Contract
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE DELLE POLIGRAFIE EFFETTUATE AL DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI ASSILT NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI MEDICINA PREVENTIVA SECONDARIA SULLA SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE
TRA
Oggi, 5 agosto 2021, viene stipulato il presente contratto
UniSalute Servizi S.r.l., con sede con sede legale in Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 12209910152, partita IVA unica di Gruppo 03740811207, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo n. 046, in persona del Procuratore Speciale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx giusta procura n. Rep. 93570/10319 del 13 gennaio 2020, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito “SiSalute” o “Committente”)
- da una parte
E
L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxxx Xxxxx, per la carica domiciliato in Rieti, Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00 (xx seguito “ASL Rieti” o “Fornitrice”);
- dall’altra parte
(la Committente e la Fornitrice vengono individualmente indicati come una “Parte” e congiuntamente come le “Parti”);
PREMESSO CHE:
• SiSalute è un'impresa che ha per oggetto la commercializzazione, la gestione, la promozione ed erogazione di prestazioni di servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministrativi, informatici, consulenziali ed organizzativi), nei settori della sanità, della salute, del benessere e della malattia, nonché dell'assistenza socio-sanitaria, prodotti in proprio o da terzi;
• Tra SiSalute e l’Associazione senza fini di lucro per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai Lavoratori delle aziende del Gruppo Telecom Italia (di seguito “Assilt”) intercorrono rapporti di collaborazione per la realizzazione e gestione della Campagna di Medicina Preventiva Secondaria sulla sindrome delle apnee notturne nei confronti degli iscritti di Assilt, per la realizzazione di un’indagine scientifica sul tema (di seguito “Progetto”);
• la Committente necessita di servizi di consulenza in materia medico-sanitaria per la realizzazione del Progetto ed ha conseguentemente ritenuto, su indicazione di Assilt, di affidare alla Fornitrice l’attività di refertazione delle poligrafie effettuate al domicilio (di seguito “Servizio”) degli Associati che aderiscono al Progetto;
• la Committente ha reclutato, su indicazione di Assilt, diversi centri specializzati in materia, tra cui centro pneumologico ASL Rieti in quanto ritenuto il più adatto ad effettuare la prestazione oggetto del presente Contratto in virtù anche della valenza scientifica del Progetto e delle competenze specifiche nel campo dell’OSAS;
• la Fornitrice dichiara di disporre delle competenze specialistiche e delle risorse necessarie per svolgere le attività previste dal presente Contratto e si impegna ad informare tempestivamente la Committente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività oggetto del presente Contratto in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
TUTTO CIO’ PREMESSO
viene stipulato il presente contratto (di seguito, unitamente alle premesse ed ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, il “Contratto”)
Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente Contratto le Parti pattuiscono le condizioni generali di fornitura del Servizio di refertazione delle poligrafie effettuate al domicilio degli Associati Assilt, che avranno deciso di partecipare al Progetto di ricerca, da prestarsi a favore della Committente da parte della Fornitrice.
Nel periodo di durata del Contratto di cui al successivo articolo 2, la Fornitrice e la Committente convengono sin d’ora che il Servizio verrà reso secondo le specifiche declinate nell’allegato sub A.
L’allegato A e il Contratto potranno essere modificati solamente per iscritto, previo accordo delle Parti.
In caso di conflitto tra il contenuto di qualsiasi disposizione del presente Contratto la cui deroga non sia stata espressamente accettata dalla Committente e quanto previsto dall’Offerta e dagli altri eventuali allegati, prevarranno le disposizioni del Contratto.
Qualora per l’erogazione del Servizio dovesse essere necessaria la fornitura di attività diverse e/o aggiuntive ovvero di prodotti di terzi, tale fornitura sarà di competenza e responsabilità della Fornitrice, senza alcun aggravio di costi per la Committente; diversamente, i relativi termini e condizioni saranno indicati in un apposito addendum al Contratto che avrà efficacia solo se debitamente sottoscritto dalle Parti.
Si precisa che la stipulazione del presente Contratto non determina alcun vincolo di esclusiva tra le Parti e che la Committente resta libera di accettare o meno le offerte della Fornitrice, senza fornire alla stessa alcuna garanzia di quantità né di continuità.
Articolo 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto avrà efficacia annuale dalla data di sottoscrizione senza tacito rinnovo, salvo proroghe o diversi accordi da comunicarsi secondo le modalità indicate all’art. 13 del presente Contratto.
Nel momento in cui il Contratto per qualsiasi ragione cessasse di avere esecuzione, la Fornitrice provvederà a mettere a disposizione, nei tempi richiesti dalla Committente e secondo le disposizioni dalla stessa impartite, tutta la documentazione di proprietà della medesima a qualsiasi titolo e su qualsiasi supporto detenuta.
In ogni caso di anticipata cessazione o risoluzione del Contratto da parte della Fornitrice, quest’ultima si impegna a collaborare in buona fede con la Committente al fine di assicurare le necessarie attività finalizzate
al ripristino della regolarità della situazione da parte della stessa Committente o di un soggetto terzo dalla stessa designato.
Articolo 3 CORRISPETTIVI
La Committente, verificata la completa e soddisfacente esecuzione da parte della Fornitrice di tutte le attività oggetto del Servizio, e, in generale, delle obbligazioni del presente Contratto, riconoscerà a quest’ultima il compenso dovuto.
Per tutte le attività di cui all’allegato sub A, è pattuito il seguente corrispettivo (di seguito, “Corrispettivo”):
- € 70,00 (Euro settanta/00) a poligrafia refertata e caricata sulla piattaforma che SiSalute ha messo a disposizione per la realizzazione del Progetto, nel periodo di efficacia del Contratto.
Al fine di consentire alla Committente di disporre il pagamento del Corrispettivo o delle relative tranches alle scadenze concordate, la Fornitrice provvederà ad emettere regolari fatture trimestrali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, indicando sulle stesse i dati della Committente.
Il Corrispettivo sarà pagato alla Fornitrice dalla Committente, con bonifico bancario sul conto corrente n. 218110, acceso Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Xxxxx, XXXX XX 00 K 01005 14600 000000218110, a 60 giorni data fattura fine mese.
La Committente corrisponderà gli importi fatturati direttamente all’Azienda.
L’Azienda in virtù del CCNL dell’Area Sanità triennio 2016/2018 provvederà, a sua volta, a retribuire il professionista secondo le modalità fissate e nei termini di cui al CCNL richiamato, al netto delle seguenti trattenute:
- 5% di cui all’art. 117 del CCNL;
- 12% remunerativa di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall’Azienda.
La Fornitrice dà atto e riconosce che il Corrispettivo di cui sopra è congruo a remunerare adeguatamente tutti i costi, le spese e le eventuali tasse che la stessa potrebbe sostenere direttamente o essere chiamata a riconoscere a terzi e subfornitori per l’esecuzione delle attività ricomprese nel Servizio ai sensi del presente Contratto e che pertanto null’altro oltre il Corrispettivo potrà essere richiesto dalla Fornitrice stessa alla Committente.
Articolo 4
QUALITA’ E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI
La Fornitrice effettuerà il Servizio secondo i contenuti e le modalità descritti nel presente Contratto e nell’allegato sub A, nonché nel rigoroso rispetto di tutte le norme e leggi comunque applicabili.
Il Servizio verrà svolto con la massima diligenza, senza ritardi e a regola d’arte.
La Fornitrice garantisce la fornitura del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche in caso di difficoltà operative connesse ad eventi di carattere straordinario, evitando per quanto possibile ogni
interruzione dello stesso e assicurando le quantità di files row esaminati, così come descritto nell’allegato sub A.
Qualora si verificasse una interruzione del Servizio, per cause di forza maggiore, la Fornitrice adotterà tutte le misure più idonee ad arrecare alla Committente il minor disagio possibile.
La Fornitrice agirà con organizzazione autonoma, con gestione a suo rischio e con propri capitali, attrezzature e personale medico altamente specializzato nell’ambito dell’OSAS, il quale sarà sottoposto esclusivamente alla direzione ed al controllo della stessa.
La Fornitrice dichiara inoltre che la propria organizzazione di mezzi e persone, oltre che per il Servizio richiesto dalla Committente, viene contemporaneamente impiegata per lo svolgimento di altri servizi.
La Fornitrice si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi di legge ed amministrativi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, sia per quanto concerne le retribuzioni ed i contributi previdenziali ed assistenziali di qualsiasi specie, sia per le modalità e formalità inerenti ai medesimi, ponendo in essere, nei confronti degli stessi dipendenti e/o collaboratori, tutti i comportamenti necessari, e perciò tutti i presidi previsti dalla normativa di ordine pubblico, nonché in materia di tutela dell’igiene e sicurezza del lavoro.
In ragione di quanto sopra lo svolgimento del Servizio non potrà in alcun modo dar luogo ad un rapporto di lavoro subordinato tra ciascuna Parte ed i dipendenti dell’altra.
Articolo 4 BIS
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA FORNITRICE
La Fornitrice provvederà alla nomina di un proprio Responsabile del Servizio con funzioni di direzione e controllo sullo svolgimento di ciascuna attività per la realizzazione del Servizio.
Il nominativo del Responsabile del Servizio dovrà essere comunicato per iscritto alla Committente secondo le modalità previste dall’art. 13.
Il Responsabile del Servizio dovrà essere dotato di poteri che ne rendano efficace l’azione allo scopo di conseguire gli obiettivi definiti nell’allegato sub A, egli rappresenta la Fornitrice e si assume tutte le responsabilità che la legge pone a carico della Fornitrice, nei limiti dell’erogazione del Servizio.
Il Responsabile del Servizio definirà i piani di realizzazione delle attività sulla base delle richieste del Referente Tecnico della Committente e pertanto i rapporti tra le Parti saranno tenuti dai due delegati dalle Parti.
La Fornitrice dichiara di avere assicurato il proprio personale contro i danni che lo stesso possa arrecare o subire nello svolgimento delle proprie prestazioni presso i locali della Committente con Xxxxxxx Xxxx RCT- TCO - nr. 2018RCG00150-789831, Berkshire Xxxxxxxx International Insurance limited, scadenza 31.12.2021 e garantisce che manterrà in vigore detta polizza per tutta la durata del presente Contratto, dandone idonea dimostrazione alla Committente ad ogni richiesta di quest’ultima.
La Fornitrice resta in ogni caso impegnata a provvedere direttamente al risarcimento dei danni che non dovessero trovare soddisfazione nella suddetta copertura assicurativa.
Articolo 5
OBBLIGHI DELLA FORNITRICE IN RELAZIONE AL PERSONALE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO
La Fornitrice consegnerà alla Committente l’elenco del personale medico specializzato in ambito OSAS (contenete nome, cognome, CF, data di nascita, sesso ed e-mail di riferimento) a cui verrà affidato lo svolgimento del Servizio, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali intervenute modifiche o sostituzioni.
La Fornitrice dichiara:
(i) che il personale impiegato è regolarmente iscritto a libro paga ed è in regola con le vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali e previdenziali e di non porre in essere nei confronti dello stesso le condotte punite dall’art. 603 bis c.p. sullo sfruttamento del lavoro;
(ii) di aver assicurato i propri dipendenti, nonché i collaboratori non autonomamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro, in conformità di quanto prescritto per legge.
Ove la Fornitrice si avvalga nell’adempimento del presente Contratto di personale straniero, essa garantisce il rispetto delle vigenti normative in materia di immigrazione ed il possesso, da parte del personale impiegato, di permesso di soggiorno o altro documento equipollente necessario per l’accesso all’attività lavorativa.
In relazione a quanto sopra dichiarato, la Fornitrice manleva la Committente da ogni costo e/o responsabilità che potesse derivarle per l’esecuzione del Servizio, per richieste o pretese del personale o di terzi in relazione all’attività svolta per l’espletamento del Servizio, in particolare per quanto riguarda obbligazioni salariali, di indennità, previdenziali, assicurative, fiscali e per qualsiasi ulteriore obbligazione derivante dalla normativa in materia, fermo restando quanto previsto dall’’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 10/09/03 n. 276.
Articolo 6 Referenti per il Servizio
Al fine di garantire continuità nell’erogazione del Servizio reso, le Parti individuano rispettivamente un proprio referente tecnico (di seguito il “Referente Tecnico” o i “Referenti tecnici”), che avrà il compito di fungere da punto di riferimento per l’altra parte su qualunque problematica insorgesse in corso di Contratto.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 4 BIS, il Referente Tecnico della Fornitrice svolge anche la funzione di Responsabile del Servizio, salvo che per esigenze connesse allo svolgimento del Servizio o dei Servizi la Fornitrice individui altro soggetto.
Se necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto le parti potranno individuare eventuali ulteriori referenti operativi per specifiche aree di competenza.
I nominativi delle suddette figure sono riportati nell’ Allegato B.
Articolo 7
Criteri di valutazione e rendicontazione del Servizio
L’erogazione del Servizio da parte della Fornitrice dovrà avvenire monitorando le quantità definite e convenute tra le Parti nell’Allegato A al presente Contratto.
Articolo 8
SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs-81/2008)
Nei casi previsti dalla normativa vigente in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Fornitrice si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni e misure di sicurezza previste al riguardo ed, in particolare, di quanto previsto dall’art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al puntuale rispetto delle normative in tema di igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente.
La Fornitrice, in particolare, si obbliga a:
• farsi direttamente carico del rispetto e dell’adempimento di tutte le norme antinfortunistiche ed in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, impartendo ordini e istruzioni precise al proprio personale impiegato nell’esecuzione del Servizio, che eventualmente assuma o possa, anche solo potenzialmente, assumere aspetti di pericolosità;
• fornire al personale, in via preventiva rispetto all’esecuzione del Servizio medesimo, un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle attività concretamente poste in essere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in tema di igiene e sicurezza del lavoro, tutela dell’ambiente e prevenzione incendi;
• non conferire deleghe a soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dalla normativa, relativamente alle materie di cui al precedente punto;
• disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed utilizzino le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione, individuali e collettivi, forniti in relazione sia ai rischi professionali dell’attività svolta sia ai rischi relativi all’ambiente ed alle apparecchiature presenti nell’area di pertinenza della Committente;
• assicurare contro gli infortuni il personale adibito all’espletamento del Servizio, in conformità alla normativa vigente in materia e segnalare immediatamente alla Committente eventuali infortuni che dovessero verificarsi all'interno dei locali della Committente, in attuazione del presente Contratto;
• trasmettere alla Committente - al fine di consentire alla medesima di porre in essere le verifiche previste dal primo comma, lettera a) dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in merito all’idoneità tecnico professionale della Fornitrice ad effettuare il Servizio – la documentazione prevista da tale disposizione ovvero da successivi provvedimenti di attuazione, richiesta specificatamente dalla Committente.
Articolo 9 INFORMAZIONI RISERVATE
Tutte le informazioni e i dati di cui ciascuna delle Parti sia venuta a conoscenza circa l’altra in esecuzione del presente Contratto e dei Servizi, sono da considerarsi di carattere strettamente confidenziale e riservato. A tale proposito la Fornitrice utilizzerà personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza il quale dovrà xxxxxxxsi dal prendere conoscenza o visione di pratiche o documenti, ovunque posti, salvi gli obblighi conseguenti all’esecuzione del presente Contratto e dei servizi. La Fornitrice risarcirà la Committente per eventuali danni diretti od indiretti che dovessero essere procurati per inadempimento ai principi di riservatezza.
Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto e dei Servizi sono da considerarsi “Informazioni Riservate”, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le informazioni, i dati, le notizie, le conoscenze, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale, amministrativa, gestionale, tra cui, le tecnologie, gli studi, i modelli matematici, le simulazioni, le ipotesi, ecc. trasmessi in forma scritta, elettronica, grafica, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, relativi a e/o comunque connessi con il presente Contratto, le Offerte, i Servizi, la Committente nonché i suoi prodotti e/o servizi, definiti come confidenziali dalla stessa Committente.
La Fornitrice riconosce altresì che devono ritenersi Informazioni Riservate ai sensi del presente Contratto (i) non soltanto le Informazioni Riservate di cui sopra, (ii) ma anche quelle informazioni che la stessa potrà recepire visivamente o oralmente per il solo fatto di trovarsi all’interno o in prossimità delle aree di proprietà e/o nella disponibilità della Committente o a cui essa abbia comunque accesso, per qualsiasi motivo, nonché
(iii) quelle informazioni che per loro natura possano qualificarsi come confidenziali, senza che sia pertanto necessario identificarle come tali e/o che siano definite esplicitamente tali dalla Committente stessa.
Art. 10 OBBLIGHI di RISERVATEZZA
Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni dell’Articolo 9 -Informazioni Riservate -, la Fornitrice si impegna a non utilizzare in alcun modo, neppure indirettamente, le Informazioni Riservate che dovessero esserle trasmesse/comunicate per l’esecuzione del Contratto e/o in relazione ai Servizi, per qualsiasi scopo, ed a qualsiasi titolo. In particolare la Fornitrice riconosce, accetta e si impegna per sé nonché per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o rappresentanti, a non utilizzare né produrre, o fare in modo che terzi producano o utilizzino, per uso proprio, per la cessione a terzi e/o per impiego ‘industriale’ - senza il preventivo consenso scritto della stessa Committente e per scopi diversi dal Contratto e/o dai Servizi - le Informazioni Riservate di proprietà della Committente o da quest’ultima trasmesse/comunicate, anche indirettamente e laddove tecnicamente possibile, a titolo di verifiche tecniche o di altra natura, per lo sviluppo di processi e/o prodotti e/o servizi identici, simili a o comunque connessi con quelli oggetto del Contratto, delle Offerte e/o dei Servizi.
Gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente articolo valgono anche successivamente alla risoluzione del contratto per una durata massima successiva di due anni.
ART. 10 BIS PROPRIETA’ INTELLETTUALE
La Fornitrice si impegna altresì, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o rappresentanti e nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, a non depositare brevetti o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli di privativa industriale in relazione ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano di proprietà della Committente o da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al presente Contratto. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitati, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti i costi e/o le spese e/o le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimento.
Ai fini della tutela della proprietà intellettuale di terzi, la Fornitrice dichiara e garantisce che le attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale dalla stessa ai sensi del Contratto nonché i risultati delle stesse, gli output, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la Committente e/o il Gruppo manlevati ed indenni da qualunque passività, sopravvenienza passiva, costo, sanzione, danno diretto e/o indiretto, richiesta di risarcimento danni e/o azione che dovesse essere perpetrata o anche soltanto minacciata nei confronti della Committente stessa e/o del Gruppo, a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contratto.
Articolo 11
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEI CREDITI
La Fornitrice non potrà conferire in subappalto il Servizio, e/o cedere a terzi i crediti da essi derivanti, senza il preventivo consenso scritto della Committente, e ferma restando, comunque, la diretta responsabilità della Fornitrice anche per l’operato dei subappaltatori autorizzati.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi è causa di risoluzione del Contratto e del risarcimento di eventuali danni in favore della Committente.
Questa facoltà potrà essere esercitata dalla Committente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Fornitrice contenente il nominativo della società destinataria della cessione del presente Contratto che subentrerà in tutti i diritti ed oneri in esso previsti.
Articolo 12 RECESSO
La Committente potrà recedere in ogni momento dal presente Contratto e dai Servizi dandone preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni con le modalità di cui al successivo articolo 13; a seguito del recesso la
Committente pagherà alla Fornitrice tutte le prestazioni da questa effettuate sino al momento di efficacia del recesso. Si conviene fin d’ora che null’altro possa essere richiesto dalla Fornitrice stessa.
Articolo 13 COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto, che non sia di carattere meramente operativo, dovrà essere data per iscritto tramite raccomandata AR ed anticipata via fax ai seguenti recapiti:
- per la Committente:
UniSalute Servizi S.r.l.
Via Larga 8
40138 – Bologna xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Alla cortese attenzione del Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Telefono (000.0000000)
Fax (000.000000)
Per la Fornitrice Asl di Rieti
Xxx xxx Xxxxxxxxxx,00 Xxx 00000 – Xxxxx PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx
Alla cortese attenzione di Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxx Telefono 0000.000000
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che la Committente ha attivato.
L’invio delle fatture non elettroniche avverrà al seguente indirizzo: tramite PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Tutti gli indirizzi ed i nominativi sopra riportati potranno essere modificati, dandone tempestiva
comunicazione all’altra Parte ai sensi del presente articolo.
Articolo 14
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Ai fini del presente Contratto la Fornitrice dichiara
(i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e delle sue implicazioni in termini di adempimenti e responsabilità;
(ii) di non aver subito sanzioni, anche con sentenza non definitiva, ai sensi del citato D. Lgs. 231/2001;
(iii) di non essere al momento coinvolta in procedimenti giudiziari in corso relativi ai reati contemplati nel Decreto stesso
(iv) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Committente la notifica di atti che possano portare all’applicazione nei confronti della stessa Fornitrice di sanzioni amministrative o misure cautelari ai sensi del Decreto.
La Fornitrice dichiara inoltre di aver preso visione della Carta dei Valori, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalla Committente ai sensi del suddetto Decreto pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, impegnandosi al rispetto dei principi e delle regole ivi contenuti.
Articolo 15
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente Contratto ed il relativo Servizio potranno essere immediatamente risolti di diritto dalla Committente, previa dichiarazione a mezzo lettera raccomandata a.r. di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti nelle ipotesi di:
a) mancata ottemperanza da parte della Fornitrice agli obblighi previsti dagli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10 BIS, 11, 14, 16, 17;
b) sospensione arbitraria del Servizio ovvero accumulo senza giustificati motivi di ritardi ritenuti gravemente lesivi dalla Committente;
c) sospensione del Progetto.
Analogamente, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Fornitrice nel caso in cui la Committente si rendesse inadempiente, omettendo ingiustificatamente di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per oltre 60 giorni rispetto ai termini di cui all’articolo 3, previa diffida formulata mediante raccomandata con avviso di ritorno.
Ciascuna Parte potrà altresì risolvere il presente Contratto immediatamente nel caso in cui l’altra Parte venga sottoposta a procedura fallimentare, concordato giudiziale, amministrazione controllata o straordinaria o ad altra procedura concorsuale, divenga insolvente o inattiva. Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto a decorrere dalla data di fallimento o di ammissione della Parte ad una delle suddette procedure concorsuali
e ciascuna Parte potrà far valere tale risoluzione mediante semplice invio di comunicazione scritta indicante che la condizione risolutiva si è verificata.
La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo nel caso in cui la Fornitrice sia sottoposta a misure cautelari o a sanzioni amministrative a seguito di violazioni delle disposizioni contenute del D. Lgs. 231/2001.
Articolo 16 PRIVACY
Poiché le prestazioni previste nel presente Contratto potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali tempo per tempo vigente in Italia e nell’Unione Europea, ad oggi rappresentata dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Le Parti effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione o per effetto del presente Contratto, in qualità di autonomi titolari del trattamento e, in quanto tali, si impegnano ad informare i terzi con cui vengano in contatto sulle operazioni di trattamento da esse compiute sui loro dati personali e, ricorrendone gli estremi, a raccoglierne l’eventuale consenso.
In particolare la Fornitrice si impegna ad informare gli interessati, che usufruiranno dei Servizi offerti, del fatto che i loro nominativi verranno comunicati alla Committente.
Il professionista si impegna altresì a svolgere i trattamenti limitatamente ai soli dati personali dei terzi interessati necessari all’erogazione del servizio oggetto del presente Contratto.
Le Parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno necessariamente oggetto trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale a ciò incaricato da ciascuna Parte, per l’esecuzione degli obblighi assunti con il presente Contratto e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati.
Articolo 17
COMPOSIZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE
Fermo restando quanto detto nell’articolo 1, le Parti si impegnano, nell’eventualità di disaccordo o controversie attinenti l’interpretazione del presente Xxxxxxxxx, ad incontrarsi entro un termine di 20 (venti) giorni dal loro insorgere, per addivenire ad una risoluzione bonaria dello stesso.
Articolo 18
LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Il presente Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono soggette alla legge italiana.
Le Parti espressamente convengono che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o applicazione del presente Contratto – qualora non si sia addivenuti ad una composizione bonaria ai sensi del precedente articolo 18 - sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, anche con riferimento alla eventuale mediazione ex D. Lgs. 28/2010.
Articolo 19 REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI
In caso di registrazione del presente Contratto, le relative imposte saranno poste a carico della Parte che richiede la registrazione stessa o a carico della Parte contro la quale viene fatto valere il diritto per il quale risulta essere stata necessaria la registrazione.
Art. 20 CLAUSOLE VESSATORIE
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni singola sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
* * * * *
Allegati:
Allegato A – modalità di gestione del Servizio; Allegato B – referenti per il Servizio;
Allegato C – Linee Guida per Fornitrice sul trattamento dati e utilizzo infrastrutture tecnologiche.
* * * * *Firmato da:XXXXX XXXX Data: 04/08/2021 17:40:00
Il Procuratore Speciale Il Legale Rappresentante pro tempore
La Committente La Fornitrice
ALLEGATO A
La Committente, affida al Centro Specializzato, che a sua volta è disposto ad accettare, il Servizio. Il Fornitore, al fine di poter garantire il Servizio richiesto, individuerà i migliori medici esperti in OSAS. Il Servizio reso è composto dalle seguenti attività:
a) comunicare a SiSalute, decorsi 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, dei dati anagrafici dei medici arruolati per la realizzazione del Servizio, in particolare: nome, cognome, CF, data di nascita, sesso ed e-mail di riferimento, al fine di poter permettere a XxXxxxxx di procedere alla creazione del singolo profilo per ogni medico specializzato;
b) accedere al profilo appositamente creato sulla Piattaforma SiSalute e scaricare ogni 24 ore i files row dei pazienti contenenti i parametri rilevati durante la poligrafia effettuata;
c) analizzare i files utilizzando il software abbinato al poligrafo, precedentemente installato sul pc in dotazione al personale medico a cura di XxXxxxxx.
d) redigere apposito referto secondo il modello fac-simile concordato (Allegato 1);
e) effettuare l’upload del referto in formato excel e pdf, sulla Piattaforma SiSalute, in corrispondenza della posizione del paziente che ha eseguito l’esame.
Resta peraltro inteso tra le Parti che le attività oggetto del Servizio di cui sopra comprendono altresì tutti i compiti ad esse accessori e strumentali. A tale riguardo il Centro Specializzato si impegna espressamente nei confronti della Committente a svolgere ed eseguire tutte le ulteriori attività di natura strumentale, connesse e/o collegate a quelle oggetto del Servizio, altresì a recepire e a soddisfare, laddove applicabili nel caso concreto, le eventuali indicazioni e richieste che la Committente potrà rivolgergli ai fini di quanto precede.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il Centro Specializzato si impegna a svolgere il Servizio, ad eseguire tutte le obbligazioni connesse al presente Contratto con la massima diligenza e in piena osservanza della normativa vigente, con le modalità di cui all’art. 2232 c.c., oltre che nel rispetto dei contenuti, delle tempistiche e delle modalità descritte nel presente Contratto.
Il Centro Specializzato si impegna, in ogni caso, a mantenere la riservatezza e la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza nell’espletamento dello stesso ed a rispettare la normativa vigente in materia di privacy, come meglio precisato all’art. 16 del Contratto.
Il Centro Specializzato si impegna, unitamente agli altri centri specializzati coinvolti nel Progetto, al raggiungimento di n° 1.200 referti garantiti nel mese per la realizzazione del Progetto al fine del mantenimento dei livelli di qualità. Nel caso in cui i volumi del Progetto dovessero aumentare, il Centro
Specializzato si impegna ad incrementare il numero di referti elaborati fino al raggiungimento, nel complesso del Progetto, di n. 1.500 referti.
Il Centro Specializzato si impegna alla redazione e successivo caricamento nel portale messo a disposizione da XxXxxxxx dei referti entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il file row viene messo a disposizione.
Nel caso in cui il file row dovesse contenere dei parametri non idonei ad una refertazione adeguata, il Centro Specializzato, per il tramite del medico incaricato, dovrà:
- giustificare e motivare a SiSalute l’inadeguatezza del file ricevuto;
- comunicare, contestualmente allo scarico del file row, tramite la Piattaforma messa a disposizione di SiSalute la necessità di ripetere la poligrafia.
Al fine di garantire valenza scientifica al Progetto, il Centro Specializzato prenderà parte ad un controllo di qualità in merito ai referti elaborati. Tale controllo prevede che vengano messi a disposizione per ogni Centro Specializzato n° 10 file row a campione, già precedentemente refertati da un medico arruolato per il Progetto. Tutti i Centri Specializzati dovranno refertare i medesimi file row messi a disposizione ed il Coordinatore dei medici specializzati, provvederà alla comparazione dei referti. Si precisa che tale attività non prevede alcun corrispettivo aggiuntivo per il Centro Specializzato.
Qualora il pc in dotazione presso il Centro Specializzato non disponga del software per l’analisi dei files row, la Committente provvederà all’istallazione, previo appuntamento da concordare tra le Parti.
Il Centro Specializzato manleva la Committente da ogni costo e/o responsabilità che potrà derivare per l’erogazione del Servizio, per richieste o pretese dei Clienti e/o dei Fornitori e/o del Personale e/o di terzi in relazione all’attività svolta per l’espletamento del Servizio.
Per lo svolgimento del Servizio, il Centro Specializzato, tramite il proprio personale, dovrà accedere alla Piattaforma messa a disposizione da SiSalute, il personale arruolato dal centro si impegna ad utilizzare tale accesso nel pieno rispetto delle “Linee Guida per Fornitrice sul trattamento dati e utilizzo infrastrutture tecnologiche” di cui all’Allegato C al presente Contratto. In particolare, il Fornitore dichiara:
• di aver letto, compreso ed accettato integralmente le politiche e le regole di utilizzo delle infrastrutture del Gruppo Unipol, riguardo l'utilizzo e l'accesso alle stesse, descritte nella suddetta Guida;
• di essere consapevole che ogni azione non conforme allo spirito della suddetta Guida verrà considerata una violazione della sicurezza, e come tale, inosservanza del rapporto contrattuale in essere.
• SiSalute prevede una giornata formativa per il personale medico del Fornitore al fine di illustrare il Progetto nonché la Piattaforma messa a disposizione dalla Committente.
Allegati 1 – modello referto fac-simile. Bologna 7 giugno 2021
Il Procuratore Speciale
FirmatoIldLae:PgEalTeTRI AapNpNrAesentante pro tempore
Data: 04/08/2021 17:41:28
La Committente La Fornitrice
ALLEGATO B
Referenti tecnici
Centro Specializzato | UniSalute Servizi Srl |
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
5 agosto 2021
Il Procuratore Speciale
Firmato da:PIEl TLeTgI aAlNeNRAappresentante pro tempore
Data: 04/08/2021 17:42:13
La Committente La Fornitrice