ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOMEZZI 5
ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO
SOMMARIO
Articolo 2. OGGETTO DELL’APPALTO 5
Articolo 3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI 6
Articolo 4. ACQUISTO AUTOVEICOLI 7
4.1. TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI NEI LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7
4.4.5. Manutenzione ordinaria e straordinaria 13
4.4.5.1. Manutenzione ordinaria 14
4.4.5.2. Manutenzione straordinaria 14
4.4.6. Consegna autoveicoli presso i punti di assistenza 15
4.5.1. Garanzia aggiuntiva lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 15
4.5.2. Ritiro, demolizione e radiazione dell’usato lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 16
4.6.1. Personalizzazione dei colori 17
4.6.2. Modifiche negli allestimenti 17
4.6.3. Kit di allestimento autoveicoli per polizia municipale per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 18
4.6.3.1. Composizione kit auto base 18
4.6.3.2. Composizione Kit Auto Civetta 19
4.6.4. Garanzia sugli allestimenti 19
SEZIONE 2: NOLEGGIO AUTOVEICOLI STANDARD 21
Articolo 5. NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE 21
5.1. CARATTERISTICHE MINIME 22
5.2. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO 22
5.3. CONGUAGLI CHILOMETRICI E RESTITUZIONE ANTICIPATA DEI MEZZI 23
5.5.6. Dotazione di pneumatici 30
5.5.7. Sostituzione temporanea e/o definitiva del veicolo 31
5.5.8. Gestione pratiche amministrative, revisioni e “Bollini Blu” 32
5.5.9. Garanzie e coperture assicurative 33
5.5.12. Riconsegna dei veicoli e facoltà di proroga 37
5.5.13. Opzione di riscatto 37
5.5.14. Dispositivi opzionali 38
NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTI I LOTTI 39
5.7. EVOLUZIONE TECNOLOGICA E REVISIONE PREZZI 39
Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di automezzi, ed al noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi di cui all’allegato schede tecniche, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Xxxxxx Xxxxxxx che ne facciano richiesta, mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
Articolo 1. DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:
▪ Intercent-ER: l’Agenzia Regionale deputata all’acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna;
▪ Convenzione: l’Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
▪ Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l’Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
▪ Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell’importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
▪ Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
▪ Capitolato tecnico: il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
▪ Allegati 2 e 3 - Modulo Offerta Economica Busta C: il documento per la formulazione dell’offerta economica, nel quale sono indicati i quantitativi acquistabili per ogni articolo.
Articolo 2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di automezzi, ed il noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi per le Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, per l’affidamento di:
• Lotto 1: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria City car piccole con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 2: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria City car medie con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 3:Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Berline medie, con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 4: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture Multifunzione piccole per trasporto persone - Vetture Multifunzione piccole per trasporto merci, con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 5: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture multifunzione medie per trasporto persone - con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 6: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture Multifunzione medie per trasporto merci, con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 7: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Furgoni medi per trasporto persone - Furgoni medi per trasporto merci con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 8: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture 4x4 piccole con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 9 Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Auto ibride con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 10 Fornitura di di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture 4x4 medie con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 11: noleggio a lungo termine senza conducente auto standard (City car piccole, City car medie, Berline medie,Vetture multifunzione medie per trasporto persone, Vetture Multifunzione medie per trasporto merci, Furgoni medi per trasporto merci, Vetture 4x4 piccole, Vetture 4x4 medie, Pick Up Double Cab 4x4 per trasporto merci).
Tutti i mezzi forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.
Il presente Capitolato Tecnico descrive le caratteristiche tecniche minime cui gli autoveicoli, in acquisto e a noleggio devono necessariamente rispondere e le modalità di erogazione dei servizi accessori e aggiuntivi e dei dispositivi opzionali.
I servizi accessori sono connessi ed accessori alla fornitura e, quindi, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. Per tali servizi le Amministrazioni Contraenti non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.
I servizi aggiuntivi e i dispositivi opzionali devono essere invece forniti solo se espressamente richiesti da ciascuna singola Amministrazione Contraente, mediante indicazione nell’Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo.
La scelta della tipologia di automezzi richiesti rientra nell’ottica delle politiche di green public procurement, ed attua i Criteri Minimi Ambientali (CAM) come da Decreto Ministeriale pubblicato sulla GU N. 129 DEL 5/6/2012.
Le “Quantità triennali” di cui all’ “Allegato e Allegato 3 - Modulo Offerta Economica Busta C” sono da considerare indicative. Pertanto, nel corso di vigenza della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, per ogni mezzo, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze che matureranno nelle diverse istituzioni o servizi o in merito alle priorità individuate dalle Amministrazioni stesse, ai prezzi di aggiudicazione. Il Fornitore si impegna a soddisfare tali richieste, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 dello Schema di Convenzione.
Articolo 3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI
Gli autoveicoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e devono rispondere ai requisiti previsti
dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.
In particolare ogni veicolo deve:
- essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- soddisfare, in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni:
o i livelli massimi di emissioni inquinanti devono essere quelli stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I del Regolamento n. 715/2007 e xx.xx. e integrazioni, in vigore ai fini dell’immatricolazione;
o i limiti di emissioni di anidride carbonica (CO2) dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti valori:
Categoria di veicolo | CO2 g/km |
Fuoristrada | 175 |
Furgoni (N1, classe I) | 150 |
Altre categorie | 130 |
Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore o uguale a 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) | 225 |
Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissione di CO2 considerato sarà pari a quello correlato all’alimentazione da metano o GPL.
Articolo 4. ACQUISTO AUTOVEICOLI
4.1. TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI NEI LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
I Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 prevedono la fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali, rispettivamente per le seguenti categorie di veicoli:
• Lotto 1: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria City car piccole con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 2: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria City car medie con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 3:Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Berline medie, con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 4: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture Multifunzione piccole per trasporto persone - Vetture Multifunzione piccole per trasporto merci, con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 5: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture multifunzione medie per trasporto persone - con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 6: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture Multifunzione medie per trasporto merci, con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 7: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Furgoni medi per trasporto persone - Furgoni medi per trasporto merci con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 8: Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture 4x4 piccole con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 9 Fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Auto ibride con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia;
• Lotto 10 Fornitura di di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria Vetture 4x4 medie con possibilità di allestimento mediante Kit per i corpi di polizia.
Tutti gli autoveicoli compresi nei predetti Lotti devono essere nuovi di fabbrica e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica. È posto a carico del Fornitore l’immatricolazione degli autoveicoli oggetto della fornitura ed inoltre la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel prezzo di acquisto:
• consegna a domicilio, laddove prevista, a titolo gratuito negli articoli seguenti;
• garanzia di durata non minore di 2 anni dal momento della consegna;
• soccorso stradale nei casi espressamente indicati;
• call center.
Per quanto concerne gli autoveicoli ad alimentazione bi-fuel (benzina/metano o benzina/GPL) il
tipo di alimentazione deve essere di “primo impianto”, ossia l’autoveicolo deve essere prodotto in origine con alimentazione bi-fuel e non trasformato successivamente.
4.2. CARATTERISTICHE MINIME
Le caratteristiche minime obbligatorie cui i modelli dei veicoli offerti devono rispondere sono indicate nelle schede tecniche allegate, quali parti integranti e sostanziali del presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all’uso, in particolare, per gli autoveicoli con almeno 10 litri di carburante e con un chilometraggio non superiore a 50 km, fatti salvi gli eventuali km necessari per la consegna; per i motocicli con almeno 1,5 litri di carburante.
4.3. GAMMA COLORI
Gli autoveicoli dovranno essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:
1. Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione bianco;
2. Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore grigio chiaro.
Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del veicolo base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.
4.4. SERVIZI ACCESSORI
I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura dei veicoli in acquisto e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.
Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dell’autoveicolo in configurazione base, se non diversamente specificato.
La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, presso le sedi indicate dall’Amministrazione Contraente, per gli autoveicoli standard entro e non oltre 90 (novanta) giorni n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
I tempi di consegna possono essere prorogati di:
- 15 (quindici) giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio);
- 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi nel caso in cui l’Ordinativo di Fornitura preveda una o più elle Opzioni di seguito indicate:
o Colori di istituto;
o Personalizzazione con scritte e/o bande adesive;
o Kit standard Polizia Municipale;
o Kit Civetta Polizia Municipale;
o Altri allestimenti da listino per Polizia Municipale.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato.
Il Fornitore deve comunicare per iscritto all’Amministrazione con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data e l’ora presunta in cui l’autoveicolo sarà consegnato.
All’atto della consegna, il Fornitore deve garantire che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara. È inoltre sua cura consegnare:
• la carta di circolazione;
• il manuale operativo;
• le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
• gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente;
• il kit primo soccorso;
• l’estintore;
• il taglia cinture e il martelletto.
La consegna deve essere effettuata in favore di un incaricato dell’Amministrazione incaricato. Al momento della consegna l’Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. Nel corso del collaudo l’Amministrazione effettuerà un controllo sui mezzi e su tutte le attrezzature e gli allestimenti forniti, i quali dovranno rispecchiare scrupolosamente quanto richiesto da capitolato.
L’incaricato dell’Amministrazione dovrà sottoscrivere il verbale di consegna, avendo cura di specificare:
• tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo;
• presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
• data e ora consegna;
• assenza danni visibili;
• presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.
Qualora il veicolo consegnato non sia conforme a quello descritto nell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione potrà rifiutarne la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni.
Il Fornitore è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo rifiutato entro 48 ore dalla contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato.
L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.
Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è demandata l’esecuzione degli interventi di manutenzione.
In particolare il Fornitore deve garantire in ciascun territorio provinciale della Regione Xxxxxx- Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettriche. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso i Punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Tali Punti di assistenza dovranno assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore, salva l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni episodio riscontrato.
I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.
Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla gara, il
Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nel medesimo territorio provinciale di quelli soppressi. Il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia del cambiamento di indirizzo dei Punti di assistenza.
Tutti i veicoli acquistati dal Fornitore devono essere coperti da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge.
Tale garanzia deve coprire i veicoli e i relativi accessori di serie, accessori opzionali ed equipaggiamenti per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione del mezzo, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.
Durante il periodo coperto da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione:
a) il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei mezzi forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell’intero mezzo;
b) le Amministrazioni che utilizzano la Convenzione avranno diritto alla riparazione gratuita del mezzo (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del mezzo stesso.
Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell’acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).
Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall’Amministrazione, per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.
La suddetta garanzia dovrà essere fornita con le seguenti modalità:
- il Fornitore, qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità del veicolo,
dovrà operare secondo le modalità e i tempi previsti per l’intervento di Manutenzione straordinaria;
- l’intervento dovrà essere, comunque, effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall’Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati.
Durante il periodo di garanzia, il Fornitore deve garantire gratuitamente un servizio di soccorso stradale, nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio deve garantire l’effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il trasporto o il traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un punto di assistenza.
Tale servizio deve essere prestato:
• nei casi previsti e per tutta la durata della garanzia;
• nei casi previsti e per tutta la durata del servizio di assistenza aggiuntiva, se richiesto dall’Amministrazione Contraente.
Il servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore, fatto salvo particolari condizioni di indisponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare lo stesso alla Amministrazione Contraente, nel momento della consegna del veicolo.
Tale servizio potrà essere fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore. In ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore stesso.
La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell’esecuzione comporterà l’applicazione di una penale fino ad € 500,00, oltre l’eventuale riaddebito delle spese sostenute dall’Amministrazione.
4.4.5. Manutenzione ordinaria e straordinaria
La manutenzione dei veicoli si distingue in ordinaria (d’intervento di manutenzione programmata) e straordinaria (manutenzione su chiamata). Il fornitore deve garantire entrambe le tipologie di intervento per tutta la durata della garanzia, alle condizioni sotto riportate.
Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L’Amministrazione Contraente può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di fornire la documentazione relativa alla provenienza di tali
materiali.
Gli oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non diversamente previsto dal presente Capitolato, si intendono a carico dell’Amministrazione.
4.4.5.1. Manutenzione ordinaria
Tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d’uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all’età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, pasticche, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli.
Gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d’uso del veicolo) saranno eseguiti presso i Punti di assistenza di cui al paragrafo 4.4.2, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo. Si intende che le Amministrazioni si impegnano a concordare la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.
Rispetto al raggiungimento del limite Km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di + -/1000 km/+- 15 gg.
4.4.5.2. Manutenzione straordinaria
Tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche elettriche e di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo fanno parte della manutenzione straordinaria i seguenti interventi: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni ecc….). Tale servizio viene attivato su chiamata dell’Amministrazione Contraente e secondo le modalità di seguito indicate:
• il guasto deve essere diagnosticato entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo. Entro tale termine il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi del guasto (tipo di guasto, cause presunte, etc…) e l’entità economica. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari ad € 50,00;
• la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dell’Amministrazione. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari ad € 150,00.
4.4.6. Consegna autoveicoli presso i punti di assistenza
La consegna dei veicoli presso i Punti di assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell’Amministrazione. All’atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dei Punti di assistenza deve essere compilato un “documento di entrata” da cui risulti la data di accettazione. All’atto della riconsegna del veicolo deve essere compilato un “documento di uscita" dal quale risulti: il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.
4.5. SERVIZI AGGIUNTIVI
I servizi di seguito descritti devono essere prestati dal Fornitore solo se espressamente richiesti dall’Amministrazione che corrisponde il prezzo aggiuntivo.
4.5.1. Garanzia aggiuntiva lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Il Fornitore deve offrire alle Amministrazioni Contraenti la possibilità di estendere la garanzia ordinaria, di cui al precedente paragrafo 4.4.3 per un ulteriore periodo di tre anni (totale durata garanzia 5 anni) o fino ad un massimo di 150.000 Km. Tale servizio aggiuntivo deve essere fornito su richiesta dell’Amministrazione, da indicare nell’Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo definito dal Fornitore in sede di Offerta Economica.
Durante il periodo coperto dal servizio di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, il Fornitore assicura, presso i Punti di assistenza, l’esecuzione delle prestazioni comprese nella garanzia, facendosi carico di tutti i costi connessi.
Risultano, comunque, non coperte dal servizio in oggetto gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:
• negligenza o non corretto uso del veicolo secondo le prescrizioni del Fornitore;
• mancanza di manutenzione ed abituali controlli e comunque per mancato rispetto della tempistica prescritta per la manutenzione (salvo tolleranze comunemente ammesse);
• riparazioni e manutenzioni effettuate non in accordo con l’operatività prescritta dai manuali di
officina e dai libretti d’uso dei veicoli;
• avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
• danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
• coinvolgimento in incidenti;
• atti di vandalismo;
• riparazioni per il ripristino del veicolo in seguito a qualsiasi tipo di incidente (stradale e non). Gli interventi compresi nel servizio di assistenza e manutenzione devono essere effettuati nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel caso in cui si rendesse necessario interrompere il servizio di garanzia aggiuntiva (per incidente o altri motivi insindacabili dell’Amministrazione ordinante) prima della scadenza concordata con il Fornitore, l’Amministrazione ha diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito (cioè alla restituzione delle mensilità non usufruite) nella misura del valore del servizio quotato in offerta diviso il numero totale di mensilità previste nel pacchetto e moltiplicato per il numero di mensilità residue non fruite.
Esempio:
Se il costo totale della garanzia aggiuntiva è di € 3.600, la singola mensilità è quotata € 100 (costo totale / 36 mesi). Se le mensilità non godute dall’Amministrazione Contraente sono 10, la quota da restituire sarà di € 1.000 (quota mensile X numero mensilità non godute).
4.5.2. Ritiro, demolizione e radiazione dell’usato lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Il Fornitore deve offrire alle Amministrazioni Contraenti:
• la possibilità di usufruire di un servizio di ritiro, rottamazione e radiazione al P.R.A. dei veicoli usati e di proprietà delle stesse Amministrazioni. Tale servizio aggiuntivo deve essere corrisposto su richiesta dell’Amministrazione e dietro il pagamento del relativo corrispettivo, che sarà oggetto di contrattazione con il Fornitore e che sarà oggetto di contrattazione con il fornitore;
• un servizio gratuito di assistenza per quanto concerne la possibilità di usufruire di incentivi per l’acquisto di autoveicoli.
Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione. Il Fornitore si impegna a fornire alla Amministrazione copia della documentazione comprovante l’avvenuta radiazione e l’avvenuta rottamazione.
4.6. DISPOSITIVI OPZIONALI
Le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costruttrici, e aggiuntivi alle dotazioni già richieste per ciascun mezzo.
Il prezzo di acquisto dei mezzi in caso di richiesta di tali dispositivi sarà incrementato del prezzo di listino degli optional richiesti, con applicazione della percentuale di sconto offerta dalla Ditta concorrente in sede di gara sul valore a base di gara del lotto.
4.6.1. Personalizzazione dei colori
L’Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore in sede di emissione dell’Ordinativo di Fornitura la personalizzazione della livrea dei veicoli con le colorazioni specifiche caratterizzanti i propri mezzi di trasporto.
Si precisa che la personalizzazione dei colori sarà oggetto di contrattazione con il Fornitore.
4.6.2. Modifiche negli allestimenti
L’Amministrazione Contraente può in qualsiasi momento richiedere al Fornitore, ovvero concordare con quest’ultimo, l’esecuzione di interventi, eventualmente svolti anche da altri soggetti, per la realizzazione di modifiche “speciali” all’allestimento del veicolo o l’inserimento di apparecchiature particolari di interesse della stessa Amministrazione Contraente, fermo restando la validità della garanzia contrattuale, per vizi e difetti.
In particolare potrà:
• installare apparecchiature ricetrasmittenti;
• installare sistemi di trasmissione dati;
• installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
• installare antenne;
• installare punti luce interne od esterne;
• installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
• apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
• applicare scritte adesive che identifichino l’Amministrazione;
• altre installazioni.
L’Amministrazione Contraente non può, salvo accordo con il Fornitore:
• apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino, anche in meglio, le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli
indicati sulla carta di circolazione;
• modificare od eliminare sistemi di sicurezza installati come ad es. Air Bags, ABS od altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
• sostituire i cristalli con altri anche se blindati o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo.
• apportare modifiche che alterino l’omologazione del veicolo.
Laddove sia lo stesso Fornitore a realizzare gli interventi per l’allestimento speciale, deve provvedere all’immatricolazione/omologazione dei veicoli secondo la vigente normativa.
L’Amministrazione si farà totale carico dei costi di allestimento del veicolo e di ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie.
La fornitura deve prevedere due tipologie di kit di allestimento così definite:
⮚ Kit auto base
⮚ Kit auto civetta.
È altresì possibile per le Amministrazioni Contraenti acquistare accessori per ulteriori tipologie di allestimento, non previste nelle precedenti, quali ad esempio:
• kit auto cinofila,
• kit auto pronto intervento,
• kit auto trasporto arrestati,
• kit auto stazione infortunistica,
• kit auto ufficio mobile,
sulla base dei prezzi offerti dal Fornitore.
Le caratteristiche minime obbligatorie dei kit base e civetta sono le seguenti:
4.6.3.1. Composizione kit auto base
▪ decorazione esterna secondo le normative e le delibere regionali di competenza;
▪ montaggio dispositivi acustico/luminosi d’emergenza, barra a tetto, omologato;
▪ sirena bitonale;
▪ controllo remoto con interruttore attivazione sirena, interruttore funzione microfono vivavoce, deviazione chiamate radio nell’altoparlante, interruttori per il controllo delle luci della barra;
▪ predisposizione/montaggio apparato ricetrasmittente e impianto radiolocalizzazione satellitare (GPS);
▪ n. 2 prese a 12V installate nelle vicinanze delle portiere anteriori;
▪ piano di scrittura estraibile a tutta larghezza per vano bagagli, ignifugo, lavabile e con rivestimento laterale di gomma antiurto;
▪ punto di illuminazione orientabile per piano uso scrittoio xxxx xxxxxxx;
▪ n. 2 prese 12V xxxx xxxxxxx;
▪ estintore 2 Kg con relativa staffa di fissaggio per vano bagagli;
▪ faro brandeggiabile esterno;
▪ kit per il rilievo degli incidenti stradali (cartelli stradali coni torce antivento ecc. ) .
4.6.3.2. Composizione Kit Auto Civetta
▪ sirena bitonale;
▪ controllo remoto con interruttore attivazione sirena;
▪ n. 2 prese 12V xxxx xxxxxxx;
▪ n. 1 prese a 12V installate nelle vicinanze della portiera passeggero anteriore;
▪ Estintore 2 Kg con relativa staffa di fissaggio per vano bagagli;
▪ predisposizione/montaggio apparato ricetrasmittente e impianto radiolocalizzazione satellitare (GPS);
▪ lampeggiatore d'emergenza magnetico di colore blu "a scarpetta“ (stroboscopico o a led).
4.6.4. Garanzia sugli allestimenti
La garanzia di cui al precedente punto 4.4.3 si intende estesa, altresì, a tutte le attrezzature installate sui veicoli e le lavorazioni facenti parte degli allestimenti.
Non torva applicazione la facoltà di estensione della garanzia di cui al punto 4.4.3 comma 3 sugli allestimenti.
Il Fornitore si impegna a realizzare le installazioni ad opera d’arte. I cablaggi devono essere realizzati con cavi e componenti a standard automobilistici, e secondo i criteri di sicurezza e qualità definiti dalle case costruttrici. Tutti i cavi devono essere contraddistinti da un codice colori e le interconnessioni devono essere realizzate tramite connettori, in modo da rendere agevole l’asportazione della unità di bordo. Ogni operazione compiuta dal Fornitore sui veicoli deve essere tale da non alterare gli standard di sicurezza dei veicoli stessi.
Le attrezzature installate ed i relativi cablaggi non devono interferire in alcun modo né con il funzionamento del veicolo né con quello di ciascun altro strumento elettronico o a radiofrequenza montato a bordo.
Deve essere allegata planimetria in cartaceo, raffigurante la pianta interna degli allestimenti, con relativa legenda della dislocazione delle attrezzature e impianti proposti
SEZIONE 2: NOLEGGIO AUTOVEICOLI STANDARD
Articolo 5. NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE
Il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi per le Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, afferisce a:
Lotto 11: noleggio a lungo termine senza conducente auto standard (City car piccole, City car medie, Berline medie,Vetture multifunzione medie per trasporto persone, Vetture Multifunzione medie per trasporto merci, Furgoni medi per trasporto merci, Vetture 4x4 piccole, Vetture 4x4 medie, Pick Up Double Cab 4x4 per trasporto merci).
e relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.
Il servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo al Fornitore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di quelle poste dalla legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:
• immatricolazione e messa su strada;
• riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di lesioni;
• all’occorrenza riequilibratura e assetto geometrico dei pneumatici;
• consegna dei veicoli presso un punto di consegna all’uopo deputato;
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• soccorso stradale;
• servizio di preassegnazione;
• veicolo sostitutivo;
• gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà, revisioni periodiche obbligatorie e bollini blu;
• garanzie e copertura assicurativa;
• gestione sinistri;
• call center.
La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico dell’Amministrazione.
5.1. CARATTERISTICHE MINIME
Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie cui i modelli di autoveicoli offerti devono rispondere sono indicate nelle schede tecniche allegate, quali parti integranti e sostanziali del presente Capitolato.
I veicoli oggetto del servizio devono essere di prima immatricolazione, nuovi di “fabbrica” e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e dovranno inoltre essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti.
Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura della Fornitore, così come l’assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intende compresa nel canone mensile base.
Per quanto concerne gli autoveicoli ad alimentazione bi-fuel (benzina/metano o benzina/GPL) il tipo di alimentazione deve essere di “primo impianto”, ossia l’autoveicolo deve essere prodotto in origine con alimentazione bi-fuel e non trasformato successivamente.
5.2. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO
Il corrispettivo del servizio di noleggio viene fatturato a canone, con quota mensile posticipata, sulla base degli importi indicati nell’Offerta Economica.
Le Amministrazioni, in sede di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, possono scegliere, per ciascun modello di autoveicolo previsto, tipologie di contratti di noleggio, distinte per diversa durata del rapporto contrattuale e percorrenza massima, come indicato nel listino prezzi, tratto dall’offerta economica del Fornitore.
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione ovvero in caso di aumento della tassa di possesso o di istituzione di eventuali sovrattasse, tributi, o altri oneri straordinari momentanei o permanenti che dovessero gravare sui veicoli e oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni di stampa governative (Gazzetta Ufficiale) ed il cui effetto sarà immediato, ovvero in caso di variazione dei prezzi di listino ufficiali della casa produttrice. In quest’ultimo caso l’Agenzia si riserva comunque la facoltà di accettare tale
adeguamento.
5.3. CONGUAGLI CHILOMETRICI E RESTITUZIONE ANTICIPATA DEI MEZZI
Il Fornitore , alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all’Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto per ciascun contratto, utilizzando la seguente formula:
P= (0,30*Canone*n) / Km; dove:
P = costo per Km in eccesso o in difetto; 0,30 = coefficiente di abbattimento;
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa); n = durata del noleggio espressa in mesi;
Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nel contratto di noleggio.
La risoluzione o restituzione anticipata del mezzo a noleggio è ammessa solo dopo i primi 12 mesi. In tali casi il Fornitore addebiterà all’Amministrazione contraente una percentuale pari al 30% dei canoni residui, oltre al conguaglio chilometrico eccedente i Km contrattuali stabiliti dal contratto di noleggio stipulato (es: contratto di 60 mesi per 60.000 Km; restituzione dopo 50 mesi avendo effettuato 65.000 Km: l’eccedenza kilometrica a carico dell’Amministrazione sarà di
5.000 Km). Il costo al Km sarà calcolato con la formula di cui sopra.
5.4. GAMMA COLORI
Gli autoveicoli devono essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:
• Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione bianco,
• Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore grigio chiaro.
Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del canone di noleggio base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.
5.5. SERVIZI ACCESSORI
I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura degli autoveicoli in noleggio e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.
La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, presso
una concessionaria ufficiale della marca/marche aggiudicata/e, situata nella zona di riferimento di ciascuna Amministrazione Contraente e, comunque, presente almeno in ogni Provincia della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
Nel caso in cui il Fornitore disponga di più concessionarie ufficiali nell’ambito della stessa Provincia, la consegna del veicolo deve avvenire nel luogo più vicino alla sede dell’Amministrazione contraente.
I tempi di consegna possono essere prorogati di 15 (quindici) giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio) ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive e modifiche agli allestimenti.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato
Ciascuna Amministrazione Contraente può richiedere al Fornitore, nell’ordinativo di Fornitura, la consegna del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per detto servizio è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di € 100,00 IVA esclusa. Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l’autoveicolo è reso disponibile, provvedendo ad indicare il punto di consegna.
Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo.
L’Amministrazione Contraente deve in ogni caso provvedere al ritiro del veicolo entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione; trascorso tale termine, inizierà il computo del canone di noleggio, che pertanto decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.
I veicoli saranno ritirati da un incaricato dell’Amministrazione Contraente. All’atto della consegna, il Fornitore deve garantire:
• che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara;
• che non vi siano danni visibili,
• la presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;
• la presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Inoltre è sua cura consegnare:
• la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo;
• la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;
• la carta di circolazione;
• il manuale operativo;
• le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
• gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente;
• il kit primo soccorso;
• l’estintore;
• il taglia cinture e il martelletto.
L’incaricato deve sottoscrivere per conto dell’Amministrazione Contraente il verbale di consegna, avendo cura di specificare:
• tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo;
• presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
• durata contrattuale;
• percorrenza contrattuale,
• km alla consegna;
• data e ora consegna;
• assenza danni visibili;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.
Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.
Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura, l’incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a consegnare entro 15 (quindici) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo “idoneo” (cioè il più possibile corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura e perfettamente funzionante) ovvero ad eliminare le anomalie. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato.
L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.
La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe si intendono a carico del Fornitore:
a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d’uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all’età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (quali: olio rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;
b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche elettriche e di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni. ecc.).
In particolare:
• gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d’uso del veicolo) sono eseguiti, presso i Punti di assistenza di cui al paragrafo 5.5.3, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Fornitore. Le Amministrazioni concorderanno la data di consegna dei mezzi per tali interventi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni;
• gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) sono eseguiti, presso i Punti di assistenza di cui al paragrafo 5.5.3, nel rispetto delle seguenti modalità:
o il guasto deve essere diagnosticato dal Fornitore entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro) ore solari dalla data di presa in carico del veicolo;
o la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari ad € 150,00.
Nel caso risulti impossibile mettersi in contatto con il Fornitore e/o non sia possibile accedere ai Punti di assistenza indicati dallo stesso l’Amministrazione potrà provvedere alla riparazione del veicolo anche presso altre officine, qualora gli interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione. Tali interventi saranno rimborsati dal Fornitore qualora:
• l’importo dell’intervento non sia superiore ad Euro 500,00 (IVA esclusa);
• la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al Fornitore;
• l’Amministrazione ne faccia richiesta al Fornitore entro 30 giorni dall’effettuazione dell’intervento.
Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L’Amministrazione Contraente può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.
Se richiesto dalle amministrazioni Contraenti, nella manutenzione devono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica tipo Ecolabel o equivalente. In tal caso, il Fornitore deve dare evidenza all’Amministrazione Contraente dei lubrificanti utilizzati, riportando il nome del prodotto e del produttore e l’eventuale possesso dell’etichetta ecologica di tipo I. In assenza dell’etichetta ecologica di tipo I, il Fornitore deve presentare la scheda del produttore del lubrificante, da cui si evincano le caratteristiche suddette.
La consegna degli autoveicoli presso i Punti di assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell’Amministrazione. All’atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dei Punti di assistenza dovrà essere compilato un “documento di entrata” da cui risulti la data di accettazione. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità dell’autoveicolo e a far riparare
eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione contraente.
Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è deputata l’esecuzione degli interventi di manutenzione.
In particolare il Fornitore deve garantire, in ciascun in ciascun territorio provinciale della Regione Xxxxxx-Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli st essi.
In ogni caso tutti i Punti di assistenza citati saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.
Qualora, nel corso di vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla gara, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli sostituiti. Il fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni Contraenti del cambiamento di indirizzo del punto di assistenza.
Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:
▪ traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un punto di assistenza ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
▪ in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri
affinchè possano proseguire il viaggio, raggiungere il punto di assistenza più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.;
▪ qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Amministrazione Contraente, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all’Amministrazione Contraente presso il Punto di Assistenza dedicato più vicino all’Amministrazione Contraente.
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. E’ escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l’Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Contraente. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente.
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.
La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell’esecuzione dello stesso comporta l’applicazione di una penale pari fino ad € 500,00 oltre l’eventuale riaddebito delle spese sostenute dall’Amministrazione.
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista,comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione
negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi prolungati per giorni dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi prolungati per giorni negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto.
Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato.
Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio. In tal caso l'Amministrazione contraente sarà estranea al rapporto intercorrente tra il fornitore e tale società di noleggio.
Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall’Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore.
I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da atto scritto.
Il periodo in cui l’Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi.
Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione dovrà corrispondere per l’utilizzo del veicolo in preassegnazione, decorrerà dal giorno del ritiro ed è dovuto al Fornitore con una riduzione dal 10% al 20%, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo preassegnato (età, Km percorsi, optionals presenti, ecc…), rispetto al canone indicato nell’Offerta Economica.
Tale percentuale sarà definita dall’Amministrazione Contraente tenuto conto delle caratteristiche del mezzo fornito rispetto a quello ordinato.
La restituzione del veicolo in preassegnazione sarà concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
5.5.6. Dotazione di pneumatici
I mezzi noleggiati dovranno essere muniti di ruota di scorta (non di “ruotino”).
Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, etc).
Durante la vigenza dei singoli contratti di noleggio, il Fornitore, si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento di ogni 40.000 chilometri con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore si impegna, inoltre, ad effettuare il controllo dello spessore dei pneumatici durante gli interventi di manutenzione ordinaria e, se constatato lo stato di usura minimo previsto dalla legge, un danneggiamento per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l’uso dell’autoveicolo, si impegna a sostituirli. Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un singolo pneumatico e quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, deve essere sostituito anche quello sullo stesso asse. È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno di pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse
Qualora l’Amministrazione Contraente avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegna a fornirli con costi a carico del richiedente, remunerati a parte, e modalità in linea con le migliori condizioni previste sul mercato.
5.5.7. Sostituzione temporanea e/o definitiva del veicolo
Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l’indisponibilità del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 48 ore, l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la consegna di un veicolo temporaneamente sostitutivo ad esclusivo carico del Fornitore e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell’Amministrazione stessa.
Nei seguenti casi:
- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- furto dell’autoveicolo noleggiato;
- riparazione non adeguata o che renda, comunque, insicura la guida dell’autoveicolo;
- verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell’arco di dodici mesi, per malfunzionamenti, non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri,
il Fornitore deve provvedere alla sostituzione definitiva del veicolo, assicurando, comunque, per il
lasso di tempo necessario alla consegna di un nuovo veicolo, la temporanea sostituzione del veicolo originale.
È ammesso che il veicolo offerto in sostituzione temporanea, comunque corrispondente al modello in riparazione, non possieda gli allestimenti aggiuntivi e gli optional richiesti. In ogni caso non potrà essere soggetto a modifiche o installazione di accessori da parte delle Amministrazioni Contraenti.
Il veicolo sostitutivo temporaneo deve essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, anche compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, presso un punto di consegna più vicino all’Amministrazione, comunicato dal Fornitore.
Nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione definitiva del veicolo, i tempi di consegna sono quelli di cui al punto 5.5.1, ivi comprese le eventuali penali.
Il veicolo temporaneamente sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo.
L’Amministrazione è tenuta a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore lavorative successive alla comunicazione da parte del Punto di assistenza circa l’avvenuto ripristino del veicolo sostituito ovvero circa la disponibilità di un nuovo mezzo, in tutto corrispondente al veicolo originale sostituito.
In nessun caso i chilometri percorsi con il veicolo temporaneamente sostitutivo saranno computati nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della consegna presso l’officina fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità, da parte dell’Amministrazione di applicare le penali.
5.5.8. Gestione pratiche amministrative, revisioni e “Bollini Blu”
Il Fornitore deve farsi carico per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati.
Al Fornitore spetta l’effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, di tutte le operazioni necessarie per il rilascio del c.d. “bollino blu”, laddove previsto, osservando scrupolosamente la normativa comunale ove l’auto è in
circolazione, rilasciandone regolare attestazione e assumendone i relativi costi.
A tale scopo il Fornitore deve monitorare le scadenze e comunicare all’Amministrazione Contraente le date e i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.
Tale attività deve essere preventivamente concordata con l’Amministrazione Contraente. In caso di mancata comunicazione per tempo della revisione, l’Amministrazione non risponderà di eventuali infrazioni da essa derivanti; l’Amministrazione sarà invece chiamata a rispondere di tutte le conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo.
Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate al Fornitore, dovranno essere trasmesse all’Amministrazione Contraente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente.
5.5.9. Garanzie e coperture assicurative
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo.
In caso di sinistro passivo, non potrà essere addebita dal Fornitore alcuna franchigia. Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione.
Il Fornitore dovrà fornire l’autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:
1. Responsabilità civile verso i terzi
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
La copertura della responsabilità civile verso terzi per sinistro passivo non dovrà prevedere franchigie.
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione.
L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.
2. Responsabilità Civile dei Trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
3. Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non dovrà prevedere franchigie
4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna.
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.
La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell’autoveicolo.
La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.
5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:
- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e
di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.
6. Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell’Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell’autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l’Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).
Il Fornitore deve provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità dell’Amministrazione.
É cura dell’Amministrazione Contraente segnalare il sinistro accaduto.
Il Fornitore deve dotare ogni autoveicolo di un Manuale operativo (o documentazione equipollente), inteso come l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o l’Amministrazione devono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e dovrà contenere:
• dati identificativi dell’Amministrazione Contraente;
• regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe, furto;
• modalità di ritiro di auto, riconsegna auto al termine contrattuale, richiesta auto sostitutiva, richiesta di intervento su strada, xxxxxxxxx e riparazioni di emergenza;
• elenco dei Punti di assistenza più vicini, e/o eventuali centri di servizio convenzionati del Fornitore Aggiudicatario e relativi recapiti telefonici, fax e indirizzo;
• copie di modulo CID;
• recapiti telefonici di emergenza della Fornitore Aggiudicatario e dell’organizzazione di assistenza su strada.
Copia del verbale di consegna di cui all’articolo precedente deve essere custodito all’interno del suddetto manuale operativo.
5.5.12. Riconsegna dei veicoli e facoltà di proroga
Terminato il periodo di noleggio, ciascuna Amministrazione deve provvedere alla riconsegna dei veicoli presso la sede originaria di consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. È cura del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente almeno 30 (trenta) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.
All’Amministrazione Contraente è data la possibilità di posticipare la riconsegna dei veicoli per altri 15 (quindici) giorni solari. Il pagamento del canone sarà pertanto dovuto solo per la parte di veicoli non ancora riconsegnata, e calcolato sulla quota giornaliera del canone mensile per i giorni di utilizzo, successivi al termine stabilito. I veicoli non ancora riconsegnati si considerano ad ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite.
Al momento della riconsegna, il Fornitore deve redigere apposito verbale nel quale dovranno annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche.
Eventuali esborsi per il ripristino dell’autoveicolo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati saranno addebitati all’Amministrazione Contraente, previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest’ultima. A titolo esemplificativo, per normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche e di carrozzeria del veicolo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso; esula perciò dalla normale usura qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del veicolo. In caso di mancata dichiarazione di congruità, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.
Saranno pure posti a carico dell’Amministrazione Contraente eventuali danni provocati dal montaggio di accessori o da modifiche all’allestimento.
In nessun caso la mancata restituzione dell’autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l’ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.
Ciascuna Amministrazione Contraente può richiedere al Fornitore il ritiro del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per detto servizio è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di € 120,00 IVA esclusa.
Al termine del contratto di noleggio, ciascuna Amministrazione può richiedere al Fornitore di quotare il prezzo del veicolo utilizzato, e nel caso esercitare un’opzione di riscatto per l’acquisto del medesimo veicolo in conformità alle normative vigenti.
Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere, in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costrittrici, e aggiuntivi alle dotazioni già previste per ciascun veicolo.
Il canone corrisposto in caso di richiesta dei dispositivi opzionali sarà incrementato dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali di seguito indicate e calcolate sul prezzo di listino dell’optional al netto dell’ IVA:
▪ Contratto di 36 mesi: 2,8 %
▪ Contratto di 48 mesi: 2,1 %
▪ Contratto di 60 mesi: 1,7 %.
NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTI I LOTTI
5.6. REFERENTI
Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.
Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.
5.7. EVOLUZIONE TECNOLOGICA E REVISIONE PREZZI
Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qualora nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore metta in commercio versioni più evolute dei veicoli oggetto della fornitura, può proporre all’Agenzia la sostituzione del mezzo a nuove condizioni economiche, ferma restando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara da applicare sul prezzo di listino del singolo mezzo, al netto di IVA e la parità delle restanti condizioni contrattuali. Il Fornitore si impegna a fornire all’Agenzia la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’offerta tecnica. È facoltà dell’Agenzia accettare tale sostituzione. Non si considera evoluzione tecnologica l’adeguamento ai livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I dello stesso Regolamento.
Per quanto concerne il lotto 11, in caso di evoluzione tecnologica ai sensi del presente articolo, il Fornitore può proporre la sostituzione del mezzo in Convenzione a nuove condizioni economiche, solo per i veicoli non ancora ordinati con rivalutazione del canone con applicazione della seguente formula :
Cr = Co +(PLI)*Cfa Dove:
Cr = canone di noleggio rivalutato
PLI = delta listino/listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente) Co = Canone di noleggio indicato nell’offerta economica o in vigore
Cfa = 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione).
La rivalutazione del canone non avrà alcun effetto sui canoni degli autoveicoli già in noleggio.
5.8. FUORI PRODUZIONE
Nel caso in cui, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei veicoli offerti per messa “fuori produzione” degli stessi da parte della casa produttrice, deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali veicoli, anche di marca diversa, aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per essi, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta tecnica. In particolare sarà cura del Fornitore allegare un listino approvato dalla casa costruttrice.
Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione, l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi veicoli, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia avrà facoltà di recesso. In caso di accettazione della nuova proposta si applica quanto previsto dal paragrafo 5.7, in merito alla definizione del prezzo o del canone di noleggio.
5.9. PUBBLICITÀ
Sui veicoli potranno essere poste in opera scritte volte a pubblicizzare campagne di comunicazione della Amministrazione Contraente.
Tutte le imposte dovute di legge per la pubblicità e relativi adempimenti saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti per tutto il periodo della durata contrattuale.