del Contratto Integrativo Provinciale di Napoli
Accordo per il rinnovo
del Contratto Integrativo Provinciale di Napoli
ART. 1
ORARIO DI LAVORO
L’orario normale di lavoro per tutti i mesi dell’anno è di 40 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni in modo da esonerare gli operai dal prestare l`attivita` lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.A. / R.S.U. ai fini di eventuali verifiche.
Resta fermo tutto quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 10 del C.c.n.l 20 Maggio 2004.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 38 del C.c.n.l., nel corso dell’anno 2007, promuoveranno un confronto teso a valutare gli effetti di una eventuale possibile nuova ripartizione dell’orario di lavoro.
ART. 2
INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
L`indennita` territoriale di settore è confermata nei valori orari stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89. Ad integrazione di quanto stabilito nell’accordo del 23 marzo 2006, gli importi dell’Elemento Economico Territoriale vengono conglobati nell’indennità di cui sopra.
Operaio di produzione | I.T.S. | E.E.T | TOTALE |
IV livello | € 0,640 | € 0,565 | € 1,205 |
Operaio Specializzato | € 0,594 | € 0,525 | € 1,119 |
Operaio Qualificato | € 0,538 | € 0,472 | € 1,01 |
Operaio Comune | € 0,467 | € 0,403 | € 0,87 |
Discontinui | |||
Operaio Specializzato | € 0,571 | € 0,525 | € 1,096 |
Operaio Qualificato | € 0,517 | € 0,472 | € 0,989 |
Operaio Comune | € 0,449 | € 0,403 | € 0,852 |
Xxxxxxx, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti. | € 0,409 | € 0,322 | € 0,731 |
Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio. | € 0,358 | € 0,268 | € 0,626 |
Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89. Ad integrazione di quanto stabilito nell’accordo del 23 marzo 2006, gli importi dell’Elemento Economico Territoriale vengono conglobati
nell’indennità di cui sopra. | |||
I.T.S. | E.E.T | TOTALE | |
Categoria I° Super | € 146,468 | € 139,60 | € 286,068 |
Categoria I° | € 136,743 | € 125,64 | € 262,383 |
Categoria II° | € 115,613 | € 104,70 | € 220,313 |
Assistenti Tecnici | € 103,073 | € 97,72 | € 200,793 |
Categoria III | € 93,900 | € 90,74 | € 184,64 |
Categoria IV° | € 85,659 | € 81,67 | € 167,329 |
Primo impiego | € 74,311 | € 69,80 | € 144,111 |
ART. 3
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all’accordo nazionale 23 marzo 2006, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n.
67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135 e dagli articoli 12 e 38 del
CCNL 20 maggio 2004.
Nella determinazione dell’elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali é quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Napoli, dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
- numero d’imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile di Napoli e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- volume degli investimenti complessivi in costruzioni correlato al numero di occupati nel settore;
- valori medi dei ribassi di aggiudicazione;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie autorizzate e delle conseguenti dichiarazioni d’avvio lavori;
- numero d’ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero d’ore di cassa integrazione autorizzate;
- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali.
Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale é determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell’anno successivo nel rispetto del limite di cui all’accordo nazionale 23 marzo 2006.
La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata, in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/ 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre
2004/30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.
Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.
Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:
- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall’Osservatorio di settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sull’attendibilità - per il periodo considerato
- degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;
- calcolando la variazione media degli indicatori scelti.
Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.
Le parti, all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.
L’elemento economico territoriale di cui agli articoli 38, lett. d) e 46 del CCNL 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° luglio 2006 e nella ulteriore misura del 4% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza al 1° settembre 2007.
Le parti - considerato l’andamento del settore a livello locale nell’anno 2005 ed effettuata una valutazione complessiva del mercato del lavoro nel territorio - confermano negli importi definiti dall’accordo provinciale 18 aprile 2003 le misure dell’elemento economico territoriale corrisposte agli operai a partire dal 1° gennaio 2006 e sino al 30 giugno 2006.
Relativamente, quindi, agli anni 2006 e 2007 gli importi mensili definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.
Categorie | dal 1.7.2006 | dal 1.9.2007 | ||
orario | mensile | orario | mensile | |
Quadrie e impiegati di 1^ super | - | 35,92 | - | 83,81 |
Impegati di 1^ | - | 32,32 | - | 75,42 |
Impegati di 2^ | - | 26,94 | - | 62,85 |
Impegati e operai di quarto livello | 0,15 | 25,14 | 0,34 | 58,66 |
Impegati di 3^ e op. specializzati | 0,14 | 23,34 | 0,32 | 54,47 |
Impiegati di 4^ e op. qualificati | 0,12 | 21,01 | 0,28 | 49,02 |
Impiegati di 4^ e I° impiego e op. comuni | 0,10 | 17,96 | 0,24 | 41,90 |
Custodi, portinai, fattorini | 0,09 | - | 0,21 | - |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) | 0,08 | - | 0,19 | - |
Le parti concordano che gli importi in atto al 30/06/2006 dell’elemento economico territoriale sono conglobati dal 1° luglio 2006 nell’Indennità Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio Produzione per gli impiegati secondo quanto previsto dall’Accordo Nazionale del 23 marzo 2006.
ART. 4
LAVORO A COTTIMO
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 Maggio 2004 e la sua piena applicabilità ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede provinciale.
ART. 5
SUBAPPALTO
Le parti si impegnano all’integrale applicazione dell’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 Maggio 2004 ed in specie per quanto concerne l’obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.
In particolare l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 Maggio 2004 quindici giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della R.S.A./R.S.U. o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.
Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche per richiesta di una sola di esse i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra assumendo le iniziative del caso e provvedendo nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell’appalto o del subappalto.
ART. 6
FERIE
Considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della mano d’opera e la brevità dei rapporti di lavoro, le parti concordano di fissare l’epoca del godimento delle ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:
- due settimane a ``cavallo`` del Ferragosto;
- una settimana in occasione del Natale.
La quarta settimana sarà goduta nell’arco dell’anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa.
L’operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive.
ART. 7
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITA` E GRATIFICA NATALIZIA
Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell’art. 18 del C.c.n.l 20 Maggio 2004, assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50 %, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.
L’anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, scade il 30 settembre di ogni anno.
Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:
- del Ferragosto per le somme afferenti al semestre ottobre-
marzo;
- del Natale per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.
Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall’operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si siano rese liquide ed esigibili.
ART. 8
LAVORI SPECIALI
A) Lavori marittimi
Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.
Per gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.
Nel caso che i mezzi d’opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.
Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.
I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l’eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all’equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.
Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.
Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.
Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.
B) Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria, che lavora in una delle condizioni appresso elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione una delle seguenti indennità:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%;
d) nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie x xxxxx attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco): 18%.
ART. 9
LIMITI TERRITORIALI - DIARIA
I limiti territoriali di cui al 2° comma dell’art. 21 del CCNL 20 Maggio 2004 sono così stabiliti:
- per i Comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Giugliano, Pozzuoli, Torre Annunziata, Torre del Greco, i confini territoriali del Comune;
- per gli altri Comuni, oltre due chilometri dai confini territoriali del Comune stesso.
ART. 10
TRASPORTI
Come stabilito dalla vigente contrattazione nazionale agli impiegati ed agli operai e` dovuta un`indennita` a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extraurbano che a decorrere dal 01/07/2006, è determinata nelle seguenti misure.
Per gli operai di produzione la predetta indennità è fissata:
• dal 1° luglio 2006 in euro 1,92 giornalieri pari a euro 0,24 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
• dal 1° settembre 2007 in euro 2,16 giornalieri pari a euro 0,27 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
Per i lavoratori discontinui l`indennita` oraria é rapportata al diverso orario contrattuale.
Nella determinazione della predetta indennità si é tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all`art. 18 del C.c.n.l..
Per gli impiegati l`indennita` è pari a:
• dal 1° luglio 2006 in euro 41,52 mensili;
• dal 1° settembre 2007 in euro 46,71mensili.
La predetta indennità non è dovuta ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dalla impresa.
ART. 11
MENSA
Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13.
Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX., si rendesse impossibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario.
Dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,92 giornalieri pari a euro 0,49 per ogni ora di lavoro ordinario
Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL.
Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà:
• dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili;
• dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili;
L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.
Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
ART. 12
CASSA EDILE
Il contributo a favore della Cassa Edile è determinato, nella misura complessiva del 2,65% di cui il 2,21% a carico dell’impresa e lo 0,44% a carico dei lavoratori.
I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del C.c.n.l..
Per le aziende in regola alla data del 31/12 di ogni anno, con il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, come stabiliti dal presente contratto integrativo provinciale, l’Ente provvederà a fornire gli indumenti di lavoro stabiliti all’art. 15 del presente contratto.
Le aziende in regola, entro il 28/02 di ogni anno, presenteranno alla Cassa Edile apposito elenco nominativo del personale operaio in forza, distinto per cantiere di appartenenza, al fine di consentire il necessario approvvigionamento e la relativa fornitura entro i 30 gg. successivi.
Al fine di premiare le aziende in regola con i contributi in Cassa Edile, le parti concordano in via sperimentale che, a partire dall’1/01/2007, ai nuovi assunti, superato il periodo di prova e regolarmente denunciati presso la Cassa Edile, successivamente alla domanda di cui al punto precedente, su richiesta dell’Impresa, previa verifica della regolarità contributiva dell’Impresa al momento della richiesta, verranno forniti gli indumenti di lavoro stabiliti all’art. 15 del presente contratto.
Le parti convengono che, entro il mese di marzo 2008, valuteranno le implicazioni economiche, organizzative e gestionali che andranno ad impattare sulla Cassa Edile in riferimento alla modifica di cui al punto precedente.
ART. 13
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
Il contributo a carico delle Imprese in favore del C.F.M.E. della provincia di Napoli, da versare alla Cassa Edile, è determinato nella misura dello 0,80% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell`art. 24 del CCNL.
Le parti concordano di incontrarsi semestralmente per la programmazione della formazione professionale nell’edilizia, secondo lo spirito del CCNL, al fine di favorire la formazione di giovani lavoratori da inserire nell’attività edilizia, nonché della riqualificazione professionale di lavoratori edili già occupati per i quali le aziende richiedano il predetto intervento formativo.
ART. 14
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO
Il contributo a carico delle Imprese, di finanziamento al Comitato, da versare alla Cassa Edile di Napoli, è determinato nella misura dello 0,80% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.
ART. 15
AMBIENTE DI LAVORO
Le parti convengono che l’art. 85 del CCNL si intende qui integralmente riportato e confermano il loro impegno per il pieno rispetto dello stesso.
Xxxxx restando gli obblighi sanciti in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro dai D. Xxx.xx 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l’Impresa fornirà annualmente al personale non in prova un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche nonché per coloro che abbiano maturato un`anzianita` di quattro mesi, una tuta da lavoro.
Per le Imprese in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile, in attuazione dell’art. 12 del presente contratto la Cassa Edile della Provincia di Napoli provvederà a fornire, a titolo gratuito, al personale operaio in forza, n°1 tuta da lavoro, n°1 paio di scarpe antinfortunistiche, n° 1 paio di guanti da lavoro.
Le XX.XX. costituite si impegnano nel promuovere un’azione permanente al fine di sensibilizzare i lavoratori all’uso costante dei D.P.I.
ART. 16
COMMISSIONE PARITETICA
DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI
Al fine di realizzare un’attività di supporto e coordinamento degli Enti Paritetici della provincia di Napoli, é costituita la “Commissione Paritetica di Coordinamento Attività Enti Paritetici”.
La Commissione suggerirà orientamenti tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.
La Commissione sarà attivata, su iniziativa delle parti firmatarie del presente Contratto Integrativo di concerto con i Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.
La “Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti” sarà composta da n° 6 componenti di cui 3 nominati dall’ACEN e 3 nominati dalle XX.XX. dei lavoratori.
ART. 17
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del CCNL e dall’Accordo nazionale 11 Giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell`Anzianita` Professionale Edile sono a carico delle Imprese con decorrenza 01/07/2006 nelle seguenti misure:
- A.P.E. ordinaria 2,30%;
- A.P.E. straordinaria 0,30%;
I contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17.
Le parti stabiliscono che il contributo per Anzianità Professionale Edile (APE) potrà essere variata nel corso del presente contratto in relazione all’andamento della gestione. Nel caso di variazione contributiva, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le organizzazioni territoriali firmatarie del presente contratto integrativo.
ART. 18
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Le parti si danno atto di quanto stabilito in materia a livello nazionale sul Fondo Prevedi.
Tenuto conto della attuale situazione e di quanto previsto nel CIP del 18 aprile 2003, le parti decidono di destinare, dal 1/07/2006, la contribuzione APES, pari allo 0,30% al costituito Fondo per la “Previdenza complementare di settore”.
Le parti convengono di effettuare incontri periodici per monitorare gli sviluppi e l’andamento del Fondo anche in relazione alla consistenza della dotazione finanziaria stabilita.
Qualora le determinazioni a livello nazionale e/o territoriale dovessero prevedere la soppressione del costituendo fondo di mutualizzazione oneri
``Prevedi`` le parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e delle riserve accantonate.
ART. 19
ISTITUTO DI PATRONATO
Ai Patronati INAS-Cisl, INCA- Cgil, ITAL - Uil e` consentito di esercitare nei cantieri della provincia di Napoli le attività loro attribuite dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 fuori orario dell’orario di lavoro.
ART. 20
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 103 del CCNL va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all’Accordo 28 Luglio 1989 allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell’Accordo 28 Luglio 1989 in quanto non intervenuta alcuna disdetta dello stesso.
ART. 21
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI
A) Quote di adesione contrattuale.
Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del
C.c.n.l. maggiorati del 18,50% e del 4,95%.
Le quote di adesione contrattuale in favore dell’ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 20 Maggio 2004 restano determinate nella misura paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL maggiorati del 18.5% e del 4,95%.
Per l’erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni.
Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell’art. 12 del presente contratto.
Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest’ultima versate all’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.
Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest’ultima versate ai tre Segretari responsabili pro tempore delle Associazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.
Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile per quote di adesione contrattuale indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa Edile stessa all’ACEN ed alle Associazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Il versamento delle quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori deve essere effettuato congiuntamente ai tre Segretari pro tempore delle Associazioni dei lavoratori negli Uffici della Cassa Edile nel giorno ed ora stabiliti dal Presidente della Xxxxx Xxxxx, previa redazione di un verbale in quattro originali, uno dei quali resterà presso la Cassa stessa, come ricevuta di versamento. In caso di rifiuto da parte anche di uno solo dei Segretari responsabili dei tre Sindacati stipulanti, di sottoscrivere il verbale, o in caso di sua ingiustificata assenza, l’intero importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai resterà depositato presso la Cassa Edile fino a quando i tre Segretari responsabili avranno sottoscritto il verbale.
Le somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l’intervento di Rappresentanti della Cassa Edile la quale comunque declina ogni responsabilità in materia.
L’intervento della Cassa Edile per l’esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dall’impresa all’ACEN nonché l’intervento delle imprese e della Cassa Edile per l’esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l’ACEN e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne l’esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l’esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale. Il servizio di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente.
Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.
Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali, vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.
Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell’ANCE e l’altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il XXXX 00 Xxxxxx 0000.
Ogni sei mesi, la Cassa Xxxxx provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.
B) Contributi sindacali.
E’ in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.
Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall`Accordo nazionale 25 luglio 1996 (cfr. pagg. 285-286 dell`ediz. ANCE del C.c.n.l. 20 Maggio 2004) e dalle disposizioni in materia previste dal D. L.vo 196/03.
La Cassa Xxxxx resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell’esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all’art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.
Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale attuazione dell’art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.
ART. 22
CALCESTRUZZO
In aggiunta a quanto stabilito nella declaratoria di cui all’art. 77 del CCNL 20 Maggio 2004 si considera operaio specializzato l`autista di autobetoniera e l`autista di autopompa da xxxxxxxxxxxx, sempre chè abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra impresa.
ART. 23
DISPOSIZIONI GENERALI
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del CCNL 20 Maggio 2004 gli allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.
ART. 24
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, valgono le norme di cui al C.C.N.L. 20 Maggio 2004.
ART. 25
VALIDITA’ E DURATA
Il presente contratto entra in vigore per tutto il territorio della Provincia di Napoli, dal 01/07/2006.
Il presente contratto avrà durata fino al 31.12.2009 fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale.
ALLEGATO A
CASSA EDILE
L`A.C.E.N., la FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL hanno
definito un nuovo Regolamento, entrato in vigore il 1° aprile 2006, delle assistenze ai lavoratori operanti in Provincia di Napoli.
Le parti, nel rivedere ed ampliare il vecchio regolamento, hanno tenuto conto, sulla scorta dei dati storici in possesso della Xxxxx Xxxxx, delle esigenze assistenziali più vicine ai lavoratori/lavoratrici, dipendenti di imprese iscritte ed operanti in Cassa Edile.
Le prestazioni assistenziali saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale.
Le parti riaffermano l’importanza del ruolo della Cassa Edile nel sistema contrattuale del settore per la quale riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore.
Il ruolo strategico della Cassa Edile è stato confermato con l’avvio del Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in quanto unica deputata a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio della certificazione unica.
Le parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale si impegnano a pubblicizzare, anche con iniziative comuni, il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
ALLEGATO B
PROTOCOLLO SU ARTICOLAZIONE ORARIO CONTRATTUALE IN OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA
In presenza di lavori pubblici per i quali gli Enti Appaltanti richiedano, per l’importanza dell’opera, modalità lavorative particolari, le parti firmatarie del presente protocollo dichiarano la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all’Ente Appaltante ed alle Imprese Aggiudicatarie, per fornire un positivo contributo informativo in tema di:
- regime di orario in cantiere e loro durata;
- applicazione dei dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei regimi di orario;
- compatibilità delle lavorazioni da eseguire in regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.
Tali confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie decisionali ed organizzative delle Imprese aggiudicatarie.
ALLEGATO C
OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI
Le parti contraenti, al fine di perseguire gli obiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di settore, ottimizzando e rendendo sempre più efficace il metodo della concertazione e della informazione, concordano di istituire, per la Provincia di Napoli “L’Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti”.
Compito prioritario dell’Osservatorio sarà quello di realizzare, nell’ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale, un sistema informativo sulle dinamiche del settore in grado di fornire la base conoscitiva necessaria per l’adozione di interventi mirati di rilancio del settore delle costruzioni nella Provincia di Napoli.
L’Osservatorio, ferma restando l’autonomia delle singole parti, monitorerà e analizzerà i seguenti segmenti territoriali di settore:
• andamento della domanda e degli investimenti pubblici e privati;
• livelli occupazionali, i profili professionali ed i livelli retributivi;
• i processi di ingresso nel settore;
• la mobilità della forza lavoro sul territorio;
• i tempi medi di occupazione per impresa;
• gli orari di lavoro;
• la formazione professionale;
• la struttura del costo del lavoro, i riflessi sull’occupazione;
• l’andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed igiene negli ambienti di lavoro.
L’Osservatorio, le cui modalità operative verranno fissate entro giugno 2007, si avvarrà del contributo di informazioni rilevabili dalle banche dati in disponibilità degli Enti Paritetici di settore - Cassa Edile, CPT e CFME.
ALLEGATO D
RELAZIONI SINDACALI
Le parti convengono di attivare, congiuntamente o disgiuntamente, le azioni, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
Le parti condividono l’esigenza di contribuire ad elevare la qualità professionale del lavoro nel settore.
La comune esperienza di concertazione istituzionale, su segmenti importanti del comparto delle costruzioni, consente di condividere la necessità di promuovere confronti preventivi propedeutici alla definizione, anche con accordi quadro, di intese tra le parti firmatarie del presente accordo, le Istituzioni pubbliche, le aziende aggiudicatarie dei lavori ed i vari Enti locali.
Oggetto dei confronti e degli accordi conseguenti saranno le questioni legate alla sicurezza ed all’igiene negli ambienti di lavoro, al rispetto del contratto di lavoro, alle azioni di contrasto al lavoro nero ed al lavoro irregolare, al fenomeno dell`illegalita` e della criminalità nonché alle esigenze di formazione e qualificazione professionale richiesta ed alle esigenze di flessibilità per interventi particolari.
ALLEGATO E
FORMAZIONE PROFESSIONALE E BORSA LAVORO
Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale per lo sviluppo del settore, per la sicurezza sul lavoro e per fronteggiare la sfida delle innovazioni di prodotto e di processo.
La crescita del settore passa indispensabilmente per la valorizzazione del fattore umano, attraverso l'impiego ottimale delle risorse a disposizione.
Migliorare la professionalità dei lavoratori, in relazione alle nuove esigenze tecnologiche e modificazioni produttive; consentire il rientro nel mercato del lavoro di forze espulse per carenza di qualificazione; facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati di lunga durata, dei lavoratori extracomunitari ed immigrati regolari, costituiscono tutte finalità fondamentali perseguibili attraverso programmi di formazione attivando le necessarie ed idonee politiche puntando sulla leva della formazione di base, di ingresso e continua, per l’accesso al settore e la permanenza in esso.
Al fine di rispondere a queste esigenze e a scenari formativi sempre più in evoluzione, le parti hanno deciso di avviare, attraverso un Comitato Tecnico Scientifico, un processo di rinnovamento e di adeguamento della scuola edile alle esigenze di un mercato del lavoro in forte espansione, che richiede sia una maggiore mano d’opera generica che specializzata.
In particolare il Comitato Tecnico Scientifico dovrà orientare i processi formativi tenendo presente quelle forme e procedure per agevolare ed incentivare un naturale incontro tra domanda e offerta occupazionale.
Il progetto dovrà tenere conto, al fine di favorire l’occupazione e agevolare lo sviluppo locale anche di un’attività di supporto alla funzione di un incontro domanda offerta di lavoro attraverso l’istituzione di uno sportello informativo in riferimento a quanto previsto dal CCNL 20 maggio 2004 art.
114. Sarà opportuno coinvolgere le strutture territoriali per l’impiego, sia pubbliche sia private, nei vari progetti di formazione professionale da avviare.
Le parti condividono sulla opportunità di definire politiche di rilancio della Formazione continua in edilizia e dell’Apprendistato, nell’interesse delle imprese e dei lavoratori e di prevedere, nei piani di formazione di prossimo avvio, interventi specifici per i lavoratori extracomunitari al fine di favorirne l’accoglienza e la loro integrazione.
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie ci pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori competenze indispensabili per il loro inserimento ed integrazione nei contesti lavorativi e, dall’altro, di contribuire al loro sviluppo personale, in particolare riguardo al senso di responsabilità e solidarietà sociale.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto tracciando i principi cardine per una formazione d’ingresso, continua e di aggiornamento professionale nell’ambito di politiche incentivanti e premiali per le imprese da definire, a carattere sperimentale e facoltativo.
Le parti convengono, per favorire la piena realizzazione degli intendimenti sopra richiamati, di definire in accordo con il CFME, attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, adeguati programmi e piani operativi.
ALLEGATO F
SICUREZZA ED IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PREVENZIONE INFORTUNI
Le parti confermano, con reciproco convincimento, la prioritaria importanza del tema della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e operatori dei processi produttivi.
Le stesse concordano sulla necessità di mantenere, su di essi, alta l’attenzione, lo spirito ed il livello di collaborazione e di responsabilità.
L’impegno a favorire la diffusione degli R.L.S. e delle altre figure previste dal X.Xxx n° 626/94 e dal D.Lgs n° 494/96 rimane inalterato e troverà sempre crescente riscontro in iniziative di prossima attuazione.
Le organizzazioni contraenti, al fine di innalzare il livello della sicurezza nei cantieri, stabiliscono, in base a quanto previsto dalle vigenti regolamentazioni contrattuali nazionali, di istituire, entro novembre 2006, una commissione tecnica, anche con il supporto del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, che esamini e proponga le modalità di costituzione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST, attraverso gli opportuni criteri di composizione, qualificazione e operatività della stessa, nonché le modalità per la necessaria copertura finanziaria degli oneri che andranno ricercati nell’ambito del quadro contributivo contrattuale.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro novembre 2007 per poi attuare, già dal gennaio successivo, in via sperimentale e per un periodo di due anni, l’attività delle RLST.
Si conferma la centralità del momento formativo, informativo e partecipativo, per il conseguimento dell’affermazione di una cultura e di una coscienza antinfortunistica per le imprese ed i lavoratori.
Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell’intento di fare della formazione ed informazione principio cardine della sicurezza, convengono sull`opportunita` di sviluppare, in termini operativi, ulteriori iniziative in materia a favore delle imprese e dei lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate in adempimento alle vigenti disposizioni legislative.
ALLEGATO G
TRASFERTA
Le parti, recependo l’accordo del 23 marzo 2006 sottoscritto dall’ANCE e le XX.XX. Nazionali, intendono, con il presente documento, porre l’attenzione sulla nuova disciplina della trasferta a livello regionale che entrerà in vigore il 31 dicembre 2006.
In particolare, la disciplina presuppone la messa in rete delle Casse Edili della regione e la realizzazione a livello territoriale di un processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali e delle relative contribuzioni richiamato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali sottoscritto nel maggio 2004 e nel successivo accordo nazionale del 31 maggio 2005.
Le parti stabiliscono che nel corso dell’anno si attiveranno, per quanto di propria competenza, per avviare un’apposita commissione paritetica interprovinciale che possa formulare proposte per definire i punti cardini relativi alla procedura di avvio della nuova disciplina della trasferta a livello regionale.
ALLEGATO H
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INAIL
Le parti intendono con il presente documento porre l’attenzione sul tema delle prestazioni assistenziali erogate dall’INAIL al personale in infortunio ritenendo necessario avviare meccanismi di sensibilizzazione dell’Ente erogatore delle prestazioni.
A tal proposito congiuntamente si rileva quanto segue:
- il rapporto assicurativo con l’INAIL si concretizza ponendo a carico del datore di lavoro il pagamento in via anticipata del premio;
- a decorrere dal quarto giorno successivo all’infortunio e fino al permanere dell`incapacita` lavorativa, l’INAIL eroga all’infortunato l`indennita` giornaliera per inabilità temporanea, quale prestazione economico/assistenziale finalizzata al sostentamento del lavoratore;
- l’assolvimento dell’obbligazione da parte dell’INAIL avviene solo al termine dell’evento e che pertanto confligge con lo scopo della menzionata prestazione previdenziale, in particolare nei casi di prognosi di lunga durata;
Ribadito il comune intento di azioni congiunte finalizzate a ridurre i tempi di rogazione dell`indennita` giornaliera per inabilità temporanea di cui agli articoli 66 e seguenti del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 da parte dell’INAIL, affinché non venga frustrato il precipuo carattere di sostentamento della prestazione stessa.
In relazione a quanto precede, le medesime parti contraenti ritengono che il carattere di sostentamento della prestazione in parola possa essere assicurato dal riconoscimento da parte dell’INAIL di acconti su tale indennità in misura non inferi ore al 70% della prestazione maturata nell’arco del mese precedente di assenza per evento infortunistico, anche in mancanza di specifica richiesta da parte del singolo lavoratore.
Di tale concordata valutazione l’Acen e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori attiveranno una commissione tecnica che si farà promotore nei confronti della locale Sede dell’Istituto di proporre quanto al punto precedente, nonché di verificare l’operatività di quanto previsto dalla convenzione art. 70 del T.U. 1124/65 relativa all’anticipazione dell’indennità di infortunio, senza determinare alcun onere finanziario a carico dell’ imprese.
ALLEGATO I
ACCORDO E.D.R. – INDENNITA’ DI CONTINGENZA
Il giorno 27 luglio 2006 in Napoli, presso l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati:
- l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN), aderente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal Presidente Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Vice Presidente xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx assistiti dal direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx von Xxxxxxxx e dal xxxx. Xxxxxx X’Xxxxxx;
- la FENEAL UIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale sig. Xxxxxx Xxxxxxxx;
- la FILCA CISL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale xxx.Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx;
- la FILLEA CGIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale xxx.Xxxxxxxx Xxxxxxx;
visto
- il ``Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo dei lavoro`` sottoscritto in data 31 Luglio 1992 da Governo, Confindustria e Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
-il contratto provinciale 19 Maggio 1998 integrativo del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000;
considerato
- che il citato Protocollo 31 Luglio 1992 ha tra l’altro previsto l’erogazione in via continuativa agli impiegati ed agli operai di una somma forfettaria, a titolo di elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.), a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- che si ritiene opportuno ridurre, per quanto possibile, la complessità di elaborazione e comprensione dei prospetti di paga, a beneficio sia delle imprese sia dei lavoratori;
valutato
- l’ormai poco significativa entità dell’importo dell`E.D.R.;
- la minima incidenza sul costo del lavoro conseguente al computo dell`E.D.R. negli istituti contrattuali da cui è escluso;
convengono
che, a far data dal 01/01/2003, l`E.D.R. venga conglobato, per tutti i livelli contrattuali degli operai e degli impiegati, nell’importo dell’ex indennità di contingenza.
Dalla data del conglobamento, l`E.D.R. verrà computato in tutti gli istituti contrattuali per i quali rileva l’ex indennità di contingenza.
Letto, confermato e sottoscritto
ALLEGATO L
ACCORDO 28 LUGLIO 1989 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PARITETICA DI CONCILIAZIONE
Tra
- l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN) aderente all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE);
- l’Associazione Sindacale INTERSIND
e
- la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni costituita da:
- Feneal Uil
- Filca Cisl
- Fillea Cgil
Visti l’art. 1/411 ultimo comma, l’art. 6/2113 ultimo comma della legge 11.8.1973 n. 533, nonché l’art. 95 del CCNL 7 Ottobre 1987; visto l’art. 14 del Contratto Integrativo per la Provincia di Napoli stipulato in data odierna, si é convenuto quanto appresso:
ART. 1
Il prestatore di lavoro che intenda promuovere una delle
controversie di cui all’art. 95 del CCNL 7 Ottobre 1987, deve fare denuncia al Sindacato stipulante il presente Accordo al quale aderisce o conferisce mandato, il quale previo accordo con l’Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno dalla denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore.
ART. 2
L’Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei
lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l’imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l’esame della controversia.
ART. 3
Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione
dall’Associazione Costruttori o dall`INTERSIND.
ART. 4
Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da
rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.
Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.
ART. 5
Di ogni controversia qualunque ne sia l’esito, dovrà essere redatto
xxxxxxxx processo verbale, nel quale si indicheranno i nomi e le generalità delle parti e l’esito della controversia.
In caso di assenza di alcune delle parti o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno, al massimo due differimenti.
ART. 6
Il verbale di avvenuta conciliazione ha l’efficacia di cui all’ultimo
comma del citato art. 6/2113 c.c. e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili.
Prima che la conciliazione avvenga i prestatori di lavoro dovranno essere avvertiti dell’efficacia delle rinunce e transazioni.
ART. 7
L’archivio dell’ufficio di conciliazione resta a disposizione delle
Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.
ART. 8
Il presente Accordo entra in vigore il 1° Luglio 1989 ed ha la
durata del Contratto integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
ALLEGATO M
ASSISTENZA PER CARENZA MALATTIA
Compatibilmente con la risoluzione dei relativi problemi di natura tecnica e di informatizzazione da parte della Cassa Edile da realizzarsi entro l’anno 2006, data entro la quale effettuare le opportune e necessarie verifiche sull’andamento del quadro finanziario dell’ENTE, in ragione degli effetti che si andranno a determinare, le Parti concordano di affidare alla Cassa Edile il compito di studiare le modalità di elevamento e di eventuale estensione della prestazione prevista dal vigente regolamento sulle assistenze ai lavoratori operanti nella provincia di Napoli, relativa al trattamento economico della carenza malattia riferita agli eventi morbosi, nei confronti di quei lavoratori che abbiano i requisiti previsti dal richiamato regolamento.
Le Parti, inoltre, ritengono opportuno verificare l’effettiva esigibilità della prestazione di cui sopra individuando per l’efficacia della stessa gli strumenti adeguati e per determinare una maggiore efficienza del sistema.
Le Parti stabiliscono sin d’ora che tale nuova ipotesi di assistenza non dovrà comportare oneri aggiuntivi per le imprese e che la stessa sarà avviata in via sperimentale per un anno dalla data di avvio prevista per gennaio 2007.