CONVENZIONE
CONVENZIONE
per l’affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell’/negli aeroporto/i di Reggio Calabria e Crotone
L’anno duemila , il giorno , del mese di
TRA
l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, concedente, Codice fiscale , d’ora in avanti denominato “E.N.A.C.”, rappresentato dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Xxxxxx Pretorio, n. 118
E
la Società , Codice fiscale e partita IVA , Concessionaria, con sede legale in Reggio Calabria/Crotone, Via , dell’/degli Aeroporto/i di Reggio Calabria/Crotone, d’ora in avanti denominata “Concessionaria”, rappresentata dal Dott. nella sua qualità di Amministratore , domiciliato per la carica presso la sede della società
PREMESSO
1) che il Codice della Navigazione, in materia di rilascio della concessione di gestione totale, ha definito all’art.705 i compiti del gestore aeroportuale, subordinando l’affidamento in concessione alla sottoscrizione di una apposita convenzione;
2) che l’art. 10, co. 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l’art. 1 del decreto- legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall’art. 2, co. 188, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;
3) che il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, d’ora in avanti indicato come E.N.A.C, ha attribuito all’E.N.A.C.
le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell’aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all’Ente nazionale della gente dell’aria (E.N.G.A.);
4) che, in tale assetto normativo, l’E.N.A.C. - che, ai sensi dell’art.687 del Codice della navigazione, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile - si configura come soggetto giuridico deputato all’assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore dell’aviazione civile e rispetto all’attività delle società di gestione aeroportuale;
5) che il Regolamento (UE) n. 1998/2015 della Commissione del 5 novembre 2015 ha stabilito disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile e che l’Enac, in coerenza con quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 300/2008, ha aggiornato, in conformità alla normativa comunitaria, il PNS e con disposizione del DG del 1 febbraio 2016 lo ha approvato e reso esecutivo;
6) Che l’art.5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e successive eventuali integrazioni, attuato con il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell’interno, 29 gennaio 1999, n. 85 e l’ art. 6 del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, attuato con note dell’ENAC nn.5901/ENAC/PROT, 5926/ENAC/PROT e 5920/ENAC/PROT del 20 gennaio 2015, hanno disciplinato la materia dell’affidamento alle società di gestione aeroportuale dei controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli, personale in servizio e veicoli che accedono alle aree sterili degli aeroporti;
7) che, in conformità all’art. 8 del decreto legislativo n. 250/1997 il decreto interdirigenziale del duemila , n. , ha assegnato in uso gratuito all’E.N.A.C. i beni del demanio aeroportuale di Reggio Calabria.
Crotone (2);
8) che la Società , a seguito di espletamento, ai sensi dell’art 704 del Codice della navigazione, di apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è risultata aggiudicataria della concessione di gestione totale
dell’aeroporto/i di Reggio Calabria/Crotone;
9) Che con l’offerta tecnica presentata in sede di gara la società … si è impegnata a porre in essere un piano di investimenti trentennale;
10)che l’art.705 del Codice della Navigazione prescrive che l'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'Enac e che i requisiti per tale certificazione sono prescritti nel regolamento EU 139/2014;
11) che la Società , nelle more della formale acquisizione a titolo concessorio del demanio aeronautico dell’aeroporto/i di Reggio Calabria/Crotone, ha acquisito, in data Duemila , la certificazione dell’ idoneità della struttura di esercizio quale gestore aeroportuale presso l’aeroporto/i medesimo/i.
12) che la legge 9 novembre 2004, n. 265, ha disposto in materia di gestioni aeroportuali, prevedendo specifiche prescrizioni, anche sanzionatorie, da inserire nelle convenzioni;
13) che i decreti legislativi 17 gennaio 2005, n. 13, e 19 agosto 2005, n. 194, adottati in attuazione delle direttive 2002/30/CE e 2002/49/CE, hanno emanato disposizioni in materia di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari, e di determinazione e gestione del rumore ambientale;
14) che il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto in materia di razionalizzazione e incremento dell’efficienza del settore delle gestioni aeroportuali;
15) che con la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è stata recepita la direttiva comunitaria 2001/12/CE, in materia di tariffazione aeroportuale, prevedendo e disciplinando l’istituzione dell’Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
00)xxx il dl 133/2014 (cd. “Sblocca Italia) convertito con legge n.164/2014, prevede, al comma 11 dell’art.1 la sottoscrizione di contratti di programma tra ENAC e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO
1) La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all’affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione, e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’aeroporto/i di Reggio Calabria/Crotone;
ART. 2 – AFFIDAMENTO
1. Per la durata di anni 30 (trenta) , decorrenti dalla data di efficacia del decreto di affidamento, è concesso alla Società il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto/i di Reggio Calabria (e/o) di Crotone, da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.
2. La Concessionaria subentra nei rapporti attivi e passivi, già facenti capo all'Amministrazione, alla data di efficacia del decreto di cui al co. 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.
3. La Concessionaria ha il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto. L’idoneità della Concessionaria ad espletare le attività di cui al presente comma è attestata dalla certificazione rilasciata dall’E.N.A.C.
4. La Concessionaria gestisce l’aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati, finalizzati direttamente o indirettamente alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l’utilizzo dei beni e delle risorse affidate, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell’aeroporto e l’obbligo della Concessionaria di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale, come da certificazione aeroportuale.
5. La Concessionaria è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l’attività di gestione.
6. La Concessionaria definisce e attua le strategie e le politiche commerciali per lo sviluppo dell’aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.
ART. 3 – SUBCONCESSIONI.
1) E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in sub concessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.
2) E' consentito altresì, previa comunicazione scritta all’E.N.A.C., l’affidamento in sub concessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei piani di utilizzo approvati dall’Ente.
3. Gli affidamenti di cui ai co. 1 e 2 devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di non discriminazione, di proporzionalità e devono contenere la clausola di rispetto, da parte degli affidatari, della carta dei servizi di cui all’art. 6 del Regolamento di Scalo; essi non possono avere durata superiore a quella di cui al precedente art. 2 e sono risolti di diritto in caso di cessazione della concessione per decorrenza del termine di affidamento, di revoca, di decadenza dalla concessione, di cessazione della concessione per risoluzione di diritto della convenzione. In tutti questi casi di cessazione anticipata della concessione restano a carico della Concessionaria eventuali indennizzi/ risarcimenti/rimborsi pretesi dai sub concessionari.
4. La Concessionaria verifica che i soggetti terzi, ammessi ad operare nell’aeroporto ai sensi dei precedenti commi del presente art., siano muniti di una idonea copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi all'esplicazione della propria attività, in ambito aeroportuale, per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi. L’idoneità della copertura assicurativa deve essere attestata da perizia giurata, rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto diretto con la Concessionaria e con i soggetti interessati.
ART. 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
1. La Concessionaria, provvede secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, con onere a proprio carico, a:
a) Conseguire la certificazione di aeroporto, ai sensi del Regolamento EU 139/2014 e delle eventuali ulteriori disposizioni attuative emanate dall’E.N.A.C.;;
b) gestire l’aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente alle attività aeronautiche, adottando iniziative in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti, e assicurando altresì lo svolgimento dell’attività di aviazione generale con ogni iniziativa diretta ad evitare pratiche discriminatorie rispetto all’aviazione commerciale, e con l’individuazione, in presenza di esigenze di sicurezza o di operatività o di sviluppo aeroportuali, d’intesa con l’E.N.A.C., di soluzioni per la eventuale ricollocazione all’interno del sedime aeroportuale o presso aerodromi o avio superfici viciniori;
c) rispettare gli impegni assunti con l’offerta tecnica per la realizzazione del piano trentennale degli investimenti, così come attuati nel contratto di programma di cui al successivo sub-comma d)
d) sottoscrivere con E.N.A.C. il Contratto di Programma ai sensi dell’art. 1, comma 11 del decreto legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.
e) organizzare e gestire l’impresa aeroportuale garantendo l’efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, conformi alle vigenti disposizioni di settore, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente. In particolare, fermi restando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili, la Concessionaria assicura, per quanto di competenza, con oneri a proprio carico lo svolgimento delle attività di valutazione per l’adozione delle restrizioni operative disciplinate dal decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, ed i costi inerenti al funzionamento del previsto Comitato tecnico-consultivo; assicura altresì gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194;
f) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e
secondo le regole di non discriminazione dell’utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la Concessionaria provvede:
f.1) ad assicurare l’efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di pronto soccorso e sanitario i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell’acqua, di sfalcio dell’erba;
f. 2) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell’aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla loro riconsegna all'E.N.A.C.;
f. 3) alla gestione ed alla manutenzione degli impianti di assistenza visiva e luminosa (AVL) non di proprietà di E.N.A.V. S.p.A.;
f.4) all’acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l’efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell’acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;
f. 5) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
f.. 6) a segnalare all’E.N.A.C. gli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attività dell’aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. Gli eventi a cui fare riferimento all’atto della segnalazione sono stabiliti negli allegati da I a V del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione del 29 giugno 2015 , fermo restando l’obbligo di intervento della concessionaria per quanto di competenza
f..7) a svolgere ogni attività di supporto necessaria all’espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato dei servizi di soccorso e
sanitari, in ambito aeroportuale;
f. 8) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, ai servizi di vigilanza e di guardiania, all’alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all’asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici e telematici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite a titolo gratuito all’E.N.A.C. e, d’intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto;
f. 9) ad adottare le misure idonee ad assicurare il servizio antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni ed integrazioni;
f.10) ad assicurare lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza su passeggeri, bagagli, merci, operatori aeroportuali e veicoli che accedono alle aree sterili, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall' Ente.; in proposito, la Concessionaria si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi della legge 248/2005 e s.m.i.;
f. 11) a garantire gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n.1998/2015 della Commissione;
f. 12) ad assicurare la gestione degli oggetti smarriti;
f. 13) a sostenere gli oneri derivanti dall’attuazione della legge 22 marzo 2012, n. 33, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”.
2. La Concessionaria garantisce idonei standard di servizio offerti all’utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da approvarsi, da parte dell'E.N.A.C., nei tempi e con le modalità indicate dall'art. 10 del regolamento, assicurando altresì l’assistenza ai passeggeri a ridotta capacità motoria nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 5 luglio 2006, n. 1107, e relativa disciplina di attuazione e sanzionatoria. Essa, inoltre, provvede a dare adeguata e diffusa informazione sulla ubicazione dei vari servizi nelle aree interne e/o esterne alla aerostazione dedicati ai passeggeri e, in particolare, sui punti allestiti per ogni
comunicazione utile agli stessi, ivi compresi il trattamento del bagaglio, gli orari schedulati ed i ritardi dei voli in partenza ed in arrivo; mette, altresì, a disposizione dei passeggeri i carrelli per il trasporto dei bagagli in numero adeguato e proporzionato all'andamento del traffico.
3. La Concessionaria corrisponde il canone annuo di concessione, determinato ai sensi dell’art. 2, co. 188, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e s.m.i..
4. La Concessionaria, entro tre mesi dall’affidamento della gestione totale ed al fine di disciplinare l’attività propria e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto aeroportuale, sottopone all’E.N.A.C., per la successiva adozione, lo schema di Regolamento di scalo conforme alle previsioni dell’art. 2 della legge 265/2004 e comprendente la disciplina delle sanzioni, anche pecuniarie, alla cui irrogazione provvede l’E.N.A.C., anche su proposta della Concessionaria, quando esse si riferiscano a violazioni del Regolamento di scalo medesimo compiute dagli operatori aeroportuali. Fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15, l’accertata inadempienza della Concessionaria rispetto alle disposizioni dell’ adottato Regolamento di scalo, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1174, Codice della navigazione. La Concessionaria propone i successivi aggiornamenti del Regolamento di scalo con la stessa procedura e ne verifica il rispetto da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali.
5. Eventuali iniziative assunte dalla Concessionaria e non rientranti nell'oggetto di cui all’art. 1 della presente convenzione, non devono generare ripercussioni negative sulla gestione economico-finanziaria dell'aeroporto ed in genere sul livello di servizio offerto all'utenza.
6. La Concessionaria assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99, favorendo, nel rispetto dei principi di imparzialità e di non discriminazione, la presenza di una pluralità di operatori di assistenza a terra così da garantire all'utenza le migliori condizioni. In particolare per quanto attiene la disponibilità degli spazi necessari per l’effettuazione dell’assistenza a terra anche in regime di auto assistenza, provvede alla ripartizione degli stessi in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori.
7. La Concessionaria comunica, su richiesta dell’E.N.A.C., i dati statistici relativi
all’attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi di propria competenza inerenti sia la gestione della Concessionaria sia quella delle eventuali società controllate operanti in ambito aeroportuale, ivi comprese le informazioni e i documenti inerenti i rapporti di natura commerciale
8. La Concessionaria comunica altresì, a fini di preventiva valutazione di compatibilità con la normativa afferente le gestioni aeroportuali, modifiche sostanziali dell’assetto societario e/o organizzativo, nonché progetti o schemi di accordo relativi.
ART. 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL’ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
1. Compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze su proposta dell’E.N.A.C., i provvedimenti di revoca e decadenza di cui all’art. 15 .
2. Compete all’E.N.A.C.:
a) controllare e vigilare sull’attività della Concessionaria ai sensi dell’art. 705 del Codice della navigazione, con particolare attenzione, altresì, al rispetto dei principi di sicurezza;
b) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
c) adottare il Regolamento di scalo proposto dalla Concessionaria conformemente alle previsioni dell’art. 2 della legge 265/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
d) applicare le penali previste dal successivo art. 14, nonché proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne sussistano i presupposti, l’adozione dei provvedimenti di revoca e di decadenza di cui all’art. lo 15;
e) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze, l’attività delle Amministrazioni e degli Enti presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l’esercizio delle attività aeroportuali, provvedendo altresì all’assegnazione delle superfici che la Concessionaria mette a disposizione dell'E.N.A.C., secondo quanto stabilito al successivo art. 11, comma 2.
3. Ai fini dell’esercizio della funzione di vigilanza, la Concessionaria sottopone all’E.N.A.C., per la preventiva autorizzazione, l’eventuale scorporo di attività rientranti nel precedente art. 4, co. 1, lett. c), e l’affidamento delle stesse a società controllate; agli stessi fini, la Concessionaria ha l’obbligo di comunicare all’E.N.A.C. l’eventuale costituzione di società per la gestione delle attività commerciali di cui al precedente art. 3, co. 2. Il bilancio della Concessionaria, unitamente ai bilanci allegati delle società di cui al presente comma, dopo l’approvazione da parte degli organi societari, è trasmesso, previa certificazione, da parte della Concessionaria all’E.N.A.C., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Alla Concessionaria si applicano le disposizioni ex art. 11, Regolamento n. 521/97, in materia di Collegio sindacale.
4. Sulla base di specifiche relazioni presentate con cadenza quadriennale dalla Concessionaria, l’E.N.A.C. verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo concessorio, con particolare riguardo al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, alla presentazione del bilancio di esercizio successivo al quarto anno di decorrenza del decreto interministeriale di affidamento in concessione della gestione totale, nonché al tendenziale mantenimento delle condizioni di tale equilibrio, alla situazione patrimoniale della Società ed allo stato di solvibilità delle stessa. L’E.N.A.C. verifica altresì, a consuntivo, la rispondenza dell’effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento e lo stato di attuazione del programma di intervento di cui all’art. 12, co. 2, segnalando eventuali inadempienze ai fini dell’avvio di iniziative di correzione del programma stesso o per l’avvio del procedimento di contestazione degli addebiti, ovvero, dell’applicazione della penale di cui all’art. 14 della presente convenzione o, se del caso, dell’avvio del procedimento di revoca di cui all’art. 15.
5. L’E.N.A.C., all’atto della presentazione del bilancio societario, effettua annualmente specifici monitoraggi in ordine al rispetto di tutti gli impegni assunti dalla Concessionaria, anche con riferimento al corretto stato manutentivo dei singoli beni affidati.
ART. 6 - CARTA DEI SERVIZI
1. La Concessionaria garantisce il rispetto dei livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza come previsti nella Carta dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa vigente e comunica periodicamente all’E.N.A.C. i dati relativi alla qualità dei servizi resi.
ART. 7 - OPERATIVITA’ AEROPORTUALE
1. La Concessionaria garantisce la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C. e di apertura straordinaria su indicazione di E.N.A.C.
2. L’E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d’intesa con gli Enti interessati, affinché la pianificazione dell’attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La Concessionaria, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV S.p.A., in base a criteri di non discriminazione assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l’ordinato movimento dei mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili.
4. La Concessionaria, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell’E.N.A.C., applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal Regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto.
5. La Concessionaria informa tempestivamente l’E.N.A.C., l’ENAV S.p.A., i vettori e tutti i soggetti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e a interventi sull’area di movimento dell’aeroporto gestito, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti la struttura aeroportuale ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di proprietà dell’ENAV, anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.
ART. 8 – PROVENTI
1. Costituiscono proventi della Concessionaria:
a) i diritti per l’uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;
c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza determinati ai sensi della legge 248/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
d) le entrate derivanti dall’esercizio dell’attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché dall’utilizzazione di aree e impianti aeroportuali da parte di terzi, anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99, salve le disposizioni normative di riordino della materia tariffaria.
2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate, anche ai fini dell’imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della società Concessionaria.
ART. 9 - REGIME DEI BENI
1. L’affidamento della gestione totale dell’aeroporto comporta il trasferimento in uso alla Concessionaria delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2. Ai fini di cui al co. 1 l’E.N.A.C., divenuto efficace il decreto interministeriale di affidamento della gestione totale, in contraddittorio con la Concessionaria provvede alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all’Agenzia del demanio, per gli adempimenti di competenza.
3. In materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali trova applicazione quanto previsto all’art. 1, legge n. 33/2012.
4. Le opere realizzate sul sedime aeroportuale, dalla Concessionaria o da terzi, appartengono al patrimonio dei soggetti che le hanno realizzate sino alla cessazione, per qualunque causa, della concessione di gestione totale
ART. 10 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE E MODALITA’ DI RICONSEGNA DEI BENI
1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca, revoca sanzionatoria o decadenza, l’E.N.A.C., in contraddittorio con la Concessionaria, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d’uso.
2. L’E.N.A.C. comunica alla Concessionaria un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale può provvedere rivalendosi con interessi sulla Concessionaria.
3. L’Amministrazione dello Stato, nei casi di cui ai commi precedenti, acquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere realizzate dalla Concessionaria o da terzi sul suolo demaniale dell’/degli aeroporto/i di Reggio Calabraia/Crotone, nonché sulle aree entrate a far parte della struttura aeroportuale a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale.
4. Alla scadenza della concessione alla Concessionaria spetta, per tutti gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, un rimborso del valore contabile residuo non ammortizzato alla data di scadenza, delle opere non amovibili realizzate a spese della medesima, limitatamente alla quota relativa ai servizi regolamentati, determinato secondo le vigenti disposizioni normative di riordino della materia tariffaria. Restano a carico della Concessionaria gli eventuali indennizzi a favore dei sub concessionari della stessa.
5. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà della Concessionaria, salvo il diritto dell’E.N.A.C. di acquisire in tutto o in parte quelli che hanno trovato remunerazione in tariffa versando un indennizzo pari al capitale investito residuo in tali cespiti alla data di scadenza, determinato secondo le vigenti disposizioni normative di riordino della materia tariffaria.
6. In caso di revoca, revoca sanzionatoria e decadenza il regime dei beni è disciplinato dall’art. 15 della presente Convenzione.
7. Fatto salvo quanto previsto all’art.15, comma 9, l’E.N.A.C. trasferisce in capo all’eventuale subentrante nella gestione, l’obbligo di corrispondere l’indennizzo di cui al comma 4 e l’esercizio del diritto di cui al comma 5.
8. In caso di riaffidamento della concessione sempre mediante le procedure di cui all’art.
704 del Codice della navigazione, la Concessionaria assicura agli aspiranti subentranti nella gestione, secondo modalità individuate dall’E.N.A.C., l’accesso ai siti ed alla documentazione relativa ai beni insistenti sul sedime aeroportuale.
9. E’ fatto obbligo alla Concessionaria di continuare a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo gestore, salvo diversa determinazione dell’ENAC
ART. 11 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO
1. La Concessionaria adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto, in particolare di quelli direttamente connessi all’operatività dell’aeroporto così come specificato nei successivi commi.
2. Su indicazione dell'E.N.A.C., la Concessionaria mette a disposizione i locali e le aree necessari all’espletamento dei compiti dell’E.N.A.C. e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.
3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali che abbiano una diretta incidenza sull’operatività aeroportuale. In tutti gli altri casi, il corrispettivo dovuto alla Concessionaria è determinato, su proposta della stessa, dall’E.N.A.C., tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni, salve le vigenti disposizioni normative di riordino della materia tariffaria.
4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della Concessionaria per i beni direttamente o indirettamente strumentali all'espletamento di attività di competenza dell'E.N.A.C. e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto le cui attività sono direttamente connesse all’operatività dell’aeroporto.
5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'E.N.A.C., sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno alla stessa addebitati in ragione dei costi sostenuti.
ART. 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI REALIZZAZIONE
DELLE OPERE
1. La Concessionaria presenta all’E.N.A.C., annualmente dalla data di affidamento, una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e del relativo piano degli investimenti proposto, comprendente anche i riferimenti alle eventuali nuove opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.
2 La Concessionaria, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e l’obbligo di informazione ai fini della vigilanza prevista all'articolo 5, comma 3, presenta all'approvazione dell’E.N.A.C., non oltre i sei mesi precedenti la scadenza di ogni quadriennio dall'affidamento della concessione di gestione totale, il programma di intervento, comprensivo del Piano degli investimenti, il Piano delle previsioni di traffico, il Piano della qualità e della tutela ambientale e del Piano economico-finanziario, da realizzare nel quadriennio successivo, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni normative ai sensi dell’ articolo 1, comma 11 del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.
3. Entro un anno dalla data di efficacia del decreto interministeriale di concessione della gestione totale, la Concessionaria presenta il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la conseguente approvazione dell'E.N.A.C. che procede d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e relativa normativa di attuazione.
4. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle nuove opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono presentati all’E.N.A.C. dalla Concessionaria e approvati in conformità alla vigente normativa quadro sui Lavori Pubblici. L’E.N.A.C. ne verifica la conformità al programma di intervento quadriennale di cui al co. 2 e, laddove definito, al Piano Regolatore Generale di aeroporto. Verifica altresì la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.
5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della Concessionaria, la
quale è tenuta all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell’affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.
6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo conformemente alla normativa quadro sui Lavori Pubblici, con oneri a carico della Concessionaria.
ART. 13 - RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE
1. La Concessionaria è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della concessione.
2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale la Concessionaria, con compagnia di rilevanza almeno nazionale e per un valore congruo attestato attraverso la presentazione da parte della Concessionaria stessa di perizia giurata, rilasciata da un professionista abilitato che non intrattenga alcun altro rapporto con la medesima, sottoscrive una polizza assicurativa contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave della Concessionaria o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.
3. La Concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell’ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.
4. Nella polizza assicurativa dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della Concessionaria, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla Concessionaria stessa.
5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere convenuto che non possono avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell’ E.N.A.C.
6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggette a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni e all’evolversi del rischio connesso allo svolgimento dell’attività aeroportuale.
7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico della Concessionaria.
8. Con cadenza annuale, la Concessionaria invia ai competenti uffici territoriali dell’E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi, con riserva di verifica documentale da parte dell’E.N.A.C.
9. In relazione ad esigenze di regolazione e/o di sicurezza, l’E.N.A.C. può impartire indicazioni in merito alla copertura assicurativa anche per la estensione dei rischi di cui ai co. 2 e 3, cui la Concessionaria è tenuta a conformarsi nei limiti delle disponibilità esistenti sul mercato assicurativo.
10. In caso di variazioni di una o di entrambe le polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3, la Concessionaria deve darne preventiva comunicazione all’ E.N.A.C. attestando la persistente congruità delle coperture assicurative.
ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALI
1. L’E.N.A.C., qualora accerti violazioni a quanto previsto dal Codice della navigazione e/o inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente convenzione imputabili alla Concessionaria, previa contestazione degli addebiti, determina, in contraddittorio con la Concessionaria e d’intesa con la medesima, le azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati, fissando i tempi di rientro.
2. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l’attuazione delle misure correttive l’E.N.A.C., con provvedimento motivato, ingiunge alla Concessionaria il pagamento di una penale fino al 10% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 5%. In caso di recidiva della stessa tipologia di infrazione nel corso del biennio, da calcolare a decorrere dalla data della prima infrazione, la penale è fino al 20% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 10%.
3. Per più violazioni, anche di tipologia diversa, a partire dalla terza nel corso del biennio, la penale è fino al 50% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 25%.
4. Qualora l’E.N.A.C. accerti violazioni relative al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle norme contenute nel Regolamento (CE) 300 dell’11 marzo 2008 e nel decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, e s.m.i. recante Regolamento per l’affidamento dei servizi di sicurezza, nonché nel Regolamento (UE) n. 185/2010, con provvedimento motivato e previa attuazione della procedura prevista ai commi precedenti, ingiunge alla Concessionaria il pagamento di una penale fino al 15% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 7,5% e, in caso di recidiva entro il biennio, da calcolare a decorrere dalla data di contestazione dell’infrazione, fino al 40% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 20%.
5. Resta salvo in ogni caso l’obbligo della Concessionaria di provvedere entro l’ulteriore temine fissato dall’E.N.A.C., ferma restando la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui all’ art. 15 della presente Convenzione, ove sussistano i presupposti.
6. Per ogni violazione o inadempimento al Codice della Navigazione, alla Concessionaria saranno applicate le sanzioni di importo pari a quanto espressamente previsto dall’art. 1174, Codice della Navigazione. In tal caso ove la condotta contestata comporti già l’applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Codice della Navigazione, non saranno applicate le penalità previste nel presente articolo.
7. L’E.N.A.C. comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’irrogazione e la misura delle sanzioni disposte.
ART. 15. REVOCA PER SOPRAGGIUNTE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO. REVOCA SANZIONATORIA E DECADENZA DALLA CONCESSIONE
1. Per preminenti, sopraggiunte ragioni di pubblico interesse l’E.N.A.C. propone, motivatamente, la revoca della concessione e contestualmente propone la nomina di un commissario per la gestione operativa dell’aeroporto, fino all’affidamento della gestione totale mediante le procedure di cui all’art. 704, Codice della navigazione.
2. Contestualmente al decreto interministeriale di revoca della concessione l’E.N.A.C. viene reimmesso di diritto nel possesso derivante dall’assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla Concessionaria.
3. Nei casi di revoca per pubblico interesse di cui al co. 1 spetta alla Concessionaria, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, un rimborso del valore contabile residuo non ammortizzato per i cespiti relativi ai servizi regolamentati e non regolamentati, determinato ai sensi della delibera CIPE n. 38/2007 e s.m.i.. Restano a carico della Concessionaria gli eventuali indennizzi a favore dei sub concessionari della stessa.
4. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie risorse finanziarie nel periodo di affidamento della concessione restano proprietà della Concessionaria, salvo il diritto dell’E.N.A.C. di acquisire in tutto o in parte quelli che hanno trovato remunerazione in tariffa, versando un indennizzo pari al capitale investito residuo in tali cespiti alla data di revoca, determinato ai sensi della delibera CIPE n. 38/2007 e s.m.i..
5. L’E.N.A.C. trasferisce in capo al subentrante nella gestione l’obbligo di corrispondere l’indennizzo di cui al co. 3 e l’esercizio del diritto di cui al co. 4.
6. L'E.N.A.C., ferme restando le previsioni di cui all’art. 14 determina, in contraddittorio con la Concessionaria, le azioni correttive da porre in essere da parte della medesima, fissando contestualmente un termine per l'adempimento nei casi di:
a) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo;
b) mancata presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale che recepisce la vigente normativa di settore;
c) mancata presentazione del programma di intervento di cui all'art. 12, co. 2.
7. L'E.N.A.C. propone motivatamente la revoca della concessione e contestualmente la nomina di un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto nei casi di:
a) gravi e/o reiterate violazioni del Codice della Navigazione o nei casi di gravi e/o
reiterate violazioni alle disposizioni della presente convenzione imputabili alla Concessionaria;
b) gravi violazioni della disciplina relativa alla sicurezza di cui all'art. 14;
c) perdita dei requisiti necessari per la certificazione ai sensi del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
d) mancata attuazione del Piano regolatore generale di aeroporto nell'ulteriore termine fissato dall'ente;
e) mancata attuazione del programma di intervento e/o piano degli investimenti nell’ulteriore termine fissato dall'ente;
f) eventi da cui risulti che la Concessionaria non si trova più nella capacità di gestire l’aeroporto.
8. La Concessionaria decade automaticamente dalla concessione e la presente convenzione si risolve di diritto nel caso di:
a) mancata attuazione entro il termine fissato delle azioni correttive di cui al comma 6;
b) ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone di concessione;
c) fallimento della Concessionaria;
9. Nei casi di revoca sanzionatoria e di decadenza al concessionario uscente non spetta alcun indennizzo o rimborso.
ART. 16 – CAUZIONE
1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la Concessionaria, entro trenta giorni dalla data in cui acquista efficacia il decreto interministeriale di affidamento della concessione di gestione totale costituisce una cauzione a favore dell'E.N.A.C., di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio, giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza almeno nazionale, presentando all'E.N.A.C. la relativa quietanza. La cauzione deve indicare la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, 2^ comma del
Codice Civile.
2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'E.N.A.C. autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della Concessionaria e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della Concessionaria stessa o dei suoi agenti.
4. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla Concessionaria, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni.
5. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di canone.
ART. 17 – CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro competente territorialmente dove ha sede l’aeroporto oggetto della concessione.
2. L’E.N.A.C. si intende comunque sollevato da ogni responsabilità e rimane estraneo ad ogni controversia che interessi la Concessionaria, i subconcessionari, e i terzi in relazione all’attività esperita dalla Concessionaria stessa in forza della concessione di cui alla presente convenzione.
ART. 18 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE
1. Agli effetti della presente convenzione, la Concessionaria elegge il proprio domicilio legale e fiscale in, Aeroporto Reggio Calabria/Crotone, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.
ART. 19 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della Concessionaria.
ART. 20 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI
1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del Codice della Navigazione e le norme regolamentari dell’ENAC.
ART. 21 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è vincolante per la Concessionaria dal momento della sottoscrizione della stessa mentre per l’Enac diventa vincolante dal momento dell’efficacia del decreto interministeriale di affidamento della concessione di gestione totale aeroportuale.
Roma, ….
Ente Nazionale Società …
per l’Aviazione Civile