Condizioni Generali d’Acquisto di [EuroChem Agro]
Condizioni Generali d’Acquisto di [EuroChem Agro]
BP-0118-2018
Condizioni Generali d’Acquisto di [EuroChem Agro]
1. Definizioni
Per "Contratto" s’intende un contratto come definito al punto 2.1. delle presenti CGA.
“Conflitto d'interesse” indica una situazione in cui (i) i dipendenti, funzionari e direttori di EuroChem (i Dipendenti) e/o eventuali Parenti di detti Dipendenti detengono partecipazioni dirette o indirette o interessi simili pari o superiori al 10% (dieci per cento) al/nel capitale sociale del Fornitore, e/o (ii) i Dipendenti hanno rapporti d'affari diretti o indiretti o interessi beneficiari nel (o con) l'Acquirente.
“Autorità governativa” è qualunque autorità governativa o di regolamentazione competente, istituzione o agenzia preposta all’amministrazione delle sanzioni economiche, settoriali, finanziarie o commerciali previste in base agli ordinamenti applicabili.
Per "Parte” s’intende ciascuna delle parti contraenti.
Per "Parente" s’intende un individuo che è strettamente legato a un Dipendente da un vincolo di consanguineità o di affinità, inclusi, al fine di fugare qualsiasi dubbio, i coniugi, qualsiasi discendente o ascendente in linea retta (genitori e figli, nonni e nipoti), fratelli o sorelle, compreso, senza alcuna limitazione, qualsiasi individuo che sia strettamente legato a uno di essi tramite vincolo di matrimonio, adozione o parentela acquisita.
Per “Paese, Stato e Territorio Soggetto a Misure Restrittive” s’intende qualsiasi paese, stato e territorio elencato nelle Condizioni di Vendita di EuroChem reperibili su xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Per “Leggi in materia di sanzioni” s’intende qualsiasi legge vigente in materia di sanzioni economiche, settoriali, finanziarie o commerciali, regolamenti, embarghi adottati, applicati, resi esecutivi o imposti da qualsiasi Autorità Governativa.
Per “Persona Xxxxxxxx a Misure Restrittive e Sanzioni” s’intende qualsiasi persona fisica o entità giuridica che sia:
(a) inclusa in qualsiasi elenco, pertinente a Leggi in materia di Sanzioni, di persone designate tenuto da qualsiasi Autorità Governativa;
(b) organizzata o residente in un paese, stato e territorio che sia soggetto o obiettivo di qualsiasi Legge vigente a livello nazionale in materia di Sanzioni o residente in un paese, stato e territorio designato dal Venditore come “Paese, Stato e Territorio Soggetto a Misure Restrittive”;
(c) direttamente o indirettamente di proprietà o controllata da qualsiasi persona o entità giuridica elencata nei paragrafi (a) e (b) di cui sopra.
2. Campo d'applicazione e validità
2.1. Le presenti Condizioni Generali d’Acquisto ("CGA") disciplinano la conclusione, il contenuto e l'attuazione di relazioni commerciali ("Contratto") fra [EuroChem Agro] in veste di acquirente o cliente ("EuroChem") e i partner commerciali di quest’ultima ("Fornitore"), la cui natura potrà consistere in contratti di compravendita, di servizi o di lavoro inerenti all'acquisto di merci e servizi da parte di EuroChem.
2.2. I termini e le condizioni generali del Fornitore sono espressamente esclusi e non costituiscono parte del Contratto, a meno che EuroChem non presti espressamente il proprio consenso alla validità degli stessi per iscritto.
2.3. Xxxxxx, consuetudini o accordi precedenti fra le Parti, nonché le prassi e consuetudini riconosciute nel settore specifico non costituiscono parte del Contratto. Il Fornitore dichiara di aver esaminato attentamente e interpretato le clausole delle presenti CGA e ne accetta espressamente le condizioni, specialmente quelle evidenziate in grassetto.
2.4. In caso di conflitto fra le condizioni del Contratto e le presenti CGA, prevalgono i termini del Contratto.
2.5. Le presenti CGA trovano applicazione esclusivamente se EuroChem accetta o paga le forniture o i servizi nella piena consapevolezza di termini e condizioni in contrasto o differenti del Fornitore.
3. Dichiarazioni e garanzie
3.1. Il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue:
a). di essere pienamente legittimato ed autorizzato, e di aver posto in essere tutti gli adempimenti societari necessari per poter stipulare ed eseguire il Contratto;
b). che i propri obblighi risultati dal Contratto, laddove eseguiti, costituiscono obblighi giuridici, validi e vincolanti in base ai termini del Contratto;
c). di non necessitare del consenso, dell’approvazione o dell’autorità di nessun’altra persona per poter stipulare o eseguire i propri obblighi derivanti dal Contratto;
d). che la stipula del Contratto e l’esecuzione degli obblighi da esso promananti da parte propria non costituiranno alcuna violazione o inadempienza di qualsiasi obbligo contrattuale, governativo o pubblico che lo vincolano;
e). di non essere coinvolto in contenziosi o sottoposto a procedimenti di arbitrato che potrebbero compromettere la propria facoltà o capacità di adempiere ai propri obblighi contrattuali e, per quanto a propria conoscenza, che non vi sono procedimenti giudiziari o di arbitrato di questa natura pendenti nei propri confronti e che non sussiste alcuna minaccia al riguardo;
f). di aver ottenuto eventuali licenze o altre autorizzazioni ufficiali (laddove richieste) necessarie per l’esecuzione del Contratto;
g). di non aver alcun conflitto di interessi nei confronti di XxxxXxxx;
h). che né il Fornitore né alcuno dei suoi azionisti, beneficiari effettivi, funzionari, direttori o dipendenti:
è Persona Soggetta a Misure Restrittive e Sanzioni né è in alcun modo collegata o affiliata ad altra Persona Soggetta a Misure Restrittive e Sanzioni;
ha violato o sta violando alcuna Legge in materia di sanzioni;
i). di disporre di diritto pieno e incondizionato nei confronti della Xxxxx e che la Merce è libera ed esente da qualsiasi provvedimento ingiuntivo, privilegio, onere tributario, pegno o gravame di altra natura.
3.2. Ciascuna delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra viene resa alla data del Contratto e si considera ribadita alla data di ogni spedizione (ordine di acquisto) e alla data di ciascun pagamento.
4. Offerta e ordine
4.1. L'offerta è gratuita salvo il caso in cui non sia diversamente specificato nella richiesta di proposta. Il Fornitore sarà vincolato da precedenti offerte e preventivi.
4.2. EuroChem non sarà mai obbligata ad accettare un’offerta. Il contratto può essere concluso solo se EuroChem presenta un'offerta a condizione che gli ordini siano vincolanti solo se essi sono effettuati per iscritto. Gli ordini sono vincolanti solo se effettuati per iscritto. Gli ordini elettronici sono vincolanti se ciò è stato concordato preventivamente dalle Parti per iscritto.
5. Prezzi e spese
5.1. I prezzi concordati sono prezzi fissi che, se non diversamente concordato, sono comprensivi della remunerazione prevista per tutti gli obblighi contrattuali, nonché delle eventuali spese accessorie (ad esempio costi di licenza, spese di trasporto, imballaggio, assicurazione, sdoganamento) dell’esecuzione contrattuale del Fornitore.
5.2. Il Fornitore ha diritto a una retribuzione aggiuntiva per eventuale lavoro extra svolto solo nella misura in cui ciò è stato precedentemente approvato da EuroChem per iscritto. I lavori aggiuntivi svolti non saranno ulteriormente retribuiti indipendentemente dalla loro prevedibilità al momento della conclusione del Contratto.
6. Termini di pagamento
6.1. I pagamenti giungono a scadenza successivamente all’accettazione della fornitura, alla fornitura dei servizi o alla presa in consegna del risultato dei servizi. Salvo patto contrario, le fatture saranno saldate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa formalmente e in modo sostanzialmente corretto.
6.2. L'emissione della fattura in conformità alle leggi vigenti e, in particolare, alle disposizioni fiscali e contabili, costituisce il presupposto indispensabile per il pagamento. EuroChem si riserva il diritto di respingere le fatture inesatte e non verificabili affinché queste possano essere corrette. Il nuovo termine di pagamento decorre, in tal caso, dalla data di emissione della fattura corretta.
6.3. Se il Fornitore ed EuroChem convengono di effettuare il pagamento prima della consegna, il Fornitore dovrà fornire preventivamente ad EuroChem una garanzia di pagamento anticipato rilasciata da una banca approvata da EuroChem.
6.4. Qualora vengano sollevate obiezioni in relazione alla qualità o quantità della fornitura/dei servizi, EuroChem ha la facoltà di trattenere il pagamento fino a quando dette obiezioni non saranno risolte in un modo accettabile per entrambe le parti.
7. Prestazioni e consegna
7.1. Salvo diverso accordo scritto, le forniture saranno effettuate con resa CFR o CIF alla destinazione di consegna stabilita da EuroChem.
7.2. I volumi ordinati sono vincolanti. In caso di forniture/servizi in eccesso, EuroChem avrà il diritto di respingerli a spese del fornitore. Forniture e/o prestazioni parziali non sono ammesse salvo laddove espressamente consentite da EuroChem, nel qual caso, tuttavia, al Fornitore non spetta il diritto di richiedere il pagamento parziale o anticipato da parte di EuroChem.
7.3. Qualora sia necessario pesare la merce, farà fede il peso rilevato sulle pese calibrate di EuroChem.
7.4. Salvo patto contrario, il Fornitore doterà la fornitura di un imballaggio idoneo allo scopo di preservarla e proteggerla in base alle indicazioni di EuroChem e alle disposizioni di legge vigenti in materia, allegando ad essa la documentazione richiesta, in modo tale da garantire che la fornitura si conservi integra durante la spedizione e l’immagazzinamento successivo. EuroChem ha il diritto di restituire l'imballaggio riportato in fattura al Fornitore allo stesso prezzo o di tenere conto dei costi di smaltimento. I costi del trasporto di ritorno sono a carico del Fornitore, salvo diverso accordo delle parti.
7.5. Durante il trasporto e la fornitura dei servizi devono essere osservate le disposizioni legislative, in particolare quelle della legge sul trasporto di merci pericolose (ADR) e delle direttive sulle merci pericolose applicabili, compresi i relativi allegati e le appendici.
7.6. Il Fornitore deve soddisfare tutte le specifiche e le misure derivanti dalla direttiva REACH per quanto riguarda tutti i materiali, i materiali preparati e i prodotti procurati/forniti a EuroChem.
7.7. Il Fornitore può ricorrere a subappaltatori o corrieri di sostituzione affinché provvedano, in toto o in parte, alla fornitura dei servizi per EuroChem al posto del Fornitore stesso, solo con il previo consenso scritto di EuroChem. Il Fornitore resterà responsabile nei confronti di EuroChem della fornitura dei servizi contrattuali. Su richiesta di XxxxXxxx, il Fornitore dovrà rivelare ad essa l’identità dei propri subappaltatori.
8. Scadenze e inadempimenti
8.1. Le scadenze di tutte le prestazioni sono vincolanti e, salvo diverso accordo delle parti, costituiscono scadenze fisse. Il Fornitore risulta essere inadempiente, anche senza compiere ulteriori azioni, se non rispetta tali scadenze.
8.2. EuroChem sarà immediatamente informata per iscritto di ogni eventuale inadempienza del Fornitore. L’eventuale accettazione senza riserve del ritardato adempimento non potrà essere interpretata come una rinuncia ad alcun diritto di garanzia o all’indennizzo spettante all’Acquirente o ad eventuali penali concordate.
8.3. In caso di inadempimento del Fornitore, questi dovrà corrispondere un importo pari all’1% del prezzo totale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del prezzo totale. Il Fornitore dovrà pagare l'importo anche se il suo adempimento è accettato da EuroChem senza riserve. Questo pagamento non esime il Fornitore dall’osservanza degli altri obblighi contrattuali assunti; tuttavia, esso sarà compensato con l'eventuale risarcimento per danni dovuto.
9. Misure anticorruzione
9.1. Il Fornitore dovrà:
a). rispettare tutte le leggi, gli statuti, le normative e i codici applicabili contro la corruzione compresi, ma non solo, i principi del codice britannico anticorruzione Xxxxxxx Xxx 0000 (Inghilterra e Xxxxxx) e la legge statunitense sulle pratiche di corruzione all’estero Foreign Corrupt Practices Act 1977 (USA) (“Requisiti Pertinenti”);
b). non intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che possa costituire un reato in base ai Requisiti Pertinenti;
c). porre in essere e mantenere, per l’intera durata del Contratto, politiche e procedure proprie, comprese, per garantire l’ottemperanza ai requisiti pertinenti e ad applicarle laddove opportuno;
d). segnalare tempestivamente ad EuroChem qualsiasi indebito vantaggio finanziario o di altra natura ottenuto in relazione all’esecuzione del Contratto; e
e). assicurare che qualsiasi persona che presti servizi o fornisca Xxxxx in relazione al Contratto lo faccia solo in base a un contratto scritto che imponga a e che garantisca da tale persona termini equivalenti a quelli imposti nella presente clausola 9.
10. Conflitto di interessi
10.1. Il Fornitore s’impegna a non creare alcun conflitto di interessi con EuroChem e segnalerà immediatamente ad EuroChem per iscritto qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale.
11. Conformità alle leggi vigenti sulle sanzioni
11.1. Il Fornitore non trasferirà direttamente o indirettamente o renderà altrimenti disponibili fondi di EuroChem pagati al Fornitore, o tramite qualsiasi Persona Soggetta a Misure Restrittive e Sanzioni o qualsiasi Paese, Stato e Territorio Soggetto a Misure Restrittive in violazione della legislazione vigente o nella misura in cui tali azioni possano comportare la violazione da parte di EuroChem di qualsiasi legislazione vigente, comprese, ma non in via limitativa, le Leggi in materia di Sanzioni.
12. Risoluzione
12.1. EuroChem ha il diritto di recedere integralmente dal Contratto con un preavviso di un mese. In tal caso il Fornitore può richiedere il pagamento di tutte le prestazioni rese fino a quel momento. Sono escluse ulteriori pretese del Fornitore, specialmente eventuali richieste di risarcimento danni. Questa disposizione non pregiudica il diritto di EuroChem di rescindere il Contratto con effetto immediato.
12.2. EuroChem ha inoltre la facoltà di rescindere il Contratto con effetto immediato se (i) il Fornitore presenta istanza di fallimento presso qualsiasi autorità competente o (ii) viene approvata qualsiasi risoluzione in merito a tale istanza dalla persona giuridica della parte o (iii) se il Fornitore diventa insolvente o (iv) se è stata avviata la procedura di liquidazione per effetto di una decisione giudiziaria definitiva e vincolante o (v) il Fornitore interrompe le forniture o i pagamenti o (vi) il Fornitore viola una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra o (vii) il Fornitore viola la clausola 9 Misure anticorruzione, la clausola 10 Conflitto di interessi e la clausola11 Rispetto delle leggi sulle sanzioni. Lo stesso vale nel caso in cui il Fornitore non soddisfi le richieste dei propri fornitori. In questi casi, EuroChem ha il diritto di procurarsi materiale e/o semilavorati, comprese eventuali attrezzature speciali, a condizioni ragionevoli.
13. Garanzia
13.1. Non sussiste alcun obbligo da parte di EuroChem di effettuare un controllo della merce in arrivo al di là dell’obbligo ordinario di diligenza di seguito specificato. Il controllo della merce in arrivo effettuato presso la sede di EuroChem è limitato alla verifica dell’ordine di spedizione, della quantità delle unità consegnate e dell'assenza di danni da trasporto chiaramente evidenti sull’imballaggio di trasporto. EuroChem segnalerà immediatamente al Fornitore eventuali difetti riscontrati durante la gestione ordinaria della propria attività. L’esito del controllo effettuato presso la sede di EuroChem è definitivo e vincolante per entrambe le Parti.
13.2. Il Fornitore assicura e garantisce, per un periodo di [un (1)] anno, che la propria prestazione corrisponde alle caratteristiche concordate nel contratto e che essa è idonea allo scopo previsto. La garanzia non pregiudica i diritti di garanzia spettanti ad EuroChem in base alla legge vigente.
13.3. Qualora EuroChem, a seguito della violazione di un obbligo (ad esempio forniture/servizi difettosi), dovesse incorrere in costi, quali ad esempio spese di trasporto/viaggio, costi di lavorazione, di materiale, spese di cernita, richieste di indennizzo/risarcimento danni da parte di terzi, in particolare di clienti o penali contrattuali per forniture/servizi difettosi, tali costi saranno a carico del Fornitore. Tuttavia, ciò non si applica qualora il Fornitore abbia agito senza colpa, ad eccezione dei casi in cui le richieste avanzate si basano sulla responsabilità oggettiva (responsabilità di prodotto, garanzia del prodotto, sicurezza del prodotto).
13.4. Il termine di prescrizione per i diritti di garanzia è di [due (2)] anni; ciò non pregiudica eventuali termini di prescrizione più lunghi previsti dalla legge.
13.5. Al Fornitore sarà concessa l’opportunità di rimediare al difetto, ovvero di riparare o sostituire il prodotto difettoso o di ripristinare i servizi. In caso di compravendita, EuroChem ha diritto, a propria discrezione, di richiedere la sostituzione al posto della riparazione. Se il Fornitore non è in grado di provvedere alla riparazione o sostituzione entro il termine prefissato, EuroChem ha il diritto di (i) porre rimedio essa stessa o di rivolgersi a tal fine ad un terzo a spese del Fornitore (ii), a seconda dell’entità del difetto, di recedere dal relativo ordine, nonché di restituire l’oggetto della prestazione difettosa per conto e a rischio del Fornitore o (iii) di richiedere una riduzione del prezzo, (iv) di chiedere il risarcimento dei danni.
13.6. Al fine di assicurare i propri doveri di garanzia, il Fornitore, su richiesta di EuroChem, dovrà rilasciare una fideiussione di garanzia che scadrà [due (2)] mesi dopo la fine del periodo di garanzia.
13.7. Qualora prodotti/servizi dello stesso tipo vengano forniti ripetutamente in condizioni difettose, EuroChem avrà la facoltà di recedere dall’intero Contratto, anche per le consegne non ancora effettuate, a condizione di averlo notificato per iscritto al Fornitore e che quest’ultimo abbia continuato a fornire prodotti difettosi successivamente a tale notifica.
14. Diritti di proprietà intellettuale
14.1. I diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, diritti di brevetto, etc.) stabiliti durante l'esecuzione del Contratto, in particolare su lavori, concetti, hardware e singoli software che comprendono un codice sorgente, descrizioni di programmi in forma scritta o leggibile elettronicamente che il Fornitore sviluppa per EuroChem, appartengono ad EuroChem; il Fornitore cede i diritti con valore patrimoniale a EuroChem ovvero, in relazione a diritti non trasferibili con valore patrimoniale, il Fornitore concede ad EuroChem una licenza esclusiva (diritto d’uso), illimitata nel tempo e nello spazio, salva diversa pattuizione specificata nel contratto.
14.2. Il Fornitore garantisce che lo sviluppo, la produzione e la destinazione d’uso dei prodotti/servizi non violino alcun diritto di proprietà di terze parti, né costituiscano esercizio non autorizzato di tali diritti.
14.3. Il Fornitore dovrà, su semplice richiesta, indennizzare e sollevare EuroChem e i clienti di questa da ogni responsabilità nei confronti di eventuali pretese di terze parti derivanti dall’uso o violazione di tali diritti di proprietà. L’obbligo di indennizzo del Fornitore si applica per qualsiasi spesa e costo sostenuto da EuroChem in relazione a ciò.
15. Responsabilità
15.1. Il Fornitore ha l’obbligo di compensare integralmente i danni arrecati ad EuroChem, a prescindere dalla prevedibilità degli stessi, e a risarcire EuroChem per tutte le richieste di risarcimento per danni di terzi derivanti da adempimento difettoso colposo del Contratto da parte del Fornitore stesso.
16. Controllo delle esportazioni
16.1. Per tutte le merci da consegnare e i servizi da fornire, il Fornitore dovrà soddisfare i requisiti previsti in base alle leggi nazionali e internazionali vigenti di volta in volta sulle esportazioni, le dogane e il commercio estero.
16.2. Ben prima della data di consegna, il Fornitore dovrà fornire ad EuroChem, per iscritto, tutte le informazioni e i dati di cui EuroChem necessita per ottemperare alle norme legislative vigenti sulle esportazioni, le dogane e il commercio estero, oltre a quelle sulle importazioni e, in caso di ulteriore distribuzione, previste per la riesportazione dei beni e dei servizi.
16.3. Il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente i dati relativi al controllo sulle esportazioni e al commercio estero qualora dovesse venire a conoscenza di eventuali cambiamenti degli stessi e darne pronta comunicazione ad EuroChem per iscritto. Eventuali danni subiti da EuroChem per mancata comunicazione o dati falsi saranno risarciti dal Fornitore.
17. Cooperazione
17.1. EuroChem procura al Fornitore, in tempo utile, tutta la documentazione, le informazioni, i permessi, i diritti di accesso ed ingresso, etc. necessari per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.
18. Riservatezza
18.1. Entrambe le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni che non sono generalmente accessibili con la massima riservatezza e a utilizzarle solo ai fini dell’adempimento del Contratto. Le parti si impegnano inoltre a vigilare sul trattamento riservato delle stesse da parte dei propri dipendenti e di terzi da esse coinvolti.
18.2. Tale obbligo di riservatezza sussiste già prima della conclusione del Contratto e persiste per un periodo di cinque (5) anni successivamente alla risoluzione o alla scadenza del rapporto contrattuale.
19. Esclusione dei diritti di cessione
19.1. Il Fornitore ha la facoltà di cedere eventuali diritti e pretese derivanti dal Contratto solo con il previo consenso scritto di EuroChem; in caso contrario dovrà risarcire i danni a EuroChem.
20. Forza maggiore
20.1. Per “Evento di Forza Maggiore” s’intende qualsiasi evento o circostanza il cui verificarsi o effetto la Parte inficiata non è in grado di prevenire ed evitare, pur avendo agito con ragionevole lungimiranza, diligenza e scrupolo. Senza pregiudizio alcuno alla generalità di quanto sopra esposto, è da considerarsi evento di forza maggiore:
a). qualsiasi calamità naturale, esplosione, alluvione, fulmine, tempesta, incendio o incidente;
b). guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), invasione, azione condotta da nemici stranieri; c). ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpazione di potere o guerra civile;
d). tumulto, sommossa o disordine civile, sabotaggio o requisizione;
e). atti, restrizioni, regolamenti, ordinanze, divieti o misure di qualsiasi tipo disposte da qualunque autorità governativa, parlamentare o locale;
f). regolamenti su importazioni o esportazioni o embarghi;
g). scioperi, serrate, o altre azioni industriali o controversie commerciali che arrecano pregiudizio a una Parte.
20.2. Nessuna delle Parti del presente accordo sarà responsabile nei confronti dell’altra o inadempiente in relazione ai propri obblighi contrattuali a causa di eventuali ritardi nell'esecuzione o mancata esecuzione di uno qualsiasi dei propri obblighi (che non sia quello di pagare il prezzo del contratto) se il ritardo o il mancato adempimento è dovuto ad un Evento di Forza Maggiore; a condizione che la Parte colpita, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, notifichi all'altra parte per iscritto l’accaduto specificando i particolari dell’Evento di Forza Maggiore, indicando il periodo per il quale la parte colpita prevede di non essere in grado di eseguire e adempiere ai propri obblighi. La Parte colpita adotterà tutte le misure che sono ragionevolmente in suo potere al fine di contenere la durata ed attenuare gli effetti dell’Evento di Forza Maggiore ai danni della Parte colpita.
21. Clausola salvatoria
21.1. Qualora singole disposizioni delle presenti CGA dovessero rivelarsi interamente o parzialmente invalide, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. Lo stesso vale per il relativo Contratto.
22. Protezione dei dati
22.1. EuroChem precisa che memorizzerà i dati riguardanti il Fornitore in base alle norme vigenti sulla protezione dei dati. L’informativa sulla protezione dei dati relativa al trattamento dei dati personali della persona di riferimento del Fornitore è contenuta nell'allegato 1 alle presenti CGA.
23. Legge applicabile e foro competente
23.1. Per il presente Contratto e tutte le rivendicazioni e i diritti derivanti da esso si applica la legge ungherese, ad esclusione delle norme sui conflitti fra i sistemi giuridici. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
23.2. Per tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente Contratto le Parti pattuiscono la competenza esclusiva del tribunale della sede legale di EuroChem.