CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE
E ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TREVISO
PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI “EMERGENZA PUBBLICA”
Nell’anno duemilaquindici, il giorno ( ) del mese di . presso la sede municipale di Ponte di Piave (TV), sono presenti i signori:
• Responsabile del servizio di Protezione Civile del Comune di PONTE DI PIAVE c.f.
80011510262 autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n°
. del , nel prosieguo denominato “Comune”;
• che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della Sezione Alpini di Treviso con sede in Xxxxxxx Xxx Xxx Xxxxxx 00, c.f. 01767950262, per conto dei Gruppi Alpini
di Ponte di Piave, Negrisia e Levada;
a) Che la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di un’adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali riesca a prestare i primi interventi di soccorso;
b) Che il Comune di Ponte di Piave dispone di un apparato organizzativo;
c) Che i Gruppi Alpini, con sede nel territorio comunale, dispongono di propri nuclei di Volontariato di Protezione Civile facenti parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Treviso, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all’Associazione Nazionale Alpini (ANA), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0, iscritta dal 1° agosto 2013 nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di uno spiccato senso del dovere, di altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell’attuale legislazione fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
d) Che l’ANA ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Veneto che regola le attività di Protezione Civile svolte dalle Sezioni ANA venete in sinergia con la struttura di Protezione Civile regionale;
e) Che la Sezione di Treviso dell’A.N.A. congiuntamente alle Sezioni di Conegliano, Valdobbiadene e Xxxxxxxx Veneto, ha sottoscritto con la Provincia di Treviso in data 14-10-2002, una convenzione per il servizio di Protezione Civile in caso di “Emergenza Pubblica”
f) Che la Sezione di Treviso dell’A.N.A. è iscritta al Registro della Regione Veneto, delle organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 30-08-1993 n° 40 art. 4, con decreto n° 369/98 confermato dal n° 4 del 31-01-2002 classificazione n° TV 0371, nonché all’Albo Regionale del Volontariato di P.C. della Regione Veneto di cui alla L.R. 17/98 con il seguente codice PCVOL-05-C-2021-TV-01.
g) Che il comune di Ponte di Piave riconosce comunque il ruolo che l’ANA svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui alla legge 24.02.1992 n° 225 e
successive modifiche, sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;
h) Xxx appare opportuno accordarsi formalmente con l’ANA, al fine di poter disporre di personale addestrato, in grado d’intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune;
i) Che la Squadra di Volontariato di Protezione Civile ANA del Comune di Ponte di Piave si rende disponibile ad integrarsi, attraverso il proprio coordinatore sezionale, con i coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di Treviso al fine di svolgere attività ed interventi coordinati, previsti dall’art. 34 del Decreto Legislativo n° 267/2000.
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si stipula il seguente accordo di programma:
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2
Soggetti della presente Convenzione sono il Comune di Ponte di Piave e la Squadra di Volontariato di Protezione Civile ANA, costituita in seno alla zona ANA di Ponte di Piave facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Treviso.
ART. 3
Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione in caso di “emergenza pubblica” della sopradescritta Squadra di Protezione civile, con il personale del comune, con il Gruppo volontari di Protezione civile del comune, con i vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli Organi di Polizia o altri Enti preposti al coordinamento delle attività emergenziali.
La Squadra di Protezione Civile dell'ANA sarà altresì disponibile a collaborare con i tecnici del Comune nelle operazioni di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Le prestazioni dei Volontari sono sempre complementari e mai sostitutive delle attività proprie dell'Amministrazione Comunale, poiché esercitate in assoluta sussidiarietà. Le attività possono essere fatte esclusivamente previa richiesta di attivazione formale tramite ordinanza sindacale o altro provvedimento idoneo. Le modalità di svolgimento del servizio sono sempre concordate con un Funzionario rappresentante dell'Amministrazione comunale. La Squadra di Protezione Civile dell'ANA è altresì disponibile ad intervenire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per i cosiddetti “eventi a rilevante impatto locale”, così come previsto dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012, pubblicata della G.U. n. 27 del 01/02/2013, recante “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile”. Sono definiti “eventi a rilevante impatto locale”, quegli eventi che seppur circoscritti al territorio comunale o sue parti, possono
comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga. In tale evenienza l'attivazione della Squadra di Protezione Civile dell'ANA sarà comunque subordinata al rispetto delle procedure operative previste nel Piano di Protezione Civile con l'attivazione, quale presupposto essenziale, di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale.
La Squadra di Protezione Civile dell'ANA risponderà comunque e sempre al Sindaco, quale massima Autorità di Pubblica Sicureza e Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile, per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione. Durante lo svolgimento degli interventi i volontari impiegati devono indossare un'apposita divisa munita di segno distintivo che consenta una facile individuazione e che assicuri sempre un'adeguata e prescritta visibilità.
Art. 6
La Sezione dell'ANA si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della Squadra, nonché il numero dei volontari , al fine di garantire la massima tempestività nell'allertamento della Squadra stessa; alla stessa stregua il Comune comunicherà il nominativo del proprio responsabile del servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.
Art. 7
La Squadra per esercitare le attività di pronto intervento in caso di “emergenza pubblica” o comunque per attività di Protezione Civile, ha necessità di una copertura assicurativa contro gli infortuni e la salvaguardia della responsabilità civile per danni a cose e nei confronti di terzi. L'ANA si assume tale onere.
Art. 8
La Squadra dell'ANA deve presentare annualmente una relazione a preventivo e a consuntivo delle attività da svolgere ed effettivamente svolte; può usare i mezzi tecnici di Protezione Civile di proprietà del Comune in collaborazione con il gruppo volontari di Protezione Civile, in accordo con il Sindaco o Assessore competente e ne è responsabile.
Art. 9
Il Comune si impegna ad acquistare e mettere a disposizione dei Volontari del Gruppo, vestiario, strumenti ed attrezzature di volta in volta ritenuti necessari. I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi di proprietà del Comune, rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale.
Art. 10
Un rappresentante della Protezione Civile ANA della Squadra di Ponte di Piave sarà inserito nel gruppo volontari di Protezione Civile del Comune con compiti di collegamento.
Art. 11
Si precisa che essendo l'organizzazione di Protezione Civile dell'ANA, di cui fa parte l'Unità di Protezione Civile della Sezione Alpini di Ponte di Piave, iscritta nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni eventuale richiesta di impegno dei volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri Enti. Inoltre la Squadra di Ponte di Piave, quando non è impegnata dal Comune in attività di previsione, prevenzione, soccorso o superamento dell'emergenza, è libera di partecipare alle attività di soccorso, sul territorio nazionale o all'estero, su ordine delle Autorità statali, regionali o provinciali, con le attrezzature proprie o con quelle messe a disposizione dalle Autorità del Comune. Potrà inoltre partecipare con le attrezzature sopra descritte a qualsiasi
attività addestrativa programmata dalle Autorità sopra citate, nonché dalla sede nazionale dell'ANA.
Art. 12
Il presente accordo decorre dalla data della stipula e fino al 31.12.2019. Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Art. 13
Tutte le spese di bollo, scritturazione e registrazione sono a carico dell’Amministrazione Comunale Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Ponte di Piave Xxxxxx Xxxxxx Per l’ANA Sezione di Treviso
Il Presidente .