ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2021 Deliberazione n. 0002721 del 18/11/2021 - Atti U.O. S.C. Affari Generali
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2021
Deliberazione n. 0002721 del 18/11/2021 - Atti U.O. S.C. Affari Generali
Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO OSPEDALIERO MILITARE DI MILANO PER L’ESECUZIONE DEL VACCINO ANTINFLUENZALE - CAMPAGNA VACCINALE 2021 – 2022 PER UN IMPORTO PARI A € 150.000,00 - ANNO 2021
IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Premesso che nell’attuale contesto socio sanitario, caratterizzato dal permanere dell’emergenza determinata dalla circolazione del virus COVID 19, è necessario garantire la somministrazione del vaccino antinfluenzale al maggior numero possibile di cittadini, secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia e da ATS Milano Città Metropolitana;
Ravvisata la necessità per l’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx di ampliare la disponibilità di spazi e orari in cui poter svolgere le attività sanitarie per potenziare l’offerta vaccinale, nonché la mancanza di sufficienti risorse di personale medico e sanitario già impegnato nel recupero delle attività vaccinali di routine sospese/rallentate nel periodo di lockdown;
Atteso che l’Azienda ASST Santi Xxxxx e Xxxxx ha manifestato l’interesse a realizzare una collaborazione con il Centro Ospedaliero Militare di Milano (C.O.M.) per l’effettuazione della campagna vaccinale 2021 – 2022 e che il citato Centro ha manifestato disponibilità ad attivare la collaborazione richiesta;
Richiamato l’art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e xx.xx. e ii. che prevede che “... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ...”.
Visto il testo dell’accordo convenzionale allo scopo predisposto e condiviso tra le parti allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.1);
Evidenziato, altresì, che successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, le Direzioni del C.O.M. e di ASST Santi Xxxxx e Xxxxx procederanno a predisporre e a condividere il relativo protocollo operativo per la disciplina tra le parti degli specifici aspetti tecnici di dettaglio;
Dato atto che la Convenzione avrà durata da ottobre 2021 a febbraio 2022 ovvero nel periodo della vaccinazione antinfluenzale indicato dalla Regione Lombardia. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di un’integrazione ovvero di una nuova convenzione;
Ritenuto di riconoscere al C.O.M. l’importo di € 5,00= per ogni vaccinazione effettuata, a copertura integrale di tutti i costi diretti e indiretti derivanti dall’attuazione della convenzione in oggetto, come esplicitato nella Convezione di cui trattasi;
Atteso:
• che il Piano Vaccinale antinfluenzale 2021 – 2022 prevede un numero massimo di 30.000 vaccinazioni con copertura economica fino a € 150.000,00;
• che il costo complessivo pari a € 150.000,00 sarà imputato al conto economico 3D010100 “Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico” SAN CdC 101010509 -CDR DMP in eccedenza al bilancio 2021;
Preso atto della deliberazione n. 761 del 30.03.2021 avente per oggetto: ”Revoca della deliberazione n.397 del 19.02.2021 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione VI”e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021Versione 2 ;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione;
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di sottoscrivere la Convenzione con il Centro Ospedaliero Militare di Milano per l’esecuzione del vaccino antinfluenzale - campagna vaccinale 2021 - 2022, predisposta e condivisa tra le parti e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di imputare il costo complessivo pari a € 150.000,00, al conto economico 3D010100 “Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico” SAN CdC 101010509 - CDR DMP in eccedenza al bilancio 2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali Xxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata al Direttore del U.O.C. Area Territoriale, Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx anche ai fini della verifica del corretto svolgimento dello stesso e al Direttore S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione di che trattasi;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€) | N. di conto | CDC | Autorizzazione | Anno |
€ 150.000,00 S | 3D010100 - Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | 101010509 | 2021002731 | 2021 |
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi della normativa vigente.
Pratica trattata da: XXXXXXX XXXXXXXXX Responsabile dell’istruttoria: XXXXXXX XXXXXXXXX
Dirigente/Responsabile proponente: XXXXXXX XXXXXXXXX
Il presente atto si compone di n. 13 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DEL VACCINO ANTINFLUENZALE
- CAMPAGNA VACCINALE 2021/2022 - TRA
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale “Santi Paolo e Carlo”, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, x. 0, codice fiscale e partita IVA 09321970965, (di seguito denominata anche solo ASST Santi Xxxxx e Xxxxx) rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx XXXXXX, ivi elettivamente domiciliato per la carica, in esecuzione della deliberazione n. XI/1065 del 17/12/2018;
il Centro Ospedaliero Militare di Milano, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxx Xxx,
x. 0, codice fiscale n. 97806430159, (di seguito denominato anche solo C.O.M.) rappresentato dal Direttore, Col. sa (me) Xxxxx XXXXXXX, ivi elettivamente domiciliato per la carica;
E
lo Stato Maggiore della Difesa, con sede a Xxx XX Xxxxxxxxx 000/X, XXXX, rappresentato per la firma del presente atto dall’Ispettore Generale della Sanità Militare, Ten. Gen. Xxxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato per la sua carica in Roma, via Santo Xxxxxxx Xxxxxxx n. 4 ;
VISTI
- l’art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari;
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel quale è previsto che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni;
- l’art. 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art. 206 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che gli organi della Sanità Militare collaborano, nell’ambito del servizio delle emergenze di salute pubblica;
- l’art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15.3.2010, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge n. 246 del 28.11.2005, e in particolare la lettera f, comma 1, articolo 89, concernente le attribuzioni in materia sanitaria del Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- la direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD- L - 027 ed. 2013, ad oggetto “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”, nella quale sono indicati le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta nonché le disposizioni applicative per l’ esecuzione della permuta;
- la direttiva dello SME – UG CRA E.I. , diramata con let. n. M_DE 23458/2924 Cod. id. CRA/UAC3 Ind. Cl. 7.3.2.1. del 16 aprile 2013, avente ad oggetto “Le permute in ambito E.I. norme e procedure” ED.2013;
- la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all’amministrazione della Difesa”, Edizione 2015;
- l’art. 1 del Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 4 marzo 2015 e s.m.i., che stabilisce che tra le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare rientrano, oltre a tutte le specifiche categorie individuate, anche i cittadini ricoverati per motivi d’urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale nonché cittadini italiani e stranieri che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la legge 8 marzo 2017, n. 24 in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con particolare riferimento agli articoli 7 e 10;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
PREMESSO CHE
- l’attuale contesto economico-finanziario del Paese detta anche nel campo sanitario la scelta di obiettivi che garantiscano la massima tutela della salute pubblica contemperandola sempre più con la necessità (efficienza, orientata al) di contenimento dei costi e di ottimizzazione delle risorse per assicurare una risposta congrua all’utenza;
- si ravvisa la necessità di una sinergia sempre più integrata tra sanità civile e sanità militare, prevista fin dall’origine nell’ atto costitutivo del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’Azienda ASST Santi Xxxxx e Xxxxx ha manifestato l’interesse a proseguire la
collaborazione con il COM di Milano per l’effettuazione della campagna vaccinale 2021-2022;
- la Circolare del Ministero della Salute del 08/04/2021 a oggetto “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022”;
- la nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia Protocollo G1.2021.0044851 del 06/07/2021 a oggetto: “Campagna vaccinale 2020/21 e la nota DGW G1.2021.0056293 del 21/09/2021 a oggetto “Campagna Vaccinale antinfluenzale 2021-2022 raccomandazioni sulla campagna vaccinale COVID per alcune categorie di soggetti”;
- le sopra richiamate regole di Regione Lombardia sulla prestazione/vaccinazione;
- ravvisata la necessità per l’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx di ampliare la disponibilità di spazi e orari in cui poter svolgere le attività sanitarie per potenziare l’offerta vaccinale, nonché la mancanza di sufficienti risorse di personale medico e sanitario già impegnato nel recupero delle attività vaccinali di routine sospese/rallentate nel periodo pandemico;
- tale iniziativa favorirebbe lo sviluppo di sistemi e strumenti di valorizzazione nel settore sanitario dell’Esercito Italiano nonché la valorizzazione complessiva dell’attività istituzionale del COM di Milano finalizzata alla progettazione e allo sviluppo di nuove iniziative ed accordi che conferiscano un valore aggiunto alle pregiate e peculiari competenze tecnico-scientifiche tra l’altro attestate in capo a tutti gli Organismi sanitari delle Forze Armate;
- Difesa Servizi S.p.A. società per azioni con socio unico il Ministero della Difesa, con sede in xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx, opera come soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero;
- gli Enti della Sanità Militare, oltre ad assolvere il compito prioritario di assistenza sanitaria in addestramento e in operazioni per il personale del Ministero della Difesa, erogano servizi e prestazioni a favore della comunità nazionale, ove disciplinato e
per i quali sia previsto un recupero di costi di trattamento;
- Difesa Servizi S.p.A. valorizza le predette attività rese a favore di terzi, incluse le attività di riscossione, tenuta dei conti, recupero dei crediti, servizio di tesoreria;
QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convezione.
Art. 2 - (Oggetto della convenzione)
2.1 La presente Convenzione disciplina l’attività di collaborazione tra il C.O.M. e ASST Santi Xxxxx e Xxxxx, a favore di una utenza civile, per l’esecuzione della vaccinazione antinfluenzale, antipneumococco nonché la vaccinazione combinata anti covid19 – anti influenza (nei casi previsti) - anno 2021-22 anche attraverso l’uso e la gestione congiunta dei locali individuati e favorendo la piena valorizzazione delle rispettive professionalità.
2.2 – In aderenza alle adeguate procedure, il C.O.M. si impegna con il proprio personale medico, infermieristico e di supporto nonché con quant’altro si renda necessario, ad eseguire presso il costituito Centro Vaccinale Massivo del COM di Milano le relative prestazioni rivolte agli aventi titolo.
2.3 - Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, le Direzioni del COM e di ASST Santi Xxxxx e Xxxxx procederanno a predisporre e a condividere il relativo protocollo operativo.
Art. 3 - (Xxxxxx, rinnovo, disdetta e revisione convenzione)
La presente Convenzione vincola le parti tra ottobre 2021 e febbraio 2022, ovvero nel periodo della vaccinazione antinfluenzale indicato dalla Regione Lombardia. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di un’integrazione ovvero di una nuova convenzione.
Gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione di collaborazione non devono incidere sull’assolvimento dei prioritari compiti istituzionali del Centro Ospedaliero Militare e del relativo personale.
Art. 4 (Obblighi del C.O.M.)
Il personale medico/sanitario militare incaricato dal C.O.M. svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di ASST Santi Xxxxx e Xxxxx con l’osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria di vaccinazione.
Il C.O.M. si impegna, inoltre, a garantire che le proprie strutture rispettino le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Art. 5 - (Obblighi di ASST Santi Paolo e Xxxxx)
ASST Santi Xxxxx e Xxxxx assicurerà per tutta la durata della campagna il rifornimento preventivo dei vaccini per la gestione di almeno n. due giornate di vaccinazione; la medesima Azienda garantirà l’apertura delle agende con un numero di slot concordati con COM sul sistema di prenotazione e registrazione vaccinale gestito da POSTE ITALIANE e che propri operatori esperti siano presenti nella sede del COM per tutta la campagna vaccinale.
Nelle giornate previste per la vaccinazione di soggetti in età pediatrica sarà cura della ASST fornire Specialista in Pediatria e/o altro Specialista abilitato in supporto al personale del COM.
Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l’espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni di ASST Santi Xxxxx e Xxxxx e Difesa Servizi S.p.A:, per il tramite del il C.O.M. di Milano.
E’ stabilita a carico di ASST Santi Paolo e Xxxxx l’organizzazione amministrativa e la gestione delle liste di invio con la relativa rendicontazione delle vaccinazioni effettivamente eseguite presso il C.O.M.
Art. 6 - (Corrispettivi a favore del C.O.M.)
Allo scopo di ammortizzare i costi diretti ed indiretti connessi con le attività, ASST Santi Xxxxx e Xxxxx si impegna alla corresponsione della somma di 5 (cinque) euro per ogni singola vaccinazione effettivamente eseguita.
A tal fine ASST Santi Xxxxx e Xxxxx, al termine delle attività svolte nel periodo indicato e di cui al precedente art. 3, emetterà la rendicontazione con l’indicazione delle prestazioni e della relativa valorizzazione economica.
Il C.O.M., a sua volta, sulla base di detta rendicontazione ed in assenza di contestazioni, provvederà all’invio della situazione a Difesa Servizi S.p.A. per le conseguenti attività di riscossione, tenuta dei conti, recupero dei crediti, servizio di tesoreria.
Art. 7 - (Obblighi assicurativi)
Per tutta la durata della convenzione il COM si impegna a garantire la copertura assicurativa o ad adottare analoghe misure per la RCT/RCO, in relazione alle attività oggetto del presente atto e svolte dal proprio personale medico/sanitario militare presso le strutture del COM, fatta salva, ricorrendone le condizioni di legge, l’azione di rivalsa e/o surroga e/o regresso.
Il COM risponde altresì dei danni per infortuni subiti dal personale medico/sanitario militare, esclusivamente se riconducibili a circostanze relative alla propria organizzazione (rectius, del COM di Milano) e comunque per attività svolte presso la stessa.
Per il diritto all’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, qualora riconducibili in via esclusiva al vaccino somministrato, si farà riferimento alle procedure previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e ss.mm.ii.
Art. 8 - (Garanzia della sicurezza e segretezza delle informazioni)
Al fine di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di convenzione saranno utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.
Per quanto concerne la tutela del segreto saranno applicate le disposizioni dell’art.
235 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, del Codice Penale e del Codice Penale Militare di pace.
Art. 9 - (Rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali)
Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il C.O.M. si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.
Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell’interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.
In adempimento agli obblighi sanciti dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx, tramite sottoscrizione di separato atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, il Centro Ospedaliero Militare di Milano, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. di cui verrà a conoscenza, anche in modo accidentale, svolgendo le attività oggetto del presente convenzione e che dovranno essere gestiti e custoditi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e xx.xx. e ii e dal Regolamento U.E. 2019/679.
Art. 10 - (Controllo della esecuzione contrattuale)
Il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni, da effettuarsi al termine delle attività, con le modalità previste nel presente atto è devoluto congiuntamente ai Direttori dell’esecuzione del presente atto negoziale (art 299 D.P.R.. 207/2010)
all’uopo designati dall’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx e dal C.O.M. che potranno avvalersi di assistenti per la verifica della corretta e completa effettuazione delle prestazioni e controprestazioni previste dal presente atto, acquisendo all’uopo la prevista documentazione probatoria.
Art. 11 - (Clausola risolutiva espressa)
Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.
Art. 12 - (Registrazione)
La presente convenzione:
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, II comma, del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con onere a carico della parte richiedente;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo, con onere a carico dell’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx. In particolare, l’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale (Aut. n. 23292/2016 del 1° febbraio 2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano).
Art. 13 - (Disposizioni finali)
Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate mezzo PEC agli indirizzi istituzionali delle Amministrazioni firmatarie. Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.
Art. 14 - (Foro competente)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione della presente convenzione, le parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole. Fallito il
tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, c. 2-bis, della Legge
n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.
Milano,
LE PARTI
per
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx XXXXXX
per
il Centro Ospedaliero Militare
Il Direttore
Col. sa (me) Xxxxx XXXXXXX
VISTO
per
lo Stato Maggiore Difesa
Ispettore Generale della Sanità Militare Ten. Gen. Xxxxxx XXXXXXXXXX