Allegato alla D.G.C. N. 171 del 22/12/2015
Allegato alla D.G.C. N. 171 del 22/12/2015
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E L’ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS DI SORAGNA (PR) PER IL SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI NEL
TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI D’AFFEZIONE RANDAGI O VAGANTI FERITI SULLE STRADE - ANNO 2016-2017
L’anno , addì del mese di , in Collecchio, presso la Sede Municipale
FRA
Il Comune di Collecchio (cod. fiscale n. 00168090348) rappresentato dall'arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Parma il 3 aprile 1960, il quale agisce in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica e territorio;
E
L’Associazione Rescue Dogs , con sede legale in Soragna (Parma) in Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, rappresentata dal Presidente pro-tempore, xxxx. Xxxxxx Xxxxxx nato a Parma il 04.011950 domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione medesima
Richiamati:
- la legge n. 281 del 14/08/1991 “ Legge quadro in materia di animali da affezioni e prevenzione del randagismo” e s.m.i., che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- la Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” che, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della gente. In particolare, agli art. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni all’istituzione di servizi di controllo della popolazione canina nonché, in forma singola e associata , ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture;
- per l'esercizio delle competenze in ordine alle attività di cattura e ricovero dei canI randagi, a norma dell’articolo 14.3 della L.R. 27/2000, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro che operano con l’ausilio di volontari che, comunque, devono possedere i requisiti previsti dalla citata legge regionale;
- il Nuovo Codice della Strada che ha introdotto modifiche, rendendo obbligatorio soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali, e, nel caso in cui l'incidente stradale coinvolga cani e gatti, il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico del soccorso dell'animale, inteso come trasporto e cure veterinarie, qualora non si risalga ad un proprietario;
- la Legge 11 Agosto 1991, n. 266 “legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la
funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia, civile e culturale individuata dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Finalità
Le attività oggetto della convenzione sono svolte per:
- il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell’ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 2000;
- la vigilanza sul territorio al fine di prevenire i casi di abbandono, mancata custodia e scongiurare situazioni di rischio per l’incolumità dell’uomo e di igiene-pubblica;
- gli interventi di emergenza sanitaria (primo soccorso e trasporto al pronto soccorso veterinario) destinati ad animali domestici (cani e gatti) feriti e/o traumatizzati a seguito di incidenti stradali;
ART. 2 – Oggetto
La convenzione ha per oggetto le attività di:
1. cattura di cani randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di Collecchio, nel rispetto dell’incolumità dell’animale, secondo le specifiche riportate nell’art. 15, co. 4 della L.R. 27/2000;
2. primo soccorso per animali domestici (cani e gatti) feriti in incidenti stradali con trasporto a struttura veterinaria per le cure del caso;
3. vigilanza e accertamento alle norme che tutelano il benessere degli animali, segnalando agli organi competenti eventuali situazioni critiche riscontrate inerenti la cura e custodia degli animali stessi, comprensivo di monitoraggio annuale delle colonie feline censite nel comune ed informare/formare i referenti delle colonie sulle modalità di gestione delle stesse;
4. impegno ad individuare una idonea struttura di ricovero per organizzare la gestione di un numero limitato di gatti non autosufficienti, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 27/2000, rinvenuti nel territorio comunale;
5. Impegno, verificato positivamente quanto evidenziato al precedente punto 4, a sottoscrivere un’apposita appendice alla presente convenzione idonea a definire nel dettaglio le modalità e gli oneri per tale attività di ricovero e gestione di un numero limitato di gatti non autosufficienti, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 27/2000;
ART. 3 - Mansioni e modalità generali di svolgimento della convenzione. I servizi affidati all’Associazione sono i seguenti:
1. Cattura animali randagi e/o vaganti
L’Associazione Rescue Dogs, mediante personale specializzato e con idonee attrezzature per la cattura, assicura, dietro apposita richiesta di intervento, la cattura dei cani vaganti e randagi (come definiti all’art. 85 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria), il riconoscimento dell’animale catturato tramite lettura microchip o tatuaggio, l’identificazione del proprietario tramite accesso al programma di Anagrafe Canina Regionale e Nazionale e la sua riconsegna al proprietario ovvero il suo trasporto inizialmente al ricovero temporaneo presso la propria sede e successivamente al ricovero permanente convenzionato “Xxxxx Xxxxxxx” di Alberi di Vigatto (PR).
La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori e in modo da preservare al massimo l’incolumità del cane e verrà eseguita con mezzi ordinari, quali:
- accalappiacani rigido con blocco
- guanti di protezione
Resta escluso l’impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di farmaci mediante apposito fucile o cerbottana; tali interventi dovranno essere eseguiti da un veterinario in caso di animali particolarmente pericolosi, previa autorizzazione del Comune. E’ comunque vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l’uso di trappole.
2. Soccorso stradale animali
L’Associazione Rescue Dogs, mediante un proprio associato opportunamente qualificato da Servizio Sanitario Regionale Xxxxxx Xxxxxxx, servizio veterinario e sanità animale, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e cattura, assicura il primo soccorso per animali definiti di affezione randagi o vaganti feriti in incidenti stradali o occasionali e il trasporto a struttura veterinaria individuata in accordo con l’Amministrazione.
Per gli interventi di soccorso l’Associazione utilizzerà apposita ambulanza veterinaria classificata quale veicolo per uso speciale a norma della direttiva 20078/46/CE, o mezzo per il trasporto d’urgenza art. 156, riconoscibile da segnalatori luminosi ed acustici ai sensi dell’art. 177, c. 1 del C.d.S., come prescritto dalle vigenti normative.
3. Vigilanza e accertamenti alle norme che tutelano il benessere degli animali
L’Associazione Rescue Dogs, mediante i propri associati opportunamente qualificati e espressamente identificati, effettua attività di controllo a titolo preventivo sulla tutela dell’animale e al rispetto delle vigenti normative oltre che a titolo repressivo ove si riscontrino violazioni previste dal L.R. 27/2000. Tale compito di controllo non comprenderà l’attività sanzionatoria che rimarrà in capo agli organi comunali competenti. L’associazione provvederà a fornire elenco degli operatori in possesso dei requisiti necessari e copia di tesserino di riconoscimento.
Nell’ambito del controllo sul territorio, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 27/2000, l’Associazione effettua un controllo annuale delle colonie feline censite nel comune, provvedendo ad informare/formare i referenti delle medesime sulle modalità di gestione delle coline (problemi igienico-sanitari, comportamentali, con particolare attenzione alla rimozione del cibo distribuito e non consumato);
4. Custodia di un numero limitato di gatti e monitoraggio colonie feline
L’Associazione si impegna ad individuare una idonea struttura di ricovero per organizzare la gestione di un numero limitato di gatti non autosufficienti, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 27/2000, rinvenuti nel territorio comunale;
Una volta individuata tale struttura, l’associazione si impegna a sottoscrivere un’apposita appendice alla presente convenzione idonea a definire nel dettaglio le modalità e gli oneri per tale attività di ricovero e gestione di un numero limitato di gatti non autosufficienti, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 27/2000.
ART. 4 – Obblighi e oneri dell’Associazione Rescue Dogs
L’Associazione, per l’attuazione delle attività di cui al precedente articolo assicura:
1. la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi;
2. il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata direttamente dai cittadini; previo riscontro delle forze dell’ordine Polizia municipale, carabinieri ecc.
3. di garantire l’attivazione entro 2 ore dalla chiamata;
4. di catturare i cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità previste dall’art. 15 della L.R. 27/2000 e del precedente art. 3;
5. di procedere, a seguito della cattura dell’animale, ad identificare lo stesso tramite accertamento dell’esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario tramite le procedure informatiche dell’anagrafe canina regionale e/o nazionale;
6. di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio;
7. di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è reperibile, nel ricovero temporaneo presso la propria sede, e/o presso il canile convenzionato della Martinella di Alberi di Vigatto (PR);
8. di trasportare, quando necessario, i cani catturati al Canile convenzionato;
9. di intervenire in caso di chiamata per animale domestico (cane o gatto) incidentato sulle strade, assicurando il primo soccorso ed il trasporto, se necessario, a struttura veterinaria individuata in accordo con l’Amministrazione;
10. di avvalersi esclusivamente dalla Clinica del Dipartimento Scienze Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma per le cure veterinarie da prestarsi agli animali incidentati;
11. di assumersi le spese per le prestazioni veterinarie effettuate dalla struttura cui vengono conferiti gli animali feriti incidentati, fino a un monte spese di € 2.500,00;
12. di non richiedere somme in pagamento di prestazioni fornite né nei confronti dei proprietari dei cani recuperati, né nei confronti dei cittadini che effettuano le richieste di intervento;
13. di provvedere all’alimentazione dei cani ricoverati presso il loro ricovero temporaneo fino alla riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile convenzionato;
14. di provvedere alla pulizia del ricovero temporaneo per tutta la durate della detenzione di cani dentro il medesimo;
15. di concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento;
16. di rilasciare apposito cedolino verbale al termine di ogni intervento, che sarà consegnato al servizio di Anagrafe Canina Comunale;
17. di provvedere, qualora venga rilevato, a segnalare agli organi competenti eventuali situazioni critiche riscontrate inerenti la cura e custodia degli animali.
L’Associazione garantisce che:
1. Il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali feriti rinvenuti esclusivamente sul territorio comunale.
2. il proprio collaboratore inserito nelle attività oggetto della presente convenzione sia in possesso di qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da Servizio di Sanità Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e cattura.
3. l’operatore sia dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e riconoscibile da divisa HV.
4. l’operatore incaricato sia in possesso di attestazione di idoneità fisica all’incarico.
5. l’operatore incaricato sia coperto da idonea assicurazione tale da sollevare l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente derivante o provocato nelle attività oggetto della convenzione.
ART. 5 – Obblighi e oneri del Comune di Collecchio
Ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione, il Comune provvederà a comunicare alle autorità di Polizia Municipale, ai Carabinieri di zona e all’Ausl territorialmente competente:
• i riferimenti telefonici dell’Associazione, per gli interventi di cattura animali vaganti e recupero animali incidentati, previsti dalla presente convenzione;
• la posizione di “AGENTE ACCERTATORE” conferita ai soggetti individuati dall’Associazione Rescue Dogs che ne detengano le caratteristiche, per gli interventi di vigilanza e accertamento reati e violazioni alla vigente normativa, senza comunque titolo sanzionatorio;
Il Comune riconosce all’Associazione per l’intera durata della convenzione un contributo omnicomprensivo concordato tra le parti a titolo di sostegno per le attività svolte di € 13.000,00 pari ad € 6.500,00 annui;
Il contributo verrà versato con le seguenti modalità:
35% al termine del primo trimestre dell’anno di riferimento.
Saldo mediante versamenti con cadenza almeno trimestrale con sintetica rendicontazione delle attività svolte di cui al precedente articolo 4;
Nell’eventualità che si rendano necessarie spese veterinarie in eccesso rispetto la somma indicata all’art. 4, le parti dovranno effettuare le necessarie verifiche preventive di comune accordo dando atto che il Comune, nel rispetto delle proprie prerogative e responsabilità, dovrà preventivamente autorizzare gli interventi eventualmente necessari.
ART. 6 – Durata della convenzione
La durata della presente convenzione è prevista dal 01.01.2016 al 31.12.2017.
La presente convenzione è passibile di disdetta da una delle due parti tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Associazione Rescue Dogs agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al momento dell’efficacia della risoluzione della convenzione.
Il comune si riserva, in accordo con l’Associazione, di rivedere in qualunque momento le modalità di gestione delle attività oggetto della presente convenzione.
Qualora non venga raggiunto l’accordo sulle nuove forme gestionali, è data facoltà alle parti di recedere dalla presente convenzione.
L’Associazione Rescue Dogs può a sua volta risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione.
ART. 7 - Controversie
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via amichevole nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte di uno dei contraenti, di un atto di formale contestazione o rilievo, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Parma.
ART. 8 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato sono applicabili le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
ART. 9 – Registrazione della convenzione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10 della Tariffa – Parte seconda – del DPR 26.04.1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune Per l’Associazione Rescue Dogs
Il Responsabile del Settore Il Presidente
Dott. Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx