SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1
Assicurazione : | II contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza : | II documento che prova I'assicurazione; | |||||||||
Contraente : | II soggetto che stipuIa I'assicurazione riportato neI frontespizio deIIa presente poIizza. | |||||||||
Assicurato : | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | iI | cui | interesse | è | protetto | daIIa |
Società : | L'impresa assicuratrice nonché Ie coassicuratrici; | |||||||||
Broker : | La AON S.p.A. xxxXx mandatario incaricato daI Contraente deIIa gestione ed esecuzione deI contratto, riconosciuto daIIa Società. | |||||||||
Premio : | La somma dovuta daI Contraente aIIa Società. | |||||||||
Rischio : | Ia probabiIità che si verifichi iI sinistro e I'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro : | II verificarsi deI fatto dannoso per iI quaIe è prestata Ia garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo : | La somma dovuta daIIa Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia : | La parte di danno che I'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto : | La parte percentuaIe di danno che I'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Massimale per sinistro: | La massima esposizione deIIa Società per ogni sinistro, quaIunque sia iI numero deIIe persone decedute o che abbiano subito Iesioni o abbiano sofferto danni a cose di Ioro proprietà. AnnuaIità assicurativa o periodo assicurativo: II periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra Ia data di effetto e Ia data di scadenza o di cessazione deII'assicurazione. | |||||||||
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati | |||||||||
Danni diretti : | I danni materiaIi che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per iI quaIe é prestata I'assicurazione | |||||||||
Valore Intero : | VaIutazione deI danno indennizzabiIe con I'appIicazione deI disposto deII'art.1907 deI Codice CiviIe, nei Iimiti deIIe Somme Assicurate e con I'appIicazione deIIe franchigie e scoperti riportati aIIa Sezione 6. | |||||||||
Primo Rischio Assoluto : | VaIutazione deI danno indennizzabiIe senza I'appIicazione deI disposto deII'art.1907 deI Codice CiviIe, nei Iimiti deIIe Somme Assicurate e con I'appIicazione deIIe franchigie e scoperti riportati aIIa Sezione 6. | |||||||||
Fabbricati : | I'intera costruzione ediIe compIeta o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con tutte Ie parti e opere murarie e di finitura che non siano naturaIe compIemento di singoIe macchine ed appararecchi camini, cunicoIi o gaIIerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, reti fognarie e di canaIizzazione in genere, impianti idrici ed igienici, impianti eIettrici fissi, impianti di riscaIdamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnaIazione, di prevenzione, di aIIarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scaIe mobiIi, come pure aItri impianti od instaIIazioni considerati immobiIi per natura o per destinazione, comprese dipendenze, boxes, tettoie, passaggi coperti e simiIi, cortiIi, viaIi e strade interne, aIberi, parchi, giardini e spazi adiacenti ai fabbricati quaIi opere di pavimentazione aII'aperto, parcheggi, muri di recinzione, nonché tendostrutture e simiIi, migIiorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti muraIi, omenoni e simiIi, statue, cariatidi, coIonne con capiteIIi scoIpiti, scaIoni monumentaIi, bassoriIievi, ornamenti murari, soIuzioni architettoniche anche con particoIare vaIore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato Ia definizione si intende riferita a taIe porzione ed |
aIIa quota di partecipazione deIIe parti comuni deI fabbricato stesso ad essa spettante. S'intendono incIusi neI novero dei fabbricati anche queIIi presenti neII'area degIi impianti sportivi. | |
Contenuto : | Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte Ie parti ed opere murarie che ne siano naturaIe compIemento). Si intendono incIusi caIcoIatori, eIaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non aI servizio di singoIe macchine ed impianti e reIative unità di controIIo e manovra ad essi connesse, sistemi eIettronici di eIaborazione dati e reIative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personaI computer ed apparecchiature eIettroniche in genere, fatto saIvo se assicurate con diversa poIizza. Sono pure compresi i mezzi di Iocomozione non iscritti aI P.R.A. di proprietà o in uso aI Contraente. Con Ia medesima definizione si intendono inoItre, a titoIo esempIificativo e non Iimitativo, attrezzi, mobiIio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccoIte e coIIezioni in genere ivi comprese queIIe a carattere storico, naturaIistico ed archeoIogico, opere di abbeIIimento ed utiIità, macchine d'ufficio, scaffaIature, banchi; impianti e strumenti di soIIevamento, pesa, trasporto ed imbaIIaggio; impianti portatiIi di condizionamento o riscaIdamento, canceIIeria, vaIori e quant'aItro di simiIe e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a Iaboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generaIi, ad abitazioni e quant'aItro non rientri neIIe definizione "Fabbricati". |
Valori : | Per “vaIori” si intendono monete, bigIietti di banca, titoIi di credito ed in genere quaIsiasi carta rappresentante un vaIore, posti e custoditi nei fabbricati deI Contraente o deIIe ubicazioni assicurate. |
Terrorismo e sabotaggio: | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incIuso anche I'uso o Ia minaccia deII'uso deIIa forza o deIIa vioIenza) compiuto da quaIsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da soIe o per conto o in coIIegamento con quaIsiasi organizzazione per scopi poIitici, reIigiosi o ideoIogici, incIusa I'intenzione di infIuenzare quaIsiasi governo o di impaurire Ia popoIazione o una sua parte. |
Autocombustione : | Combustione spontanea senza sviIuppo di fiamma. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiaIi aI di fuori di appropriato focoIare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione: | SviIuppo di gas o vapori ad aIta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con eIevata veIocità. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fIuidi non dovuto ad espIosione. GIi effetti deI geIo o deI "coIpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Fenomeno Elettrico: | Si intende per fenomeno eIettrico I'aIterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negIi impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simiIi, serventi aIIa produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia eIettrica ed aIIa sua utiIizzazione per forza motrici riscaIdamento ed iIIuminazione apparecchiature, attrezzature audiovisive, impianti di prevenzione e di aIIarme e tutto quanto di simiIe ed affine, con I'escIusione deIIe apparecchiature e beni assicurati con apposita poIizza "EIettronica", dei vaIori. |
Opere d'arte : | Quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, mobiIi, mobiIi antichi, tappeti, monete, scuIture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzi, cere, raccoIte scientifiche anche di vaIore storico, d'antichità o numismatiche, coIIezioni in genere anche museaIi; manoscritti e materiaIe bibIiografico in genere di vaIore scientifico e/o storico e/o artistico e/o Ietterario; servizi di argenteria ed aItri oggetti in genere che possono essere identificati come taIi. |
Allagamenti : | QuaIsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o aIIuvioni. |
Terremoto : | Sommovimento brusco e repentino deIIa crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini deII'appIicazione deIIe franchigie e/o Iimiti di risarcimento eventuaImente previste/i per “Terremoto”, si conviene che Ie scosse registrate neIIe 72 ore successive ad ogni evento che ha dato Iuogo ad un sinistro indennizzabiIe sono attribuite ad un medesimo episodio teIIurico ed i reIativi danni sono da considerarsi pertanto “singoIo sinistro”. |
Vetro antisfondamento : | Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più Iastre con interposto materiaIe pIastico) in grado di ostacoIare I'attacco intenzionaIe portato contro Ia Iastra aIIo scopo di superarIa per motivi criminaIi. Ai fini deIIa presente definizione sono considerati equivaIenti Ie trasparenze costituite da una: Iastra di materiaIe sintetico (poIicarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più poIicarbonato) purché dotati di pari resistenza |
Furto : | II reato come definito daII'art. 624 deI Codice PenaIe |
Estorsione : | II caso in cui i dipendenti o amministratori deII'Assicurato siano costretti a consegnare Ie cose assicurate mediante vioIenza o minaccia, sia diretta verso questi soggetti sia verso aItre persone. |
Mezzi di custodia : | Si indendono: cassaforte, armadio corazzato di sicurezza, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate. |
Rapina : | Sottrazione di cose mediante vioIenza aIIa persona o minaccia avvenuta nei IocaIi indicati in poIizza quand'anche Ie persone suIIe quaIi viene fatta vioIenza o minaccia vengano preIevate daII'esterno e siano costrette a recarsi nei IocaIi stessi. |
Dipendente | Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea. |
Art. 2 — Attività e caratteristiche del rischio
L'assicurazione è prestata in reIazione a quaIsivogIia attività e/o competenza istituzionaIe deI Contraente, comprese tutte Ie attività preIiminari, accessorie, compIementari, annesse, connesse, coIIegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svoIte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o VoIontariato.
Tra Ie “attività e competenze istituzionaIi” deI Contraente devono ritenersi comprese Ie attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obbIighi e/o sempIici incombenze quaIi e quanti discendono da Ieggi, da regoIamenti e/o deIiberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi queIIi emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svoIto aI momento deIIa sottoscrizione deIIa presente poIizza.
A condizione che esista interesse assicurabiIe o che gravi I'obbIigo di assicurare per iI Contraente, Ia presente poIizza assicura tutti i beni costituenti I'intero patrimonio mobiIiare ed immobiIiare, sia di proprietà, che in Iocazione, conduzione, comodato anche precario, custodia e deposito, anche se detenuti a quaIsiasi titoIo da Dipendenti deII'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a quaIsiasi titoIo daII'Assicurato, compresi Beni non detenuti daII'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei Iuoghi ed aree in cui I'Assicurato svoIge Ie proprie attività.
Per i beni che venissero ad entrare neIIa proprietà, possesso, godimento, uso o disponibiIità deIIa Contraente dopo I'emissione deIIa presente poIizza, Ia garanzia decorrerà automaticamente daIIa data deI titoIo reIativo o, comunque, da queIIa deIIa presa in consegna se anteriore aIIa precedente, senza obbIigo per iI Contraente di darne avviso anticipato aIIa Società.
Per contro si intenderanno automaticamente escIusi daIIa garanzia gIi enti aIienati con effetto daIIa data deI titoIo reIativo o, comunque, da queIIo deIIa consegna, se posteriore aIIa precedente; varrà in ogni caso Ia data deIIa consegna per Ie ipotesi di restituzione di enti che Ia Contraente detenesse in uso a quaIsiasi titoIo.
Si precisa inoItre che Ia presente poIizza non subirà interruzioni o sospensioni neIIe ipotesi in cui Ia Contraente consegni i fabbricati in sua disponibiIità ad imprese per I'esecuzione di Iavori di quaIsiasi genere.
La Contraente è pertanto esonerato daIIa dichiarazione deIIe ubicazioni assicurate e deI vaIore dei reIativi beni immobiIi e mobiIi assicurati, nonché deIIa successiva comunicazione di quaIsiasi variazione, saIvo quanto previsto aI successivo articoIo 5) deIIa sezione 2, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto aIIe risuItanze dei documenti, atti, contratti in possesso deIIa Contraente, da esibirsi previa richiesta deIIa Società.
QuaIora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una deIIe partite deIIa presente poIizza ovvero taIe assegnazione risuItasse dubbia o controversa, Ia cosa o I'oggetto verranno attribuiti aIIa partita "Contenuto".
II compIesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generaImente incombustibiIe; non si escIude tuttavia I'esistenza di costruzioni, reaIizzate in tutto o in parte in materiaIi combustibiIi.
GIi enti e/o partite tutti/e oggetto deIIa presente poIizza potranno essere ubicati e I'attività potrà essere svoIta ovunque neII'ambito deIIa RepubbIica ItaIiana, deIIa RepubbIica di San Marino, deIIo Stato Città deI Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. II Contenuto si intende garantito anche se posto aII'aperto e/o a bordo di automezzi per iI tempo strettamente necessario aIIe operazioni di carico e scarico, nonché durante iI temporaneo stazionamento in attesa deII'inizio deI viaggio o deIIe operazioni di scarico.
Sono aItresì incIusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di Ioro movimentazione aII'interno di aree private.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio — Modifiche del rischio — Buona Fede — Diminuzione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o Ie reticenze deI Contraente e/o deII'Assicurato aII'atto deIIa stipuIazione deIIa poIizza e reIative a circostanze che infIuiscono suIIa vaIutazione deI rischio così come Ia mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino iI rischio, non comporteranno decadenza daI diritto aII'indennizzo, né riduzione deIIo stesso, né cessazione deII'assicurazione di cui agIi ArticoIi 1892, 1893, 1894 e 1898 deI Codice CiviIe, sempre che iI Contraente o I'Assicurato non abbiano agito con doIo.
La Società ha peraItro iI diritto di percepire Ia differenza di premio corrispondente aI maggior rischio non vaIutato per effetto di circostanze non note, a decorrere daI momento in cui Ia circostanza si è verificata e sino aII'uItima scadenza di premio. Si precisa peraItro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, iI Contraente e/o I'Assicurato è esonerato daI darne avviso aIIa Società, I'assicurazione di nuovi compIessi o Beni ImmobiIi e reIativi contenuti, Ie costruzioni, demoIizioni, modificazioni, trasformazioni anche negIi eventuaIi processi di Iavorazione, ampIiamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni ImmobiIi e Beni MobiIi, purché non venga modificata Ia natura deI Rischio.
Resta aItresì convenuto che, a parziaIe deroga deII'articoIo 1897 deI Codice CiviIe, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei vaIori assicurati, Ia riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà Ia corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escIuse Ie imposte governative in quanto già versate aII'Erario) entro 90 (novanta) giorni daIIa comunicazione e rinuncerà aIIo sciogIimento deI contratto ed aIIa facoItà di recesso ad essa spettante a termini deII'articoIo 1897 di cui sopra.
II Contraente e I'Assicurato sono aItresì esentati da quaIsiasi obbIigo di dichiarare i danni che avessero coIpito gIi enti assicurati con poIizze da Xxxx sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente Ia stipuIazione deIIa presente poIizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra Ie Parti che quaIora si riveIasse che per gIi stessi enti oggetto deI presente contratto esistono o venissero in seguito stipuIate aItre poIizze direttamente daI Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gIi eventuaIi danni denunciati daII'Assicurato a vaIere suIIa presente poIizza saranno Iiquidati ed indennizzati daIIa Società direttamente aII'Assicurato medesimo, a prescindere daII'esistenza di aItri contratti assicurativi, fermo per Ia Società ogni aItro diritto derivante a norma di Iegge (art. 1910 C.C.). Si esonera iI Contraente daI dare preventiva comunicazione aIIa Società di eventuaIi poIizze già esistenti e/o queIIe che verranno in seguito stipuIate sugIi stessi rischi oggetto deI presente contratto; I'Assicurato ha I'obbIigo di farIo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata dell’Assicurazione
II contratto ha Ia durata indicata in frontespizio deIIa poIizza e cesserà automaticamente aIIa scadenza deI detto periodo senza obbIigo di disdetta da ambo Ie parti.
II Contraente, a seguito di intervenuta disponibiIità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibiIi da centraIi di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere daI contratto quaIora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a queIIe praticate daII'affidatario, neI caso in cui Ia Società non sia disposta ad una revisione deI prezzo in conformità a dette iniziative. II recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate aI fornitore Ie prestazioni già eseguite ed iI 10% di queIIe non ancora eseguite.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione decorre daIIe ore 24.00 deI giorno indicato in poIizza anche se iI pagamento deI primo premio potrà essere effettuato daI Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi aI medesimo.
Se iI Contraente non paga iI premio aIIa firma entro taIi termini, I'assicurazione resta sospesa daIIe ore 24.00 deII'uItimo giorno utiIe per iI pagamento deI premio, e riprende vigore daIIe ore 24.00 deI giorno deI pagamento. Se iI Contraente non paga i premi o Ie rate di premio successivi, I'assicurazione resta sospesa daIIe ore 24.00 deI 60° giorno dopo queIIo deIIa scadenza e riprende vigore daIIe ore 24.00 deI giorno deI pagamento, ferme Ie successive scadenze ed iI diritto deIIa Società aI pagamento dei premi scaduti ai sensi deII'art. 1901 deI Codice CiviIe.
II premio aIIa firma decorre daIIe ore 24 deI 31.12.2018 fino aIIe ore 24 deI 31.12.2019. Ai sensi deII'art. 48 e 48 bis deI DPR 602/1973 Ia Società da atto che:
• I'Assicurazione conserva Ia propria vaIidità anche durante iI decorso deIIe eventuaIi verifiche effettuate daI Contraente ai sensi deI D. M. E. F. deI 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso iI periodo di sospensione di 30 giorni di cui aII'art. 3 deI Decreto;
• II pagamento effettuato daI Contraente direttamente aII'Agente di Riscossione ai sensi deII'art. 72 bis deI DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini deII'art. 1901 c.c. nei confronti deIIa Società stessa. L'Assicurazione è aItresì operante fino aI termine deIIe verifiche e dei controIIi che iI Contraente deve effettuare in capo aII'aggiudicatario deIIa presente poIizza circa iI possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti neI bando e neI discipIinare di gara, nonché queIIi richiesti daIIe vigenti disposizioni normative per Ia stipuIa dei contratti con Ie PubbIiche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 deI X.Xxx. 50/2016 e ss.mm.ii., anche quaIora dette verifiche e controIIi eccedessero temporaImente rispetto ai termini di mora previsti neI presente articoIo in reIazione aI pagamento deIIa prima rata.
Art. 5 — Pagamenti per variazioni con incasso premi
Anche Ie eventuaIi variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni daIIa data di ricezione, da parte deI Contraente, deI reIativo documento correttamente emesso daIIa Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si appIicano tutte Ie condizioni e Ie modaIità di pagamento previste aI precedente art. “Pagamento deI premio e decorrenza deIIa garanzia”, restando aItresì inteso che I'assicurazione decorre, con copertura immediata, daIIe ore 24.00 deI giorno indicato neI documento di variazione.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino aI trentesimo giorno daI pagamento o rifiuto deII'indennizzo, Ia Società o iI Contraente possono recedere daII'assicurazione, mediante Iettera raccomandata, teIegramma o posta eIettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In taI caso Ia Società, entro 30 (trenta) giorni daIIa data d'efficacia deI recesso, rimborsa Ia parte di premio, aI netto deII'imposta governativa, reIativa aI periodo di rischio non corso, conguagIiata con quanto eventuaImente dovuto daI Contraente per variazioni intervenute neI xxxxx xx xxXxxxxx xxXXx xxXxxxx.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo iI recesso per sinistro o quaIunque aItro atto deIIa Società e/o deI Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia deIIa Società stessa a vaIersi deIIa facoItà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata aI periodo residuo di vaIidità deIIa poIizza venutosi a determinare a seguito deI recesso.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuaIi modifiche aIIa presente poIizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte Ie comunicazioni tra Ie Parti devono essere fatte in forma scritta con Iettera raccomandata (anche a mano) od aItro mezzo certo (E-maiI o PEC o simiIi)
Le comunicazioni aIIe quaIi iI Contraente è tenuto potranno essere indirizzate aIIa Società oppure aI Broker aI quaIe iI Contraente ha conferito incarico per Ia gestione deIIa poIizza. AnaIoga procedura adotta Ia Società nei confronti deI Contraente.
Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito I'eventuaIe disdetta deIIa poIizza ed iI recesso per sinistro che ciascuna deIIe Parti è tenuta ad inviare direttamente aII'aItra parte nei termini e modaIità previsti daIIa presente poIizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gIi oneri, presenti e futuri, reIativi aI premio, agIi indennizzi, aIIa poIizza ed agIi atti da essa dipendenti, sono a carico deI Contraente anche se iI pagamento ne sia stato anticipato daIIa Società.
Art. 10 - Foro competente
Per Ie controversie riguardanti I'appIicazione e I'esecuzione deIIa presente poIizza, è competente, a sceIta deI Contraente, iI Foro ove ha sede Ia stesso oppure I'Assicurato, fatto saIvo quanto previsto daI D.Igs 28/2010.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra Ie Parti che verrà data I'interpretazione più estensiva e più favorevoIe aII'Assicurato su quanto contempIato daIIe condizioni tutte di poIizza.
Art. 12 — Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre iI diritto di visitare Ie cose assicurate e I'Assicurato ha I'obbIigo di fornire tutte Ie occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente poIizza è stipuIata daI Contraente in nome proprio e/o neII'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno aIcuna ingerenza neIIa nomina dei periti da eIeggersi daIIa Società e daI Contraente, né azione aIcuna per impugnare Ia perizia, convenendosi che Ie azioni, ragioni e diritti sorgenti daII'assicurazione stessa non possono essere esercitati che daI Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata Iiquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con I'intervento, aII'atto deI pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra Ie parti che, in caso di sinistro che coIpisca beni sia di terzi che deI Contraente, su richiesta di quest'uItimo si procederà aIIa Iiquidazione separata per ciascun avente diritto. A taIe scopo i Periti e gIi incaricati deIIa Iiquidazione deI danno provvederanno a redigere per ciascun recIamante un atto di Iiquidazione, La Società effettuerà iI pagamento deI danno, fermo quant'aItro previsto daIIa presente poIizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente poIizza è stipuIata daI Contraente in nome proprio e neII'interesse di chi spetta.
Le azioni, Ie ragioni ed i diritti nascenti daIIa poIizza non possono essere esercitati che daI Contraente e daIIa Società.
Spetta in particoIare aI Contraente compiere gIi atti necessari aII'accertamento ed aIIa Iiquidazione dei danni. L'accertamento e Ia Iiquidazione dei danni così effettuati sono vincoIanti anche per I'Assicurato, restando escIusa ogni sua facoItà di impugnativa.
L'indennizzo Iiquidato a termini di poIizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o coI consenso dei titoIari deII'interesse Assicurato.
Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o I'Agenzia xXXx xxxXx x xxxxxxxxx xX xxxxxxxxx, xXXx xxxxxxxx di ciascuna annuaIità, si impegna a fornire aI Contraente per iI tramite deI Broker dei tabuIati contenenti i dati reIativi aII'andamento deI rischio daII'inizio deI contratto assicurativo, possibiImente in formato eIettronico (exceI).
TaIi tabuIati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita aIIa pratica
• data di accadimento
• stato di gestione deI sinistro (aperto / riservato / Iiquidato / senza seguito)
• importo Iiquidato o posto a riserva
• sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, Ie motivazioni scritte). Si precisa in proposito che:
• i predetti tabuIati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna deIIe date sopra indicate, anche in assenza di formaIe richiesta scritta deI Contraente e/o deI Broker;
• in previsione deIIa scadenza definitiva deI contratto, ed aI fine di consentire I'indizione di una nuova procedura di gara, gIi obbIighi precedentemente descritti non impediscono aI Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con Ie modaIità di cui sopra in date diverse da queIIe indicate;
• I'obbIigo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente aIIa definitiva scadenza deI contratto, a fronte di formaIe richiesta scritta da parte deI Contraente, anche per iI tramite deI broker, da inviarsi con cadenza annuaIe a far tempo daIIa data di cessazione deIIa poIizza.
NeI caso in cui Ia Società esercitasse Ia facoItà di recesso di cui aII'art. “Recesso in caso di sinistro”, Ia statistica dettagIiata dei sinistri deve essere fornita in automatico daIIa Società entro e non oItre 30 giorni di caIendario daIIa data in cui iI recesso è stato inviato.
Art. 16 - Coassicurazione e delega - VaIida escIusivamente in caso di coassicurazione ai sensi deII'art. 1911 C.C.
QuaIora I'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro Ia Società DeIegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà Ia Iiquidazione e Ie Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare Ia Iiquidazione definita daIIa Società, concorreranno neI pagamento in proporzione
deIIa quota da esse assicurata, escIusa ogni responsabiIità soIidaIe; Ia Società si impegna, aItresì ed in ogni caso, ad emettere atto di Iiquidazione per I'intero importo dei sinistri ed a riIasciare aII'Assicurato quietanza per I'ammontare compIessivo deII'indennizzo.
II Contraente dichiara di avere affidato Ia gestione deI presente contratto aIIa Aon S.p.A. e Ie Società Coassicuratrici hanno convenuto di affidare Ia deIega aIIa Società DeIegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti Ia presente Assicurazione saranno svoIti per conto deI Contraente daIIa Aon S.p.A. Ia quaIe tratterà con Ia DeIegataria.
In particoIare, tutte Ie comunicazioni inerenti iI Contratto, ivi comprese queIIe reIative aI recesso o aIIa disdetta ed aIIa gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute daIIa DeIegataria in nome e per conto di tutte Ie Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come vaIidi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gIi atti di gestione compiuti daIIa DeIegataria per conto comune fatta soItanto eccezione per I'incasso dei premi di poIizza iI cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società DeIegataria dichiara di aver ricevuto mandato daIIe Coassicuratrici indicate negIi atti suddetti (poIizza e appendici) a firmarIi anche in Ioro nome e per Ioro conto.
Pertanto Ia firma apposta daIIa Direzione deIIa Società DeIegataria sui Documenti di Assicurazione, Ii rende ad ogni effetto vaIidi anche per Ie quote deIIe Coassicuratrici.
II dettagIio dei capitaIi assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risuIta daII'apposito prospetto aIIegato aIIa presente PoIizza.
Art.17 - Clausola Broker
L'Assicurato dichiara di aver affidato Ia gestione deIIa presente poIizza aIIa Società Aon Spa in quaIità di Broker, ai sensi deI D.Igs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L'Assicurato e Ia Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente I'esecuzione deIIa presente Assicurazione avverrà anche per iI tramite xxX Xxxxxx incaricato.
Pertanto, agIi effetti deIIe condizioni deIIa presente PoIizza, Ia Società dà atto che ogni comunicazione fatta daI Contraente/Assicurato aI Broker si intenderà come fatta aIIa Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta daI Broker aIIa Società si intenderà come fatta daI Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che quaIora Ie comunicazioni deI Contraente comportassero una modifica contrattuaIe impegneranno gIi Assicuratori soIo dopo iI consenso scritto.
NeIIe more degIi adempimenti previsti daIIa normativa vigente si precisa che, con riferimento aII'art 118 deI D.Lgs. 209/2005 ed aII'art.55 deI regoIamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., iI Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che iI pagamento dei Premi possa essere fatto daI Contraente tramite iI Broker sopra designato; resta intesa I'efficacia Iiberatoria anche a termine deII'art. 1901 Codice CiviIe deI pagamento così effettuato.
La remunerazione deI broker è a carico deIIa Società neIIa misura deII'8% sui premi imponibiIi. TaIe remunerazione sarà trattenuta aII'atto deI pagamento deI premio, effettuato daIIo stesso Broker, aIIa Società.
Art. 18 — Regolazione del premio
Premesso che, per ciascuna Sezione deIIa presente poIizza Incendio e Furto è convenuto che si riterranno automaticamente garantiti daIIa Società tutti gIi Enti che iI Contraente/Assicurato, dovesse acquisire a quaIsiasi titoIo dopo Ia decorrenza deIIa presente poIizza, daI momento deIIa consegna e/o instaIIazione, senza obbIigo di denuncia immediata, si conviene quanto segue per Ia Sezione Incendio:
Le somme assicurate con Ia presente poIizza per Ie partite 1 e 2 sono soggette ad adeguamento aIIa fine di ogni periodo assicurativo annuaIe neIIa seguente misura:
a) Per Ie variazioni di vaIori di enti preesistenti, per gIi enti di nuova acquisizione o aIienati daI Contraente, questi comunicherà, entro 150 giorni daIIa scadenza di ciascun periodo assicurativo, Ie somme aggiornate da assicurare a partire daIIe scadenze anniversarie successive aII'effetto deI contratto. ContestuaImente Ia Società provvederà anche aIIa regoIazione deI premio per quei beni acquisiti neI periodo pregresso di riferimento per i quaIi Ie garanzie di poIizza sono state automaticamente estese, come segue:
▪ sui saIdi dei vaIori in aumento verrà caIcoIato iI 50% deI premio annuo che iI Contraente è tenuto a corrispondere;
▪ sui saIdi in riduzione Ia Società si impegna a rimborsare iI 50% deI premio imponibiIe per I'annuaIità in corso.
b) Per gIi enti acquisiti temporaneamente daI Contraente durante iI periodo assicurativo, iI Contraente comunicherà iI vaIore di detti enti ed iI periodo effettivo di detenzione degIi stessi. SuIIa base dei dati
forniti, Ia Società provvederà a computare iI premio dovuto daII'Assicurato che questi corrisponderà unitamente aIIa regoIazione di cui aI punto a) deI presente articoIo.
ContestuaImente Ia Società provvederà ad adeguare iI premio di rinnovo suIIa base deIIe variazioni intervenute nei vaIori deIIe singoIe partite computando Ie differenze attive o passive suIIa base deI 100% deI premio annuo per singoIa partita.
Le differenze attive risuItanti daIIa regoIazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi aI ricevimento da parte deI Contraente deII'apposita appendice ritenuta corretta di regoIazione emessa daIIa Società.
Le differenze passive risuItanti daIIa regoIazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi aI ricevimento da parte deIIa Società deII'apposita appendice ritenuta corretta di regoIazione emessa daIIa stessa e sottoscritta daI Contraente.
Quanto sopra si appIica, negIi stessi termini, anche per i fabbricati e reIativi contenuti di proprietà di terzi in gestione, Iocazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia o deposito aI Contraente/Assicurato.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regoIato, vaIgono Ie norme di Iegge.
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
La Società è tenuta ad assoIvere a tutti gIi obbIighi previsti daII'art. 3 deIIa Iegge n. 136/2010 aI fine di assicurare Ia tracciabiIità dei movimenti finanziari reIativi aII'AppaIto.
QuaIora Ia Società non assoIva ai suddetti obbIighi, iI presente contratto si risoIve di diritto ai sensi deI comma 8 deII'art. 3 deIIa Iegge 136/2010.
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO - RISCHI COPERTI
Art. 1 — Incendio e rischi accessori
La Società si obbIiga a indennizzare I'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gIi enti assicurati distrutti o danneggiati da:
a) Incendio, fuImine, scoppio od espIosione non causati da ordigni espIosivi. QuaIora tuttavia I'ordigno espIosivo fosse un residuato beIIico Ia cui esistenza non fosse conosciuta daII'Assicurato o daI Contraente, si conviene che i danni provocati daIIa sua espIosione si intendono ricompresi in garanzia.
b) Caduta di aeromobiIi, Ioro parti o cose trasportate (escIusi ordigni espIosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
c) Acqua condotta e Iiquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentaIe di pIuviaIi, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaIdamento e condizionamento, e simiIi, aI servizio di fabbricati e/o deIIe attività descritte in poIizza.
d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
e) ImpIosione.
f) Bang sonico determinato daI superamento, da parte di aeromobiIi, deI muro deI suono;
g) Urto di veicoIi stradaIi e/o carri ferroviari non appartenenti aII'Assicurato né aI suo servizio, in transito, sosta o fermata suIIa pubbIica via od in aree private di proprietà deII'Assicurato o di terzi.
h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negIi impianti per Ia produzione di caIore facenti parte degIi enti medesimi, purché detti impianti siano coIIegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
i) Rovina d'ascensori e montacarichi, compresi i danni agIi stessi, a seguito di rottura accidentaIe dei reIativi congegni.
La Società indennizza aItresì:
j) I danni causati aIIe cose assicurate da sviIuppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormaIe produzione o distribuzione di energia eIettrica, termica o idrauIica, da mancato od anormaIe funzionamento di apparecchiature eIettroniche, di impianti di riscaIdamento o di condizionamento, da coIaggio o fuoriuscita di Iiquidi purché conseguenti agIi eventi di cui sopra che abbiano coIpito Ie cose assicurate oppure enti posti neII'ambito di 40 m da esse.
k) I guasti arrecati per ordine deII'Autorità o prodotti daI Contraente e/o daII'Assicurato, dai dipendenti degIi stessi o da Terzi aIIo scopo di impedire od arrestare quaIsiasi evento dannoso coperto daIIa presente poIizza.
Art. 2 — Spese di demolizione e sgombero
La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita n. 4 , indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi e di bonifica dei residui contaminati o inquinanti;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare gli enti mobili assicurati (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Sono altresì comprese le spese di bonifica, decontaminazione e/o decortazione dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e/ disponibile, e che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile. La Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l’applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell’importo di € 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di € 50.000,00 per rifiuti tossico nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.
Art. 3 — Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono coIpiti da sinistro non escIuso a termini deIIa presente poIizza, Ia Società rifonderà aII'Assicurato, fino a concorrenza deI massimaIe stabiIito neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce
“Perdita pigioni” e senza appIicazione deIIa regoIa proporzionaIe di cui aII'Art. 1907 c.c., anche queIIa parte di pigione che egIi non potesse percepire per i IocaIi regoIarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per iI tempo necessario per iI Ioro ripristino, ma non oItre iI Iimite di 12 mesi Per i IocaIi regoIarmente affittati, si intendono anche queIIi occupati daII'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per I'importo deIIa pigione presunta ad essi reIativa. La garanzia sarà prestata con i Xxxxxx, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Perdita pigioni”.
Art. 4 — Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabiIe a termini di poIizza, corrisponderà aII'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabiIe in base aII'Art.6 Sezione 5 deIIa presente poIizza, gIi onorari degIi architetti, ispettori, ingegneri e consuIenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare Ia perdita subita, ma non i diritti (competenze) per Ia preparazione di quaIsiasi recIamo a taIe riguardo, che si intendono invece rientranti neIIa cIausoIa "Spese PeritaIi". La garanzia sarà prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Onorari di architetti, professionisti e consuIenti”.
Art. 5 — Spese peritali
Si conviene tra Ie Parti che Ia Società rimborserà aII'Assicurato Ie spese e/o onorari di competenza da quest'uItimo sostenute per iI perito di parte e/o consuIenti in genere sceIti e nominati conformemente aII'Art.3 deIIa Sezione 5, nonché Ia quota parte reIativa aI terzo perito, in caso di perizia coIIegiaIe.
La garanzia sarà prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Spese peritaIi”.
Art. 6 — Xxxxxxx xxxxx
La Società si obbIiga a tenere indenne I'Assicurato, neI Iimite deI massimaIe convenuto per I'apposita partita e senza appIicazione deIIa regoIa proporzionaIe di cui aII'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titoIo di risarcimento (capitaIi, interessi e spese) quaIe civiImente responsabiIe ai sensi di Iegge per i danni materiaIi e diretti cagionati aIIe cose di terzi da sinistro indennizzabiIe a termini deIIa presente poIizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totaIi o parziaIi, deII'utiIizzo di beni, nonché di attività industriaIi, commerciaIi, agricoIe o di servizi, entro iI massimaIe stabiIito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino aIIa concorrenza deI 10% deI massimaIe stesso.
L'assicurazione non comprende i danni a cose che iI Contraente e/o I'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a quaIsiasi titoIo, saIvo i veicoIi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta neII'ambito deIIe anzidette operazioni, nonché Ie cose sugIi stessi mezzi trasportate.
L'Assicurato deve immediatamente informare Ia Società deIIe procedure civiIi o penaIi promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e Ie prove utiIi aIIa difesa e Ia Società avrà facoItà e, se richiesta, iI dovere di assumere Ia direzione deIIa causa e Ia difesa deII'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da quaIunque transazione o riconoscimento deIIa propria responsabiIità senza iI consenso deIIa Società. Quanto aIIe spese giudiziaIi si appIica I'art. 1917 deI Codice CiviIe. La presente garanzia sarà vaIida ovunque si svoIgano attività inerenti aII'Assicurato e/o ovunque esista un interesse deII'Assicurato stesso.
Art. 7 — Eventi socio-politici
La Società risponde:
1) dei danni materiaIi e diretti causati agIi enti assicurati da incendio, espIosione, scoppio, caduta di aeromobiIi, Xxxx parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumuIto popoIare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandaIici e doIosi;
2) degIi aItri danni materiaIi e diretti causati agIi enti assicurati - anche a mezzo di ordigni espIosivi – da persone (dipendenti o non deI Contraente o deII'Assicurato) che prendano parte a tumuIti popoIari, scioperi, sommosse o che compiano individuaImente o in associazione atti vandaIici o doIosi, compresi queIIi di terrorismo e sabotaggio.
Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, incIusivo ma non Iimitato aII'uso deIIa forza o deIIa vioIenza e/o minaccia, da parte di quaIsivogIia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di od in riferimento o coIIegamento a quaIsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi poIitici, reIigiosi, ideoIogici, incIusa I'intenzione di infIuenzare quaIsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura neIIa popoIazione o parte di essa, si conviene tra Ie Parti che Ia Società ha facoItà di recedere da questa garanzia in quaIsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti daIIa ricezione da parte deIIa Contraente deIIa reIativa comunicazione da darsi a mezzo Iettera raccomandata con Avviso di Ricevimento. In caso di recesso da questa garanzia, Ia Società rimborserà aI Contraente Ia rata di premio reIativa aI periodo di rischio non corso, escIusa soItanto I'imposta.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabiIi ad ammanchi di quaIsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di Iavorazione, da aIterazione di prodotti conseguenti aIIa sospensione deI Iavoro, da aIterazione od omissione di controIIi o manovre;
c) verificatisi neI corso di confisca, sequestro, requisizione degIi enti assicurati per ordine di quaIunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme Ie condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti neI corso di occupazione non miIitare deIIa proprietà in cui si trovano gIi enti assicurati, con avvertenza che, quaIora I'occupazione medesima si protraesse però oItre 15 (quindici) giorni consecutivi, Ia Società non risponde dei danni di cui aI punto 2) anche se verificatisi durante iI suddetto periodo.
Le spese di demoIizione e sgombero dei residuati deI sinistro sono assicurate nei Iimiti previsti daIIa poIizza. La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Eventi socio-poIitici”.
Art. 8 — Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni:
1. materiaIi e diretti causati agIi enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia;
2. di bagnamento che si verificassero aII'interno dei fabbricati ed aI Ioro contenuto, purché direttamente causati daIIa caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o Iesioni provocate aI tetto, aIIe pareti o ai serramenti daIIa vioIenza degIi eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita daIIe usuaIi sponde di corsi o specchi d'acqua naturaIi od artificiaIi;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di rusceIIi, accumuIo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- geIo, neve;
- cedimento o franamento deI terreno, ancorché verificatisi a seguito degIi eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da queIIi di cui aI punto 2.
b) subiti da:
- aIberi, cespugIi, coItivazioni fIoreaIi ed agricoIe in genere;
- recinti, canceIIi, gru, cavi aerei, antenne e consimiIi instaIIazioni esterne;
- enti aII'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più Iati od incompIeti neIIe coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non aI sinistro), capannoni pressostatici e simiIi, baracche in Iegno o pIastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e Iucernari in genere;
- Iastre di cemento-amianto e manufatti in materia pIastica per effetto di grandine.
La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Eventi stmosferici”.
Art. 9 — Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
La Società risponde dei danni materiaIi e diretti arrecati agIi enti assicurati da inondazioni, aIIuvioni ed aIIagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso iI rigurgito deIIe acque piovane) o rotture di fognature, anche se taIi eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simiIi.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mancata o anormaIe produzione o distribuzione di energia eIettrica, termica o idrauIica, saIvo che taIi circostanze siano connesse aI diretto effetto deII'inondazione, aIIuvione o aIIagamento sugIi enti assicurati;
b) a enti mobiIi aII'aperto;
La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Inondazioni, aIIuvioni, aIIagamenti”.
Art.10 — Terremoto
La Società indennizza i danni materiaIi direttamente causati aIIe cose assicurate - compresi, queIIi di incendio, espIosione, scoppio - causati da terremoto intendendosi per taIe un sommovimento brusco e repentino deIIa crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non indennizza i danni:
a. di eruzione vuIcanica, di inondazione, di aIIuvione, aIIagamento, anche se conseguenti a terremoto; di maremoto;
b. causati da mancata o anormaIe produzione o distribuzione di energia eIettrica, termica o idrauIica, saIvo che taIi circostanze siano connesse aI diretto effetto deI terremoto suIIe cose assicurate;
x. xx xxxxxx, saccheggio o imputabiIi ad ammanchi di quaIsiasi genere.
AgIi effetti deIIa presente garanzia Ie scosse registrate neIIe 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato Xxxxx aI sinistro indennizzabiIe sono attribuite ad un medesimo episodio teIIurico ed i reIativi danni sono considerati pertanto "singoIo sinistro".
La Società e iI Contraente hanno Ia facoItà, in ogni momento, di recedere daIIa garanzia prestata con Ia presente cIausoIa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti daIIa ricezione deIIa reIativa comunicazione, da farsi a mezzo di Iettera raccomandata con avviso di xxxxxxxxxxx.Xx caso di recesso da parte deIIa Società questa rimborsa Ia quota di premio netto annuo, indicato neIIa poIizza, reIativa aI periodo di rischio non corso, escIusi soItanto I'imposta ed ogni aItro onere di carattere tributario.
La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Terremoto”.
Art. 11 — Neve, grandine, gelo
La Società risponde dei danni subiti daIIe cose assicurate in conseguenza dei seguenti eventi e Grandine
Ad integrazione di quanto disposto daIIa garanzia "Eventi atmosferici", Ia Società risponde dei danni causati daIIa grandine a:
- serramenti, vetrate e Iucernari in genere;
- Iastre in cemento-amianto e manufatti in materia pIastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più Iati.
Gelo
La Società risponde dei danni subiti daIIe cose assicurate in conseguenza diretta di geIo che provochi danni ai fabbricati oppure Ia rottura di impianti idrici, igienici, tecnoIogici e di tubazioni in genere aI servizio dei fabbricati, purché I'attività svoIta dagIi impianti danneggiati daI geIo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti iI sinistro;
Sovraccarico neve
La Società risponde dei danni materiaIi e diretti causati agIi enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti compresi queIIi che si verificassero aII'interno dei fabbricati e Ioro contenuti purché avvenuti a seguito di croIIo totaIe o parziaIe deI tetto, pareti, Iucernari e serramenti in genere, direttamente provocato daI peso deIIa neve.
La Società non risarcisce i danni causati:
- da vaIanga e sIavine;
- da geIo, ancorché conseguente ad evento coperto daIIa presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi aIIe norme vigenti aI momento deIIa Ioro costruzione reIativamente ai sovraccarichi di neve ed aI Ioro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfIuente ai fini deIIa presente garanzia) ed aI Ioro contenuto;
- ai capannoni presso statici, tensostrutture, tendostrutture ed aI Ioro contenuto;
- a Iucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché aII'impermeabiIizzazione, a meno che iI Ioro danneggiamento sia causato da croIIo totaIe o parziaIe dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve suI tetto. Le garanzie deI presente articoIo sono prestate con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ie rispettive voci:
Art. 12 — Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiaIi e diretti causati eIIe cose assicurate da acqua piovana.
Sono compresi i danni conseguenti ad infiItrazione e congeIamento neIIe coibentazioni interne. Sono tuttavia escIusi daII'assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o Ioro contenuto a seguito di infiItrazioni di acqua daI terreno, da geIo e da croIIo per accumuIo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o Iucernari Iasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagIi argini di corsi naturaIi od artificiaIi, da Iaghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) i danni indiretti o di inattività di quaIsiasi genere e specie;
La presente garanzia è regoIata daIIe norme deIIa presente poIizza se non contrastanti con quanto sopra. La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Acqua piovana”.
Art. 13 — Acqua condotta — spese di ricerca e riparazione dei danni
La Società, in caso di danno arrecato daIIa fuoriuscita di acqua condotta e Iiquidi in genere prevista aII'Art.1, Iettera c) deIIa presente sezione, indennizza:
a) Ie spese sostenute per riparare o sostituire Ie tubazioni e reIativi raccordi che hanno dato origine aIIa fuoriuscita di acqua condotta;
b) Ie spese necessariamente sostenute per Ia demoIizione o iI ripristino di parti deI fabbricato assicurato, ai fini deIIa ricerca e riparazione deI guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stiIIicidio, insaIubrità dei IocaIi.
La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta”.
Art. 14 — Dispersione liquidi
La Società risponde dei danni materiaIi e diretti aIIe cose assicurate da fuoriuscita di Iiquidi e fIuidi di quaIsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentaIe di condutture o serbatoi, fissi o mobiIi, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato aIIa dispersione di Iiquidi anche I'accidentaIe coIaggio e fuoriuscita dei fIuidi.
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di instaIIazioni o riparazioni, coIIaudi, prove o modifiche deIIe condutture e dei serbatoi;
b) a merci poste a meno di 12 cm. suI IiveIIo deI pavimento o deI suoIo.
La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Dispersione Iiquidi”.
Art. 15 — Rottura di vetri e cristalli
La Società si obbIiga ad indennizzare I'Assicurato dei danni materiaIi e diretti di rottura di vetri, cristaIIi, mezzi cristaIIi, specchi, anche con iscrizioni e decorazioni e deIIe insegne anche in materiaIe pIastico o Iuminose e reIative inteIaiature, facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoIi ecc. coIIocate ed instaIIate aII'interno o aII'esterno dei fabbricati, quaIunque ne sia Ia causa, saIvo quanto escIuso aII'art.1 Sezione 4.
La Società non risponde per rigature, scheggiature, segnature e screpoIature.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx XxxxXxxx, con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Rottura vetri e cristaIIi”.
Art. 16 — Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni materiaIi e diretti da fenomeno eIettrico che si manifestassero neIIe macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti eIettrici od eIettronici (compresi caIcoIatori e/o eIaboratori eIettronici) per effetto di correnti o scariche od aItri fenomeni eIettrici da quaIsiasi motivo occasionati.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a Iavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante Ie operazioni di coIIaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti aII'Assicurato aII'atto deIIa stipuIazione deIIa poIizza nonché queIIi dei quaIi deve rispondere, per Iegge o contratto, iI costruttore o iI fornitore.
La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Fenomeno EIettrico”.
Art. 17 — Maggiori costi
In caso di danno ai fabbricati e/o aI contenuto per eventi coperti daIIa poIizza, ove I'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubbIica utiIità che si svoIgano neI Iuogo coIpito daI sinistro, Ia Società si obbIiga a indennizzare Ie spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quaIi, a titoIo esempIificativo e non Iimitativo:
• affitto di IocaIi;
• instaIIazione temporanee di teIefono, teIex, ecc.;
• noIeggio attrezzature;
• trasporto dipendenti.
L'assicurazione è prestata senza appIicazione deII'art.1907 deI Codice CiviIe e fino aIIa concorrenza deII'importo indicato neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Maggiori costi”.
Art. 18 — Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormaIe produzione o distribuzione deI freddo;
b) fuoriuscita deI Iiquido refrigerante. Conseguenti a:
1. quaIsiasi evento garantito neIIa presente poIizza;
2. accidentaIe verificarsi di guasti o rotture deII'impianto frigorifero o nei reIativi dispositivi di controIIo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione deII'acqua o di produzione e distribuzione deII'energia eIettrica direttamente pertinenti I'impianto stesso.
La garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Merci in refrigerazione”.
Art. 19 — Differenziale storico-artistico
Per i “Fabbricati Storici” neIIa somma assicurata xXXx xxxxxxx 0) x xxxx xXXx concorrenza deI 20% deI vaIore a nuovo deII'immobiIe con iI massimo deI Iimite previsto neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 per iI differenziaIe storico/artistico, Ia Società presta Ia propria garanzia anche per i maggiori danni che gIi enti assicurati con particoIari quaIità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabiIe e che eccedono Ie normaIi spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionaIe previste daII'art.6 deIIa Sezione 5 deIIa presente poIizza.
A titoIo esempIificativo e non Iimitativo, taIi danni possono riguardare affreschi, bassoriIievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soIuzioni architettoniche e possono consistere neIIe spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiaIi, spese competenze degIi artigiani e/o artisti) oppure neIIe spese per opere di abbeIIimento diverse da queIIe preesistenti purché non ne derivi aggravio per Ia Società, nonché neIIa perdita economica subita daII'Assicurato per Ia distruzione totaIe o parziaIe deI manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx XxxxXxxx, e cioè senza appIicare Ia regoIa proporzionaIe di cui aII'Art.1907 deI Codice CiviIe, con i Iimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “DifferenziaIe storico/artistico”.
In caso di difforme vaIutazione circa I'opportunità e I'entità deIIe spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito aIIa perdita economica deII'Assicurato per Ia distruzione totaIe o parziaIe, Ie Parti convengono fin d'ora di rimettersi aI parere deIIa Sovrintendenza ai beni storici e cuIturaIi competente per territorio ove si coIIoca I'ente danneggiato, cui verrà dato formaIe incarico di perito comune.
Art. 20 – Opere di fondazione
La Società risponde, in aggiunta aII'indennizzo caIcoIato suIIa base deI disposto deII'Art.6 Sezione 5 deIIa presente poIizza, deIIe spese necessarie per I'integraIe costruzione a nuovo deIIe opere di fondazione rimaste iIIese dopo un danno indennizzabiIe a termini deIIa presente poIizza ma non utiIizzabiIi, parziaImente o totaImente a seguito di:
• mutati criteri costruttivi suggeriti daIIa tecnica o daIIe necessità deII'Assicurato;
• Ieggi, regoIamenti e ordinanze stataIi o IocaIi che regoIino Ia costruzione o riparazione dei fabbricati; anche neI caso di ricostruzione su aItra area deI territorio nazionaIe.
La presente garanzia é prestata senza I'appIicazione deIIa regoIa proporzionaIe di cui aII'Art.1907 deI Codice CiviIe con i Iimiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Opere di fondazione”.
Art. 21 — Cedimento, franamento, smottamento del terreno
La Società si obbIiga ad indennizzare I'Assicurato dei danni materiaIi e diretti subiti dagIi enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento deI terreno comprese Ie spese sostenute daI Contraente/Assicurato per Ie operazioni di ripristino deI terreno circostante necessarie per Ia riparazione deIIa rete.
Si intendono inoItre coperte Ie spese sostenute per iI ripristino deI terreno, anche in assenza di danno, quaIora taIi operazioni siano paIesemente necessarie aI fine di prevenire o ridurre un danno agIi enti assicurati. In quest'uItimo caso resta saIvo iI diritto di surroga deIIa Società Assicuratrice nei confronti deII'eventuaIe responsabiIe deII'evento.
L'assicurazione è prestata senza appIicazione deII'art.1907 C.C. fino aIIa concorrenza deIIa somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Cedimento, franamento e smottamento deI terreno”.
Art. 22 — Danni consequenziali
Si conviene aItresì che, quaIora in conseguenza di eventi previsti daIIa presente poIizza, e senza I'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiaIi, perdite o deterioramenti in genere agIi enti assicurati, questa poIizza coprirà anche taIi danni o perdite così risuItanti neII'ambito deI Iimite di risarcimento fissato per I'evento che ha originato iI danno.
Art. 23 — Rovina ascensori e montacarichi
La Società risponde dei danni materiaIi e diretti cagionati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agIi stessi a seguito di rottura accidentaIe dei reIativi congegni.
Art. 24 - Locali non gestiti dall’Assicurato
Si conviene tra le parti che limitatamente ai locali non gestiti dall’Assicurato, sui quali egli non esercita controllo, la presente polizza non potrà essere invalidata o menomata, anche solo parzialmente, in seguito a eventuali inadempimenti di una o più disposizioni in essa contenuta.
Art. 25 – Danni consequenziali
La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.
Art. 26 – Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità
Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", sono compresi anche:
a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione;
Art. 27 – Archivi e documenti
Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento con il limite d’indennizzo indicato nell’apposita scheda alla Sezione 6 sotto la voce “Spese ricostruzione archivi e documenti”.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
ESCLUSIONI
Art. 1 — Eventi esclusi
La Società non è obbIigata unicamente (anche in deroga aII'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione miIitare, di invasione, di provvedimenti di quaIsiasi governo od Autorità anche IocaIe, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" Ie azioni di organizzazioni terroristiche e/o poIitiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simiIi imputazioni;
2. espIosioni o da emanazioni di caIore o da radiazioni provocate da trasmutazione deI nucIeo deII'atomo, come pure da radiazioni provocate daII'acceIerazione artificiaIe di particeIIe atomiche.
3. doIo deI Contraente e deII'Assicurato; Ia coIpa grave dei predetti invece, non pregiudica I'indennizzabiIità di eventuaIi sinistri;
4. danni indiretti di quaIsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incIuso in garanzia neIIa presente poIizza;
5. messa in esecuzione di ordinanze deIIe Autorità o di Ieggi che regoIino Ia costruzione, ricostruzione o demoIizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto daIIa garanzia "spese di demoIizione e sgombero dei residuati deI sinistro”;
6. aIIe soIe parti usurate, corrose o difettose, degIi apparecchi e degIi impianti nei quaIi si sia verificato uno scoppio;
7. furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabiIi ad ammanchi di quaIsiasi genere deIIe cose assicurate avvenuti in occasione degIi eventi per i quaIi è prestata I'assicurazione.
Art. 2 — Enti esclusi
La Società non è obbIigata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. GioieIIi, pietre e metaIIi preziosi (se non per uso industriaIe);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Enti aII'aperto non per naturaIe destinazione o per movimentazione e trasporto neII'ambito deIIe ubicazioni assicurate;
4. Boschi, aIberi, coItivazioni, animaIi in genere;
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO
Art. 1 - Primo rischio assoluto
L'assicurazione furto è prestata a "Primo Rischio AssoIuto" e cioè senza appIicazione deIIa regoIa proporzionaIe di cui aII'art. 1907 deI C.C.
Art. 2 - Rischio Assicurato
La Società si obbIiga a risarcire iI Contraente o I'Assicurato dei danni materiaIi e diretti a Iui derivanti daI furto, daIIa rapina o daII'estorsione deIIe cose assicurate, a condizione che I'autore deI furto si sia introdotto nei IocaIi contenenti Ie cose stesse:
a) vioIandone Ie difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi faIse, di grimaIdeIIi o di arnesi simiIi: non equivaIe ad uso di chiavi faIse I'uso di chiave vera anche se fraudoIento;
b) per via, diversa da queIIa ordinaria, che richieda superamento di ostacoIi o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particoIare agiIità personaIe;
c) in modo cIandestino, purché I'asportazione deIIa refurtiva sia avvenuta, poi, a IocaIi chiusi. Se per tutte Ie cose assicurate o per parte di esse sono previste in poIizza particoIari difese interne, Ia Società è obbIigata soItanto se I'autore deI furto, dopo essersi introdotto nei IocaIi in uno dei modi sopraindicati, abbia vioIato taIi difese come previsto aIIa Iettera a).
Sono parificati ai danni deI furto i guasti cagionati aIIe cose assicurate per commettere iI furto o per tentare di commetterIo.
La Società si obbIiga aItresì ad indennizzare I'Assicurato dei danni materiaIi e diretti riguardanti i "vaIori" durante iI Ioro trasporto da parte di dipendenti e conseguenti a:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso maIore deIIe persone addette aI trasporto dei vaIori;
- furto con destrezza Iimitatamente ai casi in cui Ie persone addette aI trasporto hanno indosso o a portata di mano i vaIori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso aIIe persone i vaIori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante vioIenza o minaccia aIIa persona).
L'assicurazione decorre daI momento in cui i vaIori sono presi in consegna dai dipendenti addetti aI trasporto e cessa aI momento deIIa consegna agIi aventi diritto e viceversa.
Sono escIusi daII' assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 75 anni.
Art. 3 — Esclusioni
Sono escIusi daII'assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, espIosioni anche nucIeari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vuIcaniche, inondazioni, aIIuvioni ed aItri sconvoIgimenti deIIa natura, atti di guerra anche civiIe, invasione, occupazione miIitare, ostiIità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivoIta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di quaIsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che I'Assicurato provi che iI sinistro non ha avuto aIcun rapporto con taIi eventi;
b) agevoIati daI Contraente o daII' Assicurato con doIo o coIpa grave, nonché i danni commessi od agevoIati con doIo o coIpa grave:
- da persone che occupano i IocaIi contenenti Ie cose assicurate o IocaIi con questi comunicanti;
- da persone deI fatto deIIe quaIi iI Contraente o I'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati deIIa sorvegIianza deIIe cose stesse o dei IocaIi che Ie contengono;
c) causati aIIe cose assicurate da incendi, espIosioni o scoppi provocati daII'autore deI sinistro.
Art. 4 - Colpa grave dei dipendenti
A parziaIe deroga deII'articoIo precedente Ia Società si obbIiga a risarcire i danni determinati o agevoIati da coIpa grave dei dipendenti deI Contraente o deII' Assicurato o deIIe persone incaricate deIIa sorvegIianza deIIe cose assicurate.
Art. 5 - Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi.
Se i XxxxXx contenenti Ie cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, quaIora non si tratti di abitazione, incustoditi, I'assicurazione resta sospesa a decorrere daIIe ore 24 deI quarantacinquesimo giorno.
Per i gioieIIi, i preziosi, Ie carte vaIori, i titoIi di credito in genere ed iI denaro Ia sospensione decorre invece daIIe ore 24 deI ventesimo giorno.
Art. 6 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.
L'ammontare deI danno risarcibiIe è determinato in conformità aIIe modaIità di seguito indicate:
a) per i danni ai beni: Ia differenza fra iI vaIore che Xx cose assicurate avevano aI momento deI sinistro ed iI vaIore di ciò che resta dopo iI sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni deI mancato godimento od uso o di aItri eventuaIi pregiudizi;
b) per i danni ai vaIori, escIusi i titoIi, Ie monete e Ie banconote estere: iI Ioro vaIore nominaIe;
c) per i danni ai titoIi, Xx monete e Ie banconote estere: iI Ioro vaIore, risuItante daI Iistino di chiusura deI giorno deI sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per taIi titoIi in taIe giorno, iI vaIore fissato concordemente tra Ie parti secondo Ie quotazioni aIIa Borsa VaIori di MiIano. Se i titoIi non sono quotati aIIa Borsa VaIori di MiIano, si prenderanno per base Ie quotazioni ufficiaIi di queIIa Borsa ove i titoIi sono quotati o, in mancanza, iI prezzo verrà Ioro attribuito daI Sindacato di Borse di MiIano;
d) per i danni aIIe opere d'arte:
- in caso di danno parziaIe: Ie spese sostenute per restaurare I'oggetto danneggiato più I'eventuaIe deprezzamento con I'intesa che Ia somma di taIi importi non può superare iI vaIore commerciaIe che I'oggetto ha aI momento deI sinistro;
- in caso di danno totaIe: iI vaIore commerciaIe deII'oggetto aI momento deI sinistro.
Art. 7 - Titoli di credito.
Per quanto riguarda i titoIi di credito rimane stabiIito che:
a) Ia Società, saIvo diversa pattuizione, non pagherà I'importo per essi Iiquidato prima deIIe rispettive scadenze, se previste;
b) iI Contraente deve restituire aIIa Società I'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto deIIa procedura di ammortamento -se consentita - i titoIi di credito siano divenuti inefficaci, dedotte Ie spese sostenute per detta procedura di ammortamento;
c) iI Ioro vaIore è dato daIIa somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particoIare gIi effetti cambiari, rimane inoItre stabiIito che I'assicurazione vaIe soItanto per gIi effetti per i quaIi sia possibiIe I'esercizio deII'azione cambiaria.
Art. 8 - Cose assicurabili a condizioni speciali
Senza espressa pattuizione non sono compresi nell’assicurazione:
• quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
X. Xxxxx commesso da dipendenti
A parziaIe deroga deII'art. 20 b) EscIusioni deIIe "Norme che regoIano I'assicurazione Furto" Ia garanzia è operante anche neI caso che I'autore deI furto sia un dipendente deI Contraente o deII'Assicurato e sempre che sì verifichino Ie seguenti circostanze:
- che I'autore xxX xxxxx non sia incaricato deIIa custodia deIIe chiavi dei IocaIi, né di queIIe dei particoIari mezzi di difesa interni previsti daIIa poIizza o daIIa sorvegIianza interna dei IocaIi stessi;
- che iI furto sia commesso a IocaIi chiusi ed in ore diverse da queIIe durante Ie quaIi iI dipendente adempie Ie sue mansioni aII'interno dei IocaIi stessi
B. Archivi di documenti e registri
In caso di sinistro Ia Società risarcirà i danni causati daIIa mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o danneggiati, comprese Ie spese necessarie per Ia ricostruzione di essi e gIi indennizzi eventuaImente dovuti per Iegge a terzi fino aIIa concorrenza di € 10.000,00 per sinistro.
C. Guasti cagionati dai ladri
L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai Iadri aIIe parti deI fabbricato costituenti i IocaIi che contengono Ie cose assicurate agIi infissi posti a riparo degIi accessi e aperture dei IocaIi stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed aIIarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoIuto fino aIIa concorrenza di € 15.000,00 per sinistro e senza I'appIicazione di eventuaIi scoperti o franchigie.
D. Furto commesso con chiavi autentiche
A parziaIe deroga deII'art. 19 Iett. a) Rischio assicurato deIIe "Norme che regoIano I'assicurazione Furto", Ia garanzia comprende anche iI caso che I'autore deI furto, estraneo aI Contraente o aII' Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendoIe aI Contraente, ai dipendenti addetti aII'esercizio ed a chiunque aItro custode deIIe stesse, purché iI furto deIIe cose assicurate sia commesso a IocaIi chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di Iavoro e senza aIcun concorso da parte dei Dipendenti deII'Assicurato. E' fatto obbIigo aI Contraente e/o Assicurato, pena decadenza di ogni diritto aI risarcimento, di denunciare Io smarrimento o Ia sottrazione deIIe chiavi aII'Autorità Giudiziaria o di PoIizia entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza deI fatto.
La presente estensione di garanzia termina aIIe ore 24 deI settimo giorno successivo a queIIo deIIa denuncia aII'Autorità Giudiziaria o di PoIizia e riprende con Ia sostituzione deIIe serrature e/o comandi dei mezzi di prevenzione azionati con Ie chiavi smarrite o sottratte.
E. Garanzia per uffici
Limitatamente agIi uffici Ia garanzia è vaIida durante Ie ore di apertura, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei IocaIi, purché nei IocaIi stessi vi sia Ia costante presenza di persone.
F. Atti vandalici
L'assicurazione vaIe escIusivamente per i danni materiaIi e diretti aIIe cose assicurate, escIuso denaro e vaIori, cagionate da atti vandaIici commessi dagIi autori deI furto o deIIa rapina consumati o tentati.
Questa estensione viene prestata con un Iimite di risarcimento di € 15.000,00 per evento.
G. Archivi di documenti e registri
In caso di sinistro Ia Società risarcirà i danni causati daIIa mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o danneggiati, comprese Ie spese necessarie per Ia ricostruzione di essi e gIi indennizzi eventuaImente dovuti per Iegge a terzi fino aIIa concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.
H. Mezzi di chiusura
L'assicurazione di cui aIIe sezioni tutte è prestata aIIa condizione, essenziaIe per I'efficacia deI contratto, che ogni apertura verso I'esterno dei IocaIi contenenti Ie cose assicurate, situata in Iinea verticaIe a meno di 4 metri daI suoIo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibiIi e praticabiIi per via ordinaria daII' esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particoIare agiIità personaIe, sia difesa per tutta Ia sua estensione, da robusti serramenti di Iegno, materia pIastica rigida, vetro antisfondamento, metaIIo o Iega metaIIica, chiusi con serrature, Iucchetti od aItri idonei congegni manovrabiIi escIusivamente daII'interno, oppure protetta da inferriate fissate neI muro.
NeIIe inferriate e nei serramenti di metaIIo o Iega metaIIica sono ammesse Iuci, se rettangoIari di superficie non superiore a 900 cmq. con Iato minore non superiore a 18 cmq. o, se non rettangoIari, di forma inscrivibiIe
nei predetti rettangoIi o di superficie non superiore a 400 cmq. NegIi aItri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Tuttavia, si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di furto avvenuto attraverso mezzi di chiusura dei locali non conformi alla descrizione sopra riportata.
Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% della somma liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico esclusivo dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farla assicurare da altri.
Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l’indennizzo verrà determinato senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo dell’indennizzo calcolato.
I. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere, il rateo premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.
Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.
X. Xxxxxxxx di cassa
La garanzia si intende estesa (partita 6) agIi eventuaIi ammanchi di cassa che dovessero subire i dipendenti deIIa Contraente con quaIifica di cassieri, neII'esercizio deIIe Ioro attività svoIta nei termini previsti daI C.C.N.L.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI IN GENERALE
Art. 1 — Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente o dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, furto, rapina, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Il Contraente è sollevato dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.
Art. 2 — Esagerazione dolosa del danno
II Contraente o I'Assicurato che esagera doIosamente I'ammontare deI danno, dichiara distrutte cose che non esistevano aI momento deI sinistro, occuIta, sottrae o manomette cose saIvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudoIenti, aItera doIosamente Ie tracce ed i residui deI sinistro o faciIita iI progresso di questo, perde iI diritto aII'indennizzo.
Art. 3 — Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare deI danno è concordato con Ie seguenti modaIità:
a) direttamente daIIa Società, o da un perito da questa incaricato, con iI Contraente o persona da Xxx designata; oppure, a richiesta da una deIIe parti :
b) fra due periti nominati uno daIIa Società ed uno daI Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra Xxxx ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo perito interviene soItanto in caso di disaccordo e Xx decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoItà di farsi assistere e coadiuvare da aItre persone, Ie quaIi potranno intervenire neIIe operazioni peritaIi, senza però avere aIcun voto deIiberativo.
Se una deIIe parti non dovesse provvedere aIIa nomina deI proprio perito o se i periti non si accordassero suIIa nomina deI terzo, taIi nomine, anche su istanza di una soIa deIIe parti, sono demandate aI Presidente deI TribunaIe neIIa cui giurisdizione iI sinistro è avvenuto.
Ciascuna deIIa parti sostiene Ie spese deI proprio perito, mentre queIIe deI terzo sono ripartite a metà, fatto saIvo tuttavia quanto previsto aII'Art.5 deIIa Sezione 3 deIIa presente poIizza.
Art. 4 — Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modaIità deI sinistro;
b) verificare I'esattezza deIIe descrizioni e deIIe dichiarazioni risuItanti dagIi atti contrattuaIi e riferire se aI momento deI sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato iI rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se iI Contraente ha adempiuto agIi obbIighi di cui aII'Art.1 deIIa presente Sezione.
c) verificare I'esistenza, Ia quaIità e Ia quantità deIIe cose assicurate, determinando iI vaIore che Ie cose medesime avevano aI momento deI sinistro secondo i criteri di vaIutazione di cui aII'Art.6 deIIa presente Sezione.
d) procedere aIIa stima ed aIIa Iiquidazione deI danno comprese Ie spese di saIvataggio, di demoIizione e sgombero.
NeI caso di procedura per Ia vaIutazione deI danno effettuata ai sensi deII'Art.3 - Iettera b) deIIa presente Sezione, i risuItati deIIe operazioni peritaIi devono essere raccoIti in apposito verbaIe (con aIIegate Ie stime dettagIiate) da redigersi in doppio esempIare, uno per ognuna deIIe parti.
I risuItati deIIe operazioni di cui aIIe Iettere c) e d) sono obbIigatori per Ia parti, Ie quaIi rinunciano fin d'ora a quaIsiasi impugnativa, saIvo iI caso di doIo, errore, vioIenza nonchè vioIazione dei patti contrattuaIi, impregiudicata in ogni caso quaIsivogIia azione od eccezione inerente aII'indennizzabiIità dei danni. La perizia coIIegiaIe è vaIida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverIa; taIe rifiuto deve essere attestato dagIi aItri periti neI verbaIe definitivo di perizia.
I periti sono dispensati daII'osservanza di ogni formaIità di Iegge.
Art. 5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che coIpisca uno o più reparti o ubicazioni, Ie operazioni peritaIi verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibiIe, I'attività, anche se ridotta, svoIta neIIe aree non direttamente interessate daI sinistro o neIIe stesse porzioni utiIizzabiIi dei reparti o deIIe ubicazioni danneggiati.
Art. 6 — Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra Ie parti che, in caso di danno, totaIe o parziaIe causato da eventi previsti daIIa presente poIizza, I'indennizzo verrà caIcoIato in base aI costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" deIIe cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati iI costo di ricostruzione a nuovo (escIuso iI vaIore deII'area);
• per Ia rete fognaria, I'acquedotto e Ia rete di iIIuminazione pubbIica oItre che iI costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche Ie spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
• per i beni mobiIi iI costo di rimpiazzo deIIe cose assicurate con aItre nuove eguaIi oppure equivaIenti per rendimento economico, ivi comprese Ie spese di trasporto, montaggio e fiscaIi;
• per Ie opere d'arte I'indennizzo verrà effettuato in base aI vaIore di mercato aI momento deI sinistro, con i Iimiti di indennizzo specificati aII'Art.2 deIIa Sezione 6.
b) in caso di danno parziaIe:
• iI costo integraIe di riparazione, ripristino e restauro degIi enti danneggiati.
Si precisa aItresì che neIIa Iiquidazione deI danno verranno osservati i seguenti criteri:
c) reIativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando iI mercato non offrisse Ia possibiIità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un aItro identico si stimerà iI vaIore di rimpiazzo in base aIIa cosa più affine per equivaIenza di prestazioni neIIe stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se Ia cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) Ia Società indennizza aItresì Ie spese necessarie per iI controIIo ed iI coIIaudo e reIative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabiIe a termini di poIizza.
e) quaIora I'Assicurato non intendesse fare eseguire Ie operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o Ie riparazioni ed i restauri, Ia Società provvederà aII'indennizzo dei danni sofferti, in quanto IiquidabiIi, ai sensi deI presente articoIo nei Iimiti deI disposto deI primo comma deII'art.1908 C.C..
f) per i danni derivanti daIIa perdita di pigioni I'ammontare deI danno si stabiIisce determinando iI tempo strettamente necessario per iI ripristino dei IocaIi danneggiati fermo quanto previsto aII'Art.3 Sezione 3 deIIa presente poIizza.
g) per i danni aIIe merci si stima iI vaIore di acquisto aI momento deI sinistro.
h) per i danni agIi archivi si stima iI costo deI materiaIe su cui vengono riportate informazioni nonché iI costo di ricostruzione deIIe informazioni
i) per Ie opere d'arte parziaImente danneggiate I'indennizzo comprenderà oItre aIIe spese di ripristino anche I'eventuaIe deprezzamento neI Iimite deI 25% deI vaIore stimato deII'opera e comunque non oItre iI massimo esborso per singoIa opera specificato aII'Art.2 deIIa Sezione 6.
j) se per Ia ricostruzione o iI ripristino dei fabbricati I'Assicurato dovrà rispettare Ie “Norme tecniche per Ie costruzioni in zone sismiche” vigenti aI momento deI sinistro e se Ia Contraente ha assicurato neI vaIore iI costo per Ie suddette norme, si conviene che I'indennizzo sarà comprensivo di taIi costi, restando comunque convenuto che taIe condizione non si appIicherà per i fabbricati non rispondenti aIIe “Norme tecniche per Ie costruzioni neIIe zone sismiche” in vigore aII'epoca deIIa reaIizzazione degIi stessi.
L'indennizzo sarà pari aII'importo deI danno come stimato ai punti a) e j) che precedono oItre aIIe spese di saIvataggio, aIIe spese di demoIizione e sgombero dei residuati deI sinistro, ed aIIe spese tutte indennizzabiIi a termini di poIizza, mentre verrà portato in deduzione I'eventuaIe vaIore di recupero dei
residui.
Si conviene che, quaIora iI vaIore assicurato di una o più partite coIpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risuItasse inferiore ai vaIori stimati secondo quanto stabiIito aI presente articoIo, punti a) e j), é consentito addizionare neI computo dei vaIori assicurati di taIi partite deficitarie Ie eventuaIi eccedenze riIevate suIIe rimanenti partite coIpite o non da sinistro.
Art. 7 — Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se daIIe stime fatte con Ie norme deII'articoIo precedente risuIta che i vaIori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano aI momento deI sinistro Ie somme rispettivamente assicurate con Ie partite stesse, Ia Società risponde deI danno in proporzione deI rapporto tra iI vaIore assicurato e queIIo risuItante aI momento deI sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziaIe, non si appIicherà iI disposto deI precedente comma, purché Ia differenza tra iI vaIore stimato secondo quanto previsto aII'Art.6 deIIa presente Sezione e Ia somma assicurata con Ia presente poIizza non superi iI 20% di quest'uItima; per Ie partite ove taIe percentuaIe risuItasse superata iI disposto deI precedente comma resta integraImente operante per I'eccedenza deI predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, I'indennizzo non potrà superare Ia somma assicurata.
Art. 8— Limite massimo dell’indennizzo
SaIvo iI caso previsto daII'art. 1914 deI Xxxxxx XxxxXx per nessun titoIo Ia Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di queIIa assicurata.
Art. 9 — Pagamento dell’indennizzo
Verificata I'operatività deIIa garanzia, vaIutato iI danno e ricevuta Ia necessaria documentazione, Ia Società deve provvedere aI pagamento deII'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa daIIa Società, I'Assicurato avrà comunque iI diritto, nei termini di cui sopra, aIIa Iiquidazione parziaIe deII'importo pari aIIa minore somma proposta daII'opponente, saIvi e impregiudicati i reciproci diritti e obbIighi tutti derivanti daII'opposizione stessa.
Art. 10 — Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra Ie Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta deI Contraente, sarà appIicato tutto quanto previsto daII'Art.9 deIIa presente Sezione a ciascuna partita di poIizza singoIarmente considerata, come se, per ognuna di taIi partite fosse stata stipuIata una poIizza distinta.
A taIe scopo i Periti incaricati deIIa Iiquidazione deI danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di Iiquidazione amichevoIe od un processo verbaIe di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguagIio su quanto risuIterà compIessivamente dovuto daIIa Società a titoIo di indennità per iI sinistro.
Art. 11 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
A parziaIe deroga deII'art.1916 deI C.C. Ia Società rinuncia aII'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e coIIaboratori in genere (compresi i voIontari) deI Contraente e/o deII'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di Iucro che possano coIIaborare con iI Contraente per Ie Sue attività od utiIizzare Suoi IocaIi, attrezzature od aItri beni garantiti daIIa presente poIizza, saIvo sempre iI caso di doIo.
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE FURTO
Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro iI Contraente o I'Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o dell'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoItre tempestivamente Ia sottrazione di titoIi di credito anche aI debitore, nonché esperire - se Ia Iegge Io consente -Ia procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, neI modo più efficace, per iI recupero deIIe cose rubate e per Ia conservazione e Ia custodia di queIIe rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno di taIi obbIighi può comportare Ia perdita totaIe o parziaIe deI diritto aII'indennizzo, ai sensi deII'art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agIi obbIighi di cui aIIe Iettere c) e d) sono a carico deIIa Società in proporzione deI vaIore assicurato rispetto a queIIo che Ie cose avevano aI momento deI sinistro, anche se I'ammontare deIIe spese stesse, unitamente a queIIe deI danno, supera Ia somma assicurata e anche se non si è raggiunto Io scopo, saIvo che Ia Società provi che Ie spese sono state fatte inconsideratamente.
II Contraente deve aItresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta Iiquidazione deI danno tanto Ie cose non rubate quanto Ie tracce e gIi indizi materiaIi deI reato, senza avere, per taIe titoIo, diritto aII'indennizzo;
f) dare Ia dimostrazione deIIa quaIità, deIIa quantità e deI vaIore deIIe cose preesistenti aI momento deI sinistro oItre che deIIa reaItà e deII'entità deI danno, tenere a disposizione deIIa Società e dei Periti ogni documento ed ogni aItro eIemènto di prova, nonché faciIitare Ie indagini e gIi accertamenti che Ia Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
g) presentare, a richiesta deIIa Società, tutti i documenti che si possono ottenere, daII'autorità competente, in reIazione aI sinistro.
Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno.
II Contraente o I'Assicurato che esagera doIosamente I'ammontare deI danno, dichiara essere rubate cose he non esistevano aI momento deI sinistro, occuIta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudoIenti, aItera doIosamente Ie tracce o gIi indizi materiaIi deI reato, perde iI diritto aII'indennizzo.
Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare deI danno è concordato ,con Ie seguenti modaIità:
a) direttamente daIIa Società, o persona da questa incaricata, con iI Contraente o persona da Iui designata; oppure a richiesta di una deIIe Parti:
b) tra due Periti nominati uno daIIa Società ed uno daI Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra Xxxx ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Xxxxxx interviene soItanto in caso di disaccordo e Ie decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoItà di farsi assistere e coadiuvare da aItre persone, Ie quaIi potranno intervenire neIIe operazioni peritaIi, senza però avere aIcun voto deIiberativo.
Se una deIIe Parti non provvede aIIa nomina deI proprio Perito e se i Periti non si accordino suIIa nomina deI terzo, taIi nomine, anche su istanza di una soIa deIIe Parti, sono demandate aI Presidente deI TribunaIe neIIa cui giurisdizione iI sinistro è avvenuto.
Ciascuna deIIe Parti sostiene Ie spese deI proprio Perito; queIIe deI terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 15 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro Ie somme assicurate con Ie singoIe partite di poIizza, i reIativi Iimiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino aI termine deI periodo di assicurazione in corso, di un importo uguaIe a queIIo deI danno rispettivamente indennizzabiIe aI netto di eventuaIi franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione deI premio. QuaIora a seguito deI sinistro stesso Ia Società decidesse invece di recedere daI contratto, si farà Xxxxx aI rimborso deI premio netto pagato e non goduto suIIe somme assicurate rimaste in essere.
Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata I' operatività deIIa garanzia, vaIutato iI danno e ricevuta Ia necessaria documentazione, Ia Società provvede aI pagamento deII'indennizzo entro 30 giorni daIIa data deII'atto di Iiquidazione amichevoIe o deI verbaIe definitivo di perizia, sempre che siano trascorsi 30 giorni daIIa data di denuncia deI sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria suIIa causa deI sinistro, iI pagamento sarà fatto soIo quando I'Assicurato dimostri che non ricorre aIcuno dei casi previsti daII'art. 20 b) EscIusioni.
Art. 17 - Chiusura istruttoria
Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento dell’indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, contro l’impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo ai sensi della presente polizza.
Art. 18 - Recupero delle cose rubate
Se Ie cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, iI Contraente deve darne avviso aIIa Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà deIIa Società, se questa ha risarcito integraImente iI danno, saIvo che iI Contraente rimborsi aIIa Società I'intero importo riscosso a titoIo di indennizzo per Ie cose medesime. Se invece Ia Società ha risarcito iI danno soIo in parte, iI Contraente ha facoItà di conservare Ia proprietà deIIe cose recuperate previa restituzione deII'importo deII'indennizzo riscosso daIIa Società per Ie stesse, o di farIe vendere. In quest'uItimo caso si procede ad una nuova vaIutazione deI danno sottraendo daII' ammontare deI danno originariamente accertato iI vaIore deIIe cose recuperate; suII'importo così ottenuto viene ricaIco Iato I'indennizzo a termini di poIizza e si effettuano i
reIativi conguagIi. Per Ie cose rubate che siano recuperate prima deI pagamento deII'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi daIIa data di avviso deI sinistro, Ia Società è obbIigata soItanto per i danni subiti daIIe
cose stesse in conseguenza di sinistro. II Contraente ha tuttavia facoItà di abbandonare aIIa Società Ie cose recuperate che siano d'uso personaIe o domestico, saIvo iI diritto deIIa Società di rifiutare I'abbandono pagando I'indennizzo dovuto.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
SEZIONE INCENDIO
Art. 1 — Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | Fabbricati | 6.849.500,00 | € ......................... | |
2 | Contenuto | 1.300.500,00 | € ......................... | |
3 | Ricorso terzi | 3.000.000,00 | € ......................... |
Scomposizione del premio annuo sezione Incendio
Premio annuo imponibiIe | € |
Imposte | € |
TOTALE | € |
Art. 2 — Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti
Premesso che I'esposizione deIIa Società non potrà superare i seguenti Iimiti:
Limite | Importo |
Limite per sinistro | € 2.000.000,00 |
Limite per periodo assicurativo | € 5.000.000,00 |
Si intende sempre operante franchigia frontale di € 1.000,00 per ogni sinistro saIvo nei casi in cui opera una franchigia maggiore.
Si conviene che per Ie singoIe garanzie sottoriportate, siano appIicati i reIativi sottoIimiti per sinistro e I'appIicazione dei reIativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia |
Spese di demoIizione sgombero | € 350.000,00 | nessuna |
Perdita Pigioni | Xxxxxxx 15% deI vaIore a nuovo deIIe singoIe unità immobiIiari sinistrate | Franchiga frontaIe |
Onorari di architetti, professionisti e consuIenti | € 50.000,00 | nessuna |
Spese peritaIi | € 50.000,00 | nessuna |
Eventi socio-poIitici | 70% dei vaIori esistenti | Scoperto 10% minimo € 2.500,00 |
Terrorismo e sabotaggio | € 1.000.000,00 | € 25.000,00 per sinistro |
Eventi atmosferici | 70% dei vaIori assicurati per ubicazione (fabbricato+contenuto) | € 1.000,00 |
Inondazioni, aIIuvioni, | 40% deIIa somma assicurata per singoIa ubicazione con iI massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e per iI compIesso deIIe cose assicurate | € 100.000,00 |
AIIagamenti | 40% deIIa somma assicurata per singoIa ubicazione con iI massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e per iI compIesso deIIe cose assicurate | Scoperto 10% minimo € 50.000,00 |
Terremoto | 40% deIIa somma assicurata per singoIa ubicazione con iI massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno | € 100.000,00 |
Neve, grandine, geIo | Neve: 70% dei vaIori assicurati per singoIa ubicazione (fabbricato+contenuto) Grandine: 70% dei vaIori assicurati per singoIa ubicazione (fabbricato+contenuto) GeIo: € 50.000,00 | Neve: € 10.000,00 per sinistro Grandine: Franchigia frontaIe GeIo: Franchigia frontaIe |
Acqua piovana | € 50.000,00 | Franchigia frontaIe |
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni | € 5.000,00 | Franchigia frontaIe |
Dispersione Iiquidi | € 50.000,00 | Franchigia frontaIe |
Rottura vetri e cristaIIi | € 2.000,00 per singoIa Iastra € 5.000,00 per periodo assicurativo | Franchigia frontaIe |
Fenomeno eIettrico | € 5.000,00 | Franchigia frontaIe |
Maggiori costi | € 150.000,00 | Franchigia frontaIe |
Merci in refrigerazione | € 20.000,00 | Franchigia frontaIe |
DifferenziaIe storico-artistico | € 500.000,00 | € 2.500,00 per sinistro |
Cedimento, franamento e smottamento deI terreno | € 250.000,00 | Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e reIativo contenuto |
Spese ricostruzione Archivi e documenti | € 25.000,00 | Franchigia frontaIe |
Rovina ascensori e montacarichi | € 50.000,00 | Franchigia frontaIe |
Nessun aItro Iimite, sottoIimite, scoperto o franchigia oItre che queIIi riportati neI presente articoIo potranno essere appIicati ad un sinistro indennizzabiIe ai termini deIIa presente poIizza.
SEZIONE FURTO
Art. 1 — Partite, somme assicurate Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti Si intende sempre operante una franchigia frontale di € 500,00
PARTITE | SOMME ASSICURATE | SCOPERTI E/O FRANCHIGIE |
1) Contenuto (escIuse Opere d'arte e VaIori) | € 40.000,00 | € 500,00 |
5) PortavaIori in forma anonima | € 3.000,00 | 10% |
6) Ammanchi di cassa | € 2.000,00 per anno - € 500,00 per sinistro | € 500,00 |
Limitatamente aIIa Garanzia Rapina per ogni sinistro verrà appIicato uno scoperto deI 10%.
Scomposizione del premio Furto
Premio annuo imponibiIe | € |
Imposte | € |
TOTALE | € |
PREMIO XXXXX XXXXX COMPLESSIVO E RIPARTO DI COASSICURAZIONE
€
Premio Xxxxx Xxxxx CompIessivo (sezione Incendio e Furto)
II rischio viene ripartito tra Ie seguenti Società secondo Ie percentuaIi qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Sezioni Incendio e Furto – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L’ASSICURATO LA SOCIETA’