Contratto di concessione
Contratto di concessione
Numero di Repertorio del / /
LOTTO PASCOLIVO “_ ”, UBICATO ALL’INTERNO DELLA
Foresta Demaniale Regionale “ ” in Comune di (XX).
Il giorno del mese di dell’anno nella sede del ,
tra:
▪ la Regione Abruzzo C.F. 80003170661 con sede legale in L’Aquila, Via Xxxxxxxx xx Xxxxx, n.6, rappresentata ai sensi della Legge Regionale 14 settembre 1999, n.77 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Foreste e Parchi , nato a il
, domiciliato per la sua carica presso la sede del suddetto Servizio, d’ora in avanti “Concedente”,
e per l’altra parte:
▪ il Sig. , nato a il C.F. legale
rappresentante della ditta
C.F.
P.I.
con sede legale in , d’ora in avanti “Concessionario”;
in presenza di (eventuali rappresentanti di associazioni di categoria)
PREMESSO
▪ che il presente contratto è stipulato ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 04.01.2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;
▪ che a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario delle competenze in materia di agricoltura e foreste la Regione Abruzzo ha acquisito i beni facenti parte della ex Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.), di norma indicati nella Regione Abruzzo con le locuzione “Foreste Demaniali Regionali” o “Demanio Forestale Regionale”;
▪ che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 sono state definite le modalità e procedure per la concessione di pascoli ricadenti nel Demanio Forestale Regionale;
▪ che per la gestione dei beni demaniali di proprietà della Regione Abruzzo afferenti al Demanio Forestale Regionale il competente Servizio regionale si avvale dei Reparti
Carabinieri Biodiversità ai sensi di apposito Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità;
▪ che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/ del / / pubblicata sul BURAT n. del / / e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo a partire dal . . è stato approvato apposito Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla concessione dei beni di cui al presente contratto;
▪ che nella procedura per l’individuazione del concessionario la Ditta , C.F.
, P.I. , con sede legale in , è risultata aggiudicataria come da verbale di aggiudicazione definitiva in data ;
▪ che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/ del / / il lotto pascolivo di cui trattasi è stato aggiudicato in xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx
, X.XXX , xxx xxxx xxxxxx xx ( ) via n. ;
▪ che l’aggiudicatario ha provveduto al pagamento della prima annualità del canone di concessione, come da quietanza di pagamento di € , (diconsi € ), effettuato tramite bonifico sul CC n. in data ;
▪ che l’aggiudicatario ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale a garanzia degli
obblighi contrattuali tramite
n.
del -
(agenzia ) per un valore pari a due annualità del canone di concessione;
▪ che l’aggiudicatario ha provveduto ad effettuare la polizza assicurativa n.
della - agenzia a garanzia dei beni concessi, per un valore pari ad
€ ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Premesse
1. Le premesse, la planimetria allegata e tutta la documentazione citata nel presente contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
Articolo 2. Oggetto del contratto
1. La Regione Abruzzo concede alla Ditta , che accetta, il lotto pascolivo denominato “ ” sito all’interno della
F.D.R. “ ” in comune di ( ).
2. Il lotto pascolivo, per una superficie complessiva di ettari e gli immobili ad esso
asserviti sono riportati nella cartografia allegata quale parte integrante al presente contratto e catastalmente identificati nella tabella che segue:
TERRENI | |||
COMUNE | FOGLIO | PARTICELLA | SUP. CONCESSA (xx.xx.xx) |
TOTALE | |||
FABBRICATI | |||
COMUNE | FOGLIO | PARTICELLA | Consistenza |
I dati relativi ai fabbricati sono riferiti alle particelle catastali sulle quali i medesimi insistono |
3. La consistenza, lo stato d’uso e quant’altro necessario all’individuazione degli immobili e delle strutture concesse verrà dettagliato nel verbale di consegna.
4. Il lotto pascolivo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti come riportati nella cartografia allegata; di conseguenza il Concedente viene sollevato da ogni responsabilità qualora la superficie a pascolo risultasse, anche ai fini delle domande di contributo o sostegno previste da normative regionali, nazionali e comunitarie, inferiore a quella indicata.
5. La concessione è valida esclusivamente per l’attività di pascolo di bestiame
; non potranno essere effettuate altre attività diverse da quelle contemplate nel presente contratto e nel Capitolato costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.
6. All’arredo dei fabbricati dovrà provvedere il Concessionario, a sua cura e spese; lo stesso è tenuto allo sgombero, alla data di scadenza della presente concessione, di tutto quanto non presente nel verbale di consegna.
7. Il lotto pascolivo, comprese le strutture in esso presenti, è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto al Concessionario per aver effettuato debiti sopralluoghi e visionato i documenti di gara che si intendono qui richiamati.
8. Il Concessionario pertanto espressamente accetta il lotto pascolivo nello stato in cui si trova, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi e occulti.
9. La Regione Abruzzo non è tenuta ad alcun risarcimento qualora il lotto pascolivo e le strutture in esso comprese presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l’utilizzo.
Articolo 3. Durata della concessione
1. La concessione di cui al presente atto è valida per anni 6 (sei) decorrenti dal / /
, e scade il / __ / . La data di scadenza è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia da parte del Concessionario ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
2. La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna.
Articolo 4. Canone di concessione
1. Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione annuale dell’importo di € ,00 (euro /00) da versarsi in un’unica soluzione ogni anno entro i termini prescritti dal Concedente.
2. Nella causale del versamento dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Atto di concessione n. di repertorio del . ._ relativo alla concessione del lotto pascolivo denominato – Annualità ”.
3. Ad avvenuto pagamento il Concessionario è tenuto a presentare al Concedente la quietanza di pagamento.
4. A partire dal secondo anno il canone di concessione verrà annualmente aggiornato del 100% dell’indice FOI elaborato da ISTAT. L’ammontare annuale del canone comprensivo di rivalutazione verrà comunicato dal Concedente prima dell’inizio della stagione pascoliva annuale. Il medesimo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul Conto Corrente i cui estremi (numero, intestazione e codice IBAN) saranno comunicati al Concessionario dal Concedente.
5. Il mancato pagamento del canone di concessione nei termini e nei modi stabiliti costituisce grave inadempienza contrattuale, che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata del contratto e all’escussione del deposito cauzionale emesso a garanzia degli obblighi contrattuali.
Articolo 5. Garanzie e assicurazioni
1. A garanzia del puntuale rispetto dei termini e delle corrette modalità di esecuzione della concessione e degli obblighi contrattuali il concessionario costituisce una cauzione definitiva avente valore pari a due annualità del canone di concessione.
2. La cauzione è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348 del 10 giugno 1982, iscritti negli elenchi dell’IVASS e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 c.c., la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della Regione Abruzzo.
3. Per i fini di cui al comma 2 il concessionario esibisce . rilasciata da agenzia del valore di € , (diconsi € ) valevole dal al .
4. Detta cauzione potrà essere utilizzata dal Concedente anche per il recupero di eventuali penalità previste dal capitolato di concessione elevate al Concessionario. In tal caso quest’ultimo è tenuto, per ottenere l’annuale nulla osta di accesso al pascolo, a reintegrare il suddetto deposito fino alla quota stabilita.
5. Il mancato reintegro del deposito cauzionale costituisce grave inadempienza contrattuale che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata dell’atto di concessione.
6. A tutela dei beni concessi il concessionario esibisce polizza assicurativa della
agenzia del valore di € , (diconsi € ), valevole dal al , con specifica appendice che contempla la copertura degli oneri per il ripristino dello stato dei luoghi.
7. A garanzia della responsabilità civile verso terzi il concessionario esibisce polizza RC con massimale di € , (diconsi € ), valevole dal al
. . , contenente espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei propri dipendenti circa conseguenze di qualsiasi forma e natura derivanti dalle attività che si andranno e praticare sui terreni dati in concessione.
Articolo 6. Attività e responsabilità del Concessionario
1. Nell’area oggetto di concessione potrà effettuarsi solo ed esclusivamente attività di pascolo di bestiame , e i fabbricati presenti sul lotto possono essere utilizzati esclusivamente per usi funzionali all’allevamento del bestiame.
2. Lo svolgimento di qualsiasi altra attività diversa da quelle precedentemente indicate, se non preventivamente autorizzata dal Concedente, costituisce grave inadempienza contrattuale cui consegue la risoluzione anticipata del contratto di concessione.
3. Per l’esercizio dell’attività prevista il Concessionario curerà a sua cura e spese l’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito ed esonera fin d’ora l’Amministrazione concedente per ogni e qualsiasi problematica inerente l’ottenimento di dette autorizzazioni e permessi.
4. Il personale a qualsiasi titolo impiegato dal Concessionario, conformemente alle prescrizioni delle leggi vigenti, deve essere in regola con tutte le norme in materia di diritto del lavoro, societario e tributario nonché, nel caso di lavoratori dipendenti, con i contratti di lavoro di settore. La Regione Abruzzo è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo i predetti rapporti di lavoro dipendente o di
collaborazione o i vincoli societari esclusivamente tra il Concessionario ed il personale medesimo.
5. Il Concessionario è altresì obbligato a far osservare al personale addetto all’esercizio tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi comunitari, nazionali o regionali in vigore od emanati durante il periodo della concessione.
6. Il Concessionario è tenuto ad usare e conservare i beni concessi con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1803 e 1804 c.c.) nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato e da tutti gli atti di gara.
7. Il Concessionario è direttamente responsabile di danni a persone o cose causate, in maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. In ogni caso s’intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata ed indenne la Regione Abruzzo e il personale preposto al controllo della concessione da qualsivoglia danno diretto od indiretto a persone o cose che possano comunque e da chiunque derivare in relazione alle attività oggetto di concessione e da qualsivoglia azione sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale da chiunque intrapresa.
8. Il Concessionario, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell’esecuzione della concessione, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l’intera durata della concessione, sollevando la Regione Abruzzo ed i suoi incaricati da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
9. Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare al pascolo, ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attrezzature concesse, così come pure per le attività ivi svolte, imputabili a colpa o dolo del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Articolo 7. Obblighi del concessionario
1. Il concessionario si obbliga a pagare regolarmente il canone di concessione e a rispettare quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato di concessione nonché quanto stabilito in sede di consegna del lotto.
2. La stipula del presente atto e del capitolato di concessione non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata anno per anno dal Concedente.
Articolo 8. Lavori di manutenzione e migliorie
1. I lavori di manutenzione ordinaria nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull’area concessa sono a totale carico del Concessionario.
2. Resta inteso che ogni e qualsiasi intervento/miglioramento dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione concedente, che potrà approvare o meno a sua giudizio e facoltà.
3. Allo scadere della concessione il concessionario si obbliga a provvedere, entro tre mesi, al ripristino dello stato dei luoghi ante concessione. Qualora lo stesso non provveda l’Amministrazione concedente provvederà direttamente, recuperando le spese dalla cauzione costituita a tutela dei beni concessi.
4. Al termine della concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite al patrimonio dell’Amministrazione senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione.
5. I lavori di manutenzione straordinaria riguardanti i fabbricati, le strutture, la viabilità di accesso e di servizio e, ove presenti, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico sono a carico del Concedente.
6. Ai lavori di cui al precedente comma 5 può anche provvedere, previa autorizzazione del Concedente, il Concessionario. In tal caso, le spese ritenute congrue dal Concedente sono detratte dai canoni di concessione dovuti. L’importo preventivamente autorizzato non potrà in nessun caso essere superiore all’ammontare dei canoni annuali residui alla data di autorizzazione ad eseguire i lavori.
Articolo 9. Decadenza, revoca, rinuncia del Concessionario
1. Il Concedente ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto per ragioni di pubblico interesse, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.
2. Il concessionario decade comunque dalla concessione allorché si verifichino le circostanze di seguito indicate:
a) in caso di inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente contratto o dal capitolato di concessione per la quale sia prevista la decadenza;
b) in caso di sub-concessione del bene a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
c) in caso di uso irregolare del bene concesso, con particolare riguardo: al carico minimo e al suo mantenimento nel periodo di utilizzazione annuale, qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; al superamento di quello massimo stabilito, qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; alla mutata destinazione nell’uso dei fabbricati e delle superfici concesse;
d) nel caso si sia reso moroso nel pagamento del canone, dei servizi ed accessori a proprio carico, anche per una sola annualità;
e) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale a seguito di utilizzo parziale del medesimo;
f) nel caso risulti non in regola, anche per una sola annualità, con gli obblighi previdenziali e assistenziali;
g) in caso di intervenuta perdita di parte dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
h) qualora venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;
i) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni “antimafia”;
j) qualora venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa, a reati di carattere ambientale, a reati inerenti l’utilizzazione della manodopera.
3. Nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), il Concessionario è tenuto, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, anche al risarcimento dei danni. Sarà inoltre escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell’Ente concedente.
4. Il Concedente prima di dichiarare la decadenza fornirà al Concessionario specifico preavviso, diffidandolo mediante semplice comunicazione dal permanere nel proprio comportamento inadempiente e fissando un termine tassativo per provvedere, con espresso monito che in caso contrario si intenderà decaduto. La decadenza della concessione fa sorgere il diritto della Regione Abruzzo alla escussione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. La concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione di interesse pubblico originario.
6. Disposta la revoca, il Concessionario è tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all’incasso di quanto indicato al comma 3.
7. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento delle porte, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del Concessionario.
8. L’Amministrazione ha facoltà di disporre accertamenti periodici in ordine all’esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonché all’osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene. I funzionari dell’Amministrazione, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nei terreni e negli immobili dati in concessione per effettuare verifiche e controlli nonché accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione. Le eventuali misure e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio con il Concessionario.
9. Oltre che per i casi di cui al comma 2 la concessione verrà automaticamente a risolversi in caso di decesso del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi.
10. È facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per le cause di forza maggiore specificate nel Capitolato di concessione.
a) incapacità professionale di lunga durata del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con altri appartenenti al nucleo familiare;
b) calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
d) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Concessionario;
e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di sottoscrizione del contratto, ivi compresi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell’azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare di terreni con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.
11. È inoltre facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per qualsiasi altro motivo purché detta facoltà sia esercitata previa comunicazione da notificarsi al Concedente nelle forme di legge almeno 9 (nove) mesi prima dell’inizio del periodo di monticazione. In tale ipotesi nulla sarà dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo e ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno il deposito cauzionale è introitato dall’Amministrazione quale penale. Il Concessionario dovrà provvedere alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.
Articolo 10. Capitolato di concessione
1. Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 11. Foro competente e domicilio legale
1. A tutti gli effetti del presente atto sia il concessionario che il concedente eleggono il foro di L’Aquila per ogni e qualsiasi controversia.
2. A tutti gli effetti del presente atto il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede della Regione Abruzzo - Servizio Foreste e Parchi sito in L’Aquila in via Salaria Antica Est n. 27.
Articolo 12. Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessioni di beni demaniali.
Articolo 13. Spese
1. Tutti i tributi e le imposte di qualsiasi natura gravanti sui terreni concessi, compresi quelli derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali è disposta la concessione sono a totale carico del concessionario, il quale si obbliga al pagamento degli stessi entro la naturale scadenza degli avvisi di pagamento.
2. Il mancato pagamento degli stessi, in particolare di quelli che dovessero ricadere sull’Amministrazione concedente, costituisce grave inadempienza contrattuale che autorizza il concedente alla risoluzione anticipata del contratto di concessione.
3. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese derivanti dalla stipula del presente atto, incluse spese di bollo e di registro. La mancata registrazione del contratto costituisce motivo di mancata consegna del pascolo.
Articolo 14 – Clausola onerosa
1. Il concessionario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile accetta esplicitamente quanto previsto dal presente atto ed in particolare le diposizioni contenute negli articoli:
Articolo 3. Durata della concessione; Articolo 4. Canone di concessione;
Articolo 6. Attività e responsabilità del Concessionario; Articolo 7. Obblighi del concessionario;
Articolo 8. Lavori di manutenzione e migliorie;
Articolo 9. Decadenza, revoca, rinuncia del Concessionario; Articolo 10. Capitolato di concessione;
Articolo 13. Spese. L’Aquila, lì
Per il Concedente: |
Per il Concessionario: |
Organizzazioni Professionali Agricole |