REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA STIPULA
DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, DI CONVENZIONI E DI ADESIONI A RETI
• Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297;
• Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
• Vista la Legge n. 440/1997;
• Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 e, in particolare, gli artt. 8 e 9;
• Visto il D.I. n.44 dell’1/2/2001 e in particolare, gli articoli compresi tra il n. 33 e il n. 56;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
delibera il seguente Regolamento per la disciplina della stipula dei contratti di sponsorizzazione e delle convenzioni con Enti, Istituzioni e Associazioni, nonché delle adesioni a reti di scuole e consorzi, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, il supporto a progetti e attività dell’Istituto e la realizzazione di specifici programmi di ricerca, di formazione e di sperimentazione.
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente atto ha per oggetto la regolamentazione delle sponsorizzazioni, della stipula di convenzioni e dell’adesione a reti di scuole e consorzi.
Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione dell’organizza- zione scolastica e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti e le attività dell’Istituto. Gli accordi di rete con altre scuole e i consorzi nonché le convenzioni (con soggetti pubblici e privati) devono tendere a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Istituto Comprensivo.
Gli accordi di rete e le convenzioni possono interessare tutte le attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione, nonché tutte le attività coerenti con le finalità istituzionali. Possono interessare altresì l’istituzione di laboratori finalizzati alla ricerca didattica, alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e
informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico e professionale.
ART. 2 I CONTRATTI di SPONSORIZZAZIONE
I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, fra l’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxx” e soggetti privati e associazioni senza fini di lucro. Mediante tali accordi la scuola si obbliga a favorire la diffusione del marchio (o di altri elementi distintivi e/o materiale concordato) del soggetto sponsorizzante. Lo “sponsor”, a sua volta, si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, e/o a fornire beni e/o a fornire servizi a titolo completamente o parzialmente gratuito.
ART. 3 GLI ACCORDI DI RETE, I CONSORZI E LE CONVENZIONI
Gli accordi di Rete e i Consorzi sono accordi tra Istituzioni Scolastiche nell’ambito e per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Le Convenzioni sono atti stipulati tra la scuola ed altri Enti o Associazioni pubblici e/o privati, che perseguano finalità di carattere formativo o sociale, sempre nell’ambito e per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Istituzione scolastica.
ART.4 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE, DEGLI ACCORDI DI RETE E DELLE CONVENZIONI
Le iniziative di sponsorizzazione, gli accordi di Rete e le Convenzioni vengono prioritariamente individuati dal Dirigente Scolastico nell’ambito degli obiettivi e delle finalità previsti dal Piano dell’Offerta Formativa e dal Programma Annuale dell’anno di riferimento.
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, la scelta è effettuata mediante contatti diretti con i possibili “sponsor” o attraverso un avviso di sponsorizzazione pubblicato sul sito web della scuola. In quest’ultimo caso, l’avviso deve contenere i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
b) l’esatta determinazione dell’offerta per la pubblicità;
c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
In ambedue i casi l’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, di regola:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsrizzare;
b) l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso o esplicitate negli incontri con il Dirigente Scolastico.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
Per quanto riguarda, invece, gli Accordi di Rete e le Convenzioni, la scelta dei partners è operata dal Dirigente Scolastico tra le Istituzioni, Enti, Associazioni pubbliche e/o private che perseguano finalità di carattere formativo o sociale o, comunque, non in contrasto con le finalità educativo-didattiche della scuola.
Le offerte di sponsorizzazione sono valutate e approvate dal Consiglio di Istituto, nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento.
Nelle iniziative di sponsorizzazione e nelle proposte di Accordi di Rete e Convenzioni, a parità di condizioni, rappresenterà titolo preferenziale l’offerta non solo di un contributo in denaro, ma anche di un’erogazione di sconti e/o di servizi a favore dell’utenza dell’Istituto.
Una volta esaurito l’iter procedurale di cui sopra, i contratti di sponsorizzazione, gli Accordi di Rete e le Convenzioni vengono sottoscritti dal Dirigente Scolastico e vengono attuate le iniziative concordate (pubblicitarie, nel caso delle sponsorizzazioni; di carattere culturale, formativo, ecc. negli altri casi).
ART. 5 CONTENUTI CONTRATTUALI
La gestione delle sponsorizzazioni all’interno di ogni singolo progetto viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono indicati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione;
b) la completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
c) l’eventuale diritto di “esclusiva”;
d) la durata del contratto;
e) il corrispettivo;
f) le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
g) le responsabilità e gli impegni reciproci;
h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
i) l’indicazione del Foro competente per la risoluzione di controversie.
Gli Accordi di Rete e le Convenzioni vengono regolamentate mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono indicati:
a) la premessa normativa;
b) l’oggetto dell’Accordo e/o della Convenzione;
c) la denominazione della “Rete” o della “Convenzione”;
d) la descrizione dettagliata della progettazione e della gestione delle attività relative all’Accordo e/o alla Convenzione;
e) la durata del contratto e la sua eventuale rinnovabilità;
f) le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
g) le modalità di gestione di eventuali risorse finanziarie;
h) l’indicazione della scuola capofila (negli Accordi di Rete);
i) le responsabilità e gli impegni reciproci;
j) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
k) l’indicazione del Foro competente per la risoluzione delle controversie (nelle convenzioni);
l) le norme finali di rinvio.
Per quanto riguarda la durata, si precisa che per nessun tipo di accordo è previsto il rinnovo automatico.
ART. 6 RECESSO
In ogni contratto deve essere prevista la facoltà per l’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxx” di recedere dal contratto stesso prima della scadenza per opportuna motivazione, subordinata alla tempestiva comunicazione.
Nel contratto di sponsorizzazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine dell’Istituto Comprensivo o non siano perseguiti i fini sociali e di pubblica utilità cui l’Istituzione scolastica deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
ART. 7 INADEMPIENZE
Nei contratti di sponsorizzazione il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto stesso, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.
Negli Accordi di Rete e nelle Convenzioni la risoluzione del contratto avverrà nei casi di mancato rispetto degli accordi presi.
ART. 8 RESPONSABILITA’
L’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxx” è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
E’ sollevato altresì da qualsiasi responsabilità civile e penale nei casi di comportamenti illeciti o personalmente rilevanti da parte dei partners di Rete o di Convenzione.
ART. 9 DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
L’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxx”, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare inoltre la stipula di Accordi di Rete e di Convenzioni che possano essere di compromissione delle attività e/o dell’immagine dell’Istituto, in palese contrasto con gli interessi dello stesso o inopportuni.
ART. 10 UTILIZZO DEI CONTRIBUTI
Le somme percepite a seguito di contratto di sponsorizzazione e di convenzione verranno utilizzate per finanziare il progetto specifico correlato al contratto stesso o, nel caso di una mancanza di correlazione, utilizzate secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto.
Le somme eventualmente non utilizzate sono considerate risparmi di spesa ed utilizzate con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Istituto, nell’ambito del Programma Annuale.
ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI
Le sponsorizzazioni, gli Accordi di Rete e le Convenzioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxx” nella persona del Dirigente Scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
ART. 13 NORME COMUNI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.