SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
N. Cod. Fisc. e Part. IVA Rep. n…
OGGETTO: Servizio di progettazione, direzione dei lavori, misura, contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, nonché coordinamento per la sicurezza in fase della progettazione e dell’esecuzione, assistenza e supporto nell'ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, relativamente ai lavori di:
- Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Latisana (importo opere
€ 16.708.839,15 IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza di € 500.000,00);
- Aggiornamento progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Adeguamento del quinto piano del padiglione degenze del Presidio ospedaliero di Latisana per residenza sanitaria assistenziale (importo opere € 745.037,50 IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza di € 25.000,00
CUP CIG -
L’anno duemila
il giorno
del mese di
( ) presso la sede dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina”, in Xxx X.Xxxxxx,000 00000 Xxxxxxx
Premesso che:
- con determinazione del responsabile della SC Gestione gare e Contratti – Acquisizione Lavori, beni e servizi n. dd. per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato l’incarico professionale allo Studio
, per le prestazioni indicate in oggetto approvando contestualmente lo schema di disciplinare d’incarico contenente
le modalità e le condizioni per l’espletamento dello stesso;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina”, in Xxx X.Xxxxxx,000 00000 Xxxxxxx”, di seguito indicata anche come “Azienda” (o, al caso, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), rappresentata dal
nato a ( ) il C.F.
domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina”, in Xxx X.Xxxxxx,000 00000 Xxxxxxx”, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di Direttore della SC , e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda che rappresenta;
e
il (Codice Fiscale e Partita IVA
nato/a ……………… il ……………… residente a con studio
professionale in sa ( ) Via , iscritto/a
al dei
della provincia di
al n.
, di seguito indicato anche come “soggetto incaricato” (o, al caso, “studio professionale” o “raggruppamento”),
si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina”, in Xxx X.Xxxxxx,000 00000 Xxxxxxx, di seguito indicata più brevemente quale
“Azienda”, affida allo Studio che
accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione dei lavori, misura, contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, nonché coordinamento per la sicurezza in fase della progettazione e dell’esecuzione, assistenza e supporto nell'ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, relativamente ai lavori di:
- Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Latisana – Aggiornamento progetto di fattibilità tecnica ed economica ;
- Adeguamento del quinto piano del padiglione degenze del Presidio ospedaliero di Latisana per residenza sanitaria assistenziale.
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase della progettazione e dell’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e smi;
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub “a”: preventivo di parcella dello studio ; Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (di seguito indicato come “X.Xxx. 50/2016”);
Il Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come “DPR 207/2010”) per la parte applicabile;
il D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii., c.d. “Testo unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ (di seguito indicato come “X.Xxx. 81/2008”);
tutte le altre normative che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con i servizi di cui trattasi.
ART. 4 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE
Le prestazioni in affidamento con il seguente disciplinare sono le seguenti:
1. Prestazioni progettuali e simili:
1.1 - Progetto di fattibilità tecnico economica completo degli elaborati e documenti secondo quanto previsto dal TIT. II - Capo I - Sez. II art.14 del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .
1.1 - Progetto definitivo completo degli elaborati e documenti secondo quanto previsto dal TIT. II - Capo I - Sez. III dall'art.24 all’art.32 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .
1.2 - Progetto esecutivo completo degli elaborati e documenti secondo quanto previsto dal TIT. II - Capo I - Sez. IV dall'art.33 all’art.43 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .
1.3 - Direzione, misura e contabilità dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 147 all'art. 150 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .
2. Prestazioni speciali:
2.1 - coordinamento della sicurezza in fase progettuale, secondo quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
2.2 - coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
In esecuzione del presente incarico lo Studio si atterrà,
per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti indicazioni:
a) il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse dovranno venire eseguite secondo quanto stabilito da ogni disposizione di Legge o Regolamento nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nelle Leggi e relativi Regolamenti in materia nonché alle “best practice” di riferimento per le prestazioni oggetto del presente disciplinare; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme;
b. la progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i lavori in questione, pari ad € 16.708.839,15 al netto di I.V.A. per l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ristrutturazione del Presidio ospedaliero di Latisana e di € 745.037,50 per i lavori di Adeguamento del quinto piano del padiglione degenze del Presidio Ospedaliero di Latisana per residenza sanitaria assistenziale. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario regionale ovvero, in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto;
c. nello svolgimento delle attività progettuali lo studio professionale dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro
divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.
Il professionista nell’espletamento dell’incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all’Azienda, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell’Amministrazione committente;
d. il progetto di fattibilità tecnico economico, il progetto definitivo ed esecutivo - che rimarrà in proprietà all’Amministrazione - dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 3 esemplari cartacei
+ 1 riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso all’Amministrazione stessa, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee (del medesimo progetto) e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione;
e. lo Studio professionale dovrà collaborare con il R.U.P. per l’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di Xxxxx o regolamentari;
f. dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall’Amministrazione prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica o di
validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. Da 44 al 59 del D.P.R. 207/2010, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
Tutti gli elaborati grafici e di testo dovranno essere redatti mediante programmi informatici appositi (i file grafici dovranno essere compatibili con Autocad e forniti in adeguato formato, mentre i file di testo dovranno essere forniti in formato compatibile con Microsoft Word) o altra tipologia standardizzata indicata dal Responsabile Unico del Procedimento.
Dovranno essere forniti su supporto ottico (CD-ROM o DVD) copia di tutti i file componenti il progetto preliminare, definitivo e il progetto esecutivo e, per ciascun elaborato cartaceo prodotto, dovrà essere fornito il corrispondente file pronto per la stampa, in formato pdf. I file potranno essere utilizzati dall'Amministrazione senza alcun onere e diritto nei confronti del progettista e non dovranno essere protetti.
Lo Studio professionale svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alle osservanze delle norme del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. per quanto applicabile del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. .
Inoltre, nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere pubbliche per progettazioni, direzione, contabilità e collaudo;
Nella fase di progettazione il R.U.P., in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, potrà richiedere integrazioni o modifiche alle prestazioni di cui all’art.106 del D.Lgs. 50/2016, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
ART.5 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI
In esecuzione del presente incarico lo Studio professionale, si atterrà alle seguenti prescrizioni:
1. Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo l’assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia nonché, per quanto non espressamente previsto dalla normativa da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.
2. Dovrà essere garantita l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti all’Amministrazione committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l’A.N.A.C. ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.).
3. Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche il parere del Responsabile del procedimento e degli organi dell’Azienda, entro il termine
concordato nel rispetto delle previsioni contrattuali.
4. Dovrà essere garantita la presenza settimanale in cantiere, ove attivo, l’assistenza e la sorveglianza dei lavori, ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.
5. Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
7. L’Amministrazione, d’intesa con il Responsabile del procedimento, si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori.
8. Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici, specifiche tecniche e di dettaglio) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, compresi quelli di competenza della Direzione dei lavori relativamente all’eventuale collaudo statico ed al certificato di regolare esecuzione.
9. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve
nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
10. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.
11. Se nell’esecuzione dell’opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, la predisposizione di varianti al progetto, dovrà essere assicurata l’immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con evidenza dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto Responsabile del Procedimento, dovrà essere predisposta la perizia stessa. In tal caso sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata e per le prestazioni effettivamente eseguite. ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
1. Il dovrà garantire al Responsabile Unico del
Procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti all’Amministrazione committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la “notifica preliminare” per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo
del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
2. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l’onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.
3. Il dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa le necessarie disposizioni.
Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile del Procedimento.
Nel caso in cui l’Amministrazione, nella persona del Responsabile del Procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvederà a dare comunicazione dell’inadempienza, da parte dell’impresa, all’Azienda Sanitaria territorialmente competente e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Resta ferma la riserva del l’Amministrazione committente, nella persona del Responsabile dei Lavori / Responsabile del Procedimento, di segnalare all’Azienda Sanitaria locale ed alla Direzione Territoriale del Lavoro eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 14
(penali), 15 (clausola risolutiva espressa), 16 (ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale) e 17 (recesso).
4. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità, nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di legge, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno una volta alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori; il coordinatore, anche tramite l’eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 5.
5. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
6. Il verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la
documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori.
7. Il dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l’obbligo – per il coordinatore stesso
– di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 9 del presente articolo.
8. Il dovrà, altresì, garantire l’assistenza
relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
9. Il committente e il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
ART. 7 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
1.Xxxxx svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.
2.Tutti gli elaborati tecnici forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta
dell’Azienda la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.
0.Xx …………….. espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell’Amministrazione committente che ne può disporre liberamente.
ART. 8 - TERMINI
0.Xx presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto.
La durata dell’incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l’approvazione definitiva del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice.
Resta l’obbligo per il soggetto incaricato di fornire all’Amministrazione tutto il supporto necessario nel periodo intercorrente tra l’approvazione provvisoria del certificato di collaudo e l’approvazione definitiva dello stesso.
2. I termini per l’espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte, come segue:
a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica giorni 75 (settantacinque)
b) Progetto definitivo giorni 60 (sessanta)
c) Progetto esecutivo giorni 30 (trenta)
Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende tutte le prestazioni speciali e specialistiche, comprese quelle accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.
ART. 9 - CORRISPETTIVI
1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e così come risultante dalla procedura di affidamento ammonta a complessivi € (diconsi euro ), comprensivo anche dei rimborsi spese cui vanno aggiunti € per contributi previdenziali ed €
per I.V.A. in misura di legge, per complessivi €
.
Detto importo è stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell’attività in oggetto, come risulta:
- Dal preventivo di parcella del Soggetto Incaricato, allegata al presente atto
sub “A” quale sua parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento, il corrispettivo viene così ripartito, al netto degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali:
1.1 Fase di progettazione | ||
a. Studio di fattibilità tecnica ed economica | € |
|
b. progettazione definitiva | € |
|
c. progettazione esecutiva | € |
|
totale fase progettazione | € |
|
1.2 Fase di esecuzione
a. direzione misura contabilità lavori e coordinamento sicurezza fase esecuzione €
b. totale fase esecuzione €
2. Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste dall’Amministrazione committente prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.
Nel compenso come sopra indicato è compreso, tra l’altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’Impresa, ivi inclusi gli adempimenti nell’ipotesi di accordo bonario.
La definitiva entità dell’onorario, spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto, verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d’asta.
Il corrispettivo per la direzione dei lavori sarà adeguato, in caso di perizie di variante, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al punto precedente, in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni svolte, previa stipula di apposita appendice contrattuale.
ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento dei corrispettivi, come definiti in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella con le seguenti modalità.
1.1 Fase di progettazione
a. progetto studio di fattibilità tecnico economica:
40% del corrispettivo all’approvazione da parte dell’Amministrazione del studio di fattibilità tecnico economica;
60% del corrispettivo (saldo) all’ottenimento di tutti i pareri da parte di tutti gli organi competenti.
b. progettazione definitiva:
40% del corrispettivo all’approvazione da parte dell’Amministrazione del progetto definitivo;
60% del corrispettivo (saldo) all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.
c. progettazione esecutiva
50% del corrispettivo all’approvazione da parte dell’Amministrazione del progetto esecutivo;
50% del corrispettivo all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.
1.2 Fase di esecuzione
a. direzione misura contabilità lavori:
90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori.
10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.
b. coordinamento sicurezza fase esecuzione:
90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori.
10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di regolare
esecuzione.
In caso di inadempimento contrattuale l’Amministrazione committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa.
ART. 11 - TRACCIABILITA’
Il Codice Identificativo gara (CIG) è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: . e dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni pagamento.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
L’incaricato, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario IBAN............................. sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto ed è soggetto
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig ,
nato a ....... il ............. codice fiscale autorizzato a operare su di
esso, e si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario / Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti.
L’Amministrazione committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.
E’ fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: ciascun soggetto del raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante. Il pagamento dell’importo complessivo è effettuato comunque a favore della sola mandataria sulla quale grava l’obbligo di redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento.
ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE
A tale fine l'Appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza
fideiussoria assicurativa n. rilasciata dalla
in data conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.
La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità, così come la stessa cauzione dovrà risultare regolarmente costituita nel caso in cui dall’Amministrazione esercitasse l’opzione per il mantenimento del contratto per l’ulteriore durata prevista.
ART. 13 – PENALI
In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi articoli 15, 16 e 17, l’Amministrazione potrà applicare le seguenti penalità.
1. Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinquepercento) dell’onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
2. Nell’ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: la penale sarà commisurata da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo del 4% (quattropercento) dell’onorario della prestazione oggetto di inadempimento in relazione alla gravità dell’incompletezza da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
3. Nell’ipotesi di inadeguata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: la penale sarà commisurata da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo del 3% (trepercento) dell’onorario della prestazione oggetto di inadempimento in relazione alla gravità dell’inadeguatezza da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
4. Per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili:
rivalsa dell’intero ammontare degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta e, in ogni caso, non inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00) giornaliere.
5. Per mancata presenza quotidiana in cantiere da parte dell’ufficio di Direzione Lavori, mancata reperibilità e presenza in cantiere del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva nei modi previsti dal presente disciplinare: comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell’1 per mille (unopermille) del relativo onorario.
Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, l’Amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in conseguenza dell’inadempimento.
L’applicazione della penale non esclude la responsabilità del Xxxxxxxx incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare ad errori od omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Soggetto incaricato.
ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti
casi:
• ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni;
• inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque dell’Amministrazione committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 24 (ventiquattro) ore - stabiliti in rapporto al grado dell’urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall’Amministrazione medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 15 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’Amministrazione committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Soggetto Incaricato nessun altro
compenso o indennità di sorta, con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 16 - RECESSO
L’Amministrazione, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà dell’Amministrazione committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell’attività eseguita e della maggiorazione per sospensione d’incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.
Il soggetto incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all’Amministrazione committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire allo stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso.
ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ
Per il soggetto incaricato fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.
Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l’Amministrazione committente.
Il soggetto incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
ART. 18 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto incaricato e l’Amministrazione in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Udine.
ART. 19- RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
ART. 20 - DOMICILIO
Il soggetto incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a
con recapito in Via n. presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.
ART. 21 - SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell’Amministrazione committente, sono e saranno ad esclusivo carico
del soggetto incaricato.
Si intendono, altresì, a carico del soggetto incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.
ART. 22 - CLAUSOLE FISCALI
Il valore presunto del presente atto è di Euro
( / ).
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
ART.23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell’Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo le Parti stesse precisano che:
• l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto;
• hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.
ART.24 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il
dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19.
Fatto in un unico originale, con allegato sub “A”, letto, approvato e sottoscritto.
Per l’Amministrazione
Per il Soggetto Incaricato