Capo I – Ambito applicativo Art 1. Ambito di applicazione
REGOLAMENTO CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE O PER CONTO TERZI
INDICE
Capo I – Ambito applicativo
Capo II – Classificazione delle attività Capo III – Contratti, Convenzioni e Intese
Capo IV – Iter approvativi, responsabilità e corrispettivi
Capo I – Ambito applicativo Art 1. Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le attività che l’ Università degli Studi Xxxxxxx Xxxxxx (di seguito “Ateneo”), può svolgere in collaborazione con terzi e/o a fronte di specifici corrispettivi ricevuti da terzi, pubblici o privati, nazionali ed internazionali, come disciplinato al successivo art. 2, nei vari ambiti di interesse istituzionale quali la didattica, la ricerca, il trasferimento tecnologico, i servizi al territorio e gli altri servizi coerenti con il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dalle strutture dell’Ateneo e dal relativo personale a qualunque titolo ad esso afferente, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ateneo nonché dei principi statutari, del Codice Etico e del presente Regolamento, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme di trasparenza e anticorruzione.
3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 genera risorse a beneficio dell’Ateneo e/o somme a copertura degli oneri eventualmente eccedenti rispetto al valore attribuibile alle attività e agli obiettivi propri dell’Ateneo.
4. Le risorse per le attività possono essere costituite da:
a) corrispettivi, qualora si tratti di attività per conto terzi e/o realizzazione di prestazioni verso un committente, comprese le sponsorizzazioni;
b) contributi, a copertura di oneri derivanti da collaborazioni, convenzioni, intese o altri rapporti in genere, comunque privi di corrispettività.
Capo II – Classificazione delle attività Art 2. Tipologie di attività
1. Ai fini del presente Regolamento, le attività che danno luogo alla costituzione di rapporti di cui al precedente art. 1 sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) attività di ricerca;
b) attività di consulenza;
c) attività di didattica o di formazione;
d) attività di mobilità;
e) analisi, prove e tarature;
f) altre attività.
Art 3. Attività di ricerca
1. Per attività di ricerca si intende sia l’attività di ricerca di base che l’attività di ricerca applicata secondo la specifica disciplina tempo per tempo prevista.
2. Per ogni attività di ricerca di cui al comma precedente viene individuato un responsabile scientifico, che deve essere un docente o un ricercatore di ruolo dell’Ateneo, preferenzialmente a tempo pieno. Può essere individuato come responsabile scientifico anche un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di ricerca.
Art 4. Attività di consulenza
1. Per attività di consulenza si intende l’attività che, mediante l’utilizzo di competenze già acquisite, porta all’emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente, oppure alla redazione di certificati e/o report inerenti risultati di prestazioni a tariffario ai sensi del successivo art. 7.
2. La responsabilità della consulenza è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.
3. In caso di indisponibilità del personale a tempo pieno, la responsabilità della consulenza può essere affidata a docenti o ricercatori a tempo definito.
4. La responsabilità della consulenza può essere affidata anche ad un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di consulenza.
Art 5. Attività di didattica o di formazione
1. Per attività di didattica o di formazione si intende l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione, di corsi rientranti nell’offerta formativa istituzionale dell’Ateneo, di altri corsi, seminari, convegni, cicli di conferenze e di ogni altra attività connessa o di supporto, aggiuntiva e complementare, coerente con le linee di indirizzo degli Organi di Governo dell’Ateneo, svolta sia in collaborazione, sia per conto di soggetti terzi.
2. La responsabilità dell’attività di didattica o di formazione è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.
3. La responsabilità dell’attività di didattica o di formazione può essere affidata anche ad un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di didattica o formazione.
Art 6. Attività di mobilità
1. Per attività di mobilità si intende l'organizzazione e la gestione della mobilità in entrata e uscita di studenti, personale docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo realizzata con Università o altre istituzioni nazionali o internazionali.
2. La mobilità degli studenti può essere finalizzata alla frequenza di corsi istituzionali che comportano l'acquisizione di crediti formativi universitari con l'eventuale conseguimento di un titolo presso entrambe le Università coinvolte oppure allo svolgimento della tesi di laurea.
3. La mobilità del personale docente e ricercatore può essere finalizzata allo svolgimento di attività didattica in ambito istituzionale e non e/o allo svolgimento di attività di ricerca congiunta tra le Università o altre istituzioni coinvolte.
4. La mobilità del personale tecnico-amministrativo può essere finalizzata ad attività di formazione, scambio di buone pratiche e/o informazioni.
Art 7. Attività
1. Per attività si intendono attività di carattere tecnico-scientifico, nonché quelle di promozione dell’immagine di uno o più soggetti terzi, purché coerenti con gli interessi istituzionali dell’Ateneo, non rientranti in alcuna delle tipologie indicate nei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 , qualora svolte in collaborazione o per conto di soggetti terzi.
2. I contratti e le convenzioni che disciplinano le attività di cui al comma 1 sono conclusi, previa acquisizione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di eventuali specifiche autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse che sono identificate in relazione all’attività prevista.
3. La responsabilità delle attività di cui al comma 1 è affidata a personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.
Capo III – Contratti, Convenzioni e Intese Art 8. Contratti, convenzioni e intese
1. Le attività di cui al precedente Capo II possono essere svolte sulla base di contratti, convenzioni o intese.
2. I contratti sono accordi tra l’Ateneo e uno o più soggetti che regolano lo svolgimento di specifiche prestazioni, anche in attuazione di convenzioni ai sensi del successivo comma 3. Rientrano nell’ambito dei contratti anche il “concorso sugli oneri dell’attività di ricerca o di formazione” e il “contratto di sponsorizzazione” di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente Capo.
3. Le convenzioni sono accordi di collaborazione tra l’Ateneo e uno o più soggetti terzi che disciplinano la collaborazione tra le parti, relativa allo svolgimento in comune di una specifica attività (o progetto) ovvero all’instaurazione di un rapporto di collaborazione pluriennale inerente ad una tematica specifica ovvero ad una o più aree scientifiche. Le convenzioni definiscono gli impegni delle parti nell’ambito della collaborazione e ne regolano altresì le relative modalità di esecuzione.
4. La collaborazione prevista dalle convenzioni di cui al precedente comma 3 può essere realizzata attraverso la sottoscrizione di appositi contratti attuativi che richiamano espressamente dette convenzioni e che sono redatti in conformità con gli schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione, oppure secondo schemi specificamente previsti e allegati ai suddetti atti o, ancora, concordati di volta in volta tra le parti.
5. Le intese, sottoscritte sotto forma di lettere di intenti o protocolli di intesa, sono accordi di carattere generale e privi di impegni specifici e vincolanti, con i quali l’Ateneo manifesta l’interesse a collaborare con uno o più soggetti terzi nell’ambito delle attività di cui al Capo II, demandando a successivi atti la disciplina dei relativi obblighi e impegni, ivi inclusi gli eventuali impegni economici delle parti.
Art 9. Concorso sugli oneri dell’attività di ricerca o di formazione
1. Per concorso sugli oneri dell’attività di ricerca o di formazione si intende il contratto nel quale è prevista l’erogazione di un corrispettivo da parte di un soggetto terzo per contribuire alla realizzazione di attività di ricerca o di formazione già in progetto.
2.A fronte dell’erogazione di cui al comma 1, l’Ateneo si impegna esclusivamente a:
- citare il soggetto terzo quale finanziatore dell’attività di ricerca o di formazione nelle eventuali pubblicazioni che esporranno i risultati dell’attività stessa;
- fornire al soggetto terzo un rapporto finale sull’attività di ricerca o di formazione, ove richiesto.
3. La responsabilità scientifica è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dei contratti di cui al precedente art. 8.
Art 10. Contratti di sponsorizzazione
1. Con il contratto di sponsorizzazione l’Ateneo si impegna a promuovere l’immagine di un terzo, detto sponsor, tramite la riproduzione in appositi spazi dedicati, a scopo pubblicitario, di nome e/o logo e/o marchio dello sponsor, a fronte di un determinato corrispettivo in denaro (“sponsorizzazione pura”) o della fornitura di beni o prestazioni (“sponsorizzazione tecnica”) a favore dell’Ateneo, nei modi previsti da apposito contratto.
2. La scelta dello sponsor dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine è necessaria, ove prevista, la previa pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo, di apposito avviso di ricerca di sponsor.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dei contratti di cui al precedente art. 8.
Art. 11 Contratti di prestazione di servizi
1. Per prestazione di servizi si intende attività di carattere tecnico-scientifico diverse da quelle indicate agli artt. 3,4,5 e 6, purché coerenti con le finalità istituzionali dell’Ateneo.
2. Per ogni attività di prestazione di servizi di cui al comma precedente viene individuato un responsabile scientifico, che deve essere un docente o un ricercatore di ruolo dell’Ateneo, preferenzialmente a tempo pieno. Può essere individuato come responsabile scientifico anche un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di prestazione di servizi.
Art 12. Strutture e personale coinvolti
1. Le attività di cui al presente Regolamento sono svolte dalle “facoltà o dall’Ateneo stesso.
2. La Facoltà o l’Ateneo devono garantire la disponibilità delle risorse (umane, di attrezzature e di spazi) necessarie per la realizzazione delle attività.
3. Lo svolgimento delle attività è affidato al personale di ruolo dell’Ateneo (docente, ricercatore, tecnico e amministrativo), ivi compreso il personale a tempo determinato anche assunto specificamente per lo svolgimento delle attività stesse.
4. Il personale interno di ruolo non può assumere l’incarico di responsabile scientifico dei contratti, convenzioni o intese, qualora sia previsto che nel periodo di validità dell’accordo venga collocato in quiescenza. Qualora il responsabile scientifico di un contratto, convenzione o intesa, nel periodo di vigenza dell’incarico venga collocato in quiescenza, tale soggetto decade automaticamente dall’incarico e il Rettore ovvero il responsabile della struttura di Ateneo coinvolta procederà tempestivamente alla sua sostituzione con proprio atto, dandone comunicazione alla controparte.
5. Qualora parte dell’attività non possa essere svolta da personale interno, è possibile, in osservanza della normativa vigente, avvalersi di personale esterno.
Art 13. Forma e contenuto
1. I contratti, le convenzioni e le intese sono conclusi sotto forma di scrittura privata su carta resa legale ovvero mediante scambio di corrispondenza tra le parti nella forma commerciale.
2. I contratti, le convenzioni e le intese hanno il contenuto che, di volta in volta, sarà necessario in relazione all’oggetto dell’attività.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, i contratti e le convenzioni contengono, di norma, i seguenti elementi:
- i dati identificativi delle parti (es. denominazione dell’ente o società, codice fiscale/partita IVA, nominativo del legale rappresentante, ecc.);
- la descrizione dell’oggetto e delle finalità della prestazione o della collaborazione;
- nel caso di contratti collegati ad un contratto, convenzione o intesa principale, gli estremi di tale accordo principale;
- le modalità di svolgimento della prestazione o della collaborazione, con riferimento ad eventuali allegati tecnici, e le modalità di presentazione dei risultati;
- il corrispettivo e/o il contributo economico spettante all’Ateneo, nonché le modalità e i termini di pagamento;
- l’indicazione del/i responsabile/i dell’Ateneo, nonché, eventualmente, del/i responsabile/i del soggetto terzo, eventualmente costituiti in comitato;
- le date di inizio e fine del rapporto;
4. Il contenuto dei singoli contratti è determinato a seconda che si tratti di contratto autonomo o di contratto stipulato in attuazione di una convenzione.
Art 14. Disposizioni in materia di proprietà intellettuale e industriale
1. I contratti e le convenzioni - quando relativi ad attività di ricerca o ad attività di consulenza dalla quale possano scaturire diritti di proprietà intellettuale e industriale - dovranno prevedere apposita disciplina dettata in conformità con quanto previsto dal Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale:
- sulla titolarità dei diritti morali e patrimoniali derivanti dai risultati dell’attività di ricerca o di consulenza;
- sulla segretezza dei dati e delle informazioni scambiate fra le parti nell’ambito dell’attività di ricerca o di consulenza;
- sull’utilizzo dei segni distintivi, fermo restando quanto disposto al comma 2;
- sui diritti e gli obblighi delle parti, in tema di collaborazione, assistenza e pubblicazione dei risultati, fermo restando quanto disposto ai commi 3 e 4.
2. L’utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo nell’ambito delle attività di cui al comma 1, dovrà essere espressamente autorizzato dall’Ateneo, che potrà concederlo a titolo oneroso o gratuito. Le parti regoleranno, eventualmente all’interno dei contratti e delle convenzioni relativi alle suddette attività o con separato accordo tra le parti, le modalità di utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale.
3. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 dovranno espressamente prevedere il diritto degli inventori/autori all’utilizzazione scientifica ed alla divulgazione dei risultati dell’attività, eventualmente differendo le stesse all’ultimazione delle procedure di brevettazione/registrazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, per le quali deve essere previsto un congruo termine.
4. Nel caso di attività di ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, le parti dovranno garantire il pieno rispetto dell’art. 4 d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (convertita con Legge 7 ottobre 2013, n. 112) in materia di accesso aperto ai risultati di ricerca.
5. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 potranno altresì disciplinare gli aspetti economici relativi all’eventuale cessione - anche parziale - dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dai risultati
conseguiti nell’ambito delle attività di ricerca o di consulenza, nonché relativi alla ripartizione degli eventuali proventi dello sfruttamento economico degli stessi o potranno rinviare tale disciplina a successivi accordi tra le parti.
6. Per la determinazione del corrispettivo contrattuale complessivo, oltre agli elementi indicati al successivo art. 17, si deve tener conto dei costi specifici relativi all’eventuale compartecipazione alle spese di brevettazione/registrazione dei risultati delle attività di cui al comma 1, nonché di ogni altro esborso sostenuto dall’Ateneo in relazione ai risultati delle suddette attività.
Capo IV – Iter approvativi, responsabilità e corrispettivi Art 15. Approvazione e sottoscrizione
1. I contratti, le convenzioni e le intese e altre tipologie di atti di cui al presente Regolamento, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Senato Accademico o altra struttura di Ateneo interessata, e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Il Consiglio di Amministrazione, a seconda della tipologia di accordo e del contenuto, può delegare l’approvazione dei contratti, delle convenzioni e delle intese secondo quanto previsto nell’apposito allegato.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione a seconda della tipologia di accordo e del contenuto, può delegare la sottoscrizione dei contratti, delle convenzioni e delle intese secondo quanto previsto nell’apposito allegato.
Art 16. Responsabilità
1. La struttura di Ateneo incaricata dello svolgimento dell’attività oggetto del contratto o della convenzione, è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti e anche di eventuali richieste di risarcimento e recuperi finanziari.
2. Nell’ipotesi di attività prestata congiuntamente da più Facoltà e/o strutture di Ateneo, i relativi organi possono concordare la designazione del responsabile del coordinamento dell’attività stessa.
Art 17. Determinazione del corrispettivo nei contratti
1. Il corrispettivo contrattuale e la destinazione dei proventi sono definiti sulla base degli schemi di prospetti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna tipologia di prestazione
2. Il corrispettivo contrattuale deve essere determinato in modo da assicurare la copertura dei costi necessari allo svolgimento della prestazione o da questa derivanti, considerando, in particolare:
- il costo del personale interno, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell’Ateneo, calcolato avendo come riferimento il costo orario minimo del personale determinato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- il costo di utilizzo dei materiali di consumo;
- le spese di viaggio e di missione del personale necessarie alla prestazione;
- il costo di acquisto e/o di ammortamento delle apparecchiature nonché il costo per la loro manutenzione, in ragione della frazione del tempo di utilizzo dedicata alla prestazione; -
il costo per il ricorso a titolari di assegno di ricerca e borse di studio (intendendosi anche le borse per dottorato di ricerca) o ad altre forme di lavoro autonomo;
- il costo per l’utilizzo di attrezzature e servizi esterni all’Ateneo;
- gli importi destinati alla copertura delle spese generali di Xxxxxx;
- gli importi da destinare alle prestazioni generali d’Ateneo;
- l’importo relativo all’utile dell’attività;
Art 18. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale in attuazione dello Statuto ed entrerà in vigore alla data indicata nel decreto di emanazione.