportuni, per evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose durante l'esecuzione del lavoro e nelle operazioni di trasporto, consegna, messa in opera, di apparecchiature.
Si richiama inoltre, in particolare la responsabilità dell' Appaltatore per danni, infortuni, intralci imputabili al suo personale e ai suoi mezzi d'opera quando
l'esecuzione del lavoro interessa aree e locali in cui il Committente svolge attività o mantiene proprio personale e impianti direttamente o a mezzo di terzi, in tale circostanza l'Appaltatore è tenuto a disciplinare e programmare l'esecuzione dei lavori di sua spettanza in modo da evitare interferenze, difficoltà, danni e condizioni di pericolosità alle attività concomitanti e contigue, effettuate dal Committente o da terzi.
ART. 22 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO
In riferimento alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Ditta Appaltatrice:
è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. L'appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e di cui al piano operativo di sicurezza.
può presentare, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, eventuali proposte integrative o di modifica al piano di sicurezza e di coordinamento.
Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
La Ditta Appaltatrice nell'erogazione dei servizi dovrà organizzarsi nel totale rispetto di tutte le norme vigenti in tema di sicurezza del lavoro, con l'obiettivo primario di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Ente che interagisce, a qualsiasi titolo, con l'erogazione delle prestazioni.
Gli operai addetti ai lavori dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione che si renderanno necessari a seconda dell'ambiente (caschi e occhiali preventivi, guantoni, ecc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche.
ART. 24 - CONTROVERSIE
Tutte la controversie che potranno insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al foro di Messina. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.
ART.25 - DOMICILIO DELLE PARTI
A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta . con sede a
in , C.F. – P.I. o
presso la pec ed il Responsabile dell’Area
Tecnica, Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXX, presso la sede del proprio ufficio sito in Castelmola via Xxxxxx Xx Xxxxxxx 15, ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il presente contratto.
ART. 26 - SPESE
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a totale carico dell’Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di lavori soggetta ad IVA, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.
A carico esclusivo dell’Operatore Economico restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbiano a gravare sui servizi oggetto del Contratto.
ART. 27 - RICHIAMO ALLE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando di gara, nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le norme del codice civile, nonché, per quanto non in contrasto, tutte le altre norme statali e regionali vigenti in materia.
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La Ditta si impegna ad utilizzare i dati personali degli utenti nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l’alterazione dei dati. Il Comune inoltre con il presente contratto nomina la Ditta come Responsabile del trattamento, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679. A tal fine la Ditta si impegna, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati. ART. 29 - OBBLIGHI ULTERIORI
L’“Appaltatore” dichiara di attenersi alle misure in materia di prevenzione della corruzione e
della trasparenza nonché del Codice di comportamento dei dipendenti della “Stazione Appaltante”, atti approvati dalla “Stazione Appaltante”, con deliberazioni di Giunta comunale n. 24 del 30.03.2021, e 2 del 22.01.2014 – 2 del 12.01.2022 esecutive.
ART. 30 – NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, al Capitolato Speciale d’Appalto e all’Elenco prezzi unitari, agli elaborati grafici progettuali, al crono-programma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti
dell’Amministrazione presso l’Ufficio Tecnico.
L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e
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direzione, su facciate a video, comprese le firme, viene da me Ufficiale Rogante letto a
video, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, apponendo le loro firme digitali, ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile, verificate nella loro regolarità, ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e dell’art. 1 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 82/2005, e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’Ordinamento giuridico.
X.xx per l’Operatore Economico (con firma digitale)
F. per il Comune di Castelmola (con firma digitale) X.xx Il Segretario Comunale (con firma digitale)