Condizioni Generali di Contratto
Condizioni Generali di Contratto
Rev.2_settembre 2024
Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in relazione a tutte le tipologie contrattuali di fornitura stipulate da S.E.A. S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate (infra SEA o Committente).
Pertanto, le presenti Condizioni, il Contratto e i suoi Allegati formano un unico documento che disciplina il rapporto tra la Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione dell’Appalto.
All’interno del singolo Contratto vengono eventualmente indicate le disposizioni contenute nel presente documento che non dovessero trovare applicazione in relazione alle peculiarità della prestazione che ne costituisce l’oggetto.
SEA opera sia in qualità di Ente Aggiudicatore, ai sensi e per gli effetti dell’art.
150 D.Lgs. 36/2023 (infra Codice), sia in qualità di soggetto di natura privatistica. Pertanto, le presenti Condizioni trovano applicazione in relazione a Contratti aventi ad oggetto l’affidamento sia di appalti strumentali alla propria attività istituzionale, riferita allo sfruttamento dell’area geografica finalizzata alla messa a disposizione ai vettori aerei degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, sia di appalti non strumentali a tale attività.
I Contratti strumentali, che riportano il Codice Identificativo Gara (infra C.I.G.) assegnato alla singola procedura di gara dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (infra A.N.A.C.), sono assoggettati alla disciplina del Codice e a essi si applicano, in caso di duplice formulazione, le specifiche clausole contrassegnate in questo documento con la dicitura “bis”, oltre a quelle che contengono un riferimento al C.I.G.
Nei Contratti non strumentali, gli eventuali riferimenti al Codice presenti nella documentazione contrattuale hanno il solo scopo di indicare per relationem il contenuto delle disposizioni richiamate.
Indice
4. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
6. TEMPI DI CONSEGNA - COLLAUDI 13
7. SOSTENIBILITÀ E GREEN PROCUREMENT 13
10. ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 15
11. IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
13. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO 21
17. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT 28
18. DELIVERABLE – BREVETTI - COPYRIGHT ED ALTRI DIRITTI DI UTILIZZO 28
19. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 29
20. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 30
21. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 31
22. CAUSA DI FORZA MAGGIORE 32
25. SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE E DELL'ENERGIA 35
26. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 36
28. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN AMBITO AEROPORTUALE 37
29. MODIFICAZIONI ASSETTI SOCIETARI - CESSAZIONE ATTIVITÀ 38
30. LIQUIDAZIONE-FALLIMENTO-PROCEDURE CONCORSUALI 38
30.BIS LIQUIDAZIONE-FALLIMENTO-PROCEDURE CONCORSUALI 38
31. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001 E DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 39
32. CODICE ETICO E NORMATIVA ANTIMAFIA 40
38. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI 45
39. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO 45
ALLEGATO A - ISTRUZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 47
ALLEGATO B - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 48
Di seguito le definizioni che trovano applicazione con riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto, ai Contratti e ai documenti ad essi allegati. In detto ambito alle seguenti espressioni verranno attribuiti i corrispondenti significati.
Accordo Bonario: nei Contratti Strumentali, istituto che consente di definire (in via stragiudiziale) le controversie che potrebbero insorgere fra le Parti durante la fase dell'esecuzione del Contratto a seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’Appaltatore che ne possano far variare l'importo.
Accordo Quadro: accordo scritto a titolo oneroso, tra la Committente e l’Appaltatore (infra anche Parti), per l’affidamento dell’esecuzione della prestazione ivi dedotta, il cui scopo è quello di stabilire i prezzi e le condizioni dei futuri Contratti Applicativi, da assegnare durante un dato periodo. Salvo diversi accordi tra le Parti, un Accordo Quadro non costituisce in alcun modo impegno all’acquisto da parte della Committente, né dà diritto ad alcun minimo garantito a favore dell’Appaltatore
Appaltatore (infra anche Fornitore): operatore economico, individuale o costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), consorzio, gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) o parte di una rete di imprese, cui viene affidata la realizzazione delle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto, in proprio o con l’ausilio di uno o più Subappaltatori/Subcontraenti
Appalto a corpo: Contratto il cui corrispettivo, contabilizzato in base a Stati Avanzamento Lavori (SAL), si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal Contratto, a prescindere dai calcoli che hanno contribuito alla sua composizione (prezzi e quantità)
Appalto a misura: Contratto il cui corrispettivo viene determinato applicando alle quantità di cui risulta composta la prestazione i prezzi unitari dedotti in contratto. Le spettanze vengono pertanto maturate sulla base della misurazione delle prestazioni effettivamente erogate
Appalto di forniture: Contratto avente ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione
Area di Movimento: parte dell’aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli
aeromobili, comprendente l’area di manovra e i piazzali di sosta
Avvalimento: contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione dell’Appaltatore dotazioni tecniche, risorse umane o strumentali per tutta la durata dell’Appalto
Capitolato Tecnico/Specifica Tecnica: documento di dettaglio contenente la descrizione, le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di esecuzione della prestazione oggetto dell’Appalto, stabilendone, nel contempo, la soglia minima di qualità
Codice: il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici e allegati) e ss.mm.ii.
Codice di Condotta dei Fornitori di SEA: l’insieme dei principi e dei valori ai quali SEA impronta la propria attività e che, pertanto, devono essere condivisi e rispettati dall’Appaltatore, dai suoi Subappaltatori e dalla rispettiva catena di fornitura
Codice Etico: documento adottato dalla Committente che identifica l’insieme di quei valori, principi e regole di comportamento alle quali la stessa si ispira, nell’ambito che qui interessa, nello svolgimento dei rapporti contrattuali. Il testo è disponibile sui siti istituzionali di ciascuna Committente
Collaudo: è il complesso delle operazioni condotte dalla Committente (anche per il tramite di apposita Commissione di Collaudo all’uopo istituita) al fine di verificare l'assenza di difetti visibili ed accertabili e certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, nonché in conformità alla normativa vigente. Comprende le verifiche di conformità e prove sui materiali e sulle opere realizzate. Verrà eseguito alla presenza del Rappresentante dell'Appaltatore, e idoneamente verbalizzato con conseguente emissione del relativo Certificato di Collaudo. Nel caso venga effettuato durante il corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Collaudo potrà anche essere effettuato presso l'Appaltatore e ne verrà redatto verbale. Il Collaudo delle Opere Strutturali è quello che si rende necessario in caso di costruzione di elementi strutturali di qualsiasi materiale (calcestruzzo armato, legno, acciaio)
Committente: individua la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A. e l’insieme delle società da essa controllate, come di volta in volta indicato in Contratto
Condizioni HSE: documento che disciplina gli obblighi dell’Appaltatore e dei Subappaltatori/Subcontraenti, nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, attinenti alla salute, la sicurezza e l'ambiente. Le Condizioni HSE sono consultabili sul sito istituzionale della Committente e costituiscono un allegato contrattuale
Contratto d’Appalto: accordo scritto a titolo oneroso, tra la Committente e l’Appaltatore, per l’affidamento dell’esecuzione della prestazione ivi dedotta. L’insieme dei documenti allegati al Contratto ne costituisce parte integrante
Contratto Applicativo: ciascun Contratto stipulato in forza di un Accordo
Quadro nell’arco della durata dello stesso, per richiedere all’Appaltatore
l’effettiva esecuzione della prestazione ivi dedotta, in relazione alle specifiche esigenze della Committente
Costi della sicurezza aggiuntivi/interferenziali: quantificazione economica analitica e dettagliata, da parte della Committente, dei costi delle specifiche misure/apprestamenti di sicurezza che dovrà adottare l’Appaltatore per eliminare/ridurre i rischi derivanti dalle interferenze causate dalla contemporanea presenza di più attività nella medesima area. Sono definiti nel D.U.V.R.I.
Criteri Ambientali Minimi (CAM): i requisiti ambientali definiti dalla normativa vigente e applicabili alle varie fasi del processo di acquisto. Sono volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l’intero ciclo di vita
Cronoprogramma: documento che stabilisce l’ordine ed i tempi di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Cronoprogramma comprende la stima dei giorni-uomo (ovvero delle ore-uomo) necessari al dimensionamento delle prestazioni contrattuali
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): soggetto nominato dalla Committente avente i compiti previsti dalla normativa vigente (Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023)
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dai lavoratori allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.): certificato, rilasciato dall’I.N.P.S., che attesta la posizione regolare di un’impresa o un operatore economico in termini di contributi previdenziali e assistenziali
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.): documento redatto dalla Committente che contiene le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze
Elenco prezzi/Prezziario/Listino Prezzi: documento che, negli Appalti a misura, contiene i prezzi da applicare ai fini della valorizzazione economica delle prestazioni contrattuali
Idoneità Tecnico-Professionale: possesso da parte dell’Appaltatore delle capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alle prestazioni oggetto del Contratto
Impianto: di volta in volta, il complesso delle attrezzature e/o delle sue componenti concorrenti a uno stesso scopo (comprensive di tutti gli apparati ausiliari necessari al suo funzionamento)
Livello di guardia (rottura di giacenza): quantità minima di materiali di consumo e/o di ricambi che deve sempre essere disponibile presso la Committente per garantire il corretto utilizzo del bene, nonché per realizzare gli interventi manutentivi. Questa quantità tiene conto della variabilità dei consumi e dei tempi di approvvigionamento. L’indisponibilità di un materiale di consumo o di un Ricambio nel momento in cui è necessario impiegarlo costituisce rottura di giacenza
Oneri per la sicurezza propri dell’Appaltatore: oneri afferenti all’attività svolta dall’Appaltatore nella sua veste di “datore di lavoro” dovuti alle misure operative e gestionali per la gestione del rischio proprio e di quello connesso all’attività svolta a favore della Committente
Parte: ciascun soggetto contraente del Contratto o Accordo Quadro
Parti: entrambi i soggetti contraenti del Contratto o Accordo Quadro
Personale: le risorse impiegate dall’Appaltatore nell’esecuzione della
prestazione contrattuale
Rappresentante dell’Appaltatore: soggetto designato dall’Appaltatore quale
suo referente nell’esecuzione del Contratto
Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione (R.P.E.): nei contratti strumentali soggetto incaricato dalla Committente del coordinamento della fase esecutiva del Contratto nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta nonché della vigilanza sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori
Ricambio: parte elementare nuova o ricondizionata, utilizzata in sostituzione di una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare il bene al normale funzionamento
Service Level Agreement (S.L.A.): parametri che identificano le metriche di servizio che devono essere rispettate dall’Appaltatore per rendere la prestazione contrattuale a regola d’arte. A ciascun parametro corrisponde, per l’eventuale non conformità, l’applicazione di una Penale.
Subappaltatore: l’operatore economico titolare del Contratto di Subappalto
Subappalto: accordo scritto tra il Subappaltatore e l’Appaltatore con il quale quest’ultimo affida l’esecuzione di parte della prestazione rientrante nell’oggetto dell’Appalto
Subaffidatario/Subfornitore: titolare di un Subaffidamento
Subaffidamento/Subfornitura: contratto stipulato dall’Appaltatore con terzi, per l’esecuzione di prestazioni che non rivestono la qualifica di Subappalto
White List: elenco istituito presso le Prefetture, contenente i nominativi degli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, come individuati dall’art. 1 c. 53 L. 190/2012 e s.m.i.
Nei Contratti non strumentali trova applicazione la disciplina indicata in Contratto.
1. Nei Contratti strumentali trova applicazione l’art. 60 del Codice. Pertanto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della prestazione contrattuale, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo, si procederà a un aggiornamento del prezzo nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per le modalità di applicazione della citata disciplina si fa rinvio alla previsione del Codice e del Contratto.
2. È fatta salva la diversa disciplina indicata in Contratto.
1. Le fatture, intestate alla Committente, vengono emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La Committente ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il Codice Destinatario e/o PEC della Committente.
2. Le fatture devono riportare il numero dell'Ordine di Acquisto e dell’Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, nonché del Codice Identificativo Gara (infra C.I.G.) e del Codice Unico di Progetto (infra C.U.P.), ove previsti, secondo le specifiche indicate nell’Allegato A-Istruzioni per la fatturazione elettronica.
3. Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica è attivo l’indirizzo mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. per l’invio delle fatture in formato
.pdf.
4. Il pagamento degli importi dovuti avviene secondo i termini e le modalità indicati in Contratto, fine mese data fattura.
5. I pagamenti sono effettuati con rimessa diretta tramite bonifico bancario.
6. La Committente procederà direttamente all'acquisizione del D.U.R.C. per verificare la regolarità contributiva dell'Appaltatore, prima di procedere alla liquidazione delle fatture. Nell’ipotesi in cui il D.U.R.C. risultasse non regolare, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia dipendenti, è tenuto a inviare all’indirizzo mail
xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx idonea autocertificazione “resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000” attestante di non essere soggetto all’obbligo di presentazione di documentazione riferita alla regolarità contributiva, impegnandosi all’aggiornamento in caso di variazione di detto stato.
7. Nei Contratti strumentali agli importi dovuti viene di volta in volta applicata la ritenuta dello 0,5%, così come disposto dall’art. 11 c. 6 del Codice. Le ritenute progressivamente trattenute verranno svincolate in occasione dell’ultimo pagamento, previa verifica di conformità, ove prevista, ed acquisizione del DURC Nessun interesse verrà corrisposto sulle somme trattenute a garanzia.
8. Per i Contratti non strumentali, in caso di ritardato pagamento verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente pro tempore.
9. Per i Contratti strumentali, in caso di ritardato pagamento verranno corrisposti gli interessi legali di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/02.
10. È vietata qualunque cessione del Contratto nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.
11. È vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto ed autorizzato
dalla Committente.
12. È vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti.
1. Il corrispettivo di cui al Contratto è assoggettato alla disciplina prevista dal
D.P.R. 633/1972.
2. La Committente rientra nell’ambito di applicazione della normativa estensiva dello split-payment IVA. Pertanto, tutte le fatture emesse con addebito dell’IVA, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa stessa, devono riportare l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.
3. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato con un operatore economico straniero avente sede in uno Stato estero (UE o extra UE), senza una stabile organizzazione in Italia direttamente coinvolta nell’assunzione dell’obbligazione, il corrispettivo sarà assoggettato alla disciplina prevista dall’art. 17 c. 2 D.P.R. 633/1972.
4. Con riferimento ai Contratti strumentali l’Appaltatore è tenuto, al momento della stipula del Contratto e in proporzione al valore dello stesso, ad assolvere al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 c. 10 del Codice.
4. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Contratto strumentale è sottoposto all’adempimento degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 L. 136/2010.
2. L’Appaltatore, pertanto, assume l’obbligo di tracciabilità di tutti i flussi finanziari inerenti alla realizzazione della prestazione contrattuale.
3. In particolare, l’Appaltatore si impegna:
a) a effettuare, esclusivamente su conto corrente bancario tutti i movimenti finanziari inerenti alla prestazione contrattuale, riportando il C.I.G. di riferimento. Gli estremi identificativi di detto conto devono essere comunicati alla Committente entro e non oltre sette giorni dall’accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente, dal primo utilizzo in operazioni finanziarie relative al Contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso
b) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato .pdf o .tiff, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
c) a inserire nei contratti di Subappalto e nei Subcontratti, come definiti dal Codice all’art. 119 c. 2, a pena di nullità degli stessi, una clausola in forza della quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori e i Subcontraenti sono tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui alla precedente lett. a)
d) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui alla precedente lett. c), al fine di consentirle di effettuare le prescritte verifiche.
4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.
1. Sono a carico dell'Appaltatore: l’imballaggio, il carico, il trasporto, lo scarico, la consegna, presso il sedime aeroportuale di destinazione, dei beni oggetto della fornitura.
2. La consegna dovrà avvenire, franco destino (DDP), presso il magazzino di destinazione dell’Aeroporto indicato nel Contratto, sempre in giornata lavorativa (dal lunedì al venerdì) e nell’intervallo temporale compreso fra le h. 8:30 e le h. 12:00 e tra le h. 13:30 e le h. 15:30, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti specificati in Contratto.
6. Tempi di consegna - Collaudi
1. Le prestazioni oggetto del Contratto devono essere eseguite secondo la successione e la tempistica contrattualmente previste e disciplinate, così da consegnare i beni oggetto di fornitura completamente ultimati, finiti e funzionanti in ogni loro parte e nel loro complesso, entro il termine pattuito.
2. Qualora previsto dalla natura della prestazione e disciplinato in Contratto, quanto consegnato alla Committente verrà sottoposto a Xxxxxxxx.
3. La documentazione tecnica contrattuale può prevedere l’effettuazione, presso l'Appaltatore, di Collaudi in corso d’opera, prima della consegna. Detti Collaudi, in ogni caso, non pregiudicano le risultanze dei Collaudi finali effettuati presso l'aeroporto di riferimento, alla presenza del Rappresentante dell'Appaltatore.
4. Qualora le risultanze dei Collaudi non dovessero essere positive, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione di quanto ritenuto difforme, difettoso e/o non idoneo, nonché al rifacimento di quanto eseguito, nel caso risulti non rispondente alle prescrizioni contrattuali, entro i termini indicati dalla Committente. Il tempo necessario per la sostituzione o il rifacimento non potrà essere calcolato in aggiunta al tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, all'Appaltatore potrà essere richiesto il risarcimento degli eventuali danni.
5. I Xxxxxxxx, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.
7. Sostenibilità e Green Procurement
7.1. La strategia di SEA
1. Nell’ambito della propria politica di Green Procurement, la Committente si è posta l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dalle proprie attività di procurement, anche tramite l’efficace attuazione ed il mantenimento di sistemi di gestione ambientale certificati per tutte le sue attività.
2. Nell'ambito della propria politica integrata su ambiente, salute e sicurezza, la Committente si impegna a:
- gestire e mitigare gli impatti ambientali, contribuire alla riduzione degli effetti sul clima, creare una cultura finalizzata all’uso razionale dell’energia e di servizi efficienti per i clienti, sviluppare un modello energetico in sintonia con le esigenze ambientali;
- eliminare o ridurre ogni rischio correlato ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. In particolare, la Committente persegue il miglioramento continuo promuovendo l’applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale in linea con lo standard internazionale di riferimento ISO 14001 in tutti i suoi siti operativi.
In tale ambito, uno dei principi della politica ambientale e della sicurezza della Committente è il coinvolgimento dell’Appaltatore per individuare e gestire correttamente gli impatti ambientali della propria attività, in particolare per quanto riguarda aspetti sensibili dal punto di vista della salvaguardia ambientale e dell’efficienza quali la gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti chimici.
7.2 Scelte progettuali e sostenibilità
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le tematiche di sostenibilità ambientale perseguite dall’Appalto nonché a garantire il mantenimento di parametri di sostenibilità anche in fase realizzativa.
2. La Committente intende contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal "Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione", adottato per massimizzare la diffusione del Green Public Procurement. In tale ottica, la documentazione tecnica dell'Appalto fa riferimento, ove pertinenti, ai CAM applicabili, adottati con Decreto Ministeriale, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle penali contrattualmente previste.
1. Nei Contratti non strumentali, la Committente si riserva la facoltà di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%.
2. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.
3. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità.
4. Qualora in corso di esecuzione del Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.
8.bis Variazioni
1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 120 del Codice e nel rispetto delle condizioni e presupposti ivi stabiliti.
2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%.
3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.
4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità.
5. Qualora in corso di esecuzione del Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.
Si intendono a carico della Committente i seguenti oneri:
a. nomina del Direttore di esecuzione del Contratto
b. nei Contratti strumentali, nomina del Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione
c. rilascio, con oneri a carico dell'Appaltatore, dei permessi di accesso agli spazi aeroportuali, ove previsto in Contratto al Personale dell'Appaltatore, del Subappaltatore/Subcontraente
d. rilascio della "Autorizzazione alla Guida nell'Area di Movimento" (Patente di Scalo), con oneri economici a carico dell'Appaltatore, ove sia previsto in Contratto l’accesso all'area di movimento
e. l’eventuale compenso ai collaudatori nominati dalla Committente
f. ogni altro onere specificato in Contratto.
10. Oneri e obblighi dell’Appaltatore
Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi che, in quanto valutati, non danno luogo ad alcun incremento dell'importo contrattuale:
a. la conoscenza delle condizioni ambientali, sopportando gli eventuali oneri conseguenti alla sopravvenienza di elementi non valutati in fase di offerta
b. il rispetto delle disposizioni particolari che regolano le attività nell'Aeroporto di riferimento
c. fornire prodotti nuovi di fabbrica e pienamente conformi al Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche e alla disciplina vigente in materia
d. fornire prodotti - qualora previsto dalla normativa di riferimento - con
“dichiarazione CE” apposta dal fabbricante, dal suo rappresentante
autorizzato stabilito all’interno della UE, o dall’importatore, dopo aver eseguito autonomamente le verifiche di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
e. fornire prodotti - qualora previsto dalla normativa di riferimento - con
“certificazione IMQ”
f. comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale sostituzione dei beni non più in produzione e non reperibili sul mercato, offrendone, previo consenso della Committente, altri di eguali o superiori caratteristiche tecniche agli stessi patti, prezzi e condizioni, fornendoli
g. nel caso in cui i prodotti siano stati inseriti nel e-Catalog SRM-MDM della Committente, l'obbligo di fornire la documentazione anche fotografica aggiornata relativa al nuovo articolo
h. gli oneri economici relativi al rilascio da parte della Committente dei tesserini di accesso. Alla scadenza del Contratto, ovvero in caso di recesso o risoluzione anticipata per qualsiasi motivo, l'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono immediatamente restituire i tesserini alla Committente. La mancata restituzione comporterà l’applicazione della relativa Penale contrattuale
i. sostenere le eventuali spese per l’utilizzo dei parcheggi da parte del
proprio Personale e di quello degli eventuali Subappaltatori/Subfornitori
j. il ripristino dei manufatti esistenti, a seguito dei danneggiamenti provocati durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
k. in caso di accesso alle aree sterili con tesserino permanente, gli oneri economici relativi all'effettuazione del corso di formazione in materia di sicurezza aeroportuale, previsto dal Programma Nazionale di Sicurezza
l. munire il proprio Personale e quello degli eventuali Subappaltatori di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e curare che il Personale indossi detta tessera di riconoscimento in chiara evidenza
m. gli eventuali oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di safety aeroportuale di cui alla clausola contrattuale "Safety Aeroportuale" ove presente in Contratto
n. il conseguimento, con oneri economici a proprio carico, della "Abilitazione alla guida nell'area di movimento", nel caso in cui il Contratto preveda l’accesso di veicoli all’area di movimento
o. gli oneri economici relativi all'equipaggiamento dei propri mezzi/attrezzature, nel caso in cui il Contratto ne preveda l’accesso all’area di movimento
p. gli oneri conseguenti alle restrizioni e/o difficoltà di varia natura che possano risultare dalla contemporanea attività di altri Appaltatori nelle stesse aree di intervento
q. l'obbligo di accedere dai varchi autorizzati e di rispettare le strade che devono percorrere Personale e mezzi per raggiungere le aree di intervento
r. il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. ovvero in qualsiasi altro documento relativo alla sicurezza, ove allegato al Contratto
s. la scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso il Personale e terzi in genere, per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività contrattuali, quale conseguenza dell’inosservanza delle suddette normative. Pertanto, l'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atti ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La Committente resterà esente da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente all'Appaltatore e agli eventuali suoi Subappaltatori
t. la comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ogni eventuale infortunio, incidente/mancato incidente-near miss occorso al Personale, e di ogni situazione di pericolo che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del Contratto. Al ricorrere di tali eventi il Direttore dell'Esecuzione del Contratto valuterà l’opportunità di effettuare un’indagine in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro della Committente (SGSSL-UNI ISO 45001:2018). L’Appaltatore, in ragione della rilevanza dell’evento, sarà tenuto a fornire alla Committente ogni documento che la stessa riterrà utile per approfondire o integrare le proprie analisi su quanto accaduto
u. la comunicazione del nominativo del soggetto che svolge la funzione di preposto, ossia di uno o più rappresentanti, nominati dall'Appaltatore nell’ambito del Personale, cui compete di sovrintendere all’esecuzione delle specifiche attività contrattuali e di assicurare l'attuazione delle direttive ricevute dal proprio datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, anche verificando il rispetto da parte del Personale degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro previsti dai documenti contrattuali. La Committente si riserva in ogni caso il diritto di verificare la qualifica dei preposti designati, anche chiedendo all’Appaltatore evidenza dei percorsi formativi e lavorativi qualificanti ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il Contratto potrà prevedere la presenza del preposto nel luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali
v. in funzione delle caratteristiche della prestazione contrattuale, il Contratto può prevedere l’onere di designare un determinato numero di
risorse da dedicare alla supervisione del corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza da parte del Personale
w. la consegna al Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Dichiarazione del datore di lavoro in merito al rispetto della normativa per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
x. l'applicazione, nei confronti del Personale dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, di tutele equivalenti a quelle assicurate dal Contratto Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo. La Committente verificherà nel corso del rapporto contrattuale il rispetto del presente obbligo, la cui inosservanza potrà essere anche causa di risoluzione del contratto
y. l'obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al Personale dei rischi di esposizione al rumore, nonché di quelli specifici cui sono esposti in relazione all'esecuzione dell'attività oggetto del Contratto
z. sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il Personale
aa. con riferimento al “Codice di Condotta dei Fornitori SEA”, l’obbligo di ottemperare alle relative prescrizioni, adottando comportamenti etici conformi
bb. con riferimento al “Patto di integrità”, qualora rientrante nella documentazione contrattuale, l’obbligo di ottemperare alle relative prescrizioni, facendole osservare al Personale che è tenuto a adottare comportamenti etici conformi
cc. con riferimento al S.G.A.E., l'obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al Personale, in particolare per gli aspetti ambientali ed energetici connessi ai suoi adempimenti, compreso l’utilizzo di imballaggi conformi alla normativa di riferimento vigente
dd. gli oneri amministrativi ed economici relativi alla movimentazione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti (quale produttore/detentore degli stessi), fornendo alla Committente la documentazione di avvenuto smaltimento (copia della “quarta copia” del formulario di identificazione prescritto dall’art. 193 D.Lgs. 152/06)
ee. l'obbligo di fornire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la scheda di sicurezza e i successivi aggiornamenti dei preparati pericolosi che dovessero essere utilizzati nell'espletamento dell'Appalto
ff. segnalare qualsiasi sanzione interdittiva che comporti la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 c.1 D.Lgs. 81/2008, anche con riferimento ai Subappaltatori
gg. l'impegno a rispettare la vigente normativa in materia di trasporto di merce su strada. L'Appaltatore e i Subappaltatori si impegnano a predisporre e conservare la documentazione relativa al trasporto e a esibirla in sede di controllo stradale o, su richiesta, alla Committente. Viene, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità della Committente, a titolo di concorso, in caso di violazione dell’obbligo di predisposizione e conservazione di tale documentazione durante l’effettuazione del trasporto, nonché di violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La Committente avrà diritto di rivalersi per eventuali esborsi connessi alla violazione degli obblighi di cui sopra
hh. qualsiasi altro onere anche se non espressamente citato, comunque necessario per eseguire le prestazioni dedotte in contratto a perfetta regola d'arte
ii. ogni altro onere specificato in Contratto.
11. Idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore dichiara di disporre della struttura, dei mezzi tecnici e finanziari e dell’esperienza necessari per l’esecuzione delle prestazioni secondo i termini e le modalità di cui al Contratto, con particolare riferimento alla qualità dei prodotti e materiali impiegati nell’Appalto.
2. L’Appaltatore dichiara, altresì, di essere in possesso delle licenze, delle autorizzazioni, delle certificazioni, delle idonee qualifiche professionali per sé e per il Personale, delle abilitazioni eventualmente richieste dalla legge e dai principi di buona tecnica e dell’adeguato know-how necessario per l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto del Contratto.
3. La Committente si riserva, in ogni caso, il diritto di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in capo all’Appaltatore e ai Subappaltatori.
1. L'Appaltatore espressamente garantisce la piena utilizzabilità di quanto fornito, riconoscendo di essere soggetto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la fornitura venga realizzata a regola d’arte e che i relativi materiali e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano:
a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, alle lavorazioni e alla scelta di componenti, che devono essere di facile reperibilità sul mercato
b) conformi ai requisiti funzionali e tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto
c) rispondenti a tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili
presso l’aeroporto di riferimento
d) durevoli nel tempo e non soggetti ad eccessiva usura.
3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla data di consegna, oppure di redazione del verbale di Collaudo favorevole, ove contrattualmente previsto.
4. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore provvede a propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente fornito, fatto salvo il diritto della Committente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso in cui, nel corso del suddetto periodo, si rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, l’Appaltatore si impegna a provvedervi utilizzando componenti di nuova fabbricazione. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento.
5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, ove previsto, delle prestazioni contrattuali, obbligandosi ad eseguire le opportune riparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, l'Appaltatore si assume i rischi e le spese relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di tutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento.
6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo.
7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Collaudo finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito.
8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti.
9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti si palesino solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito, operando, ove contrattualmente previsto, anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, comunque, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di sessanta giorni dalla scoperta.
10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi:
a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e configurate rispetto all’esito ottenuto in sede di Collaudo
b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo)
c) anomalie del software (ad es. interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema)
d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito
e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi.
L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei difetti, non dovrà introdurre nuovi errori e/o difetti, né creare ulteriori malfunzionamenti.
13. Personale impiegato nell'Appalto
1. Il Personale, compreso quello del Subappaltatore, deve essere assunto alle dirette dipendenze; ovvero essere riconducibile alla figura del socio, amministratore, soggetto titolare di Partita IVA, collaboratore a progetto; ovvero vantare un rapporto contrattuale col medesimo in conformità alla vigente normativa in materia di lavoro. Sono, in particolare, ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco.
2. In nessun caso l’Appaltatore e il Subappaltatore possono fare ricorso, nell’ambito dell’intera catena produttiva, al lavoro forzato, al lavoro minorile, o a qualsiasi altra forma di sfruttamento illecito dei lavoratori. Il rispetto e la promozione dei diritti umani universalmente riconosciuti, come affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU e nella Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), devono essere salvaguardati e tutelati dall’Appaltatore e dal Subappaltatore in ogni fase della propria attività. Gli stessi si impegnano, pertanto, ad improntare la propria organizzazione
aziendale all’osservanza del principio di non discriminazione per ragioni di razza, colore, religione, età, genere, sesso e orientamento sessuale, lingua, nazionalità, estrazione e stato sociale, opinioni politiche, appartenenza sindacale, condizione di salute o disabilità.
3. L’Appaltatore e il Subappaltatore garantiscono che le prestazioni contrattuali vengano eseguite con la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di Personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata.
4. L'Appaltatore e il Subappaltatore organizzano le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale si atterrà esclusivamente alle indicazioni dagli stessi impartite, restando esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente e il Personale. L’Appaltatore e il Subappaltatore restano responsabili verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati dal Personale. L’affidamento delle attività oggetto del Contratto non comporta e anzi esclude l’instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di Personale tra le Parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una Parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l’altra Parte. Di conseguenza, in relazione al proprio Personale, ciascuna Parte si impegna sin d’ora a manlevare, tenere l’altra Parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al Contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell’articolo 1676 del c.c. o dell’art. 29 D.Lgs. 276/03, ovvero ai sensi della normativa antinfortunistica e previdenziale.
5. L’Appaltatore e il Subappaltatore si obbligano e garantiscono espressamente di porre in essere ogni ragionevole sforzo per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni definite nel Contratto, anche in caso di indisponibilità di parte del Personale, mantenendo invariati i corrispettivi pattuiti e comunque comunicando preventivamente alla Committente il nominativo del Personale aggiuntivo che effettuerà le attività contrattuali.
1. Ove contrattualmente richiesta l’attivazione di coperture assicurative in relazione alle specifiche caratteristiche dell’Appalto, l’Appaltatore vi provvede anteriormente alla sottoscrizione del Contratto, sottoponendo i testi alla Committente per preventivo benestare alla stipula.
2. Le polizze devono essere rilasciate da primarie Compagnie di Assicurazione, dotate di uno standard di rating “B++” secondo la classificazione dell’Agenzia AM Best o, in alternativa, “BBB+” secondo la classificazione dell’Agenzia Standard & Poor’s o, in alternativa, “BBB+ secondo la classificazione dell’Agenzia Fitch o, in alternativa, “Baa1” secondo la classificazione dell’Agenzia Moody’s.
3. Il Contratto dettaglia le tipologie di coperture richieste indicandone ambito di operatività e massimali. Le stesse, valide su base annuale, devono essere rinnovate di anno in anno, mantenendo inalterato il massimale di polizza per ciascun anno.
15. Cauzione
1. Ove contrattualmente richiesta l’emissione di idonea fideiussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore vi provvede anteriormente alla sottoscrizione del Contratto, sottoponendo il testo alla Committente per preventivo benestare all’emissione.
2. Detta cauzione è escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore. Inoltre, il garante espressamente rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e 1957 c.c.
3. La Committente potrà valersi della cauzione e provvedere allo svincolo totale o parziale a suo favore per il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei Personale, salvo esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente.
4. Se, in corso di adempimento, la cauzione risultasse diminuita in virtù del suo utilizzo, l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita nella primitiva misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore. Analogamente, qualora in corso di Contratto, l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale della cauzione al valore incrementale. In caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita nella primitiva misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore.
5. La cauzione verrà svincolata al sessantesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.
1. Nei Contratti non strumentali, ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'affidamento in Subappalto di prestazioni ricomprese nell’oggetto del Contratto è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle specifiche prestazioni, indicati in Contratto.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri”. L’autorizzazione viene rilasciata
entro trenta giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato per giustificati motivi. Trascorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso.
3. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, per tale motivo, l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla Committente.
4. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente, tramite la piattaforma “Gestione cantieri”, tutti i Subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei Subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti richiesti da quest’ultima.
5. Nei confronti della Committente l'Appaltatore e i suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di Subappalto. In ogni caso, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente del perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere. L’Appaltatore è, altresì, responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore del Personale.
6. La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed
i suoi Subappaltatori.
7. Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà l’unico responsabile nei confronti della Committente.
8. Qualora, in fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
9. Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale se previsto, la Committente acquisisce il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori. Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi.
10. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti ai propri Subappaltatori. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento.
11. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.
12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
13. L’accesso alle aree aeroportuali doganali da parte del Personale e dei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le modalità previste al precedente Articolo “Oneri e obblighi dell’Appaltatore”.
16.bis Subappalto
1. Nei Contratti strumentali, ai sensi dell’art. 119 del Codice, l’affidamento in Subappalto è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle specifiche prestazioni indicate in Contratto.
2. In particolare, a pena di nullità, non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’Appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente e/o delle attività ad alta intensità di manodopera.
3. Xxxxx i vincoli di cui sopra, per le attività di cui è stato dichiarato
l’affidamento in Subappalto in sede di offerta:
- il Subappaltatore è tenuto a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d’Appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro territoriali in vigore, per i quali l’Appaltatore rilascia idonea dichiarazione
- qualora le attività oggetto di Subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, oppure riguardino lavorazioni relative alla categoria prevalente, il Subappaltatore dovrà garantire l’applicazione dei medesimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Appaltatore
- gli Appaltatori corrisponderanno alle imprese Subappaltatrici i costi per la sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in Subappalto, senza alcun ribasso.
4. L’Appaltatore ed i Subappaltatori sono solidalmente responsabili nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di Subappalto. L’Appaltatore è solidamente responsabile con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto.
5. L’Appaltatore è responsabile dell’applicazione al Personale del Subappaltatore del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’Appaltatore stesso, o, in alternativa, di quello indicato dalla Committente in gara, o di altro che garantisca tutele economiche e normative equivalenti.
6. Il Subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti richiesti per l’autorizzazione al Subappalto, l’Appaltatore verrà diffidato a regolarizzare la situazione entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto ed eventuale risarcimento dei danni subiti dalla Committente.
7. Per tutti i Subaffidamenti non qualificabili come Subappalti ai sensi dell’art. 119 c. 2 del Codice, è comunque necessario inviare comunicazione preventiva al D.E.C., allegando i documenti richiesti da quest’ultimo.
8. Sia la comunicazione per i Subaffidamenti che la richiesta di autorizzazione per i Subappalti dovrà essere inoltrata tramite la piattaforma “Gestione cantieri”. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al Subappalto, l’Appaltatore dovrà presentare la relativa richiesta corredata della documentazione prevista dal Codice e indicata dalla Committente. La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 119 c. 16 del Codice. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, per tale motivo, l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla Committente.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto può formare oggetto di ulteriore Subappalto (cd “subappalto a cascata”), soltanto fino al primo livello successivo. Sono, in ogni caso, fatte salve le limitazioni previste in Contratto in considerazione della natura e complessità delle prestazioni oggetto dello stesso. Resta in ogni caso inteso che tale tipologia di Subappalto è consentita solo previa autorizzazione della Committente, rilasciata a seguito di verifica in capo al Subappaltatore di secondo livello del possesso dei requisiti normativamente previsti.
10. L’accesso alle aree aeroportuali doganali, del Personale e dei mezzi operativi
del Subappaltatore, dovrà avvenire con le modalità previste al precedente Articolo ”Xxxxx e obblighi dell’Appaltatore”.
11. Prima dell'inizio delle attività il Subappaltatore, tramite l'Appaltatore, dovrà inviare alla Committente la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, Xxxxx Xxxxx se dovuta, assicurativi ed antinfortunistici.
La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di
permessi di accesso, sospensione delle attività e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell’Appaltatore in caso di mancato inserimento nella piattaforma “Gestione Cantieri” dei contratti di Subappalto entro il termine di 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle attività oggetto di Subappalto (i contratti di Subappalto dovranno riportare l’indicazione dei costi propri della sicurezza del Subappaltatore, nonché degli eventuali Costi della Sicurezza Aggiuntivi/Interferenziali individuati dalla Committente, oltre alla clausola di tracciabilità).
12. La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi Subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse di legge.
13. Di regola, la Committente non corrisponderà direttamente i pagamenti al Subappaltatore.
14. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, oltre a quanto previsto al precedente Art. 4 c. 4 lett. c), copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti in favore dei propri Subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e del corrispettivo riferito ai costi della sicurezza riconosciuti, qualora dovuti, e della manodopera (confermando l’applicazione del C.C.N.L. dichiarato). In difetto di ciò, la Committente sospenderà il successivo pagamento all’Appaltatore.
15. L’Appaltatore accetta, inoltre, che la Committente possa richiedere, in sede di liquidazione del saldo finale, la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali approvvigionati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la ditta da cui provengono.
16. (eventuale, in caso di aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo) A fronte degli obblighi ricadenti sui Subappaltatori in merito al raggiungimento dei medesimi standard qualitativi e prestazionali garantiti dall’Appaltatore, quest’ ultimo si impegna a illustrare e imporre a tutti i propri Subappaltatori:
- la qualità dei materiali e dei componenti eventualmente offerti in sede di Offerta Tecnica
- il proprio Piano di qualità ambientale
- ogni altro adempimento contrattualmente previsto.
17. Non sono considerati Subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre ditte per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l’Appaltatore rimarrà responsabile nei confronti della Committente.
18. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i Subcontratti, che non sono Subappalti, stipulati per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali affidate, con il nome dei Subcontraenti, l'importo e l'oggetto.
19. Nel caso di ricorso, da parte dell’Appaltatore, all’istituto dell’Avvalimento, troverà applicazione l’art. 104 c. 3 del Codice.
20. Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali ivi compreso il saldo finale, ove previsto, la Committente acquisirà il D.U.R.C. dei Subappaltatori. Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 c. 8 e 11 c. 6 del Codice.
21. L'autorizzazione di Subappalti/Subaffidamenti inerenti alle attività elencate all'art. 1 c. 53 della L. 190/12 non può essere concessa se non previo accertamento dell'iscrizione, da parte del Subappaltatore, alla White List istituita presso la Prefettura territorialmente competente.
17. Construction site management
1. L’Appaltatore ha l'obbligo di utilizzare la piattaforma “Gestione Cantieri” realizzata e sviluppata dalla Committente, in conformità alla normativa vigente, alle disposizioni aeroportuali, nonché alle proprie best practice aziendali, per la gestione operativa degli appalti di lavori, servizi e forniture. Tale sistema fornisce un supporto nell’ambito della gestione dell’appalto e delle interazioni fra Committente e Appaltatore, garantisce la tracciabilità dei processi (es.: richiesta Subappalti, comunicazione Subcontratti, gestione infortuni, gestione della sicurezza, gestione rifiuti, trasmissione documentazione inerente all’Appalto, ecc.) e la sicurezza nel trattamento dei dati e delle informazioni.
2. A tale scopo l’Appaltatore dovrà accedere al sistema collegandosi all’indirizzo web xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/000xxx/Xxxxxxx/Xxxxx.xxxx
per richiedere il rilascio delle credenziali di accesso.
3. È onere della Committente rilasciare tali credenziali, fornire adeguato supporto e formazione circa le modalità di utilizzo della piattaforma. Le credenziali di accesso vengono rilasciate unicamente all’Appaltatore, il quale è l’unico responsabile del loro corretto utilizzo, nonché l’owner del caricamento delle proprie informazioni e di quelle relative ad eventuali Subcontratti.
18. Deliverable – Brevetti - Copyright ed altri diritti di utilizzo
1. Con il termine "Deliverable" si intende, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi report, documento, template, studio, strategia, modello di servizio, architettura tecnica, design, prodotto informatico, software, specifica, documentazione, abstract e sommario e ogni altro prodotto e materiale sviluppato specificamente per la Committente e fornito dall’Appaltatore (individualmente dal Fornitore o congiuntamente
dall’Appaltatore e dal Committente o dall’Appaltatore e terze parti) nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, come individuate in dettaglio nelle presenti Condizioni, in Contratto e nei relativi allegati.
2. Dal momento dell'accettazione di un Deliverable da parte della Committente, quest’ultima ne diviene proprietaria esclusiva ed esclusiva titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica, nonché della documentazione a supporto del progetto. Qualora il Deliverable presupponga opere di proprietà di terzi, resta inteso che alla Committente e alle società controllate e/o collegate deve essere trasferita e/o data idonea evidenza di tutta la documentazione relativa ai diritti e alle facoltà concesse all'Appaltatore da tale terzo proprietario e garantita in ogni caso a tempo indeterminato la licenza delle opere di proprietà di terzi. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Committente e le società controllate da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi, qualora tale azione fosse basata sulla rivendicazione che quanto realizzato o venduto (i) viola un valido diritto d’autore, (ii) viola un brevetto, o (iii) costituisce appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale. In tal caso l’Appaltatore rimborserà alla Committente qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali, che quest'ultima possa aver sopportato in conseguenza delle disposizioni impartite dal giudice o arbitro competente o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni. L’Appaltatore è libero di usare nell'ambito della propria ordinaria e ulteriore attività di impresa, anche svolta in favore di terzi, la propria generale competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, know- how e tecnica che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso dello svolgimento attività oggetto del Contratto, anche ove inclusi nei Deliverable.
3. Ogni brevetto, copyright, o altro diritto di proprietà dell’Appaltatore, o di cui l’Appaltatore sia licenziatario, concernente software, o altro strumento utilizzato in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, (tecnologia, skill, know-how e informazioni relative all'uso efficiente dello stesso), è e continuerà ad essere di proprietà dell’Appaltatore, o in uso esclusivo dello stesso. La Committente si impegna, pertanto, a rispettare detti diritti e a non divulgare informazioni inerenti il loro contenuto. Ogni brevetto, copyright, o altro diritto di proprietà della Committente, o di cui la stessa sia licenziataria (concernenti tecnologia, skill, know-how e informazioni riguardanti l’uso efficiente degli stessi), è e continuerà ad essere di proprietà della Committente, o in uso esclusivo della stessa; l’Appaltatore si impegna, pertanto, a rispettare detti diritti e a non divulgare informazioni inerenti al loro contenuto.
19. Responsabilità dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore è responsabile in proprio della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle previsioni normative vigenti e, per ogni danno che, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se
eseguite da terze parti, possano derivare alla Committente e/o a qualunque terzo. Si impegna, inoltre, a manlevare la Committente da ogni eventuale futura richiesta di risarcimento che possa essere avanzata anche da parte di terzi in dipendenza del Contratto.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, la Committente si riserva di prevedere in Contratto all’ Art. “Polizze assicurative”, la stipula di idonee polizze assicurative alle condizioni e con i massimali ivi indicati.
3. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, lo stesso dovrà provvedere immediatamente a sanare tale anomalia, restando salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento del danno subito in ipotesi di risoluzione del Contratto.
4. Qualora l’operatività della polizza fosse limitata dall’eventuale mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore, ferma restando la possibilità della Committente di incamerare l’eventuale cauzione contrattualmente prevista o di portare in detrazione l’importo corrispondente in occasione del primo pagamento utile.
5. Resta in ogni caso ferma la sussistenza dell’integrale responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
20. Rappresentante dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore viene rappresentato ad ogni effetto nei suoi rapporti con la Committente da un suo incaricato individuato in Contratto, il quale, previa approvazione, anche a seguito degli eventuali accertamenti prescritti dalla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, viene investito di ogni potere per impegnare l'Appaltatore. A detto rappresentante fanno capo, per quanto di propria competenza, anche le responsabilità proprie dell'Appaltatore e, in particolare, il rispetto della programmazione delle prestazioni contrattuali, la loro esecuzione, verifica e contabilità.
2. Il Rappresentante, con adeguata conoscenza della lingua italiana, è responsabile dell'organizzazione delle prestazioni contrattuali e rappresenta l'Appaltatore nei confronti della Committente per tutti gli aspetti e i problemi di carattere contrattuale e gestionale.
3. Il Rappresentante è in particolare responsabile:
- dell’organizzazione dell’Appalto
- della qualità delle prestazioni contrattuali
- del rispetto dei tempi di consegna
- dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte dell’Appalto e, in primis, dell'osservanza degli standard qualitativi prescritti
- dell'efficienza dell'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature
necessarie all’esecuzione dell’Appalto
- della supervisione dell’Appalto secondo le modalità previste nel
Capitolato Tecnico/Specifica Tecnica.
Qualora previsto nel Capitolato Tecnico/Specifica Tecnica il suddetto Rappresentante deve dotarsi di idoneo telefono cellulare per la reperibilità.
4. È facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante o del Personale, in caso di constatata negligenza o indisciplina. A tali richieste l'Appaltatore deve prontamente aderire.
21. Direttore dell’Esecuzione del Contratto
1. In caso di Xxxxxxxxx non strumentali al “Direttore dell'Esecuzione del Contratto”, designato dalla Committente, o a suo delegato, compete ogni più ampio controllo circa la corretta esecuzione del Contratto, mediante la verifica di conformità delle prestazioni rese, in relazione agli obiettivi, alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative contrattualmente definite.
2. Allo stesso competono gli eventuali aggiornamenti dei rischi specifici esistenti nelle aree interessate dall'attività oggetto del Contratto.
3. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, suoi compiti sono: curare per conto della Committente i rapporti con l’Appaltatore, approvare ogni piano d’azione, documento, report, consuntivo, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e la loro conformità, applicare le Penali, nonché approvare le eventuali variazioni da apportare alle prestazioni.
21.bis Direttore dell’Esecuzione del Contratto - Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione
1. In caso di Contratti strumentali al “Direttore dell'Esecuzione del Contratto”, come definito e disciplinato dall’Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023, e al Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione, designati dalla Committente, o a loro delegati, compete ogni più ampio controllo circa la corretta esecuzione del Contratto, mediante la verifica di conformità delle prestazioni rese, in relazione agli obiettivi, alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative contrattualmente definite.
2. Allo stesso competono gli eventuali aggiornamenti dei rischi specifici esistenti nelle aree interessate dall'attività oggetto del Contratto.
3. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, i loro compiti sono: curare per conto della Committente i rapporti con l’Appaltatore, approvare ogni piano d’azione, documento, report, consuntivo, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e la loro conformità, applicare le
Penali, nonché approvare le eventuali variazioni da apportare alle prestazioni, eventualmente dar corso agli adempimenti richiesti da ANAC.
1. L’adempimento degli obblighi di ciascuna Parte potrà essere sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento dal verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva: guerre, sommosse, tumulti, atti di terrorismo, pandemie, espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, non dovuti al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, ovvero norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui al presente comma, ovvero altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta delle prestazioni ai sensi dell'art. 1463 c.c. o eccessiva onerosità delle stesse ai sensi dell’art. 1467 c.c.
2. Al verificarsi di una di dette circostanze, qualora l’Appalto non possa più trovare regolare esecuzione, le Parti potranno rinegoziare secondo buona fede le condizioni del rapporto contrattuale o, in alternativa, procedere alla sua risoluzione.
3. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà di recedere dal Contratto per la Parte alla quale viene riconosciuto tale diritto.
1. La Committente si riserva il diritto, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c., di recedere dal Contratto in corso di esecuzione. Tale decisione non produrrà in favore dell'Appaltatore alcun diritto al risarcimento dei danni, ma solo al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.
1. Per i Contratti non strumentali in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contradditorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva di chiedere la risoluzione in danno del Contratto.
2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto, previa sola
comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di:
a. gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza
contrattuale
b. sospensione, per qualsiasi ragione non prevista, dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore
c. contestazioni comportanti l’applicazione di Penali in misura superiore alla
quota contrattualmente definita all’art. “Penali”
d. inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi
e. violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto
f. comportamenti incompatibili con le prescrizioni contenute nel “Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo SEA”
g. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi
h. violazioni delle obbligazioni assunte in materia di sicurezza informatica
i. violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze
j. violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001
k. violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della Committente
l. mancata comprova della piena operatività delle coperture assicurative, qualora contrattualmente previste, così come disciplinata al comma 3 del precedente Art. “Responsabilità dell’Appaltatore”
m. mancata applicazione, nei confronti del Personale dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, di tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal Contratto Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo, così come disciplinata dalla lett. y) del precedente Art. “Oneri e Obblighi a carico dell’Appaltatore”
n. violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08
o. sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14.1
D.Lgs. 81/08
p. inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa.
3. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi spesa sostenuta e danno che possano derivare a essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. A tal fine, la Committente procederà all’escussione della cauzione, ove contrattualmente prevista, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla stessa.
4. Previo controllo, la Committente provvederà al pagamento delle attività regolarmente eseguite, valutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale.
5. Il Contratto si intenderà risolto in caso di cessazione dell’efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.
24.bis Risoluzione
1. Per i Contratti strumentali in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto.
2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto, previa sola
comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di:
a. gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza
contrattuale
b. sospensione, per qualsiasi ragione non prevista, dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore
c. contestazioni comportanti l’applicazione di Penali in misura superiore alla
quota contrattualmente definita all’art. “Penali”
d. nelle ipotesi previste all'art. 122 del Codice
e. inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi
f. violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto
g. comportamenti incompatibili con le prescrizioni contenute nel "Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo SEA"
h. comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la sottoscrizione del “Patto di integrità” qualora rientrante nella documentazione contrattuale
i. sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, del legale rappresentante, degli amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa
j. mancata comprova della piena operatività delle coperture assicurative, qualora contrattualmente previste, così come disciplinata al comma 3 del precedente Art. “Responsabilità dell’Appaltatore”
k. mancata applicazione, nei confronti del Personale dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, di tutele economiche e normative equivalenti a quelle
assicurate dal Contratto Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo, così come disciplinata dalla lett. y) del precedente Art. “Oneri e Obblighi a carico dell’Appaltatore”
l. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014 nel caso in cui il Contratto contenga la clausola “Safety Aeroportuale”
m. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi
n. violazioni delle obbligazioni assunte in materia di sicurezza informatica
o. violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze
p. violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001
q. violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della Committente
r. violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08
s. sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14.1
D.Lgs. 81/08
t. inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa.
3. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi spesa sostenuta e danno che possano derivare a essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. A tal fine, la Committente procederà all’escussione della cauzione, ove contrattualmente prevista, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla stessa.
4. Previo controllo, la Committente provvederà al pagamento delle attività regolarmente eseguite, valutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale.
5. Il Contratto si intenderà risolto nel caso di cessazione dell’efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.
25. Sistema Gestione Ambientale e dell'Energia
1. Il Sistema di Gestione Ambientale e dell’Energia (di seguito anche S.G.A.E.) è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale e dell’efficienza energetica, secondo la normativa vigente. L’Appaltatore è
pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A.E. connesse con le attività oggetto del Contratto, pubblicate sul sito istituzionale della Committente e costituenti parte integrante del Contratto.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al Personale, in particolare riguardo agli aspetti ambientali ed energetici connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L’inosservanza di quanto previsto dal S.G.A.E., rappresenta giustificato motivo di risoluzione del Contratto da parte della Committente, che si riserva in tal caso di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni (anche di immagine).
26. Documento Unico di Valutazione dei Rischi
1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. (art. 26 c. 3 D.Lgs. n. 81/08) rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I.
2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di
infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare.
3. Qualora le attività contrattuali dovessero essere svolte all’interno di un “cantiere” della Committente o di terzi, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tutela previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Xxx dettaglio, l'Appaltatore avrà l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) relativo al cantiere in essere (che verrà messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente), della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in conformità al modello reso disponibile sul sito web “Constructions Site Safety” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/x0x/xxxxxxxxx-xxxxxxxx) da consegnare alla stessa, del rispetto delle indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. L’accesso al cantiere dell’Appaltatore potrà avvenire solo a seguito della consegna del proprio P.O.S. e della relativa valutazione di idoneità da parte del C.S.E., nonché previo coordinamento con l’Ufficio di Direzione Lavori e con il C.S.E. Anche in caso di attività svolte in cantiere, gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali necessari all'Appaltatore sono ricompresi nelle prestazioni contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore i costi per la sicurezza relativi agli apprestamenti effettivamente realizzati. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore prende atto che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 c. 2
L. 265/04, la Committente ha approntato il documento “Regolamento di Scalo”, per gli Aeroporti dalla stessa gestiti, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Appaltatori, Subappaltatori e gli Enti che svolgano attività su tali Aeroporti.
28. Rispetto della normativa in ambito aeroportuale
1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le leggi, regolamenti, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività sugli Aeroporti, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello Stato per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni emanate con Ordinanza dalla Direzione Aeroportuale ENAC competente e connesse con le attività oggetto del Contratto.
2. Le Ordinanze applicabili, pubblicate sul sito istituzionale della Committente, costituiscono parte integrante del Contratto.
29. Modificazioni assetti societari - Cessazione attività
1. Ferma restando l'incedibilità del Contratto, si precisa che:
a. le modifiche agli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore, non hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate tramite PEC all’indirizzo xxxx.xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, al fine della verifica del possesso da parte del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento. Nei sessanta giorni successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi del medesimo, qualora non dovessero sussistere i requisiti di cui sopra. Decorsi i sessanta giorni senza opposizioni da parte della Committente, il subentro all'Appaltatore produrrà i suoi effetti
b. in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro all'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui alla precedente lettera a)
c. in caso di cessazione dell'attività costituente l'oggetto sociale dell'Appaltatore, la Committente procederà alla risoluzione del Contratto
2. In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni che le dovessero derivare.
30. Liquidazione-Fallimento-Procedure concorsuali
1. Nei Contratti non strumentali, in caso di messa in liquidazione dell’Appaltatore, il Contratto potrà essere risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.
2. Nel caso l’Appaltatore venga sottoposto a procedura concorsuale, troveranno applicazione le disposizioni del R.D. n. 267/42.
30.bis Liquidazione-Fallimento-Procedure concorsuali
1. Nei Contratti strumentali, in caso di messa in liquidazione dell'Appaltatore, il Contratto potrà essere risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.
2. Nel caso l'Appaltatore venga sottoposto a procedura concorsuale, troveranno applicazione, per analogia, le disposizioni dell’art. 124 del Codice o dell’art. 68 c. 17 e 18, ove applicabile.
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di conoscere e di rispettare la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in particolare, le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (“Decreto”) e la normativa anticorruzione, tempo per tempo vigenti.
2. La Committente dichiara e dà atto (i) di aver adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (“Modello 231”) disponibile sul sito internet della stessa; (ii) di aver adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato UNI ISO 37001:2016 “Anti Bribery Management System” (“Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione”), di cui la Politica per la prevenzione della corruzione è una componente essenziale, disponibile sul medesimo sito internet (“Politica”); (iii) di aver nominato un organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (“OdV”) deputato a vigilare sull’osservanza ed effettiva attuazione del Modello 231 da parte di tutti i soggetti destinatari, nonché (iv) di avere attuato i presidi aziendali (tra cui, a titolo esemplificativo, un sistema procedurale) idonei a prevenire la commissione, anche nella forma di tentativo, dei reati previsti nel Modello 231, ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto, e dei reati corruttivi e dei comportamenti vietati previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e dalla Politica.
3. L’Appaltatore dichiara di essere stato portato a conoscenza da parte della Committente (i) dell’adozione del Modello 231 e (ii) dell’adozione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e della relativa Politica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e dei quali lo stesso espressamente si impegna a rispettarne tutte le previsioni.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga a:
a. non praticare né tollerare, anche con riferimento alla propria catena di fornitura, alcuna forma di corruzione, sia in generale nell’ambito delle proprie attività, sia in particolare al fine di ottenere l’affidamento di contratti da parte della Committente;
b. rispettare il Modello 231 conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché ai suoi presidi, in particolare, a titolo esemplificativo, al sistema procedurale della Committente;
c. segnalare direttamente e senza indugio alcuno all’OdV eventuali violazioni del Modello 231 e/o dei suoi presidi (tra cui, a titolo esemplificativo il sistema procedurale della Committente) di cui venga a conoscenza, attraverso il canale di segnalazione (whistleblowing) dedicato disponibile sul sito internet della Committente;
d. ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti
provenienti da Committente e/o dall’OdV;
e. informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Modello 231 e della Politica acquisendoli sul sito internet della Committente.
4. Qualora l’Appaltatore e il Personale (i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure (ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione della Committente, siano in contrasto con le previsioni del Modello 231 e/o della Politica, la Committente avrà facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e di adottare tutti i rimedi di legge nonché tutti i rimedi contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.
32. Codice Etico e Normativa Antimafia
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di conoscere e di rispettare la normativa antimafia tempo per tempo vigente e di informare sempre il proprio operato ad integrità, etica, onestà, trasparenza e buona fede, a tal fine adottando idonei ed adeguati strumenti di governance aziendale; l’Appaltatore dichiara e garantisce altresì di informare sempre il proprio operato alle best practice in materia di etica, anche con riferimento alla propria catena di fornitura.
2. Con la finalità di ispirare le proprie attività ai più alti standard etici, la Committente ha adottato il Codice Etico, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto. Resta inteso, a tal proposito, che nel Codice Etico si intendono ricompresi tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia tempo per tempo vigente e che la Committente fa propri e rispetta nell’ottica di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.
La Committente si impegna, pertanto, ad instaurare rapporti solo ed esclusivamente con soggetti che risultino in possesso dei requisiti di cui alla predetta normativa antimafia.
A tal fine: (i) verificherà la regolare iscrizione dell’Appaltatore in White List, ove applicabile; oppure (ii) consulterà la “Banca Dati Nazionale Antimafia” per accertare l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa. L’Appaltatore dovrà, in ogni caso, agire in conformità alle disposizioni di cui alla normativa antimafia tempo per tempo vigente.
3. L’Appaltatore dichiara e garantisce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’atto stesso.
4. L’Appaltatore dichiara di essere stato portato a conoscenza da parte della Committente dell’adozione del Codice Etico, del quale lo stesso espressamente si impegna a rispettarne tutte le previsioni.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga a:
a. non praticare né tollerare, anche con riferimento alla propria catena di fornitura, alcun comportamento illecito, sia in generale nell’ambito delle proprie attività, sia in particolare al fine di ottenere l’affidamento di contratti da parte della Committente;
b. rispettare il Codice Etico conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate;
c. segnalare direttamente e senza indugio alcuno al Comitato Etico della Committente eventuali violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza attraverso il canale di segnalazione (whistleblowing) dedicato disponibile sul sito internet della stessa;
d. ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti dalla Committente e/o dal proprio Comitato Etico;
e. informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Codice Etico, acquisendone il testo aggiornato sul sito internet della Committente.
5. Qualora l’Appaltatore e il Personale (i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure (ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione della Committente, siano in contrasto con le previsioni del Codice Etico e/o con la normativa antimafia, la Committente avrà facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e di adottare tutti i rimedi di legge nonché tutti i rimedi contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.
1. La validità del Contratto strumentale e il rilascio dell’autorizzazione all’eventuale Subappalto strumentale sono subordinati, ove ne ricorrano i presupposti economici, all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa antimafia.
2. Ove ne ricorrano i presupposti in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali, l’assegnazione stessa del Contratto e l'autorizzazione al Subappalto inerenti alle attività elencate all'art. 1 c. 53 L. 190/2012, non potranno avvenire se non previo accertamento dell'iscrizione dell’Appaltatore/Subappaltatore alle White List istituite presso le Prefetture territorialmente competenti.
3. La sopravvenienza dei suddetti provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, sarà causa di immediata risoluzione del Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo.
1. Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) nonché dal D.Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy” e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”). Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale saranno trattati unicamente al fine di dare esecuzione al Contratto e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal Contratto stesso. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui tali rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il Contratto, e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa Privacy. In particolare, ciascuna Parte autorizza espressamente l’inserimento dei dati propri e del Personale nelle banche dati dell’altra Parte, consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessario per le seguenti finalità riferite al Contratto: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, nonché dei relativi aspetti informativi; (c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; (d) gestione del contenzioso; (e) finalità statistiche e di rilevazioni sui rispettivi standard aziendali; (f) servizi di controllo interno.
2. I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell’ambito dello Spazio Economico Europeo. Qualora una delle Parti intenda trasferire i dati trattati in relazione al Contratto in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la stessa ne darà pronta comunicazione all’altra Parte.
3. A ciascuna Parte e al Personale sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa Privacy, in particolare quelli di cui agli artt. 15-21 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e a adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Normativa Privacy per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione del Contratto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento dello stesso agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per quanto attiene al proprio ambito di competenza. Le Parti si impegnano affinché tutto il Personale rispetti la Normativa Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.
5. Inoltre: a) l’Appaltatore, ai sensi della Normativa Privacy, si impegna: (i) a informare il Personale che i propri dati personali verranno comunicati alla Committente per l’adempimento di obblighi normativi relativi al Contratto, specificando altresì che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, tratterà tali dati nel rispetto della Normativa Privacy e (ii) a consegnare al Personale l’informativa privacy della Committente (“Informativa Committente” sub Allegato B) qui allegata ai sensi dell’art. 14 GDPR; b) in caso di Subappalto, l’Appaltatore si impegna: (i) ai sensi della Normativa Privacy, a informare il Subappaltatore che i suoi dati personali e, se necessario, i dati personali del proprio Personale verranno comunicati alla Committente per l’adempimento di obblighi normativi relativi al Contratto, specificando altresì che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, tratterà tali dati personali nel rispetto della Normativa Privacy;
(ii) a far sì che il Subappaltatore consegni al proprio Personale l’Informativa Committente (Allegato B) e (iii) a inserire nel contratto di subappalto una clausola che contenga le previsioni sub (i) e sub (ii).
6. Per le finalità di cui sopra, ciascuna Parte si impegna fin d’ora a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell’inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.
L'Appaltatore si impegna, per un periodo di cinque anni successivo alla cessazione del rapporto contrattuale, a non diffondere documentazione, dati
e/o informazioni connessi e/o derivanti dall'esecuzione del Contratto e si impegna a non divulgarli a terzi né ad utilizzarli per scopi diversi da quelli individuati dallo stesso. Si impegna, altresì, ad assicurare la riservatezza e la protezione da diffusione indebita e non espressamente autorizzata dalla Committente di quanto sia venuto a conoscenza in virtù del Contratto. In particolare, si impegna a restituire/distruggere tutta la documentazione di cui è venuto in possesso durante l'esecuzione del Contratto.
1. In relazione al rischio di incidenti ed attacchi informatici, la Committente, avendo conseguito la certificazione ISO 27001, pone costante attenzione alla protezione dei propri sistemi informativi e tecnologici e attua le migliori pratiche di sicurezza informatica; infatti, accessi non autorizzati ai sistemi informatici e all’infrastruttura di telecomunicazione potrebbero causare, tra l’altro, anche la sospensione temporanea di servizi operativi, con possibili rilevanti danni a cose e persone, oltre ad ingenti danni economici e reputazionali. Per tali ragioni, la Committente si impegna a rispettare e ad attuare le norme ad essa applicabili in materia di cybersecurity, costituendo la conformità a tali norme e alle best practice in materia di sicurezza informatica un requisito necessario e imprescindibile che la Committente richiede ai propri appaltatori.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, fermi gli ulteriori obblighi specifici in materia di trattamento dei dati personali previsti nel Contratto, l’Appaltatore si impegna altresì ad adottare misure di sicurezza aggiornate e adeguate a garantire la riservatezza e integrità dei dati e delle informazioni della Committente, nonché dei rispettivi sistemi informatici e delle infrastrutture tecniche e di telecomunicazione. A tal fine, l’Appaltatore dichiara e garantisce (i) di aver attuato - e si impegna anche per conto dei propri subappaltatori e subfornitori ai sensi dell’art. 1381 c.c. (qualora se ne dovesse avvalere) a mantenere per tutta la durata del Contratto - misure di sicurezza e procedure interne conformi alla normativa applicabile nonché alle migliori pratiche di mercato e standard internazionali; (ii) di avere implementato tutte le misure di sicurezza idonee a garantire alla Committente un elevato livello di tutela e di mitigazione del rischio cyber (soprattutto considerata la complessa struttura della stessa, l’industria in cui opera e la tipologia di servizi che fornisce). L’Appaltatore si impegna (i) a mettere a disposizione della Committente, a richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui al Contratto e alle normative applicabili, nonché (ii) ad acconsentire ad audit e verifiche da parte della Committente e a richiesta di quest’ultima, anche a mezzo di terzi incaricati.
3. Qualora l’Appaltatore o il Personale si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure pongano in essere comportamenti che, a discrezione della Committente, siano in contrasto con le norme applicabili in materia di sicurezza informatica, la Committente avrà
facoltà di risolvere il Contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c. e di adottare tutti i rimedi di legge nonché quelli contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.
4. In particolare, fermo quanto precede, nell’ipotesi in cui l’Appaltatore si configuri specificamente come fornitore di servizi digitali, per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Committente, il medesimo si impegna ad agire nel rispetto della normativa sulla sicurezza cibernetica vigente, osservando in particolare le disposizioni di cui all’art. 14 D. Lgs. 65/2018, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 del medesimo articolo.
1. Le presenti Condizioni, il Contratto e i documenti ad esso allegati, costituiscono la disciplina del rapporto negoziale tra la Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione dell’Appalto.
2. In caso di contrasti interpretativi per discordanze tra i documenti i sopra elencati, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine: il Contratto, le presenti Condizioni e gli altri Allegati contrattuali, secondo l’ordine di esposizione indicato nel Contratto stesso alla clausola “Allegati”.
3. Nel caso in cui un atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l’Appaltatore eseguirà le prestazioni secondo la scelta della Committente. Analogamente si dica nel caso in cui le discordanze dovessero riguardare le dimensioni o le caratteristiche di un bene, quali risultanti da disegni redatti in una diversa scala grafica.
38. Comunicazioni fra le Parti
Tutte le comunicazioni fra le Parti avvengono esclusivamente in forma scritta utilizzando modalità telematiche, mediante Posta Elettronica Certificata. A tal fine le Parti provvedono a scambiarsi i rispettivi indirizzi PEC.
39. Legge regolatrice del Contratto
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla normativa italiana.
40.Controversie
Le Parti si adopereranno al fine di comporre amichevolmente le contestazioni che dovessero insorgere sull’interpretazione e sull’esecuzione delle condizioni contrattuali tutte. Ove ciò non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, nel Contratto e nei suoi Allegati, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
Allegato A - Istruzioni per la fatturazione elettronica
Vi preghiamo di riportare nella fattura XML le seguenti informazioni:
• Ordine di acquisto sezione FatturaElettronicaBody – DatiGenerali—DatiOrdineAcquisto,compilando IdDocumento con il numero dell’ordine.
Segue esempio di compilazione:
<DatiOrdineAcquisto>
<IdDocumento>4100012345</IdDocumento>
• C.U.P. sezione FatturaElettronicaBody – DatiGenerali— DatiOrdineAcquisto,compilando CodiceCUP con il numero dell’ordine.
Segue esempio di compilazione:
<DatiOrdineAcquisto>
<CodiceCUP>A12B34567890123</CodiceCUP>
• C.I.G. sezione FatturaElettronicaBody – DatiGenerali— DatiOrdineAcquisto,compilando CodiceCIG con il numero dell’ordine.
Segue esempio di compilazione:
<DatiOrdineAcquisto>
<CodiceCIG>12345678AB</CodiceCIG>
• Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione sezione FatturaElettronicaBody – DatiBeniServizi - DettaglioLinee – AltriDatiGestionali, compilando il TipoDato con la stringa “EM” edil RiferimentoTesto con il numero della Entrata Merci.
Segue esempio di compilazione:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>EM</TipoDato>
<RiferimentoTesto>5000123456</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
• Dichiarazione di Intento sezione FatturaElettronicaBody – DatiBeniServizi - DettaglioLinee – AltriDatiGestionali, compilando il TipoDato con la stringa “INTENTO”, il RiferimentoTesto con il protocollo di trasmissione della dichiarazione di intento e il RiferimentoData con la data della dichiarazione di intento.
Segue esempio di compilazione:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>INTENTO</TipoDato>
<RiferimentoTesto> 12345678901234567-123456</RiferimentoTesto>
<RiferimentoData>AAAA-MM-GG</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali
Gentile Signora/Egregio Signore,
ai sensi dell'art. 14 Reg. UE 2016/679 (“Regolamento o GDPR”) e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”), la Committente, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali (il “Titolare” o “SEA”), in seguito al trasferimento dei Suoi dati personali (quali dati anagrafici, di contatto, dati personali contenuti nei curricula, copia del documento di identità) (“Dati Personali”) da parte dell’Appaltatore e in relazione all’esecuzione del contratto cui la presente informativa è allegata (il “Contratto”), Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità qui di seguito specificate e strettamente connesse all’esecuzione del Contratto.
Il responsabile per la protezione dei dati (“DPO”), domiciliato per l’esecuzione dell’incarico presso la sede del Titolare è raggiungibile all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
1. Finalità del trattamento dei Dati Personali e basi di legittimità
Finalità
I Suoi Dati Personali vengono trattati nell’ambito dell’attività del Titolare e relative al Contratto, senza il Suo consenso, per le finalità qui di seguito indicate:
a) finalità strettamente connesse all’esecuzione del Contratto
b) in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria in relazione al Contratto
c) finalità difensive della Committente. Basi giuridiche
• per la finalità di cui alla lettera a) le basi di legittimità del trattamento sono identificate ex art. 6.1.b) del GDPR
• per la finalità di cui alla lettera b) le basi di legittimità del trattamento sono identificate ex art. 6.1.c) del GDPR
• per la finalità di cui alla lettera c) le base di legittimità del trattamento sono identificate ex art. 6.1.f) del GDPR.
2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale
opposizione al trasferimento
Il conferimento e il trattamento dei Suoi Dati Personali, che saranno trasferiti
alla Committente dall’Appaltatore, sono indispensabili all’esecuzione del
Contratto, pertanto, il relativo mancato conferimento renderebbe impossibile
l’esecuzione del Contratto.
3. Modalità del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei Dati Personali è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, nonché dall’adozione delle specifiche misure di garanzia previste dall’art. 2-septies del Codice Privacy per il trattamento dei dati relativi alla salute.
4. Conservazione dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5.1.c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero contattando il DPO ai recapiti sopra indicati.
5. Categorie di soggetti destinatari dei dati
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali, a:
• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. proprio personale, amministratori di sistema ecc.)
• autorità statali di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità competenti.
In ogni caso, l’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà
essere richiesto al Titolare ovvero al DPO, ai recapiti sopra indicati.
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE
I Dati Personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l’ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati. Per quanto concerne
l’eventuale futuro trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi (extra UE), il Titolare rende noto che l’eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA). Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o presso il DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.
7. Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Suoi Dati Personali, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi Dati Personali ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.