CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA
28 marzo 2018
Testo coordinato
I N D I C E G E N E R A L E
CAPITOLO I - AREA CONTRATTUALE 14
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto 14
Art. 2 - Attività istituzionali 15
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni 15
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili 16
Art. 5 - Nozione di controllo 18
CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 19
Art. 6 – Assetti contrattuali – Decorrenze e scadenze 19
Art. 7 - Procedura di rinnovo 20
Art. 8 – Apposito elemento della retribuzione 20
Art. 9 - Osservatorio nazionale 21
Art. 12 - Incontri semestrali 28
Art. 13 – Commissione nazionale sulle pari opportunità 29
Art. 15 - Organismo paritetico sulla formazione 30
Art. 16 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda 30
Art. 17 - Distacco del personale 31
Art. 20 - Procedura in tema di orari di lavoro 33
Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete 34
Art. 22 - Controlli a distanza 35
Art. 23 – Dichiarazione delle Parti 35
CAPITOLO III - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE 36
Art. 24 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate 36
Art. 25 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti - Controversie collettive aziendali 38
CAPITOLO IV - POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE 39
Art. 26 - Apprendistato professionalizzante 40
Art. 27 - Somministrazione di lavoro 43
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale 44
Art. 30 – Work Life Balance 53
CAPITOLO V - DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 55
Art. 32 - Obblighi delle Parti 55
Art. 33 - Servizio di cassa e gestione di valori 56
Art. 34 - Reperibilità e intervento 57
Art. 35 - Lavoratrice/lavoratore sottoposto a procedimento penale 57
Art. 36 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni 58
Art. 37 - Responsabilità civile verso terzi 59
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari 60
Art. 39 - Estinzione dell’azione disciplinare 60
CAPITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO 61
Art. 40 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione 61
Art. 41 - Livello retributivo di inserimento professionale 62
Art. 42 - Tredicesima mensilità 62
Art. 44 - Premio Variabile di risultato sostitutivo del Premio Aziendale e del Sistema incentivante 65
Art. 46 - Compensi agli ufficiali 66
Art. 47 - Compensi ai messi 66
Art. 48 - Legge 2 aprile 1958 n. 377, art. 13 - Compensi 66
Art. 49 - Compensi per adibizione alla notifica 67
Art. 50 - Trattamento economico nei contratti integrativi aziendali 67
Art. 52 - Sistema incentivante 67
Art. 53 - Distinzione delle “piazze” 68
CAPITOLO VII - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE 69
Art. 54 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività 69
Art. 56 - Permessi per ex festività 72
CAPITOLO VIII - POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA 74
Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale 74
Art. 58 - Malattie e infortuni 75
Art. 61 - Lavoratrici/lavoratori studenti 80
Art. 63 - Assistenza sanitaria 84
Art. 65 - Modalità di attuazione dell’orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale 85
Art. 67 - Pausa per addetti ai centralini 86
Art. 68 - Indennità per centralinisti non vedenti 86
Art. 69- Iniziative sociali 86
Art. 73 - Sviluppo professionale e di carriera 94
Art. 74 - Criteri di valutazione professionale 95
Art. 75 - Valutazione della lavoratrice/lavoratore 95
Art. 76 - Coinvolgimento sindacale 96
CAPITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 97
Art. 77 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio 97
Art. 80 - Rivalsa per danni arrecati all’Ente/Aziende 99
Art. 81 - Preavviso per cessazione del rapporto di lavoro art. 77 lett. a) e ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore 99
Art. 82 - Contestazioni 100
Art. 83 - Trattamento di fine rapporto 100
PARTE SPECIALE - QUADRI DIRETTIVI 102
CAPITOLO XII - QUADRI DIRETTIVI 103
Art. 84 - Definizione ed inquadramento 103
Art. 85 - Fungibilità - Sostituzioni 106
Art. 86 - Trattamento economico 106
Art. 87 - Scatti di anzianità 107
Art. 88 - Formazione e sviluppo professionale 107
Art. 89 - Prestazione lavorativa 108
Art. 90 - Trasferimenti 110
Art. 91 – Legge 23 luglio 1991 n. 223 113
PARTE SPECIALE - AREE PROFESSIONALI 114
CAPITOLO XIII - AREE PROFESSIONALI 115
Art. 92 - Inquadramento del personale 115
Art. 93 - 1ª Area professionale 116
Art. 94 - 2ª Area professionale 116
Art. 95 - 3ª Area Professionale 119
Art. 96 - Trattamento economico 121
Art. 97 - Scatti di anzianità 121
Art. 98 - Sviluppo professionale 121
Art. 99 – Rotazioni 122
Art. 100 – Sostituzioni 122
Art. 101 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore 123
Art. 102 - Orario settimanale 124
Art. 103 - Orario giornaliero 125
Art. 104 - Turni 126
Art. 105 - Orario di sportello 128
Art. 106 – Intervallo 129
Art. 107 - Orario multiperiodale 129
Art. 108 - Banca delle ore - Lavoro straordinario 130
Art. 109 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività 133
Art. 110 - Flessibilità individuali 134
Art. 111 - Orario di lavoro - Ufficiali di riscossione 135
Art. 112 - Ausiliari - Vigilanza e custodia 135
Art. 113 – Automatismi 137
Art. 114 - Trasferimenti 137
ALLEGATI 140
ALLEGATO 1 TABELLE ECONOMICHE Una Tantum (tab. A.) 141
ALLEGATO 2 TABELLE ECONOMICHE (tab. B) - Livello retributivo di inserimento professionale (tab. C) - IVC triennio 2015-2018 (tab. D) - altre (tabb. E e F) 142
ALLEGATO 3 INDENNITÀ E COMPENSI VARI (tab. G) 145
ALLEGATO 4 CONCORSO SPESE TRANVIARIE (tab. H) 146
ALLEGATO 5 INDENNITÀ DI RISCHIO (tab. I) 147
ALLEGATO 6 PREAVVISO (tabb. L, M, N, O) 148
ALLEGATO 7 MISSIONI E DIARIE (tab. P) 152
ALLEGATO 8 COMPENSI AGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE (tab. Q) 153
APPENDICI 154
APPENDICE 1 IMPEGNI DELLE PARTI NAZIONALI 155
APPENDICE 2 AGIBILITÀ SINDACALI 156
APPENDICE 3 INFORMATIVA ALLE OO.SS 157
APPENDICE 4 LETTERA DELLE OO.SS. FABI, FISAC/CGIL, FIRST/CISL E UILCA 158
APPENDICE 5 PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008 159
APPENDICE 6 ACCORDO IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL 12 LUGLIO 2017 E VERBALE DI RIUNIONE SUL REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI RLS DEL 28 LUGLIO 2017 162
APPENDICE 7 ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI “SMART WORKING” DEL 10 GENNAIO 2019 171
RIFERIMENTI CONTRATTUALI 175
CCNL 12 LUGLIO 1995 E 17 LUGLIO 1995 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CASSE DI RISPARMIO) - ESTRATTO 176
PARTE ECONOMICA - ESTRATTO 182
CCNL 12 LUGLIO 1995 - ESTRATTO 183
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 189
DECRETO LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 190
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159 198
DECRETO LEGGE 30 settembre 2005 n. 203 217
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 232
DECRETO 18 aprile 2016 n. 95439 235
DECRETO 8 maggio 2016 n. 55 250
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i 253
INDICE ANALITICO - ALFABETICO 276
Il 28 marzo 2018 in Roma
tra
AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE rappresentata dal Presidente Ernesto Maria Ruffini, dal Direttore dell’Area Risorse Umane e Organizzazione Massimo Pinzarrone, dal Direttore della Direzione Risorse Umane Raffaele Visconti, dal Responsabile del Settore Disciplinare e Relazioni Sindacali Pasquale Di Chiaro, dal Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali Alberto Iavarone con la collaborazione di Patrizia Ballani, Luciano Pugliese e Manuela Turchetti;
EQUITALIA GIUSTIZIA SpA rappresentata dall’Amministratore Delegato Paolo Bernardini e dal Responsabile Risorse Umane e Organizzazione Gianluca Ambrosio;
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.* rappresentata dal Consigliere Ketty Favazzo;
e
la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.) rappresentata dal Segretario Generale Lando Maria Sileoni, dai Segretari Generali Aggiunti Mauro Bossola, Giuliano De Filippis, dai Segretari Nazionali Gianfranco Bertinotti, Franco Casini, Giuseppe Milazzo, Mauro Morelli, Mattia Pari, Mauro Scarin, Fabio Scola, Giuliano Xausa e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Emanuele Amenta, Delfo Azzolin, Paolo Baldassarra, Luca Baroni, Carlo Bartesaghi, Ernesto Biondino, Tommaso Brindisi, Tiberio Carello, Stefano Cefaloni, Cristian Cervi, Paolo Citterio, Paola Cogli, Renato Colombo, Leonardo Comucci, Emanuele De Marchi, Michele Desideri, Concetta Di Benedetto, Vanessa Di Cola, Giovanni Donati, Guido Fasano, Gianpaolo Fontana, Alessandra Frigeri, Alessandro Frontini, Cristian Manzoni, Angelo Maranesi, Piergiuseppe Mazzoldi, Domenico Mazzucchi, Roberto Mercurio, Milazzo Carlo, Stefano Morini, Gaetano Motta, Marco Muratore, Ettore Necchi, Werner Pedoth, Danilo Piccioni, Gisella Protti, Aldo Quarantiello, Carmelo Sebastiano Raffa, Vincenzo Saporito, Antonella Sboro, Stefano Seghezza, Enrico Simonetti, Fabrizio Tanara, Riccardo Terranova, Mauro
* Riscossione Sicilia ha sottoscritto il CCNL in data 6 dicembre 2018
Tessadrelli, Cosimo Damiano Torraco, Alessandro Violini, Maurizio Zaramella e dal Coordinamento Nazionale Riscossione formato dalla Coordinatrice Anna Maria Landoni e da Rosalia Acconcia, Fabio Beccaccioli, Laura Rosa Cantaro, Antonio Cicalese, Gianfranco Covelli, Stefano Frattini, Luigi Furlan, Massimiliano Galbani, Riccardo Gonella, Carlo Andrea Montani, Raffaela Piscitelli, Patrizia Plasso, Giuseppe Restuccia, Francesco Spalluto, Salvatore Tramonte, Ambrogio Valsecchi;
la FEDERAZIONE ITALIANA RETI E SERVIZI DEL TERZIARIO (F.I.R.S.T. – C.I.S.L.) rappresentata
dal Segretario Generale Giulio Romani e dai Segretari Nazionali : Maurizio Arena, Sara Barberotti, Sabrina Brezzo, Alessandro Delfino, Roberto Garibotti, Pier Paolo Merlini, assistiti dal Coordinatore Nazionale dei Lavoratori delle aziende della Riscossione dei tributi Emma Marra e dai componenti il Coordinamento e Delegazione trattante: Maria Grazia Barone Zabbara, Graziano Bernabei, Pietro Di Quarto, Simone Innocenti, Elena Montechiari, Gianmauro Sette, Claudio Silvati , Giuseppe Spaducci e Pietro Cappelli;
la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO (FISAC
CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Giuliano Calcagni , dai componenti di segreteria Fulvia Busettini, Claudio Cornelli, Susy Esposito, Luca Esposito, Mario Gentile, Cinzia Ongaro, Giacomo Sturniolo e dalla delegazione trattante composta dal coordinatore nazionale Silvano Righi e dai componenti di segreteria nazionale Mario Cerminara, Enrica Diamanti, Alessandra Genco, Emanuela Luraschi, Gennaro Patera e Simona Ponzano;
la UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI (UILCA), rappresentata dal Segretario Generale Massimo Masi, dai Segretari Nazionali Giuseppe Bilanzuoli, Simona Cambiati, Giuseppe Del Vecchio, Fulvio Furlan, Renato Pellegrini, Giovanna Ricci, Mariangela Verga e dai Segretari dei Coordinamenti Aziendali Fabrizio Benzi, Stefano Maria Grosso Campana, Alberto Miotti, Luca Piovan, Lorenzo Romboli, Salvatore Ruocco, Alberto Tartaglione, Cosimo Trupo ed Emiliano Vitale;
si è convenuto
di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti da Agenzia delle entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia e Riscossione Sicilia.
La redazione del testo coordinato del contratto è stata completata l’8 febbraio 2019.
Il percorso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, in tutte le sue fasi, si è svolto in un contesto economico caratterizzato da un lungo periodo di recessione e di deflazione che solo negli ultimi mesi ha lasciato spazio a prospettive più ottimistiche, legate ad una visione di maggiore solidità degli indicatori macroeconomici fondamentali.
Tale difficile quadro non ha mancato di caratterizzare, marcatamente, l’intero settore della riscossione che, oltre alla perdurante fase di incertezza dei suddetti indici economici, ha dovuto fronteggiare le forti criticità generate dalle norme che, modificando il sistema remunerativo dell’aggio e depotenziando l’incisività delle misure per il recupero dei crediti da riscossione, hanno consistentemente ridotto nel tempo i margini di remunerazione aziendale.
In aggiunta a quanto sopra, lo scenario, già sufficientemente critico, è stato ulteriormente complicato dall’emanazione dei noti provvedimenti di legge di contenimento della spesa pubblica - rinnovati nel corso degli anni - che, includendo l’allora esistente Gruppo Equitalia nel novero delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, hanno comportato un generale “blocco” delle dinamiche retributive in coincidenza con la scadenza contrattuale del CCNL determinando, oltre l’impossibilità di procedere al rinnovo della parte economica del medesimo, significative limitazioni su tutti gli aspetti della gestione dei rapporti di lavoro che potessero comportare incrementi di fatto della retribuzione individuale.
In tale prospettiva, l’articolato e complesso percorso di rinnovo ha dovuto tenere conto e rendere pienamente compatibili i livelli di incremento complessivo degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche e normative del CCNL anche mediante un riequilibrio complessivo delle voci di spesa, non solo del fattore lavoro, perseguendo costantemente l’obiettivo di migliorare il rapporto con i contribuenti, investendo con la massima efficacia le risorse disponibili in prodotti/servizi a questi offerti caratterizzati da maggiore innovatività, con l’ulteriore scopo di valorizzare la professionalità delle risorse umane.
Altro elemento, infine, che ha caratterizzato il percorso di rinnovo del CCNL, sotto il profilo del riassetto organizzativo del sistema della riscossione in Italia è l’entrata in vigore, a far data dal 1° luglio 2017, della Legge n. 225/2016 di riforma del Settore della Riscossione che, attraverso il superamento del precedente Gruppo Equitalia e la creazione dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione e anche
grazie allo sviluppo di forti sinergie con l’Agenzia delle Entrate, ha impresso una forte accelerazione alla definitiva unificazione del governo dei processi organizzativi e produttivi e l’integrazione delle politiche delle risorse umane e materiali allocate sul territorio Nazionale.
È nata pertanto da tali premesse l’esigenza di improntare e modellare l’intero negoziato e l’impalcatura contrattuale ad una maggiore aderenza alle mutate esigenze dell’organizzazione aziendale; vale la pena a tal fine riconoscere l’impegno degli attori sociali che hanno contribuito, nel rispetto dei ruoli e con professionalità, a consolidare il contenuto valoriale della missione dell’Ente, impegnandosi reciprocamente ad incrementare quotidianamente l’efficacia e la qualità dei servizi ai cittadini ed ai contribuenti.
In tale ottica devono intendersi gli sforzi comuni profusi nella valorizzazione delle misure che non solo tutelano sia le retribuzioni che gli aspetti normativi, ma incentivano altresì la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nonché l’accesso al lavoro delle generazioni più giovani.
Le Parti intendono confermare la centralità del Contratto Nazionale e salvaguardare i principi della contrattazione di secondo livello, nell’ambito dei demandi della contrattazione di primo livello. Il sistema delle relazioni industriali dovrà rispondere ancora più efficacemente all’esigenza di divenire spazio per consultazione ed approfondimento delle scelte delle politiche aziendali, stanza di compensazione per la prevenzione dei conflitti nonché strumento di coinvolgimento delle risorse sui mezzi da adottare nel servizio ai cittadini.
Le Parti al fine di regolare l’assetto della contrattazione collettiva, assumono come proprio lo spirito dell’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo Interconfederale del 9 marzo 2018.
* * *
Il presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria ed inscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità.
* * *
Il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed è soggetto alle norme del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, così come integrate e modificate dall’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che attribuisce la titolarità della riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, le cui funzioni sono svolte, a far data dal 1° luglio 2017 dall'Ente pubblico economico strumentale, denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione” (AdeR), istituito ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, Ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL ammesse alla contrattazione, accogliendo lo spirito dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e ai sensi del successivo Protocollo nazionale di Settore sulle agibilità sindacali dell’11 febbraio 2016, presentano singolarmente una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti, verificata alla data del 31 maggio 2016, in base alla clausola in calce al citato Protocollo.
Dichiarazione delle Parti
* * *
Gli aumenti economici previsti dal presente CCNL sono comprensivi degli adeguamenti inflattivi per gli anni 2016-2017-2018.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti dichiarano che, completato l’iter di stesura dell’articolato contrattuale, avvieranno a breve i lavori propedeutici al rinnovo del CCNL.
AREA CONTRATTUALE
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti di Agenzia delle entrate – Riscossione, di Equitalia Giustizia S.p.A. e di Riscossione Sicilia S.p.A.
2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento e le esigenze del sistema (v. gli articoli che seguono).
3. Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione, per le attività di cui all’articolo 3 che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l’espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 16, che dovrà comunque coinvolgere sia l’azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi.
5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l’applicazione dei contratti complementari, che saranno concordati dalle Parti nazionali, che l’appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto, in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4.
* * *
6. Sono esclusi dall’applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
a) coloro che, per determinazione della azienda, appartengono alla categoria dei dirigenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato con separato contratto collettivo;
b) il personale espressamente assunto o normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi diretta relazione con la funzione di riscossione.
Nota a verbale
Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. b) del presente articolo, devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio, le mense, le colonie, ecc.
Art. 2 - Attività istituzionali
1. Le principali attività istituzionali sono costituite da:
a) riscossione delle entrate pubbliche tramite ruolo o versamenti spontanei;
b) fiscalità locale;
c) recupero crediti;
d)eventuali ulteriori attività attribuite all’Ente/Aziende tramite provvedimenti legislativi.
2. Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, norme volte a definire per le attività di cui alle precedenti lettere b) e c):
- orario di lavoro;
- inquadramento nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo del personale stabilmente incaricato dall’Ente/Aziende di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale;
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.
3. Le previsioni di cui al secondo comma si applicano anche al personale addetto alle attività svolte tramite call-center.
4. Quanto previsto dal secondo e terzo alinea del secondo comma si applica al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
A) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
B) Servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività:
- nell'area sistema di pagamento: gestione dei pagamenti automatizzati o prenotati e l’uso di mezzi diversi dal contante;
- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori;
C) Gestione amministrativa degli immobili d'uso;
D) Attività di notifica.
2. Orario di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orario di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Capitolo XIII del presente contratto.
3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 12 dicembre 2001 si applica la seguente declaratoria di inquadramento:
- le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati dall’Ente/Aziende di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2a area professionale, 3° livello retributivo.
4. Per i servizi di elaborazione dati:
- le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del settore della riscossione dei tributi, ma adeguandoli alle necessità di contenuti professionali tipici;
- in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
1. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
a. lavorazioni di data entry, (relative alle attività di back-office, compresa la lettura ottica);
b. trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, ecc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori;
c. attività di supporto tecnico funzionale per i sistemi di pagamento automatizzato, comprese le attività esclusivamente di supporto tecnico funzionale dei pagamenti a mezzo call – center;
d. gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso), servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza;
e. attività di supporto tecnico-funzionale concernenti la fiscalità ed altre entrate locali.
2. Eventuali future nuove attività, complementari e/o accessorie appaltabili, diverse da quelle suindicate, potranno venire individuate, mediante confronto a livello nazionale, su istanza di ciascuna delle parti.
3. I contratti di appalto che siano aziendalmente in essere alla data di stipulazione del presente contratto mantengono la loro validità ed efficacia e le relative attività possono continuare ad essere affidate in appalto.
Chiarimento a verbale
Per “lavorazioni di data entry”, relative ad attività di back-office, si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quale, ad esempio, l’inserimento dati negli archivi informatici.
Norma transitoria
Quanto previsto nell’art. 148 del CCNL 12 luglio 1995 continua a trovare applicazione per i servizi di elaborazione dati.
Nota a verbale
L’Ente/Aziende si adopereranno affinché l’affidamento all’esterno successivo alla data di stipula del presente contratto di attività già svolte da personale dipendente non comporti ricadute sui livelli occupazionali dei relativi addetti.
CONTRATTI COMPLEMENTARI
4. Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all’art. 3 che precede (specifiche regolamentazioni);
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.
5. Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data del 12 dicembre 2001.
Art. 5 - Nozione di controllo
1. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3.
2. Sono altresì da riconoscere come controllate:
- la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con l’Azienda svolga per essa attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinare la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica,
nonché
- la società partecipata, che svolga attività di riscossione come previsto dalla Legge n. 248 del 2005 recepita dalla Regione Siciliana con propria Legge del 29 dicembre 2005 n. 19.
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Premessa
Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore della riscossione si caratterizzano per una dimensione nazionale di categoria e una aziendale.
Concordemente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dal Protocollo 23 luglio 2007, dall’Accordo Quadro 22 gennaio 2009, dal Protocollo 28 giugno 2011 e dal Protocollo 9 marzo 2018 nonché dall' art. 6 del presente contratto, i livelli di contrattazione sono due, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione delle materie trattate ai diversi livelli.
In considerazione inoltre dei cambiamenti apportati dalla riforma ai sensi dalla Legge
n. 225 del 1° dicembre 2016 e della nuova struttura organizzativa rispondente agli indirizzi nazionali e comunitari volti ad assicurare l'efficacia del sistema tributario, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.
Art. 6 – Assetti contrattuali – Decorrenze e scadenze
1. In relazione a quanto indicato nella Premessa, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata triennale per la parte normativa ed economica;
- un secondo livello di contrattazione riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dalla legge e/o dal contratto che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello.
2. Le parti datoriali applicano il proprio Contratto Integrativo Aziendale a tutto il personale gestito dalle medesime.
3. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2016, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2018.
4. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza.
Art. 7 - Procedura di rinnovo
1. Le Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del presente contratto.
2. Durante i 3 mesi precedenti la scadenza del contratto e per il mese successivo a detta scadenza – ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva – le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’apposito elemento della retribuzione di cui all’art. 8.
Art. 8 – Apposito elemento della retribuzione
1. In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto alle lavoratrici/lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “apposito elemento della retribuzione.
2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% dell’indice dei prezzi al consumo programmato (IPCA), applicato come segue:
- per le aree professionali: 88% della voce stipendio;
- per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio;
- per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74, 10° comma, del contratto collettivo nazionale 12 dicembre 2001;
- per il 4° livello dei quadri direttivi:
79% della voce stipendio;
87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74, 10° comma del CCNL 12 dicembre 2001 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’indice dei prezzi al consumo programmato (IPCA).
4. L’apposito elemento della retribuzione non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 9 - Osservatorio nazionale
1. All’Osservatorio nazionale - composto dai rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale delle lavoratrici/lavoratori stipulante e nello stesso numero massimo per Agenzia delle Entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro;
b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
c) evoluzione della ristrutturazione del settore della riscossione dei tributi, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;
d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
e) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
f) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
g) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
h) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;
i) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
j) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze dall’Ente/Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
k) assetto previdenziale del settore;
l) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
m) trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e delle disposizioni dell'Autorità garante.
n) elementi conoscitivi rivenienti dall’informativa di cui all’art. 11, comma 1, lett. c).
2. L’Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso Agenzia delle Entrate – Riscossione.
3. I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.
4. Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni del Presidente e del Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori, il Vice Presidente viene eletto da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. e viceversa.
5. Il Presidente e il Vice Presidente dell’Osservatorio nazionale costituiscono l’ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell’attività dell’Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
6. Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una “banca dati” gestita operativamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione con accesso da parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
7. Attraverso la “banca dati” si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l’esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell’Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
8. L’Osservatorio sottopone, di volta in volta, all’approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.
9. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l'anno.
10. Nell’ambito dell’Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.
Art. 10 – Arbitrato
1. Ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c., è istituito a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma.
a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione, da Riscossione Sicilia S.p.A. o da Equitalia Giustizia SpA e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dalla lavoratrice/lavoratore ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e da Agenzia delle Entrate – Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A. o Equitalia Giustizia SpA
b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta di Agenzia delle Entrate – Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A. o Equitalia Giustizia SpA o dell’Organizzazione sindacale adita dalla lavoratrice/lavoratore, dal Presidente del Tribunale competente per territorio (Roma o Palermo).
c) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.
g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura di Agenzia delle Entrate – Riscossione o Equitalia Giustizia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A..
h) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento dell’eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
l) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
m) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le Parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
n) Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le Parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le Parti e sospende il procedimento: ove le Parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c..
p) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
q) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.
Nota a verbale
Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.
Chiarimento a verbale
Per garantire la necessaria terzietà e autonomia decisionale e nell’esperimento delle procedure di arbitrato riportate nei commi che precedono, la composizione dei collegi arbitrali dovrà evitare che membri designati da parte datoriale si trovino in situazione di potenziale conflitto di interessi per la risoluzione delle controversie in argomento.
Art. 11 – Incontro annuale
1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l’Ente/Aziende forniscono unitariamente a tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, entro trenta giorni dalla data della richiesta, anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le Parti:
A) PROSPETTIVE STRATEGICHE
1. andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all’anno successivo;
2. processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all’innovazione ed allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
3. modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
4. verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli Accordi aziendali ex artt. 16 e 19.
B) PROFILO STRUTTURALE
1. numero delle lavoratrici/lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive;
2. andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
3. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dall’Ente/Aziende da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 99;
4. andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto, distinte per singole unità produttive, ivi compresi gli stage;
5. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale;
6. previsioni di massima sull’andamento occupazionale complessivo per l’anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l’incontro;
7. distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna, ivi inclusi i cosiddetti punti di consulenza e similari.
C) QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE
1. modalità applicative di quanto realizzato nell’ambito di talune materie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 20), formazione del personale (art.72), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 76), sistema incentivante (art. 52);
2. modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del personale e telelavoro.
La valutazione delle Parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere effettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:
- livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;
- totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale/totale domande accolte;
- dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;
- distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi/totale dipendenti; numero dei ricorsi accolti.
Le risultanze dell’informativa di cui al 1° comma della presente lett. C) potranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l’attività dell’Osservatorio nazionale paritetico di cui all’art. 9 del presente contratto.
D) INTERVENTI SPECIFICI
1. interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività di riscossione dei tributi, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore delle lavoratrici/lavoratori colpiti da eventi criminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia;
3. misure tecniche o organizzative adottate – compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza – e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge in materia di antiriciclaggio;
4. posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni dell’Ente/Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
5. introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
6. azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici.
2. All’incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui l’Ente/Aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
3. Con cadenza semestrale le Parti effettuano – su richiesta degli organismi sindacali aziendali – un incontro di verifica relativamente ai temi dell’incontro annuale.
Nota a verbale
1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all’anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l’Ente/Aziende suddividono le informazioni – che saranno fornite, anche in formato elettronico - per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.
Art. 12 - Incontri semestrali
1. Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica delle lavoratrici/lavoratori per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni dei rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.
3. Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All’inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell’incontro medesimo.
4. Le predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori che intendano partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all’Ente/Aziende i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre ovvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che le lavoratrici/lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
5. A detti dirigenti l’Ente/Aziende accorderanno permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
6. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale, verrà fornita una informativa in merito agli eventi criminosi e potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale.
Dichiarazione dell’Ente/Aziende
L’Ente/Aziende confermano il proprio intendimento di convocare in caso di richieste di incontro semestrale, ai sensi del comma 4, tutte le OO.SS. presenti nell’ambito territoriale interessato dell’Ente/Aziende; qualora la rappresentatività sindacale fosse distribuita in maniera disgiunta, l’Ente/Aziende si riservano comunque il diritto di convocare nella riunione suddetta le OO.SS. in maniera tale da garantire il rispetto del criterio di rappresentatività.
Art. 13 – Commissione nazionale sulle pari opportunità
1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Riscossione Sicilia S.p.A., Equitalia Giustizia SpA e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari opportunità.
2. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:
- stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;
- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale.
Art. 14 - Pari opportunità
1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l'obiettivo di valorizzare le risorse femminili.
2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti.
3. L’informativa e la valutazione sono finalizzati ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all'articolo che precede.
5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a
due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:
- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;
- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.
Art. 15 - Organismo paritetico sulla formazione
1. Le Parti possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con l’organismo di cui all’art. 72 al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.
2. In particolare per quanto attiene l’accesso ai finanziamenti del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua di riferimento, le Parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità.
Art. 16 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda
1. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l’informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
2. L’informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per le lavoratrici/lavoratori, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell’attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l’Ente/Aziende e gli organismi sindacali.
4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all’informativa di cui al primo comma.
5. Qualora in questa fase non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l’Ente/Aziende possono attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale.
Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente.
6. Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.
7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l’impresa cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al 1° comma del presente articolo.
8. Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Art. 17 - Distacco del personale
1. Laddove lo richiedano specifiche situazioni, l’Ente/Aziende possono disporre, dandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l’azienda distaccante.
2. Alla lavoratrice/lavoratore distaccato sarà corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall’azienda distaccante e l’eventuale premio incentivante dell’Ente/Aziende distaccatarie che ne comunicheranno criteri e modalità. Al lavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale.
Nell’ipotesi in cui sia previsto il premio variabile di risultato a livello di Ente/Aziende le Parti stabiliranno se detto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni, dal distaccante o dal distaccatario.
3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l’Ente/Aziende forniscono preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli artt. 16 e 19 una informativa per loro osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa stessa, sulle motivazioni e sui trattamenti, nonché, in
generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa.
4. Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma, delle modalità di rientro degli interessati, nonché della complessiva continuità dello sviluppo professionale del lavoratore.
5. Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine, l’Ente/Aziende rendono operativi i propri provvedimenti.
Art. 18 - Appalti
1. All’atto della stipulazione di un contratto di appalto, di opere e servizi, l’Ente/Aziende committenti deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l’impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
2. L’Ente/Aziende committenti, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunicano agli organi di coordinamento e/o alle rappresentanze sindacali nazionali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
3. L’Ente/Aziende committenti si impegnano a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra.
4. L’Ente/Aziende che decidono un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all’area contrattuale, così come indicato all’art. 4, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
5. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere ad Agenzia delle Entrate – Riscossione o ad Equitalia Giustizia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A. di esaminare la questione in sede nazionale.
Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l’Ente/Aziende possono rendere operativa la decisione.
Norma transitoria
In considerazione del rinnovo del presente CCNL con riferimento al comma 2, per l’anno 2018 viene fornita su richiesta delle OO.SS. informativa concernente gli appalti in essere alla data di stipula del presente Contratto.
Art. 19 - Occupazione
1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, l’Ente/Aziende, in presenza di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell’Ente/Azienda. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi erariali ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e del DM n. 95439 del 18 aprile 2016», l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 17, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c. Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per le lavoratrici/lavoratori interessati.
3. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.
Art. 20 - Procedura in tema di orari di lavoro
1. L’Ente/Aziende, nel corso di un apposito incontro, comunicano preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche,
organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
2. L’Ente/Aziende - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro tre giorni dal ricevimento dell'informativa avviano una procedura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa stessa, per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
3. Al termine della procedura l’Ente/Aziende possono comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze delle lavoratrici/lavoratori.
4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell'andamento della banca delle ore.
Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete
1. In sede nazionale potranno venir proposte da parte dell’Ente/Aziende interessati intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete.
2. L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
3. Le intese anzidette verranno realizzate fra l’Ente/Aziende e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
4. Prima di dar luogo ai relativi incontri, l’Ente/Aziende provvederanno ad informare le Organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente contratto.
5. Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.
6. Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle Organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici/lavoratori di cui al 4° comma. Ove le predette Organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale tra le Parti aziendali, con l’assistenza di dette organizzazioni
nazionali e di Agenzia delle Entrate – Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A., o Equitalia Giustizia SpA per una preliminare valutazione dell’argomento.
Art. 22 - Controlli a distanza
1. Le Parti stipulanti attiveranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.
2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.
Art. 23 – Dichiarazione delle Parti
1. Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un’apposita commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l’articolo 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.
2. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 1 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazioni di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 1.
CAPITOLO III CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Art. 24 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate
1. I contratti integrativi aziendali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
3. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. I contratti integrativi intervengono tra l’Ente/Aziende e apposite delegazioni sindacali costituite - per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto collettivo di lavoro - da dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali dell’organizzazione stessa, in numero non superiore a due.
5. Nel caso di organizzazione firmataria del presente contratto che, pur annoverando iscritti nell’Ente/Aziende, non abbia proprie rappresentanze sindacali nell’Ente/Aziende stesse, la delegazione di cui al comma precedente è costituita da dirigenti dell’organizzazione medesima in numero non superiore a tre con la partecipazione, in numero non superiore a due, delle lavoratrici/lavoratori dall’Ente/Aziende iscritti all’organizzazione interessata.
6. I nominativi dei componenti le delegazioni abilitate alla stipulazione del contratto integrativo aziendale - da designarsi secondo i criteri e le procedure interne di ciascuna organizzazione sindacale interessata - devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’Ente/Aziende ad opera delle organizzazioni stesse.
7. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali – dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire all’Ente/Aziende e/o alle delegazioni sindacali
aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e/o a Riscossione Sicilia S.p.A. e/o Equitalia Giustizia SpA e/o alle Segreterie Nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.
8. La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi.
9. Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
a) premio aziendale;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro;
d) assistenza sanitaria;
e) previdenza complementare;
f) compensi di cui agli artt. 46 e 47.
10. Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
Dichiarazione delle Parti:
1. Le Parti confermano il proprio forte impegno affinché il premio aziendale abbia le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale ai sensi dell'art. 43 e ribadiscono la necessità di un fermo richiamo a tutti i soggetti coinvolti al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione integrativa aziendale previsti dal presente contratto nazionale.
2. Le Parti si danno atto che è stato raggiunto in data 30 luglio 2008 l’Accordo relativo alla Polizza Sanitaria di tutto il Gruppo Equitalia S.p.A., la cui copertura è stata negli anni rinnovata fino a coprire le annualità 2018-2019 per il personale di Agenzia delle entrate
- Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA.; non trova conseguentemente applicazione la lettera d) del comma 9 relativa al demando alla contrattazione integrativa aziendale.
Peraltro la lettera d) del comma 9 riprenderà efficacia ove le Parti non abbiano provveduto, per il periodo successivo, a definire una copertura assicurativa al personale, ovvero nei casi di mancata copertura assicurativa.
Raccomandazione
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni Sindacali delle lavoratrici/lavoratori, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. raccomandano di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) le lavoratrici/lavoratori dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell’Ente/Aziende datrici di lavoro.
Art. 25 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti - Controversie collettive aziendali
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
3. È comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
4. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede Agenzia delle Entrate – Riscossione ovvero, per quanto di riferimento, in sede Riscossione Sicilia S.p.A. entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l’obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei rappresentanti dall’Ente/Aziende interessate e delle relative strutture sindacali.
CAPITOLO IV POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE
Premessa
Le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l’occupazione è finalizzata:
• a non disperdere il patrimonio umano e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
• a favorire l’occupazione stabile;
• a favorire le esigenze di flessibilità dell’organizzazione.
In coerenza con tali obiettivi l’Ente/Aziende valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, le lavoratrici/lavoratori assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato.
Per il periodo di vigenza del presente contratto l’Ente/Aziende non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente.
Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di occupazione, l’Ente/Aziende potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di Legge e di contratto.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti stipulanti auspicano che in occasione dell’elaborazione dei piani industriali venga dedicata attenzione agli assetti, anche occupazionali, del sistema della riscossione nel Mezzogiorno d’Italia.
Art. 26 - Apprendistato professionalizzante
Premessa
In tema di apprendistato, le Parti hanno inteso disciplinare prioritariamente l’apprendistato professionalizzante, ai sensi del D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47) quale tipico contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Inquadramento
1. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale di cui all’art. 95 del presente contratto ed alle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Trattamento economico
2. In tema di trattamento economico, qualora la lavoratrice/lavoratore venga assunto con contratto di apprendistato professionalizzante nella 3° area professionale 1° livello retributivo, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 41 in materia di salario di ingresso, per un periodo di 4 anni.
Durata
3. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni.
Costituzione
4. Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.
Periodo di prova
5. L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 2 mesi.
Anzianità
6. Al termine dell’apprendistato, ove nessuna delle Parti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e, limitatamente alla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.
Malattia e infortunio
7. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’Ente/Aziende conservano il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore della lavoratrice/lavoratore assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:
• 6 mesi in caso di comporto c.d. secco,
• 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.
Raccomandazione
Agenzia delle entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all’art. 58 del presente contratto.
Formazione
8. Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall’art. 44, comma 3, del D.Lgs.
n. 81 del 2015 in tema di formazione di base e trasversale e fermo restando il raccordo con le relative regolamentazioni, predisposte d’intesa con le Parti sociali si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a) nei confronti di ciascun apprendista l’Ente/Aziende è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’Ente/Aziende, di 120 ore su base annua per la durata del triennio per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’Ente/Aziende interessato, o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA previo accordo sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 81 del 2015. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;
b) il percorso formativo sarà declinato nel “piano formativo individuale”. Per l’intera durata del “piano formativo individuale” dovrà essere garantita – ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81 del 2015 – la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate;
c) per la formazione degli apprendisti l’Ente/Aziende articolerà le attività formative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli apprendisti, di tipo professionalizzante, specifici in relazione alla qualificazione professionale da
acquisire. In assenza di regolamentazioni regionali relative all’offerta formativa pubblica di cui all’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2015, le attività formative di base e trasversale, pari a 120 ore su base annua per la durata del triennio, dovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto:
1) competenze relazionali:
- saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- saper definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa;
2) competenze in materia di organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro;
- conoscere i principali elementi economici;
- conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia e efficienza);
- conoscere il contesto di riferimento;
3) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
4) competenze in materia di sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà – di massima – effettuata nel primo anno.
Le attività formative professionalizzanti e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto dell’Ente/Aziende;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall’impresa;
d) deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le modalità definite dalla normativa in materia;
e) al fine di consentire all’interessato conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni del CCNL in tema di fungibilità, l’impresa può disporre il passaggio dell’apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità della formazione già effettuata.
Documentazione
9. Al termine del contratto di apprendistato, l’Ente/Aziende rilasciano alle lavoratrici/lavoratori la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia.
Criteri di computo degli apprendisti
10. Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa sulle libertà sindacali.
Rinvii
11. Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali, dai comma che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo X (Addestramento-Formazione) e di quant’altro incompatibile con tale tipologia contrattuale.
Art. 27 - Somministrazione di lavoro
1. Il numero delle lavoratrici/lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall’Ente/Aziende non può superare il 5% del personale dipendente dall’Ente/Aziende medesimi con contratto a tempo indeterminato.
La predetta percentuale è pari all’ 8% per le aziende che occupino fino a 200 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
2. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015 le Parti definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione alle lavoratrici/lavoratori interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all’andamento economico dell’Ente/Aziende (premio aziendale).
3. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2015 i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore della riscossione per favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
Normativa applicabile
2. Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:
a) Assenze e ferie
Nei confronti delle lavoratrici/lavoratori il cui orario di lavoro sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario.
Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che nel corso dell’anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale la lavoratrice/lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.
La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art. 56.
Nelle giornate semifestive, le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale osservano l’orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato
calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.
b) Addestramento per i neo assunti
L’Ente/Aziende provvedono ad un addestramento delle lavoratrici/lavoratori, appartenenti alle tre aree professionali assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite dell’orario ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 108, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai commi 14 e 15 che seguono.
c) Anzianità
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.
Norma transitoria
In relazione a quanto previsto dalla presente lett. c), nei casi in cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l’Ente/Aziende dovranno riconsiderare tali periodi per intero.
Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1° gennaio 2002.
d) Agevolazioni per motivi di studio
Alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applicano, con l’esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l’art. 61 del presente contratto o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti:
- alle lavoratrici/lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato;
- i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa;
e) Formazione professionale
Alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica l’art. 72 del presente contratto proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro la lavoratrice/lavoratore ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’Ente/Aziende.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
3. I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati tra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore a tempo indeterminato ovvero a termine.
4. L’Ente/Aziende, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive possono accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratrici/lavoratori a tempo parziale.
5. L’Ente/Aziende - purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra - accolgono prioritariamente le domande di quelle lavoratrici/lavoratori in servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere alla Direzione dell’Ente/Aziende che gli vengano forniti chiarimenti.
6. L’Ente/Aziende favoriranno - ai fini della precedenza nell’accoglimento - le domande avanzate dalle lavoratrici/lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità.
7. L’Ente/Aziende comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnova annualmente l’informativa in caso di variazioni.
8. Il numero dei rapporti a tempo parziale, salvo diversi accordi in sede aziendale, non può superare le seguenti percentuali:
- 20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio;
- 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall’esterno.
9. Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, comprensivo delle lavoratrici/lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.
Prevalenza nelle mansioni
10. In deroga a quanto disposto dall’art. 92, comma 7 del presente contratto ed ai fini ivi previsti, nei confronti della lavoratrice/lavoratore a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l’utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato.
Trattamento economico
11. Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari e premio aziendale) contrattualmente prevista per la lavoratrice/lavoratore ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.
12. Se la lavoratrice/lavoratore è adibito ad attività per la quale è prevista l’indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa.
13. L’indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta alla lavoratrice/lavoratore a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento.
Prestazione lavorativa e orario di lavoro
14. Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all’art.89.
15. Per le 3 aree professionali, l’orario del personale a tempo parziale - fermo quanto previsto al comma 23 - viene fissato secondo i seguenti criteri:
a) la durata settimanale dell’orario del personale a tempo parziale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti, con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1ª area professionale, o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, può risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l’orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno;
b) le prestazioni lavorative sono concordate fra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto, in ogni caso, di una prestazione giornaliera massima di 9 ore.
c) la distribuzione dell’attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali aziendali;
d) alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orari o ex art. 62 del CCNL 12 luglio 1995 e viene attribuita, a far tempo dal 1° gennaio 2002, un’ulteriore riduzione di orario proporzionata al minore orario effettuato, rispetto a quella riconosciuta al personale a tempo pieno (durata dell’orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d’orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario;
e) le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo.
Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venire richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti dall’art. 108, del presente CCNL:
- operazione di quadratura contabile e di chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.
In alternativa al compenso per lavoro supplementare la lavoratrice/lavoratore può optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore di cui all’art. 108 del presente contratto.
È consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all’art. 108 del presente CCNL.
Chiarimento delle Parti
Le Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari deve corrispondere a quella del lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento.
Rotazioni
16. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere all’Ente/Aziende, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per le lavoratrici/lavoratori addetti alle mansioni di cassa) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.
17. L’Ente/Aziende valuteranno la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
18. Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, la lavoratrice/lavoratore interessato viene assegnato - all’atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno – alla stessa unità produttiva.
19. L’Ente/Aziende accoglieranno, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive le richieste della lavoratrice/lavoratore di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall’interessato.
20. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, la lavoratrice/lavoratore – sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni – può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
21. Nell’eventualità che l’Ente/Aziende - tenendo anche conto della manifestata disponibilità della lavoratrice/lavoratore ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta - ritengano la domanda accoglibile, comunicherà all’interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l’interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.
22. Comunque l’Ente/Aziende considereranno l’opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dalle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, prioritariamente rispetto all’adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dalla lavoratrice/lavoratore a tempo parziale e nella stessa unità produttiva.
Intese aziendali
23. Fermo quant’altro previsto nel presente articolo, fra l’Ente/Aziende e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di
richieste del personale e di esigenze dell’Ente/Aziende, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:
- superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;
- fissazione della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 14 e 15 che precedono;
- ulteriori specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di prestazioni supplementari.
* * *
24. La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.
Art. 29 – Telelavoro
1. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l’efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell’ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
2. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici.
Tipologie
3. Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati dall’Ente/Aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.
Costituzione del rapporto di lavoro
5. L’Ente/Aziende possono assumere lavoratoratrici/lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.
6. Nel primo caso l’Ente/Aziende devono precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.
7. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice/lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali.
L’Ente/Aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, accolgono la richiesta.
Prestazione lavorativa - Trattamento economico
8. La prestazione lavorativa della telelavoratrice/lavoratore si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l’Ente/Aziende sono tenute a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d’intesa tra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore interessato.
9. La telelavoratrice/lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall’Ente/Aziende, d’intesa con l’interessato.
In caso di impossibilità la telelavoratrice/lavoratore è tenuta a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Ente/Aziende.
10. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per la lavoratrice/lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
11. L’Ente/Aziende devono far conoscere alla telelavoratrice/lavoratore le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.
12. La telelavoratrice/lavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.
Rientri in azienda - Formazione
13. L’Ente/Aziende, per esigenze di servizio, possono chiamare la telelavoratrice/lavoratore presso l’unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario.
14. Devono concordarsi fra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore rientri periodici
presso l’Ente/Aziende.
15. L’Ente/Aziende forniscono alla telelavoratrice/lavoratore una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratrici/lavoratori.
16. Nel caso di rientro definitivo nell’Ente/Aziende con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l’Ente/Aziende procedono ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.
Diritti sindacali - Valutazioni e informative
17. Le telelavoratrici/lavoratori hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione delle telelavoratrici/lavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. L’Ente/Aziende istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, che gli interessati possono consultare fuori dell’orario di lavoro prestabilito.
18. I dati raccolti dall’Ente/Aziende per verificare il rispetto dei doveri della telelavoratrice/lavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
19. L’Ente/Aziende devono informare preventivamente l’interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.
20. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’Ente/Aziende hanno facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l’interessato.
21. Nell’ambito dell’incontro annuale l’Ente/Aziende forniscono un’informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro
caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) e si rendono disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell’applicazione della presente disciplina.
Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
22. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’Ente/Aziende provvedono ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’Ente/Aziende provvedono comunque a dotare la lavoratrice/lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’Ente/Aziende che si fanno carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in azienda della lavoratrice/lavoratore.
23. Le postazioni e le attrezzature sono fornite alla lavoratrice/lavoratore in comodato d’uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
24. Nei confronti della telelavoratrice/lavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle specificità della prestazione.
Sperimentalità della disciplina
25. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque in occasione dell’emanazione della prevista legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.
Art. 30 – Work Life Balance
1. Le Parti, consapevoli che l’investimento in valorizzazione del capitale umano implicherà sempre più l’individuazione di modalità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, convengono di introdurre, con il presente rinnovo, strumenti atti a favorire il “lavoro agile”.
2. In ragione di ciò, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL per predisporre nuove misure spazio temporali della prestazione lavorativa (c.d. “smart working”) da attivarsi in via sperimentale.
3.Analogamente, entro 90 giorni, le Parti, allo scopo di fornire alle lavoratrici/lavoratori strumenti di flessibilità per fronteggiare esigenze di assistenza ai familiari che necessitano di cure costanti, convengono l’introduzione dell’istituto della c.d. “cessione delle ferie solidali”.
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che in data 10 gennaio 2019 è stato sottoscritto a livello di Settore l’Accordo Quadro in materia di “smart working” (Appendice 7)
Art. 31 - Periodo di prova
1. Il periodo di prova deve risultare sempre dalla comunicazione di assunzione e non può superare i tre mesi.
2. Per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 1ª area professionale il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni.
3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova oltre il termine sopra previsto.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento senza preavviso.
5. Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando, come mese intero l’eventuale frazione di mese) fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’Ente/Aziende devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese) fino alla fine del mese in corso.
6. Il servizio prestato nel periodo di prova, durante il quale si applicano le norme del presente contratto con le eccezioni di cui al quarto comma del presente articolo, è computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.
7. Compiuto il periodo di prova, la lavoratrice/lavoratore s’intende confermato in servizio e deve essere iscritto da parte dell’Ente/Aziende, qualora previsto, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle aziende del servizio della riscossione, a norma dell’art. 8 della Legge 2 aprile 1958, n. 377, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
8. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso l’Ente/Aziende per almeno 3 mesi.
9. Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto
CAPITOLO V DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 32 - Obblighi delle Parti
1. Il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
2. Il personale ha il dovere di dare all’Ente/Aziende, nell’applicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive dell’Ente/Aziende stesse e le norme del presente Contratto. Il personale ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell’espletamento della propria attività lavorativa. La lavoratrice/lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all’Ente/Aziende. Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed è tenuto a notificare all’Ente/Aziende, l’eventuale esistenza di altro suo impiego o incarico.
3. L’Ente/Aziende devono porre la lavoratrice/lavoratore in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall’Ente/Aziende stessa con riferimento specifico alle mansioni che la lavoratrice/lavoratore medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l’addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.
4. Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l’orario di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello) mediante apposite riunioni nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
5. Le assenze devono essere giustificate all’Ente/Aziende senza ritardo.
6. Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti disciplinari.
7. Le assenze ingiustificate protratte oltre quindici giorni consecutivi costituiscono giustificato motivo di licenziamento della lavoratrice/lavoratore, salvo che la mancata giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza maggiore.
8. Il personale deve comunicare con sollecitudine all’Ente/Aziende ogni mutamento di residenza e domicilio.
9. Al personale è vietato in particolare di:
a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’Ente/Aziende, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’Ente/Aziende o incompatibile con i doveri di ufficio;
b) accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratrice/lavoratore addetto al servizio della riscossione dei tributi ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge;
c) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
d) entrare o trattenersi nei locali dell’Ente/Aziende fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
10. L’Ente/Aziende possono disporre che il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area professionale, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l’Ente/Aziende stesse forniscono all’interessato.
11. Per l’assunzione l’Ente/Aziende possono chiedere all’interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il certificato dei carichi pendenti.
Art. 33 - Servizio di cassa e gestione di valori
1. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori alla apertura dello sportello.
2. Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio di denaro o valori ha l’obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione degli stessi ad esso affidati.
3. Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi dell’Ente/Aziende di previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perché provvedano a destinarli alla pubblica assistenza.
4. Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dall’Ente/Aziende che, dopo aver sentito l’interessato, valutano i singoli casi anche in rapporto all’entità di tali deficienze.
5. Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità individuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale
da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l’Ente/Aziende non abbiano messo a disposizione dell’interessato; in mancanza di tali strumenti l’interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d’Italia o della Banca Centrale Europea.
Art. 34 - Reperibilità e intervento
1. L’Ente/Aziende hanno facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all’utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
2. Al personale di cui al comma che precede spettano:
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento;
- € 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di € 13,95;
- limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno tenuti in considerazione ai fini dell’autogestione della prestazione lavorativa di cui all’art. 89.
3. L’Ente/Aziende provvederanno a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell’ambito delle lavoratrici/lavoratori designati dall’Ente/Aziende stesse verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
Art. 35 - Lavoratrice/lavoratore sottoposto a procedimento penale
1. La lavoratrice/lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all’Ente/Aziende. Analogo obbligo incombe sulla lavoratrice/lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
2. Qualora l’Ente/Aziende in relazione a quanto previsto dall’art. 77, lett. c) e d) intendano rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la
valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto alla lavoratrice/lavoratore interessato.
3. L’Ente/Aziende possono anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio della lavoratrice/lavoratore interessato per motivi cautelari.
4. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto alla lavoratrice/lavoratore interessato e può essere mantenuto dall’Ente/Aziende per il tempo dalle medesime ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
5. La circostanza che la lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’Ente/Aziende, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.
6. La lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.
7. Anche durante il periodo di allontanamento della lavoratrice/lavoratore dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l’Ente/Aziende che per la lavoratrice/lavoratore medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 77.
Nota a verbale
Restano fermi gli effetti della norma transitoria in calce all’articolo 33 del CCNL 12 dicembre 2001.
Art. 36 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
1. Qualora nei confronti della lavoratrice/lavoratore venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell’Ente/Aziende, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. Nei casi di cui sopra, alla lavoratrice/lavoratore che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
3. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti della lavoratrice/lavoratore, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico dell’Ente/Aziende.
4. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’art. 35.
5. La lavoratrice/lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all’Ente/Aziende.
6. Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano alla lavoratrice/lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di Legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
Nota a verbale
Restano fermi gli effetti della norma transitoria in calce all’articolo 34 del CCNL 12 dicembre 2001.
Art. 37 - Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, e con modalità non in contrasto con il disposto dell’art. 3 comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Ente/Aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e delle altre lavoratrici/lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.
Dichiarazione delle Parti
In relazione a quanto sopra ed al disposto dell’art. 3 comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le Parti convengono sulla necessità di esaminare congiuntamente, successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL, gli eventuali orientamenti e chiarimenti legislativi in materia di copertura della responsabilità civile verso terzi di tutte le lavoratrici/lavoratori esposti al rischio suddetto.
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’Ente/Aziende, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, possono disporre l’allontanamento temporaneo della lavoratrice/lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
Art. 39 - Estinzione dell’azione disciplinare
1. L’azione disciplinare si estingue con le dimissioni del dipendente se accettate dall’Ente/Aziende.
2. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari e l’accettazione delle le dimissioni non pregiudicano però l’esercizio di ogni azione penale o civile derivante dal fatto per il quale siano stati applicati provvedimenti o presentate e accettate le dimissioni.
CAPITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 40 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione
1. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2017 viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” (v. Tab. A allegata in All. 1).
Tale importo:
- è computato pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio retribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
- viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2018, ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all’alinea che precede.
2. Per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate (Tab. B - Allegato 2).
3. L’assegno “ad personam” derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12 dicembre 2001 è rivalutabile sulla base dell’incremento di seguito indicato:
- 1° gennaio 2018: 5,25%
4. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (All. 3).
5. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
Norma Transitoria
Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2016 e la data di stipulazione del presente CCNL, gli effetti economici relativi a detto periodo si
applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex D.M. 24 novembre 2003, n. 375 successivamente sostituito dal Decreto Interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016.
Con riferimento all’erogazione della “indennità di vacanza contrattuale” per gli anni 2015-2016-2017 le Parti, nel prendere atto che gli incontri tenuti tra le medesime non hanno fornito indicazioni condivise sulla loro erogazione, convengono che con la definizione del rinnovo contrattuale verranno corrisposte le somme dovute per gli anni di riferimento secondo quanto riportato nella medesima Tabella D in allegato 2). Le Parti pertanto riconoscono di avere dato piena attuazione alle norme previste in materia dall’art. 8 del CCNL.
Art. 41 - Livello retributivo di inserimento professionale
1.Allo scopo di favorire nuova occupazione secondo criteri di sostenibilità, alla lavoratrice/lavoratore assunto nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo, con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato, è attribuito uno stipendio nelle misure indicate nella Tab. C dell’allegato 2 per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione.
2.Trascorsi quattro anni dall’assunzione, alle suddette lavoratrici/lavoratori verrà attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della terza area professionale, primo livello.
3.Durante tale quadriennio, quale compensazione, l’Ente/Aziende verseranno una maggior contribuzione a titolo di previdenza complementare pari all’ 0,5%, rispetto a quella prevista dagli accordi tempo per tempo vigenti.
4.Al termine del quadriennio di inserimento, le lavoratrici/lavoratori interessati beneficeranno della contribuzione per la previdenza complementare tempo per tempo prevista per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2015
Art. 42 - Tredicesima mensilità
1. Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità e, ove spettino:
- compensi di cui agli artt. 46, 47 e 48 per la quota parte considerata retribuzione;
2. I compensi, indicati nel precedente comma, sono computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso).
3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.
4. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
5. Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
Art. 43 - Premio aziendale
1. Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella contrattazione integrativa aziendale di cui all’art. 24 del presente CCNL presso Agenzia delle entrate – Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di efficienza di cui le medesime dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell’Ente/Aziende, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio verrà parametrato in base all’inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.
2. L’accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese di aprile dell’anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine, l’Ente/Aziende e le Segreterie nazionali, si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, per la ricerca di soluzioni condivise.
3. Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo:
a) indicatori di redditività
b) indicatori di efficienza
c) indicatori di produttività
d) indicatori di qualità (a titolo solo esemplificativo, indicatori di soddisfazione del contribuente) definiti a livello aziendale (determinazione a livello locale)
e) indicatori di rischiosità.
4. L’attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra l’altro, in termini di:
- un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
- scostamenti rispetto a valori predeterminati;
- variazioni rispetto all’anno o a periodi precedenti;
- percentuali di indici o di valori predeterminati.
5. Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità definite nel medesimo accordo a livello aziendale.
6. Nel caso di un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni laddove queste ultime imputate al risultato ordinario - non si darà luogo all’erogazione del premio aziendale.
7. Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto - nell’ambito dell’ammontare complessivo del medesimo - viene definita a livello di Ente/Aziende.
8. Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.
9. Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
10. In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.
Art. 44 - Premio Variabile di risultato sostitutivo del Premio Aziendale e del Sistema incentivante
1.Su iniziativa dell’Ente/Aziende le Parti, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 24 in tema di contrattazione di secondo livello, possono prevedere, con specifico accordo, in sostituzione del premio aziendale e del sistema incentivante di cui agli artt. 43 e 52 del CCNL, un unico premio variabile di risultato da determinare sulla base di criteri, concordati tra le parti, di produttività e/o redditività nonché di altri obiettivi, anche di carattere qualitativo, generali o specifici per gruppi omogenei di posizioni lavorative, tenendo conto anche degli apporti professionali individuali.
2.Tale elemento retributivo dovrà presentare i caratteri di variabilità e di effettiva correlazione ai risultati dell’Ente/Azienda.
Art. 45 - Indennità modali
1. Al personale adibito in via prevalente e continuativa al maneggio di contanti o valori, è dovuta una indennità di rischio, nei casi, nelle misure mensili e con i criteri di cui alle tabelle allegate (All. n. 5).
2. Detta indennità cessa con il cessare dell’incarico e non compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore al mese, che non sia dovuto a ferie o a malattia.
3. Alle lavoratrici/lavoratori che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l’attribuzione dell’indennità di rischio, l’indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per la lavoratrice/lavoratore sostituito.
4. Nel contratto integrativo verrà stabilita l’indennità di rischio per coloro che facciano servizio saltuario di cassa.
5. Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del livello stradale spetta un’indennità nella misura indicata nelle tabelle allegate (All. n. 3).
6. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo che prestino servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nelle tabelle allegate (All. n. 4).
Art. 46 - Compensi agli ufficiali
1. Alle lavoratrici/lavoratori con mansioni di ufficiale della riscossione è attribuito un compenso pari al 100% delle tabelle allegate (All. n. 8) per le riscossioni quietanzate a saldo in via esecutiva ovvero per quelle conseguite a saldo per effetto del pignoramento o per eventuali successivi atti esecutivi.
2. Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni effetto e per il residuo 40% costituisce rimborso spese, assorbe eventuali percentuali fissate nel contratto integrativo, sulla base del rinvio contenuto nella disciplina contrattuale nazionale precedente, in misura inferiore e quale unico compenso previsto per i suddetti lavoratori con mansioni di ufficiale della riscossione.
3. Il trattamento di cui al primo comma non trova applicazione ove siano stabilite forme indennitarie, anche connesse a partecipazione ai diritti per atti esecutivi, ovvero di integrazione di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per gli ufficiali della riscossione.
Art. 47 - Compensi ai messi
1. Alle lavoratrici/lavoratori con mansioni di messo notificatore è attribuito un compenso di € 0,06 per ogni atto effettivamente notificato mediante consegna da parte dei medesimi.
2. Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni effetto e per il residuo 40% costituisce rimborso spese, assorbe eventuali compensi della stessa natura fissati nel contratto integrativo in misura inferiore per le suddette lavoratrici/lavoratori con mansioni di messo notificatore per gli atti notificati.
3. Il trattamento di cui al primo comma non trova applicazione ove siano stabilite forme indennitarie ovvero di integrazioni di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per i messi notificatori.
Art. 48 - Legge 2 aprile 1958 n. 377, art. 13 - Compensi
Ai fini di quanto previsto dall’art. 13, quarto comma, Legge 2 aprile 1958, n. 377, il 60% dei compensi corrisposti agli ufficiali della riscossione e ai messi notificatori, quando siano dovuti per effetto di norme collettive nazionali ovvero per effetto di norme del
contratto integrativo, costituisce ad ogni effetto retribuzione, il residuo 40% costituisce il rimborso spese.
Art. 49 - Compensi per adibizione alla notifica
1. Gli ufficiali della riscossione possono essere adibiti anche alla notifica degli atti. In tal caso compete loro il compenso dovuto ai messi notificatori.
2. Detto compenso non spetta nel caso che l’ufficiale della riscossione, per l’attività di cui al 1° comma, sia già diversamente retribuito.
Art. 50 - Trattamento economico nei contratti integrativi aziendali
Nel contratto integrativo aziendale il trattamento economico dei messi notificatori può essere determinato mediante un compenso fisso per ogni atto notificato.
Art. 51 - Buono pasto
1. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i “quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 106, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa intermedia, un “buono” per la consumazione del pasto secondo quanto previsto nell’Accordo stipulato il 10 gennaio 1991.
2. Detto “buono pasto” viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente già riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
3. Il “buono pasto” non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
Art. 52 - Sistema incentivante
1. L’Ente/Aziende possono prevedere l’istituzione di premi incentivanti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 43.
2. L’Ente/Aziende stabiliscono l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori quali strutture centrali o sportelli, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l’Ente/Aziende devono tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’Ente/Aziende si rendono disponibili, su richiesta, dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise. Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati.
Al termine della procedura, della durata complessiva di 20 giorni l’Ente/Aziende possono comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’Ente/Aziende devono comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati alle lavoratrici/lavoratori interessati.
7. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Ente/Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l’Ente/Aziende stesse devono segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti ritengono opportuno che siano previsti, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità.
Art. 53 - Distinzione delle “piazze”
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
CAPITOLO VII RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE
Art. 54 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività
1. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di Legge che regolano la materia.
2. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.
3. L’Ente/Aziende operanti nel Comune di Roma provvederanno ad informare preventivamente gli organismi aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto circa il numero dei dipendenti che nella piazza medesima saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.
A tal riguardo l’Ente/Aziende daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile.
4. In considerazione della vigente disciplina di Legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’Ente/Aziende hanno facoltà di riconoscere, d’intesa con la lavoratrice/lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto al comma 4 del presente articolo non trova applicazione per effetto di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 55 - Ferie
1. La lavoratrice/lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.
2. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue
- con oltre 10 anni di anzianità: giorni 25 lavorativi
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: giorni 22 lavorativi
- dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni: giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo).
Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione la lavoratrice/lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese; per le lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo.
3. Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2002 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall’Ente/Aziende con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Alle lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’Ente/Azienda, confermati alla lavoratrice/lavoratore e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore.
5. L’Ente/Aziende, solo per particolari esigenze di servizio, possono dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza alle lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
7. L’Ente/Aziende possono richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che la lavoratrice/lavoratore dimostri di aver sostenuto.
8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’Ente/Azienda nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui la lavoratrice/lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
9. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
10. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque.
11. Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque, l’Ente/Aziende valutano la possibilità di consentire alla lavoratrice/lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.
12. Durante il periodo di ferie compete alla lavoratrice/lavoratore l’intero trattamento economico. La quota parte considerata retribuzione dei compensi di cui agli artt. 46, 47 e 48 viene determinata in base alla media “ragguagliata a mese” delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi 12 mesi.
13. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice/lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all’anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
14. Nel caso che la lavoratrice/lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell’anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello al medesimo spettante in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell’anno.
15. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza
superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.
16. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dalla lavoratrice/lavoratore immediatamente denunciati all’Ente/Aziende.
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto al comma 13 del presente articolo, non trova applicazione per effetto di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 56 - Permessi per ex festività
1. Al lavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente prestabilito per il medesimo;
- che la lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio -14 dicembre di ogni anno.
3. La richiesta di fruizione dei permessi va effettuata con un congruo preavviso; ove la lavoratrice/lavoratore intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento
della predisposizione dei turni di ferie.
4. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno
di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
6. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della Legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto al comma 5 del presente articolo, non trova applicazione per effetto di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
CAPITOLO VIII POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA
Premessa
Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e coerenti, con un’attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio, nell’ambito delle relative norme di Legge e contrattuali.
Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale
1. Le assenze per brevi permessi retribuiti che l’Ente/Aziende concedono per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali.
2. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l’Ente/Aziende possono accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.
3. L’Ente/Aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconoscono alla lavoratrice/lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del comma 1, art. 69 del presente contratto fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.
4. Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui sopra, l’Ente/Aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e gli otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.
5. L’Ente/Aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
6. In occasione del matrimonio o di unione civile ai sensi alla Legge 20 maggio 2016, n.
76 viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.
Raccomandazione
L’Ente/Aziende valuteranno la concessione dell’eventuale congedo per gravi motivi di indole privata previsto nel secondo comma del presente articolo, nel caso di situazioni provatamente accertate e meritevoli di considerazione, di lavoratori tossicodipendenti che si sottopongano ad effettiva cura riabilitativa.
Art. 58 - Malattie e infortuni
1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’Ente/Aziende conservano il posto e l’intero trattamento economico alla lavoratrice/lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:
anzianità | mesi | ||
a) fino a 5 anni | 6 | ||
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 8 | ||
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 12 | ||
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 15 | ||
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni | 18 | ||
f) oltre i 25 anni | 22 | ||
2. I periodi di assenza per malattia | e infortunio possono essere calcolati | ||
dall’Ente/Aziende con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza | |||
considerato. In tal caso i periodi economico sono i seguenti: | di | conservazione del posto e del trattamento | |
anzianità | mesi | ||
a) fino a 5 anni | 8 | ||
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 10 | ||
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 14 | ||
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 18 | ||
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni | 22 | ||
f) oltre i 25 anni | 24 |
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), malattie cronico-degenerative, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
5. In caso di malattia di carattere oncologico, i periodi di conservazione del posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
6. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.
7. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui la lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
8. Durante i predetti periodi di assenza compete alla lavoratrice/lavoratore la retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari. Ai dipendenti con mansioni di ufficiali della riscossione e di messi notificatori compete inoltre la quota parte considerata retribuzione dei compensi di cui agli artt. 46, 47 e 48 determinate in base alla media, ragguagliata a mese, delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi dodici mesi.
9. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.
10. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’Ente/Aziende con deduzione di tutte le somme che la lavoratrice/lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
11. L’Ente/Aziende segnaleranno con un mese di anticipo alle lavoratrici/lavoratori interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
12. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati la lavoratrice/lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità.
La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.
13. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dalla lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.
14. Le lavoratrici/lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale.
Chiarimento a verbale
Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al 3° comma del presente articolo per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare alla lavoratrice/lavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.
Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).
Esempi a verbale:
1. Una lavoratrice/lavoratore che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del presente articolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.
2. Una lavoratrice/lavoratore che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del presente articolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
Raccomandazione
L’Ente/Aziende valuteranno con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravità.
Art. 59 - Maternità
1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla lavoratrice/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dall’Ente/Aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
4. Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
Art. 60 - Obblighi di leva
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.
3. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall’Ente/Aziende al dipendente anche per effetto di leggi od accordi in materia.
4. Il dipendente deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata.
5. La mancata ripresa del servizio entro detto termine costituisce giusta causa di licenziamento salvo il caso di forza maggiore.
6. Al dipendente chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell’ultimo trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata come segue:
- per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;
- per il 1° ed il 2° livello dei quadri direttivi : 85,09% della voce stipendio;
- per il 3° livello dei quadri direttivi :
89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12.12.2001;
86,96% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12.12.2001 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.
- per il 4° livello dei quadri direttivi :
89,00% della voce stipendio;
86,96% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12.12.2001 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.
7. Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per ogni scatto maturato, l’omonima voce “scatti di anzianità”, con l’esclusione pertanto dell’“importo ex ristrutturazione tabellare”.
8. Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei dipendenti che compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, relativamente alla chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in virtù di quanto previsto dall’art. 1929 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Art. 61 - Lavoratrici/lavoratori studenti
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le lavoratrici/lavoratori studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal presente contratto.
2. Alle lavoratrici/lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza – frequentino corsi di studio in località diversa. Inoltre, alle lavoratrici/lavoratori iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
3. Alle lavoratrici/lavoratori studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo. In occasione dell’esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta, secondo le anzidette modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi.
4. Sono inoltre concessi permessi giornalieri retribuiti alle lavoratrici/lavoratori che sostengono gli esami per l’abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione per il tempo strettamente necessario per tali esami nonché per raggiungere la sede degli esami medesimi e per il relativo rientro; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione con almeno 5 giorni di anticipo.
5. Alle lavoratrici/lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all’anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale permesso spetta per il numero di anni - più uno - di corso legale di studi previsto per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.
6. È inoltre in facoltà delle lavoratrici/lavoratori di cui al precedente comma di ottenere
- una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno trenta giorni di anticipo.
7. I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quinto e sesto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratrici/lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva l’Ente/Aziende sono tenute ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero dle lavoratrici/lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti all’unità produttiva medesima, dando la precedenza alle lavoratrici/lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, alle lavoratrici/lavoratori con maggiore anzianità di servizio.
8. Alle lavoratrici/lavoratori che conseguono dopo l’assunzione la licenza di scuola secondaria di secondo grado, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.
9. Alle lavoratrici/lavoratori non laureati che conseguono dopo l’assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di:
- € 136,35 al conseguimento della laurea;
- € 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.
10. Le lavoratrici/lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che quanto previsto nel 2°, 3°, 5°, 6° e 9° comma del presente articolo trova applicazione ove si tratti di titoli di studio riconducibili ad una delle discipline che davano diritto al riconoscimento di anzianità convenzionali.
Norma transitoria
Nei confronti delle lavoratrici/lavoratori studenti iscritti a corsi universitari secondo l’ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 65 del CCNL 12 dicembre 2001, fatto salvo l’adeguamento degli importi di cui al comma 9 del citato art. 65 nelle seguenti misure: alle lavoratrici/lavoratori non laureati che conseguono dopo l’assunzione una laurea secondo il richiamato ordinamento viene attribuito, per una sola volta, un premio di € 221,57. Tale premio compete, nella misura di € 136,35, a chi abbia conseguito, a far tempo dal 1 gennaio 2002, una c.d. laurea breve di durata triennale.
Impegno delle Parti
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento universitario.
Art. 62 - Borse di studio
1. Ai figli o persone equiparate - a carico delle lavoratrici/lavoratori secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:
a) € 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
b) € 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
c) € 216,91 agli studenti universitari.
2. Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di € 51,65 e di € 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.
3. Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:
- agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l’anno scolastico di riferimento;
- agli studenti universitari, che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento.
4. Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.
5. La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento.
6. Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di laurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno di iscrizione, un importo pari a € 116,20.
7. Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto - entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.
8. La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.
Norma transitoria
Nei confronti dei figli o persone equiparate a carico delle lavoratrici/lavoratori iscritti a corsi universitari secondo l’ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 66 del CCNL 12 dicembre 2001.
Impegno delle Parti
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento universitario.
Art. 63 - Assistenza sanitaria
1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’Ente/Aziende per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
2. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso l’Ente/Aziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
3. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
Norma transitoria
In relazione alle intese sottoscritte in materia di Assistenza sanitaria in data 6 giugno 2017 la somma indicata al comma 1 del presente articolo deve considerarsi assorbita fino a concorrenza dagli importi superiori eventualmente concordati e attualmente vigenti nell’Ente/Aziende.
Art. 64 - Long Term Care
1. Le Parti stipulanti il presente contratto avevano convenuto di introdurre con decorrenza 1° gennaio 2008 una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
2. Detta copertura sarebbe stata garantita per il personale dipendente del settore della riscossione attraverso un contributo annuale pari ad € 50,00 pro capite a carico dell’Ente/Aziende, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.
3. Le Parti, si danno reciprocamente atto che la disposizione contrattuale di cui al CCNL 9 aprile 2008 non ha potuto trovare applicazione poiché restano ancora da individuarsi le effettive modalità di attivazione delle coperture della medesima.
4. Le Parti si impegnano, pertanto, in occasione delle procedure di rinnovo del presente CCNL, e comunque entro dicembre 2019 ad incontrarsi per condurre i necessari studi di fattibilità ed identificare congiuntamente le soluzioni più convenienti sotto il profilo del rapporto premio/prestazioni per l’attuazione operativa della LTC, (decorrenza
contributo, regolamento, decorrenza coperture, prestazioni, convenzioni, ecc.) rispondenti ai bisogni di tutela ed assistenza delle lavoratrici/lavoratori in caso di eventi invalidanti.
Art. 65 - Modalità di attuazione dell’orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale
1. Nell’adottare l’orario di lavoro extra standard, l’Ente/Aziende terranno conto dell’eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a “pendolarismo”, a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione - della lavoratrice/lavoratore interessato a:
a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;
b) essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato il predetto orario extra standard, purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché l’interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.
2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal Capitolo XIII.
Art. 66 - Videoterminali
1. La lavoratrice/lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.
2. Le lavoratrici/lavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo
- a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al 4° comma dell’art. 104.
3. In caso di accertata inidoneità della lavoratrice/lavoratore all’adibizione ai videoterminali, l’Ente/Aziende adotteranno gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
Nota a verbale
Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali la lavoratrice/lavoratore cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette
apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Art. 67 - Pausa per addetti ai centralini
1. A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall’Ente/Aziende una pausa di mezz’ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
2. Qualora al centralino siano adibiti contemporaneamente più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell’interessato nelle anzidette mansioni.
3. Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
Art. 68 - Indennità per centralinisti non vedenti
L’indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla Legge 29 marzo 1985, n. 113 così come modificata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è fissata in € 6,00 elevata ad € 7,00 in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni.
Art. 69- Iniziative sociali
Volontariato
1. Considerato il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, l’Ente/Aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche intervenute e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio – delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal Contratto Nazionale.
Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto
2. Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della Commissione europea del 27
novembre 1991, della Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 relativa al quinquennio 2001/2005, nonché dei principi contenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l’Europa, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
3. Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
4. In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.
5. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.
6. Con riferimento alle esigenze emerse nell’ambito del negoziato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, concernenti l’impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto dell’entrata in vigore delle norme di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e convengono di seguire con attenzione l’evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.
Rispetto delle convinzioni religiose
7. L’Ente/Aziende cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto delle lavoratrici/lavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Mobilità nelle aree urbane
8. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998, successivamente all’emanazione delle necessarie disposizioni attuative da parte delle competenti autorità ministeriali.
Provvidenze per i disabili
9. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari
– che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.
10. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
CAPITOLO IX MISSIONI
Art. 70 - Missioni
1. Al personale inviato in missione compete:
a) per il personale delle aree professionali il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km., il viaggio viene effettuato in 1ª classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato dall’Ente/Aziende spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.
Per i quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dall’Ente/Aziende;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell’interesse dell’Ente/Aziende;
d) il trattamento di seguito indicato.
2. Tutte le spese devono essere documentate.
3. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque – relativamente alle missioni in Italia – non oltre gli importi della diaria. L’Ente/Aziende può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.
4. Oltre il predetto limite temporale la lavoratrice/lavoratore può optare per il trattamento di diaria di cui all’Allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all’interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all’importo della diaria, alla lavoratrice/lavoratore compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo. Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.
5. Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.
6. Nell’ipotesi di cui al 5° comma può essere concesso in casi particolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell’Ente/Aziende potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l’alloggio sia fornito dall’Ente/Aziende, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un terzo.
7. Per le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché la lavoratrice/lavoratore abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l’Ente/Aziende procureranno, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.
8. Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo all’apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.
9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) della lavoratrice/lavoratore, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto.
10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d’intesa fra le Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo.
11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati nell’Allegato n. 7.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del “corto raggio” nell’ipotesi in cui la lavoratrice/lavoratore in trasferta effettua, nella medesima
giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) della lavoratrice/lavoratore stesso.
Raccomandazione
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l’Ente/Aziende valuteranno la possibilità di adottare forme assicurative a favore delle lavoratrici/lavoratori che, a seguito dell’invio in missione disposto dall’Ente/Aziende stesse, debbano fare uso del mezzo aereo.
CAPITOLO X ADDESTRAMENTO - FORMAZIONE - CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA - VALUTAZIONE DELLA
LAVORATRICE/LAVORATORE
Art. 71 - Addestramento
1. L’Ente/Aziende provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.
2. Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.
3. Durante l’addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse, durante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
4. Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell’Ente/Aziende, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del nominativo designato.
5. Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l’ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz’ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.
Art. 72 – Formazione
1. Salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle previsioni di Legge, la formazione continua del personale:
• rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
• concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
• assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del nuovo sistema di riscossione dei tributi e la valutazione delle risorse umane;
• assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
2. Pertanto, l’Ente/Aziende promuovono corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2002, delle seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro; la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
3. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett.b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
4. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’Ente/Aziende, su richiesta delle lavoratrici/lavoratori, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione.
5. La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative promosse tramite le strutture istituzionali esistenti, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.
6. Le eventuali ore di formazione non fruite dalla lavoratrice/lavoratore nel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato.
7. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’Ente/Aziende apportino sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.
8. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.
9. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell’ambito dell’Ente/Aziende che per la loro dimensione, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.
10. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, l’Ente/Aziende organizzano – utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente articolo – corsi di riqualificazione del personale interessato.
11. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dall’Ente/Aziende per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione delle lavoratrici/lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
Art. 73 - Sviluppo professionale e di carriera
1. Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per le lavoratrici/lavoratori e per l’efficienza e la competitività dell’Ente/Aziende.
2. Pertanto l’Ente/Aziende si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive dell’Ente/Aziende, tenendo anche conto dell’evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.
3. Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:
a) una formazione adeguata;
b) l’esperienza pratica di lavoro;
c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
4. Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.
5. In relazione a progetti per la gestione strategica delle risorse umane, l’Ente/Aziende possono prevedere, informandone gli organismi sindacali, percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
6. Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3ª area professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive Parti speciali.
7. Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all’art. 59 in tema di reinserimento delle lavoratrici/lavoratori assenti per maternità, l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia non pregiudica lo sviluppo professionale degli stessi.
Art. 74 - Criteri di valutazione professionale
1. Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.
2. Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei elementi - di valutazione professionale - i cui contenuti vengono opportunamente individuati dall’Ente/Aziende in relazione alle specifiche figure professionali, alla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici - sono i seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali, prestazioni.
Art. 75 - Valutazione della lavoratrice/lavoratore
1. L’Ente/Aziende attribuiscono annualmente alla lavoratrice/lavoratore un giudizio professionale complessivo.
2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto alla lavoratrice/lavoratore entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
3. La lavoratrice/lavoratore viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’Ente/Aziende e delle linee adottate dall’Ente/Aziende stesse al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
4. Nei casi in cui le assenze della lavoratrice/lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento - agli effetti degli automatismi, e del premio aziendale - all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.
5. Il premio aziendale non viene erogato in caso di giudizio di sintesi negativo.
6. La lavoratrice/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura la lavoratrice/lavoratore può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
7. L’Ente/Aziende, sentito la lavoratrice/lavoratore entro 30 giorni dal ricorso, comunicheranno le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
8. La lavoratrice/lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.
Art. 76 - Coinvolgimento sindacale
1. L’Ente/Aziende, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, comunicano agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
2. Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che al termine della procedura stessa l’Ente/Aziende rendono operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’Ente/Aziende intendessero apportare successivamente.
3. L’Ente/Aziende, al termine della procedura, portano a conoscenza delle lavoratrici/lavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra.
4. Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per l’applicazione dei principi e criteri suindicati.
CAPITOLO XI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 77 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio
1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell’Ente/Aziende o della lavoratrice/lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa di cui all’art. 58 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Ente/Aziende nei confronti della lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Ente/Aziende per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604;
d) per risoluzione del rapporto da parte dell’Ente/Aziende per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
e) per dimissioni;
f) per risoluzione del rapporto da parte della lavoratrice/lavoratore per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
g) per morte.
2. Quanto previsto dall’art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, commi da 4 a 7, si applica a tutte le lavoratrici/lavoratori dell’Ente/Aziende che occupino complessivamente più di 15 dipendenti. Tale previsione si riferisce ai lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, delle aziende che occupavano più di 15 dipendenti alla medesima data.
3. L’Ente/Aziende comunque rilasciano alla lavoratrice/lavoratore all’atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l’Ente/Aziende, delle mansioni prestate e dell’inquadramento ricoperto e copia del conto di liquidazione.
Art. 78 - Preavviso
1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’Ente/Aziende sono tenute ad accordare alla lavoratrice/lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’Ente/Aziende ai sensi delle lett. a),
b) e c) dell’art. 77, spetta alla lavoratrice/lavoratore un preavviso secondo quanto previsto nell’All. n. 6.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte della lavoratrice/lavoratore (art. 77, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo Allegato n. 6.
5. I termini di disdetta del preavviso di cui all’Allegato n. 6 decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
6. E’ in facoltà dell’Ente/Aziende di far cessare il servizio all’atto stesso della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, con l’obbligo peraltro di corrispondere al dipendente licenziato una indennità pari alla intera retribuzione dal giorno della cessazione dal servizio fino alla scadenza del preavviso. In tal caso il rapporto di lavoro è risolto all’atto della cessazione stessa.
7. L’ammontare dei compensi di cui agli artt. 46, 47 e 48, per la quota riconosciuta quale retribuzione, agli effetti dell’applicazione del precedente comma, verrà commisurato sulla media dell’ultimo triennio e, se la lavoratrice/lavoratore non abbia ancora compiuto i tre anni di servizio, sulla media del periodo di servizio prestato presso l’Ente/Aziende.
Art. 79 - Dimissioni
1. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto dalla lavoratrice/lavoratore all’Ente/Aziende con il preavviso di un mese salvo diverso termine concordato. In difetto, l’Ente/Aziende tratterranno dalle competenze spettanti alla lavoratrice/lavoratore la corrispondente indennità di mancato preavviso.
2. È in facoltà dell’Ente/Aziende di far cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario una somma pari all’intera retribuzione fino alla scadenza stessa.
3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del Decreto Legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
4. In caso di risoluzione del rapporto per giusta causa ad iniziativa del lavoratore, spetta alla lavoratrice/lavoratore medesimo, oltre al trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 83, l’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita nell’ All. n. 6.
Art. 80 - Rivalsa per danni arrecati all’Ente/Aziende
L’Ente/Aziende hanno sempre diritto di rivalersi ai sensi di Legge su quanto compete, a qualsiasi titolo, sulla lavoratrice/lavoratore che cessi dal servizio, per danni da questi eventualmente arrecati all’Ente/Aziende e per le anticipazioni comunque concessegli.
Art. 81 - Preavviso per cessazione del rapporto di lavoro art. 77 lett. a) e ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 77 lett. a), spetta alla lavoratrice/lavoratore il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 83 oltre all’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita dall’Allegato n. 6.
2.Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso mentre gli spetta il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 83.
Chiarimento a verbale
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a riconoscimento dell’invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza per i dipendenti del servizio di riscossione dei tributi, si intende avvenuta ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore.