ACCORDO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA E L’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA SENESE IN MATERIA DI “SPECIALIZZANDI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA”
ACCORDO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA E L’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA SENESE IN MATERIA DI “SPECIALIZZANDI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA”
tra
L’Università degli Studi di Siena, di seguito denominata semplicemente “Università”, C.F. 80002070524, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Siena il 19.01.1965, Rettore dell’Università degli Studi di Siena presso la quale è domiciliato per la carica e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
e
L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, di seguito denominata “AOUS”, P.I. 00388300527 rappresentata dal Dott. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a La Maddalena (SS) il 01.05.1970,
Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, integrato dall’art. 7 del D.Lgs. 30.12.1993 n. 517, che prevede la stipula di specifici accordi tra Università e Strutture Ospedaliere in attuazione del Protocollo d’intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica.
Visto il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, recante la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università.
Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall’art. 300 legge 23 dicembre 2005” (Legge Finanziaria 2006) che disciplina nel titolo IV la formazione dei medici specialisti.
Visto l’art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e tecnologiche 3 novembre 1999, n. 509” che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’Ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
Visto il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n.68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”.
Visto il Decreto Interministeriale del 30 settembre 2016 n.716 “Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”.
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n.402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di scuole di specializzazione di area sanitaria.
Visto lo Statuto dell’AOUS approvato con Deliberazione del Direttore Generale AOUS n. 451 /2019 di presa d’atto della Delibera GRT n. 599/2019, come modificato con Deliberazioni del Direttore Generale AOUS nn. 655/2019, 1090/2019, 88/2021 e 379/2021.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 recante “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”.
Visto la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 586 del 28 luglio 2008 avente per oggetto l’approvazione delle linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l’attuazione dei contratti di formazione specialistica, elaborate dall’Osservatorio Regionale per la formazione di medici specialisti.
Visto il Protocollo d’Intesa fra Regione e Università Toscane, approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1020 del 01.12.2008, in attuazione di quanto previsto all’allegato n. 5 del PSR 2008/2010.
Visto il Protocollo d’Intesa fra Regione e Università Toscane, avente per oggetto la regolazione dei rapporti intercorrenti e le modalità di reclutamento del Servizio Sanitario Regionale Toscano di studenti frequentanti i corsi di specializzazione universitaria – L.145/2018 siglato nel mese di Luglio 2020.
Visto il Regolamento delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria (Emanato con D.R. n. 320 del 22.03.2017, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 22.03.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017, rettificato con D.R. n. 422 del 19.04.2017, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 19.04.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017).
Visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione di Farmacia Ospedaliera.
Premesso che l’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68 del 04 febbraio 2015 concernente gli ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria prevede che “Ai sensi dell’art. 34 e seguenti del Decreto Legislativo n. 368/1999, la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione sanitaria specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo”.
Premesso che l’AOUS è Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell’area delle Scienze Biomediche e Mediche dell’Università degli Studi di Siena.
Premesso che in materia di tirocini di formazione e orientamento, l’attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142.
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS del…. con la quale è stato approvato il testo della presente convenzione.
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Il presente accordo stabilisce le modalità applicative per lo svolgimento delle attività assistenziali dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dagli obiettivi formativi indicati negli ordinamenti didattici delle singole Scuole di Specializzazione nonché, per quanto compatibili, lo svolgimento delle attività dei laureati non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria.
Art. 2 Strutture della formazione specialistica
1. La rete formativa viene individuata, nonché verificata ad inizio di ciascun anno, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione al fine di soddisfare la totalità delle esigenze didattiche ed assistenziali indispensabili al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalle normative vigenti. Nell’ipotesi che, sulla base degli spazi e delle risorse disponibili presso le strutture di Sede, non venissero assicurate le specifiche esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione, queste dovranno essere assicurate mediante la frequenza presso ulteriori strutture pubbliche presenti sul territorio (strutture collegate), ritenute idonee. Nel caso in cui la Scuola di Specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non possano essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette Strutture, saranno stipulate convenzioni con Strutture di supporto (dette complementari) di specialità diversa da quella della struttura di Sede, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena. Rispetto all’esigenza di includere nuove strutture nella rete formativa è indispensabile una preventiva consultazione ed accordo con l’AOUS.
2. Al Direttore di ogni Struttura organizzativa aziendale, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, come definita dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, è assegnata la responsabilità della organizzazione della suddetta attività e della tenuta della documentazione relativa alla tipologia ed al numero degli atti assistenziali effettivamente eseguiti dal medico in formazione specialistica. Al Direttore della Struttura organizzativa aziendale spetta anche il controllo del corretto svolgimento dell’attività formativa del medico in formazione specialistica prevista nella struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali.
Art. 3 Partecipazione del personale del SSN alla formazione degli specializzandi in formazione specialistica
1. Al fine dell'espletamento delle attività formative universitarie che necessitano di apporto didattico del personale del SSN, l’individuazione del personale docente laureato e non dell’AOUS avviene in osservanza dell'ordinamento universitario e nel rispetto dei requisiti quantitativi di docenza nonché di qualificazione scientifica o professionale fissati dall’ordinamento per la sostenibilità di ciascuna Scuola di Specializzazione nel rispetto di quanto stabilito dal D.I. 402/17 Allegato 4 , art 1.
2. L'Università conferisce la titolarità degli insegnamenti con delibera del Consiglio del competente Dipartimento, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
Art. 4 Organizzazione dell’attività formativa
1. Al fine di garantire una completa formazione professionale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici e dalla disposizioni vigenti, i Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono annualmente, d’intesa con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle Strutture organizzative aziendali dell’AOUS, per ogni medico in formazione specialistica, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete formativa.
2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è tenuto a comunicare alla Direzione Sanitaria dell’AOUS, all’inizio di ogni anno di corso, i nominativi dei medici in formazione specialistica da inserire nelle attività assistenziali ed il relativo programma di formazione individuale, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione. In assenza di osservazioni da parte della Direzione Sanitaria dell’AOUS, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, la programmazione si intenderà approvata.
3. Il programma di formazione individuale viene trasmesso ai Direttori delle Strutture organizzative aziendali all’interno delle quali le attività formative vengono svolte. Nel programma di formazione devono essere indicati per l’anno di corso:
- gli obiettivi formativi;
- le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di autonomia nell’esercizio delle stesse;
- il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche e/o chirurgiche previste per l’anno di corso, in coerenza con il numero complessivo di attività professionalizzanti obbligatorie, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla Scuola, ai sensi della normativa vigente e del piano didattico;
- le sedi e le strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;
- la tipologia della attività previste nell’ambito del tronco comune (ove previsto) secondo gli ordinamenti delle specifiche scuole;
- l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all’estero, legata ad esigenze particolari inerenti la formazione specifica dello specializzando.
4. Il medico in formazione specialistica è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, determinato secondo la normativa vigente.
5. Il medico in formazione specialistica può partecipare alla sperimentazione clinica purché la stessa sia coerente con gli obiettivi formativi della scuola alla quale lo specializzando è iscritto e conforme con lo status di medico specialista in formazione previsto dalle normative vigenti.
6. Il medico in formazione specialistica è tenuto alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione dove devono essere riportati dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, controfirmati dal medico in formazione e dal tutor e certificati dal Direttore della Struttura organizzativa aziendale presso cui il medico in formazione ha svolto la sua formazione.
7. Il Direttore della Scuola di Specializzazione al termine di ogni anno di corso, prima degli esami di profitto, verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle
previste dal piano individuale di formazione definito all’inizio dell’anno di corso e controfirma il libretto.
Art. 5 Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali
1. La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle strutture organizzative aziendali alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie – notturne e festive - , il pronto soccorso, l’esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l’attività operatoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intero anno.
2. La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle istruzioni ricevute dal tutor, d’intesa con i Direttori responsabili delle Strutture organizzative aziendali nelle quali si svolge la formazione. Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica, previste nel suo piano formativo annuale, sono contemplate nei piani di attività della Struttura organizzativa aziendale nella quale si svolge la formazione. In particolare il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di compiti assistenziali.
3. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche cartacee/informatizzate, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.). In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di “medico in formazione specialistica”. Previa richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione, ad ogni medico in formazione specialistica verrà rilasciato dall’AOUS un apposito timbro in cui risulterà la dicitura “medico in formazione specialistica” nonché la Scuola di Specializzazione. Al momento del conseguimento del diploma di specializzazione, il medico deve provvedere alla riconsegna del timbro alla Direzione Sanitaria, salvo rimborso del costo in caso di smarrimento.
4. La partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo delle strutture organizzative aziendali di riferimento. Pertanto, in riferimento all’organizzazione aziendale sulla continuità assistenziale, deve sempre essere presente, o disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento, un medico universitario o ospedaliero che il medico in formazione specialistica possa attivare in ogni circostanza in cui questo debba, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente, in quel momento trattato, ritenersi necessario.
5. Gli specializzandi in formazione specialistica devono essere riconoscibili come tali dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l’AOUS. A tal fine l’AOUS provvede a dotare tutti gli specializzandi in formazione specialistica di un apposito strumento di identificazione: una etichetta apposta sul camice dalla quale risulti la qualifica di “ Medico/Biologo in formazione specialistica”.
Art. 6 Graduazione delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica
1. Nell’ambito del programma annuale di formazione individuale, il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell’iter formativo.
2. Il grado di autonomia nell’esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all’esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dall’ordinamento didattico e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola medesima.
3. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialisti fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito. L’Università si impegna a consentire lo svolgimento di percorsi completi nei vari aspetti delle singole branche e di elevata qualificazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa, salvaguardando il principio di efficienza del percorso.
4. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa e progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sono oggetto di accordo tra il Direttore della struttura organizzativa aziendale nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione.
5. Le attività assistenziali, inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia in:
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE TUTORATA: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all’allievo.
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE TUTELATA: la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente, anche se non fisicamente, accanto al medico in formazione specialistica e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l’operato.
Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell’ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PROTETTA: fermo restando che il personale medico strutturato deve essere sempre disponibile per la consultazione e l’eventuale intervento su richiesta del medico in formazione specialistica, quest’ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor a partire almeno dal secondo anno di corso. Le valutazioni del tutor sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola di Specializzazione, cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica. Tale “idoneità” del medico in formazione specialistica è temporanea e
vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.
6. Per quanto riguarda l’attività di guardia (notturna e festiva), il medico in formazione specialistica deve svolgere autonomamente, attenendosi sempre alla direttive impartite dal tutor, le attività di guardia medica nelle Strutture organizzative aziendali cui è assegnato, ove previsto dal programma annuale di formazione individuale. Durante il turno di guardia, il medico in formazione specialistica opera con la supervisione di un medico strutturato presente in sede, appartenente alla stessa disciplina, il quale, se necessario, interviene di persona.
A partire dal IV anno, le stesse attività possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica, secondo il programma annuale di formazione individuale e secondo la valutazione concordata dal tutor, anche nel caso in cui il medico in formazione specialistica svolga la propria attività di formazione in orario notturno presso la struttura organizzativa aziendale ove non sia previsto il turno di guardia notturno dal piano di continuità assistenziale.
In tal caso deve essere sempre disponibile, all’interno della struttura ospedaliera, un medico referente strutturato universitario o ospedaliero, appartenente ad area funzionale omogenea, presente in azienda secondo il piano della continuità assistenziale, al quale il medico in formazione specialistica possa ricorrere tempestivamente in ogni circostanza quando, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, lo ritenga necessario.
Il medico in formazione specialistica garantisce un adeguato supporto al medico di guardia, qualora richiesto, in attesa dell’intervento del reperibile. Il medico specialista reperibile, con le modalità previste dal Regolamento Aziendale sull’orario di lavoro, pronta disponibilità, servizio di guardia e lavoro straordinario della Dirigenza, deve essere sempre raggiungibile per un tempestivo intervento in caso di chiamata per problemi urgenti.
I turni di guardia del medico in formazione specialistica, intesi come turni di 12 ore, non devono essere superiori a sei per mese. Dopo il turno di guardia, il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato per il SSN.
7. Per quanto riguarda quelle attività organizzative sanitarie ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, che il medico in formazione specialistica può effettuare in autonomia, esse devono essere definite di concerto tra il medico in formazione specialistica ed il Direttore della Struttura organizzativa ospedaliera in cui si effettuano le prestazioni, tenendo conto del piano di formazione individuale. Ove previsto, il medico in formazione specialistica effettua in autonomia le prestazioni, secondo la modalità sopra definita come “protetta”. Deve essere assicurata la disponibilità di un medico strutturato referente dell’attività per la consultazione nei casi in cui il medico in formazione specialistica o il medico della struttura richiedente lo ritengano necessario. Il referto è firmato dal medico in formazione specialistica ma deve essere riportato anche il nominativo del medico strutturato di riferimento con relativa firma.
In ogni caso, le prescrizioni per ulteriori indagini diagnostiche, farmaci, presidi o quant’altro, devono essere effettuate esclusivamente sul ricettario regionale e pertanto firmate dal medico strutturato.
Le modalità di ricorso al medico strutturato vengono individuate secondo procedure stabilite dal Consiglio di ogni singola Scuola di Specializzazione, d’intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture organizzative aziendali coinvolte, per gli aspetti clinico-assistenziali, e con la Direzione Sanitaria, per gli aspetti organizzativi.
Sono escluse dall’esercizio in modalità “protetta” da parte dei medici in formazione specialistica le prime visite di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso, le attività di consulenza richieste da medici di altre Unità Operative, sia per pazienti degenti che ambulatoriali, ad eccezione delle
attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti dalla Struttura secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici.
8. L’impegno orario richiesto per la formazione specialistica (comprensivo delle attività assistenziali, di didattica formale, di studio guidato e ricerca) è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette in riferimento all’organizzazione specifica della struttura organizzativa aziendale di riferimento.
Riguardo alle assenze si fa riferimento al Regolamento delle Scuole di Specializzazioni di Area Sanitaria (Emanato con D.R. n. 320 del 22.03.2017, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 22.03.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017,rettificato con D.R. n. 422 del 19.04.2017, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 19.04.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017).
9. L’inserimento del medico in formazione specialistica nei piani di lavoro delle Strutture organizzative aziendali all’interno delle quali si svolge la sua formazione avviene in conformità a quanto disposto nel presente accordo, secondo i criteri di gradualità, di autonomia operativa raggiunta dal medico in formazione specialistica ed in base alle tipologie (ed ai volumi) delle attività previste dagli ordinamenti didattici della Scuola, in conformità al DM 1 agosto 2005 e 29 marzo 2006.
10. Ai sensi dell’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, sono compatibili con la formazione specialistica a tempo pieno, esclusivamente le seguenti attività:
- sostituzione a tempo determinato, per periodi non superiori a 30 giorni, di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
- iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. I medici specializzandi iscritti possono essere occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
Le suddette attività possono essere espletate compatibilmente con la formazione specialistica, previo nulla osta del Direttore della Scuola, e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.
11. E’ assicurata al medico in formazione specialistica, secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento vigente presso l’AOUS, la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti. Requisito indispensabile è pertanto il possesso di una specializzazione conseguita precedentemente.
Art. 7 Tutor e altre figure di riferimento
1. Per tutta la durata del corso di specializzazione, gli specializzandi in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Il tutor individuale è quindi quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica.
2. I tutor individuali vengono annualmente designati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico- formativa e di specifica qualificazione scientifica. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3 (D.L.vo 368/99 art.
38). Il tutor rappresenta inoltre l’elemento di raccordo tra il Consiglio della Scuola di Specializzazione e i Direttori delle Strutture organizzative aziendali, interne od esterne dell’Azienda, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante sotto la responsabilità del Direttore stesso o di suoi delegati. L’attività tutoriale costituisce titolo da valutare per il conferimento di incarichi di direzione di Struttura Complessa (D.P.R. 484/97).
3. All’attività del tutor individuale possono essere affiancate altre figure di riferimento definite nei regolamenti delle singole scuole. Per il tutoraggio diffuso si fa riferimento a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana - Giunta Regionale e Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, in attuazione dell’ art. 1 , comma 1 del D. Lgs. 517/99.
4. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione adotta adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.
Art. 8 Copertura assicurativa
1. L’AOUS, in conformità alla deliberazione G.R.T. n. 1023 del 21/12/2009, provvede, alle stesse condizioni del proprio personale, con oneri a proprio carico, in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile connesso all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le proprie strutture.
L’AOUS provvede altresì, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa, alle stesse condizioni del proprio personale, degli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le proprie strutture. Le modalità e le procedure per il flusso dei dati relativi alla copertura assicurativa degli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dagli specializzandi sono quelle definite dagli specifici accordi tra Università ed AOUS.
2. Nei casi di formazione all’estero o presso altre strutture del SSN (massimo 18 mesi) la copertura assicurativa (relativa sia alla responsabilità civile verso terzi che agli infortuni) deve far capo alla struttura ospitante e, in caso di non accettazione da parte della stessa, allo specializzando.
Art. 9 Accertamento idoneità fisica e formazione alla sicurezza e salute.
1. Per l’attività svolta presso le proprie strutture organizzative aziendali, l’AOUS garantisce ai medici in formazione lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del personale universitario convenzionato, compresa la formazione/informazione per la tutela della sicurezza e della salute (D. Lgs. 81/08 e s. m. i. art. 18 comma 1, jet. l e D. Lgs 101/2020 art. 111, 1 jet. e). Dispone pertanto il monitoraggio ed il controllo, per la parte di propria competenza, da parte dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria e della U.O.S.A. di Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria.
A. Per quanto riguarda gli aspetti specifici legati al rischio da radiazioni ionizzanti, con riferimento al disposto congiunto del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 101/2020, AOUS si rende disponibile a fornire, tramite il proprio Esperto di Radioprotezione ed il proprio Medico Autorizzato, il servizio di sorveglianza fisica e sanitaria ai sensi degli articoli 125 e 134 del suddetto D.Lgs. 101/2020. Le modalità di svolgimento di tali attività, qualora richieste, saranno oggetto di specifica convezione e di atto di nomina individuale da parte del Magnifico Rettore della Università degli Sudi di Siena, ai sensi degli artt. 128 e 134 del D.Lgs. 101/2020. L’Università, qualora non intenda avvalersi di tale possibilità, dovrà comunque garantire la sorveglianza fisica e sanitaria degli specializzandi, ai sensi
di detti articoli, provvedendo alla nomina di Esperto di Radioprotezione e Medico Autorizzato e comunicando i nominativi degli incaricati all’Azienda in quanto esercente delle zone classificate (come definite al punto (180) dell’art. 7).
Università ed Azienda concordano che la presente convenzione costituisce l’accordo contrattuale previsto, ai sensi degli articoli 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, relativo ai “lavoratori esterni”, così come definiti dall’art. 7 punto (80) del D.Lgs. 101/2020; qualora l’Università non intenda avvalersi delle prestazioni dell’Esperto di Radioprotezione e del Medico Autorizzato della Azienda, dovranno essere presi i necessari contatti tra i professionisti incaricati dalle due parti per adempiere agli specifici punti dei citati articoli.
B. Per quanto riguarda gli aspetti specifici legati ai rischi lavorativi, l’AOUS, per quanto di propria competenza, adempie agli obblighi di formazione e informazione per la tutela della sicurezza e della salute (art. 18,comma1 let .l D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
C. Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria, verranno esplicitati gli adempimenti di norma previsti dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. :
a) visite mediche preventive e periodiche, secondo le scadenze previste [art. 41, c. 2, lettere a) e b)];
b) visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi [art. 41, c. 2, lett. e-ter)];
c) visite mediche su richiesta dei lavoratori [art. 41, c. 2, lett. c)];
d) visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente [art. 41, c. 2, lett. e) + art. 229, c. 1, lett. c) + art. 259, c. 2)];
e) indagini diagnostiche strumentali e di laboratorio [art. 41, c. 4)];
f) monitoraggio biologico, che è obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico [art. 229, c. 3)].
2. L'Università fornirà all’U.O.S.A. Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria, dopo la sessione di esami di ammissione alle Scuole di Specializzazione, l'elenco dei medici ammessi e l’elenco dei medici prima del conseguimento del Diploma di Specializzazione per ottemperare agli obblighi di legge sopra riportati al punto d.
Art. 10 Spazi
1. L’Università e l’AOUS devono provvedere ad assicurare ai medici in formazione specialistica spazi ed arredi adeguati in particolare nei casi di riassetto delle strutture.
Art.11 Mensa
1. L’ Università agevola l’accesso ai medici in formazione specialistica al servizio di ristorazione self service sito all’interno dell’AOUS.
Art. 12 Modalità di rilevazione presenze
1.Sono previsti idonei sistemi di rilevazione - con badge magnetico - dell’orario da parte dell’Università che detta disposizioni per l’accertamento delle attività svolte.
Art. 13 Dotazione vestiario ed accesso al sistema informativo
1. Per l’attività svolta presso le proprie strutture, l’AOUS fornisce ai medici in formazione specialistica, inseriti nell’attività assistenziale, le divise ed il vestiario con le modalità previste dal Regolamento Aziendale disponibile attraverso la rete informatica ospedaliera Intranet secondo il seguente percorso: documenti aziendali -procedure aziendali – procedure sanitarie. La ripartizione dei costi di tali forniture sarà oggetto di uno specifico atto successivo tra le parti.
2. Ai medici in formazione specialistica è assicurato, dal Direttore della Struttura organizzativa aziendale sede della formazione, l’accesso alle attrezzature, alla rete informatica ospedaliera e ai programmi applicativi di gestione, in quanto strumenti necessari allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e vigente D. Lgs. 196/2003), con funzionalità adeguate alle attività svolte attraverso l’utilizzo di password personali.
Art.14 Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante
1. La Scuola di Specializzazione deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione ecc.) da parte dei medici in formazione specialistica, secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
2. E’ responsabilità dell’Osservatorio per la formazione specialistica definire i criteri e modalità di valutazione periodica dell’attività delle Scuole.
Art. 15. Durata
1. La durata della presente convenzione è di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Anche prima della scadenza di cui al comma 1, le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente, previo preavviso di un mese, dalla presente convenzione o di concordare modifiche scritte alle disposizioni nella stessa contenute in caso di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o di mutate esigenze degli enti stipulanti.
ART. 16 Redazione dell’atto
1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente.
La presente convenzione è redatta in unico originale in formato digitale, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine, alla quale provvede l’Università assolvendola in modo virtuale come da autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014.
Siena, data della seconda firma digitale
IL RETTORE IL DIRETTORE GENERALE
Università degli Studi di Siena Azienda ospedaliero-universitaria Senese Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
(firma digitale) (firma digitale)