VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 16 aprile 2020, a Verona
tra
Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo alle quali si applica il CCNL per i dipendenti delle imprese di assicurazione;
(di seguito la o le “Società”)
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell’art. 11 CCNL rappresentate da:
− FIRST CISL
− FISAC CGIL
− FNA
− SNFIA
− UILCA UIL
(di seguito le “XX.XX.”) (di seguito, congiuntamente, le “Parti”)
premesso che:
- Le Parti intendono richiamare il protocollo, sottoscritto in data 24 marzo 2020 da Ania e Segreterie Nazionali delle XX.XX., sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- le Parti intendono parimenti richiamare il verbale di accordo di secondo livello del 10 ottobre 2017 e la periodica analisi dei dati, che ha evidenziato un cospicuo monte ferie e festività soppresse arretrate, nonché un numero di ore di lavoro straordinario elevato;
- le Parti, in data 31 marzo 2020, hanno sottoscritto un accordo in ragione delle condizioni particolarissime ed eccezionali venutesi a creare a seguito della pandemia da Covid-19 e delle sue possibili evoluzioni;
- il presente accordo trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente a cui si applica il CCNL per il personale amministrativo delle imprese di assicurazione.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La popolazione sarà ripartita in 7 fasce: ciascuna fascia sarà determinata considerando cumulativamente i residui al 31 dicembre 2019 di ferie, festività soppresse, banca ore e art. 39 CCNL, aggiornati con le fruizioni al 29 febbraio u.s.
• Fascia 1 - residui fino a 2 giorni compresi
• Fascia 2 - residui da oltre 2 giorni fino a 8 compresi
• Fascia 3 - residui oltre 8 giorni fino a 16,5 compresi
• Fascia 4 - residui oltre 16,5 giorni fino a 24,5 compresi
• Fascia 5 - residui oltre 24,5 giorni fino a 32 compresi
• Fascia 6 - residui oltre 32 giorni fino a 50 compresi
• Fascia 7 - residui oltre 50 giorni
3. In base alla fascia di appartenenza dovranno essere fruiti tassativamente dal 21 aprile al 15 giugno 2020 le seguenti giornate giustificabili, anche a mezze giornate, con tutta la casistica di causali indicate al precedente punto 2:
• Fascia 1 – 1 g
• Fascia 2 – 2 gg
• Fascia 3 – 5 gg
• Fascia 4 – 8 gg
• Fascia 5 – 11 gg
• Fascia 6 – 16 gg
• Fascia 7 – 21 gg
4. Coloro che hanno effettuato dei presidi nelle giornate dal 6 al 9 aprile (come da accordo richiamato in premessa) dovranno recuperare le relative giornate di ferie tassativamente entro il 30 aprile; tali giornate non saranno considerate nel computo di quelle previste dal precedente punto 3;
5. A decorrere dal 21 aprile p.v.:
- Coloro che rientrano nella fascia 1 potranno fruire del giorno di cui al precedente punto 3, utilizzando due venerdì ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 21 CCA, da godere entro il 15 giugno. Questi giustificativi potranno essere eccezionalmente, solo per quanto previsto dal presente accordo, utilizzati anche se la giornata di venerdì sia immediatamente precedente o successiva ad altre giornate di ferie;
- Coloro che rientrano nelle fasce 3, 4 e 5, fermo il totale dei giorni di fruizione obbligatoria indicati al punto 3., dovranno fruire di almeno un giorno a settimana, anche a mezze giornate;
- Coloro che rientrano nelle fasce 6 e 7, fermo il totale dei giorni di fruizione obbligatoria indicati al punto 3., dovranno utilizzare almeno due giorni a settimana, anche a mezze giornate.
6. Per coloro che fruiranno entro il 15 maggio p.v., compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di giorni di ferie aggiuntivi e facoltativi rispetto a quanto previsto al punto 3, sono previsti i seguenti “bonus”:
• Fasce 1 e 2 – ogni 2 giorni di ferie aggiuntivi usufruiti rispetto a quanto previsto al punto 3. verrà riconosciuto 1 ulteriore giorno “bonus” sotto forma di permesso retribuito.
• Fasce 3 e 4 – ogni 3 giorni di ferie aggiuntivi usufruiti rispetto a quanto previsto al punto 3. verrà riconosciuto 1 ulteriore giorno “bonus” sotto forma di permesso retribuito.
Il numero di giornate “bonus” riconoscibile a ciascun lavoratore non potrà essere superiore a
5. Tali giornate potranno essere fruite entro il 15 giugno.
7. Le Parti si incontreranno entro il 31 maggio p.v. per valutare l’andamento dell’accordo.
8. Le Parti concordano sul fatto che i giorni previsti al punto 3. dovranno essere pianificati e inseriti a sistema entro il 30 aprile p.v. In mancanza, le Società indicheranno quali giorni fruire. La pianificazione potrà essere successivamente modificata sempre nel rispetto del termine del 15 giugno con contestuale nuova programmazione.
9. Le Parti, anche in considerazione di quanto previsto nelle premesse in tema di straordinari, concordano di attivare da subito un tavolo di confronto, approfondimento e valutazione delle possibili alternative.
Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa
Delegazione Sindacale di Gruppo
− FIRST CISL
− FISAC CGIL
− FNA
− SNFIA
− UILCA UIL