ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito “Agenzia”), nella persona di in qualità di
, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell’Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012
E
X [soggetto richiedente] (di seguito “…”), nella persona di in qualità di
[indicare l’atto di conferimento dei poteri].
PREMESSO
A. che l’art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che “l’Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali […] mediante accordi secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
B. che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
D. che X ha manifestato interesse, con istanza prot. n. del , allo svolgimento da parte dell’Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
E. che l’istanza di cui al precedente punto E è finalizzata da X a [indicare lo scopo della stima del soggetto richiedente];
F. che l’Agenzia si rende disponibile all’espletamento della suddetta istanza;
G. che l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all’esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
I. che l’accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.
tra l’Agenzia e X si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 OGGETTO
2.1 Oggetto del presente accordo è l’espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all’ambito territoriale di competenza della struttura dell’Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:
[indicare esclusivamente l’oggetto della richiesta di prestazione e quale attività/servizio viene fornito tra quelli previsti nel paragrafo 5.1, lettera A e C, della P.O. n. 137/2010]
ART. 3
ENTITA’ ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO
3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, X riconosce all’Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l’importo di euro [in cifra] ( [in lettere] / ).
3.2 Il pagamento all’Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall’emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all’Agenzia, codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 4
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
4.1 L’esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto da X ed è conclusa entro [specificare la tempistica concordata].
4.2 L’Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.
4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l’Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.
4.4. Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico, X si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell’incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l’avvio delle attività da parte dell’Agenzia [richiedere l’elenco dei documenti di volta in volta correlati alle operazioni da svolgersi]:
4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l’espletamento dell’incarico da parte dell’Agenzia.
4.6 Resta inteso che, nell’ipotesi in cui l’eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell’indisponibilità della documentazione di cui trattasi.
4.7 Le parti convengono, inoltre, che l’Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d’igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.
ART. 5
ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA’
5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, X si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.
5.2 L’Agenzia garantisce, per parte sua, l’espletamento delle attività in oggetto con l’uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell’incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione di X.
5.3 L’Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite da X, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili ad X medesimo. In tali casi, l’Agenzia notificherà a X le succitate cause ostative all’esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l’integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività già effettuate.
5.4 X si impegna a sollevare l’Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell’integrazione dei documenti e/o delle informazioni.
5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all’eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all’Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall’esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.
ART. 6 RINVIO
6.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.
ART. 7
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente Accordo.
8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
8.3 X, aderendo all’Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte dell’Agenzia dei dati connessi all’esecuzione dell’Accordo.
8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:
• ciascuna Parte riconosce ed accetta che l’altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
• ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
• ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.
ART. 9 CONTROVERSIE
9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
ART. 10 COMUNICAZIONI
Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) per X:
b) per l’Agenzia delle Entrate:
lì
X Agenzia delle Entrate
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Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:
- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.
X Agenzia delle Entrate
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