FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000564
DATA: 10/08/2021 18:12
OGGETTO:
Indizione gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed approvazione delle bozze degli atti di gara per l’affidamento di servizi assicurativi occorrenti all’Unione d’Acquisto fra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Xxxxxx Xxxx – AVEN (Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Azienda USL di Modena, Azienda USL di Parma, Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di Reggio Emilia per il periodo dal anni 5 (procedura effettuata da Azienda USL di Parma in qualità di Azienda capofila dell’Unione d’acquisto) – Codici Identificativi Gara all’interno dell’atto
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxxxx Romana in qualità di Commissario Straordinario, delegato ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n.502, come modificato dal X.Xxx. 7.12.1993 n.517
In assenza di Xxxxxxx Xxxx Xxxxx - Commissario Straordinario
Con il parere favorevole di Xxxxxx Romana - Sub Commissario Sanitario Con il parere favorevole di Xxxxxxx Xxxxxxx - Sub Commissario Amministrativo
Su proposta di Xxxxxxx Xxxxxx - Servizio Logistica E Gestione Amministrativa Lavori Pubblici che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI: [01-08-07]
DESTINATARI:
Collegio sindacale
Servizio Logistica E Gestione Amministrativa Lavori Pubblici DA - U.O.S. Contenzioso Sanitario e Assicurazioni
DOCUMENTI:
File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000564_2021_delibera_firmata.pdf Xxxxxx Romana; Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx
Xxxxxxx
571BCAAE5054C02CCB6EDAEC8CA0A73
906E3624C03C6F6243AD0E4902B18645B
File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000564_2021_Allegato1.pdf: Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx
Romana
DELI0000564_2021_Allegato2.pdf: Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx
Romana
DELI0000564_2021_Allegato3.pdf: Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx
Romana
DELI0000564_2021_Allegato4.pdf: Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx
Romana
DELI0000564_2021_Allegato5.pdf: Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx
Romana
DELI0000564_2021_Allegato6.pdf: Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx
Romana
DELI0000564_2021_Allegato7.pdf: Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx
Romana
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DELI0000564_2021_Allegato8.pdf: 0881E1A6EA9A3B31289EDD578FEEA0BE 3F0734AA86C360463F3E48DAD389E1B2
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
Indizione gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed approvazione delle bozze degli atti di gara per l’affidamento di servizi assicurativi occorrenti all’Unione d’ Acquisto fra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Xxxxxx Xxxx – AVEN (Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Azienda USL di Modena, Azienda USL di Parma, Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di Reggio Emilia per il periodo dal anni 5 (procedura effettuata da Azienda USL di Parma in qualità di Azienda capofila dell’Unione d’acquisto) – Codici Identificativi Gara all’interno dell’ atto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
- che sono in scadenza al prossimo 31.12.2021 le seguenti polizze assicurative stipulate a favore delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Xxxxxx Xxxx:
Polizza infortuni cumulativa, Polizza RCA/ARD veicoli aziendali;
Polizza Danni accidentali ai veicoli di terzi in missione; Polizza RCP Patrimoniale attività istituzionali;
Polizza Cyber Risk;
- che nella programmazione dell’Area Vasta Xxxxxx Xxxx, delle attività di gara per l’anno 2021 compare l’ affidamento dei servizio assicurativi sopra descritti occorrenti all’Unione d’Acquisto fra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta stessa, per le seguenti polizze: Polizza infortuni cumulativa, Polizza RCA/ARD veicoli aziendali; Polizza Danni accidentali ai veicoli di terzi in missione;
- che le Aziende facenti parte dell’Area Vasta Xxxxxx Xxxx, hanno confermato la volontà di aderire all’ unione d’acquisto per lo svolgimento della presente gara, anche per Polizza RCP Patrimoniale attività istituzionali, Polizza Cyber Risk e Polizza RC Sperimentazioni e che tale decisione verrà inserita nel documento di aggiornamento della programmazione AVEN, delle attività di gara per l’anno 2021;
DATO ATTO che il gruppo tecnico appositamente individuato in ambito AVEN, ha redatto le bozze degli atti di gara, che saranno oggetto di valutazione in sede di analisi da parte della Commissione valutatrice, come descritto analiticamente nella bozza di bando allegata;
VERIFICATA dunque la necessità di esperire apposita gara che, in considerazione dell’entità complessiva della spesa per i servizi assicurativi in oggetto, richiede il ricorso alla procedura sopra soglia comunitaria, prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua durata dal 31.12.2021 al 31.12.2026, è pari a euro 6.798.000,00, come da tabella riportata al punto successivo;
RITENUTO:
di indire una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’ aggiudicazione dei servizi assicurativi come sotto identificati, a favore delle Aziende Sanitarie di AVEN, per la durata di anni 5 decorrenti dal 31.12.2021 e fino al 31.12.2026, suddivisa in sei lotti aggiudicabili singolarmente:
Lotto Denominazione servizio Importo
Importo
CODICE CIG
annuale acomplessivo a base d’astabase d’asta
(comprensivo (comprensivo
d i o g imposta onere) | n id i o g n i eimposta e onere) | |||
Lotto 1 | Polizza Infortuni cumulativa | 375.000,00 | 1.875.000,00 | 886538397B |
Lotto 2 | Polizza RCA \ ARD veicoli aziendali | 372.000,00 | 1.860.000,00 | 88653920EB |
Lotto 3 Lotto 4 | Polizza Danni accidentali ai veicoli di terzi234.400,00 in missione Polizza RCP Patrimoniale attività115.900,00 istituzionali | 1.172.000,00 579.500,00 | 88654039FC 8865410FC1 | |
Lotto 5 | Polizza Cyber Risk 226.000,00 | 1.130.000,00 | 8865419731 | |
Lotto 6 | Polizza RC Sperimentazioni 36.300,00 | 181.500,00 | 88654397B2 |
di procedere all’aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, valutabile in base ai diversi elementi menzionati nel disciplinare di gara e nei capitolati speciali di appalto;
PRECISATO che gli importi a base d’asta annuali (comprensive di ogni imposta e oneri) per ciascuna Azienda sono specificati come segue:
Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6
Polizza Polizza RCA \Polizza DanniPolizza RCPPolizza CyberPolizza RC
Infortuni
ARD veicoliaccidentali aiPatrimoniale
Risk
Sperimentazioni
cumulativa
aziendali
veicoli di terziattività
Basi d'asta | Basi d'asta | in missione Basi d'asta | istituzionali Basi d'asta | Basi d'asta | Basi | d'asta |
(complessivo) | ||||||
Azienda U n i v . Modena Azienda | Osp. d i Osp. | 8.000,00 14.000,00 | 2.000,00 15.000,00 | 4.400,00 3.000,00 | 17.200,00 14.700,00 | 32.000,00 36.300,00 32.000,00 |
Univ. di Parma
Azienda USL 141.000,00 190.000,00 85.000,00 25.700,00 45.000,00
di Modena
A z i e n d a | 69.000,00 | 69.000,00 | 62.000,00 | 14.700,00 | 36.000,00 |
USL di Parma | |||||
A z i e n d a | 49.000,00 | 71.000,00 | 28.000,00 | 14.100,00 | 36.000,00 |
USL di | |||||
Piacenza | |||||
A z i e n d a | 94.000,00 | 25.000,00 | 52.000,00 | 29.500,00 | 45.000,00 |
USL di | |||||
Reggio Xxxxxx |
TOTALE valore annuo servizio
375.000,00 372.000,00 234.400,00 115.900,00 226.000,00 36.300,00
PRECISATO inoltre che la procedura di gara si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma SATER dell’ Agenzia Regionale Intercent-ER;
VISTE le bozze dei seguenti atti di gara, predisposte dal gruppo di lavoro all’uopo designato a nome delle Aziende Associate ad AVEN, allegati alla presente deliberazione:
Capitolati Speciali d’Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2026;
Bando/disciplinare di gara integrale, con relativi allegati, per l’affidamento del suddetto servizio per il periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2026;
VISTE altresì le bozze dei seguenti atti di gara, agli atti del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici:
Bando di gara secondo i formulari della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Estratti del bando di gara (GURI e quotidiani) per l’affidamento del medesimo servizio;
CONSIDERATO che il Bando di gara, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) secondo i formulari appositamente predisposti dalla stessa sul sito Internet xxx.xxxxx.xx.xxx e, in formato ridotto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I) e, in estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale, nonché in formato integrale sui seguenti siti Internet: xxx.xxxx.xx.xx (stazione appaltante), xxx.xxxx-xxx.xx (Area Vasta Xxxxxx Xxxx), xxx.xxxxx.xx.xx (Sitar della Regione Xxxxxx-Romagna) e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
PRECISATO che verrà effettuata anche la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, al fine di rispettare il numero e la tipologia di pubblicazioni previste dalla normativa, e che la stessa è gratuita ai sensi delle condizioni generali di abbonamento con tale quotidiano;
PRESO ATTO che la spesa complessiva presunta per le spese di pubblicazione dei Bandi, da imputare al conto 5442003 “spese di pubblicità su quotidiani e periodici” del Bilancio Economico Gestione Sanitaria dell’anno 2021, ammonta a euro 3.700,00 iva compresa, da liquidare alla Agenzia che effettuerà la pubblicazione sui quotidiani individuati, ai sensi dei punto precedente e che tale somma sarà rimborsata dalla Ditta aggiudicataria, secondo quanto espressamente previsto dalla normativa in vigore;
ATTESO che, in considerazione dell’oggetto, si prevede per la conclusione del presente procedimento un termine di mesi 5;
DATO ATTO che con successivo atto si dovrà provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice della presente gara;
RITENUTO di approvare il Progetto Tecnico Illustrativa allegato al presente atto e gli atti citati ai punti precedenti, con indizione della gara d’appalto tramite esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 95, comma 2 dello stesso Decreto e con i criteri espressamente indicati nei documenti allegati;
DATO ATTO che, come responsabile del procedimento con riferimento allo svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii si individua la dipendente Xxxxxxx Xxxxx, collaboratore amministrativo senior in forza al Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici;
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici e del
Responsabile della U.O. Contenzioso Sanitario, Assicurazioni e Privacy, con contestuale ed espresso parere favorevole degli stessi per le rispettive competenze, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario;
Delibera
Richiamate le motivazioni indicate in premessa:
1) di indire una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’ aggiudicazione dei servizi assicurativi come sotto identificati, a favore delle Aziende Sanitarie di Aven, per la durata di anni 5 decorrenti dal 31.12.2021 e fino al 31.12.2026, suddivisa in sei lotti aggiudicabili singolarmente:
Lotto Denominazione servizio Importo annualeI m p o r t o
a base d’astacomplessivo a (comprensivo dibase d’asta ogni imposta e(comprensivo di
CODICE CIG
onere)
ogni imposta e onere)
Lotto 1 Polizza Infortuni cumulativa 375.000,00 1.875.000,00 886538397B Lotto 2 Polizza RCA \ ARD veicoli aziendali 372.000,00 1.860.000,00 88653920EB Lotto 3 Polizza Danni accidentali ai veicoli di terzi in234.400,00 1.172.000,00 88654039FC
missione
Lotto 4 Polizza RCP Patrimoniale attività istituzionali 115.900,00
579.500,00
8865410FC1
Lotto 5 Polizza Cyber Risk 226.000,00 1.130.000,00 8865419731
Lotto 6 Polizza RC Sperimentazioni 36.300,00 181.500,00 88654397B2
2) di procedere all’aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, valutabile in base ai diversi elementi menzionati nel disciplinare di gara e nei capitolati speciali di appalto;
3) di approvare, in ordine all’esperimento della gara in oggetto, il Progetto Tecnico Illustrativo e le bozze dei seguenti documenti di gara, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Capitolati Speciali d’Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2026;
Bando/disciplinare di gara integrale, con relativi allegati, per l’affidamento del suddetto servizio per il periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2026;
4) di approvare inoltre le bozze dei seguenti atti di gara, agli atti del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici:
Bando di gara secondo i formulari della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Estratti del bando di gara (GURI e quotidiani) per l’affidamento del medesimo servizio;
5) di dare corso alla pubblicità della presente procedura di gara mediante pubblicazione del testo dell’ avviso di gara da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) secondo i formulari appositamente predisposti dalla stessa sul sito Internet xxx.xxxxx.xx.xxx e, in formato ridotto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I) nonché dell’estratto del Bando su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale, nonché in formato integrale sui seguenti siti Internet: xxx.xxxx.xx.xx (stazione appaltante), xxx.xxxx-xxx.xx (Area Vasta Xxxxxx Xxxx), xxx.xxxxx.xx.xx (Sitar della Regione Xxxxxx-Romagna) e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
6) di dare atto che la spesa complessiva presunta per le spese di pubblicazione dei Bandi, da imputare al conto 5442003 “spese di pubblicità su quotidiani e periodici” del Bilancio Economico Gestione Sanitaria dell’ anno 2021, ammonta a euro 3.700,00 iva compresa, da liquidare alle diverse Agenzie per i quotidiani individuati, ai sensi dei punto precedente e che tale somma sarà rimborsata dalla Ditta aggiudicataria, secondo quanto espressamente previsto dalla normativa in vigore;
7) di dare atto altresì che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice della presente gara;
8) di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, è Xxxxxxx Xxxxx, Collaboratore amministrativo professionale senior del Servizio Logistica e Gestione e monitoraggio dei servizi esternalizzati;
9) di trasmettere copia del presente atto al Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici, per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi assicurativi di che trattasi ed al Responsabile della U.O. Contenzioso Sanitario, Assicurazioni e Privacy.
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Xxxxxxx Xxxxx'
A.V.E.N.
(Area Vasta Xxxxxx Xxxx)
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Progetto Tecnico-illustrativo ex 23 D.lgs. 50\2016
L’oggetto del presente appalto è costituito dall’affidamento dei servizi assicurativi di seguito evidenziati per conto delle seguenti Aziende Sanitarie AVEN (di seguito anche: Aziende acquirenti o committenti):
1. Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena
2. Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma
3. Azienda USL di Modena
4. Azienda USL di Parma
5. Azienda USL di Piacenza
6. Azienda USL di Reggio Emilia
I servizi assicurati oggetto di appalto, risultano i seguenti:
Numero Lotto | Oggetto del lotto |
1 | Infortuni cumulativa |
2 | Responsabilità civile auto e rischi diversi |
3 | Danni accidentali ai veicoli di terzi in missione |
4 | Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali |
5 | Assicurazione del Cyber Risk |
6 | RC per le sperimentazioni ed il comitato etico |
L’effetto e decorrenza dell’appalto, nonché il valore dell’appalto (più puntualmente descritti nel disciplinare di gara, risultano i seguenti)
N° Lotto | Oggetto del lotto | Effetto del servizio | Valore annuo dell’appalto (*) |
1 | Infortuni cumulativa | 31/12/2021 | 375.000,00 |
2 | Responsabilità civile auto e rischi diversi | 31/12/2021 | 372.000,00 |
3 | Danni accidentali ai veicoli di terzi in missione | 31/12/2021 | 234.400,00 |
4 | Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali | 31/12/2021 | 115.900,00 |
5 | Assicurazione del Cyber Risk | 31/12/2021 | 226.000,00 |
6 | RC per le sperimentazioni ed il comitato etico | 31/12/2021 | 36.300,00 (**) |
(*) Ulteriori e più puntuali indicazioni sulla durata e valore dell’appalto sono contenute nel disciplinare di gara.
(**) Il valore indicato corrisponde alla media annua registrata negli ultimi 5 anni dei premi complessivi corrisposti per l’assicurazione della RC delle sperimentazioni presso tutte le Aziende committenti.
Specifiche tecniche del servizio.
Le prestazioni tecniche e le specifiche del servizio sono stabilite e contenute nei Capitolati Tecnici allegati alla documentazione di gara, nonché nei relativi allegati contenenti alcune specifiche riguardati i rischi.
I precedenti assicurativi.
I servizi assicurativi oggetto del presente appalto sono stati garantiti nei termini riportati e dagli assicuratori appresso indicati.
Lotto 1 - Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena | |||
Compagnia | AXA | |||
Effetto | 30.06.2020 | |||
Scadenza | 31.12.2021 | |||
Premio anticipato annuo lordo | € 6.336,00 | |||
Numeri preventivi di polizza | ||||
1 | Conducenti e trasportati mezzi di proprietà / lo- | 3 veicoli | ||
cazione/ noleggio Ente | ||||
2 | Personale in missione uso mezzo proprio | Km 150.000 | ||
Medici specialisti ambulatoriali e altre | ||||
Categorie e numero assi- curati | 3 | professionalità sanitarie, psicologi, biologi e chimici in convenzione | 4.500 ore | |
4 | Donatori di sangue | 50.000 donazioni | ||
5 | Personale sanitario libero professionale | - | ||
a titolo gratuito | ||||
6 | Personale non sanitario libero professionale | - | ||
a titolo gratuito | ||||
Caso morte | Caso I.P. | Diaria | ||
1 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
2 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
Somme assicurate | 3 | € 1.033.000,00 | € 1.033.000,00 | € 155,00 |
4 | € 350.000,00 | € 250.000,00 | ||
5 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 | |
6 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 | |
Franchigia | nessuna |
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma | ||
Compagnia | AXA | ||
Effetto | 30.06.2020 | ||
Scadenza | 31.12.2021 | ||
Premio anticipato annuo lordo | € 13.010,00 | ||
Numeri preventivi di polizza | |||
Categorie e numero assi- curati | 1 | Conducenti e trasportati mezzi di proprietà / lo- cazione / noleggio Ente | 21 veicoli |
2 | Personale in missione con mezzo proprio | km 50.000 | |
3 | Donatori di sangue | 40.000 donazioni | |
4 | N° Volontari | 427 |
Somme assicurate Franchigia | 5 | Personale sanitario libero professionale a titolo gratuito | - | |
6 | Personale non sanitario libero professionale a ti- tolo gratuito | - | ||
Caso morte | Caso I.P. | Diaria | ||
1 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
2 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
3 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 55,00 | |
4 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
5 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 | |
6 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 | |
nessuna |
Ente | Azienda USL di Modena | |||
Compagnia | AXA | |||
Effetto | 30.06.2020 | |||
Scadenza | 31.12.2021 | |||
Premio anticipato annuo lordo | € 140.000,00 | |||
Numeri preventivi di polizza | ||||
1 | Conducenti e trasportati mezzi di proprietà / lo- | 280 veicoli | ||
cazione / noleggio Ente | ||||
2 | Personale in missione con mezzo proprio | Km 1.380.000 | ||
Medici specialisti ambulatoriali e altre professio- | ||||
3 | nalità sanitarie, psicologi, biologi e chimici in | 300.000 ore | ||
convenzione con la contraente | ||||
Medici addetti al servizio di | ||||
4 | continuità assistenziale e del servizio di guardia | 190.000 ore | ||
Categorie e numero assi- | turistica | |||
curati | Medici addetti alla medicina | |||
5 | dei servizi Medici addetti all’emergenza sanitaria | 100.000 ore | ||
territoriale | ||||
6 | N° Volontari | 1 | ||
7 | personale sanitario libero professionale a | - | ||
titolo gratuito | ||||
8 | Personale non sanitario libero professionale a | - | ||
titolo gratuito | ||||
Caso morte | Caso I.P. | Diaria | ||
1 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
2 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
3 | € 1.033.000,00 | € 1.033.000,00 | € 155,00 | |
Somme assicurate | 4 | € 775.000,00 | € 775.000,00 | € 52,00 |
5 | € 775.000,00 | € 775.000,00 | € 52,00 | |
6 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
7 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 | |
8 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 | |
Franchigia | nessuna |
Ente | Azienda USL di Parma | ||
Compagnia | AXA | ||
Effetto | 30.06.2020 | ||
Scadenza | 31.12.2021 | ||
Premio anticipato annuo lordo | € 67.810,00 | ||
Numeri preventivi di polizza |
1 | Conducenti e trasportati mezzi di proprietà / lo- | 238 veicoli | ||
cazione / noleggio ente | ||||
2 | Personale in missione con mezzo proprio | Km 1.500.000 | ||
Medici specialisti ambulatoriali e altre professio- | ||||
3 | nalità sanitarie, psicologi, biologi e chimici in | 115.000 ore | ||
convenzione | ||||
4 | Medici addetti al servizio di continuità assisten- | 114.000 ore | ||
Categorie e numero assi- | ziale e del servizio di guardia turistica | |||
curati | Medici addetti alla medicina | |||
5 | dei servizi Medici addetti all’emergenza sanitaria | 50.000 ore | ||
territoriale | ||||
6 | Personale sanitario libero professionale a titolo | - | ||
gratuito | ||||
7 | Personale non sanitario libero professionale a ti- | - | ||
tolo gratuito | ||||
Caso morte | Caso I.P. | Diaria | ||
1 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
2 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
Somme assicurate | 3 | € 1.033.000,00 | € 1.033.000,00 | € 155,00 |
4 | € 775.000,00 | € 775.000,00 | € 52,00 | |
5 | € 775.000,00 | € 775.000,00 | € 52,00 | |
6 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
7 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
Franchigia | nessuna |
Ente | Azienda USL di Piacenza | |||
Compagnia | AXA | |||
Effetto | 30.06.2020 | |||
Scadenza | 31.12.2021 | |||
Premio anticipato annuo lordo | € 46.690,00 | |||
Numeri preventivi di polizza | ||||
Categorie e numero assi- curati Somme assicurate | 1 | Conducenti e trasportati con mezzi di proprietà / locazione / noleggio Ente | 249 | |
2 | Personale in missione con mezzo proprio | Km 570.000 | ||
3 | Medici specialisti ambulatoriali e altre professio- nalità sanitarie, psicologi, biologi e chimici in convenzione | 64.000 ore | ||
4 | Medici addetti al servizio di continuità assisten- ziale e del servizio di guardia turistica | 76.000 ore | ||
5 | Medici addetti alla medicina dei servizi, medici addetti all’emergenza sanitaria territoriale | 42.000 ore | ||
6 | Donatori di sangue | 15.000 donazioni | ||
7 | N° Volontari | 2 | ||
8 | Personale sanitario libero professionale a titolo gratuito | - | ||
9 | Personale non sanitario libero professionale a titolo gratuito | - | ||
Caso morte | Caso I.P. | Diaria | ||
1 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
2 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
3 | € 1.033.000,00 | € 1.033.000,00 | € 155,00 | |
4 | € 775.000,00 | € 775.000,00 | € 52,00 | |
5 | € 775.000,00 | € 775.000,00 | € 52,00 | |
6 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 55,00 | |
7 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
8 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 |
Franchigia | 9 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 |
nessuna |
Ente | Azienda USL di Reggio Xxxxxx | |||
Compagnia | AXA | |||
Effetto | 30.06.2020 | |||
Scadenza | 31.12.2021 | |||
Premio anticipato annuo lordo | € 93.720,00 | |||
Numeri preventivi di polizza | ||||
1 | Conducenti e trasportati mezzi di proprietà / lo- | 318 | ||
cazione / noleggio dell’Ente | ||||
2 | Personale in missione uso | 1.060.000 | ||
mezzo proprio | ||||
Medici specialisti ambulatoriali e altre profes- | ||||
3 | sionalità sanitarie, psicologi, biologi e chimici | 198.000 ore | ||
in convenzione con la contraente | ||||
Medici addetti al servizio di | ||||
4 | continuità assistenziale e del servizio di guar- | 130.000 ore | ||
dia turistica | ||||
Categorie e numero assi- curati | 5 | Medici addetti alla medicina dei servizi, medici addetti all’emergenza sanitaria territoriale | 40.000 ore | |
6 | Donatori di sangue | 20.000 | ||
7 | N° Volontari | 40 | ||
8 | Personale sanitario e non libero professionale | 1.700 ore | ||
a titolo gratuito | ||||
9 | Volontari over 80 | 90 ore | ||
10 | Conducenti di | 33 persone | ||
biciclette | ||||
11 | Professionisti assegnatari borse di studio | 8.800 ore | ||
12 | Consulenti intramoenia | 73.000 € fatturato | ||
Caso morte | Caso I.P. | Diaria | ||
1 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
2 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
3 | € 1.033.000,00 | € 1.033.000,00 | ||
4 | € 775.000,00 | € 775.000,00 | € 155,00 | |
5 | € 775.000,00 | € 775.000,00 | € 52,00 | |
6 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 52,00 | |
Somme assicurate | 7 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 55,00 |
8 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 | |
9 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 51,65 | |
10 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | ||
11 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | ||
12 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | ||
13 | € 155.000,00 | € 155.000,00 | ||
==== | ==== | ==== | ||
Franchigia | nessuna |
Lotto 2 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) ed auto rischi diversi (A.R.D.)
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena |
Compagnia | NOBIS |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo | € 1.228,80 |
N. mezzi | 3 |
Massimale | autovetture € 15 mln per persona / cose/ animali |
autocarri fino a 360 q € 10 mln per persona, € 5 mln per cose e animali | |
Franchigia su garanzie ARD | nessuna |
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma |
Compagnia | NOBIS |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo | € 13.943,20 |
N. mezzi | 17 |
Massimale | autovetture € 15 mln per persona / cose/ animali |
autocarri fino a 360 q € 10 mln per persona, € 5 mln per cose e animali | |
Franchigia su garanzie ARD | nessuna |
Ente | Azienda USL di Modena |
Compagnia | NOBIS |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo | € 185.989,80 |
N. mezzi | 315 |
Massimale | autovetture € 15 mln per persona / cose/ animali |
autocarri fino a 360 q € 10 mln per persona, € 5 mln per cose e animali | |
Franchigia su garanzie ARD | nessuna |
Ente | Azienda USL di Parma |
Compagnia | NOBIS |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo | € 66.924,28 |
N. mezzi | 247 |
Massimale | autovetture € 15 mln per persona / cose/ animali |
autocarri fino a 360 q € 10 mln per persona, € 5 mln per cose e animali | |
Franchigia su garanzie ARD | nessuna |
Ente | Azienda USL di Piacenza |
Compagnia | NOBIS |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo | € 68.013,53 |
N. mezzi | 277 |
Massimale | autovetture € 15 mln per persona / cose/ animali |
autocarri fino a 360 q € 10 mln per persona, € 5 mln per cose e animali | |
Franchigia su garanzie ARD | nessuna |
Ente | Azienda USL di Reggio Xxxxxx |
Compagnia | NOBIS |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo | € 22.860,71 |
N. mezzi | 89 |
Massimale | autovetture € 15 mln per persona / cose/ animali |
autocarri fino a 360 q € 10 mln per persona, € 5 mln per cose e animali | |
Franchigia su garanzie ARD | nessuna |
Lotto 3 - Danni accidentali ai veicoli di terzi in missione
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena |
Compagnia | Reale Mutua |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo antici- pato | € 3.400,00 |
Somma assicurata | € 20.000,00 per sinistro |
Franchigia | € 200,00 |
Km a preventivo | 85.000 |
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma |
Compagnia | Reale Mutua |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo antici- pato | € 2.000,00 |
Somma assicurata | € 20.000,00 per sinistro |
Franchigia | € 200,00 |
Km a preventivo | 50.000 |
Ente | Azienda USL di Modena |
Compagnia | Reale Mutua |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo antici- pato | € 72.000,00 |
Somma assicurata | € 20.000,00 per sinistro |
Franchigia | € 200,00 |
Km a preventivo | 1.800.000 |
Ente | Azienda USL di Parma |
Compagnia | Reale Mutua |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo antici- pato | € 60.000,00 |
Somma assicurata | € 20.000,00 per sinistro |
Franchigia | € 200,00 |
Km a preventivo | 1.500.000 |
Ente | Azienda USL di Piacenza |
Compagnia | Reale Mutua |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo antici- pato | € 26.000,00 |
Somma assicurata | € 20.000,00 per sinistro |
Franchigia | € 200,00 |
Km a preventivo | 1.500.000 |
Ente | Azienda USL di Reggio Xxxxxx |
Compagnia | Reale Mutua |
Effetto | 31.12.2016 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo antici- pato | € 36.000,00 |
Somma assicurata | € 20.000,00 per sinistro |
Franchigia | € 200,00 |
Km a preventivo | 1.500.000 |
Lotto 4 – Assicurazione della responsabilità civile patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena |
Compagnia | Lloyd’s |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 17.115,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno |
Franchigia frontale | € 10.000 |
Retroattività | Illimitata |
Retribuzioni lorde erogate | === |
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma |
Compagnia | Lloyd’s |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 14.670,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno |
Franchigia frontale | € 10.000 |
Retribuzioni lorde erogate | === |
Ente | Azienda USL di Modena |
Compagnia | Lloyd’s |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 25.672,50 |
Massimale | € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno |
Franchigia frontale | € 10.000 |
Retribuzioni lorde erogate | === |
Ente | Azienda USL di Parma |
Compagnia | Lloyd’s |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 14.670,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno |
Franchigia frontale | € 10.000 |
Retribuzioni lorde erogate | === |
Ente | Azienda USL di Piacenza |
Compagnia | Lloyd’s |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 14.058,75 |
Massimale | € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno |
Franchigia frontale | € 10.000 |
Retribuzioni lorde erogate | === |
Ente | Azienda USL di Reggio Xxxxxx |
Compagnia | Lloyd’s |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € |
Massimale | € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno |
Franchigia frontale | € 10.000 |
Retribuzioni lorde erogate | 355.307.085,00 |
Ente | Ospedale di Sassuolo spa |
Precedenti assicurativi | la Ospedale di Sassuolo spa non è mai stata dotata di una polizza RC Patrimoniale, viceversa dal 2014 è dotata di una polizza D&O, che non è mai stata colpita da liquidazione di danni |
Sinistrosità riscontrata | Pur in assenza di un valido contratto RC Patrimoniale, non si registrano nell’ultimo triennio fatti o circostanze che avrebbero comportato la li- quidazione di un sinistro in ambito RC Patrimoniale qualora fosse stata attivata una polizza come quella oggetto di appalto |
NOTE di rischio e generali La società Ospedale di Sassuolo spa è una società controllata dalla Azienda USL di Modena, ove all’interno, società, l’Azienda USL ha il ruolo di indirizzo e controllo sulla gestione, nomina il direttore sanitario, è proprietaria dell’immobile e determina il contratto di fornitura in coerenza con la programmazione sanitaria di tutta la provincia. Nata nel 2005 dalla fusione tra l’Ospedale Civile e la casa di cura Villa Fiorita, come progetto sperimentale, la gestione mista pubblico-privata è stata positivamente confermata in seguito dalla Giunta Regionale e, ad oggi, l’Ospedale di Sassuolo è perfettamente integrato con la rete ospedaliera provinciale, e con i servizi distrettuali dell’Azienda USL, e rappresenta una delle strutture più moderne, attrezzate ed accoglienti dell’intera regione Xxxxxx-Romagna, dotata di tecnologie all’avanguardia e particolarmente attenta all’accoglienza. La struttura si sviluppa su circa 40 mila metri quadrati nella prima cintura urbana a ridosso delle colline; dispone di 250 posti letto, ha una forza lavoro di circa 800 persone e serve prevalentemente oltre 110 mila residenti nei Comuni del distretto sanitario di Sassuolo. | |
Governance ed organi so- ciali | Vedasi il seguente indirizzo web xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ |
Retribuzioni lorde erogate | € 20.000.000,00 (2020) |
Lotto 5 - Cyber risk
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena |
Compagnia | Generali |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 31.220,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro e per anno |
Franchigia frontale | € 5.000,00 |
Franchigia B.I. | 12 ore |
Ente | Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma |
Compagnia | Generali |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 31.220,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro e per anno |
Franchigia frontale | € 5.000,00 |
Franchigia B.I. | 12 ore |
Ente | Azienda USL di Modena |
Compagnia | Generali |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 44.600,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro e per anno |
Franchigia frontale | € 5.000,00 |
Franchigia B.I. | 12 ore |
Ente | Azienda USL di Parma |
Compagnia | Generali |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 35.680,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro e per anno |
Franchigia frontale | € 5.000,00 |
Franchigia B.I. | 12 ore |
Ente | Azienda USL di Piacenza |
Compagnia | Generali |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 35.680,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro e per anno |
Franchigia frontale | € 5.000,00 |
Franchigia B.I. | 12 ore |
Ente | Azienda USL di Reggio Xxxxxx |
Compagnia | Generali |
Effetto | 30.11.2018 |
Scadenza | 31.12.2021 |
Premio annuo lordo FLAT | € 44.600,00 |
Massimale | € 5 mln per sinistro e per anno |
Franchigia frontale | € 5.000,00 |
Franchigia B.I. | 12 ore |
Lotto 6 – Aassicurazione della responsabilità civile per le sperimentazioni ed il comitato etico
Premesso che non esiste un accordo quadro\convenzione per la copertura della responsabilità civile delle sperimentazioni, di volta in volta venivano attivati singoli e separati certificati con compagnie diverse.
Le compagnie utilizzate per la copertura del rischio, negli ultimi cinque anni sono state le seguenti:
▪ Lloyd’s
▪ QBE
▪ HDI
La media dei premi annui corrisposti nell’ultimo quinquennio per la copertura del rischio suddetto ammonta approssimativamente ad € 36.300,00, distribuiti tra le varie Aziende Sanitarie e Ospedaliere di Area Vasta.
Andamento tecnico e statistica sinistri.
La sinistrosità registrata sui rischi oggetto di affidamento nei periodi considerati è riportata negli allegati Report Sinistri allegati alla documentazione di gara.
Disciplinare di gara AVEN 1
BANDO/DISCIPLINARE INTEGRALEDI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Stazione appaltante: Ausl di Parma per conto di Aven
Amministrazione aggiudicatrice: Ausl di Parma per conto di Aven
Procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Disciplinare di gara AVEN 2
SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI
STAZIONE APPALTANTE
AUSL di Parma, per conto delle Aziende Sanitarie aderenti ad AVEN (Area Vasta Xxxxxx Xxxx), con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x. 0/X x Xxxxx (XX), tel. 0000000000, pec: xxxx_xxxx_xxxxxxxxx_xxx@xxx.xxxx.xx.xx sito internet xxx.xxxx.xx.xx agisce quale Stazione Appaltante per la fase di scelta di contraente. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dalle singole Aziende sanitarie.
1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1
Polizza Infortuni cumulativa
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Polizza RCA \ ARD veicoli aziendali
Polizza Xxxxx accidentali ai veicoli di terzi in missione Polizza RCP Patrimoniale attività istituzionali
Lotto 5
Lotto 6
Polizza Cyber Risk
Polizza RC Sperimentazioni
66512100-3
66516100-1
66514110-0
66516500-5
66515000-3
66516400-4
Lotto Denominazione servizio CPV
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento di n. 6 Lotti aggiudicabili singolarmente, corrispondenti ai servizi di copertura assicurativa di seguito indicati, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice Azienda USL di Parma e delle seguenti Aziende Sanitarie aderenti ad AVEN (AOU di Parma, AUSL di Piacenza, AUSL di Reggio Xxxxxx, AOU di Modena, AUSL di Modena).
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Denominazione servizio
Polizza Infortuni cumulativa Polizza RCA \ ARD veicoli aziendali
Polizza Xxxxx accidentali ai veicoli di terzi in missione Polizza RCP Patrimoniale attività istituzionali
Polizza Cyber Risk
Polizza RC Sperimentazioni
CIG
886538397B
88653920EB
00000000XX
0000000XX0
8865419731
88654397B2
Disciplinare di gara AVEN 3
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La Stazione Appaltante dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell’offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all’art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’A.V.C.P. (ora X.X.XX.), l’esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale.
3. PROCEDURA DELL’APPALTO
Procedura Aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. Il premio annualei ndicato per ciascun lotto in gara costituisce pertanto base d’asta di quel lotto con obbligo di offerta al ribasso; inoltre, sono ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso sia rispetto alla base d’asta complessiva prevista per ciascun lotto, sia rispetto alle sotto-basi d’asta previste per ciascun lotto e corrispondenti a ciascuna Azienda (salvo il Lotto n. 6 – RC Sperimentazioni - per il quale sarà ritenuto valido il coefficiente offerto, come in seguito precisato).
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sua intera durata è di euro 6.798.000,00 ed i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Le basi d’asta annuali (comprensive di ogni imposta ed oneri) per ciascuna Azienda sono specificate come segue:
Si precisa che gli importi di seguito indicati devono intendersi quali basi d’asta.
Non sono pertanto ammesse offerte in aumento, né relativamente alla base d’asta complessiva, né relativamente alle sotto-basi d’asta previste per le singole Aziende.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggioassicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del
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contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati.
Relativamente al Lotto n.6, l’importo indicato quale valore del servizio per il lotto corrisponde alla media annua dei premi corrisposti dalle Aziende committenti negli ultimi cinque anni per assicurazione di volta in volta la responsabilità civile sperimentazioni.
Di seguito riportiamo le sotto-basi d’asta relative ad ogni lotto:
Lotto 1 | Lotto 2 | Lotto 3 | Lotto 4 | Lotto 5 | Lotto 6 | |
Infortuni cumulativa | RCA - responsabilità civile auto | Danni accidentali ai veicoli pivatiamm.ri e dip.ti | RCP Patrimoniale attività istituzionali | Cyber Risk | RC Sperimentazi oni | |
Basi d'asta | Basi d'asta | Basi d'asta | Basi d'asta | Basi d'asta | Basi d'asta | |
Azienda | 8.000,00 14.000,00 141.000,00 69.000,00 49.000,00 94.000,00 | 2.000,00 15.000,00 190.000,00 69.000,00 71.000,00 25.000,00 | 4.400,00 3.000,00 85.000,00 62.000,00 28.000,00 52.000,00 | 17.200,00 14.700,00 25.700,00 14.700,00 14.100,00 29.500,00 | 32.000,00 32.000,00 45.000,00 36.000,00 36.000,00 45.000,00 | 36.300,0 0 |
Osp.Univ. di | ||||||
Modena | ||||||
Azienda | ||||||
Osp.Univ. di | ||||||
Parma | ||||||
Azienda USL | ||||||
di Modena | ||||||
Azienda USL | ||||||
di Parma | ||||||
Azienda USL | ||||||
di Piacenza | ||||||
Azienda USL | ||||||
di Reggio Emilia |
TOTALE valore annuo servizio | 375.000,00 | 372.000,00 | 234.400,00 | 115.900,00 | 226.000,00 | 36.300,00 |
BASE d'ASTA per Lotto | 375.000,00 | 372.000,00 | 234.400,00 | 115.900,00 | 226.000,00 | vedasi specifIche |
TOTALE valore annuo del servizio | 1.359.600,00 |
TOTALE valore di gara per ANNI 5 | 6.798.000,00 |
Specifica Lotto 4) R.C. Patrimoniale attività istituzionali.
Premesso che il lotto 4) comprende una scheda attuativa afferente l’Ospedale di Sassuolo spa (società controllata dalla Ausl di Modena), è richiesto agli offerenti di tale lotto di presentare una offerta anche per detta società, precisando che:
- La presentazione di una offerta per la Ospedale di Sassuolo spa non è obbligatoria per gli offerenti;
- La eventuale offerta presentata per la Ospedale dei Sassuolo spa non costituisce elemento oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione del lotto 4) nel suo insieme.
- La Ospedale di Sassuolo spa si riserva di aderire o meno alla offerta presentata dall’aggiudicatario del servizio del lotto 4, in base a proprie esclusive valutazioni di convenienza in ordine all’offerta presentata.
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6. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
Appalto di 60 mesi con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2026.
Inoltre, come più dettagliatamente indicato all’interno dei capitolati tecnici di gara, è facoltà delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale, mediante comunicazione con preavviso di 180 giorni.
È inoltre prevista, alla scadenza, la facoltà di proroga tecnica dei Contratti, alle condizioni inizialmente pattuite per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
7. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso l’area territoriale di competenza delle Aziende Sanitarie e per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati.
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è composta come segue:
a) Bando di gara secondo il formulario UE;
b) Disciplinare/Bando di gara integrale;
c) Allegati al Disciplinare di gara denominati COT da 1 a 6 (criteri di valutazione dell’offerta tecnica) per ogni lotto in gara;
d) Capitolati Tecnici di gara per n 6 lotti e relativi allegati;
e) Schede di offerta tecnica e schede di offerta economica;
f) Relazione tecnico-illustrativa e relativi allegati denominati Statistiche sinistri
N.B.Gli allegati denominati “Questionari Cyber Risk” riferiti al Lotto n. 5 – Polizza Cyber Risk– non sono resi immediatamente disponibili, ma saranno prodotti a beneficio delle Società interessate che ne faranno apposita richiesta inoltrando comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo xxxx_xxxx_xxxxxxxxx_xxx@xxx.xxxx.xx.xx
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
…………………..
La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico è presente e scaricabile dai siti xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx sul profilo del committente xxxx://xxx.xxxx.xx.xx e sul sito dell’Area Vasta Xxxxxx Xxxx AVEN xxx.xxxx-xxx.xx .
Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 e ss.mm.ii., si precisa che le spese di pubblicazione dell’avviso di gara e dei relativi esiti sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano presuntivamente a euro 3.700,00.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione di gara, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.
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SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
INFORMAZIONI PRELIMINARI
Per l’espletamento della presente Gara, la stazione appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ed a tutti gli elaborati necessari alla formulazione dell’offerta.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
− un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
− la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
− la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo .
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio con modalità alternative.
Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecnichee normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e xx.xx. ii.
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrat i al SATER , secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le Società, dopo aver effettuato l’accesso al sito SATER/IntercentER, dovranno selezionare la voce ”Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
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9. SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile.
Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.A.C) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
10. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), coassicurazione e di consorzio dovrà essere garantita la copertura assicurativa del 100% del rischio. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara è necessario attenersi a quanto riportato al successivo punto 11.
É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii..
11. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
A) Requisiti di ordine generale
Xxxx l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
B) Requisiti di idoneità professionale
Xxxx l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
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2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Xxxx l’esclusione dalla procedura, l’ operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
4. una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2018/2019/2020, pari almeno a € 100.000.000,00,
oppure, in alternativa
4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando,con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:
5. di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (2018/2019/2020), almeno 3 contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici, intendendosi che l’operatore economico deve avere stipulato almeno n. 3 contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta di durata non inferiore a 12 mesi, con effetto nel triennio indicato.
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:
• Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;
• Requisito di cui al punto 4): dal raggruppamento consorzio o coassicurazione nel suo insieme;
• Requisito di cui ai punti 5): dal raggruppamento consorzio o coassicurazione nel suo insieme.
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione potrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le informazioni richieste, ovvero, mediante la compilazione dell’Allegato predisposto dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.
12. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma elettronica da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:
• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative o consorzi;
• da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
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• dall’institore secondo quanto in appresso indicato;
• in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;
• in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
• in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
• in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.
13. AVVALIMENTO
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7,delD.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
14. SUBAPPALTO
Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
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15. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI
Ciascun concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/ Servizi/ServiziAccessoRiservatoAVCpass Operatore economico.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella Busta
A) contenente la documentazione amministrativa.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
16. CONTRIBUTO ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi sotto riportati, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Si ricorda a tal fine di riportare il codice CIG corrispondente al lotto di riferimento.
Lotto
Denominazione servizio
CIG
CONTRIBUTO
ANAC
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Polizza Infortuni cumulativa
Polizza RCA \ ARD veicoli aziendali Polizza Danni accidentali ai veicoli di
terzi in missione
Polizza RCP Patrimoniale attività istituzionali
Polizza Cyber Risk
Polizza RC Sperimentazioni
886538397B
88653920EB
88654039FC
140,00
140,00
140,00
8865410FC1
70,00
8865419731
88654397B2
140,00
20,00
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA
17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx/
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27.09.2021.
L'offerta è costituita da tre parti:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parti A e/o B, è causa di esclusione.
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
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Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso e dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato e ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
17.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale e ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
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Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta virtuale “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e tutta la documentazione a corredo richiesta, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx/
Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l’offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell’offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.
La busta virtuale “A” deve contenere i seguenti documenti amministrativi:
1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative in bollo;
2) DGUE;
3) documentazione a corredo:
-copia scannerizzata del PASSOEdi cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
-documento attestante la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta riferito ai singoli lotti per i quali si intende partecipare alla gara, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- Copia del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto per accettazione.
18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo*,secondo il modello Allegato “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
a. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, la domanda e sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
(*)Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), tramite, laseguente modalità:
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- attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario, da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.
18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su SATER, secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente su SATER, dovrà essere scaricato, compilato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Nel modello DGUE presente su SATER, questa parte è già precompilata dalla Stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 18.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene , a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.”black list”
7) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in
l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art 80 del d.lgs. n. 50/2016.
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Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun Operatore economico che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ≪α≫ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 11 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacita economico-finanziaria di cui al par. 11 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 11 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente (e/o l’eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.
18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
18.3.1 Dichiarazioni integrative
L’operatore economico deve rendere le ulteriori seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47del d.p.r. 445/2000, compilando il modello Allegato – Domanda di Partecipazione, disponibile su SATER con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f- bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
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3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, i che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità, approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con delibera della giunta del 30 giugno 2014 n. 966 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie afferenti all’AVEN, pubblicati sui siti Internet delle stesse e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia :
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. che l’Impresa/Società è in possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 (indicare le certificazioni possedute che danno diritto alla riduzione dell’importo della cauzione di cui va allegata copia. Nel caso il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 risulti dall’attestazione di qualificazione SOA non occorre produrre ulteriore documentazione al riguardo);
9. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue(rispeṄvamente e a secondo della fase):
a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un
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raggruppamento temporaneo di imprese e chele altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,lett. d) del DGUE,dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato nonché dichiarazione attestante di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
10.di accettare che la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto -ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della verifica del possesso dei prescriṄ requisiti e della stipula del contratto ai sensi e per gli effeṄ dell’articolo 32, comma 8 (ultimo periodo) del D.lgs. n. 50/2016, di aver tenuto conto di ciò nella formulazione dell’offerta e di non avere nulla da eccepire al riguardo;
11.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effeṄ dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,nonché dell’esistenza dei diriṄ di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
− nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11;
− nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari già costituiti/consorzi stabili:
a) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 11;
b) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al n. 1 (integrazioni al DGUE);
n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016); n. 6 (codice di comportamento);
n. 7 (operatori non residenti); ove pertinente n. 9 (concordato preventivo) e n. 11 (privacy).
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 5 (codice di comportamento); n. 7 (operatori non residenti); ove pertinente, n.9 (concordato preventivo); n. 11 (privacy). Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dai consorzi di cui all’art 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE), n.2 (elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3).
18.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente, oltre al DGUE, all’Allegato – Domanda di partecipazione,e all’eventuale Allegato – Schema dichiarazioni concordato preventivo, allega sul SATER i seguenti documenti:
- copia scannerizzata del PASSOEdi cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
-documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
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- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- documentazione richiesta all’art. 13 del presente documento denominato “avvalimento”, per gli operatori economici che ricorrono all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del Codice;
- copia del Capitolato Speciale d’Appalto,debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 18.1.
Detto documento è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta.
- Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, dovuta sulla domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 tramite, con la seguente modalità:
• assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sull’offerta del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n. 89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). In quest’ultimo caso, si chiede di inserire a sistema, copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00, firmata digitalmente. L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).
- Eventuale procura, secondo quanto indicato al paragrafo 18.1.
- Elenco di tutta la documentazione presentata per la parte “A” (documentazione amministrativa).
18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione della documentazione di gara”
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- Copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
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Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
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- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 17.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
19. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
Il concorrente deve includere la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente i modelli “Scheda di Offerta tecnica”, una per ognuno dei n. 6 Lotti in gara, allegati al Capitolato Speciale d’Appalto, o comunque, ove riportati in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.
Dovrà essere presentata un’offerta tecnica per ciascuno dei Lotti per i quali si intende partecipare.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1 e caricata a Sistema.
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
20. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
L'Operatore economico dovrà inserire a sistema, a pena di esclusione, la parte “C – Offerta economica” compilando sia l’apposita sezione direttamente sulla piattaforma SATER (secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/ ), sia il modello “Scheda di Offerta economica”, una per ognuno dei n. 6 lotti in gara, ed allegati al Capitolato Speciale d’Appalto, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.
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Dovrà essere presentata un’offerta economica per ciascuno dei lotti per i quali si intende partecipare.
L’offerta o le offerte formulata/e dall’Impresa concorrente ha/hanno natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
21.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso sia rispetto alle singole basi d’asta indicate per ciascun lotto, sia rispetto alle sotto-basi d’asta previste per ciascun lotto e corrispondenti a ciascuna azienda assicurata.
Per il solo Lotto n. 6, “Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Sperimentazioni”, la base d’asta è costituita dal coefficiente 1 (uno), pertanto sono ammesse esclusivamente offerte di ribasso del coefficiente 1 che costituisce base d’asta.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
22.FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:
PTOT = PT + PE
dove
PTOT = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica;
PE = punteggio conseguito dall’offerta economica;
22.1 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.
L’attribuzione del punteggio verrà effettuatasecondo i parametri indicarti negli allegati COT (Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica), riportati per ciascun lotto in gara.
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23 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Sub parametro Prezzo
All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
PE = 30punti * PEmin /PEi
dove:
PEmin = prezzo singolo più basso
PEi = prezzo singolo offerto
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.
Limitatamente al Lotto n. 6 “Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Sperimentazioni”l’attribuzione del punteggio economico è così ripartito:
Coefficiente sezione A Massimo punti 23 Coefficiente sezione B Massimo punti 7 TOTALE PUNTI 30
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata mediante la seguente formula matematica:
PEF = 30 * cu.min / cui
dove:
PEF = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;
cui = coefficiente unico offerto dal concorrente i-esimo;
cui min = minor coefficiente unico offerto (ovvero il coefficiente unico più basso tra le offerte pervenute)
Il coefficiente unico offerto (cui) sarà calcolato in base alla seguente formula:
cui = (coefficiente offerto sez A /100 * 23) + (coefficiente offerto sez B/100 * 7) che darà come risultato un coefficiente unico che sarà valido ai fini dell’aggiudicazione.
I coefficienti offerti per ogni sezione non dovranno essere superiori al valore 1, che costituisce base d’asta.
L’operatore economico offerente dovrà utilizzare preferibilmente la scheda di offerta economica predisposta (avendo cura di compilare esclusivamente i due campi corrispondenti al coefficiente A ed al coefficiente B).
24.DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE
L’offerta dovrà prevedere la copertura assicurativa per tutte le Aziende, con riferimento ai singoli lotti per i quali viene presentata.
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L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi in misura pari al 100% .
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SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
25.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
25.1 Prima seduta pubblica virtuale, apertura della “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e successiva verifica
Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni Società concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER.
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 30.09.2021, alle ore 10,00.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata alla medesima ora nei giorni feriali successive (lun-ven). Le eventuali sedute virtuali successive saranno comunicate sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/ nella sezione riservata dedicata alla presente procedura almeno 2 (due) giorni prima della datafissata.
Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER ed a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di ammissione dell’offerta.
Successivamente il Seggio di Gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, qualora necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 a-bis, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.
La Stazione Appaltante procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
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Tale verifica potrà avvenire, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
25.2 Valutazione delle Offerte Tecniche – Commissione Giudicatrice
Per la valutazione delle offerte tecniche, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante nominerà una commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, composta da un numero dispari di componenti (da 3 a 5 membri), esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella eventuale valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
Nella pagina informativa SATER dedicata alla presente procedura, sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
25.2.1 – Apertura e valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche
La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura delle buste concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di garae nei relativi allegati.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi all’esame ed alla verifica della “Dichiarazione di offerta economica” (di cui al precedente paragrafo).
In caso di parità in graduatoria: Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale,redige la graduatoria finale provvisoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione amministrativa” e “Offerta tecnica”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
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- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige sul sistema SATER
la graduatoria finale e procede ai sensi di quanto previsto al punto 20.
Si precisa che il calcolo dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, verrà effettuato al di fuori della procedura informatizzata e che I risultati verranno inseriti nella procedura.
26.AGGIUDICAZIONE
La Stazione Appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà all’aggiudicazione dell’appalto la quale è, immediatamente vincolante per l’offerente.
In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni (GURI e giornali).
L’Amministrazione comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di Registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto d’appalto.
27.DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
28.STIPULA DEI CONTRATTI
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016, ogni singola Azienda Sanitaria stipulerà con l’aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
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aggiudicazione ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs.n. 50/20166, un contratto conforme al Bando/Disciplinare integrale di gara, opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario. La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata e stipulato in forma elettronica. E’ pertanto necessario che il legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata. Tuttavia, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 1216/1961, i contratti di assicurazione sono esenti dall’imposta di registro e dalla formalità della registrazione.
29.ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicataria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro di premio.
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro ratatemporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza).
SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
30.DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI
Tutte le dichiarazioni richieste:
✓ sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
✓ devono essere corredate dall’indirizzo PEC del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
✓ devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
✓ ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
✓ le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;
✓ le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
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✓ le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente Bando/Disciplinare integrale di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte mediante posta elettronica certificata o mediante la piattaforma Intercent-er.
✓ In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
✓ in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
31.RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx- delsistema/guide/guide_operatori_economici almeno 14 (quattordici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato. Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili a Sistema e, inoltre, pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet di AUSL Parma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx almeno7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare la piattaforma Intercent-er ed il sito della Stazione Appaltante fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti con modalità diversa da quella esplicitata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
32. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 80D.Lgs.n. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico telematico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla predisposizione dei plichi telematici, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
33. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, Xxxxxxx Xxxxx tel. x00 0000000000 / 0521971003 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 — PEC: xxxx_xxxx_xxxxxxxxx_xxx@xxx.xxxx.xx.xx
Il responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino all’aggiudicazione definitiva del servizio.
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34. CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza nella presente procedura, nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione aggiudicatrice e le aziende committenti dichiarano di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, prestato dalla società Xxxxxx Italia spa, con sede legale e direzione generale in xxx Xxxx 0, Xxxxxx - iscrizione al RUI n. B000083306;
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker, unico intermediario nei rapporti con le società di assicurazione, il cui operato verrà remunerato dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti riferiti alla presente gara nella misura indicata all’interno di ciascun Capitolato Tecnico alla clausola apposita che regola i rapporti tra le parti.
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35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.
L’Amministrazione per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:
(i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
(ii) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura della gara d’appalto, o comunque accolti dall’Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dall’Amministrazione è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Amministrazione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Amministrazione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679(GDPR).
I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx e sul profilo del committente sezione Amministrazione Trasparente, dell’Amministrazione .
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In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffuse tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, sul profilo del Committente, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Amministrazione.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nell’ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
POLIZZA DI ASSICURAZIONE CYBER RISKS
Lotto n° 5
CIG: 8865419731
SCHEDA DI POLIZZA
1. CONTRAENTE
L’Azienda Sanitaria od Ospedaliera indicata
2. MASSIMALE AGGREGATO PER SINISTRO E PER ANNO PER AZIENDA SANITARIA DAL CONTRATTO
€ 3.500.000,00 (Opzione 1)
€ 5.000.000,00 (Opzione 2)
€ 7.000.000,00 (Opzione 3)
3. MASSIMALE AGGREGATO ANNUO PER TUTTI GLI ENTI/AZIENDE SANITARIE AVEN
€ 15.000.000,00 per Periodo Assicurativo (Opzione 1)
€ 20.000.000,00 per Periodo Assicurativo (Opzione 2)
€25.000.000,00 per Periodo Assicurativo (Opzione 3)
4. FRANCHIGIA
4.1)Frontale per ogni sinistro:
€ 20.000,00 per Perdita (Opzione 1)
€ 10.000,00 per Perdita (Opzione 2)
€ 5.000,00 per Perdita (Opzione 3)
4.2)Franchigia per la garanzia Art.2.1.1 – Interruzione di Attività
24 ore per la garanzia Art. 2.1.1 – “Interruzione di Attività” (Opzione 1) 12 ore per la garanzia Art. 2.1.1 – “Interruzione di Attività” (Opzione 2) 0 ore per la garanzia Art. 2.1.1 – “Interruzione di Attività” (Opzione 3 )
5. PREMIO ANNUO
Vedasi singole schede attuative
6. TERRITORIALITÀ
Mondo Intero
7. PERIODO ASSICURATIVO
Dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2026
8. RETROATTIVITÀ
Illimitata
9. NOTIFICA DI SINISTRI
Come da Sezione 5 di polizza
10. FORO COMPETENTE
Come da art.4.7) di polizza.
11. PERIODO DI OSSERVAZIONE
• 6 mesi (opzione 1)
• 12 mesi (opzione 2)
12. SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO APPLICATI PER SINGOLA AZIENDA SANITARIA\OSPEDALIERA
• Garanzia Art. 1.1.5 - “Penali contrattuali relative al PCI-DSS”:
€ 1.000.000,00
• Xxxxx conseguenti a Evento accidentale così come definito:
€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno (opzione 1)
€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno (opzione 2)
€ 3.500.000,00 per sinistro e per anno (opzione 3)
NOTA INFORMATIVA-ESPLICATIVA
Regole per l’interpretazione della polizza:
i. I termini della presente polizza scritti in carattere grassetto con lettera iniziale in maiuscolo
rimandano ad una specifica definizione contenuta nella sezione 1. Definizioni.
ii. I termini utilizzati al singolare includono anche il loro corrispettivo al plurale e viceversa.
iii. Qualunque richiamo legale e normativo menzionato nella presente polizza dovrà essere interpretato come:
a. un riferimento a qualunque nuova disposizione legale o normativa che si sostituisce a quella precedentemente in vigore, e
b. inclusivo di tutti i riferimenti legali o normativi equivalenti.
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Laddove utilizzati nella presente polizza, ai termini qui di seguito indicati viene attribuito il seguente significato:
Assicurato
i. Il Contraente, e
ii. Qualunque Persona Assicurata.
Assicuratore
L’impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione o i consorzi ordinari o i consorzi di Imprese, identificati nei documenti di polizza.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Atto malevolo
I. Qualunque accesso non autorizzato del Sistema informatico dell’Assicurato, o
II. Qualunque utilizzo non autorizzato del Sistema informatico dell’Assicurato, o
III. Un attacco del tipo negazione del servizio, ovvero il cosiddetto “denial of service” (DoS) al
Sistema informatico dell’Assicurato, o
IV. Qualunque non autorizzata introduzione, estrazione, riproduzione, trasmissione, cancellazione, divulgazione, danneggiamento, corruzione o modifica di Dati contenuti nel Sistema informatico dell’Assicurato o utilizzati dal Sistema informatico dell’Assicurato.
Aumento del costo del lavoro
Tutti i Xxxxx e le spese sostenuti dall’Assicurato per ridurre o evitare una perdita di Profitto lordo o una perdita di Margine di intermediazione a prescindere dal fatto che abbiano prodotto risultati effettivi oppure no.
A maggior precisazione, si conviene, di comune accordo tra le parti, che qualora si abbia un arretrato o accumulo di lavoro (cosiddetto back-log) a seguito di una Perdita, allora l’Assicuratore continuerà a pagare i Costi e spese fino a quando tale arretrato o accumulo di lavoro (back-log) non sia stato rimosso o risolto.
Autorità di regolamentazione
Qualunque autorità pubblica che è autorizzata a imporre obblighi regolatori e/o legali in relazione al processo di trattamento dei Dati personali o di sicurezza informatica.
Broker
Xxxxxx Italia SpA.
Contraente
Ciascuna Azienda Sanitaria od Ospedaliera committente, aderente ad AVEC, indicata nelle schede di polizza.
Costi di difesa
Qualunque compenso, costo e spesa sostenuti da o per conto dell’Assicurato in relazione alla risposta a, e/o difesa, appello e/o accordo relativi a una Richiesta di risarcimento o una Indagine. Si precisa che ai sensi dell’Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della massimale indicato al punto 2 della
Scheda di polizza. Tuttavia, nel caso sia dovuta al Terzo danneggiato una somma superiore al massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Costi e spese
Qualunque necessario e ragionevole compenso, costo e spesa sostenuto dall’Assicurato, previo consenso scritto dell’assicuratore, e nel quale non sarebbe incorso in assenza di una Perdita.
Danni
Qualsiasi ammontare che l’Assicurato è legalmente obbligato a pagare, per capitale, interessi e spese.
Danno patrimoniale diretto
Il valore di rimpiazzo del Denaro o il valore di mercato dei titoli al momento in cui il Furto viene scoperto.
Dati
Qualunque informazione memorizzata in formato digitale.
Dati personali
Qualsiasi informazione tramite la quale un individuo possa essere identificato o sia identificabile.
Denaro
Valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, travellers cheques, vaglia postali od ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico.
Evento accidentale
Qualunque involontaria o non-intenzionale:
Compromissione o perdita di Dati, o
Parziale o completa indisponibilità del Sistema informatico dell’Assicurato.
I danni conseguenti a Evento accidentale sono coperti con l’applicazione di un sottolimite, come indicato nella scheda di polizza al punto 12.
Furto
La sottrazione illecita e fraudolenta di Xxxxxx o titoli commessa da una persona con l’intento di privare permanentemente l’Assicurato del loro uso e di ottenere un guadagno economico per sé.
Impatto finanziario
Qualunque conseguenza economica o finanziaria di una Perdita coperta dalla presente polizza.
Indagine
Qualunque indagine, investigazione, ispezione o procedimento formale o ufficiale dell’Autorità di regolamentazione rivolto contro l’Assicurato o suoi rappresentanti.
Lesione fisica
Qualsiasi danno fisico o psichico subito da una qualsiasi persona fisica.
Perdita
Qualsiasi Violazione della sicurezza, o
Qualsiasi Violazione della confidenzialità di dati personali, o Qualsiasi Richiesta di risarcimento.
Periodo Assicurativo
Il periodo incluso tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza, indicato al punto 7 della Scheda di polizza.
Periodo di indennizzo
Per la Copertura “Interruzione dell’attività”: 3 mesi dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali, con eccezione delle prime ore (come indicato al punto 4.2 – franchigia prevista) della scheda di Polizza .
Per le Coperture “Costi e spese” e “Protezione dei dati personali”: 12 mesi dalla data della scoperta di
una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali.
Periodo di osservazione
Il periodo indicato al punto 11 della Scheda di polizza, successivo alla scadenza del Periodo Assicurativo, nel quale può essere notificata all’Assicuratore una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo.
Persona assicurata
Qualunque passato, presente o futuro:
i. Xxxxx, amministratore, dipendente, lavoratore interinale o a tempo determinato dell’Assicurato, mentre operano per conto dello stesso o dietro la sua direzione o sotto il suo controllo; o
ii. Collaboratore esterno, collaboratore autonomo, o altra persona similare vincolata da un contratto scritto con il Contraente o una società controllata e che operi sotto la direzione e supervisione di un Assicurato.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione
Profitto lordo
Il valore della produzione realizzato in un dato periodo di dodici mesi, esclusi i costi operativi variabili.
Regolamentazione riguardo i dati personali
Qualsiasi standard avente forza di legge riguardo la protezione di Dati personali, incluso ma non limitato al Regolamento Europeo numero 2016/679 (“General Data Protection Regulation”).
Richiesta di risarcimento
Qualsiasi:
i. pretesa avanzata per iscritto, presentata sia in via giudiziale che extra-giudiziale, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, relativa alla responsabilità dell’Assicurato;
ii. procedimento penale o Indagine promossa nei confronti dell’Assicurato.
Sanzione
Qualsiasi sanzione imposta da una Autorità di regolamentazione, la cui copertura non è espressamente proibita dalla legge.
Sistema informatico dell’Assicurato
Qualunque computer, hardware o software, incluso ma non limitato a database e periferiche, apparecchiature, network, ed elementi di archiviazione ed elaborazione dati, inclusi i Dati stessi, che sia:
Appartenente all’Assicurato e/o,
Affittato, utilizzato o legalmente posseduto dall’Assicurato tramite un accordo stipulato col proprietario dei diritti di tale sistema e/o,
Operato contrattualmente da un Terzo esclusivamente per conto dell’Assicurato e/o, Reso disponibile all’Assicurato tramite un contratto (cloud computing).
Terzo
Qualunque persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato. La definizione di Terzo non include le Persone Assicurate, a meno che tali Persone assicurate avanzino una richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 1.2.1 e 1.2.2
Violazione della confidenzialità di dati personali
Qualsiasi accesso non autorizzato, uso, divulgazione o trasmissione, perdita o corruzione di Dati personali sotto la cura, custodia o controllo dell’Assicurato, o
Qualsiasi provata o presunta non conformità dell’Assicurato nell’adempiere ad una
Regolamentazione riguardo i dati personali. Violazione della sicurezza
Qualunque Atto malevolo, o Qualunque Evento accidentale.
SEZIONE 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A fronte del pagamento del premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente polizza, l’Assicuratore e l’Assicurato concordano quanto segue:
2.1 COPERTURA DANNI PROPRI
Tutti i Costi e le Spese che ricadono nell’ambito della garanzia 2.1.1 “Interruzione di attività” e 2.1.2 “Costi e Spese” sono coperti unicamente durante il Periodo di Indennizzo.
2.1.1 Interruzione di Attività
L’Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell’Assicurato:
i. La perdita di Profitto Lordo sostenuta dall’Assicurato, e
ii. L’Aumento del costo del lavoro sostenuto dall’Assicurato
derivante da una Violazione della sicurezza o da una Violazione della confidenzialità di dati personali, in ogni caso scoperta durante il Periodo Assicurativo.
2.1.2 Costi e Spese
L’Assicuratore si farà carico di tutti i Costi e le spese, sostenuti dall’Assicurato, derivanti da una
Violazione della sicurezza scoperta durante il Periodo Assicurativo e volti a:
iii. Identificare e analizzare una Violazione della sicurezza, o
iv. Ripristinare il Sistema informatico dell’Assicurato allo stato precedente alla Perdita, o
v. Mantenere operativo il Sistema informatico dell’Assicurato, o
vi. Ripristinare i Dati, o
vii. Fornire assistenza legale per adempiere a:
a. ogni obbligo legale o normativo, o
b. una richiesta di un Autorità di regolamentazione.
vi. Qualsiasi altra spesa sostenuta dall’Assicurato, oltre a quelle sopra-menzionate,
vii. I costi di mitigazione intrapresi per prevenire, limitare o mitigare l’esposizione dell’Assicurato verso una potenziale responsabilità,
I Costi e le spese occorsi per definire e/o implementare una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell’Assicurato, inclusa, ma non limitata alla notifica degli individui in seguito ad una Violazione della confidenzialità di dati personali, anche nel caso non ci siano specifici obblighi legali o regolamentari a farlo.
Qualora non sia stato possibile ottenere il consenso scritto preventivo dell’assicuratore prima di sostenere le spese di cui sopra, l’assicuratore rimborserà all’assicurato solo se relative ad interventi di emergenza ragionevoli e necessari, fermo restando quando previsto dell’art.1914 c.c.
2.1.3 Costi per la quantificazione di una Perdita
L’Assicuratore si farà carico di tutti i Costi per la quantificazione di una Perdita, sostenuti dall’Assicurato, derivanti da una Violazione della sicurezza scoperta durante il Periodo Assicurativo:
i. i costi per avvalersi di consulenti esterni per identificare, presentare, verificare e/o negoziare la valutazione di una Perdita coperta dalla presente polizza pari al 5% del danno fino a un massimo di 20.000,00per singola Azienda (Opzione 1),
ii. i costi per avvalersi di consulenti esterni per identificare, presentare, verificare e/o negoziare la valutazione di una Perdita coperta dalla presente polizza pari al 5% del danno fino a un massimo di 40.000,00 per singola Azienda (Opzione 2),
2.1.4 Protezione dei dati personali
L’Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell’Assicurato tutti i Costi e le spese, conseguenti a qualsiasi obbligo legale o normativo derivante da una Violazione della confidenzialità di dati personali scoperta durante il Periodo Assicurativo.
L’Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell’Assicurato, previo consenso scritto dell’Assicuratore, i Xxxxx e le spese sostenuti per:
iii. definire e/o implementare una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell’Assicurato,
iv. prevenire, limitare o mitigare l’esposizione dell’Assicurato ad una potenziale responsabilità,
v. identificare e controllare qualsiasi potenziale uso improprio di Dati personali.
2.1.5 Costi di difesa risultanti da una indagine
L’Assicuratore si farà carico dei Costi di difesa risultanti da una indagine (quali a titolo esemplificativo e non limitativo quelli riferiti alle le Investigazioni del garante) sostenuti dall’Assicurato come risultato di una Indagine effettuata contro l’Assicurato da una Autorità di regolamentazione in seguito ad una Violazione della sicurezza o ad una Violazione della confidenzialità di dati personali in ogni caso scoperta durante il Periodo Assicurativo.
2.1.6 Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS)
L’Assicuratore indennizzerà a o pagherà in nome e per conto dell’ Assicurato l’ammontare, entro il relativo sottolimite di € 1.000.000,00 delle penali contrattuali imposte all’Assicurato per non aver rispettato un qualunque standard del settore delle carte di pagamento o requisito del processo di pagamento bancario in seguito ad una Violazione della sicurezza o ad una Violazione della confidenzialità di dati personali in ogni caso scoperta durante il Periodo Assicurativo.
2.1.7 Computer Crime (opzione migliorativa-operante solo qualora offerta nella scheda di offerta tecnica)
L’Assicuratore indennizzerà all’Assicurato, entro il relativo sottolimite di € 500.000,00 il Danno patrimoniale diretto subito in conseguenza esclusiva di Furto di Denaro o titoli a causa di un Atto malevolo da parte di un Terzo, purché scoperto e notificato all’Assicuratore durante il Periodo assicurativo.
2.1.8 Servizio di Assistenza/Incident Response (Opzione migliorativa- operante solo qualora offerta nella scheda di offerta tecnica)
In caso di sinistro, la Società si impegna mettere a disposizione dell’Assicurato il proprio servizio di assistenza di cui verranno fornite le modalità di attivazione:
- Call center
- Indagini di tipo legale, normativo o forense
- Servizi di informatica forense
- gestione delle pubbliche relazioni e gestione della crisi
- Servizio di notifica ai sensi del GDPR
- monitoraggio del furto d’identità
- monitoraggio del credito
- consulenza in tema di frodi
La compagnia aggiudicataria si impegna a fornire entro 48 aggiudicazione definitiva il dettaglio delle attività di cui sopra e le modalità di attivazione e accesso ala servizio.
2.2 COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER
2.2.1 Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di dati personali
L’Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell’Assicurato i Costi di difesa e i Xxxxx derivanti da una qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo, e rivolta contro l’Assicurato, avvenuta durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile) a seguito di una Violazione della sicurezza o una Violazione della confidenzialità di dati personali.
2.2.2 Responsabilità derivante dai media
L’Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell’ Assicurato i Costi di difesa e i Danni derivanti da una qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo, e rivolta all’Assicurato, avvenuta durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile), come risultato di qualsiasi riproduzione, pubblicazione, comunicazione, informazione o contenuto digitale pubblicato sul sito internet dell’Assicurato e/o sui siti di social networking, afferente a qualunque atto, errore, omissione, o Violazione della sicurezza, come di seguito elencato:
vi. Diffamazione, calunnia o danno della reputazione di una persona fisica o giuridica,
vii. Violazione di qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale, copyright, slogan, marchio commerciale, ditta, licenza, brevetto, idea, informazione o nome del dominio,
viii. Violazione della privacy e/o diritto di immagine,
ix. Furto d’identità, inteso come un utilizzo indebito, totale o parziale, dei Dati personali di un individuo con l’obiettivo di danneggiarne la reputazione od ottenere del denaro o dei vantaggi.
A maggior precisazione, ed in parziale deroga all’art. 1900 del Codice Civile, le garanzie di cui alle coperture assicurative 1.1 e 1.2 sono prestate anche per le Perdite dovute a colpa grave di un Assicurato.
SEZIONE 3– ESCLUSIONI
Di comune accordo tra le parti si stabilisce che la presente polizza esclude dal suo ambito di copertura:
3.1 Condotte dolose
Qualsiasi Perdita derivante da un atto doloso o fraudolento commesso dall’Assicurato o causata da una violazione di leggi o regolamenti da parte dell’Assicurato.
L’assicurazione tuttavia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.
L’Assicuratore anticiperà all’Assicurato i Xxxxx di difesa di cui alla presente polizza finché una corte, un tribunale, un arbitro o un Autorità di regolamentazione non abbia accertato la responsabilità dell’Assicurato in via definitiva.
3.2 Perdita nota
Qualsiasi circostanza che, al momento della data di decorrenza della presente polizza, il Contraente
avrebbe potuto concretamente ritenere che avrebbe causato una Richiesta di risarcimento.
3.3 Responsabilità contrattuale
Qualsiasi Danno derivante da:
i. responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
ii. garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa;
La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all’Assicurato dalla legge.
La presente esclusione non si applica per:
i. sanzioni coperte ai sensi della garanzia 1.1.5 “Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS)”
ii. sanzioni contrattuali atte ad indennizzare i danni subiti da un Terzo.
3.4 Crime
Qualunque appropriazione indebita di fondi, valori, o qualsiasi altro asset materiale.
Qualsiasi appropriazione indebita di valuta virtuale, bene virtuale da video games a qualunque altro asset immateriale.
Tale clausola non si applicherà alla garanzia di cui all’Art. 2.1.7 Computer Crime.
3.5 Lesioni fisiche
Qualsiasi Lesione Fisica, a meno che non derivante direttamente o indirettamente da una Richiesta di risarcimento volta ad ottenere un risarcimento ai sensi della clausola 2.2.2 (“Responsabilità derivante dai media”) o in seguito ad una Violazione della confidenzialità di dati personali. Si intendono comunque esclusi i Xxxxx derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica e di profilassi.
3.6 Danno materiale
Qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà diverse dai Dati, incluse le conseguenze dirette ed indirette.
3.7 Brevetti / Anti-Trust
Qualsiasi Richiesta di risarcimento basata su o risultante dai seguenti atti commessi dall’Assicurato:
▪ Qualunque violazione di brevetti;
▪ Qualunque presunto o provato atto di concorrenza sleale;
▪ Qualsiasi comportamento antitrust;
▪ Qualunque pubblicità ingannevole.
Gli ultimi due punti della presente esclusione non possono essere applicati alla copertura garantita dalla clausola 2.2.2.
3.8 Miglioramenti
Tutti i Costi e spese sostenuti per implementare e migliorare il Sistema informatico dell’Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente alla Perdita, fatta eccezione quando tale tecnologia non sia più disponibile.
La presente esclusione non può essere applicata a Costi e spese necessari a neutralizzare/mitigare
Attacchi malevoli coperti dalla presente polizza.
3.9 Valore monetario
Il valore monetario o commerciale dei Dati. La presente esclusione non può essere applicata al valore economico di Dati che non possono essere ripristinati come da definizione di ripristino della clausola 2.1.2.
3.10 Xxxxx e sanzioni
Tasse, multe e sanzioni pecuniarie.
3.11 Compensi
I costi, compensi o royalties che l’Assicurato è obbligato a pagare per continuare ad utilizzare qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale. Tale esclusione è applicabile solamente alla clausola 2.2.2.
3.12 Infrastruttura esterna
Qualunque Impatto finanziario risultante da un guasto ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione che fornisce tali servizi all’Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell’Assicurato
Tale esclusione è applicabile solamente alla definizione di Evento accidentale.
3.13 Sotto-dimensionamento volontario
Qualunque Impatto finanziario risultante da un sotto-dimensionamento volontario (determinato da un esperto esterno indipendente) del Sistema informatico dell’Assicurato. Di comune accordo tra le parti, si stabilisce che le esclusioni disposte dalle clausole 3.13 e 3.14 non sono applicabili nel caso di una Violazione della confidenzialità di dati personali.
3.14 Guerra
Qualsiasi Richiesta di risarcimento o Perdita risultante da atti di guerra, invasione, atti di nemici esteri o terrorismo (che non include il Cyber terrorismo), ostilità, od operazioni simil-militari (sia dichiarate che non), scioperi, sommosse, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, governo militare o usurpato.
3.15 Forza maggiore
Qualsiasi Richiesta di risarcimento o Perdita risultante da incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, onda anomala, o qualunque altro evento fisico, in ogni modo originato.
SEZIONE 4– CONDIZIONI GENERALI
4.1 Territorialità
La presente polizza è operante secondo la territorialità indicata al punto 5 della Scheda di polizza.
4.2 Massimale per periodo assicurativo
Il massimale prestato dalla presente polizza è definito al punto 2 della scheda di polizza. Il massimale è definito come il massimo importo pagabile dall’Assicuratore durante il Periodo assicurativo per tutte le Perdite indennizzabili ai sensi della presente polizza.
4.3 Franchigia
La franchigia applicabile ad ogni copertura è menzionata al punto 3 della Scheda di polizza.
Nel caso in cui una Perdita comporti l’attivazione di diverse franchigie della presente polizza, la franchigia più elevata si applicherà una sola volta. Le Richieste di risarcimento collegate sono soggette ad un’unica franchigia.
4.4 Copertura in forma “Claims Made”
La copertura “Responsabilità civile cyber” contenuta nella presente polizza è prestata in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da un Terzo durante il Periodo assicurativo o durante l’eventuale Periodo di osservazione.
4.5 Coesistenza di altre assicurazioni
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
4.6 Calcolo dei costi di interruzione dell’attività
Il calcolo delle perdite sotto la clausola 2.1.1 in capo all’ Assicurato dovrà essere basato sull’analisi del valore della produzione e dei costi generati durante gli ultimi dodici mesi precedenti alla perdita (come registrato nella contabilità dell’Assicurato) e dovrà inoltre considerare la ragionevole proiezione futura del valore della produzione e dei costi nel caso in cui non fosse avvenuta la Perdita.
4.7 Legge applicabile
La presente Polizza è regolata dalle norme di legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro ove è stabilita la sede legale del Contraente.
4.8 Periodo di osservazione
Qualora alla scadenza del Periodo assicurativo la presente polizza non venisse rinnovata con l’Assicuratore, né sostituiva o rinnovata con qualunque altro assicuratore, il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione:
a). Automaticamente, di 6 mesi, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; (opzione 1),
b) Automaticamente, di 1 anno, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; (opzione 2),
4.9 Rinnovo della copertura, rescindibilità bilaterale e proroga tecnica
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 con effetto dalle ore 24.00 del 30/11/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2026. Tuttavia, alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi quattro mesi prima della suddetta scadenza.
Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è
prevista una facoltà di proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
E’ facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
.Non è ammessa la risoluzione parziale da un singolo rischio, afferente una singola Azienda contraente e committente il presente lotto , salvo esplicita accettazione da parte del Contraente.
4.10 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, anche per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettantele entro i 90 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione,., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
4.11 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata all’Assicurator oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
4.12 Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Assicuratore.
4.13 Interpretazione del contratto - Clausola di Buona Fede
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
4.14 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.mm.ii..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale
dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
4.15 Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
4.16 Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato, ovvero Xxxxxx Italia spa, sede di Bologna. Anche ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 6,0% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.
SEZIONE 5 – NOTIFICA E GESTIONE DEI SINISTRI
Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutte le sezioni della polizza.
5.1 Notifica di una Perdita
L’Assicurato dovrà dare avviso all’Assicuratore entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza per la prima volta l’ufficio addetto all’Amministrazione dei contratti assicurativi, di:
i. Qualunque Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante il Periodo Assicurativo o il
Periodo di osservazione (se applicabile);
ii. Qualunque Xxxxxxx, diversa da una Richiesta di risarcimento, scoperta durante il Periodo Assicurativo.
Qualunque Impatto finanziario risultante da una singola Perdita o da una serie di Perdite consequenziali dovrà essere allocato al Periodo Assicurativo durante il quale la prima Perdita è stata notificata all’Assicuratore.
Tutte le Perdite derivanti o attribuibili a qualunque unica fonte o causa costituiranno una singola
Perdita sotto la presente polizza.
Se durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile) un Assicurato viene a conoscenza per la prima volta di fatti o circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento o una Perdita, potrà notificare per iscritto tali fatti o circostanze all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno una stima, ove possibile, del potenziale Impatto finanziario.
Se l’Assicurato da notizia all’Assicuratore di una qualunque Perdita originata da un fatto o circostanza presunti dal precedente fatto o circostanza notificati, allora, qualunque successiva Richiesta di risarcimento rivolta contro l’Assicurato o qualunque Xxxxxxx sarà considerata come rivolta contro l’Assicurato, durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile), e riportata all’Assicuratore allo stesso tempo della Perdita prima notificata.
5.2 Gestione della perdita e delle vertenze (opzione 1)
Si conviene che l’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico dell’Assicuratore Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.
5.2 Gestione della perdita e delle vertenze (opzione 2)
Si conviene che l’Assicuratore assume la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico dell’Assicuratore Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.
5.3 Accordo/transazione
L’Assicurato si riserva il diritto di accordarsi con qualunque reclamante o suo beneficiario.
Tuttavia, l’Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
5.4 Mitigazione di una Perdita
Qualora si verifichi una Perdita, l’Assicurato dovrà immediatamente intraprendere tutte le misure precauzionali necessarie e ragionevoli volte a limitarne l’Impatto finanziario. Tali Costi e spese saranno a carico dell’Assicuratore secondo quanto previsto dalla clausola di cui all’Art. 2.1.2.
5.5 Xxxxxxx e rivalsa
Qualora venga eseguito un pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Perdita, l’Assicuratore sarà surrogato in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato (sia che l’Assicurato sia stato o meno interamente risarcito della Perdita effettiva). L’Assicurato fornirà all’Assicuratore tutta la ragionevole assistenza e collaborazione in tal senso, e non dovrà pregiudicare in alcun modo i diritti di rivalsa dell’Assicuratore.
Eventuali importi recuperati in eccesso rispetto all’indennizzo totale versato dall’ Assicuratore ai sensi della presente polizza (dedotti i costi di recupero) dovranno essere restituiti all’Assicurato.
L’Assicuratore non potrà esercitare alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato fatto salvo in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.
5.6 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno
annuale, e in ogni caso sei mesi pima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:
a) n° di riferimento o repertoriazione attribuito dalla Compagnia;
b) data dell’evento;
c) indicazione dell’Amministrazione interessata dal danno, ovvero l’Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
d) nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
e) stato del sinistro (ovvero l’indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
f) importo liquidato e/o riservato.
É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.
5.7 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):
La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscerne i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
SCHEDA APPLICATIVA n° 1 - ASSICURATO Azienda Ospedaliera di Modena
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n° 2 - ASSICURATO Azienda Ospedaliera di Parma
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n° 3 - ASSICURATO Azienda USL di Modena
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n° 4 - Azienda USL di Parma
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n° 5 - Azienda USL di Piacenza
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n° 6 - Azienda USL di Reggio Xxxxxx
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Lotto n. 4 CIG: 8865410FC1
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione, l’Amministrazione contraente ed i soggetti che abbiano con essa un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Attività della Amministrazione: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
Broker: il Broker vigente Xxxxxx Italia SpA.
Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente / Amministrazione / Ente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’assicurazione, nonché l’Ente contraente assicurato dalla polizza.
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno materiale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere, qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali.
Danno patrimoniale o Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali.
Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L.
n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato.
Dipendente tecnico: qualunque soggetto, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi o si sia trovato alle dipendenze dell’Amministrazione e che predispone o sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Amministrazione che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Ente Pubblico, intendendosi per tali quelle svolte nell’ambito della realizzazione di lavori ed opere
pubbliche, di protezione e prevenzione ambientale, e di sicurezza nei luoghi di lavoro (ex d.lgs 81/2008).
Dipendenti o Amministratori: tutti i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.
Evento dannoso: il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e resta a carico del Contraente o dell’Assicurato.
Indennizzo o Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di risarcimento, in caso di sinistro.
Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Organo e Ufficio: la persona o il complesso di persone esercitanti una pubblica potestà, e la sfera di attribuzioni assegnate per la ripartizione tecnica del lavoro.
Periodo di validità: la durata dell’assicurazione indicato nell’art. Durata del contratto, compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia) all’art. Efficacia della garanzia – Altre assicurazioni – Validità territoriale.
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul dipendente che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, nonché le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio, qualunque ne sia la fonte, esclusa la parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione dell’Ente.
È inoltre inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Contabile: la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un dipendente detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio
con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell’assicurato:
o la domanda giudiziale di risarcimento di un danno per il quale è prestata l’assicurazione avanzata da un terzo nei confronti dell’Assicurato;
o gli atti giudiziali innanzi al tribunale amministrativo regionale che contengano una richiesta di risarcimento del danno;
o l’azione civile di risarcimento di un danno per il quale è prestata l’assicurazione, promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’Assicurato;
o qualsiasi richiesta scritta o istanza di mediazione pervenuta all’Assicurato, contenente una richiesta di risarcimento di un danno per il quale è prestata l’assicurazione;
o l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti, o la comunicazione con la quale l’Amministrazione mette in mora un dipendente o amministratore, in relazione alle attività professionali o di mandato da essi svolte.
Le richieste di risarcimento derivanti da un medesimo evento dannoso, anche se pervenute in momenti diversi, vengono considerate come una unica richiesta di risarcimento.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.
Sinistro: la trasmissione all’Assicuratore, con comunicazione scritta, della richiesta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione.
Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento.
Società: L’Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd’s, l’Assicuratore o gli Assicuratori.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
E’ facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato, ovvero Xxxxxx Italia spa, sede di Bologna. Anche ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato
Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l’Amministrazione.
La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione.
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 6,0% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell’assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone
comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’articolo - Recesso dal contratto.
Art. 4: Aggravamento del rischio
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l’omissione o l’inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l’aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’articolo - Facoltà di recesso/recesso in caso di sinistro.
Art. 5: Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 6: Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell’annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 7: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Art. 8: Pagamento del premio e termini di rispetto
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, anche per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettantele entro i 90 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 9: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro
La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi preisti agli articoli - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e - Aggravamento del rischio.
Inoltre, dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – contraente e società - recedere dall’assicurazione mediante comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata A.R.
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del recesso.
La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall’effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell’assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell’assicurazione.
Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.
Art. 10: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11: Coesistenza di altre assicurazioni
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 12: Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettantele ai sensi dell’art.1916 C.C., nei confronti di dipendenti, direttori, dirigenti e amministratori dell’Amministrazione di ogni livello e comunque nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, e salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
Art. 13: Validità territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
Art. 14: Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 15: Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi pima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:
a. n° di riferimento o repertoriazione attribuito dalla Compagnia;
b. data dell’evento;
c. indicazione dell’Amministrazione interessata dal danno, ovvero l’Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
d. nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
e. stato del sinistro (ovvero l’indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
f. importo liquidato e/o riservato.
g. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.
Art. 16: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.
Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
⟶ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⟶ Compagnia … Quota … %
⟶ Compagnia … Quota … %
Art. 17: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali
Art. 18: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 19: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente) o alla coassicurazione (se esistente).
Art. 20: Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.
Art. 21: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):
La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscerne i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
SEZIONE 1 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 22: Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione contraente di quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza di qualsiasi fatto, atto od omissione imputabile al contraente o all’assicurato, e derivante dall’esercizio delle attività e competenze istituzionalmente previste e consentite o delegate all’Amministrazione e all’assicurato dalla legge, regolamenti, atti amministrativi e dall’ordinamento in generale.
S’intende pertanto espressamente compresa la responsabilità civile derivante all’Amministrazione contraente per atti, fatti, omissioni e/o ritardi imputabili agli Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed al personale in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzato, del quale il Contraente si avvalga per l’espletamento dell’Attività descritta, e del cui operato l’Ente stesso debba rispondere ai sensi di legge.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi.
Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori dell’Amministrazione, la presente assicurazione terrà indenne l’Amministrazione del pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale procurato all’Amministrazione non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e sia residuata una differenza a carico dell’Amministrazione contraente.
Art. 23: Precisazioni di garanzia
A solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa è espressamente operante anche nei casi seguenti:
A) Perdite patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione di attività di Texxx
La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi entro il limite del massimale di polizza.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B) Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del Personale
La Società si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione Contraente nei limiti dei massimali previsti dal presente contratto, di quanto questa sia tenuta a pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) ai sensi di legge in dipendenza della responsabilità civile derivante dell’attività di assunzione e gestione del personale, anche attraverso pubblici concorsi, e compresa la responsabilità conseguente all'inadempimento di un rapporto obbligatorio qualunque ne sia la fonte, ma con esclusione della parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione dell’Ente. Si intendono pertanto garantite anche le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti o dei Contratti Collettivi di Lavoro applicati al settore in cui
opera il Contraente, e con la sola esclusione della parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale a carico del Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C) Perdite Patrimoniali derivanti dall’applicazione del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche L’assicurazione di cui alla presente comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione, e copre i danni cagionati in violazione del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.. Si deve pertanto ritenere assicurata anche la figura del Data Protection Officer (DPO), laddove sia un dipendente dell’Ente.
L’Assicurazione non vale:
− Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D) Applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico del contraente o dell’Assicurato in applicazione della normativa vigente in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le funzioni ricoperte dall’Assicurato in qualità di:
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
E) Attività di rappresentanza e personale distaccato
L’Assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente procurate a terzi dagli assicurati ai sensi del presente contratto anche in occasione di:
a) incarichi ricoperti dagli Assicurati in organi di carattere collegiale e/o commissariale in rappresentanza dell’Amministrazione contraente, o presso Società controllate o partecipate dall’Amministrazione, e a condizione l’Amministrazione stessa sia civilmente responsabile a norma di legge.
b) distacco o comando temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione, l’Assicurazione s’intende estesa a quanto sia eventualmente imputabile all’amministrazione contraente.
F) Perdite patrimoniali per l'attività svolta dai dipendenti legali
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di
atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali così come definiti, nell'esercizio delle loro prestazioni per l’Amministrazione.
G) Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico del contraente o dell’Assicurato in relazione allo svolgimento di attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme di Legge.
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica. La presente garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno
assicurativo
H) Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica. Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica. Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.
I) Responsabilità civile dei dipendenti del contraente appartenenti a categorie professionali per cui l’assicurazione è prerogativa richiesta dalla legge
Le garanzie di cui alla presente polizza operano a favore dei dipendenti del Contraente che ricadono nell’ambito di applicazione del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012, in base al quale, ai sensi dell’art.5, sono tenuti a stipulare assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
J) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D.l. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D.l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
K) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento di attività ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all’assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali procurate a terzi, e connesse allo svolgimento di procedure di gara ai sensi della normativa vigente, ovvero derivanti dalla involontaria violazione o dalla errata applicazione o interpretazione di quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. L’assicurazione è operante per le attività di cui all’art. 38 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. esperite dall’Amministrazione qualora la stessa ricopra la funzione di Soggetto aggregatore.
L’assicurazione comprende le funzioni di commissario di gara ricoperte dal personale dipendente del Contraente presso il Contraente o presso uno degli enti appartenenti all’Area Vaste Xxxxxx Xxxx (AVEN). Dexxxx xntendersi in ogni caso esclusi gli importi e quella parte di danno che il Contraente sia tenuto a pagare, in forza di un dispositivo giudiziale definitivo e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale, che costituiscono la prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale del Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 24: Efficacia della garanzia - Validità territoriale
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la durata della polizza o in data antecedente alla data di effetto della stessa senza limiti temporali.
Fexxx xestando i massimali e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l’evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
La copertura assicurativa é operante per gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi della Europa geografica e/o mediterranea.
Art. 25: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo di:
o Euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquentomila) per ciascun sinistro, con il limite di
o Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) per ciascuna annualità assicurativa. anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati,
Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione contraente, quale franchigia fissa per sinistro, un importo pari a €uro 10.000,00 (euro diecimila/00).
La Società liquiderà agli aventi diritto l’intero importo del danno, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare presumibile dello stesso sia inferiore all’importo della franchigia o scoperto previsti, e provvederà, una volta liquidato il danno, a richiedere all’Amministrazione l’ammontare degli importi rientranti nello scoperto o franchigia previsti.
L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione provvederà al pagamento degli importi di franchigia e/o scoperto richiesti con le modalità suddette.
Art. 26: Rixxxx xsclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave accertata con provvedimento definitivo dell’Autorità, a carico di amministratori o dipendenti del Contraente, e in ogni caso da tutte le persone assicurate dal presente contratto;
b) i danni materiali procurati a terzi (lesioni personali, morte e danneggiamento di cose);
c) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
d) provocati da diretto inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
e) connessi o conseguenti a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione;
f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C. Pen.), ingiuria (art. 594 C. Pen.) e diffamazione (art, 595 C. Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
j) multe, ammende, sanzioni comminate direttamente all’Assicurato o al Contraente.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
1. le richieste di risarcimento, così come definite da questa polizza, notificate o presentate all’Assicurato antecedentemente la data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
Precisazione ed esclusione Rischio Cyber. È inteso e concordato che:
i. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il Sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici della presente Polizza), derivante da una Richiesta di Risarcimento e conseguente ad un Incidente Cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della Polizza.
Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di Polizza non si applicherà ad alcun Sinistro derivante da una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un Atto Cyber.
ii. Ai fini del presente capoverso (precisazione ed esclusione Rischio Cyber) le parti convengono di stabilire le seguenti definizioni aggiuntive:
▪ Sistema Informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di
memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall’Assicurato e/o da qualsivoglia terzo.
▪ Atto Cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l’accesso a, la elaborazione di, l’uso di o la gestione di un Sistema Informatico.
▪ Incidente Cyber: si intende:
(a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all’acceso a, alla elaborazione di, all’uso di o alla gestione di un Sistema Informatico; o
(b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un Sistema Informatico.
Fexxx x invariati tutti gli altri termini, definizioni e condizioni di Polizza.
Art. 27: Obblighi e denuncia in caso di sinistro
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Amministrazione entro quindici giorni lavorativi da quando l’Ufficio Assicurazioni della stessa abbia ricevuto notifica o comunicazione scritta del ricevimento di una “Richiesta di risarcimento”, e l’obbligo di denuncia riguarda esclusivamente le situazioni e i fatti riconducibili a una “Richiesta di risarcimento” così come definita dal presente contratto.
Il contraente è tenuto a denunciare ogni circostanza che ricada o sia riconducibile a una “Richiesta di risarcimento” così come definita dal presente contratto, che decorrono dal momento in cui il contraente ne è venuto legittimamente a conoscenza; pertanto qualora nell’ambito di una controversia il contraente venga a conoscenza di una circostanza che può impegnare le garanzie di polizza, l’obbligo di denuncia decorre dalla data di intervenuta ed effettiva conoscenza di una circostanza riconducibile a una “Richiesta di risarcimento”, e non dalla data di avvio della controversia.
In caso di denuncia di un sinistro, così come stabilito dal presente contratto, la società entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell’apertura di un sinistro riscontrerà il contraente la presa in carico del sinistro stesso, ovvero la sua contestazione o il rigetto.
Art. 28: Gestione delle vertenze e spese legali
Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Rixxxxxxx xi risarcimento, così
come stabilito dalla polizza.
Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati; tuttavia la Società consentirà all’Assicurato di proporre motivatamente legali o tecnici di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi delle persone così nominate sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Art. 29: Recupero delle somme
Spettano alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate a favore dell’assicurato in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente a carico della controparte.
Art. 30: Costituzione del premio di polizza.
Si conviene che il premio stabilito dal contratto non è soggetto a regolazione o conguaglio, ma trattasi di cosiddetto premio flat.
SEZIONE 2 - SPECIFICHE CONTRATTUALI RIFERITE AI DIPENDENTI TECNICI
Art. 31: Descrizione del rischio della Sezione 2
Con la presente sezione si intendono estese le garanzie di cui alla Sezione 1 alle attività professionali svolte dai Dipendenti Tecnici così come definiti, nulla esclusa né eccettuata, o in caso di assenza o di impedimento di detti soggetti, o di vacanza del posto, ai soggetti che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea, purché in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 32: Oggetto della garanzia della Sezione 2
Fermo quanto previsto alla Sezione 1 che precede, l’assicurazione è inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni materiali e le Perdite Patrimoniali (così come definiti) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti, atti od omissioni ad esso imputabili, e compresi i fatti colposi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, e il tutto connesso alle funzioni e\o alle attività professionali di Dipendente Tecnico così come definito, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.lgs. 50/2016 art. 24, comma 4 ss.mm.ii.
L’assicurazione si deve inoltre ritenere espressamente estesa alle seguenti mansioni e funzioni di:
1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
3. committente, “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione”, “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.lgs. n.81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. “responsabile unico del procedimento” di cui al D.lgs. n.50/2016 e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 207/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e ogni altra figura e funzione prevista ai dal ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. certificazione energetica di cui al D.lgs.192/2005 e leggi regionali attuative;
8. svolgimento di attività in materia ecologica e di prevenzione ambientale, anche connessa a fonti di inquinamento (emissioni aeree, acque reflue, fanghi, rifiuti e inquinamento acustico) e verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, barriere fonoassorbenti);
9. accatastamenti, attestazioni di conformità di beni immobili alle risultanze catastali ai sensi dell’art.29 c.1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 e s.m.i. ai fini dell’alienazione dei cespiti;
e comprende anche:
10. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
11. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
12. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso ed alle necessità cui era destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
La copertura assicurativa non opera invece:
• qualora l’Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo – Esclusioni - sono compresi i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Art. 33: Coesistenza di altre assicurazioni
Fexxx xestando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente sezione 2 risulti garantito in tutto od in parte anche da altre assicurazioni, la presente sarà operante solo ad
esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione all’Assicuratore in caso di sinistro.
Art. 34: Estensione relativa all’attività di progettazione del progettista interno.
Fermo quanto stabilito agli articoli che precedono, l’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta del Contraente, ai maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, e sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Dietro specifica richiesta la Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera progettata secondo lo schema tipo di cui all’allegato 1) Responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione.
Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera in base al presente articolo è di € 10.000.000,00, e di durata massima di 36 mesi. Il premio verrà corrisposto dal contraente in un’unica soluzione e sulla base delle condizioni di seguito riportate:
Con massimale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata | ||
Tassi ‰ comprensivi di imposte | Durata dei lavori | |
da 1 giorno | a 12 mesi | |
da 12 mesi + 1 gg. | a 24 mesi | |
da 24 mesi + 1 gg. | a 36 mesi | |
oltre 36 mesi | == | |
Premio minimo per certificato: | Euro |
Con massimale pari al 20% del costo di costruzione dell’opera progettata | ||
Tassi ‰ comprensivi di imposte | Durata dei lavori | |
da 1 giorno | a 12 mesi | |
da 12 mesi + 1 gg. | a 24 mesi | |
da 24 mesi + 1 gg. | a 36 mesi | |
oltre 36 mesi | == | |
Premio minimo per certificato: | Euro |
Art. 35: Clausola di raccordo
Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate e rese conformi alle linee guida che verranno eventualmente emanate dall’ANAC, o ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai relativi Regolamenti attuativi che verranno approvati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Art. 36: CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Per ogni AMMINISTRAZIONE assicurata verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente Capitolato tecnico, integrate dalle specifiche contrattuali e dalle indicazioni del premio convenuto, riportate in ogni Scheda Attuativa che segue.
SCHEDA APPLICATIVA n°1 - ASSICURATO Azienda Ospedaliera di Modena
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°2 - ASSICURATO Azienda Ospedaliera di Parma
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°3 - ASSICURATO Azienda USL di Modena
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°4 - Azienda USL di Parma
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°5 - Azienda USL di Piacenza
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°6 - Azienda USL di Reggio Xxxxxx
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°7 - Ospedale di Sassuolo s.p.a.
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
Allegato 1)
COPERTURA ASSICURATIVA DEI MAGGIORI COSTI PER VARIANTI RESE NECESSARIE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’OPERA ED IMPUTABILI AD ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTISTA DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
Condizioni contrattuali applicabili alle richieste di copertura assicurativa dei maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista dipendente pubblico incaricato della progettazione, ai sensi del precedente Art.34: Estensione relativa all’attività di progettazione della progettazione del progettista interno.
Per i certificati di assicurazione emessi, il premio richiesto dalla Società sarà calcolato sulla base dei tassi pro-mille indicati all’Art. 34 del presente contratto e verrà corrisposto nei termini previsti dall’art.8) delle Condizioni Generali dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Contraente/Assicurati (Dipendente/i incaricato/i della progettazione) | C.F. |
// | |
Stazione appaltante | Sede |
// |
Descrizione dell’opera | Luogo di esecuzione |
// |
Data prevista dell’inizio lavori | Data prevista della fine lavori |
// |
Costo complessivo previsto dell’opera | Somma assicurata pari al 10% o al 20% del costo complessivo previsto dell’opera |
// |
Data di inizio della copertura assicurativa | Data di cessazione della copertura assicurativa |
Vedi art. A.6 lettera a) | Vedi art. A.6 lettera b) |
Condizioni economiche
Durata dei lavori | Tasso %° lordo sul valore delle opere |
Lavori fino a 12 mesi Lavori fino a 18 mesi Lavori fino a 24 mesi Lavori fino a 36 mesi | |
Premio minimo per certificato: | Euro |
Definizioni
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Codice: Il decreto legislativo, n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 10 della Legge, nel testo ora vigente, al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'assicurato;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ora D.lgs.163/2006 e s.m.i.
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Opere: le opere da costruire oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Premio: la somma dovuta dal contraente alla Società quale controprestazione a fonte del rilascio della assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa alle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società / Assicuratore: l’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), del Codice, committenti dei lavori.
Art. A.1: Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per i maggiori costi derivanti dalle varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, ed imputabili ad errori od omissioni del progettista che ne pregiudichino in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Art. A.2: Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Ente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. A.3: Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. A.1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. A.16 (Obblighi dell'assicurato / Contraente).
La presente copertura non é efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. A.4: Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale di seguito indicato, i costi di cui all’art. A.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. A.5: Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. A.6: Durata dell'assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. A.16 (Obblighi dell'Assicurato / Contraente), primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali é prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. A.7: Estensione territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. A.8: Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa é quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.
Art. A.9: Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all’art. A.8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. A.10: Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. A.11: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e
Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. A.12: Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. A.13: Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. A.14: Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. a), sempre che sia stato pagato il relativo premio entro 90 (novanta) giorni dalla data di effetto indicata, o di quella delle proroghe richieste, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. A.6, lett. b).
Art. A.15: Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. A.16: Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale é assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.