SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
L’AFFIDAMENTO DEL
TRA
L’A.S.L. Napoli 3 Sud (appresso indicata sinteticamente ASL) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxx xxx Xxxxx (XX),
xxx X. Xxxxxxx, x. 00, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dal
giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del ,
E
, nato ad ,
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo Tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo Tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) L’Asl Napoli 3 Sud ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del , una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 con unico operatore economico;
b) che con delibera del Direttore Generale n. del è stata aggiudicata la procedura di gara relativa al ;
c) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordini di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;
d) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per l’ASL nei confronti del Fornitore;
e) che i singoli Ordini di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l’ASL ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti dell’ASL, rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro;
h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
i) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1 DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall’ASL, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale l’ASL può utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto
disposto nel successivo art. 4;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Ordini di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;
d) Disciplinare di gara: il documento Allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l’affidamento degli Appalti Specifici;
e) Ordine di Fornitura: il documento inviato dall’Amministrazione al Fornitore con il quale si affida il singolo Appalto Specifico;
f) Appalto Specifico: ciascuna procedura indetta dall’Amministrazione per la selezione del soggetto al quale
affidare l’esecuzione dei servizi, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell’Accordo Quadro.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato
nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
2 VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e le sue appendici), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Disciplinare di gara); l’Allegato “E” (Chiarimenti resi in fase di gara); l’Allegato “F” (contratto di avvalimento); l’Allegato “G” (Patto di integrità).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal patto di integrità.
4. Gli Ordini di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’ASL, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con gli Ordini di Fornitura, l’ASL, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
3 OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di
affidamento da parte dell’ASL dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei
singoli Ordini di Fornitura aventi ad oggetto i servizi in oggetto, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
2. Il valore indicativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto
degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro
, XXX xxxxxxx.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore si impegna a dare esecuzione ai contratti di fornitura che si perfezionano con la ricezione dell’Ordine di Fornitura inviato dall’ASL, che vale quale affidamento in favore del Fornitore dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
4. L’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto deve avvenire sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
5. Il Fornitore si impegna ad eseguire, in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di Fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
6. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l’ASL procede:
a) alla definizione dell’oggetto del singolo Appalto Specifico, del quantitativo e dell’importo contrattuale, nel
rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
b) all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di
cui al precedente comma 5;
c) all’invio dell’Ordine di Fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
7. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l’ASL esegue in corso d'esecuzione del contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine l’ASL accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto degli Ordini di Fornitura sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINI PRINCIPALI
DI FORNITURA DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di mesi a decorrere dalla data di stipula, ovvero dal
(GG/MM/AAAA), ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo stabilito nel
precedente articolo.
2. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’ASL potrà affidare i singoli
Appalti Specifici mediante l’invio ai Fornitori di Ordini di Fornitura.
3. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Ordine di Fornitura ha una durata determinata secondo le regole previste dal Disciplinare di gara.
4. L’Amministrazione, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell’Ordine, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
l’Amministrazione.
5 PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti negli atti di gara, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di Fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, eseguire i servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) comprovate per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’X.X.XX., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
6 AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato nel rispetto e alle condizioni stabilite dal Disciplinare di gara.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell’Ordine di Fornitura che
verrà inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, l’Amministrazione:
- determinerà l’importo contrattuale del servizio;
- dovrà contenere l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
- dovrà prevedere la durata del contratto di fornitura.
7 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nell’Ordine di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nei relativi Allegati, eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Ordine di Fornitura, ed il
Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’ASL, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione degli Ordini di Fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’ASL, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e negli Ordini di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo nell’adempimento delle proprie prestazioni ed
obbligazioni, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’ASL, per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente all’ASL le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre all’ASL qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne l’ASL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ASL e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a:
a) dare immediata comunicazione all’ASL di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Ordini di Fornitura;
b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei singoli Ordini di Fornitura stessi.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità
anche in caso di eventuali variazioni dell’Ordine di Fornitura.
9. Nel rispetto della normativa vigente, i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l’ASL può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’ASL ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’ASL entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica, pena l’applicazione delle penali.
11. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine di Fornitura, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all’ASL, il nome del sub- contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all’ASL
12. Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dall’ASL mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
13. L’ASL si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare all’ASL entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
8 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo
Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all’ASL per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o
integrazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
c) comunicare all’ASL ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della
partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
9 VERIFICA DI CONFORMITÀ
Con riferimento al singolo Ordine di Fornitura, l’ASL procederà ad effettuare le verifiche di conformità dei servizi oggetto dell’Appalto Specifico per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tali verifiche, che potranno essere eseguite anche a campione.
Le verifiche di conformità saranno svolte nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.
Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso
d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni
attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui
oltre.
L’ASL, ove in relazione al singolo Ordine di Fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
10 CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell’Offerta Economica. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate nel presente articolo.
I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità e previo accertamento della prestazione effettuate.
Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l’ASL riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 s.m.i., a decorrere dalla data ivi prevista, ciascuna fattura relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), in assenza dei quali i predetti enti non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento della fattura.
L’ASL opera sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto di fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i... I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione o
del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
, Codice IBAN . Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all’incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da “intestato a ”).
<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all’ASL la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’ASL all’atto dell’accettazione dell’Ordine di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. >.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’ASL, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordini di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno
risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R.
11 PENALI
1. Per la disciplina delle penali, anche quelle legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12 GARANZIE
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell’ASL dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00).
La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di Integrità, nei confronti dell’ASL, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ASL ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare all’emissione degli Ordini di Fornitura e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’Ordine per fatto del Fornitore.
La garanzia prestata in favore dell’ASL opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dai rispettivi beneficiari. Nel caso di garanzie prestate per le Pubbliche Amministrazioni, queste ultime conseguiranno la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’ASL ha facoltà di dichiarare risolta l’Accordo
Quadro fermo restando il risarcimento del danno.
In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dall’ASL per la garanzia rilasciata in suo favore per la garanzia rilasciata in loro favore.
13 RISOLUZIONE
1. All’ASL senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e i singoli Ordini di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo
80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la
partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura;
g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
h) mancata reintegrazione delle garanzie di cui all’art. 12 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ASL;
i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate dall’ASL, ai
sensi dell’articolo 22;
j) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifiche di conformità); 10 (Corrispettivi e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Subappalto), 26 (Xxxxx, responsabilità civile) del presente atto;
k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 11;
l) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano
all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
n) in caso di avvalimento, in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9,
del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
o) Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. L’ASL deve risolvere l’Accordo Quadro e i singoli Ordini di Fornitura, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
b) nel caso in cui nei confronti Xxxxxxxxx sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, l’ASL si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento
allegato al presente Accordo Quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
5. L’ASL, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con gli Ordini di Fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’ASL ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o degli Ordini di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura, l’ASL assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’ASL potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o gli Ordini di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec dall’ASL per porre fine all’inadempimento, l’ASL ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o gli Ordini di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo degli Ordini di Fornitura, l’ASL si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Ordini di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura, l’ASL avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dello/gli Ordine/i di Fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’ASL al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
10. L’ASL, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
14 RECESSO
1. L’ASL, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Ordine di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o gli Ordini di Fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’ASL che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Ordine di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, all’ASL potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Ordine di Fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, previo il pagamento da parte delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d’arte, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto sarà risolto dall’Azienda contraente anche prima della predetta scadenza, qualora Xx.Xx.Xx. S.p.A. o Consip S.p.A. dovessero procedere all’aggiudicazione di gara centralizzata per l’affidamento del/la servizio/fornitura di che trattasi.
16 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in
caso di subappalto.
17 TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto
d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’ASL di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
18 RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Ordine di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ASL.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 19.
19 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. .
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti dell’ASL per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a all’ASL
20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e gli Ordini di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’ASL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e gli Ordini di Fornitura.
21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’ASL, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti dell’ASL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’ASL è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’ASL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, l’ASL ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
22 FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e all’ASL inerenti al presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torre Annunziata.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni,
tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxx0xxx.xx, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Ove applicabile, in ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub- Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’ASL potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il contratto derivante dall’Appalto Specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione potrà risolvere la Accordo Quadro.
Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’ASL, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre
2010.
In ogni caso, si conviene che all’ASL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all’ASL e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’ASL verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’ASL, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’ASL si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
25 SUBAPPALTO
<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto
Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà
subappaltare le parti dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro.
<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione dei
seguenti servizi:
Qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
L’Impresa si impegna a depositare presso l’ASL, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’ASL procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’ASL revocherà l’autorizzazione.
L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro.
Per le prestazioni affidate in subappalto:
A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’ASL, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente ASL dei danni che dovessero derivare, all’ASL, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’ASL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione,
il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASL può risolvere l’Accordo Quadro e l’Ordine di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’ASL il nome del subcontraente,
l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
Il Fornitore si impegna a comunicare all’ASL, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell’Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e devono essere depositati all’ASL prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14.
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
L’ASL, provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
26 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’ASL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dall’Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore si impegna a stipulare, qualora fosse richiesto dall’Amministrazione, successivamente all’affidamento dell’Appalto Specifico, ed entro la data di inizio di erogazione dei Servizi una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile verso terzi e dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
27 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente
relative all’imposta di xxxxx.
Laddove la registrazione sia operata dall’ASL, le stesse comunicano al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul
quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere
prodotta all’ASL entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali
a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
28 CLAUSOLA SOCIALE
Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale di cui al punto 3.2 delle Linee ANAC n. 13 del 13.2.2019,
si applicano le disposizioni che seguono.
Il Fornitore si impegna, per tutta la durata di ciascun Ordine di Fornitura, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell’art. art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL di riferimento o di quello prescelto dal Fornitore laddove più favorevole, e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.
L’Amministrazione monitorerà durante l’esecuzione del contratto il rispetto da parte del Fornitore del Progetto di Assorbimento del personale soggetto all’applicazione della clausola sociale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l’inadempimento agli obblighi assunti con il Progetto di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da parte dell’Amministrazione Contraente della gravità dello stesso. In tale ipotesi l’ASL si riserva di valutare la gravità della predetta violazione altresì ai fini dell’eventuale risoluzione della presente Accordo Quadro.
29 CLAUSOLA FINALE
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordini di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell’ASL non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli Ordini di Fornitura i dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Ordini di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.
Xxxxx xxx Xxxxx, xx
XXX XXXXXX 0 SUD C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. | IL FORNITORE C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12,
Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15, Articolo 16, Articolo 17, Articolo 18, Articolo 19, Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22,
Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25, Articolo 26, Articolo 27, Articolo 28. Torre del Greco, lì
IL FORNITORE |
C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. |