CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Prot. gen. n.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO AI SIGG. …………..
DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX X. X XXXXXXX.
L’anno ( ) il giorno , mese nella sede municipale di Treviso, sono presenti:
1. …………………………….., nato a …………(….) il , domiciliato
per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 (codice fiscale
n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio 1999, e della disposizione sindacale protocollo n. …………. in data
……………. ed in esecuzione della determinazione del Dirigente del
…………………… n. …………. del …………….., in atti di questo Comune, che in copia conforme si unisce al presente atto quale allegato )
2. Il/la sig./sig.ra………………………………………………... nato/a a
………………………………., il ……………., cod. fisc ,
identificato/a a mezzo di …………………………… n , rilasciata da
………………………………., e il/la Sig./Sig.ra , nato/a
a ………………………………., il ……………., cod. fisc.
……………………….., identificato/a a mezzo di ………………………
……………………… n. ……………., rilasciata da
……………………………………., di seguito denominati “Conduttori”, che
accettano, per sé e loro aventi causa, l'unità immobiliare, adibita a civile abitazione, posta in TREVISO via Solferino San Xxxxxxx, n……. piano terra, del condominio “Solferino San Xxxxxxx”, meglio descritta all’art.1. L’unità immobiliare viene locata non ammobiliata.
PREMESSO CHE
- gli appartamenti siti nell’immobile in Xxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, civ….. fanno parte del patrimonio disponibile del Comune di Treviso;
- il Comune di Treviso con determina n. del ha stabilito di approvare un “Bando d’asta per la locazione di alloggi in Via Solferino San Xxxxxxx per giovani coppie” con approvazione anche del presente schema contrattuale;
- con determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato il verbale di gara con aggiudicazione definitiva alla coppia di cui in premessa.
- per brevità, nel corso del presente atto, il Comune di Treviso sarà indicato come “Locatore”.
Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 - Individuazione dell’unità immobiliare oggetto del contratto.
Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, concede in locazione l’unità immobiliare comunale appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Treviso, sita in Xxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, civ….. , posto al piano terra compo- sta da: soggiorno/cucina, una/due camera/e corridoio e un bagno per una su- perficie complessiva di mq e così censita al catasto fabbricati del Comune di Treviso:
Appartamento: Sez. D Fg.1 Mapp.155 sub. , Categoria A/2, Classe 4, Con- sistenza vani, Sup. Catastale Totale: m² - Totale escluse aree scoperte:
m², Rendita €. ;
Cantina: Sez. D Fg.1 Mapp.155 sub.80, Categoria C/2, Classe 9, Consistenza 10m², Sup. Catastale Totale: 13 m² , Rendita €.41,32;
Posto auto: Sez. D Fg.1 Mapp.155 sub. , Categoria C/6, Classe 7, Consi- stenza 14m², Sup. Catastale Totale: 15m², Rendita €.79,53;
L’unità immobiliare si concede per uso esclusivo di abitazione dei Conduttori con divieto di cambio d’uso anche temporaneo e di cessione anche parziale del contratto. I CONDUTTORI si impegnano a comunicare al LOCATORE ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
La locazione è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate e dalle clau- sole contenute nel capitolato speciale e relativi allegati, approvato con deter- minazione n. del ed allegato alla medesima, che i conduttori dichiarano di conoscere ed accettare integralmente
Articolo 2 – Durata.
Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal
..………….…… e scadenza al .……………………. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata, alle medesime condizioni, per altri quattro anni salvo che il Locatore non comunichi ai Conduttori disdetta motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata a/r, contenente la specificazione del motivo invocato, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza. Alla seconda scadenza del contratto (termine dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto) ciascuna del
le Parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata a/r da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione (finalizzata all’attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o alla rinuncia al rinnovo) il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni. Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà di uguale periodo ove non venga inviata lettera raccomandata a/r di disdetta da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza.
Articolo 3 – Canone.
Il canone annuo di locazione è convenuto in euro (in cifre) ..
………….. (in lettere), importo che i Conduttori si obbligano a corrispondere a mezzo di bonifico bancario, in n.12 rate eguali anticipate di euro (in
cifre) (in lettere) entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento
ciascuna. Il pagamento di ciascuna rata del canone dovrà avvenire con la seguente modalità: bonifico bancario a favore del Comune di Treviso presso il Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, con la seguente causale: ……………
………………………………. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei Conduttori, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o ritardato
pagamento, totale o parziale, del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori, trascorsi i termini di cui all’art. 5 della legge 392/1978, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora i Conduttori, e darà diritto al Locatore di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 55 e ss., legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il canone annuo sarà aggiornato nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con richiesta da parte del Comune di Treviso.
Articolo 4 - Deposito cauzionale.
I Conduttori, a garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, corrispondono al Locatore quale deposito cauzionale la somma di Euro
……………………………….. pari a due mensilità del canone di locazione. È fatto divieto alle parti di imputare tale somma a titolo di acconto sul canone dovuto. Detto deposito cauzionale, improduttivo di interessi legali, come sopra costituito, dovrà essere restituito ai Conduttori al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale dovrà essere ricostituito in caso di utilizzo.
Articolo 5 - Oneri accessori.
La somma convenuta come corrispettivo della locazione non è comprensiva degli oneri accessori. Detti oneri accessori verranno corrisposti dai Conduttori alla stregua della ripartizione millesimale e/o pro quota parte unitaria attribuita a ciascun condomino. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione il Re-
golamento di Condominio e la “Tabella oneri accessori - allegato G al decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mini- stro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2002, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 431/1987” (allegato). In ogni caso sono interamente a carico dei Conduttori le spese relative al servizio di pulizia, vuotatura fossa biologica, spurgo pozzetti acque chiare, al funzionamento e all’ordinaria ma- nutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettri- ca, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, e ogni altra connessa al funzionamento e alla manutenzione degli impianti e spazi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico dei Conduttori nella misura del 90%. I conduttori dichiarano di aver preso visione del criterio di ri- partizione delle spese condominiali e di accettarle. I conduttori assumono, a loro totale cura e spesa, il periodico taglio dell’erba e la manutenzione ordina- ria del giardino e le parti stabiliscono che in caso di inosservanza da parte dei conduttori di detto onere, vi provvederà il locatore addebitando la spesa relati- va ai conduttori. Tutti gli oneri per le utenze dell’unità locata (luce, gas, acqua, telefono, ecc.) e la tassa rifiuti urbani sono a carico del conduttore il quale do- vrà volturarle e/o allacciarle a proprio nome e a proprie spese.
Articolo 6 - Recesso dei conduttori.
I Conduttori, qualora ricorrano gravi motivi, possono recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccoman- data a/r al Locatore con preavviso di 6 (sei) mesi. I Conduttori dovranno prov- vedere al pagamento dell’imposta di registro e al conseguente adempimento presso l’Agenzia delle Entrate per la risoluzione anticipata del contratto.
Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa.
Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto di locazione ai sensi e per gli ef- fetti di cui all’art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle fat- tispecie previste all'art.8 del capitolato.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento o comunque per cause imputabili ai conduttori, il locatore ha diritto di pretendere la rifusione di tutti i danni in conseguenza dell'inadempimento. A tal fine potrà avvalersi della de- posito cauzionale definitivo, fatto salvo in ogni caso il maggior danno.
Articolo 8 – Sublocazione.
I Conduttori non potranno pena la risoluzione di diritto del contratto di cedere il presente contratto, sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare.
Articolo 9 - Consegna e riconsegna dei locali.
I Conduttori dichiarano di aver visitato l’unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto, esente da vizi che possano recare pregiudi- zio alla salute di chi vi abita, adeguata alle proprie specifiche esigenze, in par- ticolare per quanto riguarda tutti gli impianti, nonché gli infissi e serramenti, esonerando il Locatore da ogni e qualsiasi obbligo a effettuare adattamento di sorta. I Conduttori dichiarano di prendere l’unità immobiliare in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi e sottoscrizione del verbale di consegna, il giorno stesso della stipula del contratto, costituendosi da quel momento custo- di della medesima. I Conduttori si impegnano (art. 1590 c.c.) a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’hanno ricevuta, come risultante dal verbale di consegna fatto sempre salvo il deperimento d’uso, pe- na il risarcimento del danno.
I conduttori si impegnano, altresì, a rispettare e far rispettare dai propri familiari o domestici le norme del regolamento di condominio, riconoscono in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto. Si im- pegna inoltre ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini for- malmente comunicate dal Locatore o dall’Amministratore di condominio.
Articolo 10 - Danni per ritardata restituzione e penale.
Alla scadenza del contratto, i Conduttori, in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile locato, sono tenuti a corrispondere al Locatore fino alla riconse- gna, senza necessità di messa in mora, quale indennità d’occupazione preca- ria, il canone aggiornato, nonché la quota di spese di gestione di competenza.. Oltre all’indennità di occupazione come sopra determinata, le parti convengo- no espressamente fin d’ora che alla cessazione del contratto i Conduttori do- vranno corrispondere al Locatore a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel restituire l’immobile locato e fino alla riconsegna, un’ulteriore somma pari ad un ventesimo dell’indennità di occupazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Locatore al risarcimento di ogni maggior danno.
Articolo 11 - Conformità degli impianti e attestato di prestazione energetica.
Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
Il locatore dichiara che l’appartamento è in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, dichiarato agibile con certificato prot.n.64093 del 25.7.2007 e che gli impianti sono a norma.
Il locatore consegna ai conduttori, contestualmente alla firma del presente contratto, copia l’attestato di prestazione energetica datato dal
quale si evince che l'immobile concesso è in classe ………….. .
Articolo 12 - Addizioni e migliorie.
I Conduttori non possono compiere alcun lavoro, addizioni e/o innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni sull’unità immobiliare, senza il preventivo con- senso scritto del Locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l’autorizzazione verranno eseguiti a spe- se dei Conduttori e verranno rimossi, sempre a loro cura e spese, a fine loca- zione. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.
Articolo 13 - Manutenzioni e oneri dei Conduttori.
I Conduttori assumono l’obbligo della manutenzione ordinaria dell’immobile. Sono a carico dei Conduttori le riparazioni di piccola manutenzione, con parti- colare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua. Restano a carico del Locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzio- ne. A tal fine, i Conduttori saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordi- naria da eseguire sull’immobile. Le spese di manutenzione di eccezionale en- tità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) re- stano a carico del Locatore. Saranno a carico dei Conduttori le spese di allac- ciamento interno di luce, gas, acqua, telefono ecc. Oltre ai lavori che i Con-
duttori non abbiano eseguito pur essendo a loro carico, saranno addebitati ai Conduttori medesimi le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, non- ché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.
Articolo 14 - Riscaldamento e condizionamento.
Il Locatore dichiara che l’impianto presente nell’unità immobiliare locata viene consegnato a norma, e funzionante. In tale stato, i Conduttori si impegnano a mantenerlo e riconsegnarlo al Locatore al termine del contratto, assumendosi, con la sottoscrizione del medesimo, ogni onere e responsabilità di cui all’art. 11 del d.p.r. 412/1993. Per la buona conservazione e per garantire l’ottimale funzionamento dell’impianto di riscaldamento autonomo, i Conduttori si impe- gnano a far intervenire, a proprie cura e spese, un operatore specializzato e abilitato ai sensi della normativa vigente per la manutenzione ordinaria, la puli- zia, la verifica dell’effettivo tiraggio del tubo di esalazione fumi e la messa a punto della caldaia a gas, con frequenza annuale o inferiore secondo neces- sità e in breve a quanto previsto dalle norme di legge in materia di efficienza energetica. Di ciò il Conduttore dà espressa ed ampia garanzia al Locatore. Al momento della consegna dell’immobile viene altresì consegnato il libretto ine- rente l’impianto termico, debitamente compilato e sottoscritto, per la sola fase iniziale, dalla proprietà. Tale libretto dovrà esser aggiornato a cura dei Con- duttori e riconsegnato al Locatore al termine della locazione, completo di ogni sua parte. Tutti i costi, che nel corso del presente contratto e dei suoi eventuali rinnovi dovessero essere sostenuti sia per il funzionamento sia per la manu- tenzione ordinaria, saranno a carico dei Conduttori. Nel caso in cui si rendano
necessari interventi di manutenzione straordinaria all’impianto, i Conduttori, prima di far eseguire qualsiasi intervento, devono comunicarlo al Locatore, che si riserva il diritto di verificare la necessità o meno di tale intervento. Resta in- teso che saranno comunque a carico dei Conduttori gli interventi di manuten- zione straordinaria, ivi compresa la sostituzione della caldaia, ove i medesimi si rendano necessari a seguito di cattiva manutenzione ordinaria.
Articolo 15 – Responsabilità.
I Conduttori esonerano espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, di- pendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell’unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. I Condut- tori sono direttamente responsabili verso il Locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da perdite di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata. È fatto divieto ai conduttori di svolgere nell’unità locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria. I Conduttori si impegnano a riconsegnare i lo- cali alla scadenza liberi da persone e cose, puliti in ogni loro parte. È in ogni caso vietato ai Conduttori di compiere atti, e tenere comportamenti, che pos- sano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. I Conduttori si impegnano a non installare antenne esterne radiotelevisive e/o ricevitori satellitari (salvi il consenso scritto del Locatore e delibera favorevole del condominio), a non te- nere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio.
Articolo 16 - Accesso all’immobile.
Le Parti convengono che al Locatore è data facoltà, per motivate ragioni, di vi- sitare o di far visitare i locali affittati con preavviso di qualche giorno. I Condut- tori si impegnano a far accedere le maestranze per l’esecuzione di eventuali interventi urgenti o indilazionabili.
Articolo 17 - Oneri fiscali e di registrazione.
Le spese di registrazione, di bollo, quietanze e tutti gli adempimenti successive alla prima registrazione sono a carico del conduttore. In caso di risoluzione an- ticipata l’imposta dovuta è posta per intero a carico dei Conduttori. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile. Articolo 18 – Norme finali di rinvio.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rin- vio alle disposizioni vigenti del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali, in quanto applicabili, nonché al Regolamento del condominio di cui i Conduttori dichiarano di aver preso conoscenza mediante lettura integrale del testo.
Articolo 19 - Modifiche e/o integrazioni del contratto.
Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto, sotto pena di ineffi- cacia, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.
Articolo 20 - Domicilio.
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, i Conduttori eleggono domicilio nei locali
a lui locati e, ove essi più non li occupino o comunque detengano, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Articolo 21 - Risoluzione delle controversie.
Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di locazione insorta tra le parti, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
Articolo 22 - Informativa Privacy.
Ai sensi della legge n.196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente a co- municare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto di locazione.
Letto, approvato e sottoscritto
Allegato: (Tabella G - D.M. 30 dicembre 2002) Letto, approvato, confermato e sottoscritto.
Il Locatore
I Conduttori
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile i conduttori, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 7 (Clausola risolutiva espressa), 8 (Sublocazione), 10 (Danni per ritardata restituzione e penale), 15 (Responsabilità), 17 (Oneri fiscali e di registrazione), 21 (Risoluzione delle controversie), sopra riportati.
I Conduttori