REGOLAMENTO
REGOLAMENTO “FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION
per l’audiovisivo”
REGOLAMENTO
SUI CRITERI E LE MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI ED AI BENEFICI PREVISTI
DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION
Art. 1
(FINALITA’)
Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’art 5 dello Statuto della Fondazione “Calabria Film Commission” ( art. 3 della Legge Regionale 11/01/2006 n. 1 ed art. 11 della Legge Regionale 11/08/2010 n. 22) l’attività della Fondazione ed i criteri e le modalità di accesso ai benefici e ai servizi erogati.
Con riferimento all’attività, essa si propone di:
a) sostenere e stimolare con continuità di azione il progressivo sviluppo qualitativo e quantitativo della cultura e dell’impresa cinematografica in Calabria, fornendo idoneo supporto finanziario, strutturale, di competenza e consulenza a realtà locali nella costruzione di relazioni finalizzate alla coproduzione con realtà nazionali e internazionali, allo scopo di formare una nuova cultura produttiva tesa all’investimento in capitale umano e tecnologico sul territorio calabrese per rendere possibile la nascita e il rapido sviluppo di una rete di nuovi imprenditori e operatori, in questo nuovo settore di alta qualità innovativo nella regione ed incoraggiare e progressivamente rafforzare la capacità di azione economica delle imprese di produzione, distribuzione e formazione audiovisive, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie da parte di imprese pubbliche e private, al fine, anche, di attrarre sul territorio investimenti diretti e indiretti, anche per consentire alle maestranze tecniche e artistiche regionali di potersi gradualmente professionalizzare e misurare con le altre realtà presenti nel panorama nazionale ed internazionale, facendone discendere l’apertura ai flussi culturali, artistici ed economici internazionali e la diffusione della cultura dell’audiovisivo in Calabria, anche attraverso l’ausilio della creazione di una rete regionale dei festival cinematografici calabresi, mettendo a confronto le strutture pubbliche e private del territorio con le migliori esperienze produttive internazionali anche con l’ausilio delle realtà culturali calabresi di cui al successivo art. 7;
b) fornire l’assistenza a produzioni nazionali o internazionali che intendano produrre un’opera audiovisiva in toto o in parte sul territorio calabrese anche allo scopo di presentare e promuovere in modo efficace ed efficiente la Regione Calabria in Italia e sulle finestre internazionali
c) promuovere il marketing territoriale, il cineturismo,il turismo in genere e tutte le forme di spettacolo generate da immagini in movimento;
d) promuovere la comunicazione culturale, turistica e industriale in riferimento ad ogni forma di arte in movimento ed alle immagini in movimento, ovvero della cinematografia nel suo complesso e dell'audiovisivo in genere, della comunicazione e della produzione pubblicitaria purchè riferita ad interessi culturali regionali, con ogni formato tecnico esistente e di futura invenzione e con/su ogni media esistente o di futura invenzione.
Tutte le suddette attività vengono favorite dalla Fondazione attraverso un’offerta di servizi e benefici di carattere economico.
ART.2 (SERVIZI OFFERTI)
Ai produttori cinematografici, televisivi e di audiovisivo in genere (di seguito denominati anche società di produzione o produzioni) la Fondazione Calabria Film Commission (di seguito denominata anche Fondazione) offre:
a) La propria esperienza per facilitare e accelerare l'ottenimento di permessi a girare sul suolo pubblico o all'interno di edifici pubblici o tutelati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali nonché per agevolare le trattative con le aziende elettriche, dei trasporti pubblici, dell'igiene ambientale, ecc.;
b) L'opportunità di consultare presso la propria sede la banca dati delle location;
c) La possibilità di individuare e documentare location specifiche non disponibili nella banca immagini.
d) La possibilità di effettuare, per un periodo massimo di 30 giorni, sopralluoghi assistiti da un location scout.
e) L'assistenza, se prevista nella specifica “Convenzione”, durante tutto o parte del periodo delle riprese.
f) Un elenco di personale artistico e tecnico specializzato reperibile in loco.
g) Un elenco delle società di servizi quali: teatri di posa, noleggio di attrezzature tecniche, ditte di costruzioni e allestimenti scenografiche, casting, post produzione, ecc.
I servizi qui elencati sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 3.
ART.3
(CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE I BENEFICI)
1. I benefici consistono in incentivi attraverso contributi in denaro a fondo perduto alle Produzioni per quei film ritenuti meritevoli dall’apposito “Comitato Artistico” di cui al successivo art. 4.
2. Ai fini dell’assegnazione dei benefici le società di produzione sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:
a) sostenimento di una spesa sul territorio regionale pari almeno al 200% del contributo erogabile, fino ad un massimo di €. 100.000,00 (eurocentomila/00) per ogni singolo progetto;
b) riprese sul territorio regionale pari almeno al 30% del totale delle riprese in esterno del film montato, ad esclusione delle produzioni con permanenza sul territorio regionale inferiore alle cinque settimane di ripresa e dei film seriali con più di 2 puntate, con riferimento ai quali le riprese sul territorio regionale sono pari ad almeno il 10 % del totale delle riprese in esterno del film montato;
c) assunzione del 20% del personale (troupe e cast), escluso il main cast, intendendosi inclusi tra gli altri gli operatori di postproduzione, ma escluse le figurazioni, le figurazioni speciali e gli stagisti e i tirocinanti, composto da cittadini residenti o nati in Calabria;
d) garanzia nell’assicurare almeno due posizioni di tirocinio formativo per studenti del settore dei media per ogni produzione;
e) previsione dell’inizio delle riprese sul territorio regionale entro il termine concordato nella “Convenzione” per l’attribuzione dei benefici o dei servizi;
f) consegna a titolo gratuito in favore della FCFC, entro 30 giorni della messa in onda o dell’uscita in sala della produzione, di una copia positiva in pellicola 35mm, ove girata in tale versione; di n. 3 copie in DVD del film in alta qualità e del backstage (o speciali promozionali); di un master digitale in Betacam SP o in Digital Beta in alta qualità del medesimo film con diritto di sfruttamento non commerciale per proiezioni di carattere culturale, promozionale, divulgativo e didattico, da utilizzare esaurito il ciclo di proiezioni in prima e seconda visione dell’opera audiovisiva a scopo di archiviazione e di utilizzazione a fini di promozione del territorio e di comunicazione istituzionale, compresa l’attribuzione alla Fondazione o alla Regione Calabria del diritto al libero utilizzo, a titolo gratuito, di un estratto della durata di 3 (tre) minuti del Film, da concordare preventivamente, che privilegi le ambientazioni e le locations calabresi allo scopo della promozione dei beni culturali, artistici e paesaggistici della Regione senza fini di lucro. A tal fine la Produzione dichiarerà e garantirà di avere acquisito il preventivo consenso alla consegna alla Fondazione delle copie dell’opera audiovisiva, nelle modalità di cui sopra, per gli scopi predetti da parte di tutti i soggetti
aventi diritto in relazione alla realizzazione dell’opera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autori, soggettisti, sceneggiatori, registi, attori);
g) concessione all’accesso all'internegativo dell’opera audiovisiva in forma di una lettera al laboratorio in cui l'internegativo è immagazzinato allo scopo di permettere alla Fondazione, in caso di danneggiamento o perdita della copia depositata presso i propri archivi, l'acquisto di una nuova copia positiva, in pellicola 35mm o in altra versione che si renderà disponibile, dell’opera per gli scopi previsti dal presente articolo;
h) attribuzione alla Fondazione del diritto di utilizzo gratuito del girato, di almeno 10 foto di scena selezionate dalla Fondazione stessa tra quelle inviate dalla produzione su n. 2 copie su CD, del backstage e degli altri semilavorati della produzione, nelle location regionali allo scopo di utilizzarle per eventuali spot promozionali della regione Calabria senza fini di lucro. A tal fine la Produzione dichiarerà e garantirà la Fondazione di avere acquisito il preventivo consenso all’utilizzo delle immagini da parte di tutti i soggetti aventi diritto in relazione alla realizzazione dell’opera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autori, soggettisti, sceneggiatori, registi, attori);
i) autorizzazione in favore di un rappresentante della FCFC a presenziare sul set in tempi e xxxx concordati anche al fine di scattare foto di scena e di effettuare riprese del backstage durante almeno una giornata di riprese;
l) organizzazione di una conferenza stampa durante il periodo di riprese del filmato,, con la presenza del regista e degli interpreti principali alla quale la Fondazione, a propria discrezione, potrà partecipare con un proprio rappresentante;
m) primi ringraziamenti alla Fondazione Calabria Film Commission e menzione, in tutte le iniziative previste per la promozione dell’opera, delle locations utilizzate in Calabria ed inserimento del marchio della Fondazione Calabria Film Commission, del logo istituzionale e della dicitura
“CON IL CONTRIBUTO DELLA
FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION per l’audiovisivo”
nei titoli di testa e di coda nonché in tutti i documenti informativi, materiali pubblicitari o promozionali stampati o pubblicati in internet ed in evidenza sulle copertine delle produzioni destinate alla vendita al pubblico. Tutte le modalità di utilizzazione di nomi, loghi e claim di proprietà della Fondazione devono essere sottoposte all’approvazione della Fondazione prima della loro diffusione ed, in particolare, inviando presso la Fondazione, entro un tempo limite ragionevole e al più tardi 3 settimane prima che i titoli finali siano pronti per ulteriori eventuali modifiche, l’anteprima dei titoli di testa e coda del film in formato jpeg prima di procedere alla finalizzazione o duplicazione dell’opera definitiva. Nel caso in cui la Fondazione non comunichi una risposta entro 15 giorni dalla comunicazione dei titoli, questi verranno considerati approvati;
n) inserimento nei titoli di coda del team della Fondazione Calabria Film Commission che, a vario titolo, ha partecipato alla specifica produzione, così per come inviata dalla Fondazione stessa, nonché menzione e ringraziamenti nei titoli di coda dell’opera, delle località, aziende, istituzioni, associazioni, enti, professionisti e persone fisiche presenti sul territorio calabrese che abbiano agevolato la realizzazione dell’opera stessa;
o) obbligo di inserire almeno 3 membri della Fondazione, in caso di selezione dell’opera in concorso o fuori concorso ad uno dei festival di primaria importanza (Cannes, Berlino, Venezia ecc.), nella delegazione ufficiale presente a spese della produzione;
p) tassativa applicazione della normativa vigente in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro personale tecnico e artistico assunto, anche a tempo determinato con esplicito
riferimento al suo collocamento Enpals e al versamento di ogni contributo di legge anche ai sensi dell’art.5 punto 3;
q) rispetto di ogni condizione prevista nella Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.e.i.; “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 Agosto 2010);
3. Costituisce titolo o condizione preferenziale per fruire dei benefici l’esistenza di uno o più dei seguenti requisiti riferiti al legame culturale del progetto con la Calabria:
a) il contenuto editoriale del progetto, strettamente legato alla Calabria;
b) conformità del progetto con gli obiettivi della Fondazione;
c) la valenza artistico-,culturale del progetto e l’affidabilità certificata del produttore, del suo team e del regista.
4. I benefici forniti dalla FCFC sono cumulabili, per spese diverse, con una o più provvidenze di natura pubblica nazionale o comunitaria entro i seguenti limiti:
Il contributo ammissibile, sommato ad altri eventuali contributi ottenuti da altri Enti Pubblici (UE, Stato, Regioni, Enti Locali, Fondazioni pubbliche), in base alla disciplina comunitaria emanata con la Comunicazione del 26.09.2001 dalla Commissione delle Comunità Europee in relazione ai c.d. “Aiuti di Stato”, non potrà in alcun modo superare il 50% del costo complessivo dell’opera (per i costi di produzione e distribuzione). Tale soglia può salire all’80% nel caso dei cosiddetti “film difficili” ovvero con “risorse modeste”.
Vengono considerati “film difficili” le opere cinematografiche, prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano e i film riconosciuti di interesse culturale con punteggio superiore a 70 punti.
Sono considerati “film con risorse finanziarie modeste”, nel rispetto della disciplina comunitaria, le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, sia non superiore ad €. 1.500.000 e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale e che pertanto possano ottenere dal Mibac e da altri Enti pubblici al massimo un totale di €. 1.200.000.
5. Limite ulteriore alla cumulabilità di benefici è data dalla Direttiva/Nota n. 1866/GAB del 30.03.2007 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria che prevede il divieto assoluto di cumulo di benefici erogati da diversi assessorati, dipartimenti o enti sub-regionali facenti capo alla stessa Regione Calabria.
A tal fine la FCFC provvede a trasmettere alla Regione Calabria copia del provvedimento di concessione dei benefici ai fini della verifica della cumulabilità con eventuali altre provvidenze.
Per le provvidenze erogate o erogabili da altri organismi pubblici, la Società di produzione deve presentare dichiarazione attestante l’eventuale domanda inoltrata, le eventuali somme riscosse e la sussistenza delle condizioni di cumulabilità con i benefici della FCFC.
6. L’accesso ai benefici è riservato esclusivamente alle società commerciali ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 7.
7. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al presente articolo comporterà la decadenza dalla contribuzione e l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate.
8. Nessun progetto che contrasta con i valori e lo spirito della Costituzione e delle Leggi italiane o che nei suoi contenuti violi i diritti dell’individuo compresa la sua privacy o risulti essere in contrasto con i valori relativi al rispetto della persona umana, può essere ammesso a ricevere i benefici della F.C.F.C.
ART.4
(PROCEDURE PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI ED AI BENEFICI)
1. Presentazione istanze.
Le società di produzione, le imprese ed i soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive, multimediali e similari, anche, eventualmente, nella forma della Associazione temporanea di impresa o di coproduzione, purché il soggetto mandatario dell’ATI o il capofila della coproduzione siano costituiti da almeno tre (3) anni, interessati a fruire dei servizi e dei benefici di cui al presente regolamento, dovranno presentare apposita richiesta, a pena di nullità, entro una data prevista tra l’1 gennaio ed il 31 marzo oppure tra l’1 di luglio ed il 30 settembre di ogni anno (i periodi sono alternativi).
Le richiese per l’ammissione ai servizi e/o ai benefici dovranno essere presentate presso la Segreteria della Fondazione che ne rilascia ricevuta o indirizzate a mezzo raccomandata A.R., in entrambi i casi, presso la sede legale eletta dalla Fondazione al momento del deposito, nelle seguenti forme ed allegando la seguente documentazione:
a) presentazione del progetto filmico in forma sinottica mediante apposito application form, fornito dalla Fondazione, debitamente sottoscritto. Tale application form, unitamente a tutti i documenti allegati qui di seguito richiamati, andrà presentato sia in formato cartaceo che su CD;
b) progetto dettagliato illustrante la circuitazione prevista ed il riflesso d’immagine previsto per la regione Calabria;
c) il soggetto, la sinossi, la sceneggiatura e il contratto e la filmografia dell’autore/i;
d) presentazione della produzione (company profile e di tutti i soggetti coinvolti nella produzione);
e) contratto o impegno di regia e filmografia del regista;
f) DVD delle ultime opere realizzate dalla produzione e dal regista;
g) il cast artistico, la filmografia e i contratti/lettera di intenti degli attori principali, con indicazione delle professionalità locali individuate o da individuare fatta eccezione per le figurazioni e le figurazioni speciali nei limiti previsti dall’art. 3 punto 2 lett. c) del presente Regolamento;
h) il cast tecnico con indicazione delle professionalità locali individuate o da individuare;
i) i costi di produzione generale del film suddivisi secondo il criterio “sopra la linea” (costi per attori e autori) e “sotto la linea” (costi di preparazione, produzione e postproduzione) e gli investimenti previsti da sostenere sul territorio regionale;
j) Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, comprensivo dell’Attestazione antimafia e dell’Attestazione di vigenza e/o di assenza di procedure esecutive in corso anche per ogni soggetto giuridico, in caso di coproduzione o ati, rilasciato in una data al massimo pari ai tre mesi precedenti dal momento del deposito presso gli uffici della Fondazione dal quale si evinca che a carico della istante, non risulti pervenuta, nell’ultimo quinquennio, dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che nulla osti a carico dei soci, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.;
k) fotocopia documento di identità, codice fiscale, casellario giudiziario e carichi pendenti del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente ed anche del legale rappresentante per ogni soggetto giuridico in caso di coproduzione o ati;
l) Atto costitutivo e Statuto aggiornati;
m) copia dei bilanci relativi ai precedenti 3 anni corredati degli allegati;
n) piano finanziario della produzione con eventuali contratti di coproduzione, pre-acquisto, vendite estere, distribuzione (anche lettera di intenti) e minimi garantiti, eventuale concessione di finanziamento statale a favore di film di interesse culturale, ovvero opere prime e seconde, contratti di cessione diritti a Free Tv, Pay Tv, sviluppo sceneggiature del MIBAC, finanziamenti UE;
2. Esito istruttoria. Commissione di valutazione
La Fondazione entro il 30 giugno dello stesso anno per il periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 marzo ed entro il 31 dicembre dello stesso anno per il periodo compreso tra l’1 di luglio ed il 30 settembre,
all’esito di un’istruttoria di carattere artistico, finanziario ed amministrativo, che potrà prevedere richiesta di modifica o d’integrazione documentale, comunicherà all’istante l’esito della propria richiesta attraverso un documento a firma del suo Presidente/Amministratore Unico.
L’istruttoria di carattere artistico verrà svolta da un apposito “Comitato Artistico”, composto dallo stesso Presidente/Amministratore Unico e da 2 esperti, nominati all’uopo ex art. 5 dello Statuto della Fondazione, che verranno sostituiti ogni anno ed entro trenta (30) giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Il parere degli esperti sarà rilevante, ma non vincolante, in vista della decisione finale rispetto a quello del Presidente/Amministratore Unico.
Quella, invece, di carattere finanziario ed amministrativo, svolta al solo fine di verificare la regolarità formale e sostanziale dei documenti presentati a corredo dell’istanza, sarà a cura dei consulenti - fiscale e giuridico – nominati ai sensi dell’art.10 lett. d) dello Statuto della Fondazione.
La decisione della Fondazione, presa anche nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla scorta dei criteri previsti dal presente Regolamento, sarà inappellabile.
In caso di valutazione positiva, il Presidente/Amministratore Unico provvederà, entro la stessa data attraverso Determina, ad indicare la provvisoria ammissione del progetto individuando l’ammontare dei benefici con le modalità di cui all’art. 3 punto 2 lett. a) e gli adempimenti successivi cui la definitiva ammissione è condizionata.
3. Stipula Convenzione. Ammissione ai benefici.
Con lo stesso provvedimento, per le istanze valutate positivamente, verrà approvata apposita convenzione (“Convenzione per il co-finanziamento di produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive, multimediali e similari”) che puntualmente definirà, da un lato, modalità e termini di concessione dei benefici e, dall’altro, gli obblighi ulteriori che verranno assunti dal destinatario di detti benefici nelle fasi di produzione, post-produzione e rendicontazione e che verrà inviata al soggetto beneficiario e sottoscritta entro 15 giorni successivi alla data della Determina.
Su richiesta della Produzione e dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primari istituti, che la Fondazione si riserva di accettare in conformità alle procedure adottate in materia dalla Pubblica Amministrazione, la stessa Fondazione, dopo aver accertato l’avvio dell’attuazione del progetto entro i tempi di cui al successivo articolo, potrà corrispondere un’anticipazione non superiore al 50% della somma stanziata in Determina.
4. Deroghe.
Il Presidente/Amministratore Unico, per progetti che hanno valenza artistica e culturale di rilievo nazionale ed internazionale, si riserva di ammetterne le richieste, nei limiti del 20% delle somme disponibili, anche al di fuori dei termini di cui al comma 2 del presente articolo. Per tali istanze può essere disposta la concessione di particolari agevolazioni.
ART.5
(ULTERIORI CONDIZIONI PER OTTENERE I BENEFICI)
1. Tempi di realizzazione del progetto, consegna dell’opera e sua distribuzione.
Le riprese dell’opera filmica di cui al progetto, dovranno essere iniziate entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della “Convenzione”.
La produzione dovrà inviare via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica che le sarà comunicato, almeno 3 giorni prima dell’inizio della lavorazione, il piano di lavorazione, l’elenco troupe e cast completo del film (con evidenziato il personale calabrese), l’elenco delle locations e, durante le riprese, ogni eventuale loro aggiornamento, inoltre, allo stesso indirizzo, dovrà comunicare quotidianamente, durante la lavorazione, l’ordine del giorno della produzione.
La Produzione consegnerà una copia dell’opera realizzata e completa in tutte le sue parti in formato professionale (dvd o cd-rom), conforme al Progetto, così come approvato o modificato secondo il procedimento di cui al precedente articolo 4, entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della “Convenzione”.
La Produzione dovrà inoltre rispettare gli impegni assunti in relazione alla diffusione dell’opera così come esposti nell’istanza di ammissione al contributo.
A tal fine, dovranno essere consegnate copie autentiche dei contratti finalizzati alla diffusione dell’opera (contratto di distribuzione per l’opera cinematografica o accordo equipollente per la produzione televisiva), che dovranno obbligatoriamente contenere la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni di cui alla Convenzione sottoscritta ed, altresì, prevedere la data dell’inizio della distribuzione dell’opera di che trattasi collocandola entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della “Convenzione”.
Il contratto di distribuzione dovrà, altresì, contenere l’impegno, a pena di revoca dei benefici, della stampa dell’opera filmica per un minimo di 10 copie e la proiezione della stessa in almeno 10 capoluoghi di provincia incluse almeno 5 città capozona.
Riguardo, invece, alla produzione televisiva la copia autentica del contratto finalizzato alla diffusione dovrà prevedere la diffusione dell’opera attraverso uno dei broadcasting a diffusione nazionale (Rai, Mediaset, La7, MTV, Sky).
Ogni termine di cui sopra potrà essere prorogato per non più di una volta e per non più di sei mesi, previa richiesta motivata da inoltrare ai competenti uffici della Fondazione, che comunicherà, attraverso gli stessi organismi preposti alla valutazione iniziale, l’approvazione o il rigetto della richiesta nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di proroga.
Il mancato rispetto dei termini per gli adempimenti previsti al presente comma comporta la decadenza del Progetto dai benefici.
2. Variazioni al progetto.
L’opera dovrà essere realizzata conformemente al progetto presentato, senza variazioni essenziali. Per variazioni essenziali si intendono quelle apportate al progetto che ne modifichino gli elementi oggetto di valutazione ai fini dell’ammissione alla contribuzione e che non risultino, ad insindacabile giudizio della Fondazione, migliorative rispetto al progetto presentato.
Sono consentite, per sopravvenute circostanze - previa motivata istanza ai competenti uffici della Fondazione, che si riserva di autorizzarle o meno entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza stessa - variazioni non essenziali e non incidenti sugli elementi di valutazione ai fini dell’ammissione alla contribuzione, purché questi ultimi, siano in ogni caso ricompresi nel territorio della Calabria.
Nello specifico va depositata istanza per le seguenti variazioni:
- modifiche ed integrazioni alla sceneggiatura;
- modifiche al cast tecnico e/o artistico;
- cambio location, anche con eventuale rinunzia a girare nei teatri di posa;
- realizzazione (“girato”) del progetto filmico attraverso l’impiego di macchinari e tecniche digitali;
- possibilità di sviluppare co-produzioni e/o compartecipazioni con altre imprese nazionali (in qualsiasi quota percentuale) e/o internazionali (nelle quote percentuali stabilite dalla legge italiana e dagli accordi internazionali di reciprocità);
Nel caso di adesione alle ipotesi di variazione, la Fondazione assegna alla Produzione un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data del proprio pronunciamento per la ripresentazione del progetto aggiornato con le eventuali modifiche.
In mancanza di espresso diniego, da comunicarsi da parte della Fondazione entro trenta giorni dalla ricezione del progetto aggiornato, le variazioni si intendono tacitamente approvate.
In ipotesi di variazioni non comunicate o non autorizzate, anche tacitamente, la Fondazione si riserva di pronunziare la decadenza del Progetto dalla contribuzione. In tal caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla Produzione il Progetto.
3. Rendicontazione.
Il rendiconto, che sarà consegnato contestualmente alla copia dell’opera realizzata, dovrà essere redatto con indicazione analitica delle spese, sottoscritto dalla Produzione ed accompagnato da idonei giustificativi di spesa.
La liquidazione delle somme impegnate per i singoli progetti verrà effettuata previa valutazione favorevole della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente:
a) dettagliata relazione illustrativa del prodotto finale da cui risultino la rispondenza al progetto presentato ed ammesso e l’assolvimento degli impegni convenzionalmente assunti;
b) congrua documentazione probatoria degli elementi qualificanti la convenzione, comprensiva di fotografie, articoli giornalistici, filmati ecc.;
c) rendiconto, nel contesto delle spese di produzione, dei costi sopportati che dimostri l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art 3 comma 2 lett. a);
d) specificazione delle modalità di pagamento al fine di garantire la tracciabilità della spesa relativa ai benefici concessi;
e) congrua documentazione probatoria attestante l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro personale tecnico e artistico assunto, anche a tempo determinato con esplicito riferimento al suo collocamento Enpals e al versamento di ogni contributo di legge (DURC, F23, ecc.);
Le verifiche documentali possono essere integrate, a parere del Presidente/Amministratore Unico, da ulteriori controlli affidati agli uffici istruttori.
ART.6
(MODALITÀ E TEMPI DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO)
1. Il contributo, effettuata ogni verifica da parte della stessa Fondazione del rispetto dei parametri di cui all’articolo precedente, sarà, inoltre, erogato, previa visione, da parte della Fondazione, dell’opera realizzata e completa in tutte le sue parti in formato professionale (dvd o cd-rom) e previo accertamento della rispondenza della stessa al Progetto presentato in origine secondo detti parametri.
2. La Produzione consegnerà altresì alla Fondazione una dichiarazione di titolarità dell’opera ed una lettera di manleva in ordine alla titolarità dei diritti di qualsiasi materiale visivo, documentale e sonoro utilizzato ai fini della realizzazione dell’opera stessa. La Produzione dovrà inoltre rispettare gli impegni assunti in relazione alla diffusione dell’opera così come esposti nell’istanza di ammissione al contributo.
3. In ogni caso la Produzione dovrà adempiere ad ogni prescrizione prevista (documenti ecc.) utile ad ogni verifica da parte della stessa Fondazione entro 90 giorni dalla consegna della copia dell’opera realizzata.
4. La mancata consegna della copia dell’opera, della rendicontazione e dei relativi allegati, della dichiarazione di titolarità dell’opera, della lettera di manleva, dei contratti e/o degli accordi finalizzati alla diffusione dell’opera o la violazione di ogni termine previsto, comportano la decadenza del Progetto dalla contribuzione.
5. A tale ultima ipotesi è assimilata l’incompletezza, non sanata entro sessanta giorni dalla richiesta della Fondazione, della rendicontazione e dei relativi allegati, della dichiarazione di titolarità dell’opera, della
lettera di xxxxxxx, dei contratti e/o accordi finalizzati alla diffusione dell’opera, nonché la non veridicità della predetta documentazione. In tale ultimo caso sono fatte salve tutte le azioni innanzi alle competenti autorità giudiziarie.
6. La Fondazione potrà richiedere chiarimenti in ordine alla rendicontazione, ai documenti ad essa allegati, alla dichiarazione di titolarità dell’opera, alla lettera di manleva ed ai contratti e/o agli accordi finalizzati alla diffusione dell’opera.
7. Completata, con esito positivo, la verifica di cui ai precedenti commi del presente articolo relativa all’opera e alla suindicata documentazione ed approvato il rendiconto finale, la Fondazione provvederà all’erogazione del contributo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione di detto rendiconto da parte del Presidente/Amministratore Unico della Fondazione per tramite di bonifico da inoltrare su un conto corrente del quale è titolare l’istante.
8. In caso di richiesta di chiarimenti ovvero di integrazione documentale di cui al precedente comma 6, il termine di cui al comma 3 resterà sospeso fino al riscontro da parte della Produzione per un massimo di 30 giorni dalla richiesta, dopodiché riprenderà a decorrere.
ART. 7
(PARZIALE DIFFORMITA’ NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI. VARIAZIONI NON ESSENZIALI )
1.Gli elementi fondamentali del progetto, ai sensi dell’art. 5 comma 2, non possono essere sensibilmente ed autonomamente variati nella fase realizzativa (c.d. “variazioni essenziali”).
2.Nel caso di difformità tra progetto ammesso e quello realizzato, non rientranti nelle ipotesi di revoca ai sensi dei parametri di cui agli articoli precedenti, il Presidente/Amministratore Unico può procedere, insindacabilmente, alla proporzionale diminuzione del contributo concesso a titolo di beneficio.
3. In caso di mancata accettazione dei termini di cui al punto 2, da parte della produzione istante, si procederà alla revoca di detto contributo.
Art.8
(RAPPORTI CON LE REALTA’ CULTURALI CALABRESI)
1. La FCFC supporta e coadiuva lo sviluppo di corsi di formazione e workshop realizzati da terzi, che permettano l’incremento della professionalità dei futuri operatori del settore e l’effettivo e diretto rapporto tra formazione e impiego sul mercato regionale delle nuove figure professionali.
2. La Fondazione, inoltre:
a) promuove le relazioni di cooperazione con le Università calabresi, con le Scuole di Teatro e di Cinema, le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di musica e supporta l’istituzione di un biennio specialistico, in concerto con gli Istituzioni di formazione, operanti nel campo del Cinema e del Teatro, riconosciuti dalla Regione e/o dal Ministero, di programmi e corsi teorico-pratici curriculari sull’apprendimento del linguaggio cinematografico.
b) supporta la programmazione pluriennale di seminari, conferenze e workshop che, tenuti da personalità di comprovate competenze, locali e internazionali, stimolino, inducano e promuovano interesse e partecipazione da parte dei giovani e degli studenti calabresi;
Art. 9 (RASSEGNE, FESTIVAL, PREMI)
1. La CFC incoraggia e supporta gli eventi promossi dagli enti pubblici e privati e le attività relative alla promozione e al miglioramento della conoscenza degli audiovisivi promosse da associazioni culturali di carattere cinematografico con sede in Calabria e promuove e partecipa ad attività ed eventi, di elevato livello culturale e d’impatto economico per la Calabria, che abbiano come fine la promozione della Regione Calabria a livello nazionale ed internazionale come luogo ideale per progetti audiovisivi e multimediali, prevedendo, per tali fini, la creazione di un cineporto.
2. In particolare è obiettivo della Fondazione:
a) promuovere in Calabria una rete regionale dei maggiori e più accreditati festival per lanciare l’immagine della Calabria e della sua identità sul mercato internazionale come punto di riferimento europeo sopratutto per la formazione dei nuovi autori italiani di successo per il cinema;
b) assicurare operativa attività alle Cineteche della Calabria e alle altre Strutture di conservazione e diffusione del materiale filmico e audiovisivo. Le forme di detto supporto sono determinate dal Presidente/Amministratore Unico e possono prevedere anche il concorso finanziario alle attività più rilevanti.