COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. N. 20/2000 E RIDEFINIZIONE DEL NUMERO DEGLI ALLOGGI PER LA FORMAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE. | Nr. Progr. 135 Data 17/07/2012 Seduta NR. 29 |
Titolo | |
Classe | |
Sottoclasse |
6
1
0
L'anno DUEMILADODICI questo giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome | Carica | Presente |
XXXX XXXXX | SINDACO | S |
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | VICE SINDACO | S |
XXXXXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | N |
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | N |
XXXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
Totale Presenti: 4 | Totali Assenti: 2 |
Assenti giustificati i signori:
XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA XXXX XXXX.
Il Sig. XXXX XXXXX in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 135 DEL 17/07/2012
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. N. 20/2000 E RIDEFINIZIONE DEL NUMERO DEGLI ALLOGGI PER LA FORMAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 e n. 35 del 07.04.2011, esecutive a norma di legge, sono stati approvati rispettivamente il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Anzola dell’Xxxxxx;
- ai sensi dell’art. 32 - comma 13 - e art. 33 - comma 3 - della L.R. n. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sono diventati entrambi efficaci in data 11.05.2011, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx - Romagna;
- l’art. 30 della L.R. n. 20/2000, come innovato dalla L.R. n. 6/2009, dispone che i Comuni, per completare il processo di pianificazione urbanistica, elaborino il Piano Operativo Comunale (POC), quale strumento urbanistico deputato ad individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio, da realizzare nell’arco temporale di cinque anni;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 06.10.2011 sono stati approvati gli obiettivi del primo POC e gli indirizzi per la formazione dello stesso e che fino al 27.12.2011 sono rimasti aperti i termini per la presentazione delle proposte di inserimento previsti dal Bando, il cui schema per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati e la modulistica sono stati approvati con determinazione n. 471 del 24.10.2011;
Rilevato che per dare una più efficace risposta alle proposte pervenute, al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dato dalle dotazioni di servizi ed attrezzature che perverranno alla collettività, è necessario ridefinire il numero degli alloggi messi a bando, elevandolo da n. 500 a n. 580;
Rilevato, inoltre, che è necessario approvare lo schema di accordo, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono contenuti gli obblighi, gli impegni ed i termini delle parti;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; Vista la L.R. n. 20/2000;
Atteso che dell’approvazione del presente provvedimento è stata data informazione alla 3^ Commissione Consiliare “Pianificazione Territoriale, Ambiente, Attività Produttive, Opere Pubbliche, Mobilità” nella seduta del 12.07.2012;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
D E L I B E R A
1) Di approvare la ridefinizione del numero degli alloggi messi a bando elevandolo da n. 500 a n. 580;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 135 DEL 17/07/2012
2) Di approvare lo schema di accordo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono contenuti gli obblighi, gli impegni ed i termini delle parti;
3) Di dare mandato al Direttore dell’Area Tecnica di procedere alla predisposizione degli accordi con i proponenti e di apportare ai singoli accordi, le eventuali modifiche necessarie per rendere gli stessi coerenti con gli obiettivi del primo POC e gli indirizzi per la formazione dello stesso approvato dalla Giunta;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ACCORDO TIPO per (POC) A NORMA DELL’ART. 18
DELLA LEGGE REG. N. 20/2000
RELATIVO A: …………………………………………..
L’anno , il giorno del mese di , tra:
da una parte:
- Sig./Soc.
(cod. fisc. n.
, nato a
il / / e residente a , via
oppure: avente sede a
in via
in persona
del legale rappresentante in carica Sig. ; proprietario/a di:
(riportare gli identificativi catastali dei beni in proprietà), d’ora in poi indicata per brevità con l’espressione “SOGGETTO ATTUATORE”;
dall’altra:
Comune di ANZOLA DELL’XXXXXX (cod. fisc. 80062710373), in persona del
in qualità di , nato a xxxxxx il xxxxxxx e domiciliato per la carica presso la residenza comunale, Piazza Grimandi n. 1, (40011) Anzola dell’Xxxxxx, autorizzato alla firma del presente atto con del
PREMESSO che:
La legge regionale n. 20/2000 del 24/03/2000, e sue successive modifiche e integrazioni, prevede che la pianificazione comunale si articoli in PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
l’art. 18 della citata L.R. 20/2000, come modificato dalla L. R. 6/09, prevede che gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati 1;
l’art. 13 delle NTA del PSC, approvato con delibera C.C. 34 del 7/04/2011, recependo quanto specificato in sede di Documento Preliminare approvato dalla Conferenza di Pianificazione, ha definito i criteri che presiedono al processo di concertazione con i soggetti privati per l’applicazione della PARTE I – Disposizioni Generali e dell’art. 32 delle N.T.A. del PSC; in particolare ha puntualizzato che detti accordi devono essere finalizzati a:
- creare servizi di livello territoriale;
- realizzare viabilità e infrastrutture a servizio del Capoluogo e delle frazioni;
- realizzare interventi di riqualificazione ambientale, recupero e riabilitazione urbana.
PRECISATO che:
- Con delibera del Consiglio Comunale 34 del 07/04/2011 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), all’interno del quale sono stati individuati complessivamente
n. 4 Ambiti Residenziali e/o di Servizio e n.3 Ambiti per Usi Produttivi territoriali soggetti a programmazione unitaria e/o concertata;
-Dal 27/10/2011 al 27/12/2011 con avviso pubblico sono rimasti aperti i termini per la presentazione delle richieste di inserimento nel primo POC, per le aree ricadenti nei seguenti ambiti
- ARS disciplinato dall’art. 32 delle N.T.A. del P.S.C.
– APR disciplinato dall’art. 33 delle N.T.A. del P.S.C.
– Dot_S disciplinato dall’art. 64 delle N.T.A. del P.S.C. e dall’art. 64 delle N.T.A. del R.U.E.
1 Si riporta il testo dell’art. 18:
1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L’accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal c3 dell’art. 3.
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’Organo esecutivo dell’Ente. L’accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale 20/2000 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 11 della Legge n. 241 del 1990.
– AS3 disciplinato dall’art. 30 delle N.T.A. del P.S.C. e dall’art. 36 delle N.T.A. del R.U.E.
e di progetti ricadenti nel territorio rurale secondo le previsioni del PSC approvato e nelle aree del territorio consolidato per le quali si raggiunga un accordo con l'Amministrazione.
- A seguito di quanto sopra, sono pervenute n. 15 proposte dei privati, di cui n. xx ritenute
tecnicamente pertinenti ed idonee per poter procedere con la successiva fase di concertazione per la definizione della quale si procede alla stipula del presente accordo.
- La proposta oggetto del presente accordo riguarda l’ambito individuato nella Scheda XXX_xx titolo
(All. 1), presentata dal/dai sig/ditta
avente titolo valido in qualità di detentore di diritti reali sui beni in oggetto, che per il seguito sarà definito SOGGETTO ATTUATORE
− La predetta proposta è stata valutata tecnicamente coerente con Xxxxxxxxx dirigenziale n. xx del xx/xx/xxxx , rispetto alle N.T.A. del PSC ed al piano degli obiettivi del primo POC approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 148 del 06/10/2011, essendo stati sviluppati obiettivi, contenuti e finalità di rilevante interesse pubblico per la collettività.
In questa fase preliminare propedeutica all’adozione del POC il progetto imprenditoriale e la sua attuabilità sono condizione indispensabile per il prosieguo della concertazione, che si riferisce alla condivisione delle scelte attuative, delle modalità e tempi preventivati, così come specificati nella Scheda di POC (All. 2), allegata al presente accordo che ne fa parte integrante e sostanziale.
Con la convenzione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – che rappresenta l’Accordo di II livello - interverranno gli approfondimenti delle scelte occorrenti ai fini dell’attuazione delle previsioni del POC nonchè gli altri aspetti aventi ad oggetto le modalità dell’attuazione stessa degli ambiti e delle aree.
Per l’ambito unitario individuato nella Scheda di PSC n° Titolo
(All. 1) – a cui l’oggetto del presente accordo si riferisce l’Amministrazione si prefigge gli obiettivi in essa esplicitati.
Nella Scheda di POC (All. 2) Titolo , che fa parte
integrante e sostanziale del presente Accordo, vengono meglio definiti gli usi, le quantità, le prestazioni e prescrizioni coerentemente con le previsioni del PSC ed altresì con gli obiettivi sanciti nelle Nta del PSC.
Si sono svolti n° x incontri in data con le proprietà e/o suoi delegati, , per giungere alla definizione dei contenuti del presente accordo e della relativa Scheda di POC (All. 2).
Il presente Accordo è una intesa preliminare la cui efficacia è subordinata all’approvazione definitiva del POC.
Le modalità di presentazione del/dei PUA sono disciplinate da quanto previsto nel POC, la loro approvazione, dopo la fase istruttoria, è subordinata comunque all’approvazione del POC stesso.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Conferma delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI
Il SOGGETTO ATTUATORE, così come individuata nella premessa del presente accordo, DICHIARA di condividere senza riserve gli “obiettivi” ed il contenuto intero riportato nella allegata Scheda di POC N° (All.2) quale parte integrante del 1° POC .
SI IMPEGNA:
− ad attivare la successiva fase di progettazione urbanistica (PUA) relativa alla concreta attuazione degli interventi/progetti di cui al presente accordo, consapevole che il successivo accordo di II livello (convenzione del PUA) avrà ad oggetto una miglior definizione della tempistica e delle modalità attuative delle previsioni del POC relative all’ambito del quale trattasi, in particolare per la realizzazione degli interventi, e quant’altro previsto nel presente accordo – oltre alla eventuale individuazione degli stralci attuativi dei comparti;
− conseguentemente, ai fini sopra menzionati, in fase di approvazione del PUA, a sottoscrivere, indi stipulare la Convenzione relativa al PUA stesso, che definirà e specificherà gli obblighi da assumere nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Anzola dell'Xxxxxx. Con tale convenzione saranno prestate le conseguenti fidejussioni, bancarie o assicurative, tali da far configurare idonee garanzie relative all’adempimento delle varie obbligazioni assunte nei confronti dell’Amministrazione, ( corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione e opere di infrastrutturazione e quant’altro necessario all’attuazione) garanzie che dovranno essere definite sia in relazione a quanto previsto dalla convenzione tipo del PUA sia agli impegni già assunti con il presente Accordo;
− a rendere edotti i propri aventi causa dell’esistenza del presente accordo.
Nell’ambito del presente Accordo, in particolare SI IMPEGNA
- a predisporre e presentare il/i PUA per la sua/loro approvazione entro mesi 12 dall’approvazione del 1° POC.
Il ritardo, ammesso fino ad ulteriori 12 mesi, comporta l’applicazione del meccanismo delle penali di cui al successivo art. 5;
ed inoltre:
- A) (in caso di opere pubbliche da realizzarsi a cura e a carico della Parte Privata in attuazione degli impegni assunti nel presente atto, nel rispetto delle norme e/o direttive vigenti in materia al momento della presentazione degli atti progettuali) a presentare, se necessario, lo studio di fattibilità e, previa “validazione” dell’Amministrazione, il progetto (preliminare/definitivo/esecutivo) delle opere pubbliche connesse all’attivazione del comparto di riferimento o comunque a questo pertinenti (come specificatamente descritte nella Scheda di POC (All. 2) - in coerenza con le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/06 e smi. - nel rispetto delle prescrizioni, modalità e dei tempi come definiti all’interno della scheda di riferimento ed eventualmente da specificarsi in sede di convenzione PUA.
- B) (qualora l’accordo preveda aree – con destinazione pubblica - individuate in cessione, con potenzialità edificatoria “a distanza”) a cedere gratuitamente al Comune di Anzola dell’Xxxxxx, entro 30 giorni dall’ approvazione del POC stesso l’area relativa a da destinare a , così come già previsto nella Scheda allegata n° Titolo (All. 2) e precisamente l’area/le aree catastalmente individuate: Fg. Mapp. Superficie
, per un totale di superficie catastale di mq. garantendo sin da ora che le aree da cedere sono libere da pesi, vincoli, diritti reali altrui, affitti e servitù comunque pregiudizievoli.
- il mancato adempimento degli impegni di cui sopra, farà attivare da parte dell’Amministrazione Comunale le procedure per la sottrazione del Comparto in oggetto dal POC ed all’applicazione delle penali di cui all’art.5;
Il Comune sarà autorizzato ad escutere le fidejussioni prestate, previa diffida da notificare alla parte privata almeno 30 giorni prima della messa in mora, con le seguenti modalità:
- Il pagamento delle somme sarà effettuato a prima richiesta e con esplicita rinuncia del fideiussore a far valere qualsiasi eccezione, in deroga agli artt. 1944 e 1957 del Codice Civile;
- ad accettare altresì, a seguito di inadempienza rispetto agli impegni assunti, le penali come previste al successivo art. 5 del presente Accordo.
L’Amministrazione Comunale di Anzola dell’Xxxxxx vista la deliberazione di Giunta Comunale n. del , e della deliberazione del Consiglio Comunale n. del di approvazione dell’Accordo tipo (POC) si impegna:
- a trasferire i contenuti di cui alla allegata Scheda di POC, N° (All. 2) nella proposta di POC così da rendere la stessa scheda parte integrante di quest’ultimo;
- a sottoporre la presente intesa preliminare, l’allegata scheda n. Titolo nonché la proposta di POC al Consiglio Comunale per la loro approvazione;
- per quanto di competenza, a supportare la Parte Privata nella definizione progettuale di cui al presente articolo;
- ad avvenuta approvazione del POC da parte del Consiglio Comunale, con il recepimento delle eventuali precisazioni /integrazioni apportate a seguito di osservazioni non sostanziali pervenute al POC – e quindi ai contenuti degli Accordi - a procedere alla eventuale modifica del presente accordo per il relativo adeguamento;
- a concertare la definizione dei contenuti dell’accordo nel successivo atto (convenzione di PUA e relativo progetto) al fine di perfezionare gli ulteriori aspetti di maggior dettaglio propri della progettazione urbanistica attuativa, attivando se necessario – anche eventualmente sulla base di concorsi di architettura direttamente promossi dai
privati - momenti di confronto preliminari alla presentazione del PUA, oppure durante la fase istruttoria dello stesso.
ART. 3
FLESSIBILITA’ DEL PRESENTE ACCORDO DI I LIVELLO
I proprietari di aree marginali, ricomprese nell’ambito territoriale individuato e interessato dall’intervento, non pregiudizievoli alla fattibilità delle previsioni di PSC e di POC, che non sottoscrivano il presente accordo, quale “intesa preliminare” preventivamente all’adozione del POC, possono richiedere che dette aree siano disciplinate dal POC stesso secondo le componenti di RUE, in relazione al loro stato di fatto. E’ comunque sempre fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di ripianificare dette aree.
L’Amministrazione Comunale si riserva di promuovere eventuali modifiche delle scelte di cui all’accordo, qualora ciò dovesse risultare nel prosieguo necessario per la tutela di un interesse pubblico afferente alla salvaguardia della salute, dell’ambiente e della sicurezza o per evenienze indotte da forza maggiore o derivanti da altre ragioni di rilevante pubblico interesse connesse agli obiettivi e contenuti dell’accordo stesso.
ART 4
RECESSO DI “QUOTA MINORITARIA” DI PARTE PRIVATA
Qualora taluni soggetti costituenti la Parte Privata – rappresentanti una “quota minoritaria” non superiore al 10% della superficie territoriale interessata dal presente accordo oppure proprietari di aree marginali per la loro ubicazione o per l’attuazione degli obiettivi del presente accordo - vogliano sottrarsi all’attuazione degli impegni negoziali assunti con il presente accordo, sia prima del suo perfezionamento sia nel corso della sua esecuzione, il Comune:
- valuterà l’incidenza che tale proposta di recesso determinerà sull’attuazione del presente accordo riservandosi, all’esito, l’adozione delle opportune iniziative contrattuali e amministrative, compreso l’eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici;
- si dovranno comunque cedere le aree o le opere definite nel presente accordo quali oneri perequativi.
ART. 5
GARANZIE FIDEJUSSORIE - PENALI
Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, qualora la Parte Privata, globalmente considerata, e come sopra formata e articolata, non partecipi alle fasi successive di concertazione e in particolare non presenti nei tempi concertati il progetto del/dei PUA e conseguentemente non sottoscriva l’accordo di II livello come specificato al precedente art.2, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ripianificare, senza vincoli di destinazione, gli ambiti territoriali interessati dal presente accordo, in relazione anche alla mancata adesione, ancorchè parziale, delle proprietà, ciò al fine di perseguire comunque l’interesse pubblico e gli obiettivi strategici sanciti dal PSC e dalla relativa strumentazione urbanistica di attuazione.
Analogamente l’Amministrazione si comporterà ove il recesso della quota, ancorchè minoritaria, della Parte Privata determini l’inattuabilità e/o l’ineseguibilità dei contenuti del presente accordo.
Qualora il contenuto e tutte le clausole del presente accordo non siano state – in tutto o in parte - portate a conoscenza degli aventi causa (futuri acquirenti) della Parte privata, l’Amministrazione Comunale si riserva di assumere, nei confronti della medesima Parte privata, tutte le opportune iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei propri interessi.
Per la violazione degli obblighi previsti nel presente Accordo, che sarà contestata con diffida (ove verrà altresì assegnato un termine congruo per adempiere), il Comune di Anzola dell’Xxxxxx procederà:
- ad escutere le fidejussioni che la Parte Privata costituirà a garanzia all’atto di sottoscrizione del presente accordo con particolare riferimento agli inadempimenti di seguito specificati;
ONERI FIDEJUSSORI
La garanzia fidejussoria relativa agli impegni previsti e relativi al presente accordo ammonta ad € xxx.xxx,00 ( € in lettere) secondo il seguente schema, in riferimento al numero degli alloggi previsti nella scheda di POC (All.2):
fino a n. 10 alloggi € 30.000,00; fino a n. 30 alloggi € 50.000,00; fino a n. 50 alloggi € 80.000,00;
fino a n. 100 alloggi € 100.000,00; fino a n. 150 alloggi € 130.000,00; oltre a 150 alloggi € 180.000,00; Penali:
Il mancato rispetto dei tempi degli impegni di cui all’art. 2 del presente accordo e in particolare per i seguenti casi:
1) Mancato rispetto della tempistica prevista per la presentazione del/dei PUA di cui all’art.2 del presente accordo;
2) Mancato rispetto della tempistica per la presentazione del/dei progetto/i per le opere pubbliche da eseguirsi a cura della Parte Privata, secondo le modalità e tempistiche definite nella allegata Scheda di POC (All.2) (N.B. tali modalità e tempistiche possono essere demandate globalmente o in parte al PUA).
3) Mancata/ritardata cessione delle aree individuate come strategiche, in relazione agli obblighi già previsti nella Scheda di POC (All. 2).
4) Mancata/ritardata, nei termini indicati, della costituzione delle garanzie fideiussorie per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione delle opere da realizzare direttamente dall’attuatore in relazione agli obblighi assunti nell’accordo di POC.
comporterà una riduzione del numero degli alloggi assegnati come da scheda di POC (All.2) nella seguente misura:
ritardo fino a 60 giorni riduzione del 10% degli alloggi e il divieto ad effettuare frazionamenti delle unità immobiliari per 1 anno dalla data di agibilità;
ritardo fino a 120 giorni riduzione del 20 % degli alloggi e il divieto ad effettuare frazionamenti delle unità immobiliari per 2 anni dalla data di agibilità;
ritardo fino a 360 giorni riduzione del 30 % degli alloggi e il divieto ad effettuare frazionamenti delle unità immobiliari per 3 anni dalla data di agibilità;
Il Comune si riserva infine la facoltà di avviare l’iter amministrativo ritenuto più consono per il perseguimento dell’interesse pubblico e degli obiettivi della pianificazione.
ART. 6 ADEMPIMENTI FISCALI
Oneri fiscali e tributari conseguenti alla registrazione del presente atto saranno a carico del Soggetto Attuatore.
ART. 7 RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le normative europee, nazionali e della Regione Xxxxxx-Romagna; in particolare le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni; le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 8 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie, sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria entro la cui circoscrizione ha la sede legale il Comune di Anzola dell’Xxxxxx.
* * * * * *
Del che si è redatta la presente scrittura che consta di fogli uno per facciate e parte della che, previa lettura viene sottoscritta da tutte le parti, come sopra rappresentate e intervenute, in segno di accettazione e conferma.
L.C.S.
Per il Comune di Anzola dell’Xxxxxx
(il per la carica )
La Parte privata Sig.
(oppure: Per la Soc. , il legale rappresentante in carica Sig. )
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero Delibera 135 del 17/07/2012 AREA TECNICA
OGGETTO
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. N. 20/2000 E RIDEFINIZIONE DEL NUMERO DEGLI ALLOGGI PER LA FORMAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE.
PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA
Data 17/07/2012
IL DIRETTORE AREA TECNICA
FORNALE' XXXXXX
IL DIRETTORE AREA
ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
Data
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 135 DEL 17/07/2012
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE ROPA XXXXX XXXXXX XXXX XXXX
ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 19/07/2012