Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia
Polizza multirischi per la circolazione HI Drive Ciclomotori e Motocicli
Condizioni di Assicurazione
Modello HI094 Edizione 01/2019
Sommario
DEFINIZIONI GENERALI (valide per tutte le sezioni) 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le sezioni) 4
Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO 4
Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE 4
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO 4
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 4
Art. 5 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO 4
Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO 4
Art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’/ALIENAZIONE DEL VEICOLO 4
Art. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO 5
Art. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE 5
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE 5
Art. 11 - SISTEMI ALTERNATIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 6
Art. 12 - IMPOSTE E TASSE 6
Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 6
SEZIONE A - R.C. AUTO - CONDIZIONI PARTICOLARI 7
Art. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 7
Art. 15 - ESCLUSIONI E RIVALSA 7
Art. 16 - ESTENSIONI DI GARANZIA 7
Art. 17 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 8
Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE 9
Art. 19 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ 9
Art. 20 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO 9
Art. 21 - FORME DI TARIFFA 11
SEZIONE B - FURTO/INCENDIO - CONDIZIONI PARTICOLARI 15
Art. 22 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 15
Art. 23 - ESCLUSIONI 15
Art. 24 - SOMMA ASSICURATA 15
Art. 25 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO 15
Art. 26 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO 15
Art. 27 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE 15
Art. 28 - NOMINA DEI PERITI 15
Art. 29 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO 16
Art. 30 - RECUPERI 16
Art. 31 - FRANCHIGIA O SCOPERTO 16
SEZIONE C - ASSISTENZA LEGALE - CONDIZIONI PARTICOLARI 17
Art. 32 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 17
Art. 33 - AMBITO DELL’ASSICURAZIONE 17
Art. 34 - PERSONE ASSICURATE 17
Art. 35 - ESCLUSIONI 17
Art. 36 - INSORGENZA DEL SINISTRO 17
Art. 37 - ESTENSIONE TERRITORIALE 17
Art. 38 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE 17
Art. 39 - FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA 18
Art. 40 - GESTIONE DEL SINISTRO 18
Art. 41 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 18
SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI PARTICOLARI 19
Art. 42 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 19
Art. 43 - ESCLUSIONI 19
Art. 44 - GARANZIE PRESTATE 19
Art. 45 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ 19
Art. 46 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI 19
Art. 47 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 20
Art. 48 - CONTROVERSIE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO 20
SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE “VOLANTE +” - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 21
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 21
Art. 49 - ESTENSIONE TERRITORIALE 21
Art. 50 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI 21
Art. 51 - ESCLUSIONI 21
Art. 52 - DELIMITAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI 21
Art. 53 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 22
Art. 54 - PRESTAZIONI 22
Art. 55 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO 23
Art. 56 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO 25
Art. 57 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA 26
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 27
DEFINIZIONI GENERALI (valide per tutte le sezioni)
Assicurato | Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione e si obbliga a pagare il premio. |
Cose | Gli oggetti materiali e/o animali. |
Franchigia | La somma che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. |
Furto | Il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
Incendio | La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. |
Incidente | Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. |
Isvap (ora Ivass) | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker). |
Legge | Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D.Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. |
Massimali di garanzia | Nell’assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime. |
Parti | Il Contraente e la Società. |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte della garanzia prestata. |
Rapina | Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
Regolamento | Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni. |
Risarcimento | La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Risarcimento Diretto | La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all’art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Società risarcisce all’Assicurato i danni subiti. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. |
Sinistro | Il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Società | Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. |
Somma assicurata | La somma massima convenuta per la quale la Società è obbligata a rispondere. |
DEFINIZIONI “SPECIFICHE” SEZIONE B - FURTO/INCENDIO -
Accessori | Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo. |
Optionals | Le dotazioni non di serie il cui valore documentato deve essere conglobato nel valore complessivo indicato in polizza. |
Apparecchi | Apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari, il cui valore documentato deve essere conglobato nel valore complessivo indicato in polizza. |
Veicolo | I ciclomotori, motocicli, quadricicli e quadricicli leggeri, descritti in polizza. |
DEFINIZIONI “SPECIFICHE” SEZIONE C - ASSISTENZA LEGALE -
DAS | D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Caso assicurativo (o sinistro o controversia) | Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l’Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali. |
Danno extracontrattuale | Xxxxx xxxxxxxx conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. |
Delitto colposo | Xxxxx espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo. |
Delitto doloso | Xxxxxx, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. |
Fatto illecito | Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall’ordinamento giuridico. |
Insorgenza (del caso assicurativo) | Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. |
Parti | Il Contraente e la Società e/o ARAG. |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. |
Processo civile | Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale. |
Reato | Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. |
Responsabilità contrattuale | Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto. |
Responsabilità extracontrattuale | Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall’ordinamento giuridico. |
Sanzioni amministrative | La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. |
Società | Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. |
Spese di giustizia | Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle. |
Spese per l’intervento di un legale | Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali ( bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.). |
Spese peritali | Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d’ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. |
Tutela legale | L’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - artt. 163,164,173,174 e correlati. |
Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti. |
DEFINIZIONI “SPECIFICHE” SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE -
Infortunio | Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
DEFINIZIONI “SPECIFICHE” SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE “VOLANTE +” -
Assicurato | Il proprietario del veicolo, il suo conducente e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per alcune prestazioni previste, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso. |
Decorrenza e durata | Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa. |
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. | Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152). |
Foratura | Degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile o non utilizzabile in condizioni di piena sicurezza. |
Guasto | Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti: l’esaurimento della batteria, la foratura dello pneumatico, la rottura e lo smarrimento delle chiavi, la mancanza di carburante, l’errato rifornimento, la necessità di montare catene da neve, salvo le ipotesi contemplate nella Prestazione Officina Mobile in Italia – Depannage. |
Incendio | La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. |
Incidente | Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. |
Infortunio | Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo. |
Malattia | Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
Parti | Il Contraente e la Società e/o Europ Assistance Italia S.p.A. |
Prestazione | L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa. |
Sinistro | Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale/ consumato, rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell’Assicurato. |
Società | Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. |
Struttura Organizzativa | La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Società stessa. |
Veicolo | Motociclo, quadriciclo trasporto persone e motocarrozzetta di oltre 50 cm3, regolarmente assicurato con polizza RCA con la Società; i ciclomotori non sono assicurabili. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le sezioni)
Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO -
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa come previsto all’art. 15 - “ESCLUSIONI E RIVALSA”.
Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE -
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato.
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l’art. 1901 secondo comma Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di aver validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO -
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna ed alla firma della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.
Fermo quanto previsto dall’art. 4 - “DURATA DEL CONTRATTO” relativamente alla scadenza contrattuale, se alle scadenze delle rate intermedie il Contraente non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio (ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile).
Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente in forma diversa dal denaro contante, presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare i documenti contrattuali previsti dalle disposizioni in vigore.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO -
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intende automaticamente cessato alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. Le garanzie si intendono comunque operanti, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all’effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la Società o con altra Impresa a copertura del medesimo rischio.
Art. 0 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX -
Xxxxx quanto sopra, la Società trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, un avviso di scadenza.
Successivamente è facoltà della Società formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.
Il Contraente che voglia modificare il contenuto del contratto con l’inclusione di nuove garanzie, la modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all’Intermediario per stipulare un nuovo contratto.
Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO -
Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario Assicurato, lo stesso e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.
Art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’/ALIENAZIONE DEL VEICOLO -
Nei casi di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato o cessazione della circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione e restituendo certificato e carta verde del veicolo alienato.
Nei predetti casi il Contraente ha a disposizione le seguenti opzioni alternative:
a) sostituzione di xxxxxxx
Qualora il Contraente chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo della stessa tipologia di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, si procede alla sostituzione del veicolo assicurato mantenendo la medesima scadenza contrattuale e conservando la classe di merito maturata. In caso di variazione di premio, si procede al relativo conguaglio.
b) cessione del contratto/appendice “Voltura Contraente”
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente (cedente) è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale prende atto della cessione mediante l’emissione di appendice “Voltura Contraente”, rilasciando i predetti nuovi documenti intestati al cessionario. Resta inteso che il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione di cessione.
Successivamente alla voltura del contratto, non sono ammesse sospensioni delle garanzie.
Il contratto volturato si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non consegna al cessionario l’attestazione di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso di voltura del contratto avvenuta nei sessanta giorni antecedenti la scadenza dello stesso, la Società consegna al Contraente l'attestazione di rischio.
c) sospensione delle garanzie
Si rimanda a quanto disposto al successivo art. 9 - “SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE”, precisando che tale opzione non è mai consentita per ciclomotori ovvero per motocicli e quadricicli qualora non sia assicurata l’estensione di garanzia O di cui all’art. 16 - “ESTENSIONI DI GARANZIA”.
d) cessazione di rischio
Qualora il Contraente non si sia avvalso di una delle facoltà previste ai commi precedenti, può comunque richiedere la cessazione di rischio di cui al successivo art. 8 - “CESSAZIONE DEL RISCHIO”. Per i ciclomotori non targati e pertanto sprovvisti di certificato di circolazione, quanto previsto opera esclusivamente in caso di demolizione certificata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Viceversa, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da unico intestatario ad una pluralità di intestatari, sussiste in capo soltanto al nuovo contestatario, che era anche il precedente unico intestatario, il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.
Art. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO -
Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo il certificato e la carta verde e in aggiunta:
a) in caso di vendita: atto notarile di vendita;
b) in caso di consegna in conto vendita: relativa documentazione probatoria che dimostri l’avvenuta consegna del veicolo;
c) in caso di distruzione/demolizione: certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno dei centri di raccolta autorizzati;
d) esportazione definitiva: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa;
e) cessazione della circolazione: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa.
La Società, al momento della consegna dei documenti sopraindicati provvede all’emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza dalla data di consegna dei predetti documenti e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna l’attestato di rischio al Contraente. Per i ciclomotori non targati e pertanto sprovvisti di certificato di circolazione, tutto quanto regolato dal presente articolo ha effetto esclusivamente in caso di demolizione certificata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE -
La sospensione delle garanzie in corso di contratto viene concessa, con il limite di due volte per anno solare, alle seguenti condizioni:
a) il Contraente deve restituire certificato e carta verde e la sospensione non può avere effetto anteriore alla data di restituzione di detti documenti;
b) al momento della sospensione il contratto non sia scaduto e preveda almeno un ulteriore giorno di copertura; il premio pagato e non goduto sarà riconosciuto al Contraente al momento della riattivazione del contratto di cui al comma d);
c) la durata della sospensione non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società, salvo in caso di alienazione del veicolo; in tal caso la Società, procede all’emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari alla data di sospensione e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte;
d) la riattivazione del contratto, purché Contraente, Assicurato e tipologia del veicolo rimangano inalterati oppure all’Assicurato originario subentri il coniuge in comunione dei beni, deve essere fatta prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio di polizza, calcolato in base alle tariffe in vigore al momento della riattivazione, si conteggia, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto di cui al comma b);
e) il periodo di osservazione di cui al successivo art. 19 - “PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ” rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende dal momento della riattivazione della stessa;
f) la sospensione dalla garanzia non è consentita:
• in caso di furto del veicolo senza ritrovamento (il contratto si risolve ai sensi dell’art. 10 - “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE”);
• per ciclomotori;
• per motocicli e quadricicli se non è assicurata l’estensione di garanzia O di cui all’art. 16 - “ESTENSIONI DI GARANZIA”.
All’atto della sospensione, la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE -
In caso di furto totale del veicolo, il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.
Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto sopra indicata e la Società procede all’emissione di appendice di cessazione del contratto restituendo al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di copertura residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte; dal rimborso si intende esclusa la parte di premio relativa alla garanzia Furto.
Analoga procedura si applica, esclusivamente per le rate intermedie, anche quando il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza della copertura assicurativa; in tal caso il Contraente, se non vi ha già provveduto precedentemente, è tenuto a pagare il premio scaduto relativo al periodo in corso al momento del furto.
Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna l’attestato di rischio al Contraente.
Qualora invece il periodo di osservazione non risulti concluso, resta valida l’attestazione di rischio riferita all’annualità precedente.
Art. 11 - SISTEMI ALTERNATIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve preliminarmente esperire il procedimento di negoziazione previsto ai sensi del D.L. 132/14, convertito con modifiche dalla Legge 162/14, mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
In seguito all'esperimento del procedimento di negoziazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.L. 132/14, la Parte potrà utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per le controversie relative al presente contratto, è facoltà del Contraente attivare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza.
Ricordiamo, infine, che è altresì attivabile la procedura della conciliazione paritetica, frutto di accordo tra ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, applicabile alle controversie nel settore r.c. auto, su sinistri di valore non superiore a € 15.000,00, per le cui modalità di attivazione si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione dell’indennizzo relativo alla sola garanzia Infortuni del conducente è possibile attivare la procedura di Arbitrato, secondo le modalità specificate nel presente Fascicolo.
Art. 12 - IMPOSTE E TASSE -
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione, contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) compreso, sono a carico del Contraente e in caso di conguaglio per sostituzione o per cessazione del contratto, non vengono rimborsati.
Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE -
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge.
SEZIONE A - R.C. AUTO - CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del veicolo assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, i soggetti sottoindicati:
1. Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali.
La Società inoltre assicura, sulla base di quanto previsto all’art. 16 - “ESTENSIONI DI GARANZIA”, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “estensioni di garanzia”.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
Art. 15 - ESCLUSIONI E RIVALSA -
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini;
f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”;
h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.
Art. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX -
Xx seguenti estensioni sono sempre operanti.
A) - RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA -
La Società rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell’Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing) nei casi sottoindicati:
1) Guida con patente idonea, ma scaduta
Quando il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
2) Guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità
Quando il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole entrambi gli esami teorici e pratici di idoneità presso l’ufficio della direzione provinciale della M.C.T.C. e che risulti in attesa del rilascio materiale del documento da parte della prefettura. Resta comunque inteso che, qualora la patente/certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (patentino) non venisse rilasciata, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.
3) Fatto di figli minori
Nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone. Resta confermato il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA” qualora il minore circoli su un ciclomotore senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
4) Xxxxxxx in uso a persone diverse dal proprietario/locatario
Quando il veicolo indicato in polizza è concesso in uso, locazione, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
Qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi predetti, la Società, ai sensi dell’art. 15 - “ESCLUSIONI E RIVALSA”, eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.
La Società, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario.
B) - VEICOLO ADIBITO A SCUOLA GUIDA -
La garanzia copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
C) - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI -
La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.
D) - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO -
La Società garantisce l’Assicurato, con il limite di € 250.000,00 per sinistro, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione.
Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:
1. del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di veicolo in leasing;
2. del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l’Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
Sono altresì esclusi tutti i danni:
conseguenti a fatti di terzi;
causati da cose trasportate sul veicolo;
da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
E) - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO -
Nei casi di cui all’oggetto, la Società assicura la responsabilità dell’Assicurato o comunque del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, bauli, valigie, personal computer portatili, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
Y) - DANNI PATRIMONIALI PURI -
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un pregiudizio economico, che non è conseguenza di danno a cose o danno a persone, fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per evento e per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi aggiuntivo rispetto al massimale R.C.A. indicato in polizza.
Le seguenti estensioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza.
I) - VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE -
L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente e si applica una riduzione di premio pari al 50%.
N) - RISCHI NON CONTEMPLATI IN TARIFFA -
Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa della Società, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione.
O) - MOTOCICLI/QUADRICICLI TRASPORTO PERSONE - SOSPENDIBILITA’ DEL CONTRATTO
L’assicurazione del motociclo/quadriciclo trasporto persone viene estesa, su richiesta del Contraente, alle norme previste dall’art. 9 - “SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE” e si applica un sovrappremio del 15%.
Q) - CICLOMOTORI/QUADRICICLI LEGGERI OMOLOGATI AL TRASPORTO DI UN PASSEGGERO
Quando sia dichiarato in polizza che il veicolo assicurato è un ciclomotore/quadriciclo leggero omologato al trasporto di un passeggero, si applica un sovrappremio del 10%.
T) - RINUNCIA TOTALE DELLA SOCIETÀ AL DIRITTO DI RIVALSA PER STATO EBBREZZA-
A parziale deroga di quanto indicato dall’art. 15 - ESCLUSIONI E RIVALSA e dall'Estensione di garanzia A) – RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA sempre operante, della Sezione A – R.C. Auto - Condizioni Particolari, relativamente al veicolo indicato in polizza, la Società rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando lo stesso veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Art. 17 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI -
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato alla Società e/o alla Banca distributrice (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).
Qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all’art.149 del D.Lgs. n. 209/2005, il danneggiato può formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente alla Società e/o alla Banca distributrice, quale proprio assicuratore, conformemente al fac-simile di domanda risarcitoria messo a disposizione dalla Società.
In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato, fatto salvo l’obbligo di denuncia alla Società e/o alla Banca distributrice, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l’Impresa di assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d’Informazione Italiano presso IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE -
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici sino all’atto della
tacitazione dei danneggiati. Nei medesimi limiti di cui sopra ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 19 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ -
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive (sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU) o delle penalizzazioni (Franchigia) previste all’art. 21 - “FORME DI TARIFFA", in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Art. 20 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO -
20A) - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO -
Le Imprese consegnano, alla conclusione del periodo di osservazione, l’attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto, ovvero al proprietario, all’usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. L’obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
c) in caso di furto del veicolo avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
d) nei casi di vendita del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualor il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto.
20B) - CONTENUTO DELL’ATTESTATO DI RISCHIO -
L’attestazione contiene:
a) la denominazione della Società;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato.
Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4-bis, della Legge, presso la stessa o diversa Impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (RESPONSABILITÀ MINORITARIA) accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ “CUMULATA” pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
20C) - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO
1. La Società, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l’attestazione di rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
2. L’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
3. L’obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web della Società, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35/2010. La Società, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
4. La Società rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un’apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet.
5. L’informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
6. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’Avente diritto, la Società attiva per quest’ultimo le medesime modalità di consegna previste per il Contraente.
7. Per i contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza.
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Società, obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce, all’Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
9. Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, della Legge. In tal caso, la Società consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
11. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
20D) - VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO
1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
20E) - ACQUISIZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO
1. All’atto della stipulazione di un contratto RCA, la Società acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla Banca dati degli attestati di rischio.
2. Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati.
4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, la Società richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Società, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.
20F) - BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO
1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati.
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall’IVASS, l’Istituto stipula un’apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l’IVASS è titolare dei trattamenti connessi all’utilizzo della Banca dati per le proprie finalità istituzionali.
3. La Convenzione prevede che l’IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati.
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
5. Restano impregiudicati i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del citato Decreto legislativo n.196 e le relative forme di tutela da esso previste.
6. Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell’attestazione di rischio, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'IVASS.
7. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
8. Le imprese di assicurazione, e quindi anche la Società, sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS.
Art. 21 - FORME DI TARIFFA -
Le forme di tariffa sottoindicate sono valide se espressamente richiamate in polizza.
21B) - FRANCHIGIA -
La presente forma di tariffa, valida solo per contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), prevede una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui l’ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Qualora la polizza si riferisca a veicolo già assicurato nella forma di tariffa “Bonus Malus” e nel caso che la classe di assegnazione CU risultante dall’attestazione di rischio presente in Banca dati corrisponda alla classe 14, 15, 16, 17 o 18, il premio si intende maggiorato, per la sola prima annualità (compresa l’eventuale frazione iniziale), di una percentuale del 10% per ogni classe eccedente la 13°.
21C) - BONUS MALUS -
La presente forma di tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e si articola, in diciotto classi di appartenenza, denominate classi di conversione universale (CU), corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. Ad integrazione delle diciotto classi CU, la Società prevede sette ulteriori classi di merito dalla 1A alla 1G; l’insieme di queste venticinque classi costituisce le classi AZIENDALI.
La presente forma di tariffa opera sulla base di quanto riportato nelle tabelle:
• 21C0, Criteri di assegnazione delle classi CU ed AZIENDALI per i rischi già assicurati con forma di tariffa diversa dal Bonus Malus;
• 21C1, Corrispondenza delle classi CU ed AZIENDALI per la sottoscrizione di nuovi contratti;
• 21C2, Coefficienti di determinazione del premio per ciascuna classe AZIENDALE;
• 21C3, Regole evolutive delle classi CU per le annualità successive in base ai sinistri osservati;
• 21C4, Regole evolutive delle classi AZIENDALI per le annualità successive in base ai sinistri osservati.
Il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste dalle tabelle 21C3 e 21C4, rimborsando alla Società gli importi dei sinistri liquidati nel periodo di osservazione concluso. Per i sinistri di cui all’art. 149 della Legge - procedura di risarcimento diretto - il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP SpA - Servizio Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx).
TABELLA 21C0 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI CU E DELLE CLASSI AZIENDALI PER RISCHI GIA’ ASSICURATI CON FORMA DI TARIFFA DIVERSA DAL BONUS MALUS
Per i veicoli sforniti della classe di merito (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene in due fasi; in primo luogo viene determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale in base alla seguente tabella:
Anni senza sinistri | Classe CU | Classe AZIENDALE |
5 | 9 | 9 |
4 | 10 | 10 |
3 | 11 | 11 |
2 | 12 | 12 |
1 | 13 | 13 |
0 | 14 | 14 |
In secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo così a determinare la classe di assegnazione CU.
TABELLA 21C1 - CORRISPONDENZA DELLE CLASSI CU ED AZIENDALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVI CONTRATTI
Nel caso di veicoli già assicurati presso altra Impresa con la forma di tariffa Bonus Malus, il contratto è assegnato alla classe di conversione universale (CU) indicata nell’attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore, acquisita direttamente dalla Società attraverso la Banca dati degli attestati di rischio.
La Società, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge).
CLASSE CU | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Classe provenienza e assegnazione |
CLASSE AZIENDALE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1A-1B-1C-1D- 1E-1F-1G |
MOTIVO DI ASSEGNAZIONE | Classe CU | Classe AZIENDALE | Documenti vincolanti per la stipula di un nuovo contratto | |
A | Prima immatricolazione | 14 | 14 | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione |
A1 | Prima immatricolazione - contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge - Veicolo del nucleo familiare assicurato presso altra impresa o Gruppo Helvetia Italia | da Attestato | uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all’impresa di provenienza | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione |
B | Voltura al PRA | 14 | 14 | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione, attestazione provvisoria voltura |
B1 | Voltura al PRA - contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge - Veicolo del nucleo familiare assicurato presso altra impresa o Gruppo Helvetia Italia | da Attestato | uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all’impresa di provenienza | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione, attestazione provvisoria voltura |
C | Veicolo in precedenza assicurato presso altra impresa con attestato valido | da Attestato | uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all’impresa di provenienza | copia carta di circolazione /certificato di circolazione, se polizza prevede le garanzie CVT: copia contratto ass.vo dell'annua- lità precedente per verifica continuità prestazioni |
D | Veicolo in precedenza assicurato presso Helvetia Italia con attestato valido | da Attestato | da Attestato | come C |
E | Veicolo in precedenza assicurato presso altra impresa o Helvetia Italia con contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge | da Attestato | uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all’impresa di provenienza | come C |
F | Veicolo in precedenza assicurato presso altra impresa con attestato scaduto | 14 | 14 | come C più dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi artt. 1892-1893 Cod.Civ. |
G | Veicolo in precedenza assicurato presso Helvetia Italia con attestato scaduto | 14 | da Attestato | come F |
H | Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo rubato, assicurato presso Helvetia Italia, con attestato valido | da Attestato | da Attestato | come A o B e copia denuncia di furto |
I | Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo rubato, assicurato presso altra impresa, con attestato valido | da Attestato | uguale CU ma 1A se CU 1 da almeno 1 anno | come H |
L | Veicolo rubato e ritrovato la cui CU è già stata usufruita per altro veicolo | 14 | 14 | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione e copia denuncia ritrovamento |
M | Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso Helvetia Italia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, con attestato valido o nuovo veicolo di proprietà in sostituzione di precedente veicolo in leasing | da Attestato | da Attestato | come A o B e copia atto di demolizione o di vendita del veicolo alienato, dichiarazione del P.R.A. per restituzione carta circolazione e targa |
N | Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso altra impresa venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, con attestato valido o nuovo veicolo di proprietà in sostituzione di precedente veicolo in leasing | da Attestato | uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all’impresa di provenienza | come M |
O | Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso Helvetia Italia o altra impresa venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della strada, con attestato scaduto | 14 | 14 o da Attestato se contratto precedente Helvetia Italia | come M |
P | Veicolo già assicurato all’estero con dichiarazione dell’impresa estera per individuazione classe CU | regole tabella 21C0 | uguale CU | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione e dichiarazione impresa estera |
Q | Veicolo già assicurato all’estero senza dichiarazione dell’impresa estera per individuazione classe CU | 14 | 14 | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione |
MOTIVO DI ASSEGNAZIONE | Classe CU | Classe AZIENDALE | Documenti vincolanti per la stipula di un nuovo contratto | |
R | Nuovo contratto annuo per veicolo assicurato in precedenza con polizza temporanea in scadenza. | CU contratto temporaneo | uguale CU | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione, copia polizza precedente. |
T | Veicolo assicurato in precedenza con forma di tariffa franchigia | regole tabella 21C0 | uguale CU | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione |
U | Veicolo in consegna in conto vendita rimasto invenduto dopo sostituzione di polizza per messa in copertura di altro veicolo | 14 | 14 | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione |
W | Veicolo riscattato da precedente leasing o dati discordanti in Banca dati | da Attestato | uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all’impresa di provenienza | come A o B |
Z | Attestazione non presente in Banca dati o incompleta | da dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi artt. 1892-1893 Cod. Civ. | uguale CU | copia carta di circolazione/ certificato di circolazione e dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi artt. 1892-1893 Cod.Civ. |
TABELLA 21C2 - COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO PER CIASCUNA CLASSE AZIENDALE
Classe AZIENDALE | Coefficiente di determinazione del premio |
1G | 0,37 |
1F | 0,38 |
1E | 0,39 |
1D | 0,40 |
1C | 0,41 |
1B | 0,42 |
1A | 0,44 |
1 | 0,46 |
2 | 0,50 |
3 | 0,53 |
4 | 0,56 |
5 | 0,60 |
6 | 0,64 |
7 | 0,68 |
8 | 0,73 |
9 | 0,77 |
10 | 0,81 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,10 |
15 | 1,50 |
16 | 1,80 |
17 | 2,20 |
18 | 2,50 |
Regole evolutive: In caso di prosecuzione del contratto la polizza è assegnata ad una nuova classe, sia CU che AZIENDALE, determinata in base al pagamento, anche a titolo parziale, di eventuali sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE nel corrispondente periodo di osservazione, applicando le regole evolutive indicate nelle successive tabelle 21C3 e 21C4.
La RESPONSABILITÀ PRINCIPALE, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (RESPONSABILITÀ MINORITARIA) accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di RESPONSABILITÀ PARITARIA (medesimo grado di responsabilità), nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ “CUMULATA” pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
TABELLA 21C3 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI
Classe CU | CLASSE DI COLLOCAZIONE | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRO | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TABELLA 21C4 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI AZIENDALI IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI
Classe AZIENDALE | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1G | 1G | 1E | 1B | 2 | 5 |
1F | 1G | 1D | 1A | 3 | 6 |
1E | 1F | 1C | 1 | 4 | 7 |
1D | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 |
1C | 1D | 1A | 3 | 6 | 9 |
1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 |
1A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 1A | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
SEZIONE B - FURTO/INCENDIO - CONDIZIONI PARTICOLARI
(Garanzie valide soltanto se espressamente richiamate in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)
Art. 22 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, esclusivamente a seguito di danno totale, in conseguenza di furto, rapina e incendio.
Sono altresì inclusi in garanzia:
a) i danni parziali subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento,
con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.
b) il furto di radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare, purché stabilmente fissati sul veicolo ed assicurati secondo quanto previsto dall’art. 24 - “SOMMA ASSICURATA”;
c) i danni causati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
d) i danni derivanti dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall’azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.
Fermo quanto disposto dall’art. 23 - “ESCLUSIONI”, non sono indennizzabili:
• i danni derivanti da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
• i danni parziali, salvo in caso di furto totale con ritrovamento.
Art. 23 - ESCLUSIONI -
La Società non indennizza l’Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, verificatisi in occasione di:
a) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni;
b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) trombe d’aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
d) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
Art. 24 - SOMMA ASSICURATA -
Il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.
Gli optionals, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi (ad es. radiotelefoni, apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare e similari) non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l’effettiva installazione ed il relativo importo sia stato conglobato nel valore complessivo, preso come base per la determinazione del premio.
Per tutte le casistiche citate, il Contraente dovrà attenersi ad analoga modalità, anche in caso di installazione successiva alla stipulazione o alla prosecuzione del contratto.
Resta inteso che, per tali optionals/accessori, l'indennizzo non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata.
Art. 25 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO -
La Società, in caso di prosecuzione del contratto, aggiorna automaticamente il valore assicurato al valore commerciale secondo le indicazioni della rivista DUERUOTE/INFOBIKE; è facoltà del Contraente richiedere alla Società un diverso valore assicurato. Per i modelli non più quotati per vetustà in detta rivista, il valore assicurato viene determinato applicando una svalutazione del 10% al valore assicurato dell’ultima annualità.
Art. 26 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO -
Il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Società e/o alla Banca distributrice entro tre giorni dalla data di avvenimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta immediata denuncia alla competente autorità, con contestuale inoltro alla Società di copia originale della stessa.
Se tali eventi sono avvenuti all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’autorità italiana.
Art. 27 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE -
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di cui al comma precedente.
Art. 28 - NOMINA DEI PERITI -
In caso di disaccordo sulla liquidazione del danno la stessa può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’impresa e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.
Se una delle Parti omette di nominare il proprio perito nei quindici giorni dalla richiesta ricevuta o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina viene effettuata, su domanda di Parte, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
• procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo vanno divise tra esse, con facoltà della Società di liquidare interamente il danno, trattenendo sull’indennizzo la metà a carico dell’Assicurato.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 29 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO -
La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro, sulla base di quanto previsto dall’art. 24 - “SOMMA ASSICURATA”, dalle norme di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile e fermo quanto disposto all’art. 31 - “FRANCHIGIA O SCOPERTO”.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa riferimento al valore indicato nella rivista QUATTRORUOTE/ INFOCAR per quadricicli leggeri e DUERUOTE/INFOBIKE per motocicli e ciclomotori senza l’applicazione dei coefficienti di riduzione o aumento di valore relativi alle condizioni di usura, percorrenza e manutenzione del veicolo e, per quelli non quotati in detta rivista al valore medio relativo ai bollettini EUROTAX, riferendosi per entrambe le pubblicazioni al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.
29.1 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO FURTO/INCENDIO - VALORE A NUOVO -
La liquidazione del danno Furto/Incendio è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:
29.1.A - DANNO PARZIALE - INDENNIZZABILE SOLTANTO A SEGUITO DI FURTO TOTALE CON RITROVAMENTO - Sono indennizzabili esclusivamente i danni parziali subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del suo ritrovamento, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.
Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado d'uso.
Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall’art. 29 - “LIQUIDAZIONE DEL DANNO”.
In ogni caso l’ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro.
La Società richiede la documentazione fiscale comprovante l’effettivo ripristino delle parti danneggiate o asportate.
29.1.B - DANNO TOTALE -
Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società, previa presentazione di idonea documentazione fiscale di acquisto, liquida l’importo in essa indicato.
Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall’art. 29 - “LIQUIDAZIONE DEL DANNO”.
La liquidazione del danno per furto totale è effettuata previa esibizione della seguente documentazione:
• certificato cronologico emesso dal PRA;
• certificato di proprietà con annotazione della “perdita di possesso” emesso dal PRA;
• originale o fotocopia della carta di circolazione o del certificato di circolazione se esistente ovvero il certificato di idoneità tecnica (ciclomotori);
• almeno n° 2 (due) chiavi di avviamento del veicolo e/o n° 2 (due) schede elettroniche e n° 2 (due) radiocomandi dei sistemi antifurto, se eventualmente previsti /installati;
• la sottoscrizione di una procura speciale a vendere (autenticata da notaio), per consentire le operazioni di vendita o demolizione del veicolo in caso di ritrovamento dello stesso dopo la liquidazione del danno da furto totale.
La Società richiede il certificato di chiusa inchiesta esclusivamente nei casi di procedimenti giudiziari per il reato di cui all’art. 642 del Codice Penale, così come previsto dal comma 2 dell’art. 150bis della Legge.
Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni.
29.1.C - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI -
Si conviene che i danni agli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo saranno liquidati in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell’acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla data dell’acquisto stesso.
Art. 30 - RECUPERI -
Se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno. In tal caso è data facoltà all’Assicurato di rientrare in possesso del veicolo ritrovato, previa restituzione dell’indennizzo riscosso. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento del danno, la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto.
Art. 31 - FRANCHIGIA O SCOPERTO -
La Società corrisponde all’Assicurato l’indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza.
SEZIONE C - ASSISTENZA LEGALE - CONDIZIONI PARTICOLARI
(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)
La Società si avvale per la “Tutela Giudiziaria”, gestione e liquidazione sinistri, di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
- in seguito semplicemente denominata “DAS” - Direzione Generale - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona - sito internet xxx.xxx.xx - tel. 000.00.00.000 - fax 045.83.51.023.
Art. 32 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -
La Società assicura, alle condizioni del presente contratto e con un massimale determinato per sinistro, come indicato in polizza, il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato assunti in garanzia, e più precisamente:
• le spese di assistenza stragiudiziale;
• gli oneri per l’intervento di un legale;
• gli oneri per l’intervento di un perito, approvato dalla Direzione Generale di DAS e/o nominato dall’Autorità Giudiziaria;
• le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
• le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
• le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Direzione Generale DAS ai sensi dell’art. 40 - “GESTIONE DEL SINISTRO”;
• le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
Art. 33 - AMBITO DELL’ASSICURAZIONE -
Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l’uso del veicolo identificato in polizza e riguardano la tutela dei diritti che l’Assicurato pretende lesi, e precisamente qualora:
• subisca danni extracontrattuali, dovuti a fatto illecito di terzi;
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
• debba sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
• abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che, come successivamente xxxxxxx, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCA;
• xxxxx ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.
Art. 34 - PERSONE ASSICURATE -
Oltre all’Assicurato, i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall’Assicurato quando siano alla guida del veicolo individuato in polizza, sempreché non siano in contrasto di interesse con l’Assicurato. In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato.
Art. 35 - ESCLUSIONI -
L’assicurazione non comprende o non è operante:
• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per controversie relative a responsabilità extracontrattuale delle persone assicurate;
• per multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
• se il conducente non è in possesso dei requisiti o comunque non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Tuttavia la garanzia è operante nel caso di guida con patente idonea, ma scaduta, purché l’Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro novanta giorni dalla data del sinistro;
• se il veicolo assicurato sia usato in difformità da quanto previsto dai documenti di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
• in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
• per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Art. 36 - INSORGENZA DEL SINISTRO -
Per insorgenza del sinistro s’intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di Xxxxx. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di procedimenti penali a carico di più persone assicurate il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 37 - ESTENSIONE TERRITORIALE -
A parziale deroga dell’art. 2 - “ESTENSIONE TERRITORIALE” delle Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le sezioni), si conviene che l’assicurazione è limitata ai sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa.
Art. 38 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE -
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare a DAS, tramite la Società e/o alla Banca distributrice, il sinistro, trasmettendo inoltre gli atti e i documenti di cui al successivo articolo. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione Generale di DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a DAS un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definire in via bonaria non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense, e con esclusione di spese e/o diritti di trasferte, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi un conflitto di interessi con l’Impresa o qualora anche la controparte goda di copertura di Tutela Giudiziaria con DAS.
Art. 39 - FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA -
L’Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 40 - GESTIONE DEL SINISTRO -
Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentano possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri di cui gli incarichi, a legali e/o periti, siano preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o di composizione della vertenza deve essere preventivamente autorizzato da DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto d’assicurazione. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.
Art. 41 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO -
In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, verrà demandata a un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Le Parti, anziché ricorrere all’arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI PARTICOLARI
(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)
Art. 42 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
L’assicurazione viene prestata per gli infortuni che possono occorrere al conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza di incidente stradale; l’assicurazione vale anche nel caso in cui il conducente a seguito di fermata accidentale del veicolo assicurato, si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.
Qualora il conducente sia persona diversa dall’Assicurato, la garanzia è operante a condizione che lo stesso sia stato autorizzato alla guida dall’Assicurato medesimo.
Sono considerati infortuni, durante la guida e sono quindi compresi in garanzia anche:
• l’asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in conseguenza dell’ inspirazione di gas e vapori;
• i colpi di sole o di calore;
• l’annegamento;
• l’assideramento o il congelamento;
• la folgorazione;
• gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale;
• gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche grave;
• gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine. L’assicurazione è valida a condizione che:
• il conducente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, avendo superato gli esami di idoneità alla guida presso l’ufficio provinciale della direzione della M.C.T.C., salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato al momento del sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;
• vengano osservate le disposizioni di Xxxxx concernenti l’obbligo dell’uso della cintura di sicurezza e del casco protettivo.
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 43 - ESCLUSIONI -
L’assicurazione non è operante:
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
• a seguito di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari;
• in occasione di guerra, anche se non dichiarata, e insurrezione generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
• nel caso di ernia di qualsiasi tipo, di malore o stato di incoscienza causato da infermità mentale (sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forma maniaco depressiva, stato paranoico, altra infermità mentale di gravità analoga);
• in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati od accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
• in caso di xxxxxxx e atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• in caso di infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni.
Art. 44 - GARANZIE PRESTATE -
44.1 - MORTE DA INFORTUNIO -
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato, fermo l’obbligo di denuncia, la Società liquida la somma assicurata indicata in polizza per il caso morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza fra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
44.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO -
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, fermo l’obbligo di denuncia, la Società liquida:
a) l’intera somma assicurata indicata in polizza, nel caso di invalidità permanente totale e assoluta;
b) una indennità proporzionale a tale somma, in relazione al grado di invalidità residuata, nel caso di invalidità permanente parziale.
L’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, con riferimento alla tabella INAIL indicata all’allegato 1 del
D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche.
Nei casi di invalidità non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Le invalidità permanenti pari o superiori all’80% del totale vengono liquidate al 100%.
Art. 45 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ -
L’indennizzo non è dovuto qualora l’invalidità permanente residuata risulti pari o inferiore al 3%.
Art. 46 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI -
In caso d’infortunio l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono presentare denuncia scritta alla Società e/o alla Banca distributrice entro tre giorni dal suo verificarsi. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 47 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ -
La Società corrisponde l’indennizzo per gli esiti diretti ed esclusivi ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 48 - CONTROVERSIE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO -
In caso di disaccordo tra le Parti, è facoltà delle stesse di incaricare, per iscritto e di comune accordo, un collegio composto da tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente o Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio, che dovrà stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero valutare le conseguenze attribuibili all’infortunio, tenendo conto dei miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato o domicilio eletto dallo stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce nella misura del 50% per le spese del terzo medico e di eventuali ulteriori spese per accertamenti disposti, di comune accordo, in sede arbitrale. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio potrà concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE “VOLANTE +” - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)
Premesso che la Società si avvale per la “Assistenza stradale”, gestione e liquidazione sinistri, di Europ Assistance Italia S.p.A.,
di seguito si riporta la descrizione delle prestazioni e dei servizi e delle modalità di fruizione ed erogazione degli stessi.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 49 - ESTENSIONE TERRITORIALE -
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
A parziale deroga dell’art. 2 - “ESTENSIONE TERRITORIALE” delle Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le sezioni), si conviene che l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Art. 50 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI –
La copertura assicurativa ha validità dal giorno di decorrenza della polizza RCA emessa dalla Società ed è valida per tutta la durata della stessa.
Art. 51 - ESCLUSIONI –
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) non abilitazione del conducente alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) gare motociclistiche e relative prove e allenamenti;
c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) dolo dell'Assicurato;
f) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
g) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
h) suicidio o il tentato suicidio.
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
Art. 52 - DELIMITAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI –
Ferme restando le limitazioni riportate nelle singole prestazioni, le seguenti condizioni sono sempre operanti:
1. Le prestazioni di Assistenza erogate da Europ Assistance Italia S.p.A. sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo, nel corso dell’ anno di validità della polizza;
2. Il diritto alle Assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al verificarsi del sinistro;
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni;
4. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
5. La Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza;
6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
7. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso;
8. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata;
9. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
10. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili;
11. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Xxxxx.
Art. 53 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO –
In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione Assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza.
Art. 54 - PRESTAZIONI -
Traino
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro. In alternativa l’Assicurato può richiedere che il traino venga effettuato presso un’officina di Sua fiducia soltanto qualora la distanza (in kilometri) tra il luogo del sinistro e la predetta officina risulti inferiore alla distanza tra il luogo del sinistro e l’officina individuata dalla Struttura Organizzativa.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
Officina Mobile in Italia - Depannage
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di esaurimento della batteria, foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.
Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
Sono comunque sempre a carico dell'Assicurato le spese relative all’intervento qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili, per il recupero del veicolo, qualora risultasse impossibile la riparazione in loco.
Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di
€ 1.200,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’ Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell' estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d' identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro quindici giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Rimangono a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo, nonché gli eventuali costi di deposito del veicolo, che l’Assicurato dovrà provvedere a pagare direttamente.
Consulenza medica
Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di Prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Invio di autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in ambulanza, la Società terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno) dal punto di primo soccorso alla destinazione indicata dall’Assicurato stesso.
Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo rubato e mettendo a disposizione l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente (originale che verrà restituito all’Assicurato stesso a conclusione della pratica avvenuta), nonché il foglio complementare o il certificato di proprietà in originale o in copia conforme (se anche questo documento è stato oggetto del furto, il fatto deve essere specificato in denuncia e se ciò non è avvenuto, l’Assicurato dovrà fare un’integrazione della denuncia medesima).
A fronte della disponibilità della denuncia e del certificato di cui sopra, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Auto in sostituzione in Italia
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una riparazione superiore ad 8 ore di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione dell’autovettura ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da un’officina secondo i tempari della casa costruttrice ed in conformità ai tempari dell’associazione nazionale imprese di assicurazione (Ania) oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura di cilindrata non superiore ai 2.000 cm3, con percorrenza illimitata e per un massimo per sinistro di dieci giorni consecutivi.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Il veicolo sostitutivo verrà fornito ugualmente, anche nel caso in cui le riparazioni comportanti il fermo suddetto non vengano effettuate, a condizione che le stesse risultino antieconomiche rispetto al valore del veicolo post sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Autonoleggio potrebbe richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione. La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
Art. 55 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO -
Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva
Qualora, a seguito della prestazione Auto in sostituzione in Italia di cui all’articolo precedente, l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell’Assicurato, metterà disposizione un taxi per permettere all’Assicurato di raggiungere la Società di autonoleggio.
La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell’ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
- aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.
La Società terrà a proprio carico le relative spese. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione precedente, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.
Spese d'albergo
Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino alla riparazione del veicolo e comunque fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per quattro giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure:
- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Compagnia di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Autonoleggio potrebbe richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
In alternativa la Struttura Organizzativa, su precisa richiesta dell’Assicurato, metterà a sua disposizione un taxi per permettergli il rientro al luogo di residenza in Italia o il proseguimento del viaggio, entro un massimale di € 75,00 per sinistro.
Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. In Italia la prestazione non è operante in caso di mancanza pezzi di ricambio dovuta a chiusura dei ricambisti (ferie e/o giorni festivi) o a difficoltà solo temporanee di approvvigionamento dei ricambisti medesimi. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.
Autista a disposizione
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico il costo dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per quattro giorni, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, venga riparato sul posto dell’immobilizzo oppure in caso di furto o rapina il veicolo stesso venga ritrovato nel medesimo Paese dove fu perpetrato il reato di cui sopra, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell’assicurato stesso.
In questo caso la Società terrà a proprio carico l’onorario dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere ed i traghetti.
Recupero del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a quattro giorni lavorativi (escludendo dal computo dei giorni di fermo i tempi di attesa dei pezzi di ricambio), oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa su richiesta dell’Assicurato, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso.
Le spese relative a tale trasporto, nonché i costi della giacenza a far data dalla richiesta di recupero del veicolo fatta dall’Assicurato alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo
corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza di spesa rimane a carico dell’Assicurato.
Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’assicurato.
Anticipo spese di prima necessità
Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro.
Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.
Art. 56 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO -
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a quattro giorni lavorativi (escludendo dal computo dei giorni di fermo i tempi di attesa dei pezzi di ricambio), oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove stato perpetrato il reato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori di quindici anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
Prolungamento soggiorno
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro. Al suo rientro l’Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di
€ 600,00 per sinistro.
Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro.
Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità fino ad un massimo di € 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
Rimpatrio sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
− aereo sanitario;
− aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
− treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
− autoambulanza (senza limiti di Km).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo che ne fosse in possesso, il biglietto di viaggio (aereo, ferroviario, ecc.), non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Rientro salma
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell’Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.
Art. 57 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA –
La richiesta di assistenza dovrà pervenire alla Struttura Organizzativa. Dovunque l’Assicurato si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, ai numeri telefonici indicati in polizza.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) nome e cognome;
2) numero di targa del veicolo;
3) numero di polizza preceduto dalla sigla PAVO;
4) il tipo di assistenza di cui necessita;
5) indirizzo del luogo in cui si trova;
6) il Suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’erogazione dell’Assistenza.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
La Struttura Organizzativa per poter erogare le prestazioni previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
INCIDENTE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE
Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l’Assicurato ne deve dare comunicazione alla Società e/o alla Banca Distributrice entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, inoltrando l’apposito modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l’eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.), in proprio o anche per il tramite della filiale di competenza.
Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:
• nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;
• targa, numero di polizza e compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti;
• numero e scadenza validità della patente dei conducenti;
• giorno, ora e luogo dell’incidente;
• descrizione dei danni riportati;
• luogo, data di nascita del conducente;
• residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;
• raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;
• segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);
• indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)
In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - X. Xxxxxx - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l’Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Società e/o alla Banca Distributrice utilizzando il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.
Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla Legge per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvede alla liquidazione dei danni.
Risarcimento ordinario
In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato, fatto salvo l’obbligo di denuncia alla Società e/o alla Banca Distributrice, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l’Impresa di assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d’Informazione Italiano presso IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Risarcimento al trasportato
Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall’accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI
In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:
• in caso di veicolo non identificato i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una franchigia di € 500,00;
• in caso di veicolo non assicurato, sia i danni alle cose che alle persone.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP SpA - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
SINISTRO CON VEICOLI STRANIERI
Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta al Centro Informazioni CONSAP.
Sinistro avvenuto in Italia
Sinistro avvenuto all’estero
Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP SpA - Centro di Informazione Italiano - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00000000 - Tel. 00.00000000 - mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).
Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato
Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP SpA - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
Altri casi
In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero). Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde (esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
FURTO E RAPINA TOTALI
Presentare immediatamente denuncia del fatto a Polizia o Carabinieri o altra autorità competente ed inviarla alla Società e/o alla Banca Distributrice. L’Assicurato deve consegnare alla Società e/o alla Banca Distributrice:
• certificato cronologico e perdita di possesso emessi dal PRA, originale o copia del libretto di circolazione e le chiavi del veicolo. Alla firma della quietanza di pagamento del furto totale, l’Assicurato deve altresì consegnare procura speciale a vendere autenticata da notaio;
• in caso di ritrovamento del veicolo rubato, richiedere copia del verbale di ritrovamento e inviarlo alla Società e/o alla Banca Distributrice, documentando altresì con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall’autorità.
INCENDIO
Presentare denuncia alla Società e/o alla Banca Distributrice:
• descrivendo dettagliatamente il sinistro e le parti danneggiate;
• indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
• documentando con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità.
ASSISTENZA LEGALE
Nel caso insorgano controversie a seguito di incidente stradale, l’Assicurato, qualora ritenga lesi i propri diritti, deve verificare se la garanzia è assicurata; in tal caso deve richiedere alla Società e/o alla Banca Distributrice l’intervento di DAS (Difesa Automobilistica Sinistri) per la tutela dei diritti lesi.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Inoltrare denuncia alla Società e/o alla Banca Distributrice entro tre giorni dal verificarsi dell’infortunio, allegando certificato e/o documentazione medica. Il decorso delle lesioni, fino alla dichiarata stabilizzazione delle stesse, deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
ASSISTENZA STRADALE - VOLANTE +
Dopo aver verificato se la garanzia è prestata, telefonare immediatamente ai numeri della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia indicati in polizza.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. una Società del Gruppo Helvetia
Via G. B. Cassinis, 21 – 00000 Xxxxxx Tel. 00 0000 0 (20 linee)
Fax 02 5351.829
e-mail pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
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R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all’eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986 (G.U. n.148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
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Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062 Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031