CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA
CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
A FAVORE DI A.S.I., DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI ,DELLE SUE ASSOCIAZIONI /CIRCOLI AFFILIATI E DEI SUOI TESSERATI
Tra A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana in seguito denominato Contraente o Ente e la Compagnia UNIPOL, in seguito denominata Società o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera a favore di A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA, dei suoi Organi Centrali e Periferici ,delle sue Associazioni/Circoli Affiliati e dei suoi Tesserati
Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L' ASSICURAZIONE DI I RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO A FAVORE DI A.S.I., DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI ,DELLE SUE ASSOCIAZIONI /CIRCOLI AFFILIATI E DEI SUOI TESSERATI ".
Tale regolamento, forma parte integrante della presente Convenzione.
Art. l. Titoli che danno diritto all'assicurazione
Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è indipendentemente dalla data di tesseramento o Affiliazione e senza distinzione di attività praticata, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, la Tessera numerata e l’Affiliazione all’A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana in regolare xxxxx xx xxxxxxxx .
Xx Affiliazioni e le tessere verranno rilasciate a cura dell’A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana e dei suoi organi periferici (Comitati regionali e provinciali, territoriali, etc.), da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.
Per A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana costituisce titolo il presente contratto.
Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 e mesi 11, con inizio dalle ore 24.00 del 31 gennaio 2013 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.
Tuttavia ad entrambe le Parti è concesso rescindere il contratto alla prima scadenza del 31.12.2013, con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del 31.12.2014, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 3. Obblighi dell’ Ente
L’ Ente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle normative riguardanti l’Ente e ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall' accordo.
Art. 4. Foro competente- clausola arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l' arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l' osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L' ASSICURAZIONE DI I RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO A FAVORE DI A.S.I., DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI ,DELLE SUE
ASSOCIAZIONI /CIRCOLI AFFILIATI E DEI SUOI TESSERATI DEFINIZIONI
Assicurato
La persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
Premio
La somma dovuta dalla Contraente alla Società
Tesserato
Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente sia per l’attività sportiva , sia per l’attività ludico/ricreativa (tessera Circoli), compreso in copertura.
Società
La Compagnia di Assicurazione
Contraente
A.S.I. - ALLEAZA SPORTIVA ITALIANA
Franchigia
E’ l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.
Massimale
E’ l'importo massimo della prestazione della Società
Scoperto
E’ l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 6. Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana abbia ufficialmente aderito.
Art. 7. Nuovi Tesserati
La Contraente e la Società prendono atto e convengono che i premi relativi a ciascun tesserato sono da considerarsi sulla base della durata contrattuale anche se l’iscrizione all’A.S.I. risulti successiva alla data di inizio della Convenzione.
Art. 8. Assicurazioni per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Variazioni del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).
L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all' Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 12. Denuncia del sinistro obblighi relativi
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Sede dell’ A.S.I. – Via Xxxxxxx Xxxxxx 91/103 - 00197 Roma entro 05 giorni lavorativi dalla data dell'evento stesso e/o dal momento in cui l' Assicurato e/o gli aventi. Diritto ne abbiano avuto, la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del codice civile.
Art. 13. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 14. Modifiche dell' Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 15. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 16. Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 17. Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell' Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 21. Descrizione del rischio
L’assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni / Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali .
Qualora dette attività vengano svolte da Xxxxx ,l’assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell’attività stessa.
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate all’art. 29 :
• promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell’attività sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.). Sono comprese le gare, prove e raduni automobilistici/motociclistici con esclusione dei danni da circolazione.
• partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi;
• uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l’attività descritta in polizza;
• attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni necessari all’attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
• esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di alimenti in genere;
• proprietà e/o custodia e/o uso di animali in genere nell’ambito della descrizione del rischio;
• dal servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;
• attività ricreative – ludico – culturali : Feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell’ambito delle sedi e/o impianti preposti. Sono comprese le gite sociali e trasferte con esclusione di quelle che prevedono escursioni con immersioni subacquee;
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
• per fatto commesso da persone non dipendenti dell’Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l’attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori,giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;
• dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell’attività sportiva;
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale :
• del Presidente e degli organi Direzionali dell’A.S.I.,
• dei Presidente/organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliate all’ A.S.I.;
• di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico – culturali, quali : allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, animatori di attività ricreativo – culturali e tutte le persone componenti lo staff tecnico,dirigenziale ed amministrativo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all’attività svolta per conto dell’A.S.I. , dei suoi Organi Centrali e Periferici , dei Circoli Associazioni affiliati.
Gli associati e/o allievi del Contraente e/o di altre scuole/società sportive sono considerati terzi nei confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni corporali) nei confronti dell’Assicurato/Contraente, ma non terze tra loro.
• Dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi tra loro i prestatori di lavoro dei soggetti Assicurati.
Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.
Art. 22 Limiti Territoriali
L’assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Mexico.
L’assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel Mondo intero.
Art. 23. Massimali
L’assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati nella Sezione “Massimali”.
Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale unico della garanzia RCT.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 24. Soggetti Assicurati
L 'assicurazione vale per :
• A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana, per i suoi Organi Centrali e Periferici;
• per le Associazioni / Circoli affiliati all’A,S,I,;
• per i Tesserati all’A.S.I..
Art. 25 — Oggetto dell'assicurazione della responsabilita civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza.
L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.
Art. 26 Associazioni Sportive Art. 26.1 – Precisazioni
L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell’Assicurato dell’ A.S.I. e dei suoi Organi centrali, periferici , delle Società/Circoli affiliati e dei Tesserati, per danni cagionati a Terzi .
L’assicurazione vale anche nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.
Art. 26.2— Novero dei terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) i dipendenti dell'Assicurato, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.
Sono considerati Terzi:
• i Tesserati e persone non associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive nei confronti dell’ A.S.I. e dei suoi Organi centrali, periferici e delle Società/Circoli affiliati
• limitatamente al caso di Morte o Lesioni Personali Gravi o Gravissime così come definite dall’articolo 583 del Codice Penale, gli Atleti Tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive con l’esclusione dei danni da essi subiti derivanti da Rischio Elettivo dello Sport praticato ( rischio intrinseco dello Sport al quale si sottopone volontariamente colui che lo pratica).
Art. 27 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
Qualora a favore dell’Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.
Art. 28 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.
Si precisa che la difesa dell’assicurato viene assunta dalla società sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro.
Art. 29 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. “committenza auto”;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
n) Derivanti dalla pratica di Alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai , di attività subacquea ad eccezione di quella svolta in piscina con autorespiratore e assistenza di istruttore
A.S.I. , paracadutismo , sport aerei in genere , salto dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, speleologia.
Art. 30. Franchigia
L’assicurazione si intende prestata senza franchigia.
Restano fermi scoperti e/o franchigie previsti in polizza per specifiche garanzie.
Art. 31. ESTENSIONI GARANZIA
Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute.
La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.
Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
Garanzia Inquinamento accidentale
A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 per anno assicurativo.
Danni a cose in consegna - custodia
A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purchè i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.
Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo.
Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate” all'Assicurato".
Cose consegnate
A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e semprechè esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate.
L’assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. nonché i danni derivanti da incendio.
Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere
L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza tessa.
Collaboratori
La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.
Danni da sospensione od interruzione di esercizio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.
Impianti sportivi e Parchi
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione ,manutenzione, pulizia, riparazione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi e ad attività sportive e/o ricreative in genere , compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l’uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi.
Estensioni diverse
A maggiore precisazione e/o estensione dell’oggetto dell’assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l’intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell’appaltante.
• servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
• proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
• organizzazione o partecipazione attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite, esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l’allestimento e lo smontaggio di stands
• servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
• operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell’Assicurato;
• conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l’attività;
• servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto delle strutture ;
• servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell’area dell’azienda e/o circolo;
• proprietà ed uso, anche all’esterno dell’azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
• operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
• servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all’interno dei complessi sportivi/ricreativi.
• esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all’attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall’attività svolta negli stessi.
• proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva e delle attività assicurate in genere, compresi tribune, stadi e piscine.
• L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati, alle persone trasportate.
• dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonchè i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
• da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. 32. Soggetti Assicurati
L 'assicurazione vale per A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana, per i suoi Organi Centrali e Periferici, per le Associazioni Territoriali e i Circoli Ricreativi affiliati .
Art. 33. Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell' Assicurato (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.
L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l’Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).
Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.
L’assicurazione R.C.O. vale anche per:
1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell’Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.
Art. 34 Estensione malattie professionali
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 35. Esclusioni
La presente garanzia non comprende unicamente i danni:
• da detenzione od impiego di esplosivi;
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, ecc.);
• di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
• verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
• direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
• causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 36. Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
Sezione Massimali
Massimali - RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (R.C.T.)
A.S.I. e tutti i suoi Organi Centrali e Periferici - Le Associazioni /Circoli e i Tesserati
€ 3.000.000,00 | per ogni sinistro |
con il limite di: | |
€ 3.000.000,00 | per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali |
€ 3.000.000,00 | per danni a cose anche se appartenenti a più persone |
Massimali RESPONSABILITA’ CIVILE PRESTATORI D’OPERA (R.C.O.)
A.S.I. e tutti i suoi Organi Centrali e Periferici Associazioni /Circoli
€ 1.000.000,00 | per ogni sinistro |
con il limite di: | |
€ 1.000.000,00 | per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali |