POLIZZA RCA/C.V.T.
POLIZZA RCA/C.V.T.
Amministrata a Libro Matricola
Condizioni Contrattuali
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano :
LEGGE
Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l’art. 1681 cc, la legge 273 dell’11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n.273.
REGOLAMENTO
II regolamento di esecuzione della predetta Legge (D.P.R. 24 Novembre 1970 n° 973) e successive modificazioni ed integrazioni.
IMPRESA
Compagnia / Società assicuratrice.
AZIENDA
Steat S.p.A.
CONTRAENTE ASSICURATO
STEAT S.p.A.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
POLIZZA
II documento che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
RISCHIO
La probabilità che si verifìchi il sinistro.
SINISTRO
II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata rassicurazione.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
MASSIMALE
Limite massimo dell’importo per sinistro del risarcimento.
FRANCHIGIA
Quota da rimborsare all’Impresa da parte del Contraente e/o assicurato.
ATTIVITA’ DEL CONTRAENTE
Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli, di linea e/o non di linea ivi compresi il servizi urbano - di interesse turistico - di scuolabus - trasporto di cose e/o persone con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant’altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici.
La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.
La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l’Assicurato/Contraente debba rispondere.
E’ inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
Si precisa che l’insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell’art. 87, V°c. del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali subaffidatari del servizio.
Precisazioni
Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazione di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.
La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all’interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell’Azienda nell’organizzazione e nel controllo della propria attività.
Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati)
ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 PROVA DEL CONTRATTO
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 15° giorno successivo a tale data, fermo restando il fatto che i contrassegni dovranno essere consegnati entro il 28 dicembre;
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2013 e scadrà - senza tacito rinnovo - alle ore 24 del 31/12/2014.
1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra le parti dovranno essere inoltrate tramite lettera raccomandata A.R.. E' tuttavia consentito, specie per comunicazioni di particolare urgenza, l'uso del telex o del fax. In quest'ultima evenienza, il ricevente dovrà dare un riscontro di conferma via fax al mittente. In caso di sinistro grave o di decesso dovrà esserne data comunicazione telegrafica.
1.4 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.
1.5 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verifìcata.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
1.6 ALTRE ASSICURAZIONI
II Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.
1.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.8 FORO COMPETENTE
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Fermo.
1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE PRASSI DI SETTORE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie. Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti e, in assenza alle prassi maturate fra le Assicurazioni private e il settore del trasporto pubblico locale.
1.10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.
1.11 GESTIONE DEL CONTRATTO – XXXXXXXX BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..
Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.
Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell’Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
L’opera del broker sarà remunerata dalla Compagnia Assicuratrice , relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 5% da calcolarsi sul premio imponibile.
1.12 –TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. 54309777FE
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCA
2-1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti indicati negli Allegati - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo – derivanti dalla circolazione stradale (art. 1681 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.
2.2 LIMITE DELL'ASSICURAZIONE - MASSIMALI -
L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti :
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro relativamente a tutti gli automezzi (compresi autobus urbani, interurbani, suburbani, scuolabus), tranne gli autobus a noleggio senza conducente
€ 20.000.000,00 per ogni sinistro relativamente agli autobus da noleggio di conducente
2.3 FORMULE TARIFFARIE
A) FRANCHIGIA FISSA di € 516,00 operante su autobus in genere, autoveicoli ad uso speciale ed autocarri
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
B) BONUS/MALUS (operante per le autovetture)
Prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
2.4 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO
La garanzia è operante anche:
a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87- V comma del D. Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente e non, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente solo se conseguenti alla circolazione dei veicoli;
g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo (anche con mezzi meccanici solo per i mezzi adibiti a trasporto portatori di handicap), ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
j) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.
k) nel caso in cui le autovetture sono condotte dagli Amministratori della STEAT S.p.A. purché abilitati alla guida a norma di Xxxxx. Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'art. 2054 c.c.).
2.5 SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 C.C.)
Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri.
2.6 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n°285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) II° comma del presente articolo.
Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
2.7 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Sono considerati terzi inoltre:
a) i Comuni e tutti i Soci e Amministratori e dipendenti della Steat S.p.A., tutte le Aziende Municipalizzate e Provincializzate, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipanti e/o partecipate e/o controllate dal Contraente;
c) i coniugi, parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti;
d) dal novero dei terzi rimarranno solamente esclusi i conducenti.
2.8 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C. E. E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio. Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme e maggiori garanzie previste dalla polizza.
2.9 PREMIO DI POLIZZA
Ai sensi del II c. dell'art.11-bis della Legge 990/69, così come modificata dall'alt. 126 punto c) del D.Lgs. n° 175/95, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza e nella presente polizza al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo.
2.10 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE
II premio annuale sarà pagato dalla STEAT Spa entro e non oltre la data del 15/01/2014 al broker AON SpA e la Compagnia assicuratrice autorizza l'Agenzia o la Sede territoriale cui è stato assegnato il contratto, a rilasciare i contrassegni e i certificati di assicurazione quietanzati dalle ore 24.00 del 31/12/2013; detti titoli saranno consegnati al Contraente entro la data del 28/12/2013.
2.11 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.
2.12 DURATA DEL CONTRATTO
II contratto ha la durata di ANNI 1 (UNO) con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2013.
2.13 MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso. E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
2.14 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.
A tale proposito si precisa che le carte di circolazione dei veicoli in dotazione all'Assicurato sono intestati a : - STEAT S.p.A. (salvo veicoli in leasing: in questo caso l’intestatario della carta di circolazione sarà la Società di Leasing mentre la Steat S.p.A. sarà la “persona giuridica” che dispone del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario - codice “C” della Carta di Circolazione) ;
Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare il premio annuale anticipato.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata
di garanzia. La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, o nei seguenti casi: tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente.
Sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee in un numero di veicoli massimo pari a 40 su base annua; per tali esclusioni saranno assoggettati alla regolazione del premio esclusivamente le operazioni che comportino un periodo minimo non inferiore a 60 giorni..
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. inviata dal Contraente o dalla ricevuta del fax. La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.
In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile
riscosso in più. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.
2.15 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE
A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli eventuali atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.
Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso quando la riguarda.
L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con o su mezzi dell'azienda e vengono discussi innanzi il Giudice di Pace, onde mettere in grado l’’Azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in Prosieguo costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.
2.16 RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI
Si assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato.
2.17 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
Si assicura, fino alla concorrenza di €. 1.000,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura.
ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
ART. 3.1 - ASSICURAZIONE INCENDIO
L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati, in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell’azione del fulmine o di scoppio, nonché di scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi.
Sono inclusi nella garanzia:
- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo istallati sui veicoli;
Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:
verifìcatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
verifìcatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art 1900 1°c. C.C.); determinati da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate.
Tale garanzia è valida ed operante per i veicoli ove viene indicato il valore assicurato nell’allegato 1 del suddetto capitolato (lista veicoli assicurati).
La garanzia viene prestata senza applicazione Scoperti e/o Franchigie
ART. 3.2 - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA
L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati e/o tentati.
Sono inclusi nella garanzia i danni arrecati ai veicoli assicurati derivanti da furto o tentato furto di cose non assicurate.
Tale garanzia è valida ed operante per i veicoli ove viene indicato il valore assicurato nell’allegato 1 del suddetto capitolato (lista veicoli assicurati).
La garanzia viene prestata con uno applicazione di un Scoperto del 10% minimo € 250,00
ART. 3.3 - ESCLUSIONI
L’Assicurazione non copre i danni:
causati da bruciature non seguite da incendio;
agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni, invasioni e calamità naturali; determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
determinati da dolo delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
indiretti come deprezzamento e privazione dell’uso del veicolo qualunque ne sia la causa; preesistenti al sinistro denunciato;
conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.
ART. 3.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.
ART. 3.5 - DENUNCIA DEI SINISTRI.
I sinistri debbono essere denunciati all’Impresa entro tre giorni da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza con l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto.
Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia all’Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 del c.c..
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
ART. 3.6 - OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO
Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.
ART. 3.7 - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO
Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall’art. 1914 del C.C. perde il diritto al risarcimento.
ART. 3.8 - CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
II Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non otre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa. Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.
ART. 3.9 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
In caso di danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l’avvertenza che:
– il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
– non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L’indennizzo, calcolato come indicato nel comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.
Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.
Limitatamente alle autovetture ed autocarri l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate nella rivista specifica “EUROTAX GIALLO” o, qualora il veicolo non fosse riportato nella suddetta rivista, su “QUATTRORUOTE”;
Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo del veicolo. Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.
ART. 3.10 - RECUPERI
Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l’Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno accertato sul veicolo.
GARANZIE E CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
A) Carico e scarico
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.-
B) Ricorso terzi da incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 500.000,00=
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
C) Rinuncia al diritto di rivalsa
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art.2.6 “Esclusione e rivalsa” la Società, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Conducente e/o Assicurato e/o proprietario:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n°285.
L’IMPRESA IL CONTRAENTE
DICHIARAZIONI Al SENSI DELL'ART. 1341 C.C.
Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:
Art.1.11 Gestione del contratto.
Art. 2.5 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.) Art. 2.6 Esclusioni e rivalsa
Art 2.12 Durata del contratto
Art.2.14 Polizza a libro matricola e regolazione del premio
L’IMPRESA IL CONTRAENTE
Lista veicoli oggetto di assicurazione Totale n. 122
N. | N° | MARCA PULMAN | NUMERO TELAIO | TARGA | TIPO | PAX A SEDERE | PAX IN PIEDI | TOTALE PAX | X.XX. | Euro | LUNGHEZ ZA MT. | VALORE IF 2014 |
ESCLUSO AUTISTA | ||||||||||||
1 | 49 | SICCAR 383 autosn. | XXX00000XXX000000 | AP 364003 | SUBURBANO | 54 | 100 | 154 | 1988 | 0 | 17,500 | |
2 | 54 | SICCAR 383.28 | ZBD38328ASI000119 | AP 403328 | INTERURBANO | 69 | 53 | 122 | 1990 | 0 | 17,500 | |
3 | 113 | FIAT 370 12.30 | ZCF702M101017083 | AP 426800 | INTERURBANO | 55 | 29 | 84 | 1991 | 0 | 12,000 | |
4 | 119 | SETRA S215 UL | XXX00000000000000 | AE 157 DK | INTERURBANO | 53 | 30 | 83 | 1995 | 1 | 12,000 | |
5 | 120 | SETRA S215 UL | XXX00000000000000 | AE 158 DK | INTERURBANO | 53 | 30 | 83 | 1995 | 1 | 12,000 | |
6 | 121 | SETRA S215 UL | XXX00000000000000 | AE 159 DK | INTERURBANO | 53 | 30 | 83 | 1995 | 1 | 12,000 | |
7 | 122 | SETRA SG221 UL | XXX00000000000000 | AE 091 DN | INTERURBANO | 71 | 50 | 121 | 1995 | 1 | 18,000 | |
8 | 124 | SETRA S 315 UL | XXX00000000000000 | AJ 737 GD | INTERURBANO | 53 | 27 | 80 | 1995 | 2 | 12,000 | |
9 | 125 | SETRA S 315 UL | XXX00000000000000 | AJ 738 GD | INTERURBANO | 53 | 27 | 80 | 1995 | 2 | 12,000 | |
10 | 126 | SETRA S 315 UL | XXX00000000000000 | AJ 739 GD | INTERURBANO | 53 | 27 | 80 | 1995 | 2 | 12,000 | |
11 | 135 | DSM MAN | XXX0000000X000000 | AK 373 BZ | SUBURBANO | 26 | 32 | 58 | 1997 | 2 | 8,820 | |
12 | 137 | Iveco 591.12.27/S99City c | XXX000X0000000000 | AT 570 VR | SUBURBANO | 37 | 57 | 94 | 1997 | 2 | 11,995 | |
13 | 138 | Iveco fiat 591.12.27Citycla | XXX000X0000000000 | AT 571 VR | SUBURBANO | 37 | 57 | 94 | 1997 | 2 | 11,995 | |
14 | 139 | AUTOSN MAN NG 272 | XXXX000000X000000 | AT 645 VR | SUBURBANO | 51 | 94 | 145 | 1993 | 2 | 17,960 | |
15 | 000 | XXXXXX XXX XX 000 | XXXX000000X000000 | AY 671 LH | SUBURBANO | 51 | 94 | 145 | 1993 | 2 | 17,960 | |
16 | 141 | AUTOSN MAN NG 272 | XXXX000000X000000 | AZ 488 TL | SUBURBANO | 55 | 94 | 149 | 1993 | 2 | 17,960 | |
17 | 144 | SETRA SG321 AUTOSN | XXX00000000000000 | BF 041 WC | INTERURBANO | 69 | 53 | 122 | 1999 | 2 | 18,000 | |
18 | 145 | IVECO A45.12 | XXX00000000000000 | BF 080 WC | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 1999 | 2 | 6,860 | |
19 | 146 | IVECO A45.12 | XXX00000000000000 | BF 081 WC | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 1999 | 2 | 6,860 | |
20 | 147 | SETRA SG321 AUTOSN | XXX00000000000000 | BG 646 RJ | INTERURBANO | 69 | 53 | 122 | 1999 | 2 | 18,000 | |
21 | 148 | SETRA SG321 AUTOSN | XXX00000000000000 | BG 653 RJ | INTERURBANO | 69 | 53 | 122 | 1999 | 2 | 18,000 | |
22 | 149 | IVECO MY WAY | XXX000X000X000000 | BG 935 RJ | INTERURBANO | 53 | 28 | 81 | 2000 | 2 | 12,000 | |
23 | 150 | IVECO MY WAY | XXX000X000X000000 | BG 936 RJ | INTERURBANO | 53 | 28 | 81 | 2000 | 2 | 12,000 | |
24 | 000 | XXXXX XXXXXXXXX | XXX0X0X000X000000 | BG 937 RJ | SUBURBANO | 18 | 27 | 45 | 2000 | 2 | 7,650 | |
25 | 000 | XXXXX XXXXXXXXX | XXX0X0X000X000000 | BG 938 RJ | SUBURBANO | 18 | 27 | 45 | 2000 | 2 | 7,650 | |
26 | 000 | XXXXX XXXXXXXXX | XXX0X0X000X000000 | BG 939 RJ | SUBURBANO | 18 | 27 | 45 | 2000 | 2 | 7,650 | |
27 | 000 | XXXXX XXXXXXXXX | XXX0X0X000X000000 | BG 940 RJ | SUBURBANO | 14 | 31 | 45 | 2000 | 2 | 7,650 | |
28 | 000 | XXXXX XXXXXXXXX | XXX0X0X000X000000 | BG 941 RJ | SUBURBANO | 14 | 31 | 45 | 2000 | 2 | 7,650 | |
29 | 000 | XXXXX XXXXXXXXX | XXX0X0X000X000000 | BG 942 RJ | SUBURBANO | 14 | 31 | 45 | 2000 | 2 | 7,650 | |
30 | 157 | IVECO TOP ORL A45E12 | XXX00000000000000 | BG943RJ | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 2000 | 2 | 6,860 | |
31 | 158 | NEOPLAN 2 piani | XXX000000XXX00000 | BP630TJ | NOLEGGIO | 74 | 74 | 1997 | 2 | 12,000 | ||
32 | 000 | XX XXX XXXXX | XXX000X000X000000 | BP 332 TJ | INTERURBANO | 53 | 28 | 81 | 2001 | 2 | 12,000 | |
33 | 000 | XX XXX XXXXX | XXX000X000X000000 | BP 331 TJ | INTERURBANO | 53 | 28 | 81 | 2001 | 2 | 12,000 | |
34 | 163 | SETRA S315 UL | XXX00000000000000 | BP 429 TJ | INTERURBANO | 53 | 27 | 80 | 2001 | 2 | 12,000 | |
35 | 164 | SETRA S315 UL | XXX00000000000000 | BP 430 TJ | INTERURBANO | 53 | 27 | 80 | 2001 | 2 | 12,000 | |
36 | 165 | IVECO A45E12 | XXX00000000000000 | BP 848 TJ | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 2001 | 2 | 6,860 | |
37 | 166 | IVECO A45E12 | XXX00000000000000 | BP 849 TJ | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 2001 | 2 | 6,860 | |
38 | 167 | IVECO A 45.12 | XXX00000000000000 | BP 330 TJ | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 2001 | 2 | 6,860 | |
39 | 168 | IVECO A 45.12by xxxxxxx | XXX00000000000000 | BP 657 TJ | INTERURBANO | 16 | 0 | 16 | 2001 | 2 | 6,860 | |
40 | 169 | SETRA321UL AUTOSN | XXX00000000000000 | BP 658 TJ | INTERURBANO | 69 | 42 | 111 | 2001 | 2 | 18,000 | |
41 | 170 | Iveco 591.12.27/S99City c | XXX000X0000000000 | BT 397 EW | SUBURBANO | 37 | 57 | 94 | 2001 | 2 | 11,995 | |
42 | 171 | Iveco fiat 591.12.27Citycla | XXX000X0000000000 | BT 398 EW | SUBURBANO | 37 | 57 | 94 | 2001 | 2 | 11,995 | |
43 | 172 | SCUOLABUS IVECO ORLAN | XXXX0000000000000 | BX 311 AP | SCUOLABUS | 34 | 34 | 2001 | 2 | 6,980 | ||
44 | 173 | XXXXXXXXXXXX.XXXXX | XXX00000000000000 | BX 573 AP | INTERURBANO | 68 | 43 | 111 | 1989 | 0 | 17,515 | |
45 | 175 | SETRA SG 321 XX XXXXX | XXX00000000000000 | XX 754 AR | INTERURBANO | 69 | 42 | 111 | 2002 | 2 | 18,000 | |
46 | 177 | Iveco 65c15 orlandi happy | XXXX00X0000000000 | BX 000 XX | XXXXXXXXXXX | 00 | 0 | 28 | 2002 | 3 | 7,700 | |
47 | 178 | Iveco 65c15 orlandi happy | XXXX00X0000000000 | BX 000 XX | XXXXXXXXXXX | 00 | 0 | 28 | 2002 | 3 | 7,700 | |
48 | 179 | XXXXXXXX. X000XXX/XX | XXX0000XX00000000 | XX 288 AV | SUBURBANO | 27 | 46 | 73 | 2002 | 3 | 10,790 | |
49 | 180 | XXXXXXXX. X000XXX/XX | XXX0000XX00000000 | XX 289 AV | SUBURBANO | 27 | 46 | 73 | 2002 | 3 | 10,790 | |
50 | 181 | SETRA S 415 HDH | XXX00000000000000 | BX 000 XX | XXXXXXXX | 52 | 52 | 2002 | 5 | 12,000 | 40.000,00 | |
51 | 182 | SETRA S 315 GT- HD | XXX00000000000000 | BX 000 XX | XXXXXXXX | 54 | 54 | 2002 | 3 | 12,000 | 20.000,00 | |
52 | 183 | BREDAMEN. X000/XXX | XXX0000XX00000000 | XX 335 DA | SUBURBANO | 19 | 27 | 46 | 2003 | 3 | 7,995 | |
53 | 184 | Setra 315UL | XXX00000000000000 | CE 939 DD | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2003 | 3 | 12,000 | |
54 | 185 | Setra 315UL | XXX00000000000000 | CE 940 DD | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2003 | 3 | 12,000 | |
55 | 000 | Xxxxxxx X0000 SHD | XXX0000000XX00000 | EG 816 LZ | NOLEGGIO | 54 | 54 | 2003 | 3 | 12,000 | 20.000,00 | |
56 | 188 | Setra S 431DT | XXX00000000000000 | CK 752 NN | NOLEGGIO | 82 | 82 | 2004 | 5 | 13,890 | 70.000,00 | |
57 | 190 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 066 TM | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2005 | 3 | 12,000 | |
58 | 191 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 067 TM | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2005 | 3 | 12,000 | |
59 | 192 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 096 TM | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2005 | 3 | 12,000 | |
60 | 193 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 097 TM | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2005 | 3 | 12,000 | |
61 | 194 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 098 TM | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2005 | 3 | 12,000 | |
62 | 195 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 110 TM | INTERURBANO | 49 | 17 | 66 | 2005 | 3 | 12,000 | |
63 | 196 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 111 TM | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2005 | 3 | 12,000 | |
64 | 197 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 139 TM | INTERURBANO | 49 | 17 | 66 | 2005 | 3 | 12,000 |
N. | N° | MARCA PULMAN | NUMERO TELAIO | TARGA | TIPO | PAX A SEDERE | PAX IN PIEDI | TOTALE PAX | X.XX. | Euro | LUNGHEZ ZA MT. | VALORE IF 2014 |
ESCLUSO AUTISTA | ||||||||||||
65 | 198 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 141 TM | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2005 | 3 | 12,000 | |
66 | 199 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 142 TM | INTERURBANO | 49 | 17 | 66 | 2005 | 3 | 12,000 | |
67 | 200 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 154 TM | INTERURBANO | 49 | 17 | 66 | 2005 | 3 | 12,000 | |
68 | 201 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 155 TM | INTERURBANO | 49 | 17 | 66 | 2005 | 3 | 12,000 | |
69 | 202 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 165 TM | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 2005 | 3 | 12,000 | |
70 | 203 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CR 167 TM | INTERURBANO | 49 | 17 | 66 | 2005 | 3 | 12,000 | |
71 | 204 | Iveco A50C11 | XXX00000000000000 | DH 482 LP | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 07/09/2005 | 3 | 6,948 | |
72 | 205 | Setra SG 321 UL | WKK6275011310112 | CY 154 PC | INTERURBANO | 69 | 37 | 106 | 16/09/2005 | 3 | 18,000 | |
73 | 206 | Irisbus 50C11 CNG | XXX00000000000000 | CY 809 PC | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 12/10/2005 | 3 | 6,948 | |
74 | 207 | Irisbus France Ares | XXXXXX0000X000000 | CY 810 PC | INTERURBANO | 45 | 16 | 61 | 12/10/2005 | 3 | 10,603 | |
75 | 208 | Iveco 50 CNG | ZCFC507000554711 | CY 964 PC | URBANO | 10 | 19 | 29 | 04/11/2005 | 3 | 6,700 | |
76 | 209 | Xxxxxxxx Xxxx | XXX0000000X000000 | CZ 399 KW | SCUOLABUS | 28 | 28 | 04/01/2006 | 3 | 6,595 | ||
77 | 000 | Xxxxx Xxx Xxxxx | XX0XXXXXXX0000000 | CZ 400 KW | NOLEGGIO | 30 | 30 | 04/01/2006 | 3 | 7,800 | 25.000,00 | |
78 | 212 | Xxxx Futura FHD 13,380 | XX0XX00X000000000 | EP 922 SG | INTERURBANO | 60 | 59 | 17/03/2006 | 3 | 12,700 | 65.000,00 | |
79 | 213 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CZ 930 KW | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 22/03/2006 | 3 | 12,000 | |
80 | 214 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CZ 931 KW | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 22/03/02006 | 3 | 12,000 | |
81 | 215 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CZ 932 KW | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 22/03/02006 | 3 | 12,000 | |
82 | 216 | Setra S 315 UL | XXX00000000000000 | CZ 933 KW | INTERURBANO | 53 | 16 | 69 | 22/03/02006 | 3 | 12,000 | |
83 | 217 | Setra S 317 UL (Mt.13,80) | XXX00000000000000 | DC 013 GX | INTERURBANO | 61 | 24 | 85 | 22/03/02006 | 3 | 13,850 | |
84 | 218 | Iveco A50C11 | XXX00000000000000 | DC 386 GX | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 02/08/02006 | 3 | 6,948 | |
85 | 219 | Iveco A50C11 | XXX00000000000000 | DC 387 GX | INTERURBANO | 19 | 0 | 19 | 02/08/2006 | 3 | 6,948 | |
86 | 220 | Setra S 317 UL (Mt.13,80) | XXX00000000000000 | DC 538 GX | INTERURBANO | 61 | 24 | 85 | 14/09/2006 | 3 | 13,850 | |
87 | 224 | Iveco Fiat A45 | XXX00000000000000 | DH 498 LP | SCUOLABUS | 28 | 28 | 21/09/2007 | 0 | 6,748 | ||
88 | 226 | Ducato Metropolis | XXX00000000000000 | DW 074 KM | URBANO | 10 | 7 | 17 | 25/03/2009 | 4 | 5,998 | |
89 | 227 | IRISBUS ITALIA | XXX0X0X000X000000 | DY 819 EB | SUBURBANO | 18 | 55 | 73 | 15/07/2009 | 4 | 9,450 | |
90 | 229 | SETRA S419UL | XXX00000000000000 | DY 940 EB | INTERURBANO | 69 | 34 | 103 | 15/09/2009 | 5 | 14,980 | 130.000,00 |
91 | 230 | Setra S431 DT | XXX00000000000000 | DY 952 EB | INTERURBANO | 86 | 8 | 94 | 18/09/2009 | 5 | 13,890 | 225.000,00 |
92 | 232 | Setra S315 GT HD | XXX00000000000000 | DZ 611 SM | NOLEGGIO | 55 | 55 | 11/02/2001 | 2 | 12,000 | 20.000,00 | |
93 | 233 | Setra S 431 | XXX00000000000000 | EA 988 NL | INTERURBANO | 81 | 81 | 30/01/2010 | 5 | 13,890 | 240.000,00 | |
94 | 234 | Irisbus Iveco A65C/E4/31 wing | XXXX00X0000000000 | EC 936 VM | INTERURBANO | 30 | 0 | 30 | 20/05/2010 | 5 | 8,508 | |
95 | 235 | Setra S417 UL | XXX00000000000000 | EC 859 VM | INTERURBANO | 61 | 26 | 87 | 16/06/2010 | 5 | 14,050 | |
96 | 236 | Setra S417 UL | XXX00000000000000 | EF 864 GR | INTERURBANO | 61 | 26 | 87 | 22/10/2010 | 5 | 14,050 | |
97 | 237 | Setra S317 GT HD | XXX00000000000000 | EF 998 GR | NOLEGGIO | 63 | 63 | 0101/2003 | 5 | 13,850 | 80.000,00 | |
98 | 238 | Iveco 65C/E4/31 | XXXX00X0000000000 | EG 933 LZ | INTERURBANO | 30 | 0 | 30 | 09/03/2011 | 5 | 8,468 | |
99 | 239 | Iveco 65C/E4/31 | XXXX00X0000000000 | EG 939 XH | INTERURBANO | 30 | 0 | 30 | 29/06/2011 | 5 | 8,468 | |
100 | 240 | EVOBUS SETRA S 415 | XXX00000000000000 | EK 882 ZL | NOLEGGIO | 42 | 42 | 18/01/2011 | 5 | 12,200 | 180.000,00 | |
101 | 241 | IVECO A50/EA/ACNG | XXX000X0000000000 | EK 993 ZL | INTERURBANO | 10 | 8 | 18 | 30/03/2012 | 5 | 6,948 | |
102 | 242 | IVECO A50/EA/ACNG | XXX000X0000000000 | EK 994 ZL | INTERURBANO | 10 | 8 | 18 | 02/04/2012 | 5 | 6,948 | |
103 | 243 | IVECO A50/EA/ACNG | XXX000X0000000000 | EM 907 YE | INTERURBANO | 10 | 8 | 18 | 24/05/2012 | 5 | 6,948 | |
104 | 244 | IVECO A50/EA/ACNG | XXX000X0000000000 | EM 908 YE | INTERURBANO | 10 | 8 | 18 | 24/05/2012 | 5 | 6,948 | |
105 | 245 | VDL JONCHKHEERE | XXXXX00XX0X000000 | EM 909 YE | NOLEGGIO | 61 | 61 | 24/05/2012 | 5 | 13,975 | 320.000,00 | |
106 | 246 | SDD130,510 | XXXXX00XX0X000000 | EP 911 AN | INTERURBANO | 84 | 16 | 100 | 07/11/2012 | 5 | 13,035 | |
107 | 247 | SETRA S 417 UL | XXX00000000000000 | EP 983 AN | INTERURBANO | 61 | 26 | 87 | 11/01/2013 | 5 | 14,050 | |
108 | 248 | SETRA S 416 HDH | XXX00000000000000 | ER 972 FY | NOLEGGIO | 59 | 59 | 23/07/2008 | 5 | 13,190 | 180.000,00 |
VALORE I/F2014
73
FMPSTEAT
targa prova
65
EA 756 NK
Fiat Panda
921
64
EA 755 NK
Fiat Panda
920
63
EA 754 NK
Fiat Panda
919
62
EA 753 NK
Fiat Panda
918
60
EA 752 NK
Fiat Panda
917
8.000,00 + kasko
57
DD532WX
Fiat Ducato Noleggio
916
59
DZ788SL
Fiat Xxxxx
000
00
XX 000 TB
Fiat Palio
912
19
CH980VJ
DUCATO
910
16
AP 431784
Fiat Tipo
908
13
AJ530FX
TEMPRA
906
68
BV093WV
Mult
904
66
BX597DX
Alfa
901
000230.33.408
135
TARGA
AUTOVETTURE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14