CLINICA di RIABILITAZIONE TOSCANA S.p.a.
CLINICA di RIABILITAZIONE TOSCANA S.p.a.
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
PERSONALE NON MEDICO Strutture Sanitarie AIOP
Aggiornamento al Gennaio 2017
La Clinica di Riabilitazione Toscana Spa nei rapporti lavorativi è rappresentato dal Direttore Generale e dai suoi delegati. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto Collettivo di Lavoro AIOP Personale sanitario non Medico. |
ASSUNZIONE
1. L'assunzione decorre a tutti gli effetti dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti. |
2. Il dipendente deve fornire notizie esatte, presentando e/o consegnando la documentazione di cui all’art 12 del CCNL nonché fornire, attraverso la specifica modulistica aziendale, i dati inerenti le proprie generalità, la situazione di famiglia, informazioni inerenti i precedenti rapporti di lavoro e su quanto altro richiesto. Il dipendente deve inoltre comunicare ogni successiva variazione del proprio stato anagrafico, per scritto, entro cinque giorni dal suo verificarsi. In particolare, , deve essere tempestivamente comunicato: • i cambiamenti d’abitazione, sia nel periodo di servizio sia in periodo d’eventuale assenza giustificata (ad es. malattia); • i mutamenti nello stato di famiglia che comportino modifica nella misura degli assegni familiari o d’altre competenze. • l’insorgere dello stato di gravidanza. • L’eventuale condizione di titolare di pensione diretta o a superstiti. • Per i dipendenti a tempo parziale ogni situazione di potenziale conflitto d’interesse attraverso la compilazione della specifica modulistica. Omesse dichiarazioni, inesatta o reticenti comunicazioni costituiscono mancanza disciplinare. L’Azienda ha adottato il Codice etico ed il Modello Organizzativo ai sensi della L.231/01, nonché il piano trasparenza ed anticorruzione (tutti documenti pubblicati nel sito aziendale) a cui, ogni dipendente deve scrupolosamente attenersi. L’inosservanza dei riferimenti normati e comportamentali in essi contenuti costituiscono violazione gravi delle norme regolamentari del contratto di lavoro . |
ORARIO DI LAVORO
3. L'attività del Centro si sviluppa a ciclo continuo per i reparti di degenza, e negli orari indicati nella carta dei Servizi per l'attività ambulatoriale, hospital day e per le visite specialistiche. |
4. L'orario di lavoro individuale è stabilito all'atto dell'assunzione e potrà essere modificato, nel rispetto delle regole contrattuali e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, sulla base di motivate esigenze di servizio. |
5. L'orario va osservato con puntualità ed esattezza. Il dipendente deve trovarsi tempestivamente sul posto assegnato in assetto da lavoro. Nel caso di lavori non fissi si |
presenterà al capo servizio per l'assegnazione del lavoro da svolgere. |
6. Il lavoro straordinario richiesto formalmente dal capo servizio è obbligatorio, entro i limiti di legge e di contratto, e sarà liquidato esclusivamente sulla base di adeguata documentazione. |
7. Non sono ammessi a compensazione i ritardi in ingresso con le uscite posticipate non autorizzate. |
8. Al personale sanitario di assistenza che si avvicenda nei turni è richiesto di attendere il personale subentrante per il passaggio delle consegne prima di lasciare il servizio. |
9. In caso di emergenza, e con l'osservanza delle norme di legge e degli accordi in materia, il personale in turno di riposo potrà essere chiamato in servizio. |
BANCA DELLE ORE
10. La gestione della banca ore è regolamentata dall’art. 20 del CCNL così come declinato nello specifico accordo sindacale sottoscritto tra l’Azienda e le OOSS il 21 ottobre 2015 che qui si intende integralmente richiamato. |
ENTRATA ed USCITA
11. Il dipendente deve registrare con la propria tessera magnetica l’inizio e il termine del lavoro, come pure ogni interruzione del servizio, compresa la pausa mensa. Le uscite per servizio durante l’orario di lavoro devono essere effettuate solo dopo aver compilato l’apposito registro. |
12. La registrazione effettuata per conto terzi, è considerata mancanza grave. |
13. I ritardi all'ingresso e le uscite anticipate, rappresentano mancanze da giustificare presso l'Ufficio del Personale (come le omesse registrazioni di entrata o uscita) e comportano la perdita della relativa retribuzione. Ritardi di entità superiore a 10 minuti vanno giustificati di persona in Direzione. Tre ritardi e/o omissioni in un mese sono considerati mancanza grave. |
14. Ogni variazione rispetto agli orari assegnati deve essere resa nota attraverso comunicazione del capo servizio. |
ASSENZE e FERIE
15. L'impossibilità di prendere servizio per malattia (inizio o continuazione) o altro impedimento (e l’indirizzo ove diverso dal domicilio) devono essere resi noti telefonicamente al capo servizio ed in segreteria entro un'ora dall'inizio del turno o dell’orario . |
16. Entro due giorni dalla data di redazione del certificato medico (richiesto anche nel caso di un solo giorno di malattia) il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato. |
17. La malattia che si sia protratta per più di tre giorni che sia di natura tale da non consentire il recupero delle energie psicofisiche, insorta durante le ferie ne interrompe il decorso. In tal caso il lavoratore: • comunicherà subito all’Ufficio Personale per telefono, per fax, per telegramma o posta elettronica i seguenti dati: data inizio certificato; prognosi; indirizzo durante malattia e relativo numero protocollo identificativo del certificato; |
18. L'inosservanza di tali regole comporta il disconoscimento dell'indennità di malattia da parte dell’INPS, e quindi della retribuzione oltrechè mancanza disciplinare. |
19. II dipendente in malattia ha il dovere di rimanere a disposizione di eventuali visite fiscali di controllo nel domicilio comunicato nelle fasce orarie 10-12 antimeridiane e 17-19 |
pomeridiane, anche in giorno festivo. Qualora il dipendente debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità per motivi obiettivamente rilevanti (documentabili a richiesta) è tenuto a darne preventiva comunicazione all'INPS e al Centro. |
20. Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato, normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione dell’indennità festiva. ART.28 CCNL |
21. Le ferie sono un periodo di riposo irrinunciabile di trenta giorni feriali per anno solare, da godersi in periodi prestabiliti in base alle esigenze di servizio, tenendo conto delle richieste del personale, più quattro giornate -ex festività soppresse - inserite nel computo generale delle ferie. ART.30 CCNL |
22. Le eventuali chiusure annuali della Struttura Sanitaria vanno computate nelle ferie. Entro il primo trimestre va definita l'epoca e la durata dei turni di ferie, per garantire a ciascun dipendente un periodo estivo. Le rimanenti ferie possono e devono essere assegnate in qualunque periodo dell'anno. Qualora le stesse non siano già oggetto di programmazione da parte dell’azienda, devono essere chieste dal dipendente almeno cinque giorni prima ed essere autorizzate dalla Direzione prima di poter essere usufruite. ART.30 CCNL |
23. Al di fuori della programmazione, possono essere concessi periodi di ferie richiesti per scritto, compatibilmente con le esigenze del servizio. |
24. Il dipendente che intenda contrarre matrimonio è tenuto a informarne per tempo l'Ufficio Personale e a fornire la relativa documentazione per l’attribuzione del permesso. |
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
25. Il dipendente deve applicarsi con assiduità al lavoro affidato usando la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta, e risponde della corretta esecuzione delle mansioni assegnate, secondo le esigenze di buon funzionamento del Centro. Durante il lavoro è tenuto all'osservanza dei principi di riservatezza, dell'etica professionale e d'ufficio nell'ambito della propria funzione, e in particolare, fermo il DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO, a: • Indossare gli abiti di servizio, ove previsto; • Esporre il tesserino di riconoscimento; • Non consentire l’accesso di persone non autorizzate nei reparti d’assistenza al di fuori degli orari previsti, e comunque negli ambienti del Centro dopo il termine dell'orario d’apertura al pubblico; • Consumare cibi e bevande esclusivamente nei locali predisposti allo scopo; • Mantenere un comportamento improntato alle usuali norme di buona educazione e di rispetto delle esigenze degli utenti; • Evitare di fare propaganda politica; • Non accettare mance o doni dagli utenti; • Non fare collette, raccolta firme, vendita biglietti per spettacoli, lotterie o altro, senza preventivo permesso. • Non utilizzare il telefono cellulare per conversazioni personal durante l’orario di lavoro. |
• Attenersi alle disposizioni terapeutiche o alle indicazioni educative impartite, alle procedure comprese nel Piano per la qualità totale e nei Piani per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. |
26. Il perseguimento delle mancanze disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dal CCNL e dalla L.300/70: contestazione dell’addebito, ascolto del lavoratore, eventuale emanazione del provvedimento. Le sanzioni devono rispettare il principio della proporzionalità con la mancanza e si può arrivare al licenziamento disciplinare nel caso d’accertata responsabilità in soprusi, molestie o prevaricazioni nei confronti di terzi, grave discriminazione razziale o sessuale o religiosa: oppure per l’uso dell’impiego, del ruolo esercitato o delle strutture del Centro a fini d’interessi personali. |
L. 5 FEBBRAIO 1992 n. 104 (art 31 punto 4 CCNL)
27. Le modalità di usufruire dei permessi ai sensi della L.104 sono quelli utilizzati nel regolamento in uso presso l’Azienda USL SUD-EST Toscana |
PERMESSI (ART.40 CCNL PERMESSI – RECUPERI)
28. Al dipendente possono essere concessi dall’Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero. Il permesso deve essere richiesto per iscritto al proprio caposervizio almeno due giorni prima della fruizione ed essere autorizzato dalla Direzione o dai preposti. Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi permessi anche di durata pari all’orario giornaliero. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno. Di norma entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. |
TRASFERTE E MISSIONI, ATTIVITA’ FUORI SEDE
29. Le trasferte, le missioni e le attività fuori sede devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore Generale o dai suoi delegati, le stesse saranno effettuabili nel rispetto del Regolamento Trasferte e Missioni. Le attività fuori sede saranno rimborsabili solo se espressamente autorizzate e se effettuate fuori dal Comune sede di attività della Società. |
ACQUISTI
30. La proposta di acquisto di materiali diversi, redatta su apposito modulo reperibile nella intranet aziendale, deve essere presentata all’Amministrazione, sottoscritta dal caposervizio, avendo cura di descrivere nel dettaglio l’oggetto da acquistare, le motivazioni ed il suo uso. L’Amministrazione, una volta effettuati i dovuti controlli, sottoporrà alla Direzione la proposta di acquisto, corredata dei suoi commenti, per la necessaria approvazione. Per esigenze amministrative, nel rispetto della legge, tutti gli acquisti devono essere documentati da regolare fattura. Per importi inferiori a 10 (dieci) euro è tuttavia possibile produrre scontrino fiscale in luogo della fattura. Qualora il costo del materiale da acquistare ammonti o sia inferiore a € 300,00 (Euro trecento) l’Amministrazione richiederà ad almeno tre fornitori il preventivo, nel quale dovranno essere sempre specificate le modalità di pagamento e la data della consegna, in ogni caso sarà sempre opportuno verificare la possibilità di fare dette indagini di mercato on-line. |
SICUREZZA SUL LAVORO
31. Il lavoratore è tenuto a conoscere il Piano d’emergenza e d’evacuazione del Centro, la valutazione dei rischi connessi alle mansioni e al posto di lavoro assegnato e la conseguente individuazione delle misure e dei dispositivi di prevenzione e protezione adottati. E’ altresì tenuto ad attuare l’istruzione operativa “Sorveglianza Sanitaria” in particolare riguardo alla tempistica relativa agli accertamenti sanitari ivi previsti., |
32. La lavoratrice sottoposta a sorveglianza sanitaria che accerti il proprio stato di gravidanza deve darne tempestiva informazione al datore di lavoro, in modo da consentire la verifica della compatibilità delle mansioni assegnate, il tentativo di sostituzione delle mansioni incompatibili (con anche d’inferiori) e, ove impossibile, l'allontanamento cautelativo e la comunicazione alla Direzione del Lavoro per l'interdizione anticipata. |
33. E' fatto obbligo al lavoratore osservare le norme antinfortunistiche e adottare tutte le misure di prevenzione necessarie. In caso d’infortunio sul lavoro il lavoratore deve darne immediata comunicazione al Caposervizio e all'Ufficio del Personale per l’attivazione delle misure previste (l'avviamento al presidio di zona, denuncia all'INAIL e alla Autorità di P.S.). |
MATERIALI E ATTREZZATURE
34. Il posto di lavoro deve essere tenuto pulito, ordinato e sgombro degli oggetti estranei. |
35. Il lavoratore risponde dell'esistenza e dello stato di conservazione di macchine, attrezzi, materiali e altri beni a lui affidati per l'esecuzione del lavoro. Il caso di sottrazione di materiali va tempestivamente denunciato al Caposervizio, per il rapporto alla Direzione. |
36. Al termine dell’orario di servizio il lavoratore è tenuto a mettere in sicurezza il proprio ambito operativo accertandosi dello spegnimento delle luci, degli apparecchi sotto tensione, della chiusura delle serrature, dell’inserimento degli allarmi ove previsto. |
37. Allo scopo di preservare l'integrità delle strutture informatiche del Centro, è fatto assoluto divieto di introdurre software non autorizzato dalla Direzione, e comunque agire al di fuori delle procedure di sicurezza e controllo antivirus predisposte. |
38. Non è consentito l’utilizzo di telefoni, strumenti informatici o telematici (Internet e posta elettronica) per motivi personali e non direttamente collegati ad esigenze di servizio. Si ricorda che l’abuso di tali risorse configura sempre un danno economico per il Centro e spesso è fonte di gravi rischi o implicazioni (virus, indagini polizia postale ecc). |
39. La Direzione non risponde degli oggetti di proprietà personale che il dipendente introduca nel |
Centro, o nei locali assegnati. |
RETRIBUZIONE
40. Il pagamento della retribuzione che avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario, è effettuato di norma entro il sette di ogni mese. Il lavoratore è tenuto a verificare i conteggi e il buon esito della operazione. Nel caso di dissensi deve presentarsi al più presto presso l'Ufficio del Personale per una chiarificazione. |
CONVEGNI E AGGIORNAMENTI
41. La partecipazione alle iniziative formative è realizzata secondo i principi definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali (CIA). |
NORME IMPARTITE ATTRAVERSO L'AFFISSIONE
42. Il lavoratore è tenuto a conoscere i modelli e piani aziendali adottati in adempimento delle normative in tema di responsabilità penale dell’impresa (Dlgs. n. 231/01), trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione (Dlgs. n. 33/2013 così come modificato dalla 97/2016, Legge n. 190/2012), uniformandosi alle previsioni in essi contenute e alle conseguenti iniziative intraprese della Direzione a fini di verifica, monitoraggio e formazione del personale, nonché all'osservanza d’ogni altra norma che la Direzione impartisca mediante affissione all'albo, che si considererà integrativa del presente regolamento. |
Il Direttore Generale
Estratto dal CCNL
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art.39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
h. violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;
i. compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70;
j. ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all'art.12 del presente CCNL, ovvero rilasci autocertificazioni non veritiere;
k. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
x. xxxxx in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m. violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove previsto;
x. xxxxxxx assente alla visita domiciliare di controllo;
o. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
p. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;
C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione;
D. assenze per simulata malattia;
E. introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare permesso;
F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
G. alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
H. per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all'Amministrazione o a terzi;
J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
K. per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;
L. per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;
O. per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.